MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2008
Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la
codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni
ospedaliere.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che stabilisce
di definire con decreto del Ministro della sanita' i criteri per la
rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del
sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991,
con il quale e' stata istituita, sensi dell'art. 58 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 la scheda di dimissione ospedaliera quale
strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad
ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati
esistenti sul territorio nazionale;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre
1991 con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali
saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le
informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994
recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa
e ospedaliera";
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419",
che al comma demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei
sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o
di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime
da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la
revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni
e l'aggiornamento delle relative tariffe;
Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre
2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997
della International Classification of Diseases - 9th revision -
Clinacal Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti
per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione,
le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto,
gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e
terapeutiche;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005,
ed, in particolare:
l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio
2006, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la
Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e
degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM;
l'art. 2, a mente del quale e' adottata la versione 19 del sistema
di classificazione Diagnosis Related Group (DRG);
l'art. 3, secondo il quale i sistemi di classificazione
sopramenzionati sono aggiornati con periodicita' biennale;
Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della
naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il
sistema di classificazione per la codifica delle informazioni
cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il
sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, ai fini della relativa remunerazione;
Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in
modo omogeneo ai fini della comparabilita' dei dati e degli
indicatori rilevati, anche per la corretta applicazione del "Sistema
di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"
disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;
Considerato che la omogeneita' delle definizioni informative assume
una specifica rilevanza alla luce del DPCM 29 novembre 2001,
"Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e successive
modificazioni e integrazioni;
Considerata la necessita' di mantenere allineato il sistema di
classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) al
relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi,
degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
terapeutiche (ICD9CM), nelle successive modificazioni;
Considerata inoltre la necessita' di adottare i suddetti sistemi di
classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio
nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi
secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli
interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e
terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando
Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli
interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche,
versione italiana 2007 della International Classification of Diseases
- 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive
modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
Art. 2.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera e' adottata la versione 24 del sistema di classificazione
delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le
successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, e'
riportato l'elenco dei DRG della versione 24 e per ciascuno di essi,
la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major
Diagnostic Category), la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico
(C) il peso relativo e i valori soglia per l'identificazione dei casi
outliers.
Art. 3.
Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi,
degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni
ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicita'
biennale a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Art. 4.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1
e' parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio
2009.
Art. 5.
Il presente decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2008
p. Il Ministro
il Sottosegretario delegato
Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 246
Allegato pag. 8 pag. 21