GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 66 DEL 20/3/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2009, n. 21 
Regolamento  di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista   la   legge   26   aprile   1983,  n.  136,  concernente  la
biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1985, n. 667, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24   gennaio  1986,  n.  7,  recante
provvedimenti   urgenti   per   il   contenimento   dei  fenomeni  di
eutrofizzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni,  recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio,
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n.
413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per
lavare;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162,
recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n.
250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983,
n. 136, concernente la biodegradabilita' dei detergenti sintetici;
  Visto  il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione alle disposizioni
introdotte  dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 marzo 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e
nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
  Tenuto  conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19
novembre  2008  dall'Ufficio  di controllo di legittimita' sugli atti
dei  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali della
Corte dei conti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 2009;
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento reca previsioni dirette ad attuare le
disposizioni  di  cui  al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,  del  31  marzo  2004,  integrando  le
disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il presente decreto
armonizza  le  seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei
detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
   a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze
allergizzanti  e  la loro applicazione prima della data di entrata in
vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
   b)  informazioni  che  i  produttori devono mettere a disposizione
dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;
   c) autorizzazioni;
   d) vigilanza;
   e)  livelli  di  fosforo  consentiti  nei  vari  tipi di preparati
destinati al lavaggio.
                               Art. 2.


                        Autorita' competente

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
Direzione   generale  della  prevenzione  sanitaria,  e'  l'autorita'
competente  responsabile  della  comunicazione  e dello scambio delle
informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.
                               Art. 3.


              Banca dati Istituto superiore di sanita'

  1.  Ai  preparati  detergenti  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n.  65,  e  successive  modificazioni,  indipendentemente  dalla loro
classificazione   di   pericolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo
medesimo.  Le  notifiche da inviare all'Istituto superiore di sanita'
devono  essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII,
punto  C,  del  regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di
sanita'  predispone una versione specifica per i preparati detergenti
del  programma  di acquisizione dati, che verra' messo a disposizione
attraverso  il  proprio  sito  internet. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche
coloro che avevano gia' inviato le notifiche ai sensi del decreto del
Ministro  della  sanita'  19  aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi
ai sensi del decreto legislativo medesimo.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  limitatamente  ai  soli  dati  sulla detergenza, sara' reso
disponibile  un  collegamento  informatico  tra la Direzione generale
della  prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  e la Banca dati di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.
                               Art. 4.


              Informazioni fornite al personale medico

  1.  Il  personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo' avere
accesso  alle  schede  tecniche  sui preparati detergenti disponibili
presso  alla  Banca  dati  dell'Istituto  superiore  di sanita'. Tale
accesso  puo' essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di
sanita'   previa   verifica   della   qualifica   professionale   del
richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere
richieste  ai  Centri  antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
  2.  In  alternativa  le  informazioni  di  cui al comma 1 sono rese
disponibili  dal  fabbricante  o  dall'importatore  che  immette  sul
mercato il preparato cosi' come stabilito dall'allegato VII, punto C,
del regolamento (CE) n. 648/2004.
  3.  Il  numero  di  telefono  del fabbricante o dell'importatore e'
riportato sull'etichetta del preparato.
                               Art. 5.


Limitazioni   nell'uso  di  detergenti  o  coadiuvanti  del  lavaggio
         contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)

  1.  E'  vietata  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  la
detenzione  per  l'immissione in commercio in Italia di preparati per
lavare  aventi  un  contenuto  di  composti di fosforo, espressi come
fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:
   a) "coadiuvanti del lavaggio": 0,5 per cento;
   b) "preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato
a mano e per comunita' e preparati per piatti a mano": 1 per cento;
   c) "preparati da lavastoviglie": 6 per cento.
  2. Nei prodotti di cui al comma 1 e' vietato altresi' l'impiego del
sale  sodico  dell'acido  nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente
dei composti di fosforo.
                               Art. 6.


                        Vigilanza e controlli

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le  regioni  ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle
rispettive  competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla
detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.
  2.   All'accertamento  dell'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto  e  agli  esami  e  alle analisi dei campioni si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.
                               Art. 7.


                  Compiti dell'autorita' periferica

  1.  Gli  organi  sanitari  competenti  sono  tenuti a procedere con
uniformita' di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie,
alle  ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni
emanate  dal  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.
                               Art. 8.


       Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria

  1.  Per  ogni  stabilimento  l'imprenditore esercente, per ottenere
l'autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono
essere indicati:
   a)  la  ditta  o  la  ragione  sociale  ed  il  marchio depositato
dall'impresa;
   b) la sede legale dell'impresa ed il luogo dello stabilimento;
   c)  l'indicazione  dei componenti dei prodotti da commercializzare
ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;
   d)  le  precauzioni  igienico-sanitarie  adottate durante il ciclo
lavorativo   per   la   tutela   dei  lavoratori  e  la  salvaguardia
dell'ambiente.
                               Art. 9.


               Rilascio dell'autorizzazione sanitaria

  1.   Il   sindaco,   accertata   l'osservanza   delle  disposizioni
igienico-sanitarie  vigenti, ed in particolare la messa in opera o la
predisposizione  durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la
salvaguardia     dei    lavoratori    e    dell'ambiente,    rilascia
l'autorizzazione sanitaria.
                              Art. 10.


                       Laboratori di controllo

  1.  I  laboratori  interessati ad effettuare le prove richieste dal
regolamento (CE) n. 648/2004, in conformita' allo standard EN ISO/IEC
17025,  o  all'articolo  2  della  direttiva 2004/9/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  febbraio 2004 (Buona pratica di
laboratorio),   presentano   domanda  di  inclusione  negli  elenchi,
nazionale  e  comunitario,  in  qualita'  di laboratori competenti ed
autorizzati.
  2. La domanda di cui al comma 1 e' inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  indirizzata  al Ministero del lavoro, della
salute   e   delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata
dalla seguente documentazione:
   a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della
Buona   pratica   di   laboratorio   limitatamente   alle   prove  di
biodegradabilita', di cui il richiedente e' in possesso;
   b)  copia del certificato di accreditamento per l'esecuzione delle
prove   per  cui  il  laboratorio  chiede  di  essere  approvato,  in
conformita'  alla  norma  EN  ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di
accreditamento   facente  parte  dell'EA  (European  Cooperation  for
Accreditation)   o,   in   alternativa,   documentazione  comprovante
l'esecuzione  di  tali  prove  in  conformita'  alla norma EN ISO/IEC
17025.
  3.  Al  ricevimento  della  domanda, il Ministero del lavoro, della
salute   e   delle   politiche  sociali,  dopo  avere  verificato  la
completezza   della  documentazione  e  valutato  l'estensione  della
validita' delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica
al  richiedente  l'avvio  della  procedura  -  documentale o mediante
visita  ispettiva  -  per  l'accertamento  del possesso dei requisiti
richiesti dal regolamento (CE) n. 648/2004.
  4.  Per  l'accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali si avvale, per gli aspetti
concernenti  la conformita' alla norma EN ISO/IEC 17025, dell'Ufficio
FI   dell'Ispettorato  tecnico  dell'industria  del  Ministero  dello
sviluppo economico.
  5.  In  caso  di esito positivo dell'accertamento, il Ministero del
lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali  comunica  al
richiedente   l'approvazione   del   laboratorio  e  ne  notifica  la
denominazione completa e l'indirizzo alla Commissione europea.
  6. Gli oneri dell'istruttoria per l'approvazione dei laboratori, da
porre  a  carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le
due  amministrazioni  dovranno  sostenere  e la loro determinazione e
ripartizione  sara' oggetto di un successivo decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  7.  I  laboratori  inclusi  negli elenchi, nazionale e comunitario,
sono  sottoposti, con oneri a loro carico, dall'Istituto superiore di
sanita' a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.
                              Art. 11.


                            Etichettatura

  1.  I  prodotti  detergenti, in confezione singola o venduti sfusi,
possono  essere  immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca
le  indicazioni  previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua
italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.
  2.  Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti     biocidi,    attualmente    registrati    come    presidi
medico-chirurgici,     provvede     autonomamente     all'adeguamento
dell'etichettatura   alle   disposizioni   del  regolamento  (CE)  n.
648/2004,   inviando   un   esemplare  dell'etichetta  modificata  al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali -
Direzione   generale   dei   farmaci   e   dei   dispositivi  medici.
L'adeguamento,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una
nuova autorizzazione delle etichette.
                              Art. 12.


                 Tariffe per le richieste di deroghe

  1.  La domanda di deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)
n.  648/2004  e'  inoltrata  al  Ministero del lavoro, della salute e
delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria -
  Ufficio  IV  e,  per  quanto  attiene i presidi medico chirurgici e
biocidi, in copia alla Direzione dei farmaci e dei dispositivi medici
-
  Ufficio VII.
  2.  Le  spese  relative  all'espletamento  dell'istruttoria  per la
verifica  delle deroghe di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
648/2004, sono poste a carico del notificante.
  3.  La  valutazione  del  fascicolo  tecnico di cui all'articolo 5,
paragrafo   2   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  e'  effettuata
dall'Istituto superiore di sanita'.
  4. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica della
documentazione  presenta  per  il  conseguimento di una deroga di cui
all'articolo   5   del   regolamento  (CE)  n.  648/2004  i  soggetti
interessati  sono tenuti, per ciascuna deroga richiesta, al pagamento
di  2827  euro,  secondo  le  modalita'  previste, per le tariffe sui
servizi resi a terzi, dall'Istituto superiore di sanita'.
  5.  L'attestazione  dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al
comma 4 e' allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione
di  ricevibilita'  della  domanda  inoltrata al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
                              Art. 13.


                         Disposizioni finali

  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, le
amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Ronchi,  Ministro  per  le politiche
                                 europee
                                 Sacconi,  Ministro del lavoro, della
                                 salute e delle politiche sociali
                                 Scajola,   Ministro  dello  sviluppo
                                 economico
                                 Prestigiacomo,              Ministro
                                 dell'ambiente  e  della  tutela  del
                                 territorio e del
Visto, il Guardasigilli: Alfano


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