GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 70 DEL 25/3/2009


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2009 
Prontuario  concernente  la  disciplina  dei  rapporti  tra  enti e
volontari del servizio civile nazionale.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante "Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza", e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni,    concernente   "Istituzione   del   servizio   civile
nazionale";
  Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Disciplina  del  servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64"
ed  in  particolare  l'art.  8 che disciplina il rapporto di servizio
civile  sulla  base  di  un  contratto tra l'Ufficio nazionale per il
servizio   civile   ed   il  volontario  finalizzato  a  definire  il
trattamento  economico e giuridico dei volontari, nonche' le norme di
comportamento  alle  quali  gli stessi devono attenersi e le relative
sanzioni;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244",
convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l'art. 1, comma 4, che
prevede,  tra l'altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  con  le  inerenti risorse finanziarie, dei compiti in
materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998,
n.  230,  alla  legge  6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  giugno  2008  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi
sono  state  delegate  le  funzioni  in  materia  di  servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
  Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  dell'11  ottobre  2004,  con  la quale sono stati definiti
impegni  e  responsabilita'  di  enti e volontari del servizio civile
nazionale;
  Vista la determinazione del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile,  in data 4 aprile 2006, recante le "Linee guida per
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
  Ravvisata   l'esigenza   di   rivedere,   alla   luce  della  prima
applicazione,  la  citata  circolare del 30 settembre 2004 al fine di
assicurare   corrette  modalita'  di  gestione  del  servizio  civile
nazionale;
  Ravvisata   la   necessita'  di  predisporre  un  "Prontuario"  che
disciplini  i  rapporti  tra  enti  e  volontari  del servizio civile
nazionale  secondo  i  diritti  e i doveri che fanno capo ai soggetti
coinvolti;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;
  Acquisito  il  parere  della  Consulta  nazionale  per  il servizio
civile,  di  cui  all'art.  10  della legge n. 230 del 1998, espresso
nella seduta del 23 ottobre 2008;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  1.   E'  approvato  l'unito  "prontuario",  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  concernente  la  disciplina  dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.
  2.   Le   disposizioni   approvate  con  il  presente  "prontuario"
sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale
per  il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante "Disciplina
dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale".
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 4 febbraio 2009
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                    Il Sottosegretario di Stato
                           alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                          Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 2, foglio n. 109
                                                             Allegato
1.  Impegni e responsabilita' degli enti e dei volontari del servizio
civile nazionale
   L'Ufficio nazionale, e l'ente presso il quale il volontario presta
servizio  hanno  affermato,  con  la  sottoscrizione  della  Carta di
impegno    etico,    la   comune   consapevolezza   di   "partecipare
all'attuazione  di  una legge che ha come finalita' il coinvolgimento
delle  giovani  generazioni  nella  difesa della Patria con mezzi non
armati  e non violenti, mediante servizi di utilita' sociale". Spetta
ai  volontari  il  diritto e il dovere alla formazione, attraverso la
quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella
direzione  gia'  indicata  dal  servizio  civile  degli  obiettori di
coscienza,   all'obbligo   costituzionale  di  difesa  della  Patria,
declinato   attraverso   gli   altri   precetti   costituzionali   di
solidarieta', di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso
al  progresso  della  societa'.  La  stessa  legge  n.  64  del 2001,
individua  tra  le  finalita' del servizio civile nazionale quella di
concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei   giovani.   Con   riferimento  ai  doveri  degli  enti  connessi
all'erogazione  della  formazione  generale  ai volontari, gli stessi
debbono  essere  assolti  nei  termini  e con le modalita' prescritte
dalle "Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio
civile"  e dalle circolari applicative "Monitoraggio sulla formazione
generale  dei  volontari  in servizio civile nazionale" del 24 maggio
2007 e del 28 luglio 2008.
   Con  riferimento  all'attivita' che concretamente i volontari sono
chiamati  a  svolgere,  spetta  loro  il  diritto alla piena e chiara
informazione da parte dell'ente; con la sottoscrizione della Carta di
impegno  etico,  gli  enti  si  sono inoltre impegnati a stabilire le
modalita'   di   presenza   dei  volontari  nell'ente,  a  impiegarli
esclusivamente  per  le finalita' del progetto, garantendone il pieno
coinvolgimento  nelle  diverse  fasi,  e  a  predisporre  momenti  di
confronto, verifica e discussione.
   In  questo  stile  di cooperazione, sorge il corrispondente dovere
dei  volontari  di  "apprendere,  farsi  carico  delle  finalita' del
progetto,   partecipare  responsabilmente  alle  attivita'  dell'ente
indicate  nel  progetto  di  servizio civile nazionale, aprendosi con
fiducia  al  confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo
nel  rapporto  con  gli  altri e nel progetto il meglio delle proprie
energie,   delle   proprie  capacita',  della  propria  intelligenza,
disponibilita' e sensibilita', valorizzando le proprie doti personali
e  il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a
farlo crescere e migliorarlo" (ancora dalla Carta di impegno etico).
2. Presentazione in servizio
   2.1.  Il  volontario  e'  tenuto  a  presentarsi  presso l'ente di
assegnazione,  nel  giorno  e  nella  sede stabiliti dal contratto di
servizio  civile  che  definisce il trattamento economico e giuridico
nonche'  le  norme  di  comportamento  alle  quali  deve attenersi il
volontario e le relative sanzioni.
   2.2   Il   responsabile   del  Servizio  civile  nazionale,  o  il
responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale
dell'ente  provvedono  a consegnare al volontario copia del contratto
di  assicurazione  stipulata  dall'Ufficio  in  suo favore, copia del
progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del
domicilio  fiscale,  due copie del modulo per l'apertura del libretto
postale  nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative
al  compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento
contenente  l'indicazione  dell'orario di servizio e delle persone di
riferimento  con  le  responsabilita'  dalle  medesime  ricoperte. Il
personale   sopra  citato  per  i  volontari  impegnati  in  progetti
all'estero,  in  luogo  degli  estremi  del  libretto  postale,  deve
indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.
   2.3.   Per   ogni  volontario  che  assume  servizio  deve  essere
predisposta   una  cartella  personale,  da  conservare  in  apposito
archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente accreditato nella
quale  viene  tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato
con particolare riferimento a:
    - copia del progetto approvato;
    -   permessi,   malattie   e/o   infortuni,   ivi   compresa   la
documentazione sanitari;
    -  fotocopia  del  contratto di servizio civile controfirmato dal
volontario riportante la data di assunzione in servizio;
    - formazione svolta sia generale che specifica;
    - richieste avanzate dal volontario;
    -  eventuale  documentazione  relativa  ai  servizi  di  vitto ed
alloggio utilizzati;
    - provvedimenti disciplinari;
    - ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
   2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario e' tenuto, lo
stesso  giorno  della  data  prevista per l'assunzione in servizio, a
fornire  all'ente,  per  le valutazioni di propria competenza secondo
quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che
gli  hanno  impedito  di  presentarsi.  La  mancata  presentazione in
servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
   2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata
non e' considerata rinuncia; il volontario e' considerato in servizio
dalla data indicata sulla comunicazione dell'Ufficio, ha diritto alla
conservazione  del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni
di  assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei
quindici  previsti  per  i  dodici mesi di servizio. Oltre i quindici
giorni  su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In
tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di
ammissione  al  Servizio civile nazionale, puo' fare nuova domanda di
servizio civile in uno dei bandi successivi.
   2.6.  La  mancata  presentazione in servizio fino ad un massimo di
quindici  giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione
puo' non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi
e  particolari  motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati
dal  volontario all'ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario e'
considerato  in  servizio  dalla  data  indicata  sulla comunicazione
dell'Ufficio   e   ha   diritto   alla  conservazione  del  posto  in
graduatoria.  In  tal  caso i giorni di assenza saranno decurtati dai
venti  giorni  di  permesso  spettanti  durante  l'anno  di servizio.
L'eventuale prosecuzione dell'assenza sara' considerata rinuncia.
3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto
   3.1.  Qualora  un  ente  non  abbia  coperto  il  numero dei posti
previsti  dal  progetto approvato puo' chiedere all'Ufficio nazionale
l'assegnazione  dei  volontari idonei non selezionati, presenti nella
graduatoria  di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il
medesimo bando.
   3.2. Quanto sopra a condizione che l'ente richiedente acquisisca e
trasmetta  all'Ufficio  nazionale, per i provvedimenti di competenza,
l'assenso  dei  volontari  di  cui  si  chiede l'assegnazione, previa
contestuale  rinuncia  dei  medesimi  alla  posizione ricoperta nella
graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.
4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del
servizio
   4.1.  La  sostituzione  dei  volontari selezionati nell'ambito dei
progetti  di  servizio  civile  nazionale  a seguito di rinunce prima
dell'avvio  del  progetto,  ovvero  a  seguito  di  interruzione  del
servizio  o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a
trenta  giorni (vedasi par. 7.4) e' consentita esclusivamente entro i
primi  tre  mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il
tempo  utile  affinche'  i  subentranti  svolgano almeno nove mesi di
servizio   civile.  Pertanto,  la  durata  del  servizio  civile  dei
volontari subentranti e' ridotta al periodo che intercorre dalla data
di  assunzione  in  servizio  da  parte dell'ente fino al termine del
progetto.  L'eventuale  ulteriore permanenza non e' riconosciuta come
periodo  di  servizio  civile prestato ai sensi della legge n. 64 del
2001,  ne'  ai  fini  del  trattamento  economico,  previdenziale  ed
assicurativo.
   4.2.  Al  fine di consentire all'Ufficio di espletare le procedure
necessarie  per  assicurare  i  regolari  subentri  degli  idonei  in
graduatoria,   saranno  prese  in  considerazione  esclusivamente  le
richieste  di  sostituzione  che  perverranno,  complete  di tutta la
documentazione,  entro  l'ottantesimo giorno dalla data di inizio del
progetto.
   L'ente  dovra'  formulare la richiesta di sostituzione provvedendo
ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato
che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilita'.
Nel   caso   di   pluralita'  di  sedi  del  progetto  approvato,  le
sostituzioni  dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite
a ciascuna sede. Contestualmente l'ente dovra' far pervenire a questo
Ufficio  la  documentazione  indicata nel bando di selezione (domanda
del  volontario  di  partecipazione  alla  selezione, fotocopia di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  certificato
medico).
   In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte
dei  volontari,  gli  enti  non possono chiamare in servizio, pur nel
rispetto  della  graduatoria,  i volontari idonei non selezionati che
non  siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma
del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
Eventuali  periodi  di  servizio  prestati dai volontari in argomento
precedentemente  alla data di avvio al servizio prevista dal predetto
provvedimento  non  sono riconosciuti come periodi di servizio civile
prestato.
   4.3.  Le  rinunce  e  le  interruzioni  (es. malattie oltre trenta
giorni)  devono  comunque  essere  segnalate  nel  termine massimo di
cinque  giorni  all'Ufficio  nazionale via fax o a mezzo raccomandata
a/r,   sia   al   Servizio  ammissione  e  impiego  che  al  Servizio
amministrazione  e  bilancio,  in considerazione dei diretti riflessi
sul  trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli
albi  regionali  e  delle province autonome la comunicazione da parte
degli  enti  va  estesa  alle  regioni  e  alle  province autonome di
riferimento.  L'ente  di  impiego  e' tenuto a comunicare mensilmente
all'Ufficio,  tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze
dei  volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese
quelle per maternita'. Devono, altresi', essere comunicate le assenze
per  infortunio  che,  si  ricorda,  non  comportano decurtazione del
compenso.  Si  fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente
tutte  le  presenze  in via informatica digitando l'apposito tasto di
conferma.
   L'Ufficio  si riserva di chiedere all'ente, mediante idonea azione
di  rivalsa,  il  rimborso  delle  spese sostenute per il recupero di
eventuali  somme  indebitamente  erogate  al volontario a causa della
ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.
5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio
   5.1.  Il  venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti
richiesti  dalla  legge  (ad eccezione di quello dell'eta'), comporta
l'esclusione  del  volontario  dalla  prosecuzione  del  progetto. Il
servizio  prestato  non  ha  validita'  ai fini dell'attribuzione dei
benefici previsti dal progetto.
   5.2.   In  caso  di  revoca  del  progetto  disposta  dall'Ufficio
nazionale,  o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in
servizio presso l'ente, in considerazione delle legittime aspettative
dei  volontari  in  ordine allo svolgimento del servizio civile, sono
ricollocati  dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso
altri   enti  dello  stesso  territorio  comunale  o  zone  limitrofe
nell'ambito  di  analoghi  progetti inseriti in bandi contestualmente
pubblicati,  avviati  nello  stesso  arco  temporale e che presentano
carenze nell'organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del
servizio,  previa  acquisizione  del  consenso dei volontari stessi e
degli  enti individuati dall'Ufficio. A tal fine l'Ufficio nazionale,
in  concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, puo' valutare la
possibilita' di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche
sopra  menzionate,  da  consegnare  ai  volontari,  qualora  i  posti
disponibili  siano  in numero sufficiente a garantire la prosecuzione
del servizio a tutti volontari da ricollocare. I medesimi, contattati
gli  enti,  al  fine  di  valutare  la possibilita' di un loro idoneo
reinserimento,   segnalano   entro   i  successivi  sette  giorni  la
preferenza   all'Ufficio,   che   predispone   il   provvedimento  di
prosecuzione del servizio.
   5.3.  Nel  caso di impossibilita' di inserire i volontari in altre
strutture,  qualora  abbiano svolto un periodo di servizio civile non
superiore a sei mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo
il  mantenimento  dei  requisiti  di  ammissione  al  servizio civile
possono  presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi
successivi.
   5.4.  Nell'ipotesi  di revoca del progetto l'Ufficio si rivale nei
confronti dell'ente, con le modalita' indicate dalle leggi in materia
di contabilita' generale dello Stato, per la restituzione delle somme
corrisposte  ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione
dell'attivita' ed il nuovo avvio al servizio, se cio' e' possibile, o
nel   periodo   intercorrente  tra  la  cessazione  dell'attivita'  e
l'accertamento  dell'impossibilita'  della  collocazione,  fino ad un
massimo di sessanta giorni.
6. Temporanea modifica della sede di servizio
   6.1.  I  volontari  devono  essere  impiegati  presso  le  sedi di
attuazione  cui sono stati assegnati dall'Ufficio nazionale per tutta
la  durata  del  progetto secondo le modalita' indicate nel progetto.
Non  sono  consentiti  trasferimenti di volontari neppure presso sedi
dello stesso progetto.
   6.2.   Qualora   sia   contemporaneamente  previsto  nel  progetto
approvato  sia  alla  voce  "descrizione  del  progetto  e  tipologia
dell'intervento"  che  alla  voce "eventuali particolari obblighi dei
volontari  durante  il  periodo  di servizio" l'ente puo' impiegare i
volontari,  per  un  periodo  non  superiore ai trenta giorni, previa
tempestiva  comunicazione  all'Ufficio  nazionale  e  alle  regioni e
province  autonome  nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre
localita'  in  Italia  o  all'estero,  non coincidenti con la sede di
attuazione  del  progetto,  al  fine  di dare attuazione ad attivita'
specifiche  connesse  alla  realizzazione  del progetto medesimo (es.
soggiorni   estivi,  mostre  itineranti,  eventi  culturali,  momenti
formativi    supplementari    a   quanto   previsto   dal   progetto,
ecc....).  Non  sono  previsti  in questo caso rimborsi a carico
dell'Ufficio nazionale per le spese di viaggio.
   6.3.  In  occasione  di emergenze di protezione civile - sia nella
fase  della calamita' che in quella post emergenziale - o di missioni
umanitarie,  l'ente  puo'  impiegare  i volontari, per un periodo non
superiore  ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del
loro  consenso ed autorizzazione dell'Ufficio nazionale, presso altre
sedi  dello  stesso  ente  in  Italia  o  all'estero,  per interventi
organizzati  dall'Ente  stesso.  L'ente  garantisce il rimborso delle
spese   di   vitto   e   alloggio  nonche'  delle  spese  di  viaggio
limitatamente  all'andata  e  ritorno.  Resta  a  carico dell'ente la
stipula   di  apposita  assicurazione  per  i  rischi  connessi  alle
attivita' svolte in altre sedi.
7. Malattie e infortuni
   7.1.  L'assistenza  sanitaria  e' garantita dal Servizio sanitario
nazionale   ed  assicurata  mediante  la  fruizione  delle  strutture
pubbliche territoriali.
   7.2.  Il  volontario,  in  caso di malattia o infortunio, ne dara'
tempestivamente  comunicazione  alla  sede dell'ente di assegnazione,
facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente
sui  moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o
dalle  strutture  della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione
e' conservata dall'ente nella cartella personale del volontario.
   7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella
cartella  personale  del  volontario  nella  quale  e'  conservata la
documentazione relativa.
   7.4.  Spetta  al  volontario,  durante  i primi quindici giorni di
malattia,  l'assegno  mensile  per  l'intero  importo. Per il periodo
eccedente  e  per  ulteriori  quindici  giorni di malattia, l'importo
economico  e' decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati
questi  ulteriori  quindici  giorni,  il  volontario e' escluso dalla
prosecuzione  del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il
servizio  sia  stato  svolto per un periodo non superiore a sei mesi,
fatto  salvo  il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio
civile  nazionale, potra' presentare nuova domanda di servizio civile
in  uno  dei  bandi  successivi.  Nel  caso  in  cui l'esclusione per
malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto e' possibile
la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei
non selezionati.
   7.5.  Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di
riposo  previsti,  questi  rientrano  nel  calcolo  delle giornate di
assenza.  I  giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e
terminali  di  un  periodo  di assenza per malattia non devono essere
compresi nel computo della sua durata.
   7.6.    L'ente   comunica   all'Ufficio   nazionale   -   Servizio
amministrazione  e  bilancio  e  Servizio  ammissione  e  impiego - i
periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere
alla  decurtazione  del  compenso  e, se del caso, all'esclusione dal
servizio.
   7.7.  In  caso  di infortunio la denuncia del sinistro deve essere
inviata  a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici
giorni   dal   momento  dell'infortunio,  e  comunque  non  oltre  il
quindicesimo  giorno  dal  momento  dal  quale il volontario ne abbia
avuto  la  possibilita'. Per quanto concerne le modalita' di denuncia
del  sinistro  e  gli  adempimenti  correlati,  il  volontario dovra'
attenersi   a   quanto   indicato  nel  contratto  di  assicurazione,
consultabile sul sito web dell'Ufficio nazionale.
   7.8.  L'ente invia all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione
e  bilancio)  e  alla  regione  o  provincia autonoma nel cui albo e'
iscritto   una  tempestiva  e  dettagliata  relazione  contenente  le
informazioni   relative   alla  dinamica  dell'incidente  occorso  al
volontario  nell'effettuazione  del  servizio,  la  descrizione delle
circostanze  nelle  quali  si  e'  verificato  l'evento,  il nesso di
causalita'  tra  la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso,
specificando   in   particolare   la  riferibilita'  del  fatto  allo
svolgimento del servizio.
   7.9.  Per  gli  infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e
per  effetto  delle attivita' svolte nel servizio i giorni di assenza
non  vanno  computati  nel  numero  dei  giorni di malattia spettante
nell'arco  del  servizio.  In  caso  di  assenza dovuta ad infortunio
occorso  durante  e  per effetto delle attivita' svolte nel servizio,
ivi  compreso  il  tragitto  da  e per il luogo di servizio in cui la
prestazione  debba essere effettuata, al volontario per il periodo di
svolgimento  del  servizio  civile  spetta  l'intero  compenso fino a
completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico.
Il  periodo  di  assenza dal servizio, in questi casi, e' considerato
prestato a tutti gli effetti.
8. Tutela della maternita'
   8.1.  Alle  volontarie  in  stato  di  gravidanza  si applicano le
disposizioni  legislative  del  Testo  Unico  in  materia di tutela e
sostegno  della  maternita',  adottato  con il decreto legislativo 26
marzo  2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo
n.  77  del  2002.  Ai  sensi  del predetto testo unico il divieto di
prestare servizio civile e' di norma durante i due mesi precedenti ed
i  tre  mesi  seguenti  il  parto (art. 16), in assenza di condizioni
patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della
gestante e/o del nascituro (art. 17).
   8.2. E'  altresi' consentita la facolta' di astenersi dal servizio
a  partire  dal  mese  precedente  la  data  presunta del parto e nei
quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).
   8.3.  Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art. 16,
lettera a), e all'art. 20 le volontarie devono consegnare all'ente il
certificato medico indicante la data presunta del parto.
   8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art. 17
che  nel  caso previsto dall'art. 16 che in quello previsto dall'art.
20 (flessibilita' del congedo per maternita') dovra' a cura dell'ente
essere  resa  nota  all'Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e
bilancio),  per  gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di
sospensione  del  servizio  a  quella  della sua ripresa, di cui pure
l'Ufficio  nazionale  dovra'  essere  informato  a cura dell'ente, e'
infatti  corrisposto  l'assegno  per il servizio civile ridotto di un
terzo.
   8.5.  Ai  sensi  dell'art. 17, lettera b), "condizioni di lavoro o
ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", la
maternita'  anticipata  e'  consentita a partire da una data certa. A
tal   fine  l'ente  deve  corredare  la  richiesta  con  la  seguente
documentazione:   dichiarazione   della   struttura  nella  quale  la
volontaria  e' impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte
dalla  volontaria  con riferimento al progetto nel quale e' inserita;
impossibilita'   di   assegnare  la  volontaria  ad  altre  mansioni;
certificato  medico attestante l'incompatibilita' delle attivita' con
lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
   8.6.  Oltre  quanto  previsto  dagli articoli sopra citati, cui fa
espressamente  riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non
sono  contemplati  ulteriori benefici post partum, ne' l'applicazione
della  disciplina  del "congedo parentale" a favore delle volontarie.
L'astensione dal servizio per maternita' non comporta la sostituzione
della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.
9. Guida di automezzi
   9.1.  E'  consentito  al  volontario porsi alla guida di automezzi
appartenenti  o  comunque  a  disposizione  dell'ente di assegnazione
qualora  previsto  dal progetto di servizio civile o per l'attuazione
degli  interventi  in  esso  programmati.  E' consentito, inoltre, al
volontario  di  porsi alla guida di veicoli sia di sua proprieta' che
di  terzi,  in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando
le  circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio
e  per  l'attuazione  degli  interventi  programmati dal progetto (in
considerazione,  ad  esempio, dell' insufficienza dei mezzi dell'ente
in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).
   Resta inteso che occorre:
    - da parte degli enti una precisa programmazione delle attivita',
degli  orari  e  dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la
specifica   individuazione  dell'automezzo  utilizzato,  l'assunzione
dell'onere  dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina,
per  i  parcheggi  ecc...),  la  massima attenzione che la guida
avvenga negli orari previsti dalle attivita' programmate;
    -  da  parte  dei  volontari  la dichiarazione di accettazione di
rendere  disponibile  l'auto  privata nel corso dello svolgimento del
servizio con le modalita' e nei limiti concordati con l'ente.
   9.2.  I  rischi  loro  derivanti  dalla  guida,  ad  esclusione di
eventuali   danni   causati  a  terzi,  sono  coperti  dalla  polizza
assicurativa   stipulata   dall'Ufficio  nazionale  e  consegnata  al
volontario  all'atto  della  presentazione in servizio. L'ente dovra'
stipulare   una   polizza   aggiuntiva   per   rischi   non   coperti
dall'assicurazione   stipulata  dall'Ufficio  o  potra'  innalzare  i
massimali previsti dalla citata assicurazione.
10. Permessi
   10.1.  Nell'arco  dei  dodici  mesi  di attuazione del progetto il
volontario  usufruisce  di  un  massimo  di  venti giorni di permesso
retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati
motivi,  quali  a  titolo esemplificativo gravi necessita' familiari,
esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.
   10.2.  Il  permesso  consente  al  volontario  di  assentarsi  dal
servizio  per  un  periodo  superiore  alle ventiquattro ore e non e'
frazionabile in permessi orari.
   10.3. I volontari possono altresi' usufruire di ulteriori permessi
straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non
vanno  decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei
dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
    -  donazione  di  sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un
massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e
per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);
    -  nomina  alla  carica  di  presidente,  segretario  di seggio e
scrutatore,  nonche'  di  rappresentante di lista, in occasione delle
consultazioni  elettorali:  durata dello svolgimento delle operazioni
elettorali;
    -  esercizio  del  diritto  di  voto:  1  giorno  per i volontari
residenti  da  50  a  300  km  di distanza dal luogo di servizio; due
giorni   per  i  volontari  residenti  oltre  300  km  dal  luogo  di
svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in
progetti  in  Europa;  cinque giorni se i volontari sono impegnati in
progetti in paesi extra europei;
    - convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.
   10.4.  Nel  computo  dei  giorni  di  permesso non sono compresi i
giorni  festivi  contigui  (la  domenica  o il sabato e la domenica a
secondo  dell'articolazione  dell'orario  di  servizio)  ed eventuali
festivita' infrasettimanali.
   10.5.  I  permessi  vengono  fruiti dal volontario, in accordo con
l'ente,  compatibilmente  con  le esigenze del progetto di servizio e
della  formazione;  di  norma  debbono essere richiesti all'operatore
locale  di  progetto  della  sede  di  attuazione del progetto almeno
quarantotto ore prima della data di inizio.
   10.6.  Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in
Italia  non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi;
per  i volontari impiegati in servizio civile all'estero, in aggiunta
ai  venti  giorni  spettanti,  sono  concessi  rispettivamente  due e
quattro  giorni  di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o
extra europei.
   10.7.  Eventuali  giorni  di  permesso  non  usufruiti non possono
essere remunerati.
   10.8.  La  fruizione  di  giorni  di  permesso  eccedenti  i venti
previsti  deve essere comunicata dall'ente all'Ufficio nazionale, che
adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.
11. Orario di servizio
   11.1  I  progetti  devono  prevedere  un  orario  di attivita' non
inferiore  alle  trenta  ore  settimanali,  ovvero un monte ore annuo
minimo di millequattrocento ore.
   11.2.  Nel  caso  in cui il progetto abbia optato per la soluzione
del  monte  ore  annuo  i volontari dovranno essere impiegati in modo
continuativo  per  almeno  dodici  ore  settimanali, da articolare su
cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione
del  progetto.  I  venti giorni di permesso non rientrano nel computo
del  monte  ore  previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di
validita'  del  progetto,  il  volontario dovra' avere effettivamente
svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei
venti giorni di permesso.
   11.3.  Nelle  millequattrocento  ore  rientra  anche il periodo di
formazione.
   11.4.  Il  monte  ore  previsto non puo' essere esaurito prima del
termine del progetto, ne' e' possibile tenere in servizio i volontari
oltre il periodo di dodici mesi.
   11.5.  Il  pagamento  avviene  in modo forfettario per complessivi
trenta  giorni  al  mese  per i dodici mesi di durata del progetto, a
partire  dalla  data  di  inizio.  E'  quindi  compito  dell'ente che
realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di
quanto sopra precisato.
   11.6  L'ente  deve  mantenere  per tutta la durata del progetto il
numero  di  ore  settimanali  ovvero l'orario di servizio riferito al
monte ore annuo dallo stesso previsto.
   Sara'  cura  dell'ente  attivare  le  misure  idonee  affinche' le
attivita' programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento,
atteso  che  per  i  volontari  non  e' prevista l'applicazione della
disciplina  dello  straordinario,  ne' del recupero di ore aggiuntive
superiori a quelle giornaliere previste.
   In  casi  eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di
gestione   dell'orario   dei   volontari,   atteso  che  sistematiche
protrazioni  non  sono  consentite,  ove  tale  prolungamento dovesse
verificarsi,  l'ente si attivera' per far "recuperare" le ore in piu'
entro  il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di
servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati
in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate
al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.
12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione
   12.1.  Hanno  diritto  ad  ottenere  l'attestato  da  cui  risulta
l'effettuazione  del  periodo  di  servizio  svolto con l'indicazione
dell'Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi
di  servizio  ed  i  volontari  assegnati quali subentranti che hanno
effettuato almeno nove mesi di servizio.
   12.2  L'attestato  spetta,  altresi', a coloro che hanno svolto un
periodo  di  servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato
interrotto  per  documentati motivi di salute o di forza maggiore per
causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5.
   12.3  Coloro  che non si trovano nelle condizioni indicate nei due
punti   precedenti  potranno  richiedere  all'Ufficio  nazionale  una
certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.


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