GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 63 DEL 17/3/2009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19 
Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e
i  limiti  di  intervento  del  Fondo  di garanzia per i mediatori di
assicurazione  e  di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
  Visti  in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto
Codice  concernenti,  fra  l'altro:  la  costituzione  del  Fondo  di
garanzia  per  i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come
patrimonio  separato  presso  la  CONSAP;  lo scopo di tale Fondo; la
composizione  del  Comitato  di gestione cui spetta l'amministrazione
del  Fondo;  la procedura di determinazione del relativo contributo e
la  sua  misura  massima;  la  successione di tale Fondo nei rapporti
attivi  e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione  di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione
ed  ai  limiti  di  intervento stabilite con regolamento del Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito  il  Ministero  dello  sviluppo economico, subentrato nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;
  Sentito  l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed
acquisito  per  ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.  27397  del  18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del
Consiglio  di  Ministri  rilasciato  in data 8 gennaio 2009, prot. n.
DAGL/12.3.4./19/51;
                             A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  "codice":  il  codice  delle  assicurazioni  private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b)  "CONSAP":  la  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.A.;
   c)  "contributo":  la contribuzione annuale dei mediatori a favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
   d)  "Fondo": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
   e)  "ISVAP":  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
   f)   "mediatori":   gli   intermediari   di   assicurazione  e  di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice;
   g) "polizza": la polizza di as
   si
curazione  della  responsabilita'  civile,  di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, del codice;
   h)  "registro":  il  registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi  e  riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del
codice;
   i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del
codice.
                               Art. 2.


                   Limiti di intervento del Fondo


  1.  Il  risarcimento  del danno patrimoniale garantito dal Fondo e'
limitato  in  ogni  caso  alle  somme corrispondenti all'ammontare di
copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e
interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.
                               Art. 3.


                        Patrimonio del Fondo


  1.  Il  patrimonio  del  Fondo  e'  costituito dai contributi degli
aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni
altro provento consentito dalla legge.
  2.  Il  Fondo  succede  nei  rapporti  attivi e passivi al Fondo di
garanzia  gia'  previsto  dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792.
                               Art. 4.


                     Funzionamento del Comitato


  1.  Il  Comitato  nomina  il vicepresidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
  2.  Il  presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre
anni.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono  svolte da un
dipendente  della  CONSAP nominato dal Comitato su designazione della
CONSAP medesima.
  4.  Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno
una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su
richiesta di almeno tre suoi componenti.
  5.  Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente.
  6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute
del  Comitato  e  sono  predisposti dal segretario e sottoscritti dal
presidente.
  7.  Con  il  decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura
del  compenso  annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze,
spettanti  al  Presidente  ed  ai  componenti; per i membri residenti
fuori  Roma  vengono  rimborsate  le  spese  documentate di viaggio e
soggiorno.
                               Art. 5.


                        Funzioni del Comitato


  1. Il Comitato:
   a)  adotta  gli  atti  di  amministrazione  e  gli  altri  atti di
organizzazione  relativi  all'attivita'  e  alla  gestione del Fondo,
compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da
destinare  da  parte  della CONSAP alle esigenze di funzionamento del
Fondo stesso;
   b)  delibera  sulle  domande  di  risarcimento presentate ai sensi
dell'articolo 9;
   c)  delibera  il  rendiconto  finanziario  e  approva  la relativa
relazione di accompagnamento;
   d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni
elemento  utile  per  la  determinazione  del  contributo annuale dei
mediatori.
                               Art. 6.


                       Presidente del Comitato


  1.  Il  presidente  del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza,
sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.
  2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di
assenza o impedimento di questo.
                               Art. 7.


                       Segretario del Comitato


  1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
   a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e
predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
   b)  redige  i  verbali  delle  riunioni  del Comitato e ne cura la
trascrizione sull'apposito registro;
   c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del
Comitato stesso;
   d)  coordina  la  tenuta  della  contabilita',  dei  libri e della
corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi
alla gestione;
   e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la
relativa relazione.
                               Art. 8.


Norme  per  la  nomina  dei componenti del Comitato in rappresentanza
degli   intermediari   e   delle   imprese   di  assicurazione  e  di
                           riassicurazione

  1.  I  componenti  del  Comitato  in rappresentanza dei mediatori e
delle  imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione, nominati con
decreto   del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  prescelti
nell'ambito  di  apposite terne di nominativi proposte dalle relative
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
                               Art. 9.


                  Modalita' di intervento del Fondo


  1.  L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un
danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso,
possono   chiedere,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  il  risarcimento  al Fondo, allegando la documentazione
relativa  ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno,
nonche'   la   documentazione  comprovante  l'avvenuta  richiesta  di
risarcimento al mediatore.
  2.  Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso,
entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di
cui  al  comma  1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la
polizza   la   domanda  di  risarcimento  stessa,  comprensiva  della
documentazione allegata.
  3.  Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta
giorni   dal   ricevimento  della  documentazione  se  il  danno  sia
risarcibile  per  effetto della polizza entro il limite del massimale
ovvero  le  ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o
in parte non risarcibile.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'assicuratore comunichi che il danno e' in
tutto  o  in  parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca
alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede
a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 3.
  5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto  della  polizza,  il  Fondo,  entro e non oltre trenta giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  dell'assicuratore, informa il
danneggiato  di  tale  circostanza,  allegando  copia  della risposta
dell'assicuratore.
  6.   Il   danneggiato  che,  anche  a  causa  dell'inattivita'  del
mediatore,  non  sia  stato indennizzato dagli assicuratori che hanno
stipulato   la   polizza   entro   sei  mesi  dalla  ricezione  della
comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo
che  provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di
detta comunicazione.
  7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli
eventuali  provvedimenti  di  competenza ai sensi dell'articolo 329 e
seguenti del codice.
  8.  Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far
accertare  il  loro  obbligo  a  risarcire  il  danno  nei limiti del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del codice civile.
                              Art. 10.


                       Surrogazione del Fondo


  1.  Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo
9,  e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5,
del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla
concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.
                              Art. 11.


                         Contributi annuali


  1.  Il  contributo  a  carico  dei  singoli  aderenti  al Fondo, e'
determinato  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno con decreto del
Ministro  dello  sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma
3, del Codice.
  2.  Il  contributo  e'  versato  al Fondo entro la data fissata nel
decreto  di  cui  al  comma  1.  Entro  lo  stesso  termine annuale i
mediatori  trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta'  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni
acquisite  nell'esercizio  chiuso  nell'anno solare precedente quello
del  versamento.  Il  Fondo  puo'  chiedere  ulteriori documentazioni
comprovanti  le  dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al
Ministero   dello   sviluppo  economico  l'opportunita'  di  chiedere
all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.
                              Art. 12.


                  Mancato pagamento dei contributi


  1.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento
dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo
da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per
quanto di sua competenza.
  2.  L'ISVAP  comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal
registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.
                              Art. 13.


                        Esercizio finanziario


  1.  L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
                              Art. 14.


                       Rendiconto finanziario


  1.  Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai
sensi   dell'articolo   5   entro   novanta   giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
   a) in entrata:
    1)   contributi   degli   aderenti   al   Fondo   di   competenza
dell'esercizio;
    2) interessi su titoli;
    3) interessi attivi diversi;
    4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
    5) altre entrate, da indicare analiticamente;
   b) in uscita:
    1)  somme  corrisposte  per i risarcimenti ai sensi dell'articolo
115 del codice e relative spese di liquidazione;
    2) spese di funzionamento;
    3) oneri patrimoniali e finanziari;
    4) altre uscite, da indicare analiticamente.
  2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato,
che illustra le singole voci del rendiconto.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  delibera di approvazione di cui al
comma  1,  il  Comitato  trasmette  il  rendiconto alla CONSAP che lo
approva  nei  successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla
CONSAP  e'  trasmesso  entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo
economico.
                              Art. 15.


                       Situazione patrimoniale


  1.  Il  rendiconto  di  cui  all'articolo  14 e' accompagnato da un
documento  che  illustra  la  situazione patrimoniale del Fondo dalla
quale risultino alla fine dell'esercizio:
   a) nell'attivo:
    1) le immobilizzazioni finanziarie;
    2) i crediti verso i contribuenti;
    3) le disponibilita' liquide;
    4) i ratei e risconti attivi;
    5) le altre partite
    dell'attivo, da indicare analiticamente;
   b) nel passivo:
    1) il capitale netto;
    2) la riserva premi;
    3) la riserva sinistri,
    4) i ratei e risconti passivi;
    5) le altre partite del passivo, da indicare analitica
    m
ente.
  2.  La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far
fronte  agli  oneri  derivanti  dagli obblighi di risarcimento di cui
all'articolo  2,  e' pari all'intero ammontare dei contributi versati
dagli  aderenti  al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti
finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto
dei  sinistri  dell'esercizio  pagati  o  riservati  e degli oneri di
qualsiasi  natura  sopportati  per la gestione e il funzionamento del
Fondo  stesso.  L'obbligo  di  accantonamento  a riserva cessa quando
l'ammontare  della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare
del   massimale   annuo   globale   per  tutti  i  sinistri  previsto
dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
  3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio
accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione  effettuata  in  base  ad  elementi  obiettivi, risultino
necessarie   per  far  fronte  al  pagamento  dei  sinistri  avvenuti
nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche'
alle relative spese di liquidazione.
  4.  L'importo  dei  sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare
dei  contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento
della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.
                              Art. 16.


                              Vigilanza


  1.  Il  Fondo  e'  posto  sotto  la  vigilanza  del Ministero dello
sviluppo economico.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento  al  Fondo  notizie  e dati sulla gestione del Fondo stesso e
disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 30 gennaio 2009

                                                Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 154



fp09-gr09