MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19
Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e
i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto
Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come
patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la
composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione
del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e
la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la
previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione
ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro
delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella
predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed
acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del
Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n.
DAGL/12.3.4./19/51;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) "CONSAP": la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
c) "contributo": la contribuzione annuale dei mediatori a favore
del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
d) "Fondo": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione
e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
e) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f) "mediatori": gli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma
2, lettera b), del codice;
g) "polizza": la polizza di as
si
curazione della responsabilita' civile, di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, del codice;
h) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del
codice;
i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del
codice.
Art. 2.
Limiti di intervento del Fondo
1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo e'
limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di
copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e
interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.
Art. 3.
Patrimonio del Fondo
1. Il patrimonio del Fondo e' costituito dai contributi degli
aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni
altro provento consentito dalla legge.
2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di
garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792.
Art. 4.
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre
anni.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della
CONSAP medesima.
4. Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno
una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su
richiesta di almeno tre suoi componenti.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute
del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal
presidente.
7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura
del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze,
spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti
fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e
soggiorno.
Art. 5.
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato:
a) adotta gli atti di amministrazione e gli altri atti di
organizzazione relativi all'attivita' e alla gestione del Fondo,
compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da
destinare da parte della CONSAP alle esigenze di funzionamento del
Fondo stesso;
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi
dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa
relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni
elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei
mediatori.
Art. 6.
Presidente del Comitato
1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza,
sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.
2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di
assenza o impedimento di questo.
Art. 7.
Segretario del Comitato
1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e
predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la
trascrizione sull'apposito registro;
c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del
Comitato stesso;
d) coordina la tenuta della contabilita', dei libri e della
corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi
alla gestione;
e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la
relativa relazione.
Art. 8.
Norme per la nomina dei componenti del Comitato in rappresentanza
degli intermediari e delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono prescelti
nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Art. 9.
Modalita' di intervento del Fondo
1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un
danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso,
possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione
relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno,
nonche' la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di
risarcimento al mediatore.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di
cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la
polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della
documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia
risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale
ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o
in parte non risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno e' in
tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca
alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede
a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il
danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta
dell'assicuratore.
6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattivita' del
mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno
stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo
che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di
detta comunicazione.
7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli
eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e
seguenti del codice.
8. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far
accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del codice civile.
Art. 10.
Surrogazione del Fondo
1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo
9, e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5,
del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla
concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.
Art. 11.
Contributi annuali
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, e'
determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma
3, del Codice.
2. Il contributo e' versato al Fondo entro la data fissata nel
decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i
mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni
acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello
del versamento. Il Fondo puo' chiedere ulteriori documentazioni
comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al
Ministero dello sviluppo economico l'opportunita' di chiedere
all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.
Art. 12.
Mancato pagamento dei contributi
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento
dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo
da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per
quanto di sua competenza.
2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal
registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.
Art. 13.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 14.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai
sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza
dell'esercizio;
2) interessi su titoli;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
5) altre entrate, da indicare analiticamente;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo
115 del codice e relative spese di liquidazione;
2) spese di funzionamento;
3) oneri patrimoniali e finanziari;
4) altre uscite, da indicare analiticamente.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato,
che illustra le singole voci del rendiconto.
3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al
comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo
approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla
CONSAP e' trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 15.
Situazione patrimoniale
1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 e' accompagnato da un
documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla
quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1) le immobilizzazioni finanziarie;
2) i crediti verso i contribuenti;
3) le disponibilita' liquide;
4) i ratei e risconti attivi;
5) le altre partite
dell'attivo, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) il capitale netto;
2) la riserva premi;
3) la riserva sinistri,
4) i ratei e risconti passivi;
5) le altre partite del passivo, da indicare analitica
m
ente.
2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far
fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui
all'articolo 2, e' pari all'intero ammontare dei contributi versati
dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti
finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto
dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di
qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del
Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando
l'ammontare della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare
del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto
dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio
accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino
necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti
nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche'
alle relative spese di liquidazione.
4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare
dei contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento
della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.
Art. 16.
Vigilanza
1. Il Fondo e' posto sotto la vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque
momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e
disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 gennaio 2009
Il Ministro : Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 154