DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005,
n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante
disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007,
afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli
articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le
pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della
navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria
per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle
persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo, di seguito denominato: "Regolamento".
Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione
delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile
dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste
agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, per le finalita' di cui all'articolo 16 del
regolamento.
Art. 3.
Negata prenotazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta
per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una
prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste
dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
Art. 4.
Negato imbarco
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila
il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta
l'imbarco a una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di
fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il
vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato
l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo
4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del
biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale
accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8
del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004.
Art. 5.
Obbligo di informazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il
vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e
almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le
norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con
disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali
restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la
mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta
delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste
dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per
iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale
senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza,
purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima
dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di
assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito
nonche' al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,
al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel
territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il
numero di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta,
presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui
all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura
dell'assistenza necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il
gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per
ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle
persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti
vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il
Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
Art. 6.
Designazione di punti di arrivo e di partenza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il
gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo
e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,
sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro
disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base
sull'aeroporto.
Art. 7.
Mancata assistenza da parte del gestore
e norme di qualita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il
gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza
indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto
del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le
norme di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente
decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
Art. 8.
Obblighi di formazione del personale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di
un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con
disabilita' o a mobilita' ridotta;
b) non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in
aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato
corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche
afferenti alla disabilita' in modo di essere idoneo all'assistenza
alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi
di formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi
di aggiornamento in materia.
Art. 9.
Mancata assistenza da parte dei vettori aerei
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2
del presente decreto.
Art. 10.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante
applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio
precedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di
ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
Art. 11.
Istituzione fondo speciale
1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di
informazione a favore dei passeggeri con disabilita' o a mobilita'
ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari
opportunita', sono definite le modalita' di destinazione al fondo
speciale e di impiego delle predette entrate.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
(Previsto dall'articolo 7, comma 1)
ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA'
DEI GESTORI AEROPORTUALI
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con
disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di:
1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di
assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
3) adempiere alle formalita' di registrazione del passeggero e dei
bagagli;
4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile,
espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle
o altra assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o
altra assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare
i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza
a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda
delle esigenze specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita'.
Quando una persona con disabilita' o una persona a mobilita'
ridotta e' assistita da un accompagnatore, questa persona deve,
qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in
aeroporto nonche' per l'imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la
mobilita', comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso
di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo
dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa
relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita'
danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con
presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
Allegato 2
(Previsto dall'articolo 9)
ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI
Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel
rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due
dispositivi di mobilita' per persona con disabilita' o persona a
mobilita' ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo
preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile
a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente
normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato
accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su
richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle
singole persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'.
Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano
raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita' o una persona a mobilita'
ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore
aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona
un posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona
a mobilita' ridotta.