GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 69 DEL 24/3/2009


DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24 
Disciplina  sanzionatoria  per la violazione delle disposizioni del
regolamento  (CE)  n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare,
l'articolo  3,  comma  1, recante delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
  Visto  il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo
1942,  n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005,
n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Visto  il  decreto-legge  8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2004,  n.  265,  recante
interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
codice  del  consumo  a  norma  dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n. 69, recante
disposizioni  sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n.
261/2004  che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza  ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione
del volo o di ritardo prolungato;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9  agosto 2007,
afferente  alla  designazione  dell'ENAC quale organismo responsabile
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
  Visto  il  contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa,
e  l'ENAC,  sottoscritto  il  14 febbraio 2008, ed in particolare gli
articoli 8, 10 e 20;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 2009;
  Sulla  proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
della  giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze,  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le
pari opportunita';

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.


                               Oggetto


  1.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della
navigazione,  il  presente  decreto detta la disciplina sanzionatoria
per  le  violazioni  del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle
persone  con  disabilita'  e  delle  persone  a mobilita' ridotta nel
trasporto aereo, di seguito denominato: "Regolamento".
                               Art. 2.


              Organismo responsabile dell'applicazione
                         delle disposizioni


  1.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile
dell'accertamento  delle  violazioni  ed  irroga le sanzioni previste
agli  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre
1981,   n.   689,  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  16  del
regolamento.
                               Art. 3.


                         Negata prenotazione


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore  aereo,  un  suo agente o un operatore turistico, che rifiuta
per  motivi  di  disabilita'  o di mobilita' ridotta di accettare una
prenotazione   per   un   volo,   fatte  salve  le  deroghe  previste
dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.
                               Art. 4.


                           Negato imbarco


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro trentamila ad euro centoventimila
il  vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta
l'imbarco  a  una persona con disabilita' o a mobilita' ridotta al di
fuori  dei  casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del
regolamento.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro ventimila ad euro ottantamila il
vettore  aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato
l'imbarco  a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo
4,  lettere  a)  e  b)  del regolamento, non provvede al rimborso del
biglietto  o  all'offerta  di un volo alternativo anche all'eventuale
accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8
del  regolamento  (CE)  n.  261/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004.
                               Art. 5.


                       Obbligo di informazione


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il
vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
   a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e
almeno  nelle  stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le
norme   di   sicurezza  che  applica  al  trasporto  di  persone  con
disabilita'  e  di  persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali
restrizioni  al  loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la
mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
   b)  non  informa  la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta
delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste
dall'articolo  4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per
iscritto,  entro  cinque  giorni lavorativi, ad una richiesta in tale
senso;
   c)  non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza,
purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima
dell'ora  stessa,  le  informazioni  in  merito  a  tale  notifica di
assistenza  ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito
nonche' al vettore aereo effettivo;
   d)  non  comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,
al  gestore  dell'aeroporto  di destinazione, qualora sia situato nel
territorio  di  uno  Stato membro al quale si applica il Trattato, il
numero  di  persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta,
presenti   su   detto   volo,  che  richiedono  l'assistenza  di  cui
all'allegato   1   al   presente   decreto,  specificando  la  natura
dell'assistenza necessaria.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila  a euro ventimila il
gestore  aeroportuale  che  non adotta tutte le misure necessarie per
ricevere  le  notifiche  di  richiesta  di  assistenza da parte delle
persone  con  disabilita'  o a mobilita' ridotta presso tutti i punti
vendita  presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il
Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.
                               Art. 6.


            Designazione di punti di arrivo e di partenza


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila ad euro ventimila il
gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo
e  di  partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,
sia  all'interno  che  all'esterno  dei  terminal,  mettendo  a  loro
disposizione,   in  formati  accessibili,  le  informazioni  di  base
sull'aeroporto.
                               Art. 7.


               Mancata assistenza da parte del gestore
                         e norme di qualita'


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il
gestore  aeroportuale  che  non  adempie  agli obblighi di assistenza
indicati  nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto
del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
  2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   euro  duemilacinquecento  ad  euro
diecimila  il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le
norme  di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente
decreto,  ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
                               Art. 8.


                Obblighi di formazione del personale


  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
   a)  non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di
un   subappaltatore,   adeguato   alle  esigenze  delle  persone  con
disabilita' o a mobilita' ridotta;
   b)  non  provvedono  affinche'  tutto  il  personale che lavora in
aeroporto  a  diretto  contatto  con i viaggiatori, abbia frequentato
corsi  di  formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche
afferenti  alla  disabilita'  in modo di essere idoneo all'assistenza
alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
   c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi
di  formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi
di aggiornamento in materia.
                               Art. 9.


            Mancata assistenza da parte dei vettori aerei


  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  pecuniaria  da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2
del presente decreto.
                              Art. 10.


             Aggiornamento degli importi delle sanzioni


  1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di
cui  agli  articoli  3,  4,  5,  6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante
applicazione  dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al
consumo  per  l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio
precedente.
  2.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture  e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di
ogni   biennio,   sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
                              Art. 11.


                     Istituzione fondo speciale


  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  un  fondo  speciale  per  le  iniziative  di  ricerca e di
informazione  a  favore  dei passeggeri con disabilita' o a mobilita'
ridotta,  da  finanziarsi  con le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dal presente decreto.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  e  per  le pari
opportunita',  sono  definite  le  modalita' di destinazione al fondo
speciale e di impiego delle predette entrate.
                              Art. 12.


                         Disposizioni finali


  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.
  2.  L'ENAC  provvede  ai  compiti,  di  cui  all'articolo 2, con le
risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Ronchi,  Ministro  per le politiche
                                  europee
                                  Alfano, Ministro della giustizia
                                  Matteoli,       Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della
                                  salute e delle politiche sociali
                                  Carfagna,   Ministro  per  le  pari
                                  opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano
                                                           Allegato 1
                                  (Previsto dall'articolo 7, comma 1)

                 ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA'
                      DEI GESTORI AEROPORTUALI

  Assistenza  e  misure  necessarie  per  consentire alle persone con
disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di:
   1)  comunicare  il  loro  arrivo  all'aeroporto  e la richiesta di
assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
   2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
   3) adempiere alle formalita' di registrazione del passeggero e dei
bagagli;
   4)   procedere   dal   banco   dell'accettazione   all'aeromobile,
espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
   5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle
o altra assistenza specifica necessaria;
   6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
   7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
   8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
   9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o
altra assistenza specifica necessaria;
   10)  procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare
i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
   11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
   12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza
a  bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda
delle esigenze specifiche;
   13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita'.
  Quando  una  persona  con  disabilita'  o  una  persona a mobilita'
ridotta  e'  assistita  da  un  accompagnatore,  questa persona deve,
qualora  ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in
aeroporto nonche' per l'imbarco e lo sbarco.
  Gestione  a  terra  di  tutte  le  necessarie  attrezzature  per la
mobilita',  comprese  le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso
di  quarantotto  ore  e limitatamente allo spazio disponibile a bordo
dell'aeromobile  nonche'  nel  rispetto  della  pertinente  normativa
relativa alle merci pericolose.
  Sostituzione   temporanea   di   attrezzatura   per   la  mobilita'
danneggiata  o  smarrita,  tenendo  presente  che la sostituzione con
presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
  Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
  Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
                                                           Allegato 2
                                           (Previsto dall'articolo 9)

                ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

  Trasporto  in  cabina  dei  cani  da  assistenza  riconosciuti, nel
rispetto della regolamentazione nazionale.
  Oltre   agli   apparecchi  medici,  trasporto  di  al  massimo  due
dispositivi  di  mobilita'  per  persona  con disabilita' o persona a
mobilita'  ridotta,  comprese  sedie  a  rotelle  elettriche,  previo
preavviso  di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile
a   bordo  dell'aeromobile  nonche'  nel  rispetto  della  pertinente
normativa relativa alle merci pericolose.
  Comunicazione  delle  informazioni  essenziali  sul volo in formato
accessibile.
  Realizzazione  di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su
richiesta,  i  posti  a  sedere  tenendo  conto  delle esigenze delle
singole  persone  con disabilita' o a mobilita' ridotta, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita'.
  Se   necessario,   assistenza   alle   persone   affinche'  possano
raggiungere i servizi igienici.
  Qualora  una  persona  con  disabilita'  o  una persona a mobilita'
ridotta  sia  assistita da una persona di accompagnamento, il vettore
aereo  effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona
un  posto a sedere vicino alla persona con disabilita' o alla persona
a mobilita' ridotta.





fp09-gr09