GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 73 DEL 28/3/2009

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3 
   Testo  del  decreto-legge  27  gennaio  2009,  n.  3  (in Gazzetta
   Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  22  del  28  gennaio  2009),
   coordinato  con  la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, (in
   questa   stessa   Gazzetta   Ufficiale   alla  pag.  1),  recante:
   "Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  nell'anno 2009 delle
   consultazioni elettorali e referendarie".
   Avvertenza:

   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .. )).

   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del   Parlamento   europeo   spettanti  all'Italia  con  le  elezioni
                   amministrative per l'anno 2009

  1.   Limitatamente   all'anno   2009,   in  caso  di  contemporaneo
svolgimento   delle   elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti  all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni
dei   presidenti   della   provincia,  dei  sindaci  e  dei  consigli
provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali,
lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni,  ferma  restando  per  il  resto  la  vigente normativa
relativa alle singole consultazioni elettorali:
   a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22
del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
   b)  ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si
considera giorno della votazione quello della domenica;
   c)  le  operazioni  previste dall'articolo 32, primo comma, numeri
2),  3)  e  4),  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo   1967,   n.   223,   devono   essere  ultimate  non  oltre  il
quarantacinquesimo  giorno  antecedente  a  quello  della  votazione,
giorno  in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio
dell'avvenuta  convocazione dei comizi per la elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento
delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato
testo  unico  n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del
suddetto manifesto;
   d)  per  il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione
si  applicano  le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   e)  le  cartoline  avviso  agli  elettori residenti all'estero che
esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione
del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu' rapido;
   f)  salvo  quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei
componenti,  per  la costituzione e per il funzionamento degli uffici
elettorali  di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione
si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e
21  marzo  1990,  n.  53, nonche' del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   g)  gli  uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione   in   apposito   registro,  le  tessere  elettorali  non
consegnate  o  i  duplicati  delle tessere in caso di deterioramento,
smarrimento  o  furto  dell'originale,  restano aperti dal lunedi' al
venerdi'  antecedenti  alla  votazione  dalle  ore  9 alle ore 19, il
sabato  dalle  ore  8  alle  ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
   h)  l'atto  di  designazione  dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali  di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente il
giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra' curare
la  trasmissione  ai  presidenti  degli uffici elettorali di sezione,
ovvero  e' presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici
elettorali  di  sezione  il  sabato,  purche' prima dell'inizio delle
operazioni di votazione;
   i)  gli  adempimenti  di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
devono  essere  effettuati  entro  le ore 7 e 30 del sabato di inizio
delle  operazioni  di  votazione;  successivamente,  alle  ore  9, il
presidente  costituisce  l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo
ad  espletare  le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese
quelle di autenticazione delle schede;
   l)  l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate
le  operazioni  di  votazione e di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni  che  hanno  avuto  luogo,  procede alla formazione dei
plichi  contenenti  gli  atti  relativi a tali operazioni e le schede
avanzate.  I  plichi  devono essere contemporaneamente rimessi, prima
che  abbiano  inizio  le  operazioni di scrutinio, per il tramite del
comune,  al  tribunale  del  circondario o sezione distaccata, che ne
rilascia  ricevuta.  Effettuate  le  anzidette  operazioni, l'ufficio
elettorale  di sezione da' inizio alle operazioni di scrutinio per la
elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   m)  lo  scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio
alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la
precedenza  allo  spoglio  delle schede per le elezioni provinciali e
poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
   n)  ai  componenti  di  tutti  gli  uffici  elettorali  di sezione
spettano  i  compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 13 marzo 1980, n. 70;
   o)  in  caso  di  successivo  secondo  turno  di  votazione per le
elezioni  dei  presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le
operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni
nella  giornata di domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.  In  caso  di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al
comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il
trattamento  economico  dei  componenti  di  seggio, e' stabilito nei
limiti  delle  assegnazioni  di  bilancio  disposte  per lo scopo dal
Ministero  dell'interno,  con proprio decreto, con distinti parametri
per  elettore  e  per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente,
nella  misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per
i  comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate
del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano
nuovi   o   maggiori   oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
All'incremento  della  dotazione  finanziaria  relativa  ai  rimborsi
elettorali  per  i  comuni  aventi  fino  a  5  sezioni elettorali si
provvede  mediante  compensazione  tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti  comuni alle elezioni dei
membri  del  Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni
dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali
e  comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri
enti  interessati  alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo  di  cui  al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai  comuni  interessati  e'  effettuato  dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi
dalla  data  delle  consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.  Con  le  stesse  modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative ad adempimenti comuni.
  3.  In  caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  con  le elezioni dei
presidenti  della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e
comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma
2   e'   effettuato   d'intesa   tra   il  Ministero  dell'interno  e
l'amministrazione  regionale,  fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al medesimo comma 2, primo periodo.
                            (( Art. 1-bis


         Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali


  1.  All'articolo  15,  primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
  2.  Nella  Tabella  B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "mm 30".
  3.   All'articolo   72,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Tali  contrassegni  devono  essere  riprodotti  sulle  schede con il
diametro di centimetri 3".
  4.   All'articolo   73,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3".
  5.   All'articolo   74,  comma  4,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3".))
                               Art. 2.


Voto  dei  cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione
europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
                           dell'anno 2009

  1.  In  occasione  delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti  all'Italia  dell'anno  2009, esercitano il diritto di voto
per  corrispondenza  all'estero  per le circoscrizioni del territorio
nazionale,  secondo  le  modalita'  indicate nel presente articolo, i
seguenti elettori:
   a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia
temporaneamente  fuori  dal  territorio dell'Unione europea in quanto
impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
   b)  dipendenti  di  Amministrazioni  dello  Stato, di regioni o di
province  autonome,  temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione
europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro
permanenza  all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione
di  appartenenza,  sia  superiore  a  tre  mesi, nonche', qualora non
iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i
loro familiari conviventi;
   c)  professori  universitari, ordinari ed associati, ricercatori e
professori  aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre  2005,  n.  230,  che  si  trovano  in  servizio  fuori  dal
territorio  dell'Unione  europea  presso  istituti  universitari e di
ricerca  per  una  durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e
che,  alla  data  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica di
convocazione  dei  comizi,  si trovano all'estero da almeno tre mesi,
nonche',  qualora  non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani
all'estero, i loro familiari conviventi.
  2.  Gli  elettori  di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle
Forze  armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul
territorio  nazionale  di  grandi  unita',  reggimenti, battaglioni e
equivalenti,  o  unita'  navali,  impiegati organicamente in missioni
internazionali  esercitano  il diritto di voto per corrispondenza per
la  circoscrizione  in  cui  e'  compreso  il comune ove hanno sede i
citati  enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa
lettera  a),  nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma  1  esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero
per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma.
  3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1, lettere a) e b), presentano
dichiarazione  ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma
5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome,
il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data  di  nascita,  il  sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione  nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o
dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici
e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al
comma  1,  lettera  b),  entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente  alla  data della votazione in Italia, fanno pervenire la
dichiarazione   all'amministrazione   di   appartenenza  del  proprio
familiare  ed  unitamente  ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare
convivente   del   dipendente.   Il   comando  o  amministrazione  di
appartenenza  o  di  impiego,  entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente  alla  data  della  votazione  in  Italia,  fa  pervenire
all'ufficio  consolare  i  nominativi  dei  dichiaranti,  in  elenchi
distinti  per  comune  di  residenza e comprensivi dei dati di cui al
primo  periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle
rispettive   dichiarazioni   entro  il  termine  prescritto  e  della
sussistenza,  in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al
comma 1.
  4.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente   all'ufficio   consolare   la   dichiarazione  ai  fini
dell'iscrizione  nell'elenco  previsto  dal  comma 5, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non
oltre   il   trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla  data  della
votazione  in  Italia,  ed  unitamente  ad  essa  rendono,  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta' che attesti sia il servizio presso istituti
universitari  e  di  ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno  sei  mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla
data  del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei
comizi.  I  familiari  conviventi  degli  elettori di cui al comma 1,
lettera  c),  unitamente  alla  dichiarazione ai fini dell'iscrizione
nell'elenco  previsto  dal  comma  5, quinto periodo, comprensiva dei
dati  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3,  rendono,  ai sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente
del professore o ricercatore.
  5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla  data  della  votazione  in  Italia, trasmette a ciascun comune,
tramite  telefax  o  per via telematica, l'elenco dei nominativi, con
luogo  e  data  di  nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto
pervenire  le  dichiarazioni  di  cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune,
entro  le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa,  in  ordine  alla mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato  attivo  da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell'elenco  di  cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza   del   termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'ufficiale
elettorale  redige  l'elenco  degli  elettori  per  i  quali e' stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il  ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i  medesimi  elettori  dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano  iscritti,  ovvero,  in  caso di svolgimento contestuale di
altra  consultazione  in  cui non trova applicazione la modalita' del
voto  per  corrispondenza,  ad  apporre  apposita  annotazione  sulle
medesime  liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento
dell'elettorato   attivo,  l'ufficiale  elettorale  non  rilascia  la
relativa  attestazione  ed il comune trasmette, tramite telefax o per
via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il
medesimo  termine  previsto  al  secondo periodo. L'ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
  6.  Gli  elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto  pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco
previsto  dal  comma  5,  quinto  periodo, possono revocarla mediante
espressa    dichiarazione    di   revoca,   datata   e   sottoscritta
dall'interessato,   che   deve   pervenire  direttamente  all'ufficio
consolare  entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data  della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno
successivo,  provvede  a  trasmettere  la  dichiarazione  di  revoca,
tramite  telefax  o  per  via  telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
  7.  Gli  elettori  che  hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi  del  comma  6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste  al  comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la  dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 3
e  4,  restano  iscritti  nelle  liste  della  sezione  del comune di
residenza  ed  ivi  esercitano  il  proprio  diritto  di  voto per la
circoscrizione del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione
di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
aventi  diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la
relativa  dichiarazione  nei  termini  e con le modalita' previsti al
comma  6,  non  possono  esercitare  il  proprio  diritto di voto nel
territorio  nazionale.  Gli  elettori  di cui al comma 1, lettera a),
aventi  diritto  al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di
voto  in  Italia,  qualora presentino al comune apposita attestazione
del  comandante  del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale
risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare
il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
  8.   Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  ventiseiesimo  giorno
antecedente   alla  data  della  votazione  in  Italia,  consegna  al
Ministero  degli  affari  esteri,  per gli elettori che esercitano il
diritto di voto per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di
Roma,  le  liste  dei  candidati e il modello della scheda elettorale
relativi  alla  medesima  circoscrizione. Sulla base delle istruzioni
fornite   dal   Ministero  degli  affari  esteri,  le  rappresentanze
diplomatiche   e   consolari,  preposte  a  tale  fine  dallo  stesso
Ministero,   provvedono  alla  stampa  del  materiale  elettorale  da
inserire  nel  plico  che  viene inviato all'elettore temporaneamente
all'estero  che  esercita  il diritto di voto per corrispondenza. Non
oltre  diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia,  gli  uffici  consolari inviano agli elettori temporaneamente
all'estero  che  esercitano  il diritto di voto per corrispondenza il
plico  contenente  il  certificato  elettorale,  la scheda elettorale
della  circoscrizione  indicata al primo periodo e la relativa busta,
le  liste  dei  candidati,  la  matita  copiativa  nonche'  una busta
affrancata  recante  l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un
plico  non  puo'  contenere  i  documenti  elettorali  di  piu' di un
elettore.  Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale
mediante  la  matita  copiativa,  l'elettore  introduce nell'apposita
busta   la  scheda,  sigilla  la  busta,  la  introduce  nella  busta
affrancata  unitamente  alla matita copiativa e al tagliando staccato
dal  certificato  elettorale  comprovante  l'esercizio del diritto di
voto  e  la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data
stabilita  per  le  votazioni  in Italia. Le schede e le buste che le
contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
  9.  I  comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento  di  missioni  internazionali  ed i titolari degli uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile
iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
  10.  Le  schede  votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
comma  1,  lettere  a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti
presso  gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo
6   del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
  11.  I  responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo,
al  presidente  dell'Ufficio  elettorale  circoscrizionale costituito
presso  la  Corte  d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non
oltre  le  ore  16,  ora  locale,  del giovedi' antecedente alla data
stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al
comma  5,  quinto  periodo.  Le buste sono inviate con una spedizione
unica,  per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli
uffici  consolari  provvedono,  dopo  l'invio  dei  plichi in Italia,
all'immediato  incenerimento  delle schede pervenute dopo la scadenza
del  termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i
casi  di  mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni
viene  redatto  apposito  verbale,  che  viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
  12.  Per  gli  elettori  che  esercitano  il  diritto  di  voto per
circoscrizioni  diverse  da  quella  di Roma di cui al comma 2, primo
periodo,   sono   definite,   in   considerazione  delle  particolari
situazioni  locali,  di  intesa  tra  il  Ministero  della difesa e i
Ministeri   degli   affari   esteri   e  dell'interno,  le  modalita'
tecnico-organizzative  di  formazione  dei  plichi, del loro recapito
all'elettore  all'estero,  di raccolta dei plichi all'estero, nonche'
quelle  di  consegna  dei  plichi  stessi, a cura del Ministero della
difesa,    ai    presidenti    dei   rispettivi   uffici   elettorali
circoscrizionali  costituiti  presso  la  Corte  d'appello  nella cui
giurisdizione   e'   il  capoluogo  della  circoscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A
allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono
effettuate,  ove  necessario,  anche  per  consentire l'esercizio del
diritto  di  voto  agli  elettori  di cui al comma 1, lettera a), che
votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e' compreso il
comune   di  Roma,  nonche'  agli  elettori  in  servizio  presso  le
rappresentanze   diplomatiche   e   consolari  e  ai  loro  familiari
conviventi.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente  articolo,  non trova applicazione l'articolo 19 della legge
27 dicembre 2001, n. 459.
  13.  L'assegnazione  dei  plichi, contenenti le buste con le schede
votate  dagli  elettori  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e c), e'
effettuata,  a  cura  dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali
circoscrizionali,  ai  singoli seggi in modo proporzionale, in numero
almeno  pari  a  venti  buste  e, in ogni caso, con modalita' tali da
garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna,
lo  scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi
15, lettera d), e 16.
  14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i
presidenti  degli  uffici  elettorali  circoscrizionali consegnano ai
presidenti  dei  seggi  copie,  autenticate  dagli stessi presidenti,
degli   elenchi   degli   elettori   temporaneamente  all'estero  che
esercitano  il  diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5,
quinto periodo.
  15.  A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione
nel  territorio  nazionale,  i  presidenti  dei  seggi procedono alle
operazioni  di  apertura  dei  plichi  assegnati  al  seggio. Ciascun
presidente, coadiuvato dal segretario:
   a)  apre  i  plichi  e  accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda  al  numero  delle buste indicato nel verbale di consegna
dei plichi;
   b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo
per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
    1)  accerta  che  la  busta esterna contenga sia il tagliando del
certificato  elettorale  di  un  solo elettore, sia la busta interna,
destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
    2)   accerta   che  il  tagliando  incluso  nella  busta  esterna
appartenga  ad  un  elettore  incluso  negli  elenchi consolari degli
elettori  temporaneamente  all'estero  aventi  diritto  al  voto  per
corrispondenza;
    3)  accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda
con  l'espressione  del  voto,  sia chiusa, integra e non rechi alcun
segno di riconoscimento;
    4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un
tagliando  del  certificato elettorale, o un tagliando di un elettore
che  ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito negli
elenchi  consolari,  ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o
che  reca  segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo
tagliando  del  certificato  elettorale  la  busta interna recante la
scheda  annullata,  in  modo  che  non  sia  possibile procedere alla
identificazione del voto;
   c)  successivamente,  procede  all'apertura  delle  singole  buste
interne,  accertandosi,  in  ogni caso, che nessuno apra le schede ed
imprimendo  il  bollo  della  sezione  sul  retro di ciascuna scheda,
nell'apposito spazio;
   d)  incarica  uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro
di  ciascuna  scheda  e  di inserirla immediatamente nell'urna in uso
presso  il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori
residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
  16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi
procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori
temporaneamente  all'estero  e  delle  schede  votate  dagli elettori
residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la
verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
  17.   Per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  per  corrispondenza
all'estero  e  per  le  operazioni preliminari allo scrutinio trovano
applicazione  le  disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.
459,  ed  al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2003,  n.  104,  in  quanto
compatibili.  Per  lo  svolgimento delle operazioni di scrutinio e di
proclamazione  dei  risultati trovano applicazione le disposizioni di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1994, n. 483,
fermo  restando  che  il  termine  orario  previsto  dal  comma 6 del
medesimo articolo e' anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la
votazione.
  (( 17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori
da  assegnare  ad  ogni  sezione  di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge  24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  1994,  n.  483,  non puo' essere superiore a
3.000.))
                               Art. 3.


Voto  dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o  missioni  internazionali  in  occasione  dei  referendum  previsti
 dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009

  1.  In  occasione  dei  referendum  previsti dall'articolo 75 della
Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di
voto  per  corrispondenza  nella  circoscrizione  Estero,  secondo le
modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
   a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia
temporaneamente  all'estero  in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
   b)  dipendenti  di  Amministrazioni  dello  Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora  la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo
quanto  attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
    c)  professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e
professori  aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre  2005,  n.  230,  che si trovano in servizio presso istituti
universitari  e  di  ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno  sei  mesi  e  che, alla data del decreto del Presidente della
Repubblica  di  convocazione  dei  comizi,  si  trovano all'estero da
almeno  tre  mesi,  nonche',  qualora  non iscritti alle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.
  2.  A  tali  fini,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui
all'articolo  2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto
di  voto  per  corrispondenza  all'estero, nonche' per lo svolgimento
delle  operazioni  preliminari  allo  scrutinio,  delle operazioni di
scrutinio  e  di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  alla  legge  27  dicembre  2001, n. 459, ed al
relativo  regolamento  di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
  3.  Negli  Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui
al  comma  1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso
le   rappresentanze   diplomatiche   e  consolari  e  loro  familiari
conviventi,  sono  definite,  ove  necessario in considerazione delle
particolari  situazioni  locali,  di  intesa  tra  il Ministero della
difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita'
tecnico-organizzative  di formazione dei plichi, del loro recapito ai
suddetti  elettori  all'estero,  di  raccolta  dei plichi all'estero,
nonche'  di  consegna  dei  plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa,  all'Ufficio  centrale  per  la  circoscrizione  estero. Tali
intese  sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del
diritto  di  voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in
cui  non  siano state concluse le intese in forma semplificata di cui
all'articolo  19,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 2001, n. 459,
ovvero  vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
  4.  Ai  fini  dello  scrutinio  congiunto  delle  schede votate per
corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
con   le   schede   votate   dagli   elettori  residenti  all'estero,
l'assegnazione   dei  relativi  plichi  e'  effettuata,  a  cura  del
presidente  dell'ufficio  centrale  per  la circoscrizione Estero, ai
singoli  seggi  in  modo proporzionale, in numero almeno pari a venti
buste  e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza
del  voto,  l'inserimento  in  una medesima urna e la verbalizzazione
unica  delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate
dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori
residenti  all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o
Stato della medesima ripartizione.
  5.  Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio
nazionale   per   i   referendum   previsti  dall'articolo  75  della
Costituzione  e  per  l'elezione  dei  membri  del Parlamento europeo
spettanti  all'Italia  non  siano  distanti  piu' di quindici giorni,
fuori  dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta,
ai  sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo
giorno  antecedente  alla  data della prima votazione e' valida anche
per  la  seconda votazione, salvo espressa volonta' contraria e fatta
salva la facolta' di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente
alla  data  della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di
cui  al  comma  1,  lettere  a),  b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato
un  plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione,
contenenti  le  schede  ed il restante materiale previsto dalla legge
per   l'esercizio   del   voto   per   corrispondenza   in   ciascuna
consultazione.
                               Art. 4.


Disposizioni  per  assicurare  la  funzionalita'  delle commissioni e
              sottocommissioni elettorali circondariali


  1.  In  previsione  degli  adempimenti  affidati  dalla  legge alle
commissioni  e  sottocommissioni  elettorali  circondariali nell'anno
2009,  il  prefetto,  al  fine  di assicurare comunque il quorum alle
medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, ((
senza  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica )), funzionari
statali  da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano
ai  lavori  in  caso  di  assenza  degli  altri componenti titolari o
supplenti  e  nelle  more  dell'eventuale  procedimento  di decadenza
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione
delle  liste  elettorali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
                            (( Art. 4-bis


        Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE


  1.  In  occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del
2009  disciplinate  da  leggi  statali,  in  attuazione degli impegni
internazionali  assunti  dall'Italia  nell'ambito dell'Organizzazione
per  la  sicurezza  e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la
presenza,  presso  gli  uffici  elettorali di sezione, di osservatori
elettorali  internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali
sono  preventivamente  accreditati  dal Ministero degli affari esteri
che,  almeno  venti  giorni  prima  della data stabilita per il voto,
trasmette  al  Ministero  dell'interno  l'elenco  nominativo  per  la
successiva  comunicazione  ai  prefetti  di  ciascuna provincia ed ai
sindaci.
  2.  Gli  osservatori  elettorali  di  cui al comma 1 non possono in
alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.))
                               Art. 5.


                        Copertura finanziaria


  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
1.451.850  euro  per  l'anno  2009, si provvede mediante utilizzo del
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche,  amministrative,  del Parlamento europeo e dall'attuazione
dei  referendum,  iscritto  nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009,
alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".
                               Art. 6.


                          Entrata in vigore


  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


fp09-gr09