TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009),
coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
"Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle
consultazioni elettorali e referendarie".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .. )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni
amministrative per l'anno 2009
1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo
svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni
dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli
provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali,
lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa
relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22
del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si
considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri
2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione,
giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio
dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento
delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato
testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del
suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione
si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che
esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione
del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu' rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei
componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici
elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione
si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e
21 marzo 1990, n. 53, nonche' del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non
consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento,
smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al
venerdi' antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il
sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente il
giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra' curare
la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione,
ovvero e' presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici
elettorali di sezione il sabato, purche' prima dell'inizio delle
operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio
delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il
presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo
ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese
quelle di autenticazione delle schede;
l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate
le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei
plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede
avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima
che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del
comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne
rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio
elettorale di sezione da' inizio alle operazioni di scrutinio per la
elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio
alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la
precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e
poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione
spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le
elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le
operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni
nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al
comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il
trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei
limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal
Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri
per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente,
nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per
i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate
del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi
elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si
provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni
dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali
e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri
enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi
dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative ad adempimenti comuni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei
presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e
comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma
2 e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e
l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al medesimo comma 2, primo periodo.
(( Art. 1-bis
Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali
1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3".
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, le parole: "mm 20", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "mm 30".
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri 3".
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3".
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3".))
Art. 2.
Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione
europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione
delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell'anno 2009
1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto
per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio
nazionale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i
seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto
impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione
europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro
permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione
di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non
iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i
loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e
professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal
territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di
ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e
che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi,
nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani
all'estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul
territorio nazionale di grandi unita', reggimenti, battaglioni e
equivalenti, o unita' navali, impiegati organicamente in missioni
internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per
la circoscrizione in cui e' compreso il comune ove hanno sede i
citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa
lettera a), nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero
per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano
dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma
5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome,
il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o
dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici
e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al
comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la
dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio
familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare
convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di
appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire
all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi
distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al
primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle
rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della
sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al
comma 1.
4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini
dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della
votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' che attesti sia il servizio presso istituti
universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla
data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei
comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1,
lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione
nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei
dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente
del professore o ricercatore.
5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune,
tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con
luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto
pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune,
entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale
elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di
altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita' del
voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle
medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento
dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la
relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per
via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il
medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco
previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante
espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta
dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca,
tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 3
e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di
residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la
circoscrizione del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione
di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la
relativa dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti al
comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel
territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a),
aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di
voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione
del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale
risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare
il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al
Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il
diritto di voto per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di
Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale
relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni
fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso
Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da
inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente
all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente
all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il
plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale
della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta,
le liste dei candidati, la matita copiativa nonche' una busta
affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un
plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale
mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita
busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta
affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato
dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di
voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data
stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le
contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici
diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile
iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti
presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo
6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo,
al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito
presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non
oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente alla data
stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al
comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione
unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli
uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia,
all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza
del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i
casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per
circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo
periodo, sono definite, in considerazione delle particolari
situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i
Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita'
tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito
all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche'
quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali
circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui
giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A
allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono
effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del
diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che
votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e' compreso il
comune di Roma, nonche' agli elettori in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari
conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge
27 dicembre 2001, n. 459.
13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede
votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e'
effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali
circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero
almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita' tali da
garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna,
lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi
15, lettera d), e 16.
14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i
presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai
presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti,
degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che
esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5,
quinto periodo.
15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione
nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle
operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun
presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna
dei plichi;
b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo
per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna,
destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna
appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli
elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per
corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda
con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun
segno di riconoscimento;
4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore
che ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito negli
elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o
che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo
tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la
scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla
identificazione del voto;
c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste
interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed
imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda,
nell'apposito spazio;
d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro
di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso
presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori
residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi
procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori
temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori
residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la
verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza
all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.
459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto
compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di
proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483,
fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del
medesimo articolo e' anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la
votazione.
(( 17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori
da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo' essere superiore a
3.000.))
Art. 3.
Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti
dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009
1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della
Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le
modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo
quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e
professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti
universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della
Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da
almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.
2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto
di voto per corrispondenza all'estero, nonche' per lo svolgimento
delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di
scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui
al comma 1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari
conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle
particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della
difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita'
tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai
suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero,
nonche' di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa, all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero. Tali
intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del
diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in
cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per
corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
con le schede votate dagli elettori residenti all'estero,
l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del
presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai
singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti
buste e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza
del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione
unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate
dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori
residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o
Stato della medesima ripartizione.
5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio
nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della
Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia non siano distanti piu' di quindici giorni,
fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta,
ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo
giorno antecedente alla data della prima votazione e' valida anche
per la seconda votazione, salvo espressa volonta' contraria e fatta
salva la facolta' di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente
alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato
un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione,
contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge
per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna
consultazione.
Art. 4.
Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali
1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno
2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle
medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, ((
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica )), funzionari
statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano
ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o
supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
(( Art. 4-bis
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del
2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni
internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la
presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori
elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali
sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri
che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto,
trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la
successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai
sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in
alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.))
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni
politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione
dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009,
alla missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare".
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.