MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2009
Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti
tramite Consip S.p.A.
IL MINISTRO DELL'ECONOMI
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modifiche ed integrazioni il quale prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze, gia' Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a
stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di
procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione
finanziaria;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle
altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado
di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il
mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono
tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie;
Visto l'art. 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il
quale stabilisce che le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
inviano, entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 dicembre per gli
anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un
prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica
il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle modalita' e allo schema pubblicati sul portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di CONSIP S.p.A.;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 il quale prevede che, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione
annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569
dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua,
entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria,
secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di
standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di
aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei
servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per le
quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute
a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualita' di stazione appaltante ai
fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con
l'utilizzo dei sistemi telematici;
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture - che contiene la disciplina
degli accordi quadro, in recepimento dell'art. 32 della direttiva
2004/18/CE;
Considerato che, in esecuzione dell'art. 2, comma 569 della legge
n. 244 del 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dell'individuazione ed elaborazione di una specifica metodologia
di rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi delle
amministrazioni ivi indicate, ha pubblicato sul portale degli
acquisti in rete, un prospetto appositamente predisposto per la
rilevazione;
Considerato che si e' reso necessario lo svolgimento di un
complesso di attivita' per l'analisi dei dati relativi alle
previsioni annuali dei fabbisogni contenuti nei prospetti inviati
dalle amministrazioni, al fine di garantire l'uniformita', la
fruibilita', la rilevanza e la significativita' statistica dei dati
pervenuti;
Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e di
servizi di cui all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie
strutture, ha effettuato, sulla base dei prospetti contenenti i dati
di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi delle
amministrazioni indicate, le necessarie analisi in tema di
caratteristiche del mercato, grado di standardizzazione dei beni e
dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda e
rilevanza del valore complessivo stimato, tenendo conto delle
tipologie di beni e servizi gia' oggetto di convenzioni stipulate da
CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
Considerato che, per un efficace svolgimento delle dette analisi ed
attesa l'innovativita' delle disposizioni normative da applicare e
degli strumenti ivi previsti, il Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato il necessario
esame ed approfondimento con le amministrazioni, per quanto di
rispettiva competenza ed interesse, dei dati contenuti nei prospetti
e relativi alla previsione annuale dei fabbisogni, anche al fine di
acquisire i necessari elementi utili all'individuazione dello
strumento di affidamento piu' idoneo al raggiungimento degli
obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica
in relazione alle varie categorie merceologiche di beni e di servizi
considerate e alle tipologie di amministrazioni interessate;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del
presente decreto e comunque a decorrere dal momento di effettiva
disponibilita' degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono
individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione
annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569
dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla
CONSIP S.p.A. in qualita' di stazione appaltante ai fini,
rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione
dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:
1. carburanti avio - gara su delega;
2. ristorazione collettiva - accordo quadro;
3. trasferte di lavoro - accordo quadro.
Art. 2.
Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le
quali l'art. 1 prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di
una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di
dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure
di gara e comunque conformemente alle modalita' e ai tempi resi noti
mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del
Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.
Art. 3.
Il presente decreto resta in vigore in ogni caso fino
all'emanazione di un successivo decreto di attuazione dell'art. 2,
comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2009
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 228