GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 67 DEL 21/3/2009

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2009 
Regolamento   in   materia   di   obblighi   di  programmazione  ed
investimento  a  favore  di  opere  europee  e di opere di produttori
indipendenti,  adottato  ai  sensi  degli articoli 6 e 44 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Deliberazione n. 66/09/CONS).
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 13 febbraio 2009;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico  della  radiotelevisione",  ed, in particolare gli articoli 6 e
44;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
ed, in particolare l'art. 2, comma 301;
  Vista  la  legge  28  febbraio 2008, n. 31, recante "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
recante  proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria";
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE  del Consiglio del 3 ottobre 1989,
recante  il  coordinamento  di  determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio   delle   attivita'  televisive,  come  modificata  dalla
direttiva  97/36/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 30
giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2007;
  Visto il "Regolamento concernente la promozione della distribuzione
e  della  produzione di opere europee" approvato con delibera n. 9/99
del   16  marzo  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
  Vista  la  delibera  n.  129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva
dell'Informativa  economica  di  sistema,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002;
  Visto  il  "Regolamento  in  materia  di  procedure sanzionatorie",
approvato  con  delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo
2006, e successive modificazioni e integrazioni;
  Considerato che la disciplina in materia di tutela della produzione
audiovisiva  europea introdotta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, e
trasfusa  negli  articoli  6  e  44 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e' stata, da ultimo, oggetto di modifica ad opera della
legge n. 244 del 2007 e della legge n. 31 del 2008;
  Rilevato,  in  particolare,  che ai sensi degli articoli 6 e 44 del
citato  decreto  legislativo  n.  177 del 2005, come modificati dalle
leggi  n.  244  del 2007 e n. 31 del 2008, nonche' degli articoli 37,
comma  4,  e  51 dello stesso decreto legislativo, all'Autorita' sono
attribuite le seguenti funzioni:
   stabilire con proprio regolamento:
    a) i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di
deroghe   per   singoli   canali   o   programmi  riconducibili  alla
responsabilita'  editoriale  di  emittenti  televisive,  fornitori di
contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per view;
    b)  i  criteri e le modalita' per la destinazione, da parte degli
operatori  di  comunicazioni  elettroniche su reti fisse e mobili, di
una  quota  di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi
offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tipologia di
trasmissione, per la promozione e il sostegno delle opere audiovisive
europee;
    c)  con  riferimento  ai  programmi  in pay-per-view a prevalente
contenuto  cinematografico di prima visione, i criteri e le modalita'
per la commisurazione dell'assolvimento degli obblighi alla effettiva
disponibilita'   di  opere  rilevanti  nei  sei  mesi  precedenti  la
diffusione  nell'anno  di  riferimento  e al loro successo nelle sale
cinematografiche;
    d)  le modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi
di  cui  all'art.  44  dello  stesso  decreto  legislativo n. 177 nel
rispetto  dei  principi di riservatezza previsti dal codice di cui al
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di
inadempienza;
    e)  il  tempo minimo di trasmissione riservato, all'interno delle
quote  di diffusione e di investimento, alle opere cinematografiche o
per  la  televisione,  comprese  quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte degli adulti e
dei minori;
   verificare  su  base annua, sia in riferimento alla programmazione
giornaliera  sia  a  quella  della  fascia  di  maggior ascolto, come
definita  dall'Autorita' medesima, i vincoli di cui agli articoli 6 e
44 del citato decreto legislativo;
   applicare  le  sanzioni  previste  dall'art. 51 del citato decreto
legislativo  per  la  violazione  dell'art.  44  del medesimo decreto
legislativo  e  dei  regolamenti  emanati  in  materia  dalla  stessa
Autorita';
  Ritenuto,  per  l'effetto, di adottare, ai sensi degli articoli 6 e
44  del  decreto  legislativo n. 177 del 2005 un nuovo regolamento in
materia  di  tutela  della  produzione  europea  ed  indipendente, in
sostituzione del regolamento approvato con la delibera n. 9/99, anche
in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;
  Ritenuto  di  deliberare  con  apposito provvedimento le necessarie
modifiche  all'Informativa  economica di sistema di cui alla delibera
n.  129/02/CONS,  al  fine di adeguare i modelli per la comunicazione
dei  dati  concernenti  gli  obblighi di diffusione e di investimento
alle  nuove  previsioni  della  disciplina in materia di tutela della
produzione europea ed indipendente;
  Vista  la delibera n. 448/08/CONS con la quale e' stata indetta una
consultazione  pubblica  in  vista dell'approvazione di uno schema di
regolamento  in materia di obblighi di programmazione ed investimento
a  favore  di  opere  europee  e di opere di produttori indipendenti,
adottato  ai  sensi  degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (di seguito testo unico);
  Avuto  riguardo  ai  contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
  In  via  generale l'impianto del regolamento appare sostanzialmente
condiviso  dagli  operatori,  che  esprimono  le  maggiori riserve in
merito  alle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria, e
in subordine chiedono una maggiore gradualita' in prima applicazione.
  Nel  merito  dell'articolato,  le  posizioni  espresse dai soggetti
intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorita' sono illustrate
di seguito, partitamente per singola disposizione:
  "Art.   1   (Definizioni).  -  Posizioni  principali  dei  soggetti
intervenuti.  La  definizione  di  programmi in pay-per-view e' stata
soggetta  a  rilievi  da  parte  di  un  rispondente,  che ne propone
l'eliminazione, e da parte di un altro rispondente, per il quale essa
appare  promiscua  in  quanto include anche i fornitori di contenuti,
che  invece  rientrano in una definizione a parte, e non coerente con
la  definizione del fornitore di servizi interattivi associati di cui
al testo unico.
  Per  alcuni  rispondenti  la  definizione di "canale tematico" deve
riguardare  anche generi specifici o target di ascolto specifici. Per
un rispondente in essa devono rientrare anche offerte in pay-per-view
benche' non assumano la forma del canale, e la nozione di tematicita'
non  deve limitarsi agli "argomenti" trattati ma deve riferirsi anche
al  pubblico  di  riferimento  e  al  genere  specifico dei programmi
trasmessi.
  Un  rispondente  chiede  di  modificare  la definizione di film nel
regolamento  e  di  legarla  all'opera  cinematografica,  in  modo da
chiarire  espressamente  che  dalla  quota  di  programmazione  siano
esclusi i c.d. film tv e le serie.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Relativamente  alla  richiesta  di  dare  una  definizione di opera
cinematografica ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art.
3,  commi  2  e  3, si ritiene di poterla individuare nell'art. 2 del
decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, che fa riferimento alla
destinazione prioritaria nelle sale cinematografiche.
  Nella  definizione  di  canale tematico si ritiene condivisibile la
proposta di introdurre il richiamo al pubblico di riferimento al fine
di   assicurare   omogeneita'   di   trattamento  tra  programmazioni
altrimenti non omogenee. La quota del 70%, peraltro gia' prevista dal
vigente   regolamento,   appare  tuttavia  rispondente  alle  attuali
caratteristiche  dei  canali operanti sul mercato e un suo decremento
non consentirebbe una adeguata distinzione dai canali generalisti.
  In  merito alla definizione di programmi in pay-per-view si ritiene
condivisibile  la  ratio  delle  proposte  di  emendamento  intese  a
sostituire  il  termine  "fornitore  di  contenuti"  con  "soggetto",
conformemente   alla   tecnica  redazionale  del  testo  unico  della
radiotelevisione.  Peraltro,  ai  fini  della  disciplina delle opere
europee,  appare  priva  di  pregio  l'argomentazione di una distonia
della  definizione  regolamentare  rispetto a quella normativa recata
dal  testo  unico  della  radiotelevisione,  in  quanto,  secondo  la
giurisprudenza  comunitaria sancita dalla sentenza del 2 giugno 2005,
nella   causa   C-89/94,   Mediakabel,   i   programmi  trasmessi  in
pay-per-view  sono  soggetti  all'applicazione  degli  articoli 4 e 5
della   direttiva   TVSF,   indipendentemente  dai  regimi  giuridici
nazionali previsti in materia di titoli abilitativi.".
  "Art. 2 (Fascia oraria di maggiore ascolto). - Posizioni principali
dei  soggetti  intervenuti. Un rispondente critica i limiti orari, in
particolare il termine finale delle 23,30, e l'inclusione anche delle
sottoquote  per il cinema ed i minori in questo regime orario. Per un
altro   rispondente   i   canali   "+1"  dovrebbero  essere  valutati
unitariamente  ai canali di cui costituiscono la replica in differita
e  la  fascia  oraria va definita prima dell'inizio di ciascun anno e
non ex post nel corso dell'anno.
  Un  rispondente  propone di eliminare gli obblighi relativi al peak
time per i programmi in pay-per-view.
  Per   un   altro  rispondente  la  fascia  oraria  ideale  per  una
programmazione  generalista  mal  si  adatta  ai  canali tematici. Lo
schema  di  regolamento  infatti  prevede  che  nei confronti di tali
canali  la  fascia possa essere definita ex post dagli stessi, previa
adeguata  giustificazione  sulla  base  di  dati  oggettivi.  Per  il
medesimo  tale  facolta'  di  definizione della fascia oraria ex post
pone  condizioni  di incertezza giuridica per la pianificazione della
programmazione  televisiva.  In  coerenza  con  il  testo  unico  che
delimita  la  fascia  oraria  a  tutela  dei  minori fino alle 22,30,
occorre ripristinare le soglie attualmente vigenti. Sarebbe opportuno
un tavolo tecnico con gli operatori.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Nel  premettere  che  la fascia oraria di maggiore ascolto vale per
tutte   le   emittenti,   pubbliche   e  provate,  in  ragione  della
formulazione  generale  dell'art.  44,  comma 6, del testo unico, che
richiama tutti i vincoli posti dal medesimo articolo, con riferimento
ai  programmi  integralmente  trasmessi  in replica differita, i c.d.
canali  "+1",  si  ritiene  motivata  l'eccezione  e  accoglibile  la
richiesta   di  esclusione  degli  stessi  dalla  applicazione  della
disposizione  relativa  alla  fascia  oraria  di maggiore ascolto, in
virtu'  della  peculiarita'  di  tali  programmi. Di converso, non si
ritiene  accoglibile la analoga richiesta di esclusione dei programmi
in  pay-per-view, in quanto gli stessi sono comunque ricompresi nella
definizione  di  programmi  di  trasmissione lineare, dal momento che
l'orario di visione e' prestabilito dall'emittente.
  Quanto  alla  definizione  ex  post della fascia di peak time per i
canali  tematici,  nonostante i rilievi critici mossi essa appare una
soluzione  di equo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e
autonomia  editoriale,  tenendo conto della particolarita' dei canali
tematici  che mal si concilia con una definizione che non tenga conto
della specificita' dei temi trattati e del pubblico di riferimento.
  Quanto  alla  problematica relativa alla programmazione dedicata ai
minori,  essa  trova  soluzione nell'articolo successivo che detta le
quote da destinare a tale tipologia di programmi.".
  "Art.  3  (Quote di emissione). - Posizioni principali dei soggetti
intervenuti.  Numerosi  operatori  televisivi  chiedono il ripristino
delle  disposizioni  della  delibera  n. 9/99 in materia di soglia di
tolleranza  e  ritengono  fondamentale  salvaguardare il principio di
rispetto a livello di gruppo, che secondo un rispondente va applicato
qualunque  sia  la modalita' di distribuzione e comprendendo canali e
servizi  sia  gratuiti che a pagamento, in modo da calcolare tutte le
quote,   sia   di   emissione   che   di  investimento,  sull'insieme
dell'offerta televisiva.
  Un  rispondente  ha  rappresentato  l'esigenza di una piu' omogenea
ripartizione della programmazione tra i diversi generi televisivi.
  Un altro rispondente propone, inoltre, che la quota per il servizio
di  pay-per-view  sia  da  fissare  al  50%,  che  sia  mantenuta  la
definizione  di  programmazione,  e  che  programmi in pay-per-view a
prevalente   contenuto  cinematografico  debbano  essere  quelli  che
raggiungano  una  soglia  di almeno il 50%, piuttosto che il previsto
70%, di programmazione dedicata.
  In generale un ulteriore rispondente rileva come il regolamento mal
si  adatti  ai  canali  tematici, che sarebbero costretti a ricorrere
allo strumento delle deroghe ove le norme non venissero adattate alle
loro  caratteristiche.  Per  tale  ragione  il  principio  del gruppo
andrebbe  esteso a tutte le quote di emissione, incluse le sottoquote
le  quali,  peraltro, andrebbero calcolate sempre sul minimo previsto
per  legge  e  non  sulla  quota  effettivamente raggiunta. A fini di
chiarezza, a suo avviso sarebbe auspicabile una tabella riepilogativa
con l'indicazione dei soggetti coinvolti e degli obblighi applicabili
e   prevedere  un  meccanismo  di  gradualita',  con  l'obiettivo  di
raggiungimento delle quote (tutte tranne quella gia' esistente) entro
il quinto anno.
  In  relazione alle quote per i minori, un rispondente rileva che le
due sottoquote (programmi specifici per minori e programmi per minori
e  adulti)  introducono  elementi  di  incoerenza con il contratto di
servizio,  e  rileva  un'esigenza  di coordinamento. Secondo un altro
rispondente puo' essere arduo il calcolo di tali sottoquote stante la
sempre   piu'   frequente   commistione   di   generi  nella  attuale
programmazione   televisiva.  Per  un  terzo  rispondente  esse  sono
eccessivamente gravose. Un quarto rispondente propone di livellare la
soglia  al  3%  per  i  canali  "non  generalisti" e di prevedere una
esenzione per i canali tematici.
  Secondo  un  rispondente  la  sottoquota  relativa  alle  opere  di
espressione   originale  italiana,  premessa  la  sua  illegittimita'
comunitaria,  e'  pressoche' impossibile da rispettare perche', da un
lato,  la produzione italiana degli ultimi 5 anni e' insufficiente e,
dall'altro,  le  finestre  temporali  ne  impediscono lo sfruttamento
sulle emittenti gratuite per i primi 2 anni dalla distribuzione nelle
sale,  sicche'  il limite di programmazione si riduce a 3 anni. A suo
avviso occorre, inoltre, prevedere uno specifico regime di deroga per
l'ipotesi   in   cui   la   produzione  cinematografica  non  risulti
sufficiente, ed accogliere una nozione di "opera cinematografica" che
includa  i  TV-movie  o i film di durata fino a 200 minuti come nella
disciplina  vigente. Peraltro molti prodotti vengono destinati o meno
alle sale solo a produzione finita, essendo pertanto fungibili per un
certo  periodo  di  tempo, sicche' non sarebbe possibile distinguerle
prima che sia terminato il processo di produzione.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Al  fine  di conferire maggiore evidenza al precetto legislativo di
cui  all'art.  44, comma 1, del testo unico, si e' ritenuto opportuno
inglobare  nel testo il precetto di legge circa la ripartizione delle
quote  tra i diversi generi di opere europee, onde corrispondere alle
esigenze  rappresentate  da  alcune categorie di produttori in merito
alla sottorappresentazione di determinati generi di opere.
  Con  riferimento  alla  soglia  di tolleranza ed alla necessita' di
raggiungere  gradualmente la proporzione di riserva posta dall'art. 4
della direttiva TVSF, l'Autorita' in sede di prima applicazione della
legge  n.  122/1998, che aveva recepito la direttiva 97/36/CE, di cui
la  delibera  n. 9/99 costituisce attuazione, aveva individuato nella
soglia   del   7%   un   criterio   ragionevole  per  il  progressivo
ravvicinamento  alle  quote  previste.  A distanza di 10 anni da quel
primo   intervento   regolamentare  in  materia,  appare  altrettanto
ragionevole  ritenere  il  mercato  ormai  maturo  per l'applicazione
integrale degli obblighi, anche alla luce del fatto che per i servizi
innovativi,  a suo tempo non contemplati dalla normativa primaria, il
testo unico prevede norme specifiche di prima applicazione.
  In accoglimento della richiesta sollevata da numerosi operatori, si
ritiene utile specificare che il criterio applicativo del gruppo vale
sia  per la quota generale, fatto salvo un limite minimo del 20%, sia
per  tutte le altre sottoquote, in coerenza con il costante indirizzo
interpretativo  tenuto  dall'Autorita'.  Il  testo appare invece gia'
sufficientemente   chiaro  in  merito  all'inclusione  nel  campo  di
applicazione di tutte le piattaforme distributive dal momento che non
prevede limitazioni di sorta. Pertanto la proposta di emendamento non
e' accoglibile.
  Al  fine,  poi, di fugare qualsiasi eventuale dubbio in merito alle
norme  applicabili  alla  concessionaria  del  servizio  pubblico, si
ritiene  opportuno  inserire  un'apposita  clausola  di  salvezza  di
applicazione  degli  obblighi  sanciti  dal  contratto  di  servizio.
Parimenti,  onde  escludere  ogni  ipotesi in merito ad una possibile
disparita'  di  trattamento  tra  emittenti  pubbliche  e private, si
evidenzia  nella  formulazione  di  cui  al comma 6 la esplicitazione
della  riferibilita' di tutti i vincoli di cui all'art. 3 alla fascia
oraria di maggiore ascolto.
  In  merito  ai  rilievi  sulle  quote per i minori, gia' l'art. 34,
comma  7  del  testo  unico,  che  a fini di certezza giuridica viene
esplicitamente richiamato, fa riferimento alle opere europee.
  Appare  privo di fondamento il dubbio sollevato da alcuni operatori
circa   il  possibile  riferimento  delle  sottoquote  per  i  minori
all'intero emesso piuttosto che alle ore assoggettabili, in quanto la
formulazione  dell'art. 3, comma 4, richiama espressamente il comma 1
del   medesimo   articolo,   che,  appunto,  si  riferisce  alle  ore
assoggettabili.
  Aderendo  ai  rilievi  critici  sollevati da molti dei partecipanti
alla   consultazione   pubblica,   si   ritiene   che   i   programmi
specificatamente  rivolti  ai  minori  vadano esclusi dall'obbligo di
rispetto  della  quota  nel  peak  time  in quanto la relativa fascia
oraria  confligge  con  la  declinazione  delle fasce protette di cui
all'art. 2 del "Codice di autoregolamentazione tv e minori".
  Non si ritiene, invece, necessario introdurre eccezioni per il caso
di   produzione  cinematografica  non  sufficiente,  in  quanto  tale
casistica  puo' essere contemplata tra le giustificazioni addotte dai
soggetti per il mancato rispetto delle quote.".
  "Art. 4   (Quote  di  investimento).  -  Posizioni  principali  dei
soggetti  intervenuti.  Numerosi  operatori  chiedono di applicare un
meccanismo  graduale  per  la  prima applicazione, e rilevano come la
direttiva  TVSF  riferisca  gli  obblighi di investimento al bilancio
destinato  alla programmazione, e non al bilancio tout court, sicche'
il  regolamento  sarebbe  illegittimo perche' renderebbe gli obblighi
piu' gravosi.
  Secondo  la maggior parte degli intervenuti il principio del gruppo
deve  riguardare  anche  tutte  le societa' controllate e non solo la
controllante.   In  tal  senso  un  rispondente  chiede  altresi'  di
computare  nel  gruppo  anche gli investimenti effettuati da societa'
consorelle  non  controllate  da  imprese soggette alla giurisdizione
italiana.
  Secondo  un  rispondente  occorre  escludere dal computo dei ricavi
quelli   derivanti   dai   contratti   che   non  sono  connessi  con
l'allestimento   dell'offerta  televisiva  e  la  sua  distribuzione.
Occorre accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa
i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina
vigente,   mentre   l'esclusione   dell'auto-prodotto   penalizza  le
emittenti  che forniscono un significativo contributo alla produzione
nazionale.  Viceversa, per un altro rispondente occorre escludere dal
computo  del  10%  di  opere  europee  ogni  forma  di  acquisto  e/o
preacquisto di opere prodotte dalle reti televisive.
  Per  evitare  turbative  negoziali  tra  emittenti  "costrette"  ad
investire   e  produttori  con  pochi  prodotti  attrattivi,  occorre
prevedere  un  regime  di gradualita' con scaglioni annuali. Anche un
ulteriore   rispondente  sottolinea  come,  date  le  difficolta'  di
reperire   sufficiente   prodotto   cinematografico  italiano,  siano
consigliabili   dei  margini  di  tolleranza,  o  criteri  che  fanno
riferimento all'andamento dell'offerta.
  Un  ulteriore  risponedente chiede di specificare che le quote e le
sottoquote  vanno  calcolate  in relazione alla quota minima prevista
per legge e non su quella effettivamente raggiunta.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Con riferimento alla base di calcolo della soglia da destinare agli
investimenti,  si  rileva  come la direttiva TVSF nella maggior parte
delle   altre  versioni  linguistiche  (come,  ad  esempio,  inglese,
tedesco,   portoghese,   olandese,   svedese   e  danese),  riferisca
l'avverbio  "almeno"  alla soglia del 10% e non al bilancio destinato
alla  programmazione.  Pertanto l'approccio ermeneutico piu' conforme
alla direttiva che appare ragionevole seguire onde chiarire eventuali
dubbi  di  incompatibilita'  con il diritto comunitario, e' quella di
dare  analoga interpretazione anche alla versione italiana, ritenendo
che  lo  Stato  abbia gia' esaurito il suo potere di scelta in merito
all'opzione  binaria  indicata  dall'art.  5 della direttiva (10% del
tempo   di   trasmissione   o   10%   del   bilancio  destinato  alla
programmazione),  senza  che  ne residuino altri. Per altro verso, il
potere  di adottare norme piu' restrittive ai sensi dell'art. 3 della
direttiva si ritiene debba riferirsi alla sola soglia percentuale del
10%, a cui si riferisce l'avverbio "almeno", che costituisce pertanto
solo  una  soglia  minima,  e  non  anche  ai capitoli o alle voci di
bilancio  a cui addebitare detta soglia. Alla luce di quanto precede,
per  ragioni  di  certezza  del  quadro  giuridico di riferimento, si
ritiene   opportuno   precisare  tali  circostanze  nell'art.  4  del
regolamento.   Appare,   inoltre,   migliorativo   fare   riferimento
all'ultimo  bilancio  di  esercizio  regolarmente approvato in quanto
costituisce  un  elemento certificato. Tale previsione appare inoltre
meritevole  di accoglimento per le positive ricadute che potra' avere
sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione
che  non  destinano  abitualmente  la maggior parte del bilancio alla
programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attivita'.
  Si   ritiene   accoglibile  la  richiesta  di  poter  imputare  gli
investimenti  effettuati  da  societa' controllanti e collegate anche
stabilite  in  Paesi  esteri,  in quanto rispondente ad una oggettiva
dinamica  di  mercato  che vede la presenza di societa' con attivita'
svolte a livello internazionale.
  Non  si  ritiene  opportuno  ribadire  ulteriormente l'attribuzione
delle  sottoquote alla soglia minima di riferimento e non alla soglia
effettivamente  raggiunta,  in  quanto  gia' chiaramente indicato dal
comma  2  che  richiama  espressamente il comma 1 la' dove quantifica
appunto la soglia di riferimento.
  La  proposta  di inclusione dei programmi autoprodotti, infine, non
appare  ictu  oculi conforme ai meccanismi di tutela della produzione
europea previsti dalla direttiva TVSF.".
  "Art.  5  (Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche
su  reti  fisse  e  mobili  per  i  servizi prestati su richiesta del
consumatore). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni
operatori  suggeriscono  che  nel  determinare la base di calcolo dei
ricavi  siano  considerati solo quelli imputabili specificamente alla
fornitura  di  contenuti  audiovisivi,  escludendo  le  componenti di
"servizio"   (quali   il  prezzo  per  accesso  ai  servizi  di  rete
dell'operatore,  per  la  fornitura  in  comodato  del  decoder,  per
l'accesso  alla  videoregistrazione  da  remoto,  per  la  visione di
contenuti residenti nell'hard disk del
  pc).
  Sebbene  venga  espresso apprezzamento per il regime di gradualita'
sui  tre  anni,  i  menzionati operatori ritengono che debbano essere
introdotti  meccanismi  di  maggiore  flessibilita' in considerazione
della  difficolta'  di  acquisire  cataloghi  di  contenuti VOD; cio'
perche'  sono  ancora  considerati  una  fonte residuale di ricavi da
parte  dei  produttori  di  contenuti e "condizioni di mercato" vanno
valutate  per l'applicazione integrale degli obblighi (e non solo con
scostamenti  dell'1%  da  recuperare  entro  l'anno successivo) anche
attraverso    un'indagine    specifica   per   valutare   l'effettiva
disponibilita'  di  cataloghi di opere europee on demand a condizioni
non  discriminatorie  rispetto a quelle offerte da altre categorie di
operatori.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Si  ritiene  accoglibile il riferimento ai soli ricavi attribuibili
alla  fornitura di contenuti audiovisivi, in quanto tiene conto della
specificita' degli operatori di comunicazione elettronica.
  Il  rilievo  della  necessita'  di  una  maggiore flessibilita' non
necessita  di  apposita  modifica  della  normativa regolamentare dal
momento  che  i dati evidenziati (scarsita' di cataloghi di contenuti
VOD,  condizioni  di  mercato)  concorrono a definire gli elementi di
valutazione  delle  eventuali giustificazioni per il mancato rispetto
delle  quote,  nell'ambito  delle quali e' prevista la considerazione
della oggettiva condizione di mercato.".
  "Art.  6  (Criteri  per la valutazione delle opere cinematografiche
rilevanti).  -  Posizioni  principali  dei  soggetti  intervenuti. Un
rispondente  suggerisce  di  non  indicare  l'anno  ma  il periodo di
sfruttamento dell'opera cinematografica.
  Un  altro  rispondente  propone  di  far  riferimento  ad  un  dato
certificato  quale  quello SIAE e di fissare la revisione ogni cinque
anni.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Appare  condivisibile  l'indicazione  del  periodo  di sfruttamento
delle  opere  cinematografiche  in quanto maggiormente corrispondente
con  il ciclo di vita del prodotto nelle sale, e del dato certificato
dalla SIAE.".
  "Art.  7  (Produttori indipendenti europei). - Posizioni principali
dei  soggetti  intervenuti.  Un  rispondente  chiede  di chiarire, in
ordine  alla  qualifica  di  produttore  indipendente, se il criterio
della  destinazione  del  90%  sia  da  applicare al singolo canale o
all'emittente,  proponendo, inoltre, l'esenzione dal criterio per chi
ha  stipulato  accordi  di produzione in esclusiva, e, in ordine alla
giurisdizione   del   titolare  di  titolo  abilitativo,  se  sia  da
considerare solo quella nazionale o anche quella comunitaria.
  Per altri rispondenti occorre includere anche le attivita' relative
alla  realizzazione  di edizioni italiane, come quelle di doppiaggio,
adattamento  e  voice over, mentre un ulteriore rispondente chiede di
eliminare  la  possibilita'  di  comprendere  le opere realizzate per
conto terzi.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Per  quanto  riguarda  l'attribuzione  del criterio di destinazione
delle   opere  ad  un  unico  soggetto,  non  si  ritiene  necessario
modificare  la formulazione in quanto gia' sufficientemente esplicita
rispetto al riferimento al singolo canale in luogo dell'emittente.
  Al  fine di tenere conto dell'incidenza economica degli adattamenti
delle  opere per l'edizione italiana, conformemente agli obiettivi di
tutela   linguistica   previsti  dalla  direttiva  TVSF,  si  ritiene
opportuno  includere  anche  le  attivita' dirette alla realizzazione
delle  edizioni  italiane  di  opere  europee da parte dei produttori
indipendenti.
  Per  quanto  riguarda, invece, le opere realizzate per conto terzi,
si  tratta  di  materia  direttamente  disciplinata  dal  regolamento
concernente  i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali,
in corso di approvazione da parte dell'Autorita'.".
  "Art.  8  (Deroghe  agli  obblighi  di cui agli articoli 6 e 44 del
testo unico). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcuni
operatori  chiedono  che  tra  i soggetti che possono beneficiare del
regime  delle  deroghe  agli  obblighi di investimento vadano inclusi
anche  gli  operatori  di  comunicazioni elettroniche su reti fisse e
mobili che prestano servizi televisivi a richiesta.
  Un rispondente evidenzia la necessita' di precisare che il criterio
della  mancata  realizzazione  degli  utili  negli  ultimi  due  anni
costituisce titolo per deroga integrale, mentre quello della quota di
mercato  per  la deroga parziale in proporzione alla quota di mercato
posseduta.
Osservazioni dell'Autorita'.
  L'esplicita inclusione tra i soggetti che possono richiedere deroga
degli  operatori  di  comunicazioni  elettroniche  di  cui all'art. 5
appare   condivisibile  in  quanto  coerente  con  il  dettato  della
normativa  primaria, che all'art. 6 richiama tutte le disposizioni di
cui  all'art.  44  del  testo  unico,  sicche'  l'esclusione  di tali
operatori  comporterebbe  rischi  di discriminazione ingiustificate e
sproporzionate.
  In  merito alla richiesta di articolare ulteriormente le previsioni
sulle   deroghe,   la   modulazione   della  deroga  viene  demandata
all'apposita procedura declinata dal medesimo art. 8 e viene valutata
caso per caso alla luce delle specifiche situazioni rappresentate dai
singoli operatori. Non essendo peraltro prevista una differenziazione
espressa  nella  normativa  primaria,  che  si  limita  a rinviare ai
criteri    stabiliti    dall'Autorita',    si   ritiene   inopportuno
cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto specificato al
comma  3,  in  modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la
determinazione  finale in merito al carattere parziale o totale della
deroga.".
  "Art.  9  (Modalita'  di comunicazione). - Posizioni principali dei
soggetti  intervenuti. Numerosi operatori sottolineano l'opportunita'
di  istituire  un  tavolo  tecnico  per  individuare  i meccanismi di
rendicontazione.
Osservazioni dell'Autorita'.
  In   accoglimento   delle  richieste  presentate  appare  opportuno
sottoporre    a   separata   consultazione   pubblica   la   modifica
dell'Informativa economica di sistema.".
  "Art. 10  (Attivita'  di  controllo  e  sanzionatoria). - Posizioni
principali  dei  soggetti intervenuti. Alcuni rispondenti chiedono di
precisare  che  l'esclusione  delle  emittenti  locali dall'ambito di
applicazione  degli obblighi del regolamento, vale anche per quelle i
cui   contenuti   vengano  ritrasmessi  in  simulcast  integrale  sul
satellite.
Osservazioni dell'Autorita'.
  Sul  punto  si  rileva  che  la direttiva TVSF prevede l'esclusione
soltanto  per  le emittenti che si rivolgono ad un pubblico locale, e
pertanto  la  deroga  non  risulta  estensibile  alla  ipotesi che le
trasmissioni  delle  emittenti  locali vengano irradiate, sia pure in
simulcast,    via    satellite    ad   un   pubblico   potenzialmente
transnazionale.";
  Ritenuto,  pertanto,  a  seguito  dei  rilievi e delle osservazioni
formulate  nell'ambito  della consultazione dei soggetti interessati,
che  debbano  essere  introdotte,  nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche  ed  integrazioni allo schema di regolamento adottato il 29
luglio  2008  di  cui  alla delibera n. 448/08/CONS, e debbano essere
riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con
cio'  rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi
in sede applicativa;
  Udita  la  relazione  dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi
Magri,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              Delibera:

                           Articolo unico

  1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo  31  luglio  2005,  n.  177, il regolamento allegato alla
presente  delibera,  di  cui  forma  parte  integrante, in materia di
obblighi  di programmazione ed investimento a favore di opere europee
e di opere di produttori indipendenti.
  2.  E'  abrogata  la  delibera  del 16 marzo 1999, n. 9/99, recante
"Approvazione   del   regolamento  concernente  la  promozione  della
distribuzione e della produzione di opere europee".
  3.  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Restano  soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia'
formalmente  avviati  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
delibera.
  La  presente  delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel
sito web dell'Autorita'.
   Roma, 13 febbraio 2009
                                              Il presidente: Calabro'

I commissari relatori: Sortino - Magri
                                                           Allegato A

                               Art. 1.

                             Definizioni

   1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)  "Testo unico": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante  testo  unico  della  radiotelevisione  come modificato dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
    b) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
    c)  "Direzione  competente": la Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali dell'Autorita';
    d) "opere europee": le opere originarie:
     1) di Stati membri dell'Unione europea o
     2)  di  Stati  terzi  europei  che siano parti della Convenzione
europea  sulla  televisione  transfrontaliera del Consiglio d'Europa,
purche':
      I.  realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu'
di questi Stati o
      II.  prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di
uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o
      III.   il   contributo  dei  coproduttori  di  tali  Stati  sia
prevalente  nel  costo  totale  della  coproduzione  e questa non sia
controllata  da  uno  o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali
Stati;
     3)  di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o
in  coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali
la  Comunita'  abbia  concluso  accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante
di  autori  o  lavoratori  residenti  in  uno  o  piu' Paesi europei.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti
     2) e 3)
e'  subordinata  alla  condizione  che  opere  originarie degli Stati
membri  non  siano  soggette  a  misure discriminatorie in tali Paesi
terzi;
    e)   "opere   di   espressione   originale  italiana":  le  opere
identificate  secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'art.
44, comma 2, del testo unico;
    f)  "opere  cinematografiche": le opere audiovisive realizzate su
supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo
o  documentaristico,  purche'  opere  dell'ingegno,  ai  sensi  della
disciplina    del    diritto   d'autore,   destinate   al   pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione;
    g)  "emittente":  il  titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze  terrestri  in tecnica analogica, che ha la responsabilita'
editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
    h)  "fornitore  di  contenuti  televisivi": il soggetto che ha la
responsabilita'   editoriale   nella  predisposizione  dei  programmi
televisivi  e  dei  relativi programmi-dati destinati alla diffusione
anche  ad  accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri in tecnica
digitale,  via  cavo  o  via  satellite  o  con  ogni  altro mezzo di
comunicazione   elettronica  e  che  e'  legittimato  a  svolgere  le
attivita'  commerciali  ed  editoriali connesse alla diffusione delle
immagini o dei suoni e dei relativi dati;
    i)  "fornitore  di  programmi  in pay-per-view": il soggetto che,
sotto la propria responsabilita' editoriale, trasmette a pagamento un
singolo  programma  televisivo,  o un gruppo di programmi televisivi,
organizzati  dal  fornitore  di  servizi  secondo  un  catalogo  o un
palinsesto  e  destinati alla fruizione del pubblico con possibilita'
di   acquisto   da   parte  dell'utente  nei  momenti  immediatamente
antecedenti  alla sua disponibilita', o alla disponibilita' del primo
programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
    l) "canale tematico": un canale che dedica almeno il 70 per cento
della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico
di riferimento;
    m)  "servizi  televisivi  prestati su richiesta del consumatore":
trasmissioni   televisive   fornite  da  operatori  di  comunicazioni
elettroniche  su  reti  fisse  e  mobili  per la visione di contenuti
scelti  dall'utente  e  su  sua  richiesta  sulla base di un catalogo
selezionato dal fornitore del servizio;
    n)  "trasmissioni  adatte ai minori ovvero idonee alla visione da
parte  dei minori e degli adulti": le produzioni e i programmi adatti
ai  minori  ovvero  idonei  alla  visione da parte dei minori e degli
adulti di cui all'art. 37, comma 4, del testo unico;
    o)  "trasmissioni  specificamente  rivolte  ai  minori": le opere
cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione,
che   tengano   conto  della  sensibilita'  dell'eta'  evolutiva  con
particolare  riferimento alla fascia di eta' fino a quattordici anni,
di cui all'art. 34, comma 7, del testo unico;
    p)    "programmi   in   pay-per-view   a   prevalente   contenuto
cinematografico  di  prima  visione": i programmi in pay-per-view che
dedicano  almeno  il 70 per cento della proprio palinsesto annuale ad
opere cinematografiche in prima visione televisiva;
    q)   "ore  assoggettabili":  il  numero  complessivo  di  ore  di
programmazione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive,
a  giochi  televisivi,  a  notiziari, a manifestazioni sportive, alla
pubblicita'   oppure   a   servizi  di  teletext,  a  dibattiti  e  a
televendite,  assoggettabile  agli  obblighi di programmazione di cui
all'art. 6 del testo unico.

                               Art. 2.

                  Fascia oraria di maggior ascolto

   1.  La  fascia  oraria  di maggior ascolto, ai sensi dell'art. 44,
comma 6, del testo unico, e' la fascia di programmazione compresa tra
le ore 19,30 e le ore 23,30.
   2.  Per  i  canali tematici la fascia oraria di maggior ascolto e'
determinata  anche  in  relazione  allo specifico target di utenza al
quale  e' rivolto il contenuto tematico. I fornitori di contenuti che
editano canali tematici, qualora la fascia oraria di maggior ascolto,
sulla  base  di  dati  oggettivi,  non  coincida con quella di cui al
precedente    comma    1,    comunicano   mediante   la   modulistica
dell'Informativa  economica  di  sistema di cui all'art. 9, la fascia
oraria  di  maggior  ascolto  relativa  al  proprio target di utenza,
adeguatamente  comprovata  dai  predetti  dati  oggettivi,  quali gli
indici di ascolto relativi al canale tematico.
   3.  Il  presente  articolo  non  si applica ai programmi trasmessi
integralmente in replica differita.

                               Art. 3.

                         Quote di emissione

   1.  Le  emittenti,  pubbliche e private e i fornitori di contenuti
televisivi  riservano  ad  opere  europee  piu' della meta' delle ore
assoggettabili  complessivamente  trasmesse  e  le ripartiscono tra i
diversi  generi  di  opere  europee.  Qualora  piu' canali televisivi
appartengano  a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di
riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono
determinate sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto
salvo,  per  la  quota di cui al presente comma, un limite minimo del
venti  per  cento  per  ciascun canale. Le quote di riserva di cui al
presente  articolo  devono  essere  calcolate  come percentuali della
somma  delle  ore  di  programmazione  pertinente  di  opere  europee
trasmesse  complessivamente  dai canali rispetto alla somma delle ore
totali di trasmissione dei canali stessi.
   2.  Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i  fornitori  di  programmi  in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica  delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per
cento  del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il  venti  per  cento  alle  opere  cinematografiche  di  espressione
originale   italiana   ovunque   prodotte.   Ai   fini  del  graduale
adeguamento, l'obbligo di programmazione della predetta sottoquota si
applica  a  partire da dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui
all'art. 44, comma 2, del testo unico.
   3.    La    concessionaria    del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo,  su  tutte  le  reti  e le piattaforme distributive,
indipendentemente  dalla  codifica  delle  trasmissioni, riserva alle
opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per
cento del tempo di trasmissione, di cui il dieci per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
   4.  Ai  sensi  dell'art, 34, comma 7, del testo unico, fatti salvi
gli  obblighi  specifici  definiti  dal  contratto di servizio per la
concessionaria  del  servizio  pubblico  generale radiotelevisivo, le
emittenti  televisive e i fornitori di contenuti televisivi riservano
alle  trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per
cento  della  quota  di  cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai
minori  ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti
almeno il venti per cento della predetta quota.
   5.  Le quote di cui ai precedenti commi 2 e 3 comprendono anche le
trasmissioni  specificamente  rivolte  ai  minori  e quelle adatte ai
minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti,
di cui al precedente comma 4.
   6.  I  vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base
annua,  sia  in  riferimento  alla  programmazione giornaliera, sia a
quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all'art.
2 del presente regolamento. Dall'obbligo di trasmissione nella fascia
oraria  di  maggiore  ascolto sono esclusi i programmi specificamente
rivolti ai minori.
   7.  Le  eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate
dalle  emittenti e dai fornitori di contenuti televisivi. L'Autorita'
verifica  tali  motivazioni  in  relazione all'effettiva quantita' di
prodotto  disponibile  sul mercato del target di ciascuna emittente o
fornitore  di  contenuti,  dell'offerta  di programmi coerente con il
mantenimento  della linea editoriale e delle peculiarita' del canale,
con particolare riferimento alla fascia di maggior ascolto.

                               Art. 4.

                        Quote di investimento

   1.  Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i  fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione
italiana,  indipendentemente  dalla codifica delle trasmissioni e dal
numero  di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota
dei  propri introiti netti annui destinata alla programmazione, cosi'
come  indicati  nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio
regolarmente   approvato,   alla  produzione,  al  finanziamento,  al
pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti.  Gli  introiti  sono  quelli  che il soggetto obbligato
ricava  da  pubblicita',  da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da
contratti   e   convenzioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,  da
provvidenze   pubbliche  e  da  offerte  televisive  a  pagamento  di
programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilita'
editoriale,   inclusi   quelli   diffusi   o  distribuiti  attraverso
piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
   2.  All'interno  della  quota  di  cui al comma 1 le emittenti e i
fornitori  di  contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
trenta per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana  ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno il trentacinque per cento
alle   opere  di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte
appartenenti  al genere di prevalente emissione da parte del soggetto
obbligato.
   3. Per le societa' che eserciscono contemporaneamente programmi in
chiaro   e  a  pagamento,  le  quote  di  investimento  in  opere  di
espressione  originale  italiana  di  cui  al  precedente  comma 2 si
calcolano  separatamente  sulla  base  degli  introiti  derivanti dai
palinsesti  in  chiaro  e  degli  introiti derivanti dai palinsesti a
pagamento.
   4.    La    concessionaria    del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo  destina  alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi
complessivi  annui  derivanti  dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva  nonche'  i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al  netto  degli  introiti  derivanti  da convenzioni con la pubblica
amministrazione  e  dalla  vendita di beni e servizio; all'interno di
tale  quota  nel  contratto  di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore  al  venti  per  cento  da  destinare  alla  produzione, al
finanziamento,    al    pre-acquisto    o   all'acquisto   di   opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al cinque per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.
   5.  Qualora  una  o  piu'  emittenti,  o  fornitori  di  contenuti
televisivi,  siano  controllate, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del
testo  unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle
quote  di  investimento  di  cui  al presente articolo possono essere
computati  sia  gli  investimenti  effettuati  dall'emittente  o  dal
fornitore  di contenuti televisivi sia gli investimenti effettuati da
societa'  controllanti,  controllate  o  soggette  a controllo comune
limitatamente  alla quota destinata al mercato italiano. In tal caso,
la  quota  di  investimento  e'  calcolata  al  netto  delle  partite
infragruppo.

                               Art. 5.

      Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche
           su reti fisse e mobili per i servizi televisivi
                prestati su richiesta del consumatore

   1.  Gli  operatori  di  comunicazioni elettroniche su reti fisse e
mobili  che  offrono  servizi  televisivi  prestati  su richiesta del
consumatore ai sensi dell'art. 44, comma 3, settimo periodo del testo
unico,  riservano annualmente alla produzione o all'acquisto di opere
europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al cinque per
cento  dei  loro ricavi specificamente attribuibili alla fornitura di
contenuti audiovisivi al pubblico nell'anno precedente.
   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  raggiungono gradualmente e
compatibilmente  con  le  condizioni  del  mercato la quota di cui al
comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento.
Nel  terzo anno e' consentito uno scostamento, comunque non superiore
all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo
compatibilmente con le suddette condizioni di mercato.

                               Art. 6.

                     Criteri per la valutazione
               delle opere cinematografiche rilevanti

   1.  Ai  fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 44, comma
3,   ottavo   periodo   del   testo  unico,  sono  considerate  opere
cinematografiche di espressione originale italiana di successo i film
i  cui  incassi  nelle  sale  cinematografiche  italiane  cosi'  come
certificati  dalla Societa' italiana autori e editori (SIAE) non sono
stati  inferiori  a  1  milione  di  euro nel periodo di sfruttamento
dell'opera.   L'Autorita'  si  riserva  di  rivedere  tale  parametro
annualmente  tenendo  conto  dell'andamento  del  mercato  e dei dati
comunicati dalle associazioni di categoria interessate.
   2. I fornitori di programmi in pay-per-view a prevalente contenuto
cinematografico    di    prima    visione    comunicano   l'eventuale
indisponibilita'  delle  opere  di  cui  al  comma  1,  nei  sei mesi
antecedenti    la    diffusione,    mediante    l'apposito    modello
dell'Informativa  economica  di  sistema  di  cui  alla  delibera  n.
129/02/CONS e successive modificazioni.

                               Art. 7.

                   Produttori indipendenti europei

   1.   Ai  fini  dell'individuazione  della  figura  del  produttore
indipendente  si  applica  la definizione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  g),  del  testo  unico.  Il  criterio della destinazione del
novanta  per  cento  della  propria  produzione  ad  un solo soggetto
destinatario  di  concessione  o  autorizzazione per la diffusione di
programmi  televisivi  per  un  periodo di tre anni e' verificato con
riferimento  al  singolo  canale  ed  al  numero  delle produzioni in
ciascuno dei tre anni precedenti.
   2.  Il  criterio  della  destinazione  del novanta per cento delle
produzioni  non  si applica ai produttori che nel triennio precedente
hanno  prodotto  meno  di  tre opere, o che sono attivi da un periodo
inferiore  ai  tre  anni.  In  tali casi si applica esclusivamente il
criterio  del  controllo  o  collegamento  a  soggetti destinatari di
concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.
   3.  I  produttori  in  possesso  dei  requisiti  richiesti possono
chiedere, mediante la presentazione dei moduli e nei termini previsti
dall'Informativa  economica  di  sistema  di  cui  alla  delibera  n.
129/02/CONS e successive modificazioni, di essere inclusi nell'elenco
dei  produttori  indipendenti  tenuto dall'Autorita' ed aggiornato su
base  annua. L'elenco comprende anche una sezione relativa alle opere
dei  produttori  indipendenti  denominata  "catasto  delle  opere dei
produttori indipendenti".
   4.   Rientrano   nell'attivita'   di   produzione  televisiva  dei
produttori   indipendenti   tutte   le   attivita'  di  produzione  e
coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di
qualunque  genere  complete  o  di  parti  di  esse  ivi  comprese le
attivita'  dirette  alla  realizzazione  dell'edizione italiana delle
opere  stesse.  Rientrano nell'attivita' di produzione televisiva dei
produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.
   5.  Decorso  un  anno  dall'approvazione  del  codice  di condotta
previsto  dal nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione
di  quote  di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale
dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi,   le  opere  per  conto  terzi,  indicate  al  comma
precedente, saranno quelle realizzate in conformita' con le attivita'
previste  dal  suddetto codice di condotta. Sono fatte salve le opere
realizzate  da  produttori  indipendenti  per  conto terzi sulla base
della previgente regolamentazione.

                               Art. 8.

  Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico

   1.  Ove  ricorrano  una  o  piu'  condizioni previste dall'art. 6,
secondo   periodo,  del  testo  unico,  le  emittenti  televisive,  i
fornitori  di  contenuti  televisivi  e  i  fornitori di programmi in
pay-per-view  e  gli  operatori di comunicazioni elettroniche su reti
fisse  e  mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta
del  consumatore  possono  richiedere  all'Autorita', illustrandone i
motivi,  la  deroga  totale  o  parziale  agli obblighi di riserva di
emissione e/o di investimento come definiti dal presente regolamento.
La  richiesta  e'  redatta in base all'apposito formulario pubblicato
nel sito web dell'Autorita' e trasmessa alla direzione competente.
   2.  Ai  fini  della  presentazione  della  richiesta di deroga, e'
necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
    a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due
anni di esercizio;
    b)  il  possesso  di  una  quota di mercato riferita ai ricavi da
pubblicita',  da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da contratti o
convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche
e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
    c) la natura di canale tematico.
   3. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga l'Autorita'
valuta,  tra  gli  altri,  la  tipologia del programma televisivo, il
target  di  riferimento,  la  linea  editoriale e la sua coerenza con
l'effettiva  programmazione,  la tipologia dell'offerta in chiaro o a
pagamento,  l'effettiva disponibilita' di prodotto compatibile con la
linea editoriale del programma.
   4.  La  direzione  competente comunica al soggetto istante l'avvio
del  procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile.
La  comunicazione  contiene l'indicazione del termine di adozione del
provvedimento  finale  non superiore a novanta giorni dal ricevimento
della richiesta di deroga. La comunicazione di avvio dell'istruttoria
puo'  essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via
posta  elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro
i  successivi  tre  giorni,  dall'invio  della  comunicazione a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
   5.  Entro  quindici  giorni dalla comunicazione di cui comma 2, il
soggetto  istante  puo'  chiedere al responsabile del procedimento di
essere   sentito  al  fine  di  fornire  precisazioni  e  chiarimenti
necessari  alla  valutazione del contenuto del documento. L'audizione
e'  disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal
ricevimento  della  relativa  richiesta.  La  data  dell'audizione e'
comunicata  al  soggetto  richiedente  con  almeno  cinque  giorni di
preavviso.  Dell'audizione  e'  redatto  verbale, in forma sintetica,
riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.
   6.  Il  responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria,
puo'   formulare   richieste  di  informazione  e  di  esibizione  di
documenti,  indicando  il  termine entro il quale dovra' pervenire la
risposta,  termine  ritenuto  congruo  in  relazione  al  termine per
l'adozione finale del provvedimento.
   7. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio
della  proposta  di provvedimento di accoglimento totale o parziale o
di  diniego  dell'istanza  di deroga accompagnata dalla relazione del
responsabile  del procedimento in merito all'istruttoria svolta dalla
direzione.
   8.  Il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  finale e' di
novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di
deroga.   Il  Consiglio,  ove  ravvisi  la  necessita'  di  ulteriori
approfondimenti istruttori, puo' disporre la proroga dei termini fino
ad un massimo di sessanta giorni.

                               Art. 9.

                     Modalita' di comunicazione

   1. Le modalita' di comunicazione degli obblighi di diffusione e di
investimento  di  cui  agli  articolo  6  e  44 del testo unico e del
presente  regolamento  sono  definite  con  separato provvedimento di
modifica  dell'Informativa  economica di sistema di cui alla delibera
n.   129/02/CONS  da  sottoporre  a  preventiva  consultazione  degli
operatori  interessati. I soggetti obbligati devono trasmettono entro
il  31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo
i  modelli che saranno all'uopo predisposti. Nel trattamento dei dati
cosi'  comunicati  l'Autorita'  si conforma ai principi stabiliti dal
decreto   legislativo   30   giugno   2003,   n.  196,  e  successive
modificazioni.

                              Art. 10.

               Attivita' di controllo e sanzionatoria

   1.  L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto degli obblighi
di  cui  agli  articoli  6  e  44  del  testo  unico  e  del presente
regolamento  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui  all'art. 8 e
attraverso il monitoraggio dei programmi.
   2.  In  caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
all'art.  8  l'Autorita' applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma
30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
   3.  In  caso  di  mancato rispetto delle quote di programmazione e
investimento  di  cui  al  testo  unico  e  al  presente  regolamento
l'Autorita'  applica  le  sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'art.  51,  comma  3,  lettera  b),  del testo unico e successive
modificazioni.
   4.  Il  presente  regolamento  non  si applica alle emittenti e ai
fornitori di contenuti in ambito locale.


fp09-gr09