GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 50 DEL 2/3/2009

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 55 
Attivita'  di  valutazione  del CNIPA relative ai sistemi ICT delle
PAC.
                              Alle amministrazioni dello Stato, anche
                              ad  ordinamento  autonomo,  e agli enti
                              pubblici    non   economici   nazionali
                              destinatari  del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39

Premessa.
   La  presente  circolare  si  pone  l'obiettivo  di  illustrare  le
attivita' di valutazione di competenza del CNIPA.
   La  prima  parte  della circolare descrive, nel loro complesso, le
predette attivita' di valutazione, distinte in:
     rilevazione  e  valutazione  dello stato dell'ICT nella pubblica
amministrazione centrale;
     valutazione  della  pianificazione  delle  attivita'  ICT  nella
pubblica amministrazione centrale;
     valutazione ex ante, in itinere ed ex post su singoli contratti;
     valutazione ex ante su singoli interventi;
     valutazione in itinere e ex post su singoli interventi.
   La  seconda  parte  della circolare riporta le informazioni che le
amministrazioni  devono  inviare  al  CNIPA ai fini dell'attivita' di
valutazione  sui  contratti nei casi in cui e' prescritto il rilascio
dei  pareri di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993 e le
modalita'  di  presentazione  delle  relative  richieste.  Tale parte
ripete ed integra le istruzioni gia' fornite alle amministrazioni con
la  precedente  circolare  4  luglio  2005,  n.  47, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160.
   La  terza  parte  della  circolare  riporta le informazioni che le
amministrazioni   interessate   devono   inviare  al  CNIPA  ai  fini
dell'attivita'  di  valutazione  sui contratti nei casi in cui non e'
prescritto  il  rilascio  dei  pareri  di  cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 39/1993 e le modalita' di presentazione delle relative
richieste.

                             Parte prima

        DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL CNIPA

Il ciclo di valutazione e gli oggetti della valutazione.
   Il  ciclo  di valutazione che il CNIPA effettua sullo sviluppo dei
sistemi  informativi  automatizzati  delle  pubbliche amministrazioni
centrali,  si  articola nelle fasi e attivita' descritte nel seguito.
Tutte  le  attivita' derivano da disposizioni del decreto legislativo
n. 39/1993.
   Le valutazioni effettuate dal CNIPA riguardano diversi livelli:
    a) il piano di sviluppo e di gestione dei sistemi ICT di ciascuna
amministrazione;
    b) i progetti in cui si articola il piano;
    c) i singoli contratti attuativi dei progetti.
   Le  fasi  in cui si articola il ciclo di valutazione e gli oggetti
su cui ciascuna fase opera sono mostrate nella tabella seguente:

 
             
Allegato pag. 44




  Ciascuna  fase  si  articola  in piu' attivita' (come descritto nel
seguito),   alcune  a  carico  delle  amministrazioni,  altre  svolte
congiuntamente dal CNIPA e dalle amministrazioni.
  Le  tipologie  di  valutazione  effettuate  riguardano  i  seguenti
aspetti:
   aspetto strategico;
   aspetto tecnico;
   aspetto economico;
   aspetto contrattuale (giuridico-amministrativo).
A)  Consuntivo:  rilevazione e valutazione dello stato dell'ICT nella
pubblica amministrazione centrale (vedi nota 1)
  1)  Ai  fini della rilevazione dello stato di informatizzazione, il
CNIPA  definisce  i  contenuti della rilevazione concordandoli con le
amministrazioni,  che  curano  la parte relativa alle informazioni di
propria competenza nel corso dei mesi di gennaio e febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento.
  2)  Nei  mesi  di  marzo  e  aprile  il  CNIPA  predispone,  ancora
condividendone  i  contenuti  con  le  amministrazioni,  la relazione
annuale  che  da'  conto  dello  stato  dell'informatizzazione  nelle
amministrazioni,   con   particolare   riferimento   al   livello  di
utilizzazione  effettiva  delle  tecnologie  e  ai  relativi  costi e
benefici.   La  relazione  annuale  utilizza  anche  altre  fonti  di
informazione,    oltre   ai   dati   messi   a   disposizione   dalle
amministrazioni.   La   relazione  e'  trasmessa  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri che, a sua volta, la inoltra al Parlamento.
B)  Pianificazione delle attivita' ICT nella pubblica amministrazione
centrale (vedi nota 2)
  3) Il CNIPA elabora le linee strategiche per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla legge:
   a) il miglioramento dei servizi;
   b) la trasparenza dell'azione amministrativa;
   c)  il  potenziamento  dei  supporti  conoscitivi per le decisioni
pubbliche;
   d) il contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
  Le  linee  strategiche  vengono emesse dal CNIPA a febbraio di ogni
anno,  sulla base degli obiettivi strategici fissati dal Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, e sono discusse nella
community dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati.
  4)   Le  amministrazioni  predispongono,  sulla  base  delle  linee
strategiche  emesse  dal CNIPA, una bozza di piano relativamente alle
aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene
al  primo  anno  del  triennio,  degli  studi di fattibilita' e degli
interventi   di   sviluppo,   mantenimento  e  gestione  dei  sistemi
informativi  automatizzati  da  avviare  e  dei  relativi  obiettivi,
implicazioni organizzative, tempi, costi di realizzazione e modalita'
di affidamento.
  5)  Il  CNIPA redige il piano triennale, sulla base delle bozze dei
piani  delle  amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee
strategiche e introducendo gli interventi integrativi. Il piano viene
trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il piano, approvato dal
Presidente  del Consiglio o dal Ministro delegato, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e finanze, costituisce documento preliminare
per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di
finanza pubblica.
  6)  Le  amministrazioni,  dopo  la  promulgazione  della  legge  di
bilancio  dello  Stato,  sulla base delle effettive disponibilita' di
fondi,  nonche' delle direttive dei propri Ministri di riferimento e,
anche, delle direttive del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,   redigono   il   proprio   piano  annuale,  rivedendo
eventualmente obiettivi e modalita' di attuazione degli interventi.
  7) Il CNIPA raccoglie e consolida in un unico documento, denominato
"Piano  annuale della PAC", i singoli piani delle amministrazioni. Il
piano   annuale   costituisce   quindi   una  ripianificazione  degli
interventi  programmati dalle amministrazioni nel piano triennale, in
base  alle  effettive  disponibilita'  di  fondi.  Viene  emesso  tra
febbraio e marzo dell'anno di riferimento del piano stesso.
C) Valutazione ex ante, in itinere ed ex post su singoli contratti
  La  normativa  (art.  7,  comma  1,  lettere  d)  e l), del decreto
legislativo  n.  39/1993)  affida  al  CNIPA  competenze generali per
"ottenere il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
fine  di  eliminare  duplicazioni  e sovrapposizioni di realizzazioni
informatiche"  con  attivita'  volte  a  "verificare  periodicamente,
d'intesa  con  le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti
nelle  singole  amministrazioni,  con particolare riguardo ai costi e
benefici   dei  sistemi  informativi  automatizzati,  anche  mediante
l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza
e della qualita'".
  Tali  attivita'  coprono  tutte  le tipologie di valutazione dianzi
ricordate (strategica, tecnica, economica, contrattuale).
C1) Valutazione ex ante su singoli interventi (vedi nota 3)
  8)  Nei  casi  previsti  dall'art.  8  del  decreto  legislativo n.
39/1993,  le pubbliche  amministrazioni centrali  chiedono  il parere
preventivo  di congruita' tecnico-economica sugli schemi di contratto
che  intendono  stipulare.  La richiesta di parere e' obbligatoria ma
gli  esiti  del parere e le eventuali condizioni non sono vincolanti.
Nell'ambito  della  richiesta  di  parere  l'amministrazione indica a
quale  dei progetti del proprio piano fa riferimento il contratto. La
valutazione  effettuata  nell'ambito  dei  pareri  riguarda  tutte le
tipologie: strategica, tecnica, economica e contrattuale.
  Esistono  dei casi - tipicamente atti esecutivi di contratti quadro
-  in  cui le valutazioni di natura economica e contrattuale non sono
necessarie  in  quanto gia' effettuate in occasione della stipula dei
relativi  contratti  quadro.  In  tali  casi, ai fini di garantire la
valutazione  completa di congruita' tutta l'attivita' di acquisizione
delle  PAC  derivante  dalle  norme  citate,  il  CNIPA  effettua una
valutazione   ex   ante   che  riguarda  esclusivamente  gli  aspetti
strategici e tecnici.
  Oggetto di quest'ultima valutazione sono:
   i  contratti  per  l'acquisizione  di server stipulati nell'ambito
delle convenzioni Consip (vedi nota 4)
    gli   atti   esecutivi   del   Contratto  Quadro  CNIPA  SPC  per
l'affidamento   della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di
servizi di siti web e conduzione sistemi;
    gli   atti   esecutivi   del   Contratto  Quadro  CNIPA  SPC  per
l'affidamento   della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di
servizi   di  interoperabilita'  evoluta,  cooperazione  e  sicurezza
applicativa;
    gli  appalti  specifici  da  stipulare nell'ambito degli "accordi
quadro" di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
  A  tal  fine  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1 del decreto
legislativo  12  febbraio 1993, n. 39, dovranno chiedere al CNIPA una
valutazione (sostitutiva del parere) non vincolante sull'opportunita'
di procedere all'acquisizione.
  Le modalita' di richiesta sono indicate nella Parte terza di questa
circolare.
  9)  Il CNIPA esprime pareri obbligatori e valutazioni ex ante sulle
richieste di cui al punto precedente.
  Come  gia'  detto, nel caso di pareri di cui all'art. 8 del decreto
legislativo  n. 39/1993, le valutazioni riguardano i seguenti aspetti
di  congruita':  strategica, tecnica, economica e contrattuale; negli
altri  casi,  le  valutazioni  riguardano  i  soli  aspetti di natura
strategica e tecnica.
C2) Valutazione in itinere e ex post su singoli interventi (vedi nota
5)
  10)  Successivamente  all'emissione del parere (o della valutazione
sostitutiva),  il  CNIPA  segue l'andamento dell'iter di acquisizione
della  fornitura,  fino  alla stipulazione del contratto, rilevandone
anche  i  tempi.  In  caso  di  trattative  private  questa attivita'
registra  eventuali  scostamenti  tra  le  condizioni del parere e il
contratto  effettivamente stipulato. In caso di gara questa attivita'
rileva  gli  esiti  della  gara stessa, in termini di aggiudicatario,
importo  totale  del  contratto stipulato, prezzi unitari e eventuali
altre  caratteristiche  rilevanti  dell'offerta  dell'aggiudicatario.
L'attivita'  di rilevazione dei prezzi unitari (sia per le trattative
private  che  per le gare) e' finalizzata anche ad alimentare la base
informativa storica dei prezzi dell'Osservatorio del mercato.
  11)  Una  volta stipulato il contratto, il CNIPA, per quei progetti
che  ritiene di particolare interesse, ne segue la fase realizzativa.
Nel caso di progetti sottoposti a monitoraggio in quanto ritenuti per
legge  "di  grande rilievo", i rapporti di monitoraggio costituiscono
la  base  per  la  verifica.  Le verifiche riguardano la misura dello
stato  di  avanzamento dei progetti e dei contratti e l'analisi delle
non  conformita'  (in  itinere) e la misurazione dei risultati finali
(ex  post),  con  riferimento  sia  alla realizzazione dei prodotti e
servizi previsti, sia al loro grado di utilizzo.
Lo sviluppo temporale delle attivita' di valutazione.
  Lo  schema  seguente  mostra lo svolgimento nel tempo (vedi nota 6)
delle attivita' di valutazione. Sono messi in evidenza anche i legami
logici  (informativi)  tra  le  diverse attivita', con riferimento ai
prodotti  delle  stesse. Le lettere e i numeri fanno riferimento alle
fasi e alle attivita' sopra definite.




Allegato pag. 46





                            Parte seconda

INFORMAZIONI   DA   INVIARE   AL  CNIPA  AI  FINI  DELL'ATTIVITA'  DI
   VALUTAZIONE  SUI  CONTRATTI  NEI  CASI  IN  CUI  E'  PRESCRITTO IL
   RILASCIO  DEI  PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
   39/1993 E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

  Con  circolare  CNIPA  n.  47  del 4 luglio 2005 sono stati forniti
chiarimenti    circa   gli   adempimenti   posti   a   carico   delle
amministrazioni  destinatarie  del  decreto  legislativo  12 febbraio
1993,  n. 39, ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'art. 8 del
decreto    medesimo    sugli   schemi   dei   contratti   concernenti
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi ai sistemi informativi
automatizzati.
  Al  riguardo,  si e' rilevato che, in un numero non trascurabile di
casi,  le  amministrazioni  non  rispettano  i  tempi previsti per la
richiesta di parere.
  Per  tale  motivo,  nel ribadire il contenuto della circolare n. 47
del  4  luglio  2005,  il  CNIPA,  con la presente circolare, ritiene
necessario  comunicare  alcune  informazioni  sui  comportamenti  che
adottera' in ordine all'emissione dei pareri di cui alla citata norma
di legge e fornire istruzioni integrative riguardanti le modalita' di
compilazione delle richieste di parere.
  Nel  contempo,  si  informa  che  il CNIPA sta predisponendo alcune
iniziative  volte a migliorare il supporto alle amministrazioni nella
fase di richiesta di parere, che prevederanno:
   la  messa  a disposizione sul sito del CNIPA di un apposito format
in XML da utilizzare per la compilazione della richiesta di parere;
   attivita'  formative  rivolte  ai funzionari delle amministrazioni
incaricati della redazione delle richieste di parere.
Emissione dei pareri e di avvisi.
  Il CNIPA ricorda che il parere deve essere richiesto:
   1) in caso di gara, prima della pubblicazione del relativo bando;
  2)  in  caso di procedura negoziata, prima della sottoscrizione del
contratto;  si  ricorda  che  la  richiesta  di  parere  deve  essere
effettuata,   se   ne   ricorrono   i   presupposti,   anche  qualora
l'amministrazione  intenda  ricorrere  al  mercato elettronico per la
pubblica  amministrazione.  (vedi  nota  7)  Il  CNIPA,  su richiesta
motivata  dell'amministrazione,  valutera' se rilasciare, nell'ambito
delle  proprie  attivita'  di  consulenza,  un  avviso  di congruita'
qualora, pur in presenza di un contratto gia' stipulato:
     le attivita' non siano iniziate;
oppure
     le  attivita'  siano iniziate ma non terminate e sia presente la
c.d. "clausola di salvaguardia" (clausola che impegna il fornitore ad
adeguarsi alle condizioni formulate con il parere).
Istruzioni  integrative  riguardanti  le  modalita'  di presentazione
   delle   richieste   di  parere  di  cui  all'art.  8  del  decreto
   legislativo n. 239/1993.
  Si  ricorda,  preliminarmente,  che  la circolare CNIPA n. 47 del 4
luglio  2005,  prevede  che  alla  richiesta sia allegata la seguente
documentazione:
    schema  dei documenti contrattuali corredati di tutti i documenti
necessari   e,   in  particolare,  il  bando  di  gara  G.U.U.E.,  il
disciplinare  di  gara  in  caso  di  procedure aperte, la lettera di
invito  in  caso  di  procedura ristretta, lo schema di contratto, il
capitolato tecnico, l'offerta (in corso di validita') dell'impresa in
caso di procedura negoziata;
    eventuale studio di fattibilita';
    relazione  illustrativa del progetto, suddivisa in due sezioni (A
e B).
  Al   fine   di   poter  effettuare  una  sempre  piu'  approfondita
valutazione  di  congruita'  sulle  forniture oggetto di richiesta di
parere,  il  CNIPA  ritiene necessario integrare le informazioni gia'
previste   nella   citata   relazione  illustrativa  con  altre,  che
consentono  una  visione  piu'  ampia  e completa della fornitura. La
nuova  articolazione  della  relazione -  sempre  articolata  in  due
sezioni - che ne deriva e' riportata nel seguito.

                              Sezione A
Prospetto informativo sintetico.
  La  Sezione  A  e' costituita da un prospetto informativo sintetico
nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:
    amministrazione aggiudicatrice;
    oggetto   del  contratto,  esattamente  individuato  secondo  che
concerna  l'acquisizione  di  forniture e/o di servizi, gli uni e gli
altri  suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel
vocabolario  comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 213/2008
della commissione del 28 novembre 2007;
    durata del contratto;
    importo   contrattuale   complessivo   (in   caso   di  procedura
negoziata),  o importo posto a base di gara (nel caso di procedura di
gara),  con  l'esatta  specificazione  per  ogni  singolo  servizio o
fornitura, ancorche' a carattere opzionale, al netto di IVA;
    modalita' di scelta del contraente.

                              Sezione B
  E'   costituita   da   una   relazione  esplicativa  contenente  le
valutazioni     e     l'avviso     dell'amministrazione    competente
sull'iniziativa  contrattuale  da  attivare.  In essa dovranno essere
puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:
Contesto della richiesta
Coerenza con il Piano triennale per l'ICT dell'amministrazione.
  L'amministrazione  deve  indicare a quale punto del piano triennale
predisposto  ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n. 39, faccia riferimento la fornitura oggetto della richiesta
di parere.
Contesto normativo.
  In questo paragrafo, l'amministrazione deve riportare gli eventuali
riferimenti  normativi  che  motivano  specificamente l'oggetto della
fornitura.
Contesto organizzativo.
  L'amministrazione   deve  riportare  una  breve  descrizione  della
propria  struttura  organizzativa  e una piu' dettagliata descrizione
della  sottostruttura  utente  dei  risultati della fornitura oggetto
della richiesta di parere.
  L'amministrazione dovra' anche descrivere gli eventuali impatti dei
procedimenti  interessati  dalla  fornitura sui procedimenti di altre
amministrazioni, ivi compresi gli enti locali.
Contesto tecnico.
  In   questo   paragrafo   deve  essere  riportata  una  descrizione
dell'ambiente tecnologico - hardware, software di base e di ambiente,
applicativi  interessati,  ambiente  di  sviluppo,  ecc. -  in cui si
dovra' inserire la fornitura oggetto della richiesta.
Eventuali contributi tecnici e/o finanziari del CNIPA.
  L'amministrazione  deve  dichiarare  se  la fornitura oggetto della
richiesta  di  parere  e'  soggetta a finanziamento del CNIPA e se il
CNIPA stesso ha fornito una collaborazione tecnica alla redazione dei
documenti contrattuali o di gara.
Altri pareri e richieste di parere collegati.
  L'amministrazione  deve indicare le precedenti forniture connesse a
quella  oggetto  di  parere  e i corrispondenti pareri resi dal CNIPA
all'amministrazione stessa.
Risultati di altre attivita' di valutazione e di monitoraggio.
  In  questo  paragrafo  l'amministrazione  deve indicare i risultati
delle eventuali attivita' di valutazione o di monitoraggio sulle fasi
precedenti della fornitura per la quale e' richiesto il parere.
Finalita' della fornitura
Obiettivo della fornitura.
  L'amministrazione  deve  indicare analiticamente i risultati attesi
dalla  fornitura,  con  riferimento alle problematiche e i fabbisogni
che  intende  soddisfare. A tal fine, deve anche indicare a quale dei
seguenti   macro-obiettivi   di  e-government  tali  problematiche  e
fabbisogni fanno prevalentemente riferimento:
   1) innovazione nei servizi per cittadini e imprese;
   2) miglioramento delle performance della pubblica amministrazione;
   3) innovazione nelle tecnologie ICT.
  Nel  caso  si sia indicato il macro obiettivo 1), l'amministrazione
deve  specificare  a  quale  (o  a  quali)  fra  i seguenti bacini di
utenza -  desunti  dalla  circolare  della  Ragioneria Generale dello
Stato  n. ......... del............ - fa riferimento la fornitura per
la quale si chiede il parere:
    tutela della salute;
    servizi  previdenziali  e assistenziali, politiche per il lavoro,
immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, giovani e sport;
    istruzione;
    sicurezza;
    soccorso civile;
    beni culturali e turismo;
    servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni;
    edilizia e assetto urbanistico;
    politiche economico-finanziarie e di bilancio;
    competitivita' e sviluppo delle imprese;
    ricerca e innovazione;
    ambiente e territorio;
    difesa;
    infomultimodalita' e infrastrutture TLC;
    giustizia;
    agricoltura, agroalimentare e pesca.
  L'amministrazione, inoltre, deve indicare a quale (o a quali) fra i
procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione stessa
-  definiti  ai  sensi  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 - faccia
riferimento la fornitura per la quale si chiede il parere.
  Nel  caso  si sia indicato il macro obiettivo 2), l'amministrazione
deve  specificare  a  quale  (o a quali) fra le seguenti tipologie di
realizzazione  fa  riferimento la fornitura per la quale si chiede il
parere:
   a)    realizzazione   di   applicazioni   e   servizi   verso   la
dematerializzazione, attraverso la gestione dei flussi documentali in
un contesto di work flow;
   b)  realizzazione  di  soluzioni  di  gestione  delle  risorse  di
personale logistiche e finanziarie a supporto del funzionamento della
P.A.C. e della valutazione dell'azione amministrativa.
  Nel  caso  si sia indicato il macro obiettivo 3), l'amministrazione
deve  specificare  a  quale  (o a quali) fra le seguenti tipologie di
realizzazione  fa  riferimento la fornitura per la quale si chiede il
parere:
   a)  sviluppo  e  razionalizzazione  dei sistemi di connettivita' e
interoperabilita'  in rete (SPC federale), anche attraverso l'impiego
della banda larga;
   b)   sviluppo   di  infrastrutture  e  servizi  per  la  fruizione
multicanale  multiterminale  e  multirelazionale,  anche  utilizzando
"Reti amiche";
   c)   razionalizzazione   e   sviluppo   delle   risorse   e  delle
infrastrutture ICT e miglioramento della loro efficienza operativa;
   d) adozione di soluzioni tecniche e organizzative per il miglio
   r
amento   della   sicurezza   ICT  e  realizzazione  di  soluzioni  di
continuita' operativa;
   e) adozione di soluzioni innovative, basate su t
   ec
nologie   (e  relativi  supporti  fisici)  quali  biometrie,  RFId  e
Wireless, VoIP.
Benefici  attesi,  previsioni  costi-benefici  e  eventuale studio di
   fattibilita'.
  L'amministrazione,  oltre a indicare se in merito alla fornitura e'
stato   effettuato   uno   studio  di  fattibilita',  deve  riportare
un'accurata   analisi  costi/benefici  della  fornitura  stessa,  che
comprenda   anche   le  implicazioni  di  ordine  organizzativo,  con
particolare  riferimento  alla  gestione  delle  risorse  umane  e la
puntuale  indicazione  dei  risparmi  di spesa che si prevede possano
essere conseguiti, ovvero del miglioramento dei livelli di efficienza
dell'azione amministrativa.
Impatto  della  fornitura  su  problematiche  di particolare rilievo,
   anche oggetto di previsioni normative specifiche.
  L'amministrazione  deve  indicare  le  eventuali implicazioni della
fornitura  con  tematiche  generali di particolare rilievo, come, per
esempio,  la  privacy,  la  sicurezza  ICT e dell'ambiente di lavoro,
l'uso razionale dell'energia, ecc.
Descrizione della fornitura
Soluzioni tecniche e criteri di scelta delle soluzioni.
  L'amministrazione  deve  descrivere analiticamente, in tutte le sue
componenti,  il servizio o la fornitura per la quale chiede il parere
e deve indicare i criteri seguiti per l'individuazione delle relative
soluzioni tecniche/di prodotto/architetturali, ecc. L'amministrazione
deve,  inoltre,  descrivere  gli  eventuali  accorgimenti previsti in
merito    ad   alcuni   aspetti   specifici,   come,   per   esempio,
l'accessibilita', la sicurezza, il disaster recovery, ecc.
Informazioni metodologiche di valenza generale.
  L'amministrazione deve chiarire se la fornitura prevede:
    un  approccio  per  sistemi funzionali orientati al governo delle
conoscenze,  al  governo delle risorse e al governo delle relazioni e
delle interazioni;
    un   approccio   SOA   (Service  Oriented  Architecture)  per  la
digitalizzazione dei procedimenti con finalizzazione ai servizi;
    l'utilizzo  di banche dati standard di interscambio realizzate ad
hoc per l'interoperabilita' e l'integrazione dei servizi;
    l'adozione  di  sistemi  di  gestione  e  di  condivisione  delle
conoscenze (KMS, e-learning, business intelligence);
    il riuso del software per sistemi funzionali, adozione di formati
aperti e diffusione del software open source;
    la  realizzazione  di  servizi  orientati all'impiego della banda
larga;
    il soddisfacimento dei requisiti di accessibilita'.
Sistemi funzionali necessari.
  Nel caso in cui la fornitura preveda la realizzazione o la modifica
di   sistemi  funzionali -  cioe'  di  quei  sistemi  che  mettono  a
disposizione  macrofunzionalita'  da  utilizzare autonomamente oppure
quali   componenti   di   sistemi  applicativi  piu'  complessi -  e'
necessario  che  l'amministrazione  specifichi se utilizza, in riuso,
sistemi   funzionali   di   altre   amministrazioni  e  evidenzi  gli
accorgimenti  che,  a  sua  volta, intende adottare per consentire il
riuso  dei  propri da parte di altre amministrazioni. Si fornisce, di
seguito,  un  elenco,  non  esaustivo  e  che  l'amministrazione puo'
integrare, dei principali sistemi funzionali:
    sistemi di ingegneria, progettazione e automazione (CAD, CAE);
    sistemi di georeferenziazione e sistemi informativi territoriali;
    sistemi  di  trattamento  immagini  ed estrazione informazioni da
immagini;
    sistemi di riconoscimento vocale;
    sistemi di business intelligence;
    motori   di   ricerca,  funzionalita'  semantiche  e  sistemi  di
apprendimento;
    sistemi per il controllo dei processi produttivi e di ambienti;
    sistemi di project management;
    sistemi di gestione documentale e workflow;
    customer relationship management systems;
    sistemi di asset management;
    sistemi per la contabilita' e il controllo di gestione;
    supply chain management systems (procurement, logistica);
    sistemi di gestione delle risorse umane;
    content management systems;
    soluzioni di collaborazione;
    e-mail systems;
    sistemi di identificazione, autorizzazione ed accesso;
    sistemi per l'integrazione di banche dati;
    sistemi per l'interoperabilita' di servizi.
Risorse professionali e tecnologiche.
  In  questo  paragrafo  deve  essere  riportata la descrizione delle
risorse   umane   (figure   professionali  e  relative  quantita')  e
tecnologiche (apparati, prodotti software, ecc.) e relative quantita'
ritenute necessarie al servizio o alla fornitura.
Pianificazione delle attivita'.
  In   questo   paragrafo   l'amministrazione   deve   descrivere  la
pianificazione temporale delle attivita' relative alla fornitura.
Livelli di servizio e penali.
  In  questa  parte della relazione, l'amministrazione deve riportare
dettagliatamente i livelli di servizio e le relative penali previste,
evidenziando  come, nella loro definizione, si sia tenuto conto delle
"Linee guida sulla qualita' dei beni e servizi ICT del CNIPA".
Composizione dei costi
Analisi dei costi per voce di fornitura (anche in forma tabellare).
  L'amministrazione   deve   riportare,   per   ogni  elemento  della
fornitura,  sia  la  composizione dei costi, diretti e indiretti, sia
ogni  altra informazione utile alla valutazione di congruita' chiesta
(ad   es.   i  codici  prodotto).  L'amministrazione,  inoltre,  deve
comunicare  i  criteri  utilizzati per la loro stima. Nell'ipotesi di
acquisizione  di  prodotti  software  per  i  quali  e'  operante  un
accordo-quadro  concluso  tra  il  CNIPA  ed  il  fornitore  di  tali
prodotti,   occorre   fare  riferimento  alle  quotazioni  economiche
desumibili dai relativi accordi.
Costi unitari e tariffe professionali.
  In  questo  paragrafo  dovranno  essere  riportati  i corrispettivi
unitari di tutte le voci di costo della fornitura.
Analisi dei costi indotti riferiti al periodo contrattuale.
  L'amministrazione deve riportare un'analisi dei costi indotti dalla
fornitura,   non  riferibili  direttamente  alla  stessa,  come,  per
esempio,  le  licenze  software  per  la diffusione di un applicativo
realizzato  nell'ambito della fornitura, la formazione del personale,
l'esercizio del sistema dopo la sua realizzazione, ecc.
Acquisizione della fornitura
Modalita' di scelta del fornitore e qualificazione dei fornitori.
  L'amministrazione   deve   indicare  le  modalita'  di  scelta  del
contraente, dando conto della coerenza di tale modalita' con le norme
-  comunitarie  e  nazionali - e, in caso di procedura negoziata, con
l'indicazione  della  specifica  previsione normativa legittimante il
ricorso  alla  stessa e l'esplicitazione delle circostanze tecniche e
fattuali   integranti   i   presupposti  richiesti  dalla  previsione
medesima.
Criteri di aggiudicazione.
  In  caso  di  procedura  di gara, l'amministrazione deve chiarire i
criteri che intende utilizzare per aggiudicare la fornitura, indicare
la  ripartizione  del  punteggio  fra  gli  aspetti  tecnici e quelli
economici,  chiarire  come  viene  ripartito  il  punteggio tecnico e
indicare la formula di aggiudicazione del punteggio economico.
Vigilanza   sull'esecuzione   dei   lavori,  verifica  dei  risultati
   raggiunti e eventuale monitoraggio del contratto
  L'amministrazione  deve  indicare  i  criteri  di svolgimento della
propria  attivita'  di  vigilanza  sull'esecuzione del contratto, dei
collaudi parziali e di quelli definitivi.
  L'amministrazione,  inoltre, deve indicare i criteri e le modalita'
con  cui  effettuera'  la  verifica  dei  risultati  contrattuali, in
termini di efficacia, efficienza e qualita' delle prestazioni.
  Nei  casi  di  contratti  di  grande rilievo ai sensi dell'art. 13,
comma   2,   del   decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,
l'amministrazione   deve,   inoltre,   comunicare   le  modalita'  di
esecuzione  dell'attivita'  di  monitoraggio, specificando se ad essa
l'amministrazione  intenda provvedere direttamente ovvero avvalendosi
di una societa' specializzata.
Attivita' di verifica da parte del cnipa
Verifica sui risultati.
  Ai  fini dell'esercizio dei compiti assegnati al CNIPA dall'art. 7,
comma  1  , lettera d), del decreto legislativo n. 39/1993, in merito
alle  attivita' periodiche di verifica sui risultati conseguiti nelle
singole   amministrazioni  ("con  particolare  riguardo  ai  costi  e
benefici   dei  sistemi  informativi  automatizzati,  anche  mediante
l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza
della  qualita'")  da  effettuarsi  di  intesa con le amministrazioni
stesse,  l'amministrazione  richiedente  deve  indicare quali siano i
risultati  intermedi  e  finali oggetto di detta verifica, nonche' le
relative modalita' di effettuazione. Il CNIPA si riserva di segnalare
l'esito di tali verifiche agli organi competenti secondo la normativa
vigente.
Verifica relativa all'accettazione delle condizioni del parere.
  Fermo  restando  che  l'amministrazione,  come previsto dal punto 3
della   citata  circolare  CNIPA  n.  47  del  4  luglio  2005,  deve
trasmettere  al  CNIPA,  entro  il  termine  di  trenta  giorni dalla
sottoscrizione,  copia  dei  contratti stipulati, se di importo lordo
uguale  o  maggiore  a euro 155.000,00, l'amministrazione stessa, nel
caso  in  cui  si discosti dalle condizioni espresse nel parere, deve
tempestivamente   comunicarne   le  motivazioni  al  CNIPA,  ai  fini
dell'assolvimento dei suoi compiti.
Incompletezza della documentazione trasmessa.
  Si  ricorda  che l'incompletezza della documentazione trasmessa e/o
la   inesaustivita'  delle  indicazioni  fornite  possono  comportare
l'adozione del parere sospensivo di cui al punto 6 della circolare n.
47 del 2005, con un conseguente aggravio procedimentale.

                             Parte terza

INFORMAZIONI   DA   INVIARE   AL  CNIPA  AI  FINI  DELL'ATTIVITA'  DI
   VALUTAZIONE  SUI  CONTRATTI  NEI  CASI IN CUI NON E' PRESCRITTO IL
   RILASCIO  DEI  PARERI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
   39/1993 E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

  Nella  parte  prima  della presente circolare, si e' ricordato che,
anche  con riferimento ai compiti che l'art. 7, comma 1, lettere d) e
l),   del  decreto  legislativo  n.  39/1993,  affida  al  CNIPA,  le
amministrazioni  di  cui  all'art. 1 del medesimo decreto legislativo
devono  chiedere  al  CNIPA  stesso  una  valutazione  non vincolante
sull'opportunita' di procedere all'acquisizione, su:
    i  contratti  per  l'acquisizione di server stipulati nell'ambito
delle convenzioni Consip; (vedi nota 8)
    gli   atti   esecutivi   del   Contratto  Quadro  CNIPA  SPC  per
l'affidamento   della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di
servizi di siti web e conduzione sistemi;
    gli   atti   esecutivi   del   Contratto  Quadro  CNIPA  SPC  per
l'affidamento   della  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di
servizi   di  interoperabilita'  evoluta,  cooperazione  e  sicurezza
applicativa;
    gli  appalti  specifici  da  stipulare nell'ambito degli "accordi
quadro" di cui all'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
  Al   riguardo,  mentre  per  le  modalita'  di  compilazione  delle
richieste   di  valutazione  sull'acquisizione  di  server  stipulati
nell'ambito  delle convenzioni Consip, si rinvia alle circolari CNIPA
5  luglio  2007,  n.  53,  e  8  novembre  2007,  n. 54, per le altre
fattispecie si forniscono le seguenti istruzioni.
Amministrazioni tenute alla richiesta di valutazione
  Sono tenute alla richiesta di valutazione le stesse amministrazioni
che  hanno  l'obbligo  di  effettuare le richieste di parere ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.
Presentazione  della  richiesta  di  valutazione  e documentazione da
   produrre
  La  richiesta  di valutazione deve essere trasmessa al CNIPA - Area
amministrazione  centrale -  a  cura dell'amministrazione competente,
con  le  modalita'  di cui al paragrafo seguente, prima della stipula
dei contratti.
  Alla richiesta dovra' essere allegata la seguente documentazione:
    una relazione tecnica che illustri, almeno, i seguenti aspetti:
    1)  la  tipologia e la quantita' di servizi che l'amministrazione
ritiene di acquisire;
    2) le necessita' che intende soddisfare con l'acquisizione;
    3) i benefici attesi dalla fornitura;
    4) un'analisi del rapporto costi-benefici della fornitura;
    la bozza di atto esecutivo, completa degli allegati tecnici.
Modalita' di trasmissione della richiesta di valutazione
  Le  modalita'  di  trasmissione  sono  le  stesse  previste  per le
richieste di parere ex art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993.
Criteri di valutazione
  Il  CNIPA,  nel  valutare  la  congruita' dei progetti sulla scorta
della documentazione, prende in considerazione, tra l'altro:
    elementi  di  natura strategica: valutazione della coerenza della
fornitura  con  gli  obiettivi  complessi  che  l'amministrazione  si
propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione,
con  la  sua  pianificazione  triennale  e con i progetti analoghi di
altre amministrazioni, al fine di razionalizzare, nel loro complesso,
le  iniziative della pubblica amministrazione ed ottenere conseguenti
economie di spesa;
    elementi  di  natura  tecnica: adeguatezza tecnica dei servizi da
acquisire rispetto alle esigenze descritte dall'amministrazione.
Rilascio della valutazione
  La valutazione sara' rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento
della  relativa  richiesta. Qualora risulti necessario un supplemento
istruttorio  -  da  svolgersi  anche  per  il tramite della personale
audizione  del  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati
dell'amministrazione  richiedente  o  di  altri  soggetti ritenuti in
grado  di  fornire  elementi  utili  -  il  CNIPA emana, nel rispetto
dell'indicato termine di trenta giorni, una valutazione sospensiva.

   Roma, 13 febbraio 2009

                                              Il presidente: Pistella



(1)  La relazione annuale sullo stato di informatizzazione a cura del
CNIPA  e'  prevista  nelle  disposizioni  dell'art.  9,  comma 4, del
decreto legislativo n. 39/1993.
(2)  Le  attivita'  di  pianificazione  derivano  dalle  disposizioni
dell'art.  7,  comma 1, lettera b) e dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo n. 39/1993.
(3)  Le  attivita'  relative  ai  pareri  derivano dalle disposizioni
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/1993, le altre dall'art. 7,
comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo.
(4)  Vedi  circolari CNIPA 5 luglio 2007, n. 53 e 8 novembre 2007, n.
54.
(5)  Le  attivita'  di  verifica  in itinere e ex post derivano dalle
disposizioni   dell'art.   7,   comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  39/1993.  Il  monitoraggio  dei  contratti di grande
rilievo e' previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993.
(6)  A titolo di esempio, si sono considerate le attivita' con inizio
dall'emissione, nel 2008, delle Linee strategiche 2009-2011.
(7)   Con   riferimento  agli  acquisti  effettuati  tramite  mercato
elettronico  si  richiama  la  disposizione  di  cui  all'art. 29 del
decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di
lavori servizi e forniture) che vieta il frazionamento di forniture e
servizi  che  determini  l'esclusione  dei  relativi  procedimenti di
acquisizione dall'applicazione delle disposizioni dello stesso codice
dei contratti.
(8)  Vedi  circolari  CNIPA  n.  53  del  5  luglio 2007 (Valutazione
preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature server
in  convenzione  Consip  da  parte  delle pubbliche amministrazioni e
degli  enti  di  cui  all'art.  1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39) e n. 54 dell'8 novembre 2007 (Modalita' di applicazione,
in  via  transitoria,  della circolare CNIPA n. 53 del 5 luglio 2007,
relativa alla valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione
di apparecchiature server nell' ambito della convenzione Consip).


fp09-gr09