MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 11 marzo 2009, n. 19677
Istruzioni applicative in materia di depositi dormienti.
Agli intermediari di cui all'art. 1,
lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
Premessa.
A seguito dei recenti interventi normativi, culminati con le
modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, alla
disciplina di riferimento, si e' previsto che nel Fondo di cui
all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli
importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di
prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli
importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi
dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di
prescrizione del relativo diritto.
La disciplina richiamata in oggetto prevede che tutti i suddetti
importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze
(di seguito "MEF") entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi
versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. Per
quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2007, n. 116 (di seguito "Regolamento"), tale Regolamento ha
previsto, all'art. 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli
Intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi
importi al Fondo.
Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente
impatto sull'operativita' degli intermediari e degli altri soggetti
destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire
le seguenti istruzioni applicative, integrative delle precedenti
dettate - in sede di prima applicazione della normativa di
riferimento - con la circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n.
82165.
Istruzioni applicative.
La comunicazione al MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a) e b), del Regolamento rispetto ai quali si siano
verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la
pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del
Regolamento - dovra' essere effettuata, con adeguato anticipo
rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in
formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al
seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la
comunicazione dovra' utilizzarsi esclusivamente il modello
scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi gravanti sugli
intermediari ex art. 4, comma 2, del Regolamento, tenuto conto delle
indicazioni fornite in fase di prima applicazione del Regolamento, si
ritiene che gli Intermediari potranno adempiere ai propri obblighi
comunicativi limitandosi a pubblicare su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale un avviso - di dimensioni e veste grafica
adeguate a darne immediata evidenza - che informi dell'avvenuta
comunicazione al MEF dell'elenco dei rapporti dormienti e che
l'elenco sara' pubblicato sul sito web del MEF. A tale adempimento
puo' provvedere la societa' capogruppo per tutti gli intermediari
ricompresi nel gruppo, nonche', per quanto riguarda le banche di
credito cooperativo, in forma aggregata, la relativa Federazione
nazionale (BCC Federcasse).
La comunicazione al MEF degli altri importi richiamati in Premessa
dovra' ugualmente essere effettuata con adeguato anticipo rispetto
alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato
elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al
seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it._Per la
comunicazione dovranno utilizzarsi esclusivamente gli specifici
modelli scaricabili da www.tesoro.it sui quali va apposta la firma
digitale.
Si evidenzia che sul medesimo sito sono altresi' scaricabili
specifiche Istruzioni volte ad agevolare la compilazione dei suddetti
moduli.
Roma, 11 marzo 2009
Il direttore generale del Tesoro: Grilli