GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 64 DEL 18/3/2009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 8 gennaio 2009 
Agevolazioni   ai  sensi  della  legge  n.  181/1989  e  successive
estensioni.   Attuazione   in   regime  di  esenzione  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 800/2008.
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge  15  maggio  1989, n. 181 e successive modifiche e
integrazioni,  recante  misure di sostegno e di reindustrializzazione
per  le  aree  di  crisi  siderurgica,  in  attuazione  del  piano di
risanamento  della  siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8,
nei  quali,  fra l'altro, e' affidata alla SPI la realizzazione di un
Programma di promozione industriale;
  Considerato  che il soggetto gestore e' ora l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (cosi'
denominata  ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge n. 296 del 27
dicembre  2006)  ex Sviluppo Italia S.p.A., subentrata alla SPI/IRI a
seguito di fusione per incorporazione dal mese di luglio 2000;
  Vista  la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996,
con  la quale la Commissione UE ha informato le autorita' italiane di
non  sollevare  obiezioni  nei  confronti  del  regime di aiuti sopra
citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche' degli
articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
  Vista  la  nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con
la  quale  viene comunicato di considerare compatibile con il mercato
comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le
opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;
  Vista  la  successiva  nota  di  autorizzazione  della  Commissione
europea  del  18  settembre  2003  C(2003)  3365  con  la quale viene
comunicato   di   considerare   compatibile  con  il  mercato  comune
l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree
di  crisi  industriale  diverse  da quella siderurgica, come previsto
dall'art.  73  della legge  n.  289/2002  (legge finanziaria 2003), e
quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di
crisi settoriali localizzate;
  Viste  le  ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989
riconducibili  all'autorizzazione  comunitaria  di  cui al precedente
paragrafo e approvate con: l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311
del  30  dicembre  2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80
del  14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della legge n. 266 del 23
dicembre  2005; con l'art. 37 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006;
con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;
  Visto  regolamento  (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea L 214 del 9 agosto 2008 (in
seguito  denominato  regolamento 800/2008), relativo all'applicazione
degli  articoli  87  e  88  del  trattato agli aiuti di Stato per gli
investimenti  a  finalita'  regionale  e agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese (in seguito denominate PMI);
  Preso  atto  che  la  Commissione  europea  ha approvato in data 28
novembre  2007  la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013 (in
seguito   denominata   Carta   degli   aiuti)  recepita  nel  decreto
ministeriale  27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli
aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  per  il periodo 2007-2013,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19
aprile 2008;
  Considerato, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui
alla  legge n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli
aiuti  sia nel caso di aiuti per finalita' diverse, sia che si tratti
di  aiuti  per  la  stessa  finalita'  finanziati  da  regimi diversi
adottati  da  uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso,
rispettare il massimale piu' elevato dei vari regimi interessati;
  Considerato,   altresi',   che   il   regime  di  cui  trattasi  e'
specificatamente  soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie
concernenti  taluni  settori  di attivita' tra cui quelli soggetti al
trattato  CECA,  i  trasporti,  la pesca e l'agricoltura, compreso il
settore  della  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del  3 dicembre 2007,
registrato  alla  Corte dei conti il 20 dicembre 2007, registro n. 4,
foglio n. 267, e' stata approvata la nuova base giuridica del sistema
agevolativo  ex  legge  n.  181/1989,  per  l'attuazione in regime di
esenzione  ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 per gli aiuti a
finalita'  regionale  da concedere nelle aree di crisi comprese nella
Carta  degli  aiuti  2007/2013,  e  ai  sensi del regolamento (CE) n.
70/2001  per  la  concessione  degli  aiuti alle PMI consentiti nelle
restanti aree del territorio nazionale;
  Ritenuto  di  dover  emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  di  seguito
denominata  Agenzia,  direttive per l'adeguamento del regime di aiuti
ex lege n. 181/1989 e successive estensioni al nuovo regolamento (CE)
n.  800/2008, che sostituisce i sopra citati regolamenti n. 70/2001 e
n. 1628/2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                        Ambito di intervento

  1.  L'Agenzia,  nell'ambito  della  realizzazione  del Programma di
promozione  industriale  di cui alle leggi n. 181/1989, n. 513/1993 e
alle  ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di
cui  alle premesse, dovra' operare nel rispetto dei principi generali
contenuti nel regolamento n. 800/2008 ed in particolare:
   a)  per  la  concessione  degli  aiuti  a finalita' regionale, nel
rispetto   dei   principi   contenuti   nell'art.   13  del  medesimo
Regolamento, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli
aiuti 2007-2013;
   b)  per  la  concessione  degli  aiuti  alle PMI, consentita nelle
restanti  aree  del  territorio  nazionale, nel rispetto dei principi
contenuti nell'art. 15 dello stesso regolamento.
                               Art. 2.

                Aree ammesse e tipologia degli aiuti

  1.  Le  zone  di  intervento  del  citato  Programma  di promozione
industriale  sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei
comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13
ottobre   1989  come  integrati  dalle  successive  estensioni  della
legge n.   181/1989   richiamate   nelle  premesse,  tutti  riportati
nell'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  2.  Nelle aree di crisi di cui all'elenco allegato 1 non ricomprese
nella  Carta  degli  aiuti 2007-2013, gli interventi agevolativi sono
limitati  alla  concessione  di  aiuti alle PMI come disciplinati dal
sopra richiamato regolamento n. 800/2008, art. 15.
  3.  Le  misure  agevolative  massime ammesse agli aiuti a finalita'
regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione
dell'investimento  in  aree  87,  3  a e 87, 3 c, sia alla dimensione
dell'impresa  (piccola,  media o grande) calcolate in ESL, secondo le
intensita' previste dalla Carta degli aiuti 2007-2013.
  4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3, l'intensita' massima di
aiuto  agli  investimenti  nel  settore  della trasformazione e della
commercializzazione   di   prodotti   agricoli  puo'  essere  fissata
conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 13, punto 9 e dall'art.
15, punto 4 del regolamento n. 800/2008.
  5.  I  massimali  d'aiuto  di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 si applicano
all'importo  totale  del  sostegno  pubblico  a  favore  del progetto
beneficiario  di  aiuti,  indipendentemente dal fatto che il sostegno
sia   finanziato   mediante  fondi  locali,  regionali,  nazionali  o
comunitari.  Gli  aiuti concessi ai sensi della legge n. 181/1989 non
possono  essere  cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art.
87,  paragrafo 1, del trattato, ne' con altre misure di finanziamento
comunitario  o nazionale - anche a titolo "de minimis" - in relazione
agli  stessi  costi  ammissibili,  qualora  tale  cumulo  dia luogo a
un'intensita'  d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli
aiuti.
  6.  L'apporto  minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da
parte  del  beneficiario  al finanziamento deve essere realizzato con
mezzi  propri,  in  misura  pari o superiore al 30% dell'investimento
complessivo programmato.
                               Art. 3.

                     Settori e progetti ammessi

  1.  Il regime in oggetto non puo' essere applicato ai settori della
produzione  agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo
restando   la   possibilita'   di   applicazione  al  comparto  della
trasformazione  agricola  nel  pieno rispetto del regolamento (CE) n.
800/2008.
  2.  Il  regime  non  puo'  essere applicato altresi' ai settori del
trasporto,  dell'industria  carboniera,  dell'industria  siderurgica,
della costruzione navale e delle fibre sintetiche.
  3.  Sono  esclusi  dal regime gli aiuti alle imprese in difficolta'
e/o  alla  ristrutturazione  finanziaria  di  imprese in difficolta',
secondo  la  definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre
2004.
  4.   Sono   inoltre   esclusi  dal  regime  gli  aiuti  ad  imprese
destinatarie  di  un  ordine  di  recupero  pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale
e  incompatibile  con  il  mercato  comune  (art. 1, comma 6, lettera
a) regolamento 800/2008).
  5.  Per  l'elencazione dei settori produttivi di applicabilita' del
regime  nonche'  di  quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati
nell'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  6. I progetti, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 8 del
regolamento  n.  800/2008, devono essere avviati successivamente alla
presentazione  domanda. Per avvio del progetto si intende la data del
primo titolo di spesa ammissibile.
  7. Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti
di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12
del  regolamento  n.  800/2008,  l'Agenzia,  quale  soggetto gestore,
dovra'  osservare  le  indicazioni  di  cui  all'art.  6, comma 2 del
regolamento  800/2008  relative  alla  notifica  alla U.E. e all'art.
9, comma  4  relativo  alla  comunicazione delle informazioni alla UE
stessa.
  8.  Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree
diverse  da  quelle  di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c)
del  trattato,  comportanti  agevolazioni  di  importo  totale  lordo
superiore  a  7,5  milioni di euro, la concessione delle agevolazioni
stesse  e'  subordinata  alla notifica individuale ed alla successiva
autorizzazione  da  parte della Commissione europea (art. 6, comma 1,
lettera a) regolamento n. 800/2008).
  9.  In  tutti  i  casi  in  cui  la  concessione delle agevolazioni
finanziarie  e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione
europea  ed  alla  relativa  approvazione,  il  Ministero provvede ad
ottemperare  a tale obbligo e la concessione medesima e' condizionata
all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dalla stessa Commissione
europea.
                               Art. 4.

                          Spese ammissibili

  1.  Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a terreni,
fabbricati   ed   impianti  purche'  sostenute  successivamente  alla
presentazione della domanda da parte del beneficiario.
  2.  Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, ne'
quelli  che  hanno  gia' beneficiato di un aiuto pubblico a valere su
norme  comunitarie,  nazionali  o  regionali. Per tutte le imprese le
spese  ammissibili  per immobilizzazioni tecniche immateriali possono
riguardare   esclusivamente   spese   legate   al   trasferimento  di
tecnologie,  nel  limite  del  50%  della base tipo dell'investimento
complessivamente  ammissibile.  In  tutti  i casi le immobilizzazioni
tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
   siano  utilizzate  esclusivamente  nello stabilimento beneficiario
per almeno 5 anni;
   siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
   siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
   figurino nell'attivo dell'impresa.
  3.  Per quanto riguarda i criteri di ammissibilita' delle spese per
investimenti   materiali   ed   immateriali  si  fa  comunque  rinvio
all'elenco   e   alle   modalita'   riportate  nell'allegato  3,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
                               Art. 5.

                               Revoche

  1.  Le  agevolazioni  sono revocate ed i relativi contratti risolti
dall'Agenzia,   la  quale  provvede  a  pretendere  il  rimborso  dei
contributi   e  dei  finanziamenti  erogati  ed  il  pagamento  delle
penalita'  previste  in  caso di cessazione definitiva dell'attivita'
per  la  quale  siano  state  concesse,  o  nel caso in cui l'impresa
beneficiaria  sia  posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a
procedure  concorsuali  prima  del  completamento del programma degli
investimenti ed occupazionale.
  2.  Inoltre,  sono  revocate  le  agevolazioni e risolti i relativi
contratti qualora l'impresa beneficiaria:
   a) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma
degli  investimenti  ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza
maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
   b)  riduca  il  programma degli investimenti per oltre il 5% senza
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
   c)  non  realizzi  il  programma occupazionale connesso al proprio
programma  di investimenti entro il termine stabilito, salvo cause di
forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;
   d)  riduca  il  programma  occupazionale  per  oltre  il  5% senza
l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
   e)  trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti  nel  programma  degli  investimenti, senza l'autorizzazione
dell'Agenzia,  beni  mobili  ed  i  diritti  aziendali,  ovvero  beni
immobili,  ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque
anni  dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo
del  mantenimento  quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a
causa   del   rapido   cambiamento  tecnologico,  fermo  restando  il
mantenimento  dell'attivita' economica all'interno dell'area di crisi
per il periodo minimo previsto al successivo punto f);
   f)  alieni  l'azienda  in  tutto  o  in  parte  ovvero trasferisca
l'attivita'  produttiva  in  un  ambito  territoriale  diverso  dalla
propria  area  di  crisi  prima  che  siano trascorsi cinque anni dal
completamento degli investimenti;
   g)  non  consenta  i  controlli dell'Agenzia o del Ministero dello
sviluppo  economico  circa  l'andamento  dell'attivita'  sociale e la
progressiva  realizzazione  del  programma  degli  investimenti e del
programma occupazionale;
   h)  modifichi  il  proprio indirizzo produttivo con la conseguenza
che  i  prodotti  o i servizi finali siano diversi da quelli presi in
esame  per  la  valutazione  dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
   i)  sia  posta  in  liquidazione  o  sia  ammessa  o  sottoposta a
procedure  concorsuali  prima  che  siano  trascorsi  cinque anni dal
completamento degli investimenti;
   j)  non  impieghi capitale proprio in misura almeno pari al 30% di
quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;
   k)  applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto
previsto  dall'art.  36  della  legge  20  maggio  1970,  n. 300, che
regolamenta  i  rapporti  di  lavoro,  condizioni  inferiori a quelle
risultanti  dai  contratti  collettivi di lavoro di categoria e della
zona;
   l)  ometta  di  rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dal
provvedimento  di  concessione  e/o  nel  contratto  e  finalizzata a
garantire  che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate
per  il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge n. 181/1989
e successive estensioni.
                               Art. 6.

                         Disposizioni finali

  1.  La  presente  direttiva  integra  e/o  sostituisce i precedenti
indirizzi  adeguandoli  alle  disposizioni  comunitarie sul regime di
aiuto in questione.
  2.  Il  presente  decreto  autorizza il recepimento negli indirizzi
attuativi   della   legge  n.  181/1989  delle  future  deliberazioni
comunitarie  comportanti  ulteriori  modifiche del regime di aiuti in
questione,  con  disposizioni  all'uopo  emanate  dal  Ministro dello
sviluppo economico all'Agenzia.
  3. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 8 gennaio 2009
                                                Il Ministro : Scajola


Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 77
 


Allegati da pag. 78 a pag. 135



         


fp09-gr09