GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 132 DEL 10/06/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 
  Regolamento  di  attuazione  dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b),  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005, n. 192, concernente
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia. (09G0068)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   16   dicembre   2002,  sul  rendimento  energetico
nell'edilizia;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
  Visto  il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
   l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o  piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri  generali,  le  metodologie  di  calcolo e i requisiti minimi
finalizzati   al   contenimento   dei   consumi   di   energia  e  al
raggiungimento  degli  obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di  quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli
edifici,  in  materia  di  progettazione,  installazione,  esercizio,
manutenzione   ed   ispezione   degli   impianti   termici   per   la
climatizzazione   invernale   ed   estiva   degli   edifici,  per  la
preparazione   dell'acqua   calda   per   usi  igienici  sanitari  e,
limitatamente   al   settore  terziario,  per  l'illuminazione  degli
edifici;
   l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o  piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri   generali   di   prestazione   energetica   per   l'edilizia
sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia pubblica e
privata,  anche  riguardo  la ristrutturazione di edifici esistenti e
sono  indicate  le  metodologie  di  calcolo  e  i  requisiti  minimi
finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo  conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione
d'uso degli edifici;
  l'articolo   9,   comma   1,   che,   fermo  restando  il  rispetto
dell'articolo  17,  assegna  alle regioni e alle province autonome di
Trento  e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'articolo  11,  comma  1, del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
dei  decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  il  calcolo della
prestazione  energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
e'  disciplinato  dalla  legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata
dal  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni
dell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'articolo  12,  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192,  che  stabilisce  che  fino  alla  data di entrata in vigore dei
decreti  di  cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi
di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli  impianti termici
esistenti  per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono  disciplinati  dagli  articoli 7 e 9, del decreto del Presidente
della   Repubblica   del   26  agosto  1993,  n.  412,  e  successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
  Vista   la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5  aprile  2006,  concernente l'efficienza degli usi
finali  dell'energia  e  i  servizi  energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della  predetta  direttiva  2006/32/CE  ed  in particolare il comma 6
dell'articolo 18;
  Acquisito  il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
  Acquisito  il  parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
  Considerato  che  l'emanazione  del  presente decreto e' funzionale
alla  piena  attuazione  della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'articolo  7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il
18  ottobre  2006  ha  avviato  la  procedura  di  messa  in mora nei
confronti  della  Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
  Considerato  che,  il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive  modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal
9   ottobre   2005,   il   termine   per  l'emanazione  del  presente
provvedimento;
  Acquisita  l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 20 marzo 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                  Ambito di intervento e finalita'


  1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19  agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente  operativa  delle  norme  per  l'efficienza energetica
degli  edifici  su tutto il territorio nazionale, il presente decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi  per  la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici  per  la  climatizzazione  invernale  e  per  la preparazione
dell'acqua  calda  per  usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4,
comma  1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
  2.  I  criteri  generali,  le  metodologie di calcolo e i requisiti
minimi  per  la  prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione   estiva   e,   limitatamente   al   terziario,   per
l'illuminazione  artificiale  degli  edifici,  di cui all'articolo 4,
comma  1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti.
  3.  I  criteri  generali  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione  energetica  per  l'edilizia  pubblica  e  privata  anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
                               Art. 2.

                             Definizioni


  1.  Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il   decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e  successive
modificazioni.
  2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo  2,  commi  1  e 2, del decreto legislativo e successive
modificazioni,  e  le  ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
del presente decreto.
  3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili
su  vetri,  su  lato  interno o esterno, in grado di modificare uno o
piu'   delle   seguenti  caratteristiche  della  superficie  vetrata:
trasmissione   dell'energia   solare,   trasmissione   ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
  4.  Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che
valuta  la  capacita'  di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso  termico  che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e
determinata  secondo  la  norma  UNI  EN ISO  13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
  5.  Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di
un  sistema  che  utilizza  specie  vegetali  in grado di adattarsi e
svilupparsi   nelle   condizioni   ambientali  caratteristiche  della
copertura  di  un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un
sistema  strutturale  che prevede in particolare uno strato colturale
opportuno  sul  quale radificano associazioni di specie vegetali, con
minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con
interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
                               Art. 3.

Metodologie  di  calcolo della prestazione energetica degli edifici e
                           degli impianti


  1.  Ai  fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo,   per   le  metodologie  di  calcolo  delle  prestazioni
energetiche  degli  edifici  si adottano le norme tecniche nazionali,
definite  nel  contesto  delle  norme  EN  a supporto della direttiva
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
   a)  UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale;
   b)  UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per  la  climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
  2.  Ai  fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il  calcolo  della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee
guida  nazionali  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello sviluppo
economico,  adottato  ai  sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo.
                               Art. 4.

Criteri  generali  e  requisiti  delle  prestazioni energetiche degli
                      edifici e degli impianti


  1.  In  attuazione  dell'articolo  4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto   legislativo,   i  criteri  generali  e  i  requisiti  della
prestazione  energetica  per  la progettazione degli edifici e per la
progettazione  ed  installazione  degli  impianti, sono fissati dalla
legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  come  modificati dal decreto
legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo.
  2.  Per  tutte  le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412, nel caso di
edifici  di  nuova  costruzione  e  nei  casi  di ristrutturazione di
edifici  esistenti,  previsti  dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b),  del  decreto  legislativo  si  procede, in sede progettuale alla
determinazione   dell'indice   di   prestazione   energetica  per  la
climatizzazione  invernale  (EPi),  e  alla  verifica  che  lo stesso
risulti   inferiore   ai  valori  limite  che  sono  riportati  nella
pertinente  tabella  di  cui  al  punto  1 dell'allegato C al decreto
legislativo.
  3.  Nel  caso  di  edifici  di  nuova  costruzione  e  nei  casi di
ristrutturazione  di  edifici  esistenti,  previsti  dall'articolo 3,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale  alla  determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento  estivo  dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto   tra   il  fabbisogno  annuo  di  energia  termica  per  il
raffrescamento   dell'edificio,   calcolata   tenendo   conto   della
temperatura  di  progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e
la  superficie  utile,  per gli edifici residenziali, o il volume per
gli  edifici  con  altre  destinazioni  d'uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
   a)  per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come
classificati,  in  base  alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412,
esclusi  collegi,  conventi,  case  di  pena  e  caserme, ai seguenti
valori:
    1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
    2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
   b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
    1) 14 kWh/m3  anno nelle zone climatiche A e B;
    2) 10 kWh/m3  anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
  4.  Nei  casi  di  ristrutturazione  o  manutenzione straordinaria,
previsti  all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto
legislativo,   consistenti   in   opere   che   prevedono,  a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di
intonaci   esterni,   del  tetto  o  dell'impermeabilizzazione  delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
   a)  per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della
trasmittanza  termica  (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico  corretto,  delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno,
ovvero  verso  ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve
essere  inferiore  o  uguale  a quello riportato nella tabella 2.1 al
punto  2  dell'allegato  C  al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non  preveda  la  correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza   termica   riportati  nella  tabella  2.1  al  punto  2
dell'allegato  C  al  decreto  legislativo,  devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico;
nel  caso  di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri
componenti,  devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella
2.1   al   punto  2  dell'allegato  C  al  decreto  legislativo,  con
riferimento alla superficie totale di calcolo;
   b)  per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione
della  categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture  opache  orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti  il  volume  riscaldato  verso  l'esterno,  ovvero  verso
ambienti  non  dotati  di  impianto  di  riscaldamento,  deve  essere
inferiore  o  uguale  a  quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto  3  dell'allegato  C  al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non  preveda  la  correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza  termica  riportati  nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato  C  al  decreto  legislativo,  devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico.
Nel  caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza
termica  da  confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto  3  dell'allegato  C al decreto legislativo, sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno;
   c)  per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione
della  categoria  E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure  apribili  ed  assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche  se  non  apribili,  comprensive degli infissi, considerando le
parti  trasparenti  e/o  opache  che le compongono, deve rispettare i
limiti  riportati  nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C
al  decreto  legislativo.  Restano  esclusi  dal  rispetto  di  detti
requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai
fini  dei  ricambi  di  aria  in  relazione  alle dimensioni, tempi e
frequenze  di  apertura,  conformazione e differenze di pressione tra
l'ambiente interno ed esterno.
  5.  Per  tutte  le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
installazione  e  ristrutturazione di impianti termici o sostituzione
di  generatori  di  calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera
c),  numeri  2)  e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo
del  rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla
verifica  che  lo stesso risulti superiore al valore limite riportato
al  punto  5  dell'allegato  C  al  decreto  legislativo. Nel caso di
installazioni  di  potenze  nominali del focolare maggiori o uguali a
100  kW,  e'  fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui
all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo,  una diagnosi
energetica  dell'edificio  e dell'impianto nella quale si individuano
gli  interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi
di  ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
dell'edificio  nel  sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla   base   della   quale   sono   state   determinate  le  scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare.
  6.  Per  tutte  le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera
sostituzione  di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma
2,  lettera  c),  numero  3),  del  decreto legislativo, si intendono
rispettate  tutte  le  disposizioni  vigenti in tema di uso razionale
dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
   a)  i  nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento
termico  utile,  in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento
della  potenza  termica  utile  nominale, maggiore o uguale al valore
limite  calcolato  con  la  formula  90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il
logaritmo  in  base  10  della potenza utile nominale del generatore,
espressa  in  kW.  Per  valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
   b)  le  nuove  pompe  di  calore  elettriche  o  a  gas abbiano un
rendimento  utile  in  condizioni nominali, ηu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile  nominale  del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta
utilizzando  come  fattore  di  conversione  tra energia elettrica ed
energia  primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici   e   MJ  definito  con  provvedimento  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza
media  di  produzione  del  parco  termoelettrico,  e suoi successivi
aggiornamenti;
   c)  siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di  termoregolazione  programmabile  per  ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente  nei  singoli  locali  o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche  di  uso  ed esposizione possano godere, a differenza
degli  altri  ambienti  riscaldati,  di  apporti  di  calore solari o
comunque   gratuiti.   Detta   centralina   di   termoregolazione  si
differenzia   in   relazione  alla  tipologia  impiantistica  e  deve
possedere  almeno  i  requisiti  gia'  previsti  all'articolo  7, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi  di  nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
    1)  essere  pilotata  da  sonde  di rilevamento della temperatura
interna,  supportate  eventualmente  da una analoga centralina per la
temperatura  esterna,  con  programmatore che consenta la regolazione
della  temperatura  ambiente  su due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
    2)   consentire   la   programmazione   e  la  regolazione  della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari;
   d)  nel  caso  di installazioni di generatori con potenza nominale
del  focolare  maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza
sia   motivato   con   la   verifica  dimensionale  dell'impianto  di
riscaldamento;
   e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di
piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema  di  distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente,
in  ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort
e  dei  limiti  massimi  di  temperatura interna; eventuali squilibri
devono   essere   corretti   in   occasione  della  sostituzione  del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del  calore  che  permetta  la  ripartizione  dei consumi per singola
unita' immobiliare;
   f)  nel  caso  di sostituzione dei generatori di calore di potenza
nominale  del  focolare  inferiore  a  35  kW, con altri della stessa
potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione
sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
25  e  se  la  medesima  puo'  essere omessa a fronte dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
  7.  Qualora,  nella mera sostituzione del generatore, per garantire
la  sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma
6,  lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per
l'evacuazione  dei  prodotti della combustione e' al servizio di piu'
utenze  ed  e'  di  tipo  collettivo ramificato, e qualora sussistano
motivi  tecnici  o  regolamenti  locali  che impediscano di avvalersi
della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente
della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al  comma  6  puo'  applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni previste, a condizione di:
   a)  installare generatori di calore che abbiano rendimento termico
utile  a  carico  parziale pari al 30 per cento della potenza termica
utile  nominale  maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo  in  base  10 della potenza utile nominale del generatore o
dei  generatori  di  calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa  in  kW.  Per  valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
   b)  predisporre  una  dettagliata  relazione  che attesti i motivi
della  deroga  dalle  disposizioni  del  comma  6,  da  allegare alla
relazione   tecnica  di  cui  al  comma  25,  ove  prevista,  o  alla
dichiarazione  di  conformita', ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46,  e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le
autorita'  locali  competenti  si  avvalgano dell'opzione di cui alle
lettera f) del comma 6.
  8.  Nei  casi  previsti  al  comma  2, per tutte le categorie degli
edifici  cosi'  come  classificati  in  base  alla destinazione d'uso
all'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993,  n.  412,  e  quando  il rapporto tra la superficie trasparente
complessiva  dell'edificio  e  la sua superficie utile e' inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere
omesso,  se  gli  edifici e le opere sono progettati e realizzati nel
rispetto  dei  limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
   a)  siano  installati  generatori di calore con rendimento termico
utile  a  carico  pari  al  100 per cento della potenza termica utile
nominale,  maggiore  o  uguale  a  X  +  2  log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo  in  base  10  della  potenza  utile  nominale  del singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e
C,  e  vale  93  nelle  zone  climatiche  D, E ed F. Per valori di Pn
maggiori  di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW;
   b)  la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
   c)  siano  installati  almeno  una  centralina di termoregolazione
programmabile  in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per
la  regolazione  automatica  della  temperatura  ambiente nei singoli
locali  o  nelle  singole  zone  aventi  caratteristiche  di  uso  ed
esposizioni  uniformi  al  fine di non determinare sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
   d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste  abbiano  un  rendimento  utile  in  condizioni nominali, ηu,
riferito  all'energia  primaria,  maggiore  o uguale al valore limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in  base  10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in
kW;  la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione  tra  kWh  elettrici  e  MJ  definito  con  provvedimento
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi  successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria  limite  massimo  applicabile al caso specifico ai sensi del
comma 2.
  9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore  a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di
calore  dell'impianto  centralizzato  maggiore  o  uguale  a  100 kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base
alla  destinazione  d'uso  all'articolo 3, del decreto del Presidente
della   Repubblica   26  agosto  1993,  n.  412,  e'  preferibile  il
mantenimento  di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le
cause  tecniche  o  di  forza  maggiore  per  ricorrere  ad eventuali
interventi  finalizzati  alla  trasformazione  degli impianti termici
centralizzati  ad  impianti  con  generazione  di calore separata per
singola  unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di
cui al comma 25.
  10.  In  tutti  gli  edifici  esistenti  con  un  numero  di unita'
abitative  superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi'
come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
caso  di  ristrutturazione  dell'impianto  termico o di installazione
dell'impianto   termico   devono  essere  realizzati  gli  interventi
necessari    per   permettere,   ove   tecnicamente   possibile,   la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita'
abitativa.   Gli   eventuali   impedimenti  di  natura  tecnica  alla
realizzazione  dei  predetti  interventi,  ovvero l'adozione di altre
soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
  11.  Le  apparecchiature  installate  ai  sensi del comma 10 devono
assicurare  un  errore  di  misura,  nelle  condizioni  di  utilizzo,
inferiore  a  piu'  o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI  in  vigore.  Anche  per  le modalita' di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
  12.  Ai  fini  del  presente  decreto,  e  in  particolare  per  la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati   ricadenti   fra   gli   impianti  alimentati  da  fonte
rinnovabile  gli  impianti  di  climatizzazione  invernale  dotati di
generatori   di   calore   alimentati  a  biomasse  combustibili  che
rispettano i seguenti requisiti:
   a)  rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI EN 303-5;
   b)  limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta
del   decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni,  ovvero  i  piu'  restrittivi  limiti fissati da norme
regionali, ove presenti;
   c)   utilizzano   biomasse   combustibili   ricadenti  fra  quelle
ammissibili  ai  sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,  e  successive
modificazioni.
  13.  Per  tutte  le  tipologie  di  edifici,  in  cui  e'  prevista
l'installazione  di  impianti  di climatizzazione invernale dotati di
generatori  di  calore  alimentati  da biomasse combustibili, in sede
progettuale,  nel  caso  di  nuova  costruzione e ristrutturazione di
edifici  esistenti,  previsti dal decreto legislativo all'articolo 3,
comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  numero  1),  limitatamente  alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza
termica  delle  diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano  l'edificio  verso  l'esterno o verso vani non riscaldati,
non  sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui
ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.
  14.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel
caso  di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione  di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva  maggiore  o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
prescritto:
   a)  in  assenza  di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria ed in
presenza   di   acqua  di  alimentazione  dell'impianto  con  durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
    1)  un  trattamento  chimico  di  condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
    2)  un  trattamento  di  addolcimento  per  impianti  di  potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
   b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di  cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua
di  alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15
gradi  francesi.  Per  quanto  riguarda  i predetti trattamenti si fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
  15.  In  tutti  i  casi  di nuova costruzione o ristrutturazione di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato  A  al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
   a)   i  valori  limite  gia'  previsti  ai  punti  1,  2,  3  e  4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
   b)  il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto  al  punto  5,  dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
   c)   i   predetti   edifici   devono  essere  dotati  di  impianti
centralizzati  per  la  climatizzazione  invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
  16.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di  edifici  esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3,   comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  numero  1),  questo  ultimo
limitatamente  alle  ristrutturazioni  totali, da realizzarsi in zona
climatica  C,  D,  E  ed  F,  il  valore della trasmittanza (U) delle
strutture  edilizie  di  separazione tra edifici o unita' immobiliari
confinanti  fatto  salvo  il  rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   297   del   22   dicembre  1997,  recante
determinazione  dei  requisiti  acustici  passivi degli edifici, deve
essere  inferiore  o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali  e  orizzontali.  Il medesimo limite deve essere rispettato
per  tutte  le  strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che  delimitano  verso  l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
  17.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di  edifici  esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3,  comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica
dell'assenza  di  condensazioni  superficiali  e che le condensazioni
interstiziali  delle  pareti  opache  siano  limitate  alla quantita'
rievaporabile,  conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora
non  esista  un sistema di controllo della umidita' relativa interna,
per  i  calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65 per cento
alla temperatura interna di 20 °C.
  18.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto 1993, n. 412, ad eccezione,
esclusivamente  per  le  disposizioni  di  cui alla lettera b), delle
categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura  interna  degli  ambienti,  nel  caso di edifici di nuova
costruzione  e  nel  caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettere a), b) e c), numero 1), del
decreto     legislativo,    questo    ultimo    limitatamente    alle
ristrutturazioni totali:
   a)   valuta  puntualmente  e  documenta  l'efficacia  dei  sistemi
schermanti  delle  superfici  vetrate,  esterni  o  interni,  tali da
ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;
   b)  esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per
le  localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia
maggiore o uguale a 290 W/m²:
    1)   relativamente   a  tutte  le  pareti  verticali  opache  con
l'eccezione  di  quelle  comprese  nel  quadrante nord-ovest / nord /
nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
     1.1  che  il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma
22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m²;
     1.2   che  il  valore  del  modulo  della  trasmittanza  termica
periodica  (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a
0,12 W/m² °K";
    2)   relativamente  a  tutte  le  pareti  opache  orizzontali  ed
inclinate  che  il  valore  del  modulo  della  trasmittanza  termica
periodica  YIE,  di  cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a
0,20 W/m2 °K";
   c)  utilizza  al  meglio  le  condizioni  ambientali  esterne e le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale  dell'edificio;  nel caso che il ricorso a tale ventilazione
non sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione
meccanica  nel  rispetto  del  comma  13  dell'articolo 5 decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412. Gli effetti
positivi  che  si  ottengono  con  il  rispetto  dei  valori di massa
superficiale  o  trasmittanza  termica  periodica delle pareti opache
previsti  alla  lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa,
con  l'utilizzo  di  tecniche  e  materiali, anche innovativi, ovvero
coperture  a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della
temperatura     degli    ambienti    in    funzione    dell'andamento
dell'irraggiamento  solare.  In  tale  caso  deve essere prodotta una
adeguata  documentazione  e  certificazione  delle  tecnologie  e dei
materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.
  19.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione
delle  categorie  E.6  ed  E.8,  al  fine  di  limitare  i fabbisogni
energetici   per   la   climatizzazione  estiva  e  di  contenere  la
temperatura  interna  degli  ambienti,  nel  caso di edifici di nuova
costruzione  e  nel  caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui  all'articolo  3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo
ultimo   limitatamente  alle  ristrutturazioni  totali,  del  decreto
legislativo,  e'  resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti
esterni.  Qualora  se  ne  dimostri  la  non  convenienza  in termini
tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici  vetrate  con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a
0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica
di cui al comma 25.
  20.  Nel  caso  di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti di cui
all'articolo  3,  comma  2,  lettera  c), numeri 1) e 2), del decreto
legislativo,   per   tutte   le  categorie  di  edifici,  cosi'  come
classificati  in  base  alla  destinazione  d'uso all'articolo 3, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad
eccezione  delle  categoria  E.6  ed  E.8, il progettista, al fine di
limitare  i  fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di
contenere  la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente
e  documenta  l'efficacia  dei  sistemi  filtranti o schermanti delle
superfici   vetrate,   tali   da  ridurre  l'apporto  di  calore  per
irraggiamento  solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed
economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati
nella  relazione  tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione
puo'  essere  omessa  in  presenza  di  superfici vetrate con fattore
solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
  21.   Per  tutti  gli  edifici  e  gli  impianti  termici  nuovi  o
ristrutturati,  e'  prescritta  l'installazione di dispositivi per la
regolazione  automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o  nelle  singole  zone  aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi  al  fine  di non determinare sovrariscaldamento per effetto
degli    apporti   solari   e   degli   apporti   gratuiti   interni.
L'installazione  di  detti  dispositivi  e'  aggiuntiva  rispetto  ai
sistemi  di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del
decreto  Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412, e
successive   modificazioni,   e  deve  comunque  essere  tecnicamente
compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
  22.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412, nel caso di
edifici  pubblici  e  privati,  e'  obbligatorio  l'utilizzo di fonti
rinnovabili  per  la  produzione  di energia termica ed elettrica. In
particolare,  nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione
di  nuova  installazione  di  impianti  termici o di ristrutturazione
degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno
il  50  per  cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta
per  la  produzione  di  acqua  calda  sanitaria con l'utilizzo delle
predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per
gli edifici situati nei centri storici.
  23.  Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le
prescrizioni  minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli
impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo
di  fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e
alle  destinazioni  d'uso degli edifici, con successivo provvedimento
ai  sensi  dell'articolo  4,  del decreto legislativo. Le valutazioni
concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita'
tecnica   di  rispettare  le  presenti  disposizioni,  devono  essere
dettagliatamente  illustrate  nella relazione tecnica di cui al comma
25.  In  mancanza  di  tali  elementi  conoscitivi,  la  relazione e'
dichiarata  irricevibile.  Nel  caso di edifici di nuova costruzione,
pubblici  e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente
all'articolo  3,  comma  2,  lettera  a), del decreto legislativo, e'
obbligatoria   l'installazione   di   impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica.
  24.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli
stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo,   e'   obbligatoria   la  predisposizione  delle  opere,
riguardanti  l'involucro  dell'edificio  e gli impianti, necessarie a
favorire  il  collegamento  a  reti di teleriscaldamento, nel caso di
presenza  di  tratte  di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000
ovvero  in  presenza  di  progetti approvati nell'ambito di opportuni
strumenti pianificatori.
  25.  Il  progettista  dovra'  inserire  i  calcoli  e  le verifiche
previste   dal   presente  articolo  nella  relazione  attestante  la
rispondenza  alle  prescrizioni  per  il  contenimento del consumo di
energia  degli  edifici  e  relativi  impianti termici, che, ai sensi
dell'articolo  28,  comma  1,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, il
proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori
relativi  alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle relazioni
tecniche  sono  riportati  nell'allegato E al decreto legislativo. Ai
fini  della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della
legge  9  gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra'
essere   obbligatoriamente   integrata   attraverso  attestazione  di
verifica  sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta
dal  Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato.
  26.  I  calcoli  e  le verifiche necessari al rispetto del presente
decreto  sono  eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi  alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a
tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri  metodi  di  calcolo  recepiti  con  decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
  27.  L'utilizzo  di  altri  metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati  da  organismi  istituzionali  nazionali, quali l'ENEA, le
universita'  o  gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso
nella  relazione  tecnica  di  progetto di cui al comma 25, purche' i
risultati  conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a
quelli  ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel
calcolo  rigoroso  della prestazione energetica dell'edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
   a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno;
   b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
   c)  lo  scambio  termico  per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
   d) gli apporti termici interni;
   e) gli apporti termici solari;
   f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
   g)    l'eventuale    controllo    dell'umidita'   negli   ambienti
climatizzati;
   h)  le  modalita' di emissione del calore negli impianti termici e
le corrispondenti perdite di energia;
   i) le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici
e le corrispondenti perdite di energia;
   l) le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
   m)  le  modalita'  di  generazione  del calore e le corrispondenti
perdite di energia;
   n)  l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia;
   o)  per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con
volumetria  maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici,
attraverso  l'uso  di  opportuni modelli di simulazione, salvo che si
possa  dimostrare  la  scarsa  rilevanza  di  tali  fenomeni nel caso
specifico.
                               Art. 5.

Criteri  generali  e  requisiti  per  l'esercizio,  la manutenzione e
 l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1, lettera a), del decreto
legislativo,  sono  confermati  i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
la  climatizzazione  invernale,  fissati  dagli  articoli  7  e 9 del
decreto  legislativo,  dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.
                               Art. 6.

          Funzioni delle regioni e delle province autonome


  1.  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo,  fermo
restando  quanto  disposto  dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto  si  applicano  per  le  regioni  e province autonome che non
abbiano   ancora  provveduto  ad  adottare  propri  provvedimenti  in
applicazione  della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 1, del decreto legislativo,
fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela
degli  interessi  degli  utenti  attraverso una applicazione omogenea
della   predetta   norma   sull'intero   territorio   nazionale,  nel
disciplinare  la  materia  le  regioni  e  le  province autonome, nel
rispetto  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche'
dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono:
   a)  definire  metodologie  di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
   b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso  la  definizione  di  valori  prestazionali e prescrittivi
minimi  inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
valutazioni  tecnico-economiche  concernenti i costi di costruzione e
di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi
posti  a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare
attenzione   alle  ristrutturazioni  e  al  contesto  socio-economico
territoriale.
  3.  Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano  gia'
provveduto  al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte  a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche  nell'ambito  delle  azioni  di  coordinamento tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo  economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
decreto  legislativo.  Le  regioni  e le province autonome provvedono
affinche'  sia  assicurata  la  coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
                               Art. 7.

                         Disposizioni finali


  1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma  1  dell'articolo  3,  software commerciali, garantiscono che i
valori  degli  indici di prestazione energetica, calcolati attraverso
il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5
per  cento  rispetto  ai  corrispondenti  parametri  determinati  con
l'applicazione  dello strumento nazionale di riferimento. La predetta
garanzia  e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato  termotecnico  italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
  2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo
3,  il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1.
  3.  Nelle  more  del  rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima  e'  sostituita  da  autodichiarazione  del produttore dello
strumento  di  calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta
di  verifica  e  dichiarazione  avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.
                               Art. 8.

                        Copertura finanziaria


  1.  All'attuazione  del presente decreto si provvede con le risorse
umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009
                              NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                                           dei Ministri

                              Scajola,     Ministro dello    sviluppo
                                             economico

                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare

                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                                          e dei trasporti

fp09-gr09