GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 132 DEL 10/06/2009

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 3 marzo 2009 
  Norme  per  lo  svolgimento  degli  esami di Stato nelle sezioni ad
opzione  internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e
paritari. (Decreto n. 30). (09A06337)
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri";
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11  gennaio  2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita'", in particolare l'art. 1 che
ha  sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425,  l'art.  3,  comma  1  e  l'art.  3,  comma 3, lettera a) che ha
abrogato  l'art.  22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  il  d.P.R.  23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili
con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1,
e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre 1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora vigente;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le  caratteristiche  formali generali della terza prova scritta negli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima, tuttora vigente;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
  Visto  il  Protocollo  Culturale  tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
  Vista  la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata
della  Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della
quarta  prova  e  la  durata  di essa, nonche' le materie oggetto del
colloquio;
  Visto  l'Accordo  tra  l'Italia  e la Germania, concluso in data 14
ottobre  2004,  per  l'istituzione di sezioni bilingue in Italia e in
Germania;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  pari  data,  concernente  le
certificazioni  ed  i  relativi  modelli  da  rilasciare  in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  2007,  n. 6, recante
modalita'  e  termini  per  l'affidamento delle materie oggetto degli
esami  di  Stato  ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina,  designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 gennaio 2009, n. 7 concernente
l'individuazione  delle  materie  oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali  di  istruzione  secondaria di secondo grado e la scelta
delle  materie  affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico
2008-2009;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 recante norme
per  lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  nelle  classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2008-2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.

                        Validita' del diploma


  Il  diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo   del   corso   di   studio   delle   sezioni  ad  opzione
internazionale   tedesca  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico,  consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
tedeschi  senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.
                               Art. 2.

                      Commissioni giudicatrici


  Nelle  commissioni,  che  valuteranno  gli  alunni della sezione ad
opzione  internazionale  di cui all'art. l, e' assicurata la presenza
dei  commissari  di  tedesco  per la lingua tedesca e di quello della
materia veicolata nella lingua tedesca.
  E'  autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori,  inviati
dall'Ambasciata  della  Repubblica  Federale di Germania, senza alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami.
                               Art. 3.

                        Ammissione agli esami


  I  candidati  esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato
presso  la  sezione  ad  opzione  internazionale  tedesca,  attesa la
peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
                               Art. 4.

                           Prove di esame


  L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
  1)  La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).
  2)  La  seconda  prova  scritta,  disciplinata dal medesimo decreto
ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
   per  l'indirizzo  linguistico  (durata  6 ore) si svolge in lingua
inglese o francese, a scelta del candidato;
   per  l'indirizzo  scientifico  (durata 5 ore) verte su problemi di
matematica;
   per  l'indirizzo  classico  (durata 6 ore) consiste nella versione
dal latino;
  3)  La terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
n. 429/2000, citato nelle premesse.
  4)  La  quarta  prova  scritta,  in  lingua tedesca (durata 6 ore),
effettuata  il  giorno successivo a quello della terza prova scritta,
prevede  una  delle  seguenti  modalita' di svolgimento, a scelta del
candidato, tra:
    discussione  di  un testo (Texteroerterung), vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
   a)  questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte
a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
   b)  proposta  di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una  parte  o  la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
    analisi   di  un  testo  letterario  (Literarische  Textanalyse),
vertente  su  un  brano  attinto  dai  vari generi letterari (poesia,
teatro,  racconto  breve,  saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in
due parti:
   c) 2 o3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
   d)  2  o  3  domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
    discussione  letteraria  (Literarische  Eroerterung), finalizzata
all'accertamento   e   alla   valutazione   della  personale  cultura
letteraria.
  5)  Il  colloquio  e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto
che,  ai  sensi  della  legge  11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al
colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari.
  Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
   tedesco  seconda  lingua:  il  candidato  deve dimostrare di saper
leggere  un  testo  letterario  tratto  dalle  opere studiate durante
l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due
raccolte  di  brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente
in  differenti  generi  letterari  o  in periodi storici diversi. Nel
corso  dell'esposizione  il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica   del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le  linee
essenziali,   risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle  varie
caratteristiche   del   testo.   Il  candidato  ha  trenta  minuti  a
disposizione per prepararsi;
   storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia
natura  e  presentazione  di  un  argomento  scelto  nell'ambito  del
programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai
documenti  stessi.  Il candidato deve dimostrare di saper selezionare
informazioni,   evidenziare  collegamenti,  individuare  tematiche  e
sintetizzare l'argomento a lui proposto.
  Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
                               Art. 5.

                             Valutazione


  La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei  punti  previsti  per  la terza prova; a tal fine la Commissione,
attribuito  il  punteggio  in  modo  autonomo per la terza prova e la
quarta  prova,  determina  la  media  dei  punti,  che costituisce il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
                               Art. 6.

                               Rinvio


  Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale,  relativo  ai corsi
sperimentali.
   Roma, 3 marzo 2009

                                                Il Ministro : Gelmini

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