MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 marzo 2009
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad
opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e
paritari. (Decreto n. 30). (09A06337)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita'", in particolare l'art. 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha
abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili
con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1,
e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente
le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata
della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della
quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del
colloquio;
Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14
ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingue in Italia e in
Germania;
Visto il decreto ministeriale in pari data, concernente le
certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante
modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 concernente
l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico
2008-2009;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 recante norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2008-2009;
Decreta:
Art. 1.
Validita' del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato
conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione
internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore
tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneita' linguistica.
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad
opzione internazionale di cui all'art. l, e' assicurata la presenza
dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della
materia veicolata nella lingua tedesca.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun
potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato
presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la
peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
1) La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
23 aprile 2003, n. 41 (durata 6 ore).
2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto
ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:
per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua
inglese o francese, a scelta del candidato;
per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di
matematica;
per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione
dal latino;
3) La terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale
n. 429/2000, citato nelle premesse.
4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore),
effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta,
prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta del
candidato, tra:
discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte
a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse),
vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia,
teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in
due parti:
c) 2 o3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata
all'accertamento e alla valutazione della personale cultura
letteraria.
5) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto
che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al
colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper
leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante
l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due
raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente
in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel
corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee
essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie
caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a
disposizione per prepararsi;
storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia
natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del
programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai
documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare
informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e
sintetizzare l'argomento a lui proposto.
Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la
quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art. 6.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni di cui al decreto ministeriale, relativo ai corsi
sperimentali.
Roma, 3 marzo 2009
Il Ministro : Gelmini