GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 139 DEL 18/6/2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 19 maggio 2009 
Studi  di  settore  elaborati  su  base  regionale  o  comunale  in
attuazione  dell'articolo  83,  comma 19, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112. (09A06840)
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  riguardante  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
  Visto  l'art.  83,  comma  19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  che  prevede,  a  decorrere dal 1° gennaio 2009, l'elaborazione
degli   studi   di  settore  di  cui  al  predetto  art.  62-bis  del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  anche su base regionale o
comunale,  ove  cio'  sia compatibile con la metodologia prevista dal
comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 62-bis;
  Visto  l'art.  83,  comma  20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  che  prevede  che  le  modalita' di attuazione del comma 19 del
medesimo  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale

  1. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere
dal  1° gennaio 2009, gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati su base regionale
o  comunale  con  le  modalita'  e  i criteri indicati negli articoli
successivi.
  2.   Entro   il  31  dicembre  2013,  gli  studi  di  settore  sono
progressivamente  elaborati  su  base  regionale  o comunale, tenendo
conto  di  quanto  disposto  dall'art. 10-bis, comma 1, della legge 8
maggio 1998, n. 146.
                               Art. 2.
          Criteri per l'elaborazione degli studi di settore
                    su base regionale o comunale

  1.  Il  processo  di  elaborazione  degli  studi di settore su base
regionale  o  comunale e' realizzato mediante criteri compatibili con
la  metodologia  prevista  dal  comma  1, dell'art. 62-bis del citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:
   a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi
e  delle  tariffe  relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di
beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei
costi  di  approvvigionamento  dei  fattori  impiegati  nel  processo
produttivo;
   b)  del  grado  di  differenziazione  a  livello  territoriale dei
modelli  organizzativi  che  caratterizzano  la  specifica  attivita'
economica.
  2.  I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare
i  ricavi  o  compensi  derivanti  dalla  applicazione degli studi di
settore  con riferimento alle specificita' delle aree territoriali di
riferimento.
                               Art. 3.
                      Partecipazione dei comuni

  1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati
tenendo  conto  del  parere  delle  associazioni  professionali  e di
categoria  presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7
dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
  2.  Al  fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo
di  elaborazione  degli  studi  di settore su base territoriale, come
previsto dall'art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  la composizione della commissione degli esperti di cui al comma
precedente,  e' integrata con la partecipazione di due rappresentanti
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, da designare con
successivo  decreto,  tenuto  conto delle segnalazioni della medesima
Associazione nazionale dei comuni italiani.
  3.  Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di
individuazione,     nell'ambito     territoriale    della    regione,
dell'eventuale  esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle
attivita'  economiche  a  livello locale, rilevanti sia ai fini della
revisione  degli  studi di settore che della relativa applicazione in
sede   di  accertamento,  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
provvede    a    garantire   la   presenza   di   un   rappresentante
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani all'interno degli
osservatori  regionali  istituiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 maggio 2009
                                               Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 223


fp09-gr09