UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO 9 giugno 2009
Modificazioni allo statuto. (09A06912)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31
luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31
gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21
dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12
agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio
2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno
2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27
aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16
dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo
2007, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24
aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 1°
dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto
dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la delibera del Senato accademico del 14 aprile 2009;
Vista la propria nota del 27 aprile 2009 prot. n. 30205, ricevuta
in data 4 maggio, con la quale e' stata trasmessa al Ministero
dell'universita' e della ricerca a documentazione relativa alla
modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto
dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Considerato che con la nota n. 1937 del 18 maggio 2009 il Ministero
ha comunicato di non formulare osservazioni;
Decreta:
Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita'
degli studi di Palermo:
(Omissis).
Art. 12.
Senato accademico
(Omissis).
5. Il Senato accademico, esclusivamente nella sua componente
elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli
studenti durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e
decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente
dell'Ateneo.
(Omissis).
Art. 13.
Il Consiglio di amministrazione
(Omissis).
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari;
i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni dalla data
del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo
status di studente dell'Ateneo.
(Omissis).
Art. 17.
Consigli di facolta'
(Omissis).
9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in
carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica tre
anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
(Omissis).
Art. 19.
Consigli di corso di studio della facolta'
(Omissis).
9. Gli studenti durano in carica tre anni e decadono al momento del
conseguimento del titolo di studio.
(Omissis).
Art. 25-ter.
Consiglio degli studenti
(Omissis).
2. Il Consiglio degli studenti e' costituito con decreto del
rettore e dura in carica tre anni.
(Omissis).
Art. 58.
Norme transitorie
(Omissis).
5. In assenza dell'avvio del procedimento per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche dovra' procedersi con l'integrazione
delle rappresentanze per il restante periodo del mandato.
6. I rappresentanti degli studenti, in carica alla data di entrata
in vigore delle disposizioni relative alla durata triennale delle
rappresentanze studentesche, proseguono il proprio mandato sino al
completamento del triennio.
Palermo, 9 giugno 2009
Il rettore: Lagalla