MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 8 aprile 2009
Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2008/2009. (Ordinanza n. 40). (09A06852)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e, in particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro
della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con
propria ordinanza, le modalita' organizzative degli scrutini ed
esami;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le universita'" ed in particolare l'art. 1 che ha
sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
e l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato,
tra l'altro, l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che ha
sostituito i primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007,
n. 1;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita'";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili
con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonche' con il decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.
176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007,
n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle
modalita' e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella regione Valle d'Aosta;
Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano
n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza prova scritta "Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000,
concernente le "Caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima";
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
Visto il decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009, concernente
le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento dell'esame di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 "Modalita' e
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore";
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 "Individuazione
delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria di secondo grado - Scelta delle materie
affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico
2008/2009";
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 "Norme per lo
svolgimento per l'anno scolastico 2008-2009 degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle classi sperimentali autorizzate";
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme
per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i
criteri di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
Vista l'ordinanza ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 sul
calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2008/2009;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a
norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53", come
modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007,
concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per
gli esami di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;
Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Visto il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma
624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", ed in particolare l'art. 64, comma 4-bis,
che ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Considerato che e' in corso di adozione il regolamento concernente
il "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
Tenuto conto del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla
definitiva approvazione del menzionato regolamento potrebbero rendere
difficoltosa l'attuazione delle relative nuove disposizioni, in
particolare quelle relative all'esame di Stato 2008/2009;
Tenuto conto, altresi', dell'avanzato svolgimento dell'anno
scolastico e della legittima aspettativa degli alunni a sostenere
l'esame di Stato secondo le regole in vigore;
Ritenuto conseguentemente necessario, per il corrente anno
scolastico 2008/2009, che l'ammissione degli alunni agli esami resti
regolata dalla vigente normativa in materia, in particolare dal
decreto ministeriale 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui "A
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale
gli alunni che conseguono la media del "sei"";
Ordina:
Art. 1.
Inizio della sessione di esame
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno
scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2008/2009, la
sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.
Art. 2.
Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati
positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11
gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il
corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti
contratti nell'anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla
terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4
del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42);
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute,
nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro
completamento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi
avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c),
siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa,
si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio
finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei"
(art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42).
Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente
motivate.
Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria
autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalita' da
seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'istituto sede
d'esame, con la sola indicazione "ammesso" o "non ammesso". I voti
attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di
scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro
generale dei voti.
A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul
comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto,
ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul
comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico
riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per
abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta,
se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art.
2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).
2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime
classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che
hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a
sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei
due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati
esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica.
La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della
penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la
non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (art. 2, comma
3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 16 gennaio 2009).
3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
Art. 3.
Candidati esterni
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi
compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresi', di aver svolto esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita'
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione
di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei
corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
commerciale, se in possesso di promozione o idoneita' a classe
terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu' esistenti
(amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione
industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato
unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di
idoneita' o promozione a classe non terminale, sostengono, invece,
esame preliminare sulle materie dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso di promozione o idoneita' alla classe
successiva nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno.
5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le attivita'
sociali - indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per
il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato
di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di
comunita', il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e
pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento formativo
proprio della classe terminale.
Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari
di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
6. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso
di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o
livello equivalente, e' subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea,
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2,
lettere a), c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle
materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i
quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla
classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione
almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma
622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
modificato dall'art. 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n.
133, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29
novembre 2007.
8. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di
secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11 gennaio
2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l'esame di Stato,
nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in
qualita' di candidati esterni, previo superamento, qualora non
abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' all'ultima classe,
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa
l'intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo scambio di lettere
firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio
2008).
9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
10. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici, i candidati esterni hanno facolta' di sostenere gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con
decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. "Progetto Sirio"
dell'istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l'ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo "Sirio", i medesimi sostengono
l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
12. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate (es. P.N.I.), i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
Art. 4.
Sedi degli esami
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni
la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente
dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da
parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle
immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come
competente. Cosi' parimenti procederanno gli uffici scolastici
regionali, trasmettendo sollecitamente al competente ufficio
scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 1, comma
2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato,
fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate.
5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che
deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di
assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo, nella regione. I direttori generali danno comunicazione
agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso
positivo, la scuola di assegnazione.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo
dirigenti di comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita'
sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui
al presente articolo, commi 20 e 21.
6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto
conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu' di
trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1,
capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite, previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge
citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni.
Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in
relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi
richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali del
medesimo istituto, per l'effettuazione degli esami preliminari e/o
per la formazione delle commissioni.
I direttori generali regionali verificano che gli istituti non
utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle
prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie
garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50%
degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei trentacinque
candidati per classe, il direttore generale puo' costituire (nel
rispetto del vincolo di trentacinque candidati per
classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati
esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In
particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potra'
essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati
esterni.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potra'
essere costituita, presso le istituzioni scolastiche
statali, esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati
esterni, i direttori generali, seguono la procedura di cui alla
circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata
dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008,
rispettando, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai
candidati esterni a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione
agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, sempre ai
sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata
dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, alla
ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali
o paritarie.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli
istituti richiesti ne' ad altri istituti dello stesso indirizzo di
studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i
direttori generali regionali procedono ad assegnare le domande in
ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati
esterni ed il criterio della territorialita' di cui al decreto-legge
n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da ultimo, nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito
provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa
procedura gia' utilizzata precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale
l'indirizzo di studi prescelto, il direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale della regione di residenza del candidato -
acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad
altro ufficio scolastico regionale per l'assegnazione di sede,
dandone comunicazione all'interessato.
9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove
prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come
sedi di esame.
10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza
anagrafica, dovra' presentare al direttore generale dell'ufficio
scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale
di cui al decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e
l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato
e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta'
parentale.
Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato. Nel
caso di valutazione positiva, il direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione
degli esami fuori regione al direttore generale dell'ufficio
scolastico della regione ove e' ubicata la localita' indicata dal
candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa
domanda. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda.
L'interessato e' informato dell'istituto di assegnazione.
11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della
domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravita' ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della propria regione, dovra' presentare al direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto dal decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale.
Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la
precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria
regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non piu' di trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4,
comma 2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande
di candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007
- non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1,
capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per
cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a
verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame.
15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul
territorio nazionale.
15.1. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso
indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori
Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della
provincia.
15.2 In tale situazione, i Direttori generali degli uffici
scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite
commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti
statali in base:
- alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi
di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali,
del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa
che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico
dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le
commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze.
Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale le materie per le quali non e' stato possibile
procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il
direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dovra' reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno.
Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale.
Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono
state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente
scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Il direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale dovra' reperire i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame.
Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del
Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui
diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere
apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che
il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione
ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale da'
comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi di esame
presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame.
16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono
assegnati, sempreche' non si arrechi pregiudizio alla corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che
abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non
possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
17. I Direttori generali regionali valutano le richieste di
effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i
candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove
ne ravvisino l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori
provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono
effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di
comunita'
20.1 - Presentazione delle domande
Gli interessati presentano domanda al direttore generale
dell'ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione,
in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o
paritarie, di istituto tecnico per le attivita' sociali, con lo
specifico indirizzo ("Dirigente di comunita'") e con classi
terminali, ubicato nella regione di residenza.
20.2 - Modalita' di assegnazione
Il direttore generale procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle
indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 90/2007, come
modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008,
osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Puo'
costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
20.3 - Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede
d'esame.
Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte le domande a
Istituto Tecnico per le Attivita' Sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il
direttore generale individua quale sede di esame uno o piu' istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1) ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunita'"),
senza classi terminali;
2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali;
3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il direttore generale, d'intesa con il Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
- la piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
- la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
- la materiale capienza dei locali.
Dopo avere cosi' individuato gli istituti statali da utilizzare
quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge.
Ai candidati e' data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione.
20.4 - Programma d'esame
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo
di dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e'
costituito dall'attivita' didattica delle classi terminali di
assegnazione e dal documento del 15 maggio. Quanto precede sia se
sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite;
in tale evenienza, la classe di riferimento e' individuata dal
Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato -
quadro normativo 1999/2000).
20.5 - Diplomi e certificazioni
Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso
un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative
certificazioni, accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno
l'apposizione specifica: "Solo sede d'esame".
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI - SPECIALIZZAZIONE:
DIRIGENTE DI COMUNITA'.
21. Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici presentano la domanda al Direttore generale dell'ufficio
scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame. Il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del
presente articolo, seguendo inizialmente l'ordine di preferenza
relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai
candidati esterni per il comune di residenza.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel comune di residenza, il direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita' negli altri
licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza,
le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita' negli altri licei linguistici della provincia, il
direttore generale dell'ufficio scolastico regionale procede alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande
in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
direttore generale assegna le domande in ambito regionale,
preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso
istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad
indirizzo linguistico.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove
funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione
scolastica sede di esami.
Art. 5.
Presentazione delle domande
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al
Direttore generale della regione di residenza, deve essere stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il
possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati
esterni deve essere stata corredata, altresi', della ricevuta del
pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2009.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese in considerazione dai Direttori generali degli uffici
scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute
entro il termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli
uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare
domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresi', che il
suddetto termine e' di natura ordinatoria e che i candidati interni
hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati
ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2.
5. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio
2009.
6. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2009; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
7. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e' stato assegnato dal Direttore
Generale il candidato esterno - che e' tenuto a verificare la
completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati.
Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame.
8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della
casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2008.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonche' i successivi adempimenti, sono disposti dal
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
Art. 6.
Documento del Consiglio di classe
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto
della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che
prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si
realizza mediante attivita' integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende,
il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli
obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e'
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249
del 24 giugno 1998, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.
Art. 7.
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un
corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo anno. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,
lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima
classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo
sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle
del corso gia' seguito, con riferimento sia alle classi precedenti
l'ultima sia all'ultimo anno.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere
a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del
presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si
intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione
europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di
istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2,
lettere a), b), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di
cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la
promozione o l'idoneita' all'ultima classe.
5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con
specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del
corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale,
subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe
del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il Dirigente scolastico cura la compatibilita' dei tempi di
effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato
assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di
apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
8. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per
sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
9. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e
debitamente documentati.
11. I candidati esterni provvisti di idoneita' o di promozione
all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
12. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita'
all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo'
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle
classi precedenti l'ultima.
13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.
Art. 8.
Credito scolastico
1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti
ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto
ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, che hanno sostituito le
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle
precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;
che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno
scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato
all'articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del
credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della
tabella A (allegata al citato decreto ministeriale n. 42/2007) e
della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza
che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul
punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in
corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 323/1998, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi seguiti dai docenti.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2, comma 2, il credito scolastico per l'anno non frequentato e'
attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per
effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta
classe da parte di commissione di esame di maturita', il credito
scolastico e' attribuito dal consiglio di classe nella misura di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneita' o
promozione alla classe quarta, otterra' il relativo credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe,
nell'attribuzione del credito scolastico, tengono conto della
valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita' che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va
deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, puo' motivatamente
integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a
norma del comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito
dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
8. Ai candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui all'art. 7, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata,
motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di
oscillazione, indicate nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe,
che, pero', non hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari, il credito scolastico e' attribuito dalla Commissione
d'esame nella misura di punti 3 sia per l'ultimo che per il penultimo
anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita' alla
penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al penultimo e al terzultimo anno e' il credito gia' maturato
(calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n.
42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come
sopra), dalla Commissione d'esame in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per
i quali i candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di
idoneita' ne' abbiano sostenuto esami preliminari, il credito
scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno.
11. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l'esame
di Stato ma non l'esame preliminare, il credito scolastico per
l'ultimo anno e' attribuito dalla Commissione d'esame nella misura
ottenuta per il penultimo anno (decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998, art. 11, comma 10).
12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti
formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che
sostengono l'esame preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura massima di punti uno, fermo restando il limite massimo di
punti venticinque (decreto ministeriale n. 42/2007, art. 1, comma 4).
13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attivita'
didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita'
medesime.
14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di
oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all'art.
11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al
precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha
seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attivita'
alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivita',
ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, purche' certificato
e valutato dalla scuola secondo modalita' deliberate dalla
istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia
scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative
formative in ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita'
come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.
Art. 9.
Crediti formativi
1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i
candidati esterni devono essere opportunamente informati perche'
possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.
Art. 10.
Commissioni d'esame
1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, in
applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente modalita'
e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di
Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Art. 11.
Sostituzione dei componenti le commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operativita' delle commissioni
stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30
giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
Art. 12.
Diario delle operazioni e delle prove
1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate,
unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
23 giugno 2009 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la
presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari
esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un
commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare,
l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di
valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinera' il calendario definitivo delle
operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni
accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi
docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di
valutazione, il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli elaborati. I Direttori generali degli uffici scolastici
regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 e' il
seguente:
- prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8,30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno
2009, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni
feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi
proposti. Poiche' uno dei giorni dello svolgimento di detta prova
coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno;
- terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro
il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa
le materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni
commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto
documento, predispone collegialmente il testo della terza prova
scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno
doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla natura e alla complessita' della prova, stabilisce anche la
durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte la prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni
definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta
entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La
terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione
della struttura della prova medesima.
Qualora la terza prova scritta cada nel giorno festivo del Santo
Patrono, essa sara' effettuata martedi' 30 giugno 2009 (a titolo di
esempio, tale e' il caso della citta' di Roma).
- Per quanto sopra, conseguentemente, la quarta prova scritta,
prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della
terza prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledi' 1° luglio
2009.
La Commissione terra' in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi
specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione
della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due
prove scritte, prevedendo anche la possibilita' di riservare alle
stesse tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Al candidato sara'
consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna
di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni,
nonche' quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la
lettera alfabetica. E' altresi' determinata la data di pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano uno o piu' commissari interni concordano le
date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.
10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16,
comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova
scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998:
- titolo dell'argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma
multimediale;
- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico
musicali.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio
2009, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo, 8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo
all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del
sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e'
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal
presidente della commissione d'esame.
Art. 13.
Riunione preliminare
1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un proprio sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni.
2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle due commissioni verra' riportato nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa: un
componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito per incompatibilita' dal competente
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto
grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra'
farlo presente al Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente
provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in
cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale
impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare,
anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni
private e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il
quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle
successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti
degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni
antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole
discipline, nonche' attestazione in cui si indichi l'assenza di
ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito
scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita'
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare ed indicazione del
credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta documentazione, fissando contestualmente il termine di
adempimento.
7. Nella medesima seduta, relativamente ai candidati esterni in
possesso di ammissione all'ultima classe, la commissione provvede, ai
sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri
di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata
motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle
attribuzioni e' pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio
integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
Art. 14.
Plichi prima e seconda prova scritta
1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali devono
confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni
prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali
degli uffici scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli uffici
scolastici regionali dovranno, altresi', fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta
suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli
uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori
generali degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla
Struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
Art. 15.
Prove scritte
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche'
le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno
scolastico 2008/2009.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico
2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato,
ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di
svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda piu' di una lingua, la scelta e' demandata al candidato, il
quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera
diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli
istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e' da
circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per
gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art. 13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due
punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la
commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
piu' alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e
procede all'eventuale arrotondamento al numero intero piu'
approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto
nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei
singoli componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione
di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della
certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione
dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove
scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede
della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere
il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello
studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti
tecnici, nonche' in quelli dei licei scientifici e degli istituti
tecnici in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di
ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la
matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la
prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
11. Per l'anno scolastico 2008-2009, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
"Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 16.
Colloquio
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente
puo' iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul
proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita'
dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare
proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai
programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante
l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di altra questione di cui il candidato individua le componenti
culturali, discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del
31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella
relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei
candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo,
il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica
dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu'
approssimato.
7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di
classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera
secondo le disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15
del 31 gennaio 2007, lo studente sceglie la lingua straniera da
inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione
dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di
cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio
tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e
rappresentate in commissione.
8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del
colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.
Art. 17.
Esami dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle
prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il
linguaggio braille la Commissione puo' provvedere alla trascrizione
del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri
ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attivita'
scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda
prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della
legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere
nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.
Art. 18.
Assenze dei candidati - Sessione suppletiva
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alla prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al
precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando probante documentazione entro il giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20
novembre 2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da'
comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale ad un'unica commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
Art. 19.
Verbalizzazione
1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
Art. 20.
Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti,
subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva.
2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta
integrazione puo' essere attribuita la lode dalla Commissione. La
lode e' attribuita con l'unanimita' dei voti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul
modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le
attivita' caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica
degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel
certificato allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito".
6. Il modello di certificazione e' quello di cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari,
predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista
dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento per il successivo invio
all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per
la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno
essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va
portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale perche' lo
stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione
allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati,
senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali,
paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione
all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del
certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 21.
Pubblicazione dei risultati
Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati
personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31 marzo 2009,
espresso su richiesta di questo Ministero:
1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla
Commissione, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame
stesso.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato (come
precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
Art. 22.
Versamento tassa erariale e contributo
1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome
determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia
statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove
di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonche' dell'eventuale
contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di
assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della
loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il
contributo gia' versato viene trasferito, a cura del primo, al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto
abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a
rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita'
inferiore.
Art. 23.
Validita' dei diplomi
1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
Art. 24.
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' responsabile
della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della
scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.
Art. 25.
Termini
1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui
vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al
giorno seguente.
Art. 26.
Esami nella regione Valle d'Aosta
e nella provincia autonoma di Bolzano
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita' e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta
di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n.
52.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del presidente della provincia n. 14 del 7 aprile 2005,
avente per oggetto: "Modifica del regolamento di esecuzione sugli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".
Art. 27.
Disposizioni organizzative
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
piu' celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli
uffici scolastici regionali potranno valutare l'opportunita' di
conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli
Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva competenza.
Roma, 8 aprile 2009
Il Ministro : Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 296