GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 139 DEL 18/6/2009

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ORDINANZA 8 aprile 2009 
Istruzioni   e   modalita'   organizzative   ed  operative  per  lo
svolgimento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2008/2009. (Ordinanza n. 40). (09A06852)
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
e,  in  particolare, l'art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro
della  pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con
propria  ordinanza,  le  modalita'  organizzative  degli  scrutini ed
esami;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Vista  la  legge  11 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni in materia di
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria  superiore  e delega al Governo in materia di raccordo tra
la  scuola  e  le  universita'"  ed  in  particolare  l'art. 1 che ha
sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
e  l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato,
tra  l'altro,  l'art.  22,  comma  7, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147,  convertito  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  che  ha
sostituito  i  primi due periodi dell'art. 2, comma 4, della legge 10
dicembre  1997,  n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007,
n. 1;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n. 137,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 30 ottobre 2008, n. 169,
recante   "Disposizioni   urgenti   in   materia   di   istruzione  e
universita'";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio  di  istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili
con  la  legge  11 gennaio 2007, n. 1, nonche' con il decreto-legge 7
settembre  2007,  n.  147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n.
176;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 "Regolamento   recante  lo  statuto  delle  studentesse  e  degli
studenti della scuola secondaria";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007,
n.  235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  7  gennaio  1999,  n.  13,  recante  la  disciplina delle
modalita'  e  dei  criteri  di valutazione delle prove degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore nella regione Valle d'Aosta;
  Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano
n.  14  del 7 aprile 2005, concernente modalita' di svolgimento della
terza  prova  scritta  "Modifica  del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita'  di  svolgimento  della prima e seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  429 in data 20 novembre 2000,
concernente  le  "Caratteristiche  formali generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre 1998,
relativo  alla  costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 21;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009, concernente
le  certificazioni  e  i  relativi  modelli da rilasciare in esito al
superamento dell'esame di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 "Modalita' e
termini  per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato
ai  commissari  esterni  e  i  criteri  e  le  modalita'  di  nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore";
  Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 "Individuazione
delle  materie  oggetto  della  seconda  prova scritta negli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari e sperimentali di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  -  Scelta  delle  materie
affidate  ai  commissari  esterni delle commissioni - Anno scolastico
2008/2009";
  Visto  il  decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 "Norme per lo
svolgimento  per  l'anno  scolastico  2008-2009  degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle classi sperimentali autorizzate";
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione  delle  tipologie  di  esperienze che danno luogo ai
crediti formativi, tuttora vigente;
  Visto  il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme
per  il  recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
  Visto  il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i
criteri  di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 "Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto  l'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  67  del  28  luglio  2008 sul
calendario scolastico nazionale per l'anno scolastico 2008/2009;
  Vista  la  legge  10  marzo  2000,  n.  62  "Norme  per  la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
  Visto  il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 "Istituzione
del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a
norma  degli  articoli  1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53", come
modificato  dalla  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  febbraio 2001, prot. n. 9007,
concernente  la  costituzione  di una struttura tecnico-operativa per
gli esami di Stato;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  circolare  ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005,
relativa agli alunni affetti da dislessia;
  Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame
di Stato - Nulla osta per candidati esterni detenuti";
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
  Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;
  Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, regolamento
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
  Visto  il D.I.  29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali
di  istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma
624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria",  ed in particolare l'art. 64, comma 4-bis,
che  ha modificato l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
  Considerato  che e' in corso di adozione il regolamento concernente
il "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli
2  e  3  del  decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
  Tenuto  conto  del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla
definitiva approvazione del menzionato regolamento potrebbero rendere
difficoltosa  l'attuazione  delle  relative  nuove  disposizioni,  in
particolare quelle relative all'esame di Stato 2008/2009;
  Tenuto   conto,   altresi',   dell'avanzato  svolgimento  dell'anno
scolastico  e  della  legittima  aspettativa degli alunni a sostenere
l'esame di Stato secondo le regole in vigore;
  Ritenuto   conseguentemente   necessario,   per  il  corrente  anno
scolastico  2008/2009, che l'ammissione degli alunni agli esami resti
regolata  dalla  vigente  normativa  in  materia,  in particolare dal
decreto  ministeriale 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui "A
decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale
gli alunni che conseguono la media del "sei"";
                               Ordina:

                               Art. 1.
                   Inizio della sessione di esame

  1.  La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di  istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno
scolastico,   nel   giorno   fissato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Per l'anno scolastico 2008/2009, la
sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.
                               Art. 2.
                          Candidati interni

  1. Sono ammessi all'esame di Stato:
   a)  gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che abbiano
frequentato   l'ultimo   anno   di   corso,   siano   stati  valutati
positivamente  in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11
gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso  art. 2, comma 1). Per il
corrente  anno  scolastico,  gli  alunni devono aver saldato i debiti
contratti   nell'anno   scolastico   2006/2007  nel  passaggio  dalla
terzultima  alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4
del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42);
   b)  gli  alunni  delle  scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
   c)  alle  stesse  condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a),  gli  alunni  delle  scuole pareggiate e legalmente riconosciute,
nelle  quali  continuano  a  funzionare  corsi di studio fino al loro
completamento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5
dicembre  2005,  n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27;
   d)  gli  alunni  delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute
che,  avendo  frequentato  la  penultima  classe di un corso di studi
avente  le  caratteristiche  di  cui al presente comma 1, lettera c),
siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
  Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa,
si  intendono  valutati  positivamente gli alunni che nello scrutinio
finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei"
(art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42).
  Le  deliberazioni  di  non  ammissione  all'esame sono puntualmente
motivate.
  Nei  confronti  dei  candidati  valutati  positivamente  in sede di
scrutinio  finale,  il consiglio di classe, nell'ambito della propria
autonomia  decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e modalita' da
seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
  L'esito della valutazione e' pubblicato all'albo dell'istituto sede
d'esame,  con  la  sola indicazione "ammesso" o "non ammesso". I voti
attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e sul comportamento, in sede di
scrutinio  finale,  sono  riportati  nelle  pagelle  e  nel  registro
generale dei voti.
  A  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul
comportamento    concorre,    unitamente   alla   valutazione   degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto,
ai  fini  dell'esame  del  corrente  anno  scolastico,  il  voto  sul
comportamento  incide  sulla  determinazione  del  credito scolastico
riferito  all'ultimo  anno  di  corso  e,  in  caso di ammissione per
abbreviazione,  su  quello riferito al penultimo anno. Esso comporta,
se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art.
2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge  30  ottobre  2008,  n.  169;  art.  2,  comma  3  del  decreto
ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).
  2.   Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  il
corrispondente  esame  di Stato, gli studenti iscritti alle penultime
classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
hanno  riportato  non  meno  di  otto decimi in ciascuna materia, che
hanno  seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo  grado  e  che  hanno riportato una votazione non inferiore a
sette  decimi  in  ciascuna  disciplina negli scrutini finali dei due
anni  antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei
due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati
esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche
dell'educazione fisica.
  La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della
penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la
non  ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (art. 2, comma
3,  del  decreto-legge  1°  settembre  2008, n. 137, convertito dalla
legge  30  ottobre  2008,  n.  169;  art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 gennaio 2009).
  3.   I   candidati   non   devono  essere  incorsi  nella  sanzione
disciplinare  della  non  ammissione all'esame di Stato, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
  4.  Le  sanzioni  per  le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
                               Art. 3.
                          Candidati esterni

  1.  Sono  ammessi  all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
   a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
   b)  siano  in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
   c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
   d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
   e)  abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  2.  Sono  ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
   a)  compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si  svolge  l'esame  e  siano  in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
   b)  siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza  da  un  numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
   c)  compiano  il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui  si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione  di  qualsiasi  titolo  di studio inferiore, compresi i
diplomi,  rispettivamente,  di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
   d)  siano  in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso  di  studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
   e)  abbiano  cessato  la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
  Gli   alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che  intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi
compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono
documentare,  altresi',  di  aver  svolto  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative  coerenti,  per  durata e contenuto, con
quelle  previste  dall'ordinamento  del  tipo  di  istituto nel quale
svolgono  l'esame.  Le  esperienze  di  formazione  o lavorative sono
riferite  allo  specifico  indirizzo  dell'istituto;  in particolare,
l'esperienza    lavorativa    deve    consistere    in   un'attivita'
caratterizzata    da    contenuti   non   esclusivamente   esecutivi.
L'esperienza  lavorativa  deve  risultare,  se  subordinata,  da  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla   presente   ordinanza   e,   se  di  altra  natura,  da  idonea
documentazione.   Per   comprovare  le  esperienze  di  formazione  o
lavorative   svolte   presso  pubbliche  amministrazioni  e'  ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  conforme  al  modello  allegato,  prodotta  ai  sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione
di  cui  al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei
corsi post-qualifica ad esaurimento.
  4.  I  candidati  esterni  agli  esami di Stato di istituto tecnico
commerciale,  se  in  possesso  di  promozione  o  idoneita' a classe
terminale   dei   seguenti  indirizzi  ad  oggi  non  piu'  esistenti
(amministrativo,  mercantile, commercio con l'estero, amministrazione
industriale)   possono  sostenere  le  prove  degli  esami  di  Stato
unicamente per l'indirizzo giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di
idoneita'  o  promozione  a classe non terminale, sostengono, invece,
esame  preliminare  sulle  materie dell'anno o degli anni per i quali
non   siano  in  possesso  di  promozione  o  idoneita'  alla  classe
successiva  nonche' su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo
anno.
  5.   E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato
conclusivi  dei  corsi di studio di istituto tecnico per le attivita'
sociali  - indirizzo dirigenti di comunita' e di istituto tecnico per
il   turismo,   i   quali,  per  motivi  di  impedimento  debitamente
comprovati,  non  abbiano,  rispettivamente,  svolto  il tirocinio di
psicologia  e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente  gli  esami  di  Stato  stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista  dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato
di istituto tecnico per le attivita' sociali - indirizzo dirigenti di
comunita',  il  mancato  svolgimento  del  tirocinio  di psicologia e
pedagogia  e'  consentito  solo con riferimento al segmento formativo
proprio della classe terminale.
  Per  i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari
di  quelli  che  sostengono  esami  di idoneita', tale carenza non e'
ammessa  in  relazione  agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe),  anche  atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo  di  frequenza  di  una  classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
  6.  L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione  o  idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso
di  studi  di  un  Paese  appartenente  all'Unione  europea di tipo o
livello  equivalente, e' subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso  art.  2,  comma 3, al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
  7.  I  candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione europea,
che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe
di  un  corso  di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere  l'esame  di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2,
lettere  a),  c), d), previo superamento dell'esame preliminare sulle
materie  previste  dal  piano  di  studi dell'anno o degli anni per i
quali  non  siano  in possesso della promozione o dell'idoneita' alla
classe  successiva,  nonche'  su  quelle  previste dal piano di studi
dell'ultimo   anno.   Il   requisito   dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero di anni di istruzione
almeno   pari   a   quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per
l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione di cui all'art. 1, comma
622  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
modificato  dall'art.  64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n.
133,  al  decreto  ministeriale  22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29
novembre 2007.
  8.  I  candidati  non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche  italiane  all'estero  classi di istruzione secondaria di
secondo  grado,  possono  sostenere,  ai sensi della legge 11 gennaio
2007,  n.  1,  art.  1,  capoverso art. 2, comma 7, l'esame di Stato,
nelle  ipotesi  previste  dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in
qualita'  di  candidati  esterni,  previo  superamento,  qualora  non
abbiano  conseguito  la  promozione  o l'idoneita' all'ultima classe,
dell'esame  preliminare  di  cui all'art. 7 della presente ordinanza.
Sono  fatti  salvi  eventuali  obblighi  internazionali (ivi compresa
l'intesa  tra  Italia  e  Svizzera,  di  cui  allo scambio di lettere
firmato  a  Roma  il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio
2008).
  9.  Non  sono  ammessi  agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
  10.  Non  e'  consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
  11.  I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti  statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento  e  struttura.  In  tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere  gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui programmi
relativi    all'indirizzo    sperimentale    prescelto   e   presente
nell'istituto  scolastico  sede  d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti  statali  o  paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici,  i  candidati  esterni  hanno  facolta' di sostenere gli
esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con
decreto  ministeriale  31  luglio  1973  oppure  su  quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
  I  candidati  esterni  non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi   sperimentali   ove  e'  attivato  il  c.d.  "Progetto  Sirio"
dell'istruzione  tecnica.  Qualora  ne  fosse consentita l'ammissione
nelle commissioni del citato indirizzo "Sirio", i medesimi sostengono
l'esame di Stato sui programmi del corso ordinario.
  12.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo
ordinamento  o  "non  assistite"  (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni  "assistite"  dette  anche coordinate (es. P.N.I.), i
candidati  esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
                               Art. 4.
                          Sedi degli esami

  1.  Sono  sedi  degli  esami  per  i candidati interni gli istituti
statali,  gli  istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettere  c)  e d), gli istituti pareggiati e
legalmente  riconosciuti  da essi frequentati. Per gli alunni interni
la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
  2.  Per  i  candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma  3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
  3.  Ai  candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in  scuole o corsi privati e' fatto divieto di sostenere gli esami in
scuole  paritarie  che  dipendano  dallo  stesso  gestore  o da altro
gestore avente comunanza di interessi.
  4.  Per  i  candidati  esterni  gli istituti statali e gli istituti
paritari  sedi  di  esame sono quelli ubicati nel comune di residenza
ovvero,  in  caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo di studio
indicato  nella  domanda,  nella  provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito   dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176.  Le  relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente  al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
  Gli  istituti  scolastici,  statali  o paritari, che impropriamente
dovessero  ricevere  istanze di partecipazione agli esami di Stato da
parte   dei   candidati  esterni,  hanno  l'obbligo  di  trasmetterle
immediatamente   all'unico   organo   individuato  dalla  legge  come
competente.   Cosi'  parimenti  procederanno  gli  uffici  scolastici
regionali,   trasmettendo   sollecitamente   al   competente  ufficio
scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.
  La  mancata  osservanza della disposizione di cui all'art. 1, comma
2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25  ottobre  2007,  n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato,
fatte  salve  le  responsabilita'  penali,  civili e amministrative a
carico   dei   soggetti   preposti   alle   istituzioni   scolastiche
interessate.
  5.  I  direttori  generali, verificato il possesso dei requisiti di
ammissione  agli  esami  - compreso il requisito della residenza, che
deve  essere  comprovato  secondo  le  norme  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede  nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di
assenza  nel  comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella  provincia  e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo,  nella  regione.  I direttori generali danno comunicazione
agli   interessati  dell'esito  della  verifica,  indicando  in  caso
positivo, la scuola di assegnazione.
  Per  i  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato  per l'indirizzo
dirigenti  di  comunita' presso gli istituti tecnici per le attivita'
sociali  e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui
al presente articolo, commi 20 e 21.
  6.  I  direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto
conto  che  ad  ogni  singola  classe  sono  assegnati  non  piu'  di
trentacinque  candidati  (legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso  art.  4,  comma  2),  verificano  in  primo luogo che, con
l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il
limite,  previsto dall'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge
citata  n.  1/2007,  del  cinquanta  per cento dei candidati interni.
Valutano,  poi,  l'esistenza di idonea ricettivita' dell'istituto, in
relazione  al  numero  delle classi terminali dell'indirizzo di studi
richiesto,  alla  materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero  sufficiente  di  docenti,  anche  di classi non terminali del
medesimo  istituto,  per  l'effettuazione degli esami preliminari e/o
per la formazione delle commissioni.
  I  direttori  generali  regionali  verificano  che gli istituti non
utilizzino  locali  esterni  alla  scuola,  per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle
prove  di  esame  e  per  i  quali  non  siano presenti le necessarie
garanzie di sicurezza.
  7.  Nel  caso  non  risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli  istituti  statali  o  paritari nel rispetto del vincolo del 50%
degli  esterni  rispetto  agli interni e del vincolo dei trentacinque
candidati  per  classe,  il  direttore  generale puo' costituire (nel
rispetto     del    vincolo    di    trentacinque    candidati    per
classe/commissione)  commissioni  con un numero maggiore di candidati
esterni   ovvero,   esclusivamente   presso  istituzioni  scolastiche
statali,   commissioni   apposite  con  soli  candidati  esterni.  In
particolare,  presso  ciascuna  istituzione scolastica statale potra'
essere  costituita  soltanto una classe/commissione di soli candidati
esterni.
  Una  ulteriore  classe/commissione di soli candidati esterni potra'
essere     costituita,     presso    le    istituzioni    scolastiche
statali, esclusivamente  in  presenza  di  corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
  8.  In  particolare,  nell'assegnazione delle domande dei candidati
esterni,  i  direttori  generali,  seguono  la  procedura di cui alla
circolare  ministeriale  n.  90  del 26 ottobre 2007, come modificata
dalla   circolare   ministeriale   n.   77  del  25  settembre  2008,
rispettando,  inizialmente,  l'ordine  delle  preferenze espresse dai
candidati esterni a livello comunale.
  Nel  caso  in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione
agli  istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo  di studi prescelto dall'interessato, si procede, sempre ai
sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata
dalla  circolare  ministeriale  n.  77  del  25  settembre 2008, alla
ripartizione  delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali
o paritarie.
  Qualora  non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli
istituti  richiesti  ne'  ad altri istituti dello stesso indirizzo di
studi  in  ambito  comunale  ovvero  manchi la tipologia richiesta, i
direttori  generali  regionali  procedono  ad assegnare le domande in
ambito  provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati
esterni  ed il criterio della territorialita' di cui al decreto-legge
n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
  Da  ultimo,  nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito
provinciale,  si  passa  all'ambito  regionale,  seguendo  la  stessa
procedura gia' utilizzata precedentemente.
  Nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  esistente  in ambito regionale
l'indirizzo  di  studi  prescelto, il direttore generale dell'ufficio
scolastico  regionale  della  regione  di  residenza  del candidato -
acquisita  ogni  utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad
altro  ufficio  scolastico  regionale  per  l'assegnazione  di  sede,
dandone comunicazione all'interessato.
  9.  I  candidati  esterni  sostengono  gli  esami  preliminari, ove
prescritti,  presso  le  istituzioni  scolastiche loro assegnate come
sedi di esame.
  10.  Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame
di  Stato  in  un comune di regione diversa da quella della residenza
anagrafica,  dovra'  presentare  al  direttore  generale dell'ufficio
scolastico  della  regione  ove  ha  la residenza anagrafica apposita
richiesta   con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  445/2000,  da  cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale
di  cui  al  decreto-legge  n.  147/2007,  convertito  dalla legge 25
ottobre  2007,  n.  176. Nella richiesta sono individuati il comune e
l'istituto  dove  il candidato intende sostenere l'esame (comprese le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato
e'  minorenne,  la  dichiarazione  e' resa dall'esercente la potesta'
parentale.
  Il  direttore  generale  valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione  negativa,  ne sara' data comunicazione al candidato. Nel
caso  di  valutazione  positiva,  il  direttore generale dell'ufficio
scolastico   regionale  comunica  l'autorizzazione  all'effettuazione
degli   esami   fuori  regione  al  direttore  generale  dell'ufficio
scolastico  della  regione  ove  e' ubicata la localita' indicata dal
candidato,  informandone  l'interessato,  e  trasmettendo la relativa
domanda.  Il  direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale
ricevente  l'autorizzazione  provvede all'assegnazione della domanda.
L'interessato e' informato dell'istituto di assegnazione.
  11.   Qualora  il  candidato  esterno,  per  situazioni  personali,
sopravvenute  o  gia'  esistenti al momento della presentazione della
domanda,   connotate   dal   carattere   dell'assoluta   gravita'  ed
eccezionalita',  abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un
comune  o  provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della  propria  regione,  dovra'  presentare  al  direttore  generale
dell'ufficio   scolastico  regionale  apposita  richiesta  con  unita
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto  dal  decreto-legge  n.  147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre  2007,  n.  176,  di  sostenere  gli esami presso istituzioni
scolastiche  statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella  richiesta  sono  individuati  il  comune  e l'istituto dove il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo  di  studio  prescelto.  Se il candidato e' minorenne, la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale.
  Il  direttore  generale  valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la
precisazione  dell'istituto  di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva,  il  direttore  generale  dell'ufficio scolastico regionale
assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria
regione  di  competenza,  trasmettendo,  contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
  12. Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo,  ai  sensi  dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  13.  Il  Dirigente  scolastico,  tenuto  conto  che ad ogni singola
classe/commissione  d'esame  sono  assegnati non piu' di trentacinque
candidati  (legge  11  gennaio  2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4,
comma  2)  verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande
di  candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del direttore
generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007
-  non  venga  superato  il  limite  massimo,  previsto  dall'art. 1,
capoverso  art.  4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per
cento  rispetto  al  numero  dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
  14.  Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a
verificare  la  completezza  e  la  regolarita'  delle  domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato  a  perfezionare  la  domanda. Il predetto adempimento deve
essere   effettuato   prima  della  formulazione  delle  proposte  di
configurazione delle commissioni di esame.
  15.  Indirizzi  di  studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul
territorio nazionale.
  15.1.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza  dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello stesso
indirizzo  del  comune,  della provincia o della regione, i Direttori
Generali  regionali  dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali,  anche  di  tipo  ed  ordine  diverso,  del  comune  o della
provincia.
  15.2   In  tale  situazione,  i  Direttori  generali  degli  uffici
scolastici   regionali  procedono  alla  configurazione  di  apposite
commissioni  con  soli  candidati  esterni, individuando gli istituti
statali in base:
   - alla  piu'  elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
   - alla  maggiore  possibilita' di utilizzo di docenti delle classi
di  concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali,
del  medesimo  istituto  o di altri in ambito provinciale. Si precisa
che  presso  ciascuna  istituzione  scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
  I  commissari  interni  sono  designati  dal  dirigente  scolastico
dell'istituto  statale,  al  quale  sono  state trasmesse le domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di  nomina,  di  designazione  e  di  sostituzione  dei componenti le
commissioni  d'esame,  prioritariamente  utilizzando  i docenti delle
classi  terminali  e  non terminali dello stesso istituto. In caso di
assoluta  necessita',  il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a
supplenze.
  Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell'ufficio
scolastico  regionale  le materie per le quali non e' stato possibile
procedere   ad   alcuna  designazione  del  commissario  interno.  Il
direttore  generale dell'ufficio scolastico regionale dovra' reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno.
  Il  Presidente  e  i commissari esterni sono nominati dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale.
  Per  gli  esami  preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono
state  trasmesse  le  domande  procede  alla costituzione di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai   docenti   delle  discipline
dell'ultimo  anno  e,  se necessario, dai docenti delle materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente  docenti  dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessita',  il  medesimo  dirigente  scolastico  puo' nominare anche
personale  incluso  nelle  graduatorie  d'istituto  degli aspiranti a
supplenza.  Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il   compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il  Dirigente
scolastico  comunica  al  direttore  generale dell'ufficio scolastico
regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna  designazione.  Il  direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale dovra' reperire i commissari mancanti.
  Le  commissioni  di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame.
  Il   rilascio   di  certificazioni  rientra  nella  competenza  del
Dirigente   scolastico   dell'istituto  statale  presso  il  quale  i
candidati  esterni  hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui
diplomi,   accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve  essere
apposta la specifica "Solo sede d'esame". Resta fermo che
il  rilascio  del  diploma  compete  al  Presidente della commissione
ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
  Il   direttore   generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  da'
comunicazione  agli  interessati  dell'istituto  al  quale sono stati
assegnati.  Al  fine di valutare la congruita' dei programmi di esame
presentati  dai  candidati,  l'Istituto  di assegnazione acquisisce i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame.
  16.  I  candidati  provenienti  da uno stesso istituto privato sono
assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta
organizzazione  e  al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo  stesso  istituto,  tenendo presente che i candidati esterni che
abbiano  compiuto  la loro preparazione in scuole o corsi privati non
possono  sostenere  gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
  17.  I  Direttori  generali  regionali  valutano  le  richieste  di
effettuazione  delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica (per i
candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove
ne  ravvisino  l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori
provincia   o  regione.  In  tale  ipotesi,  le  prove  scritte  sono
effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
  18.  Per  i  candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata  dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
  19.  I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
  20.  Candidati  esterni  agli esami per l'indirizzo di Dirigente di
comunita'
  20.1 - Presentazione delle domande
  Gli   interessati   presentano   domanda   al   direttore  generale
dell'ufficio  scolastico della regione di residenza, con indicazione,
in  ordine  preferenziale,  delle  istituzioni scolastiche, statali o
paritarie,  di  istituto  tecnico  per  le  attivita' sociali, con lo
specifico   indirizzo   ("Dirigente   di  comunita'")  e  con  classi
terminali, ubicato nella regione di residenza.
  20.2 - Modalita' di assegnazione
  Il  direttore  generale  procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto   delle   indicazioni   generali   soprariportate   e  delle
indicazioni  di  cui  alla  circolare  ministeriale  n. 90/2007, come
modificata  dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008,
osservando  il  limite  di  trentacinque  candidati  per classe. Puo'
costituire  commissioni  di  soli  candidati  esterni,  ma unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
  20.3  -  Individuazione  a  livello  provinciale dell'istituto sede
d'esame.
  Nel  caso  di  impossibilita' di assegnazione di tutte le domande a
Istituto  Tecnico  per  le  Attivita' Sociali (ITAS) con lo specifico
indirizzo  e  con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il
direttore  generale individua quale sede di esame uno o piu' istituti
statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
   1)  ITAS  con  lo  specifico indirizzo ("Dirigenti di comunita'"),
senza classi terminali;
   2)  ITAS  privo  dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di
classi terminali;
   3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
  Per  l'individuazione  di  altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico,   il   direttore  generale,  d'intesa  con  il  Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
   -  la  piu'  elevata  coincidenza di classi di concorso di docenti
anche  di  classi  non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
   -  la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso  necessarie,  anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo  istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso  nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
   - la materiale capienza dei locali.
  Dopo  avere  cosi'  individuato  gli istituti statali da utilizzare
quale  sede  di  esame,  il  direttore  generale costituisce apposite
commissioni  di  soli  candidati  esterni,  ai  fini  sia degli esami
preliminari  che  degli  esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge.
  Ai  candidati  e'  data  tempestiva  comunicazione  della  avvenuta
assegnazione.
  20.4 - Programma d'esame
  Per  i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo
di  dirigenti di comunita' il punto di riferimento per i programmi e'
costituito   dall'attivita'   didattica  delle  classi  terminali  di
assegnazione  e  dal  documento  del 15 maggio. Quanto precede sia se
sono  assegnati  ad una classe e sia in caso di commissioni apposite;
in  tale  evenienza,  la  classe  di  riferimento  e' individuata dal
Dirigente scolastico.
  Per  i  candidati  esterni  che  sostengono, invece, l'esame presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico  indirizzo,  il  punto  di  riferimento  di  cui  sopra  e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet:  http://www.istruzione.it  area  tematica: Esami di Stato -
quadro normativo 1999/2000).
  20.5 - Diplomi e certificazioni
  Per  i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso
un   ITAS  con  lo  specifico  indirizzo  i  diplomi  e  le  relative
certificazioni,  accanto alla denominazione dell'istituto, recheranno
l'apposizione specifica: "Solo sede d'esame".
  Resta  fermo  che  i  predetti diplomi devono recare la dicitura di
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI - SPECIALIZZAZIONE:
DIRIGENTE DI COMUNITA'.
  21. Corsi ad indirizzo linguistico
  I  candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici  presentano la domanda al Direttore generale dell'ufficio
scolastico   della   regione   di  residenza,  indicando,  in  ordine
preferenziale,  le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame.  Il  Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale
provvede  ad  assegnare  le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del
presente  articolo,  seguendo  inizialmente  l'ordine  di  preferenza
relativo  agli  istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai
candidati esterni per il comune di residenza.
  Qualora  non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel   comune   di   residenza,  il  direttore  generale  dell'ufficio
scolastico  regionale  le  assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel   comune  di  residenza.  In  caso  di  assenza  di  altri  licei
linguistici,  ovvero  in  caso di assenza di ricettivita' negli altri
licei  linguistici  del  comune  di  residenza, il direttore generale
dell'ufficio  scolastico  regionale assegna, nel comune di residenza,
le  domande  ad  istituti  statali  o  paritari  ove funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
  Nel  caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad  altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita'  negli  altri  licei  linguistici  della  provincia,  il
direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale procede alla
assegnazione  delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o   paritari   ove   funzionino   corsi   sperimentali  ad  indirizzo
linguistico.
  Nel  caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande
in  ambito  provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
direttore   generale   assegna   le   domande  in  ambito  regionale,
preliminarmente  presso  licei  linguistici  e,  in subordine, presso
istituti  statali  o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad
indirizzo linguistico.
  Nel  caso  di  assegnazione  ad  istituti  statali  o paritari, ove
funzionino  indirizzi  sperimentali  linguistici,  i  candidati hanno
facolta'  di  sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli   dell'indirizzo   linguistico   attivato   nella  istituzione
scolastica sede di esami.
                               Art. 5.
                     Presentazione delle domande

  1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di  partecipazione  agli  esami  di  Stato  entro  il  termine del 30
novembre  2008.  La  domanda  dei  candidati  esterni, indirizzata al
Direttore  generale  della  regione  di  residenza, deve essere stata
corredata,  oltre  che  di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello  svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  atta  a  comprovare  il
possesso,  da  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione
all'esame  di  cui  all'art.  3.  La  domanda  dei predetti candidati
esterni  deve  essere  stata  corredata, altresi', della ricevuta del
pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
  2.   La   dichiarazione  relativa  alle  esperienze  di  formazione
professionale  o  lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla  frequenza  del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di  agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza  della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2009.
  3.  Eventuali  domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese   in   considerazione   dai  Direttori  generali  degli  uffici
scolastici  regionali,  limitatamente  a  casi di gravi e documentati
motivi  che  ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute
entro  il  termine  del  31  gennaio 2009. I Direttori generali degli
uffici   scolastici  regionali  danno  immediata  comunicazione  agli
interessati  dell'accettazione  o  meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga  del  termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei  candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni,  con  l'avvertenza  che  questi  ultimi devono presentare
domanda  al  Dirigente  scolastico.  Si  precisa,  altresi',  che  il
suddetto  termine  e' di natura ordinatoria e che i candidati interni
hanno,comunque,  titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati
ammessi  in  sede di scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2.
  5.  Le  domande  dei  candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono  essere  presentate  al  proprio  Istituto entro il 31 gennaio
2009.
  6.  Per  gli  alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima  classe  dopo  il  31  gennaio  e  prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2009; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
  7.  L'accertamento  del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico
dell'istituto  sede  d'esame  -  cui e' stato assegnato dal Direttore
Generale  il  candidato  esterno  -  che  e'  tenuto  a verificare la
completezza  e  la regolarita' delle domande e dei relativi allegati.
Il  Dirigente  scolastico,  ove  necessario,  invita  il  candidato a
perfezionare   la   domanda.  Il  predetto  adempimento  deve  essere
effettuato  prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame.
  8.  Le  domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti  devono  essere  presentate al competente Direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della
casa  circondariale,  con  il  nulla  osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2008.
  L'assegnazione  dei  candidati  suddetti  alle  singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi  adempimenti,  sono disposti dal
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
                               Art. 6.
                  Documento del Consiglio di classe

  1.  I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il  15  maggio,  per  la  commissione  d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
  2.  Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e  i  tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli strumenti di
valutazione  adottati,  gli  obiettivi  raggiunti, nonche' ogni altro
elemento  che  i  consigli  di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
  3.  Per  quanto  concerne  gli istituti professionali, tenuto conto
della  particolare  organizzazione  del  biennio  post-qualifica  che
prevede  nel  curricolo  una  terza  area  professionalizzante che si
realizza   mediante  attivita'  integrate  tra  scuola  e  formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende,
il  documento  deve  recare  specifiche  indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attivita' poste in essere e sugli
obiettivi  raggiunti.  Le  commissioni  di esame terranno conto delle
esperienze  realizzate  nell'area  di  professionalizzazione  ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
  4.  Per  le  classi  articolate  e  per i corsi destinati ad alunni
provenienti  da  piu'  classi,  il documento di cui ai commi 1 e 2 e'
integrato   con   le   relazioni   dei  docenti  dei  gruppi  in  cui
eventualmente  si  e'  scomposta  la  classe  o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
  5.  Al  documento  stesso  possono  essere  allegati eventuali atti
relativi  alle  prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno   in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'  alla
partecipazione  attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi del
Regolamento  recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti  emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 249
del  24  giugno  1998,  modificato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
  6.  Prima  della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli  di  classe  possono  consultare,  per  eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
  7.  Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato  in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.
                               Art. 7.
               Esame preliminare dei candidati esterni

  1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione  o  l'idoneita'  all'ultima  classe,  anche riferita ad un
corso  di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e
livello  equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un esame
preliminare  inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche,  pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano
di  studi,  la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per  i  quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal piano di studi
dell'ultimo   anno.  L'esame  preliminare  e'  sostenuto  davanti  al
consiglio  della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato.
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale, di cui all'art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2,
lettera  d) e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima
classe  di  altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo
sulle  materie  e sulle parti di programma non coincidenti con quelle
del  corso  gia'  seguito, con riferimento sia alle classi precedenti
l'ultima sia all'ultimo anno.
  3.  I  candidati  provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non
siano  in  possesso  di  promozione  all'ultima classe di un corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di  Stato,  nelle  ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere
a),  c),  d),  previo  superamento  delle prove di cui al comma 1 del
presente   articolo.   Il   requisito  dell'adempimento  dell'obbligo
scolastico,  di  cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si
intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di  un  numero  di  anni di
istruzione  almeno  pari  a quello previsto dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
  4.  I  candidati  esterni  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione
europea,  che  abbiano  frequentato  con  esito  positivo in Italia o
presso   istituzioni   scolastiche   italiane  all'estero  classi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  sono ammessi a sostenere
l'esame  di  Stato  nelle  ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2,
lettere  a), b), c), d), previo superamento dell'esame preliminare di
cui  al  precedente  comma  1,  qualora  non  abbiano  conseguito  la
promozione o l'idoneita' all'ultima classe.
  5.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2, attesa la peculiarita'
dell'indirizzo  e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti
degli  alunni  del  quinto  anno  di  corso dell'istituto agrario con
specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del
corso)  che  chiedano  di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente  al conseguimento della promozione all'ultima classe
del  corso  sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine
il   Dirigente   scolastico  cura  la  compatibilita'  dei  tempi  di
effettuazione  dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli
esami preliminari.
  6. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata  alla  commissione alla quale il candidato esterno e' stato
assegnato.  Il  consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai
docenti  delle  materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel
caso  di  costituzione  presso  le istituzioni scolastiche statali di
apposite   commissioni  di  esame  con  soli  candidati  esterni,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
  7.  Il  Dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei docenti,
stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
  8.  Ferma  restando  la responsabilita' collegiale, il consiglio di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni,  composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
  9.  Il  candidato  e'  ammesso  all'esame  di  Stato se consegue un
punteggio  minimo  di  sei decimi in ciascuna delle discipline per le
quali sostiene la prova.
  10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene
conto   anche   di   crediti   formativi  eventualmente  acquisiti  e
debitamente documentati.
  11.  I  candidati  esterni  provvisti  di idoneita' o di promozione
all'ultima  classe,  ovvero  di  ammissione  alla  frequenza di detta
classe,  ottenuta  in precedenti esami di maturita' o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
  12.  L'esito  positivo  degli  esami  preliminari, anche in caso di
mancato   superamento   dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'
all'ultima  classe  del  tipo di istituto di istruzione secondaria di
secondo  grado  cui  l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari,  in  caso  di  non  ammissione  all'esame di Stato, puo'
valere,   a  giudizio  del  consiglio  di  classe  o  delle  apposite
commissioni  d'esame  di  cui all'art. 4, come idoneita' ad una delle
classi precedenti l'ultima.
  13.  Il  disposto  di  cui  al comma 12 si applica anche in caso di
mancata presentazione agli esami di Stato.
                               Art. 8.
                         Credito scolastico

  1.  Premesso  che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti
ai   candidati   sulla   base   delle  tabelle  allegate  al  decreto
ministeriale  n.  42  del  22  maggio  2007,  che hanno sostituito le
tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998,  n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle
precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;
che  la  valutazione  sul  comportamento  concorre  dal corrente anno
scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato
all'articolo  2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni, procede all'attribuzione del
credito  scolastico  ad  ogni  candidato  interno,  sulla  base della
tabella  A  (allegata  al  citato  decreto ministeriale n. 42/2007) e
della  nota  in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza
che  hanno  le  votazioni  assegnate  per  le  singole discipline sul
punteggio  da  attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza,
sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in
corso  d'anno  sia  nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala
decimale di valutazione.
  2.  L'attribuzione  del  punteggio,  in  numeri interi, nell'ambito
della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi
valutativi  di  cui  all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  323/1998, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in
itinere  o  in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali
criteri restrittivi seguiti dai docenti.
  3.  Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all'art.
2,  comma  2,  il  credito  scolastico  per l'anno non frequentato e'
attribuito  dal  Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
  4.  Agli  alunni  interni, che, per il penultimo e terzultimo anno,
non  siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e' attribuito
dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno,
in  base  ai  risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita'
(secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le
indicazioni  della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti
negli  esami  preliminari,  sostenuti  negli  anni scolastici decorsi
quali  candidati  esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni
della  Tabella  C.  Agli  alunni  che frequentano l'ultima classe per
effetto  della  dichiarazione  di  ammissione alla frequenza di detta
classe  da  parte  di  commissione  di esame di maturita', il credito
scolastico  e'  attribuito  dal  consiglio  di classe nella misura di
punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta,
non  frequentate.  Qualora  l'alunno  sia  in possesso di idoneita' o
promozione   alla   classe   quarta,  otterra'  il  relativo  credito
acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
  5.   Negli   istituti   professionali,   i   consigli   di  classe,
nell'attribuzione   del   credito  scolastico,  tengono  conto  della
valutazione  conseguita  dagli alunni nelle attivita' che si svolgono
nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella
nelle discipline coinvolte nelle attivita' medesime.
  6.   L'attribuzione  del  credito  scolastico  ad  ogni  alunno  va
deliberata,  motivata  e  verbalizzata. Il consiglio di classe, nello
scrutinio  finale  dell'ultimo  anno  di  corso,  puo'  motivatamente
integrare,  fermo  restando  il  massimo  di 25 punti attribuibili, a
norma  del  comma  4  dell'art.  11  del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   323/1998,   il   punteggio  complessivo  conseguito
dall'alunno,  quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli
scrutini  finali  degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a
tale  integrazione,  opportunamente  motivate, vanno verbalizzate con
riferimento  alle  situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente
documentate.
  7.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato all'albo dell'istituto.
  8.  Ai  candidati  esterni  il credito scolastico e' attribuito dal
Consiglio  di  classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di  cui  all'art.  7,  sulla base della documentazione del curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate  come  crediti  formativi. I crediti formativi devono essere
opportunamente  certificati  e ritenuti coerenti con il tipo di corso
cui   si   riferisce  l'esame.  Il  Consiglio  di  classe  stabilisce
preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
formativo.   L'attribuzione   del  credito  deve  essere  deliberata,
motivata  e  verbalizzata.  Il  punteggio  attribuito  quale  credito
scolastico e' pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame.
  Si  precisa  che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di
oscillazione,  indicate  nella Tabella C, andra' moltiplicato per due
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre
nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.
  9.  Ai  candidati esterni che, a seguito di esami di maturita' o di
Stato,  siano  stati  ammessi  o dichiarati idonei all'ultima classe,
che,  pero',  non  hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari,  il  credito  scolastico e' attribuito dalla Commissione
d'esame nella misura di punti 3 sia per l'ultimo che per il penultimo
anno  e,  qualora  non  in  possesso  di  promozione o idoneita' alla
penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.
  10.  Ai  candidati  esterni,  in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi, il credito scolastico relativo
al  penultimo  e  al  terzultimo  anno  e'  il  credito gia' maturato
(calcolato  secondo  le  tabelle  allegate al decreto ministeriale n.
42/2007)  ovvero  quello  attribuito,  per  tali anni (calcolato come
sopra),  dalla Commissione d'esame in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneita', secondo le indicazioni della Tabella
B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni
scolastici,  secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per
i  quali  i  candidati non sono in possesso ne' di promozione, ne' di
idoneita'   ne'  abbiano  sostenuto  esami  preliminari,  il  credito
scolastico e' attribuito nella misura di punti 3 per anno.
  11.  Per  i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita'
all'ultima  classe del corso di studi per il quale sostengono l'esame
di  Stato  ma  non  l'esame  preliminare,  il  credito scolastico per
l'ultimo  anno  e'  attribuito dalla Commissione d'esame nella misura
ottenuta   per  il  penultimo  anno  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323/1998, art. 11, comma 10).
  12.   Per  tutti  i  candidati  esterni,  in  possesso  di  crediti
formativi,  la  Commissione  o  il Consiglio di classe per coloro che
sostengono  l'esame  preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura  massima  di  punti  uno,  fermo restando il limite massimo di
punti venticinque (decreto ministeriale n. 42/2007, art. 1, comma 4).
  13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe
concernenti  l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di
attribuzione  del  credito  scolastico,  ai  docenti  delle attivita'
didattiche  e  formative alternative all'insegnamento della religione
cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita'
medesime.
  14.  L'attribuzione  del  punteggio,  nell'ambito  della  banda  di
oscillazione,  tiene  conto, in coerenza con quanto previsto all'art.
11,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del
23  luglio  1998,  del  giudizio  formulato  dai  docenti  di  cui al
precedente  comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha
seguito  l'insegnamento  della religione cattolica ovvero l'attivita'
alternativa  e  il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivita',
ivi  compreso  lo  studio  individuale  che  si  sia  tradotto  in un
arricchimento culturale o disciplinare specifico, purche' certificato
e   valutato   dalla   scuola   secondo  modalita'  deliberate  dalla
istituzione  scolastica  medesima.  Nel  caso  in  cui l'alunno abbia
scelto  di  assentarsi  dalla  scuola  per  partecipare ad iniziative
formative in ambito extrascolastico, potra' far valere tali attivita'
come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto
ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.
                               Art. 9.
                          Crediti formativi

  1.  Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.
  2.  La  documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto  sede  di  esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione,  ai  sensi e con le modalita' di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni.
  3.  Qualora  gli  esami  preliminari  inizino prima del 15 maggio i
candidati  esterni  devono  essere  opportunamente  informati perche'
possano  presentare  gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.
                              Art. 10.
                         Commissioni d'esame

  1.  Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui
al   decreto   ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,  in
applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente modalita'
e  termini  per  l'affidamento  delle  materie oggetto degli esami di
Stato  ai  commissari  esterni  e i criteri e le modalita' di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore.
                              Art. 11.
             Sostituzione dei componenti le commissioni

  1.  La  partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del  presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento  delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
  2.  Non  e'  consentito  ai  componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico  o  di  lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
  3.  Le  sostituzioni  di  componenti le commissioni, che si rendano
necessarie  per  assicurare  la  piena operativita' delle commissioni
stesse  sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare, sono
disposte  dal  Direttore  generale dell'ufficio scolastico regionale,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  citato decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
  4.  Il  personale  utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del  personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve  rimanere  a  disposizione  della  scuola di servizio fino al 30
giugno,  assicurando,  comunque,  la  presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
  5.  Il  commissario  assente deve essere tempestivamente sostituito
per  la  restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
                              Art. 12.
                Diario delle operazioni e delle prove

  1.  Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate,
unitamente  ai  membri  interni  di  ciascuna  delle  due  classi, si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
23 giugno 2009 alle ore 8,30.
  2.  Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta',  dopo  aver  verificato  la composizione delle commissioni e la
presenza   dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di  quelli
eventualmente  assenti  al Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale,  se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  i  commissari
esterni,   o  al  Dirigente  scolastico,  se  l'assenza  riguarda  un
commissario interno.
  3.  Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna  commissione,  fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
  4.  Il  presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine  di  successione  tra  le due commissioni per l'inizio della
terza  prova,  per  le  operazioni  da  realizzarsi disgiuntamente di
valutazione  degli  elaborati  e  valutazione  finale.  Nel  caso  di
commissioni  articolate  su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi  siano  gruppi  di  studenti  che seguono materie diverse o lingue
straniere  diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata
per  squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il
presidente  avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per  le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
  Il   presidente   determinera'   il   calendario  definitivo  delle
operazioni  delle  due  commissioni  abbinate,  anche  dopo opportuni
accordi   operativi   con  i  presidenti  delle  commissioni  di  cui
eventualmente  facciano  parte,  quali commissari interni, i medesimi
docenti.
  5.   Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e
orientamenti  per  la  regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare,  per  garantire  uniformita'  di  criteri operativi e di
valutazione,  il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
convoca  in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente  agli  ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato,   procurando,   comunque,   che   tale   operazione  non  crei
interferenze  con  lo  svolgimento  delle prove scritte. In ogni caso
dette  riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli   elaborati.  I  Direttori  generali  degli  uffici  scolastici
regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
  6.  La  riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
  7.  Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 e' il
seguente:
   - prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8,30;
   - seconda  prova  scritta,  grafica  o  scritto-grafica: 26 giugno
2009,  ore  8,30.  Per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte  lo  svolgimento  della  seconda prova continua nei due giorni
feriali  seguenti  per  la  durata  giornaliera  indicata  nei  testi
proposti.  Poiche'  uno  dei  giorni dello svolgimento di detta prova
coincide  con  il  sabato,  la prova stessa puo' essere sospesa per i
soli  candidati  che  per  motivi  di  culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno;
   - terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro
il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova
scritta,  in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui
all'art.  6  della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente
stabilisce,  per  ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della
prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa
le  materie  oggetto  della  prova.  La  mattina  del  29 giugno ogni
commissione,  tenendo  a  riferimento  quanto  attestato nel predetto
documento,  predispone  collegialmente  il  testo  della  terza prova
scritta,  sulla  base  delle proposte avanzate da ciascun componente;
proposte  che  ciascun  componente  deve  formulare  in numero almeno
doppio  rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla  natura  e  alla  complessita'  della prova, stabilisce anche la
durata  massima  della  prova  stessa.  Per  i  licei artistici e gli
istituti  d'arte  la  prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per i
licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte  le  relative  commissioni
definiscono  collegialmente  la  struttura  della terza prova scritta
entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La
terza  prova  scritta  inizia  il  giorno successivo alla definizione
della struttura della prova medesima.
  Qualora  la  terza  prova scritta cada nel giorno festivo del Santo
Patrono,  essa  sara' effettuata martedi' 30 giugno 2009 (a titolo di
esempio, tale e' il caso della citta' di Roma).
  - Per  quanto  sopra,  conseguentemente,  la  quarta prova scritta,
prevista  per  il  giorno successivo a quello dello svolgimento della
terza  prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledi' 1° luglio
2009.
  La  Commissione  terra'  in  debita  considerazione  le  specifiche
situazioni  soggettive,  relative  ai  candidati  affetti da disturbi
specifici  di  apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione
della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due
prove  scritte,  prevedendo  anche  la possibilita' di riservare alle
stesse  tempi  piu'  lunghi  di  quelli  ordinari. Al candidato sara'
consentita   la   utilizzazione   di   apparecchiature   e  strumenti
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno.
  8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto   previsto   al  quarto  comma,  il  diario  delle  operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.
  9.  Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente
convocata,  le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui
per  ciascuna  classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di
precedenza  tra  le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna
di  esse,  quello  di  precedenza  tra  candidati esterni ed interni,
nonche'  quello  di  convocazione  dei  candidati medesimi secondo la
lettera  alfabetica. E' altresi' determinata la data di pubblicazione
dei  risultati,  che deve essere unica per le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni  che  abbiano uno o piu' commissari interni concordano le
date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.
  10.  Il  numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
  11.  Prima  dell'inizio  dei  colloqui,  in prosecuzione dei lavori
iniziati  nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai  fini  di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio,  anche  in  attuazione  di  quanto stabilito dall'art. 16,
comma  4,  esamina  i  lavori  presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio  del  colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova
scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le
modalita'  stabilite  precedentemente dalla commissione, a comunicare
la  tipologia  dei  lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai
sensi  dell'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323/1998:
   - titolo dell'argomento;
   -  esperienza  di ricerca o di progetto, presentata anche in forma
multimediale;
   -  esecuzione  di  un  brano musicale per gli indirizzi pedagogico
musicali.
  12.  Del  diario  dei colloqui, il presidente della commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
  13.  La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio
2009,  alle  ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo,  8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta   suppletiva   si   svolge   nel  secondo  giorno  successivo
all'effettuazione  della  seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del
sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
  14.  L'eventuale  ripresa  dei  colloqui, per le commissioni che li
abbiano  interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il  giorno  successivo  al  termine  delle  prove scritte suppletive.
Qualora  tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale  giorno  le  commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
  15.  L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino  ad  un  massimo  di  5  punti,  per  quei candidati che abbiano
conseguito  un  credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata   al   momento   della  valutazione  finale  per  ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art.  13,  comma  11  e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale.  Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente
ordinanza  agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
  16.   Le   operazioni   intese   alla  valutazione  finale  e  alla
elaborazione  dei  relativi  atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.
                              Art. 13.
                        Riunione preliminare

  1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco  dei  lavori, il Presidente puo' delegare un proprio sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni.
  2.  Il  presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale
segretario  di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione  dei  lavori  collegiali.  Il  verbale della riunione
plenaria  congiunta  delle  due  commissioni  verra'  riportato nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa.  Tale  dichiarazione  e'  obbligatoria  anche se negativa: un
componente  della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno  o  piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente   sostituito   per   incompatibilita'  dal  competente
Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza  di  rapporti  di  parentela e di affinita' entro il quarto
grado,  ovvero  di  rapporto  di  coniugio  con  i candidati che essi
dovranno   esaminare.   Qualora  il  presidente  accerti  che  tra  i
componenti  sono  presenti  docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale,  di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra'
farlo   presente   al   Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico
regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il  Direttore  generale  dell'ufficio scolastico regionale competente
provvedera'  in  modo  analogo  nei  confronti  dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
  Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli  sopradescritti  con  un alunno o alunni interni, nel caso in
cui   il   competente   consiglio   di   classe  non  abbia  ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
  I  Presidenti  e i commissari nominati in sostituzione di personale
impedito  ad  espletare  l'incarico  devono  in ogni caso rilasciare,
anche  se  negative,  le  dichiarazioni di non aver impartito lezioni
private  e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il
quarto  grado  ne'  di  coniugio  con  i  candidati che essi dovranno
esaminare.
  5.  Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in quelle
successive  la  classe/commissione  prende  in  esame  gli  atti  e i
documenti  relativi  ai  candidati interni, nonche' la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
   a) elenco dei candidati;
   b)  domande  di  ammissione  agli esami dei candidati esterni e di
quelli  interni  che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
all'art.  2,  comma  2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare   tutti   gli  elementi  utili  ai  fini  dello  svolgimento
dell'esame;
   c) certificazioni relative ai crediti formativi;
   d)  copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
   e)  per  gli  allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del  corso  di  studi  per merito, attestazioni concernenti gli esiti
degli   scrutini  finali  della  penultima  classe  e  dei  due  anni
antecedenti  la  penultima,  recanti  i  voti  assegnati alle singole
discipline,  nonche'  attestazione  in  cui  si  indichi l'assenza di
ripetenze   nei  due  anni  predetti,  e  l'indicazione  del  credito
scolastico attribuito;
   f)  per  i  candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita'
all'ultima  classe,  esito  dell'esame preliminare ed indicazione del
credito scolastico attribuito;
   g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
   h)  documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
   i)   per  le  classi  sperimentali,  relazione  informativa  sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
  6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
insanabili,  provvede  a  darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui  compete,  ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925,
n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
  Il  Presidente  della  commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
sanabili  da  parte  dell'istituto  sede d'esami, invita il dirigente
scolastico  a  provvedere  tempestivamente  in  merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe.
  Il  Presidente  della  commissione,  qualora in sede di esame della
documentazione  relativa  a  ciascun  candidato, rilevi irregolarita'
sanabili  da  parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare
detta   documentazione,   fissando   contestualmente  il  termine  di
adempimento.
  7.  Nella  medesima  seduta,  relativamente ai candidati esterni in
possesso di ammissione all'ultima classe, la commissione provvede, ai
sensi  degli  articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri
di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico   e   ad   eventuali   crediti  formativi,  opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame.  Dopo  aver  stabilito  i  criteri  suddetti, la commissione
attribuisce   ad   ogni   singolo  candidato  esterno,  con  adeguata
motivazione  da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico   e   agli  eventuali  crediti  formativi.  L'esito  delle
attribuzioni  e'  pubblicato  all'albo dell'istituto sede di esame il
giorno della prima prova scritta.
  8.  In  sede  di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati  finalizzate  all'avvio  del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 11 della presente ordinanza.
  9.  In  sede  di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione  stabilisce  i  criteri di correzione e valutazione delle
prove  scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione  della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le  modalita'  di  svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito   dall'art.   16  della  presente  ordinanza.  Le  relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio
integrativo,  fino  a  un  massimo  di  5  punti, per i candidati che
abbiano  conseguito  un  credito  scolastico  di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le
relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
                              Art. 14.
                Plichi prima e seconda prova scritta

  1.  I  Direttori  generali degli uffici scolastici regionali devono
confermare  alla  Struttura  tecnico-operativa  di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e  della  seconda  prova  scritta  degli esami di Stato, ivi compresi
quelli  occorrenti  ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali  dati  saranno  forniti  dal sistema informativo del Ministero a
mezzo  di  apposite  stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni
prima della data di inizio delle prove di esame.
  2.   La   predetta   conferma   o  la  comunicazione  di  eventuali
discordanze,  deve  essere resa nota, da parte dei Direttori generali
degli  uffici  scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa
di  questo  Ministero  entro  i successivi cinque giorni dal rilascio
delle  suddette  stampe  centrali.  I Direttori generali degli uffici
scolastici  regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua  motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
  3.  I  plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda prova scritta
suppletiva  debbono  essere  richiesti  dai  Direttori generali degli
uffici  scolastici  regionali  alla  Struttura  tecnico-operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove  stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie  e  dei  dati  che  i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina  successiva  allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette  richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi,  sulle  sedi,  sulle  commissioni  e  sul numero dei candidati
interessati.
  4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori
generali  degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla
Struttura tecnico-operativa di questo Ministero.
                              Art. 15.
                            Prove scritte

  1.  Per  l'anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui
al  decreto  ministeriale  23  aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al  decreto  ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche  formali  generali della terza prova scritta, nonche'
le  istruzioni  per  lo  svolgimento  della prova medesima per l'anno
scolastico 2008/2009.
  2.  Per l'anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli
esami   di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche  su
disciplina  o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte.
  La  disciplina  o  discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate  nel  decreto  ministeriale  recante,  per l'anno scolastico
2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato,
ove  necessario,  di  note  contenenti indicazioni sulle modalita' di
svolgimento della prova medesima.
  3.  Qualora  la  materia  oggetto  di  seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda  piu'  di una lingua, la scelta e' demandata al candidato, il
quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera
diversa  da  quella  nella  quale  ha  svolto la seconda prova. Negli
istituti  tecnici  per il turismo la scelta della prova scritta e' da
circoscrivere  alle  due  lingue  per le quali il vigente ordinamento
espressamente contempla tale tipo di prova.
  4.  La  terza  prova  e'  predisposta  dalla commissione secondo le
modalita'  di cui all'art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per
gli  istituti  professionali,  la  commissione  tiene  conto, ai fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e capacita', delle
esperienze  realizzate  nell'area  di professionalizzazione, indicate
nel documento del consiglio di classe.
  5.  La  commissione  dispone  di  45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle  prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
  6.  Le  commissioni,  ai  fini della correzione della prima e della
seconda  prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al    decreto   ministeriale   n.   358/1998,   ferma   restando   la
responsabilita'  collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione
dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza
di  almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art. 13, comma 9.
  7.  Le  operazioni  di correzione delle prove scritte si concludono
con  la  formulazione  di  una proposta di punteggio in numeri interi
relativa  alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera  commissione  a maggioranza. Se sono proposti piu' di due
punteggi  e  non  sia  stata  raggiunta  la  maggioranza assoluta, la
commissione  vota  su proposte del presidente a partire dal punteggio
piu'  alto  proposto,  a  scendere.  Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga  la  maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio  risultante  dalla  media  aritmetica  dei punti proposti e
procede   all'eventuale   arrotondamento   al   numero   intero  piu'
approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto
nel  verbale.  Non  e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei
singoli  componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione
di  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini  della  compilazione  della
certificazione  di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione
dell'incidenza  che  hanno  i  punteggi  assegnati alle singole prove
scritte  e  al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
  8.  Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti  i  candidati  di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede
della  commissione  d'esame  un  giorno  prima della data fissata per
l'inizio  dello  svolgimento  del  colloquio  di  tale  classe. Vanno
esclusi  dal  computo  le  domeniche e i giorni festivi intermedi. E'
facolta'  di  ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere
il  punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale  richiesta  entro  il  giorno  precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
  9.  Nei  corsi  sperimentali  di ordinamento con prosecuzione dello
studio  della  lingua  straniera  nei licei classici e negli istituti
tecnici,  nonche'  in  quelli  dei licei scientifici e degli istituti
tecnici  in cui e' stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame sia in sede di terza prova
scritta  che  di  colloquio, se nella Commissione risulta presente il
docente  in  possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
  10.  Qualora  la  materia  interessata  al  corso  sperimentale  di
ordinamento  sia  oggetto  della seconda prova scritta (ad esempio la
matematica  del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la
prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.
  11.  Per  l'anno  scolastico  2008-2009, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
"Progetto  Sirio"  dell'istruzione  tecnica,  che,  in relazione alla
sperimentazione   stessa   e   in   presenza   di  crediti  formativi
riconosciuti  -  tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso  di  studi  di  istruzione secondaria di secondo grado, lauree,
esami  di  abilitazione  all'esercizio  di libere professioni - siano
stati  esonerati,  nella  classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie,  possono,  a  richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie  nell'ambito  della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.
                              Art. 16.
                              Colloquio

  1.  Il  colloquio  deve  svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla  presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
  2.  Il  colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di  esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dal  candidato.  Rientra  tra  le  esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe.  Negli  indirizzi  musicali  dei licei pedagogici lo studente
puo'  iniziare  il  colloquio  mediante  l'esecuzione di un brano sul
proprio   strumento   musicale.  Preponderante  rilievo  deve  essere
riservato  alla  prosecuzione  del  colloquio,  che,  in  conformita'
dell'art.  1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007,
n.  1,  deve  vertere  su  argomenti  di  interesse multidisciplinare
proposti  al  candidato  e  con  riferimento  costante  e rigoroso ai
programmi  e  al  lavoro  didattico  realizzato  nella classe durante
l'ultimo  anno  di  corso.  Gli  argomenti  possono essere introdotti
mediante  la  proposta di un testo, di un documento, di un progetto o
di  altra  questione  di  cui  il  candidato  individua le componenti
culturali,  discutendole.  E'  d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
  3.  Il  colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non  puo'  considerarsi  interamente  risolto  se  non  si sia svolto
secondo  tutte  le  fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
  4.   A   tal   fine,   la  commissione  deve  curare  l'equilibrata
articolazione  e  durata  delle  diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
  5.   Negli   Istituti   professionali,   la  commissione,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il   colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  realizzate
nell'area   di  professionalizzazione,  indicate  nel  documento  del
consiglio di classe.
  6.  Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici,  nei  quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del
31  gennaio  2007,  siano  stati  designati  commissari interni i tre
docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline,
si richiama l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione
numerica della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le
fasi  di  svolgimento  degli  esami  medesimi,  ivi  comprese  quella
relativa   alla   valutazione   delle  tre  prove  scritte  e  quella
dell'attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari
di  lingue  straniere,  fermo  restando  in relazione alle scelte dei
candidati  il  diretto  coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame
sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una
sola  proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo,
il  Presidente  assume  la proposta risultante dalla media aritmetica
dei  punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu'
approssimato.
  7.  Nei  predetti  corsi,  di  cui  al comma 6, ove il consiglio di
classe  proceda  alla designazione dei commissari di lingua straniera
secondo  le  disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15
del  31  gennaio  2007,  lo  studente  sceglie la lingua straniera da
inserire  tra  le  materie  oggetto  del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente,  ove  il  consiglio di classe proceda alla designazione
dei  commissari  di lingua straniera senza seguire le disposizioni di
cui  alla  predetta  circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio
tutte  le  discipline  linguistiche  studiate dai singoli candidati e
rappresentate in commissione.
  8.  La  commissione  d'esame dispone di 30 punti per la valutazione
del  colloquio.  Al  colloquio  giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 20.
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio  sostenuto  da  ciascun  candidato  nello stesso giorno nel
quale  il  colloquio  viene  espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera   commissione  a  maggioranza,  compreso  il  presidente,
secondo  i  criteri  di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13,  comma  10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.
                              Art. 17.
            Esami dei candidati in situazione di handicap

  1.  Ai  sensi  dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla  base  della  documentazione  fornita  dal consiglio di classe,
relativa   alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate  e
all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e  la  comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e  che  possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti.  In  ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare   che   il  candidato  abbia  raggiunto  una  preparazione
culturale   e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del  diploma
attestante  il  superamento  dell'esame. Per la predisposizione delle
prove  d'esame,  la  commissione  d'esame puo' avvalersi di personale
esperto;  per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei  medesimi  operatori  che  hanno  seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal  Ministero  anche  tradotti  in  linguaggio braille, ove vi siano
candidati   non  vedenti.  Per  i  candidati  che  non  conoscono  il
linguaggio  braille  la Commissione puo' provvedere alla trascrizione
del  testo  ministeriale  su  supporto  informatico, mediante scanner
fornito  dalla  scuola,  autorizzando anche la utilizzazione di altri
ausili   idonei,   abitualmente   in  uso  nel  corso  dell'attivita'
scolastica ordinaria.
  Per  i  candidati  ipovedenti  i  testi della prima e della seconda
prova  scritta  sono  trasmessi  in  formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto  scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura   tecnica   operativa   del  Ministero  la  percentuale  di
ingrandimento.
  3.  I  tempi  piu'  lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche  e  del  colloquio,  previsti dal comma 3 dell'art. 16 della
legge  n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un
maggior  numero  di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario
degli  esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita'  dell'handicap,  della  relazione  del  consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo'  deliberare  lo  svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
  4.   I   candidati   che   hanno   seguito  un  percorso  didattico
differenziato  e  sono  stati  valutati  dal  consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti   con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  323/1998.  I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle  commissioni,  sulla  base  della  documentazione  fornita  dal
consiglio   di   classe.   Per   detti   candidati,   il  riferimento
all'effettuazione  delle  prove  differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
  5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  a  svolgere
nell'ultimo   anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai  programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e  penultimo  anno  un  credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo  anno  di  corso  si  applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.
                              Art. 18.
             Assenze dei candidati - Sessione suppletiva

  1.  Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale  o  per  grave  documentato  motivo,  riconosciuto tale dalla
commissione,  si  trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alla  prove  scritte,  e'  data facolta' di sostenere le prove stesse
nella  sessione  suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art.  12,  comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima  e  seconda  prova  scritta  si  seguono le modalita' di cui al
precedente art. 14.
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi  di  svolgimento  della seconda prova scritta hanno facolta' di
chiedere  di  essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando  probante  documentazione  entro  il  giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli  istituti  d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
  3.  I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione  entro  il giorno successivo a quello stabilito per la
prova  stessa.  Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano  le  modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20
novembre 2000.
  4.  In  casi  eccezionali,  qualora non sia assolutamente possibile
sostenere  le  prove  scritte  nella  sessione  suppletiva secondo il
diario  previsto  dall'art.  12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle  condizioni  di  cui  al  comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
  5.  La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da'
comunicazione  agli  interessati e al Direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale competente.
  6.  Relativamente  ai  casi  di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base  dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici
scolastici  regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
  7.  La  commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di assenza dei
candidati  determinata  dagli  stessi  motivi  di  cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di  completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame  stesso  debba  proseguire  o essere completato, ovvero se il
candidato   debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per  la
prosecuzione o per il completamento.
  9.  Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni, i
candidati   alle   prove  scritte  suppletive  appartenenti  a  dette
commissioni   possono   essere   assegnati   dal  Direttore  generale
dell'ufficio    scolastico   regionale   ad   un'unica   commissione.
Quest'ultima  provvede  alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione   delle   prove,   gli   elaborati  alle  commissioni  di
provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati
stessi.  Le  commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
                              Art. 19.
                           Verbalizzazione

  1.  La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano
lo  svolgimento  dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
  2.  La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le  attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione  possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua  interezza  e  che  le  deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
                              Art. 20.
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

  1.  Ciascuna  commissione  d'esame  si  riunisce, per le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti,
subito  dopo  la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione
suppletiva.
  2.  A  ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione  d'esame  alle  prove  scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
  4.  Fermo  restando  il  punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame  puo'  motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai  sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15  punti  e  un  risultato  complessivo  nella prova d'esame pari ad
almeno  70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma  7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il
punteggio   massimo   di   100  punti  senza  fruire  della  predetta
integrazione  puo'  essere  attribuita  la lode dalla Commissione. La
lode e' attribuita con l'unanimita' dei voti.
  5.  La  commissione  provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui  al  successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul
modello  di  diploma  e sulla relativa certificazione integrativa. Le
attivita'  caratterizzanti  la  terza  area  dei corsi post-qualifica
degli  istituti  professionali  verranno  opportunamente indicate nel
certificato   allegato   al   diploma  tra  gli  "ulteriori  elementi
caratterizzanti il corso di studi seguito".
  6.  Il  modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.
  7.  Al  termine  degli  esami,  ove sia possibile redigere in tempo
utile  i  diplomi,  la  commissione  puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
  8.   I   presidenti   delle   commissioni,  sentiti  i  commissari,
predispongono,  prima della chiusura dei lavori la relazione prevista
dal  comma  2  dell'art.  14  del Regolamento per il successivo invio
all'Osservatorio  nazionale istituito presso l'Istituto nazionale per
la  valutazione  del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno
essere  allegate  copie delle terze prove effettuate. La relazione va
portata  a  conoscenza  dei  commissari  ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
  9.  Copia  della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni  sull'andamento  degli  esami  e  ad eventuali proposte,
appositamente  formulate  dal  presidente,  va  inviata al competente
Direttore  generale  dell'ufficio  scolastico  regionale  perche'  lo
stesso  possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione
allo svolgimento dell'esame stesso.
  10.  Ferma  restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame,  i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi.
  11.  Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi   degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
  12.  A  richiesta  degli  interessati  sono rilasciati certificati,
senza  limitazione  di  numero, dai dirigenti degli Istituti Statali,
paritari,  pareggiati  o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati  gli  atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali  certificati  sono  considerati  validi  anche  per l'iscrizione
all'Universita',  purche'  successivamente  sostituiti,  a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
  13.  In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame  di  stato,  il  dirigente  scolastico  rilascia copia del
certificato,  con  l'annotazione  che  si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
  14.  In  ogni  caso  valgono  disposizioni  di  cui  al  Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
                              Art. 21.
                     Pubblicazione dei risultati

  Conformemente  al  parere  del  Garante  per la protezione dei dati
personali,  di  cui  alla  nota  prot.  7277/62850 del 31 marzo 2009,
espresso su richiesta di questo Ministero:
   1.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio finale
conseguito,  inclusa  la menzione della lode qualora attribuita dalla
Commissione,   e'   pubblicato,  per  tutti  i  candidati,  nell'albo
dell'istituto  sede  della commissione, con la sola indicazione della
dizione  ESITO  NEGATIVO  nel  caso di mancato superamento dell'esame
stesso.
   2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura della
Commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.
   3.  Per  i  candidati  di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento
all'effettuazione   delle   prove  differenziate  va  indicato  (come
precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell'attestazione e non
nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
                              Art. 22.
               Versamento tassa erariale e contributo

  1.  Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella
misura  richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto,
e'  dovuto  esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
  2.  La  misura  del  contributo,  pur  nel  rispetto delle autonome
determinazioni  ed  attribuzioni  delle  istituzioni  scolastiche sia
statali   che   paritarie,   deve,  comunque,  essere  stabilita  con
riferimento  ai  costi effettivamente sostenuti per le predette prove
di laboratorio.
  3.  Il  pagamento  della  tassa  erariale,  nonche'  dell'eventuale
contributo,  deve  essere  effettuato  e  documentato all'istituto di
assegnazione  dei  candidati,  successivamente alla definizione della
loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.
  4.  In  caso  eventuale  di  cambio di assegnazione di istituto, il
contributo  gia'  versato  viene  trasferito,  a  cura  del primo, al
secondo  istituto,  con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto
abbia  deliberato  un  contributo  maggiore,  ovvero  con  diritto  a
rimborso   parziale  ove  il  contributo  richiesto  sia  di  entita'
inferiore.
                              Art. 23.
                        Validita' dei diplomi

  1.  Con  il  decreto che individua la materia oggetto della seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo  di  studio,  sono  indicati  i  titoli  di  studio  che si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio.
                              Art. 24.
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

  1.  Gli  atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono   essere   consegnati,  con  apposito  verbale,  al  dirigente
scolastico,  o  a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, e' responsabile
della  loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale  apertura  del  plico  sigillato che contiene gli atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso  il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale della
scuola,  procede  all'apertura  del  plico  stesso redigendo apposito
verbale  sottoscritto  dai  presenti,  che  verra' inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
  2.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate  dalla  precitata  legge  7  agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.
                              Art. 25.
                               Termini

  1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui
vengano  a  cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al
giorno seguente.
                              Art. 26.
                  Esami nella regione Valle d'Aosta
                e nella provincia autonoma di Bolzano

  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla  presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7
gennaio  1999,  n.  13,  recante  la disciplina delle modalita' e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai  sensi  dell'art.  21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta
di  francese  disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n.
52.
  2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto  del  presidente  della  provincia  n.  14 del 7 aprile 2005,
avente  per  oggetto:  "Modifica  del regolamento di esecuzione sugli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige".
                              Art. 27.
                     Disposizioni organizzative

  1.  Ai  fini  dello snellimento dell'azione amministrativa e di una
piu' celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli
uffici  scolastici  regionali  potranno  valutare  l'opportunita'  di
conferire  specifiche  deleghe  ai  dirigenti  in servizio presso gli
Uffici  regionali  o  le  strutture  periferiche  del  territorio  di
rispettiva competenza.
   Roma, 8 aprile 2009
                                                Il Ministro : Gelmini
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 296



fp09-gr09