MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2009
Modifica del decreto ministeriale 16 dicembre 2008, attuativo
dell'articolo 50, comma 5-ter della legge n. 326/2003, concernente il
contributo per i medici convenzionati prescrittori (Progetto Tessera
Sanitaria). (09A07005)
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 5-bis, concernente il collegamento telematico in rete dei
medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la
ricetta elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008,
attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente le
modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici
prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;
Visto il comma 5-ter del citato art. 50, il quale prevede che per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma
5-bis del medesimo art. 50, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito
un contributo da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con
il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro;
Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299
del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter del citato art. 50,
il quale, all'art. 1, comma 1, definisce l'importo del contributo
unitario da riconoscere ai medici prescrittori convenzionati con il
SSN;
Visto che i piani attuativi gia' formalizzati con le regioni pilota
Campania e Piemonte per l'avvio sperimentale delle disposizioni di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
marzo 2008 prevedono una necessaria fase iniziale di individuazione,
da parte della regione, d'intesa con le associazioni di categoria
rappresentative dei medici convenzionati, di un elenco di medici
sperimentatori regionali con i quali avviare la fase sperimentale
delle attivita', da estendere successivamente ai restanti medici
prescrittori regionali;
Considerato che a seguito dell'avvio della fase attuativa nelle
predette regioni pilota sono emerse le proposte regionali, d'intesa
con le associazioni di categoria rappresentative dei medici
convenzionati, di prevedere la possibilita' di rimodulare il
contributo di cui al citato decreto 16 dicembre 2008, al fine di
tenere conto della straordinarieta' delle attivita' svolte dai medici
sperimentatori per il buon esito della completa attuazione
sperimentale in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008,
richiedendo:
di destinare ai medici sperimentatori il cinquanta per cento
dell'ammontare del contributo determinato, a livello regionale, sulla
base del numero complessivo dei medici di cui all'allegato 1 del
citato decreto 16 dicembre 2008 e di destinare il restante cinquanta
per cento agli altri medici convenzionati regionali;
di definire a livello regionale l'elenco dei medici
sperimentatori, da individuarsi secondo il criterio dell'anzianita'
di informatizzazione e, a parita' di quest'ultima, secondo il
criterio dell'anzianita' di convenzionamento con il SSN, in numero
pari ad almeno il tre percento fino ad un massimo del dieci percento
del totale del medici prescrittori convenzionati regionali, di cui
all'allegato 1 del citato decreto 16 dicembre 2008, come comunicati
al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi del comma 9 del predetto art.
50;
di prevedere che l'anzianita' di informatizzazione sia ricavabile
dai documenti amministrativi e contabili delle ASL attestanti
l'erogazione dell'indennita' di informatizzazione prevista dagli
accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Ritenuto di poter accogliere le suddette richieste regionali,
provvedendo alla modifica del citato decreto 16 dicembre 2008,
prevedendo la possibilita' che, su richiesta regionale, il contributo
unitario di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 16 dicembre
2008, possa essere, con apposito decreto attuativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, rimodulato nei limiti
dell'ammontare del contributo complessivo regionale, determinato
sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del predetto
decreto 16 dicembre 2008;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 1 del decreto 16 dicembre 2008 del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 23 dicembre 2008, attuativo del comma 5-ter, dell'art. 50,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti commi:
"2-bis. In alternativa al contributo unitario di cui al comma 1, la
regione in fase di avvio sperimentale delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, puo'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
le associazioni di categoria rappresentative dei medici
convenzionati, la rimodulazione a livello regionale di tale
contributo unitario, destinando:
a) ai medici sperimentatori regionali, individuati sulla base dei
criteri di cui al comma 2-ter, il cinquanta per cento dell'ammontare
del contributo complessivo assegnato alla regione, determinato sulla
base del numero dei medici di cui all'allegato 1 del presente
decreto;
b) ai restanti medici convenzionati regionali, il restante
cinquanta per cento dell'ammontare del contributo complessivo
assegnato alla regione, determinato sulla base del numero dei medici
di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2-ter. I medici sperimentatori sono individuati a livello regionale
sulla base dei seguenti criteri:
a) il loro numero deve essere non inferiore al tre per cento e non
superiore al dieci per cento del totale del medici prescrittori
convenzionati regionali, come comunicati al Sistema Tessera Sanitaria
ai sensi del comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) il criterio di scelta e' quello dell'anzianita' di
informatizzazione e, a parita' di quest'ultima, quello
dell'anzianita' di convenzionamento con il SSN;
c) l'anzianita' di informatizzazione di cui alla lettera b), e'
quella determinabile in base ai documenti amministrativi e contabili
delle ASL attestanti l'erogazione dell'indennita' di
informatizzazione prevista dagli accordi collettivi nazionali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta;
d) l'individuazione avviene previa esplicita adesione alla
sperimentazione da parte del medico convenzionato.
2-quater. A fronte della espressa specifica richiesta regionale di
cui al comma 2-bis, la quale deve specificare la percentuale
prescelta del numero dei medici sperimentatori, con decreto del
Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, e' stabilito il contributo
unitario da riconoscere in ambito regionale ai medici sperimentatori
e ai restanti medici regionali convenzionati, nei limiti
dell'ammontare del contributo complessivo assegnato alla regione,
determinato sulla base del numero dei medici di cui all'allegato 1
del presente decreto.".
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2009
p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
il Ragioniere generale dello Stato
Canzio
p. Il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali - Sezione salute:
il capo Dipartimento della qualita'
De Giuli