GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 127 DEL 4/6/2009

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009 
Direttiva in materia di qualita' dei servizi telefonici di contatto
(call   center)   nel   settore   delle  comunicazioni  elettroniche.
(Deliberazione n. 79/09/CSP ). (09A06346)
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  sua  riunione  della  Commissione  Servizi e Prodotti del 14
maggio 2009;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio   1994,   recante   "Principi   sull'erogazione  dei  servizi
pubblici",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
"Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, recante
"Codice  in materia di protezione dei dati personali" ed i successivi
provvedimenti attuativi in materia;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche";
  Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206, recante
"Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229" (di seguito Codice del consumo);
  Vista   la  direttiva  2005/29/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio  11  maggio 2005 relativa alle "pratiche commerciali sleali
tra  imprese  e  consumatori  nel  mercato  interno e che modifica la
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE)  n.  2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva
sulle   pratiche  commerciali  sleali)",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 149/22 dell'11 giugno 2005;
  Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante
"Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei  servizi  di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6,
lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 193 del 21
agosto 2003 (in prosieguo direttiva generale in materia di qualita' e
carte dei servizi);
  Vista  la  propria  delibera  n.  453/03/CONS del 23 dicembre 2003,
recante  il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di
cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo 1° agosto 2003, n. 259",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2004;
  Vista  la  propria  delibera  n.  254/04/CSP  del 10 novembre 2004,
recante  "Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte
dei  servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6,
lettera  b),  n.  2,  della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 295 del 17
dicembre 2004;
  Vista  la  propria  delibera  n.  278/04/CSP  del 10 dicembre 2004,
recante "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi
e  qualita' dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art.
1,  comma  6,  lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15
del 20 gennaio 2005;
  Vista la propria delibera n. 104/05/CSP del 14 luglio 2005, recante
"Approvazione  della  direttiva  in  materia  di qualita' e carte dei
servizi  di  comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su
reti  radiomobili  terresti  di  comunicazione  elettronica, ai sensi
dell'art.  1,  comma  6,  lettera b), numero 2, della legge 31 luglio
1997,  n.  249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 174 del 28 luglio 2005;
  Vista  la  propria  delibera n. 164/05/CSP del 29 novembre 2005, di
"Costituzione  di un tavolo di lavoro finalizzato ad un accordo sulla
qualita'  dei  servizi  dei  centri  di contatto (call center) e alla
previsione    da    parte   degli   operatori   di   un   codice   di
autoregolamentazione  per  l'offerta  e  la  fornitura  di  servizi e
prodotti  di comunicazione elettronica agli utenti ai sensi dell'art.
83, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 303 del 30
dicembre 2005;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali, recante "Servizi telefonici non richiesti: maggiori tutele
per  i  cittadini"  del  16  febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2006;
  Vista la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante
"Approvazione  della  direttiva  in  materia  di qualita' e carte dei
servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'art.
1,  comma  6,  lettera  b),  numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 173 del 27 luglio 2006;
  Vista  la  propria delibera n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, di
"Adozione  del  regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza
in  materia  di  fornitura  di  servizi  di comunicazione elettronica
mediante  contratti  a distanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 229 del 27 dicembre 2006;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento,  approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre
2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera
n.   506/05/CONS   del   21  dicembre  2005,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni  al  regolamento  di  organizzazione  e  di fuzionamento
dell'Autorita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  11  del 14 gennaio 2006, come successivamente integrata
dalla  delibera  n.  40/06/CONS,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006;
  Vista  la delibera n. 88/07/CSP, recante "Approvazione dello schema
di  direttiva  in  materia  di qualita' dei servizi di contatto (call
center) nel settore delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sul
sito  WEB  dell'Autorita'  in  data  6  luglio  2007  e  sottoposta a
consultazione pubblica;
  Vista  la propria delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, recante
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa.",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;
  Vista  la propria delibera n. 153/08/CSP del 2 luglio 2008, recante
"Determinazione  degli  obiettivi di qualita' del servizio universale
per  l'anno  2008,  in  attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259";
  Vista  la  propria  delibera  n.  244/08/CSP  del 12 novembre 2008,
recante  "Ulteriori  disposizioni  in materia di qualita' e carte dei
servizi  di  accesso  a  internet da postazione fissa ad integrazione
della delibera n. 131/06/CSP";
  Vista  la  propria delibera n. 49/09/CSP del 31 marzo 2009, recante
"Determinazione  degli  obiettivi di qualita' del servizio universale
per  l'anno  2009,  in  attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259";
  Considerato  che  all'Autorita' pervengono numerose segnalazioni da
parte  di utenti e di associazioni dei consumatori circa inefficienze
nei  servizi  telefonici  di  contatto  erogati  dagli  operatori  di
comunicazioni elettroniche, concernenti in particolare:
   a)  difficolta'  nel  contattare  gli  addetti  e  lunghi tempi di
attesa;
   b)    mancanza    di    certezza    di    presa   in   carico   di
reclami/segnalazioni/richieste di informazioni formulate dall'utente;
   c) inadeguatezza delle risposte rese dagli addetti;
   d)  scarsa  attenzione per specifiche esigenze di comunicazione da
parte di determinate categorie di utenti (es. sordi);
   e)  mancato  invio  del modulo di contratto, ove previsto, e delle
relative condizioni contrattuali a valle della proposta telefonica di
un servizio di comunicazione elettronica;
   f)  mancata  indicazione  degli strumenti di tutela a disposizione
dell'utente   (carta   dei   servizi,   conciliazione,   diritto   di
restituzione  del  prodotto  nei  termini  previsti  dal  Codice  del
consumo);
  Ritenuto, pertanto, necessario, come indicato nella citata delibera
88/07/CSP,   che  l'Autorita',  avvalendosi  dei  poteri  conferitile
dall'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995, dall'art.
1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/1997, e dall'art. 72
del  decreto legislativo n. 259/2003, adotti una direttiva in materia
di qualita' dei servizi di contatto;
  Ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica lo schema di
provvedimento, per la particolare rilevanza della materia, in quanto:
   a)  gli  operatori  di  comunicazione  elettronica, avvalendosi di
proprie  strutture  interne  e/o  ricorrendo a societa' specializzate
esterne,  utilizzano,  con  sempre  maggiore  frequenza, i servizi di
contatto  per  stabilire relazioni con gli utenti a fini commerciali,
di  assistenza  o  informativi,  consapevoli  delle  potenzialita' di
penetrazione   che   rivestono   le   tecnologie  di  informazione  e
comunicazione;
   b)  gli utenti per ottenere informazioni, per acquistare un bene o
un   servizio   dall'operatore   di  comunicazione  elettronica,  per
inoltrare  reclami  e  cosi' via, hanno la possibilita' di contattare
gli   operatori   attraverso   l'impiego   di   diversi   sistemi  di
comunicazione  elettronica  (telefonia,  fissa  e  mobile, fax, posta
elettronica, ecc);
   c)   il   proliferare   di  servizi  telefonici  e  telematici  di
informazione  e  di  assistenza clienti, se, da un lato, determina un
innegabile vantaggio in termini di risparmio di tempo e di denaro sia
per  gli  utenti  che  per  gli  operatori,  dall'altro  richiede una
maggiore attenzione all'efficacia ed all'affidabilita' dei servizi di
contatto,  riducendo  le  criticita'  associate ai diversi sistemi di
comunicazione;
  Ritenuto  che gli operatori debbano essere considerati responsabili
della   qualita'  dei  servizi  telefonici  di  contatto  erogati,  a
prescindere   dalla   tecnologia   utilizzata   e   dalla   modalita'
organizzativa   con   cui   i   servizi   sono   resi,  senza  alcuna
differenziazione  tra servizi prestati direttamente o indirettamente,
ossia  tramite  societa'  di  servizi  cui viene affidata la gestione
degli stessi,
  Ritenuto  che gli operatori debbano assicurare, anche impartendo le
dovute  istruzioni agli addetti al call center, o alle societa' terze
fornitrici  del servizio, che nello svolgere il servizio di contatto,
sia  per  le  chiamate  in  uscita  che  per quelle in entrata, siano
rispettati    principi    generali    di    correttezza,   chiarezza,
professionalita' ed uniformita' di comportamento;
  Ritenuto che in qualsiasi rapporto frontale con esercizi pubblici o
di   pubblica   utilita'  l'utente  abbia  il  diritto  di  conoscere
l'identita'  dell'interlocutore o, quanto meno, di avere informazioni
che permettano di risalire univocamente a tale identita' e che, nello
specifico dei servizi telefonici di contatto, tale informazione possa
consistere in un codice identificativo dell'addetto del call center;
  Ritenuto necessario individuare gli indicatori generali di qualita'
dei  servizi  telefonici  di contatto in entrata, nonche' fissare gli
standard  minimi  di  qualita',  diversificandoli  a  seconda  che il
contatto  concerna  servizi  di  telecomunicazioni fisse o mobili, in
quanto:
   a)  con  riferimento  ai  primi  e'  piu'  elevata  la densita' di
richieste  di  contatti  con  l'operatore  ai fini di segnalazione di
guasti e reclami;
   b)  con  riferimento ai secondi il sistema interattivo di risposta
e'  piu'  complesso  per  la  maggiore  varieta'  di  offerte,  anche
promozionali;
  Ritenuto  altresi'  opportuno, allo scopo di migliorare la qualita'
del  servizio  telefonico  di  contatto,  individuare  uno  specifico
indicatore  di  qualita'  finalizzato  a  valutare  la  capacita' dei
gestori  del  servizio di risolvere, con soddisfazione dei clienti, i
reclami  proposti  da  questi  ultimi,  in  modo che l'efficienza del
servizio  sia  valutata  sulla  base  del  numero di problemi risolti
nell'unita'  di  tempo,  invece  che  sul numero di chiamate trattate
nell'unita' di tempo;
  Ritenuto  che  gli  operatori  debbano  assicurare  che il servizio
telefonico  di  contatto  inbound  sia  accessibile anche da parte di
utenti sordi, prevedendo l'impiego di relative tecnologie assistive;
  Ritenuto  che  gli operatori debbano assicurare, nell'effettuazione
di  contatti  outbound,  il  rispetto  delle  disposizioni, in quanto
applicabili,  del  codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e, nel caso di proposte
commerciali,   del   codice   delle  comunicazioni  elettroniche,  in
particolare  dell'art.  70,  del  codice  del consumo, in particolare
degli articoli 24 e 52, e della delibera n. 664/06/CONS;
  Ritenuto    che    l'Autorita'   abbia   facolta'   di   effettuare
periodicamente  la  verifica della qualita' dei servizi telefonici di
contatto,  per  il  cui  espletamento puo' avvalersi, previo accordo,
della  collaborazione  di  associazioni dei consumatori, dell'ENS, di
enti   e  strutture  specializzate,  che  devono  rispettare  criteri
oggettivi di obiettivita' ed imparzialita';
  Ritenuto     che     l'Autorita'     possa    altresi'    affidare,
discrezionalmente,  le  verifiche  di qualita' agli operatori stessi,
che   si   avvarranno   di  una  societa'  terza,  all'uopo  nominata
Responsabile al trattamento dei dati da parte dei singoli operatori;
  Sentite  in  audizione  in data 23 ottobre 2007 le societa' Telecom
Italia, H3G, Wind, Fastweb, Vodafone e l'associazione Asstel;
  Sentito in audizione in data 8 novembre 2007 il sindacato SLC-CGIL;
  Sentita  in  audizione  in  data 8 novembre 2007 la societa' Studio
Telemaco;
  Sentite  in  audizione  in  data  19  marzo 2008 le associazioni di
consumatori     ADICONSUM,     ADOC,     CODICI,    Federconsumatori,
Confconsumatori,  Movimento  Consumatori  e  la Federazione Regionale
Sordi Campania;
  Sentito  in audizione in data 3 aprile 2008 l'Ente Nazionale per la
protezione e l'assistenza dei Sordi;
  Visti  i  contributi  prodotti  dalla  associazione  Asstel,  dalle
societa'   Fastweb,   H3G,  Telecom  Italia,  Vodafone,  Wind,  dalle
associazioni  di consumatori ACU, Cittadinanzattiva, Movimento Difesa
del  Cittadino,  dal  sindacato  SLC-CGIL  e  dalla  societa'  Studio
Telemaco;
  Visti  gli  atti  del  procedimento  e  la proposta della Direzione
tutela dei consumatori;
  Udita  la  relazione  del  Commissario Gianluigi Magri, relatore ai
sensi   dell'art.   29,   comma   1,   del   Regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini della presente direttiva si intende per :
   a)   accessibilita':   la   capacita'  dei  sistemi  adottati  per
l'erogazione  dei  servizi  di  contatto  di garantirne la fruizione,
nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche,
senza  discriminazioni,  anche  da  parte  di  coloro  che a causa di
disabilita'  necessitano  di  tecnologie  assistive  o configurazioni
particolari;
   b)  addetto  al  call  center:  la  risorsa  umana che gestisce il
servizio telefonico di contatto tra l'operatore e l'utente;
   c) associazioni dei consumatori: le formazioni sociali che abbiano
per  scopo  statutario  esclusivo  la  tutela  dei  diritti  e  degli
interessi  dei consumatori o degli utenti iscritte nell'elenco di cui
all'art. 137 del Codice del consumo;
   d)  call  center:  un insieme di risorse umane e di infrastrutture
specializzate  che  consente contatti e comunicazioni multicanale con
gli  utenti  (attraverso piu' mezzi, per esempio telefonia, internet,
posta);
   e)   CLI:  identificativo  della  linea  chiamante  (calling  line
indentification);
   f)  ENS: Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi
istituito con la legge n. 889 del 12 maggio 1942;
   g)  Indagine  di  tipo  "call  back": indagine sulla soddisfazione
dell'utente,  in  relazione ai servizi di call center, che prevede di
richiamare  ed intervistare un campione casuale di clienti finali che
si  sono rivolti al call center o sono stati contattati dagli addetti
ai call center;
   h)  IVR  (Interactive  Voice  Response)  o  albero fonico: sistema
interattivo  di  risposta  capace  di  recitare  informazioni  ad  un
chiamante,  interagendo  tramite  tastiera  telefonica;  tale sistema
consente  di recitare un insieme di messaggi preregistrati, oppure un
menu' a scelta multipla, di memorizzare dati introdotti attraverso la
tastiera  telefonica,  alleggerendo  il  carico di chiamate pervenute
agli  addetti  del  call  center,  e fornendo informazioni standard e
frequentemente richieste (es: orari di apertura e chiusura, costo dei
servizi, indirizzi);
   i) operatore: impresa autorizzata che fornisce i servizi, di norma
a  pagamento,  consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente  nella
trasmissione   di  segnali  su  reti  di  comunicazione  elettronica,
compresi  i  servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  o che esercitano un
controllo  editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi i
servizi  della societa' dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n. 70, non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
   j)  reclamo:  l'istanza  con  cui l'utente si rivolge direttamente
all'organismo  di  telecomunicazioni  per  segnalare  un disservizio,
ovvero  una  questione  attinente  l'oggetto,  le modalita' o i costi
della prestazione erogata;
   k)   servizio  telefonico  di  contatto  "inbound":  servizio  che
consente  all'utente  di  mettersi  in  contatto  telefonicamente con
l'operatore  per  richieste  di  informazioni,  prestazioni,  servizi
commerciali  e  inoltro reclami; il servizio puo' essere dotato anche
di  albero  fonico  interattivo e puo' far uso di sistemi di risposta
automatica;
   l) servizio telefonico di contatto "outbound": servizio attraverso
il quale l'operatore si mette in contatto con l'utente;
   m)   servizio   telefonico  di  contatto:  l'insieme  dei  servizi
telefonici  di contatto "inbound" e "outbound" cosi' come definiti ai
punti k) e l);
   n)  servizio  di  assistenza  clienti  (customer  care):  servizio
telefonico  di  contatto  che  consente ai clienti di un fornitore di
servizi  di  comunicazione  o di risorsa correlata di accedere, senza
oneri  per  il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore
medesimo  adeguato alle esigenze degli utenti secondo le disposizioni
della  normativa  applicabile,  al  quale  e' possibile, tra l'altro,
segnalare  disservizi,  ottenere risposte a quesiti legati ai servizi
forniti,  ai  prezzi  ed  alla  fatturazione  degli  stessi  ed  alle
procedure di reclamo e gestire il blocco selettivo delle chiamate;
   o)  servizio  ponte:  servizio  che  consente  all'utente sordo di
usufruire   dei   servizi   telefonici  di  contatto,  attraverso  la
traduzione  testo-voce/voce-testo  effettuata  da  un addetto al call
center  o  da  un sistema automatico; l'utente sordo puo' accedere al
servizio  ponte  attraverso  differenti  canali o sistemi, quali DTS,
fax, chat, web, e-mail, SMS.
                               Art. 2.


                       Oggetto della direttiva


  1.  La  presente direttiva disciplina i principi e le regole cui si
conformano  gli  operatori  nell'erogazione dei servizi telefonici di
contatto,  al fine di garantire un livello adeguato di qualita' delle
prestazioni rese, indipendentemente dal modello organizzativo o dalla
tecnologia utilizzati.
  2. Le finalita' della direttiva sono:
   a)  assicurare  che  nella  fornitura  dei  servizi  telefonici di
contatto,  sia  in  modalita' inbound che outbound, siano garantiti i
diritti degli utenti;
   b)  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  di  assistenza clienti
all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche nel rispetto
di standard minimi di qualita';
   c)   garantire  l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  dei  servizi
telefonici  di  contatto  anche  da  parte  degli  utenti  sordi,  in
ottemperanza  al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della
Costituzione.
  3.  La  presente  direttiva  si applica agli operatori dei comparti
della   telefonia   vocale  fissa  e  delle  comunicazioni  mobili  e
personali, per tutti i servizi offerti da tali operatori. L'Autorita'
si  riserva  di  estendere l'ambito di applicabilita' della direttiva
anche  agli  operatori  di altri comparti delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica.
                               Art. 3.


                   Responsabilita' degli operatori


  1.  Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni
della presente direttiva, a prescindere dalla tecnologia utilizzata e
dalla  modalita'  organizzativa  con  cui  i  servizi  telefonici  di
contatto   sono  resi,  senza  alcuna  differenziazione  tra  servizi
prestati  direttamente  o  indirettamente,  ossia tramite societa' di
servizi cui viene affidata la gestione degli stessi.
  2.  Gli  operatori  assicurano che i servizi telefonici di contatto
realizzino,  nel rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare
di  quelle  sul trattamento dei dati personali, un efficace canale di
comunicazione con gli utenti.
  3.  Gli  operatori  garantiscono  che  l'erogazione  dei servizi di
contatto  sia  improntata  alla  massima  trasparenza  nei  confronti
dell'utente  e  alla  coerenza  con  le finalita' e gli obiettivi del
servizio  stesso  e  della  presente  direttiva,  agevolando l'utente
nell'accesso ai servizi erogati e nella conoscenza dell'albero fonico
per i sistemi di risposta automatica.
                               Art. 4.


                          Principi generali


  1.  Gli operatori assicurano, anche impartendo le dovute istruzioni
agli  addetti  al  call  center o alle societa' terze, fornitrici del
servizio,  che  nello  svolgere  il  servizio di contatto, sia per le
chiamate  in  uscita  che  per quelle in entrata, siano rispettate le
seguenti regole:
   a)  esprimere  in  maniera  chiara  ed  esaustiva le finalita' del
servizio  fornito,  nonche',  in  termini  obiettivi,  le prestazioni
offerte e i prezzi applicati;
   b)  rendere  disponibili in modo semplice le informazioni riguardo
alle modalita' ed ai canali di accesso al servizio;
   c) garantire la correttezza delle informazioni fornite all'utente,
ivi  comprese  le modalita' di recesso e i diritti riconosciuti dalle
carte dei servizi;
   d)   fornire   all'inizio   di  ogni  contatto  almeno  il  codice
identificativo   dell'addetto,   fatte   salve  le  disposizioni  del
regolamento  in  materia  dei contratti a distanza, di cui all'art. 2
della delibera 664/06/CONS;
   e) adottare gentilezza e cortesia per tutta la durata del contatto
e non chiudere il contatto sino a quando l'utente abbia necessita' di
avere  informazioni  inerenti  al  servizio  erogato, salvo i casi di
comportamenti  scorretti  o  inopportuni dell'utente (in tali casi il
contatto e' chiuso previo preavviso);
   f)  fornire  informazioni  in  italiano  corrente,  utilizzando un
linguaggio   corretto,   chiaro   e  comprensibile,  ripetendo  -  se
necessario -  le informazioni richieste dall'utente ed evitando l'uso
di  espressioni  fuorvianti  o  di  sigle e acronimi di non immediata
comprensibilita';
   g)  perseguire l'obiettivo dell'uniformita' delle risposte e delle
proposte contrattuali al variare dell'addetto;
   h)  fornire  informazioni  precise  e  complete sulle modalita' di
presentazione  dei  reclami  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, della
direttiva  generale  in  materia  di  qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni, e sul termine per la definizione degli stessi, che
non puo' essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del
reclamo, nel rispetto dell'art. 8, comma 4, della citata direttiva;
   i)  assicurare  che sia assegnato un codice identificativo ad ogni
reclamo  presentato  nelle  modalita'  previste dall'art. 8, comma 1,
della  direttiva  generale in materia di qualita' e carte dei servizi
di  telecomunicazioni e che tale codice sia comunicato immediatamente
all'utente, anche al fine di ottenere aggiornamenti sullo stato della
procedura;
   j)  dotarsi  di  procedure  di  gestione  delle segnalazioni o dei
reclami  che  garantiscano all'utente di ricevere sempre una risposta
adeguata  entro  i  tempi  contrattualmente definiti e indicati nelle
carte  dei  servizi;  nel  caso in cui l'addetto non possa fornire in
linea  l'informazione,  assicurare un risposta in differita non oltre
il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta;
   k)  adottare  alberi  di navigazione facilmente comprensibili, non
eccessivamente  complessi e ramificati, adeguati alle caratteristiche
dell'offerta  ed  alle  necessita'  informative,  di  assistenza e di
reclamo  degli  utenti,  ai  quali,  in tale ultimo caso, deve essere
riconosciuta  la  possibilita'  di  parlare  in  tempo  reale  con un
addetto;
   l)  non  utilizzare  la  funzione  di  identificazione della linea
chiamante  (CLI)  per  rifiutare  le  chiamate in entrata del singolo
utente,  o  per  effettuare  scelte discriminatorie all'interno della
stessa categoria di utenza a parita' di tipologia di richiesta.
                               Art. 5.


                       Indicatori di qualita'


  1. Gli operatori:
   a)  utilizzano gli indicatori di qualita' per i servizi telefonici
di  assistenza  clienti,  definiti  nell'allegato  A, che forma parte
integrante e sostanziale della presente direttiva;
   b)  pubblicano,  nel  proprio  sito web, con apposito collegamento
dalla  "home page", per i periodi di misurazione e nei termini di cui
all'allegato  A, un resoconto sui risultati effettivamente raggiunti,
redatto  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato B, anch'esso parte
integrante  e sostanziale della presente delibera; per le rilevazioni
annuali  il  resoconto  e' pubblicato insieme con la relazione di cui
all'art.  10  della direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei servizi;
   c)   inviano   contestualmente  all'Autorita'  i  resoconti  e  la
relazione   di   cui  alla  lettera  b),  insieme  con  l'indicazione
dell'indirizzo  della  relativa  pagina  web,  secondo le indicazioni
contenute nel successivo comma 3;
   d)  inviano  all'Autorita',  su  richiesta,  una descrizione delle
procedure utilizzate per effettuare le misurazioni, nonche' i formati
e la durata del mantenimento delle informazioni nelle basi di dati ed
i   riferimenti  aggiornati  del  punto  di  contatto  per  eventuali
ulteriori informazioni.
  2.  La  documentazione  di  cui  al  presente  articolo  e' inviata
esclusivamente  in  formato elettronico, con richiesta di conferma di
ricezione,       all'indirizzo       di       posta       elettronica
direzionetutelaconsumatori@agcom.it,  indicando  in oggetto il titolo
della presente direttiva. Eventuali variazioni di tale indirizzo sono
pubblicate nel sito web dell'Autorita'.
  3.  Al  fine  di garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad
informazioni   complete,   comparabili  e  di  facile  consultazione,
l'Autorita'   puo',  altresi',  realizzare,  sul  proprio  sito  web,
collegamenti   ipertestuali   alle   pagine  web  ove  gli  operatori
pubblicano  i  resoconti e la relazione sulla qualita' dei servizi di
contatto di cui al precedente comma 1.
                               Art. 6.


    Servizio di assistenza clienti e standard minimi di qualita'


  1.  Gli  operatori  forniscono  il  servizio  di assistenza clienti
(customer care) previsto dal comma 1 dell'art. 15 di cui all'allegato
A  della  delibera  26/08/CIR,  assicurando,  tra l'altro, il diritto
dell'utente  a presentare un reclamo e a parlare direttamente, a tale
scopo, con un addetto.
  2.  Nella  fornitura  del  servizio di cui al comma 1 gli operatori
utilizzano  numerazioni  gratuite  nel  rispetto  dei principi di cui
all'art. 4.
  3.  Il  servizio  di  cui  al  comma 1 e' erogato almeno nei giorni
feriali tra le ore 8,30 e le ore 21,30 (fino alle 19,30 per numeri di
assistenza clienti affari).
  4.  Nell'espletare  il  servizio  di  cui al comma 1, gli operatori
rispettano i seguenti standard minimi:

   a)    relativamente    all'indicatore   "Tempo   di   navigazione"
(definizione  1  e  misura  1  dell'allegato  A),  media, espressa in
secondi, non superiore a:
=====================================================================
    Servizi di:    |     Anno 1 [1]    |    Anno 2    |    Anno 3
=====================================================================
rete fissa         |        80         |      75      |      70
rete mobile        |        145        |     130      |     115

   b) relativamente all'indicatore "Tempo di attesa" (definizione 2 e
misura 2a dell'allegato A), media, espressa in secondi, non superiore
a:
=====================================================================
    Servizi di:     |    Anno 1 [1]    |    Anno 2    |    Anno 3
=====================================================================
rete fissa          |       100        |      85      |      70
rete mobile         |        55        |      50      |      45

   c) relativamente all'indicatore "Tempo di attesa" (definizione 2 e
misura 2b dell'allegato A), percentuale non inferiore a:
=====================================================================
    Servizi di:    |    Anno 1 [1]    |    Anno 2     |   Anno 3
=====================================================================
rete fissa         |       30%        |      35%      |     45%
rete mobile        |       45%        |      50%      |     55%
  [1] Per Anno 1 si intende il primo anno, o frazione di anno solare,
di entrata in vigore della presente direttiva.

  5.  L'Autorita' si riserva di fissare, a decorrere dal secondo anno
solare  di  vigenza  della presente delibera, gli standard minimi che
gli operatori dovranno rispettare relativamente all'indicatore "Tasso
di  risoluzione  dei reclami" (definizione 3 e misura 3 dell'allegato
A).  A  tal  fine gli operatori forniscono all'Autorita', nei tempi e
nei  modi di cui agli allegati A) e B), la percentuale di reclami che
vengono  risolti  senza  che  l'utente  abbia  avuto la necessita' di
effettuare solleciti.
                               Art. 7.


             Gestione del contatto con gli utenti sordi


  1.  Gli operatori assicurano che il servizio telefonico di contatto
inbound  sia  accessibile  anche da parte di utenti sordi, prevedendo
l'impiego di tecnologie assistive e/o configurazioni particolari.
  2.  Viene  garantita  l'accessibilita'  gratuita  dei  call  center
attraverso i seguenti sistemi:
   a) chat ed SMS con tempi di risposta pari a quelli previsti per le
chiamate telefoniche;
   b)  fax ed e-mail con risposta possibilmente immediata o differita
in un tempo massimo di 2 ore.
  3.  La  mancata  fornitura  anche  di  una  sola delle modalita' di
comunicazione  SMS,  fax  o e-mail, per difficolta' di ordine tecnico
e/o  organizzativo, comporta che non sia soddisfatta la condizione di
accessibilita'  diretta  da  parte  dell'utente  sordo  ai servizi di
contatto  inbound.  In  tal  caso  l'accessibilita'  viene  garantita
attraverso   l'accesso   ad   un  servizio  ponte,  che  puo'  essere
realizzato,  nel  rispetto del principio di gradualita', direttamente
dagli  operatori, anche in forma congiunta, e/o utilizzando i servizi
ponte  attualmente  gestiti  dall'ENS,  ferma  restando la tempestiva
adozione  di  accordi  bilaterali  o  multilaterali. Anche i tempi di
accesso  da  parte  dell'utente sordo al servizio ponte devono essere
equiparati a quelli previsti per le chiamate telefoniche.
                               Art. 8.


          Contatti outbound e contatti a scopo contrattuale


  1.   Gli   operatori  assicurano,  nell'effettuazione  di  contatti
outbound,  il  rispetto  delle  disposizioni  di cui all'art. 4 della
presente direttiva.
  2.  Nel  caso  di  contatti  a scopo di proposta contrattuale - sia
inbound  che  outbound - gli operatori assicurano, nella gestione del
contatto con l'utente e in tutta la fase pre-contrattuale il rispetto
delle norme previste:
   a)  dal  codice  delle  comunicazioni elettroniche, in particolare
dall'art. 70;
   b) dal codice del consumo, in particolare dagli articoli 24 e 52;
   c)  dal  regolamento  in  materia dei contratti a distanza, di cui
alla delibera 664/06/CONS.
                               Art. 9.


Modalita'  di  verifica  della  qualita'  dei  servizi  telefonici di
                              contatto


  1.  L'Autorita'  effettua periodicamente la verifica della qualita'
dei  servizi  telefonici  di  contatto,  per il cui espletamento puo'
avvalersi,  previo  accordo, della collaborazione di associazioni dei
consumatori,  dell'ENS, di enti e strutture specializzate, che devono
rispettare criteri oggettivi di obiettivita' ed imparzialita'.
  2.  A  tal  fine, limitatamente ai periodi indicati dall'Autorita',
gli  operatori  richiedono  agli  utenti  un  esplicito  consenso  al
trattamento  dei  dati  personali  ai  fini di indagini di tipo "call
back" da effettuarsi ai sensi della presente direttiva. Gli operatori
forniscono, su richiesta dell'Autorita', gli elenchi dei numeri degli
utenti   consenzienti  nonche'  i  tabulati  relativi  alle  chiamate
effettuate,  in  inbound  o  in  outbound,  relativamente agli utenti
consenzienti,  per  consentire  l'espletamento delle indagini di tipo
"call back".
  3.  Inoltre,  l'Autorita',  previa consultazione delle associazioni
dei consumatori sui criteri da adottare per le indagini di tipo "call
back",  puo'  inoltre richiedere che la verifica della qualita' venga
effettuata  dagli  operatori stessi sia sulle chiamate in inbound che
su  quelle  outbound.  In  tal  caso  gli operatori, relativamente ai
periodi   indicati   dall'Autorita'   e   ad   campione  stratificato
significativo  dalla  stessa  individuato,  affidano  ad una societa'
terza  -  all'uopo  nominata  Responsabile al trattamento dei dati da
parte  dei  singoli operatori - l'incarico di effettuare un sondaggio
sulla soddisfazione dell'utente tramite indagini di tipo "call back".
I  quesiti da porre vengono predisposti dall'Autorita'. Gli operatori
comunicano   all'Autorita'   gli  esiti  delle  indagini  secondo  le
indicazioni di quest'ultima.
                              Art. 10.


                              Sanzioni


  1.  Il  mancato  rispetto  da  parte  degli  operatori delle regole
generali  di  condotta  di  cui  all'art.  4 della presente delibera,
determina  l'irrogazione  della  sanzione prevista all'art. 98, comma
11, decreto legislativo n. 259/2003.
  2.  Il  mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi di
pubblicazione,   nonche'   di  quelli  connessi  agli  indicatori  di
qualita',  e agli standard minimi ai sensi degli articoli 5, comma 1,
lettere  a)  e b), 6, commi 1, 2, 3 e 4, e 7, determina l'irrogazione
della   sanzione   contemplata   dall'art.   98,  comma  16,  decreto
legislativo n. 259/2003.
  3.  La  mancata  comunicazione  da parte degli operatori dei dati e
delle  notizie  richieste  dall'Autorita'  ai sensi degli articoli 5,
comma  1,  lettere  c)  e d), 6, comma 5, e 9 determina l'irrogazione
della   sanzione  prevista  dall'art.  98,  commi  9  e  10,  decreto
legislativo n. 259/2003.
  4.  Per  ogni  altra ipotesi di violazione delle disposizioni della
presente  direttiva l'Autorita' irroga le sanzioni previste dall'art.
98  del  decreto  legislativo n. 259/2003, dall'art. 1 della legge n.
249/1997, dall'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.
                              Art. 11.


                  Disposizioni transitorie e finali


  1.  Gli  operatori destinatari della presente direttiva sono tenuti
ad  adeguare  le  proprie procedure e ad approntare gli strumenti per
l'attuazione pratica delle disposizioni della presente delibera entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.
  2.  L'obbligo  della  rendicontazione dei risultati di qualita', di
cui  all'art.  5,  decorre dal primo semestre successivo alla data di
entrata in vigore della delibera.
  3.  La  presente  delibera  entra  in  vigore  all'atto  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  sul  sito  web  e  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Autorita'.
   Napoli, 14 maggio 2009
                                              Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Magri
                                                           Allegato A

     Indicatori di qualita' delle chiamate in entrata ai servizi
                di assistenza clienti dell'operatore

Definizioni:
   1)  "Tempo  di navigazione": intervallo di tempo intercorrente tra
il  momento  in  cui  viene completata correttamente la selezione del
numero  del  servizio  telefonico  di  contatto  e quello in cui puo'
essere  selezionata  dall'utente  chiamante la scelta che consente di
parlare con un addetto, per presentare un reclamo;
   2)  "Tempo  di  attesa":  intervallo di tempo intercorrente tra il
momento in cui viene selezionata dall'utente la scelta di parlare con
un  addetto  del  call  center all'interno del sistema interattivo di
risposta (IVR) e l'effettivo inizio della conversazione;
   3)  "Tasso  di  risoluzione  dei  reclami": percentuale di reclami
risolti   senza  che  l'utente  abbia  la  necessita'  di  effettuare
solleciti.
Servizi a cui si applicano gli indicatori di qualita':
   Definizioni 1), 2) e 3): servizi fissi e mobili, anche pre-pagati
Metodi di rilevazione dei dati:
   Definizione 1): censuaria - ad ogni modifica dell'IVR.
   Definizione 2): censuaria - tutte le chiamate telefoniche entranti
generate da terminali fissi e mobili ai servizi di assistenza clienti
con risposta da parte di un addetto nel periodo di rilevazione.
   Definizione 3): censuaria.
   N.B.  Per  la  definizione  2),  sono inclusi i tempi trascorsi in
attesa  di  parlare  con  l'addetto.  Non  sono  inclusi  i  tempi di
trattamento  della  chiamata  da  parte  dell'addetto (per esempio il
periodo  di  colloquio  tra addetto e utente). Quando un operatore di
servizi  di  comunicazione elettronica affida il servizio di contatto
telefonico a terzi, mantiene comunque la responsabilita' di fornitura
dei  dati sulla qualita', ma puo' affidare la misurazione al soggetto
incaricato  del  servizio,  il  quale dovra' fare misure separate per
ciascun operatore con cui ha contratti.
Periodi di rilevazione dei dati:
   Definizioni 1), 2) e 3):
   1° gennaio-30 giugno - 1° semestre;
   1° luglio-31 dicembre - 2° semestre;
   1° gennaio-31 dicembre - annuale.
   Per  gli operatori convergenti (fissi e mobili) che hanno un unico
numero   di   assistenza  clienti,  l'intervallo  di  tempo  relativo
all'indicatore  1)  sara'  misurato  a  partire dal momento in cui il
cliente  effettua la scelta del ramo dell'IVR dedicato alla telefonia
fissa o mobile.
Misure di rilevazione dei dati:
   Definizione  1): media, pesata rispetto alla permanenza di ciascun
IVR  nel  semestre,  dei tempi minimi di accesso nell'IVR alla scelta
"operatore  umano" per presentare un reclamo, ossia media, effettuata
sulle rilevazioni del semestre, dei tempi minimi che intercorrono tra
l'istante  di  accesso  all'IVR e quello in cui l'utente e' informato
del  codice dell'opzione "operatore" (la cui scelta consente cioe' di
parlare  direttamente con un addetto per presentare un reclamo) ed e'
consentita  la sua selezione. La misurazione e' effettuata includendo
anche  la  somma  di tutti i tempi di ascolto dei messaggi precedenti
l'indicazione  del  codice  dell'opzione,  ovvero  nell'ottica  di un
utente  non  informato della struttura dell'IVR. Qualora un operatore
abbia piu' numeri di assistenza o associ ad uno stesso numero diversi
IVR strutturati in maniera differente si deve effettuare la media dei
tempi   minimi   pesata   sulla   base   delle   chiamate   terminate
sull'operatore  umano  di  ciascun  numero  di  assistenza  ovvero su
ciascun  diverso  IVR. Solo nel caso in cui non sia utilizzato un IVR
per  alcun  tipo  di chiamata entrante, il valore rilevato si ritiene
pari a zero.
   Definizione 2):
    a) tempo medio di risposta alle chiamate entranti;
    b)  percentuale  di  chiamate  entranti  per le quali il tempo di
risposta e' inferiore a 20 secondi;
   Definizione  3):  percentuale  di  reclami  per  i  quali  vengono
registrate un numero di chiamate > 1 prima della loro chiusura.
Unita' di misura:
   Definizioni 1) e 2), misura a): secondi;
   Definizioni 2), misura b), e 3): valore percentuale.
Rapporti:
   Definizioni   1),   2)  e  3):  separati  per  ciascun  numero  di
assistenza.
Date d'invio dei rapporti all'Autorita':
   Definizioni 1), 2) e 3):
    1°  semestre  - periodo 1° gennaio-30 giugno - entro tre mesi (30
settembre);
    2°  semestre - periodo 1° luglio-31 dicembre - entro tre mesi (31
marzo);
    annuale  -  periodo  1°  gennaio-31 dicembre - entro il 30 giugno
(salvo proroghe mensili).
                                                          




Allegato pag. 95






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