GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 126 DEL 3/6/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58 
Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle
borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro
superstiti. (09G0066)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  20  ottobre  1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Vista   la   legge   23   novembre   1998,   n. 407,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'articolo  4  che istituisce, a
decorrere  dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio
in  favore  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 1 della citata legge
n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della
relativa potesta' regolamentare;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510,  relativo  al regolamento recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n. 388,  ed  in  particolare
l'articolo  82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione
dei  benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui
all'articolo  3  della  legge  13  agosto  1980,  n. 466,  nonche' ai
superstiti dello stesso personale;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003, n. 13,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2003, n. 56,
recante  modifiche  all'articolo  4,  comma  1, della citata legge 23
novembre  1998,  n. 407,  recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata;
  Visto  l'articolo  1-bis  del  decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68,
recante  disposizioni  in  favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;
  Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1270,  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  che  aggiunge  all'articolo  1,  della  legge 3 agosto 2004,
n. 206,  il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni
della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica,
nonche'  ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della
Uno bianca;
  Vista  la  legge  23  dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562,
563, 564 e 565;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,  n. 243, recante regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del  terrorismo,  a  norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
  Considerato   che   con   regolamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate
disposizioni  per  l'assegnazione  delle  borse di studio agli aventi
diritto;
  Ravvisata   la   necessita'   di   dettare   una  nuova  disciplina
regolamentare  del  Presidente  della  Repubblica n. 318 del 2001, al
fine  di  tener  conto  delle  disposizioni normative successivamente
intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009,
n. 808 del 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                       Ambito di applicazione


  1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di
studio in favore:
   a)  delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
nonche'  dei  loro  superstiti,  di cui all'articolo 4 della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
   b)  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti  di  cui
all'articolo  82  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
   c)  dei  familiari  delle  vittime  di  cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
                               Art. 2.


                      Oggetto della disciplina


  1.  Ai  destinatari  di  cui  all'articolo 1, a decorrere dall'anno
scolastico/accademico  2008/2009,  le  borse di studio sono assegnate
attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola
elementare,  secondaria  inferiore e secondaria superiore, l'altro ai
corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,
ai  corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione
di quelle retribuite.
  2.  Nei  limiti  dello  stanziamento previsto dall'articolo 4 della
citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di
studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono
in  numero  di  ottocento,  ripartite  tra  le  seguenti categorie di
studio:
   a)  trecento  borse  di  studio dell'importo di 400 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
   b)  trecento  borse  di  studio dell'importo di 800 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola media superiore;
   c)  centocinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
   d)  cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna,
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali
non e' prevista alcuna retribuzione.
  3.  Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio
di  cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per
carenza   di   aspiranti,  possono  essere  ripartite  tra  le  altre
categorie,  anche  in  eccedenza  al numero delle borse di studio ivi
previsto.
  4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e'
riservata  ai  soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
                               Art. 3.


                     Requisiti per l'ammissione


  1.  Possono  presentare  domanda  per l'assegnazione delle borse di
studio  i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico
o accademico di riferimento:
   a)  abbiano  conseguito  la  promozione alla classe superiore o la
licenza  elementare  o  la  licenza  media o il diploma di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato;
   b)  abbiano  superato,  al  momento  della  scadenza  del bando di
concorso,  almeno  due  esami  i  cui  crediti  complessivi non siano
inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico
entro   l'anno  accademico  successivo  a  quello  dell'ultimo  esame
sostenuto;
   c)    non    siano    gia'    in    possesso    di    una   laurea
specialistica/magistrale  o  diploma  accademico  di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
   d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
  2.  Le  domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono
essere  inviate  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione dei bandi
emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro
il mese di dicembre.
  3.  I  requisiti  previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti
per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.
                               Art. 4.


                     Presentazione della domanda


  1.  I  termini  e  le  modalita'  di presentazione delle domande di
partecipazione  ai  concorsi per l'assegnazione delle borse di studio
sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.
                               Art. 5.


                      Commissione e graduatorie


  1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:
   a)  un  dirigente  dei  ruoli  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  che  la  presiede, designato dal Segretario generale della
Presidenza stessa;
   b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
difesa,  della  giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro,
della  salute  e  delle politiche sociali e da tre rappresentanti del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca,
rispettivamente  per  i  settori  dell'Istruzione, dell'Universita' e
delle   Istituzioni   dell'alta   formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. Ogni amministrazione puo' designare un supplente.
  2. La partecipazione alle sedute della Commissione e' gratuita.
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
  4.   La   Commissione,  in  base  alle  domande  pervenute,  redige
graduatorie  distinte  secondo  le classi di borse di studio indicate
nell'articolo  2,  comma  1.  I  punteggi  sono  attribuiti secondo i
seguenti criteri:
   a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
   b)  da  3  a  5  punti  per  il  reddito,  in  misura inversamente
proporzionale all'ammontare;
   c)  per  il  merito  scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in
caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
  5.    Distinte   graduatorie   sono   redatte   dalla   Commissione
relativamente  ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai
criteri di cui al comma 4.
  6.  La  Commissione  invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento  delle  domande,  al Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
                               Art. 6.


                             Abrogazioni


  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  regolamento  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009
                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Maroni, Ministro dell'interno
                                 La Russa, Ministro della difesa
                                 Alfano, Ministro della giustizia
                                 Tremonti,  Ministro  dell'economia e
                                 delle finanze
                                 Gelmini,  Ministro  dell'istruzione,
                                 dell'universita' e della ricerca
                                 Sacconi,  Ministro del lavoro, della
                                 salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214



fp09-gr09