DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro
superstiti. (09G0066)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che istituisce, a
decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio
in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 302 del 1990 e l'articolo 5, comma 2, recante l'attribuzione della
relativa potesta' regolamentare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare
l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione
dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonche' ai
superstiti dello stesso personale;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56,
recante modifiche all'articolo 4, comma 1, della citata legge 23
novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Visto l'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che aggiunge all'articolo 1, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni
della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica,
nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della
Uno bianca;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 562,
563, 564 e 565;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Considerato che con regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate
disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi
diritto;
Ravvisata la necessita' di dettare una nuova disciplina
regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al
fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente
intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009,
n. 808 del 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di
studio in favore:
a) delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata,
nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui
all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Art. 2.
Oggetto della disciplina
1. Ai destinatari di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno
scolastico/accademico 2008/2009, le borse di studio sono assegnate
attraverso due distinti bandi di concorso, l'uno riferito alla scuola
elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore, l'altro ai
corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,
ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione
di quelle retribuite.
2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della
citata legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni, le borse di
studio da assegnare annualmente ai soggetti indicati dal comma 1 sono
in numero di ottocento, ripartite tra le seguenti categorie di
studio:
a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola media superiore;
c) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
d) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna,
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali
non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Le somme relative alle borse per le singole categorie di studio
di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ove non utilizzabili per
carenza di aspiranti, possono essere ripartite tra le altre
categorie, anche in eccedenza al numero delle borse di studio ivi
previsto.
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio e'
riservata ai soggetti con disabilita', di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di
studio i soggetti indicati dall'articolo 1, che nell'anno scolastico
o accademico di riferimento:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la
licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato;
b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di
concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano
inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico
entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame
sostenuto;
c) non siano gia' in possesso di una laurea
specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore;
d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Le domande per le borse di studio di cui all'articolo 1 devono
essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi
emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro
il mese di dicembre.
3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti
per i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 4.
Art. 4.
Presentazione della domanda
1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio
sono stabiliti nei bandi richiamati nell'articolo 2, comma 1.
Art. 5.
Commissione e graduatorie
1. Le domande sono esaminate da una Commissione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da:
a) un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che la presiede, designato dal Segretario generale della
Presidenza stessa;
b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e da tre rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
rispettivamente per i settori dell'Istruzione, dell'Universita' e
delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Ogni amministrazione puo' designare un supplente.
2. La partecipazione alle sedute della Commissione e' gratuita.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
4. La Commissione, in base alle domande pervenute, redige
graduatorie distinte secondo le classi di borse di studio indicate
nell'articolo 2, comma 1. I punteggi sono attribuiti secondo i
seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare;
c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti; in
caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
5. Distinte graduatorie sono redatte dalla Commissione
relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, in base ai
criteri di cui al comma 4.
6. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle domande, al Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
Art. 6.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica del 14 marzo 2001, n. 318.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 214