DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009
Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
(09A06299)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o
Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 21 e 22 riguardanti,
rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ed il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle competenze del
Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002, e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il numero 7 e' sostituito dal
seguente:
"7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica; ";
b) il comma 1 dell'art. 21, e' sostituito dal seguente:
"1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di
supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in
materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli
organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed
economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle
pubbliche amministrazioni.
Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti
nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento
economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle
pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia
dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle
pubbliche amministrazione; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei
pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche
amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto
attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni
sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con
l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2,
lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio
dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a
rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad
oggettivi standard di qualita'; garanzia del principio di trasparenza
dell'attivita' amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i
siti web istituzionali; contribuisce all'elaborazione e alla
pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni; monitoraggio e verifica relativamente
all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie
di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra
amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli
Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di
monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche
amministrazioni; il dipartimento esercita altresi' compiti: di
prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale
organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale
utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la
Scuola superiore della pubblica aamministrazione, l'Organismo
centrale di valutazione e il Formez; gestione dell'Ufficio relazioni
con il pubblico del Dipartimento.";
c) all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"22. Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica.";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica e' struttura di supporto
ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di
promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche'
delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i
cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il
necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per
la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione;
da' attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il
coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo
dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico
triennale, annualmente riveduto, dei progetti e dei principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle
amministrazioni; opera nei confronti di amministrazioni pubbliche,
cittadini ed imprese per lo sviluppo della digitalizzazione delle
attivita' degli uffici; diffonde ed implementa l'uso delle
metodologie informatiche nei processi di valutazione delle
amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti
di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i
progetti di carattere intersettoriale; svolge attivita' di
progettazione e coordinamento delle iniziative per la piu' efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese; cura la
riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando a
tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione; predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni
nonche' criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza;
favorisce l'adozione di misure per la sicurezza informatica
nell'ambito della diffusione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e
forme di partnerariato internazionale tese al sostegno dei processi
di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione
dell'innovazione nei paesi terzi, in particolare quelli in via di
sviluppo; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera d),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati
istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ".
Art. 2.
1. Con successivi decreti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si
provvede a ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della
funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.
2. L'attuale organizzazione interna delle strutture generali di cui
al presente decreto resta comunque ferma sino all'adozione dei
decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
Art. 3.
1. Dalla data di adozione del presente decreto, i richiami al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie contenuti in
disposizioni normative si intendono riferiti al Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica.
Art. 4.
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 375