MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 20 marzo 2009, n. 60
Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e
il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09G0074)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione
di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede,
nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente
ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari,
ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia;
Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso
questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e
dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo
svolgimento dell'attivita' di raccolta ed elaborazione della
documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto
ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'universita' e
della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13
marzo 2006;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici
universitari, cosi' come indicati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo
2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi
Consigli di dipartimento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data
30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27
febbraio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco
1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il
funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti denominato "Ministero"), dell'elenco degli
istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati
all'attivita' di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in
avanti denominato "elenco").
2. L'elenco e' tenuto dalla Direzione generale per i beni
archeologici (d'ora in avanti denominata "Direzione"), secondo i
criteri e le modalita' stabiliti nel presente decreto. La
partecipazione di tutti i soggetti interessati e' assicurata anche
mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche
tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono
inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella
seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.
Art. 2.
Dipartimenti o istituti archeologici universitari
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 1 per "istituto" o "dipartimento archeologico
universitario" si intende il dipartimento o l'istituto universitario
cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000,
modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di
antichita' diffuse sul territorio nazionale, comprese
cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
c) L-ANT/07: Archeologia classica;
d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
e) L-ANT/09: Topografia antica;
f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o
istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque
denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1.
L'equivalenza e' verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato
tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base degli
elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero
secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla
Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la promozione. Ai medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o
istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica
italiana di Atene.
3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco,
come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano
stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del
dipartimento universitario di appartenenza.
Art. 3.
Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione
1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di
cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o
di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo
articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti
equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo
articolo 6.
Art. 4.
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, si intende per:
a) "diploma di laurea": la laurea magistrale o il titolo
equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito
dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
b) "scuola di specializzazione in archeologia": la scuola di cui
all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nonche' le scuole
elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
Art. 5.
Dottorato di ricerca in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
Art. 6.
Titoli di studio esteri equipollenti
1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n.
148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 7.
Domanda di iscrizione nell'elenco
1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite dei rispettivi direttori, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6,
che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
1, presentano apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e' trasmessa, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta
certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 e'
comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e
dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
Art. 8.
Curricula ed elementi informativi degli iscritti
1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni
appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano
l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le
stesse modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto
e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato
elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica
esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di
documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse
archeologico di aree ed immobili.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla struttura e l'attivita' dipartimentale, nonche' elementi
descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello
predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori
che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano
altresi' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni
eventuale modificazione della situazione dichiarata.
4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti
interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti
in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line
mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto
iscritto nell'elenco.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali
raccolti nell'elenco. La Direzione e' responsabile del trattamento.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
Art. 10.
Procedimento di iscrizione nell'elenco
1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e'
di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del
procedimento, inizi a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, ne da' comunicazione alla Direzione che, in tal caso,
procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di
detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta,
nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto
di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di
attivita', dispone contestualmente, nei confronti del medesimo
soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la
Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni
documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non
provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la
documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la
Direzione procede ai sensi del comma 3.
Art. 11.
Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori
scientifico-disciplinari di ambito archeologico
1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorche' non in
possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonche' i
ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla
categoria di cui al comma 1 e' disposta con provvedimento della
Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti
medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale e'
autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I
richiedenti provvedono altresi' a trasmettere il proprio curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 12.
Aggiornamenti
1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2
del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di
iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le
stesse modalita' di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria
strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei
requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni
tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari
all'iscrizione.
2. E' comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e
documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto
degli elementi informativi presentati all'atto della domanda.
L'immissione sul sito dei nuovi dati e' disposta dalla Direzione
previo controllo della loro pertinenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 20 marzo 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16