GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 136 DEL 15/6/2009

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETO 20 marzo 2009, n. 60 
Regolamento  concernente  la disciplina dei criteri per la tutela e
il  funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09G0074)
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.  233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i  beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'articolo  28,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione
di  lavori  pubblici  ricadenti  in aree di interesse archeologico il
soprintendente  puo'  richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
  Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  recante il codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE, che prevede,
nell'ambito  della  procedura  di  verifica preventiva dell'interesse
archeologico,    che    le   stazioni   appaltanti   trasmettono   al
soprintendente  territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia  del  progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente
ai   fini   archeologici   e   che   raccolgono   ed  elaborano  tale
documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici universitari,
ovvero  mediante  i  soggetti  in  possesso  del  diploma di laurea e
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia;
  Visto  il  comma  2 del predetto articolo 95, che istituisce presso
questo  Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e
dei  soggetti  in  possesso  della  necessaria  qualificazione per lo
svolgimento   dell'attivita'   di   raccolta  ed  elaborazione  della
documentazione  sopra  indicata,  demandando  ad  un apposito decreto
ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del Ministero dell'universita' e
della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13
marzo 2006;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
  Sentita    la    rappresentanza   dei   dipartimenti   archeologici
universitari,  cosi'  come  indicati  dal  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo
2008,   mediante  acquisizione  dei  pareri  formulati  dai  relativi
Consigli di dipartimento;
  Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
  Acquisiti  i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data
30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
  Udito  il  definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del 27
febbraio 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco


  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i criteri per la tenuta e il
funzionamento,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali (d'ora in avanti denominato "Ministero"), dell'elenco degli
istituti  e  dei  dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  del  diploma  di
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia,  o  di titolo di studio estero equipollente, qualificati
all'attivita'  di  raccolta  ed  elaborazione di cui all'articolo 95,
comma  1,  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in
avanti denominato "elenco").
  2.   L'elenco  e'  tenuto  dalla  Direzione  generale  per  i  beni
archeologici  (d'ora  in  avanti  denominata  "Direzione"), secondo i
criteri   e   le   modalita'   stabiliti  nel  presente  decreto.  La
partecipazione  di  tutti  i soggetti interessati e' assicurata anche
mediante  gestione  informatica  dell'elenco  secondo  le  specifiche
tecniche  definite  dalla  Direzione  e  dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione.
  3.  L'elenco  si  compone  di due sezioni. Nella prima sezione sono
inseriti  i  dipartimenti  o  istituti archeologi universitari. Nella
seconda  sezione  sono  inseriti  gli  altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.
                               Art. 2.

          Dipartimenti o istituti archeologici universitari


  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo   1   per   "istituto"   o   "dipartimento  archeologico
universitario"  si intende il dipartimento o l'istituto universitario
cui  afferiscono  almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati,  nei  seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico,  come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del 24 ottobre 2000,
modificato  dal  decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  5  aprile  2005, che si occupano di
antichita'     diffuse    sul    territorio    nazionale,    comprese
cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
   a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
   b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
   c) L-ANT/07: Archeologia classica;
   d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
   e) L-ANT/09: Topografia antica;
   f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
   g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
  2.  Agli  effetti  del  comma  1  sono  considerati  dipartimenti o
istituti  archeologici  gli istituti universitari stranieri, comunque
denominati,  che  presentino  e  documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche  equivalenti  a  quelle  di  cui  al  comma 1.
L'equivalenza  e'  verificata  dalla  Direzione,  sentiti il Comitato
tecnico   scientifico   per   i  beni  archeologici  e  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sulla base degli
elementi  informativi  forniti  dall'istituto universitario straniero
secondo  lo  schema  predisposto, anche in formato elettronico, dalla
Direzione  e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la  promozione.  Ai  medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o
istituti  archeologici,  di  cui  al  comma 1, la Scuola archeologica
italiana di Atene.
  3.  Non  possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco,
come  singoli,  il  docente  o il ricercatore universitario che siano
stati   considerati   ai   fini   dell'iscrizione   nell'elenco   del
dipartimento universitario di appartenenza.
                               Art. 3.

     Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione


  1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo  1,  i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di
cui  all'articolo  2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione  in  archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o
di  dottorato  di  ricerca  in  archeologia,  ai sensi del successivo
articolo  5,  ovvero  di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti
equipollenti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al successivo
articolo 6.
                               Art. 4.

    Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia


  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, si intende per:
   a)   "diploma  di  laurea":  la  laurea  magistrale  o  il  titolo
equivalente   alla  laurea  magistrale  o  specialistica  nell'ambito
dell'ordinamento  previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n.  509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
   b)  "scuola  di specializzazione in archeologia": la scuola di cui
all'allegato   n.   1   al   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni   e  le  attivita'  culturali,  di  riassetto  delle  scuole  di
specializzazione  nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del  patrimonio  culturale,  del  31  gennaio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  15  giugno 2006, nonche' le scuole
elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
                               Art. 5.

                 Dottorato di ricerca in archeologia


  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato  di  cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito  archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
                               Art. 6.

                Titoli di studio esteri equipollenti


  1.  Le  equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica  e  al  diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate  con  le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n.
148,  di  ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei  titoli  di  studio  relativi  all'insegnamento  superiore  nella
regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
  2.  Le  equipollenze  al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
                               Art. 7.

                  Domanda di iscrizione nell'elenco


  1.  I  dipartimenti  o  gli  istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite   dei   rispettivi  direttori,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6,
che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
1, presentano apposita domanda alla Direzione.
  2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato  elettronico,  dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  e'  trasmessa,  ai sensi e per gli
effetti  di  cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  alla  Direzione,  di  regola  in  via informatica, ai sensi
dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21
dicembre 2000, n. 445.
  3.   Nelle   more  dell'entrata  a  regime  del  sistema  di  posta
certificata  e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo    7    marzo    2005,   n.   82,   recante   il   Codice
dell'amministrazione  digitale,  la  domanda  di  cui  al  comma 1 e'
comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
  4.  Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per
gli  effetti  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445  del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti  dall'articolo  2,  nel caso dei dipartimenti o istituti, e
dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
                               Art. 8.

          Curricula ed elementi informativi degli iscritti


  1.  A  soli  fini  informativi,  anche per consentire alle stazioni
appaltanti  di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta   del   soggetto   affidatario,   i   soggetti  che  domandano
l'iscrizione  nella  seconda  sezione dell'elenco trasmettono, con le
stesse  modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto
e  sottoscritto  secondo il modello predisposto, di regola in formato
elettronico,   dalla   Direzione   e  dalla  Direzione  generale  per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  volto  a  documentare la specifica
esperienza  acquisita  nel  settore della raccolta ed elaborazione di
documenti  e  informazioni a fini di verifica preventiva di interesse
archeologico di aree ed immobili.
  2.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti  archeologici  di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime  modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla   struttura  e  l'attivita'  dipartimentale,  nonche'  elementi
descrittivi    dell'esperienza    acquisita,   secondo   il   modello
predisposto,  anche  in  formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione  generale  per  l'innovazione  tecnologica e la promozione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  3.  I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori
che  afferiscono  ai  dipartimenti  di  cui  al  comma  2, presentano
altresi'  una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza delle cause
ostative  di  cui  all'articolo  38 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  con  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale modificazione della situazione dichiarata.
  4.  I  curricula  e  gli  elementi informativi inviati dai soggetti
interessati  e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti
in  un'apposita  sezione  dell'elenco  e  sono  accessibili  on  line
mediante  collegamento  ipertestuale  con  il nominativo del soggetto
iscritto nell'elenco.
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali


  1.  Il  Ministero  e'  titolare  del trattamento dei dati personali
raccolti  nell'elenco.  La Direzione e' responsabile del trattamento.
Il  trattamento  dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del
Codice  in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  I  dati  e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
                              Art. 10.

               Procedimento di iscrizione nell'elenco


  1.  Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e'
di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
  2.  L'interessato,  qualora,  anteriormente  alla  conclusione  del
procedimento,  inizi  a  svolgere  l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma  1,  ne  da'  comunicazione  alla  Direzione  che, in tal caso,
procede,  nel  termine  di trenta giorni dalla data di ricevimento di
detta   comunicazione,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati.
  3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta,
nei  confronti  del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto
di  iscrizione  e,  ove  vi  sia  stata  comunicazione  di  inizio di
attivita',   dispone  contestualmente,  nei  confronti  del  medesimo
soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
  4.   Se  sussistono  ragioni  di  approfondimento  istruttorio,  la
Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni
documentali  o  gli  opportuni  chiarimenti.  Ove  l'interessato  non
provveda  alla  trasmissione  della  documentazione o dei chiarimenti
entro  il  termine  di  trenta giorni dal ricevimento della richiesta
della  Direzione,  ovvero  nel  caso  in  cui,  una volta ricevuta la
documentazione,   permangano   motivi   ostativi  all'iscrizione,  la
Direzione procede ai sensi del comma 3.
                              Art. 11.

Docenti    di    ruolo   o   ricercatori   confermati   nei   settori
           scientifico-disciplinari di ambito archeologico


  1.  Sono  iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di ambito
archeologico  elencati  all'articolo  2,  comma  1,  ancorche' non in
possesso  dei  requisiti  indicati  negli  articoli  4 e 5, nonche' i
ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
  2.   L'iscrizione   nell'elenco   dei  soggetti  appartenenti  alla
categoria  di  cui  al  comma  1  e' disposta con provvedimento della
Direzione,  sulla  base  della  domanda  presentata  dai  richiedenti
medesimi  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7, nella quale e'
autocertificato  il  possesso  del  requisito  di  cui  al comma 1. I
richiedenti  provvedono  altresi' a trasmettere il proprio curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
                              Art. 12.

                            Aggiornamenti


  1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2
del   presente  decreto  si  impegnano,  all'atto  della  domanda  di
iscrizione,  a  comunicare  tempestivamente  alla  Direzione,  con le
stesse modalita' di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria
strutturazione   scientifico-didattica  incidente  sul  possesso  dei
requisiti  di  iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni
tre  anni  il  permanere  dei  requisiti  e dei presupposti necessari
all'iscrizione.
  2.  E'  comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e
documenti  al  fine  di  arricchire il proprio curriculum o prospetto
degli   elementi   informativi  presentati  all'atto  della  domanda.
L'immissione  sul  sito  dei  nuovi  dati e' disposta dalla Direzione
previo controllo della loro pertinenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 20 marzo 2009

                                                  Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16




fp09-gr09