MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 marzo 2009
Approvazione di proposte della Commissione FIRB relative a
progetti di ricerca di base nei settori della linguistica e della
pedagogia sperimentale e speciale (seduta del 22 luglio 2008).
(Decreto n. 190/Ric.). (09A06270)
IL DIRETTORE GENERALE
della ricerca
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra
l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro,
al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del
Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello
internazionale e' stato istituito il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le
finalita';
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004,
registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri
e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)";
Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con
il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB
per l'anno 2006, secondo le modalita' ivi indicate, destinando, tra
l'altro, complessivamente € 14.934.000,00 al finanziamento di
progetti di ricerca di base relativi a:
Rete nazionale di Proteomica € 10.000.000,00;
Linguistica € 2.000.000,00;
Pedagogia sperimentale e speciale € 2.934.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 2690/Ric. del 1° dicembre 2006
(Invito alla presentazione di proposte progettuali volte
all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di
strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel
campo della linguistica);
Visto il decreto direttoriale n. 2691/Ric. del 1° dicembre 2006
(Invito alla presentazione di proposte progettuali volte
all'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento di
strutture di ricerca di alta qualificazione scientifica operanti nel
campo della pedagogia sperimentale e speciale);
Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che
ha istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (FIRST) nel quale sono confluite, tra l'altro, le
risorse del FIRB;
Visto il decreto direttoriale di impegno n. 246/Ric. del 1° marzo
2007 con il quale, tra l'altro, sono state impegnate somme per €
14.784.660,00 (al netto della quota dell'1% per attivita' di
valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di
ricerca di base relativi a: Rete nazionale di proteomica, linguistica
e pedagogia sperimentale e speciale;
Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 con
cui e' stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi
dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di
valutare i progetti da ammettere a finanziamento;
Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007,
registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008, reg. 1, foglio 254,
che ha disposto, tra l'altro, di destinare ulteriori €
2.000.000,00 (al netto della quota dell'1% per attivita' di
valutazione e monitoraggio) al finanziamento dei progetti di ricerca
di base relativi al bando per linguistica;
Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007,
registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008, reg. 1, foglio 254,
che ha disposto, tra l'altro, di destinare ulteriori €
3.000.000,00 (al netto della quota dell'1% per attivita' di
valutazione e monitoraggio) al finanziamento dei progetti di ricerca
di base relativi al bando per pedagogia sperimentale e speciale;
Viste le proposte progettuali e le relative richieste di
finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui ai
citati decreti direttoriali n. 2690/Ric. e n. 2691/Ric. del 1°
dicembre 2006;
Considerati i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per
la valutazione delle predette proposte progettuali;
Visto il parere positivo espresso dalla Commissione nella seduta
del 22 luglio 2008 in merito alla finanziabilita' di n. 9 progetti di
ricerca nel campo della linguistica (per un contributo MIUR di €
5.219.500,00) e di n. 5 progetti di ricerca nel campo della pedagogia
sperimentale e speciale (per un contributo MIUR di €
4.574.440,00);
Tenuto conto che all'atto dell'approvazione delle proposte
progettuali di linguistica e di pedagogia sperimentale e speciale e'
emersa la necessita' di riconsiderare nella loro interezza le somme
residue assegnate alle due tematiche in argomento pari a €
9.793.940,00;
Visto il decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17 novembre 2008,
registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2009, reg. 1, foglio
59 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla
Commissione espresse nella seduta del 22 luglio 2008 in merito alla
finanziabilita' di n. 9 progetti di ricerca nel campo della
linguistica (per un contributo MIUR di € 5.219.500,00) e di n. 5
progetti di ricerca nel campo della pedagogia sperimentale e speciale
(per un contributo MIUR di € 4.574.440,00), per un contributo
MIUR complessivo di € 9.793.940,00;
Visto che con il medesimo decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17
novembre 2008, sono state rideterminate le somme assegnate, a suo
tempo con il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006,
alle iniziative di linguistica e pedagogia sperimentale e speciale;
Considerato che il contributo MIUR previsto per i progetti sopra
menzionati ammonta complessivamente a € 9.793.940,00 e rientra
pertanto nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui ai
decreti di impegno rispettivamente n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006
e n. 246/Ric. del 1° marzo 2007;
Considerato che il MIUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei
progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA
(gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire,
sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una
rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli
importi approvati con il decreto ministeriale n. 1277/Ric. del 17
novembre 2008;
Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione
della Commissione, n. 9 progetti rimodulati (nel campo della
linguistica) e n. 5 progetti rimodulati (nel campo della pedagogia
sperimentale e speciale) per un importo complessivo di finanziamento
(contributo ministeriale) pari a € 9.793.940,00;
Ritenuta la necessita' di procedere, per i n. 14 progetti sopra
indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2
dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 1277/Ric.
del 17 novembre 2008 (per la statuizione della durata dei progetti,
la decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione
delle modalita' di erogazione e di monitoraggio delle attivita'
realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia";
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto,
vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la
durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata
al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo
complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per
ciascuna unita' di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca,
il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto,
calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale
n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante "Criteri e modalita'
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
2. L'importo di € 9.793.940,00 (contributo ministeriale) grava
sulle disponibilita' di cui ai sotto indicati decreti nel modo
seguente:
per i progetti di ricerca nel campo della linguistica:
la 1ª quota di € 2.000.000,00 grava sulle disponibilita' di
cui al decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre
2006 - Capitolo 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto
ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione
destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale
n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 809/002 -
Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006;
per i progetti di ricerca nel campo della pedagogia sperimentale e
speciale:
la 1ª quota di € 3.000.000,00 grava sulle disponibilita' di
cui al decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre
2006 - Capitolo 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto
ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione
destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale
n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 809/002 -
Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006;
per (entrambe le tematiche) progetti di ricerca nel campo della
linguistica e della pedagogia sperimentale e speciale:
la 2ª quota di € 4.793.940,00 grava sulle disponibilita' di
cui al decreto direttoriale di impegno n. 246/Ric. del 1° marzo 2007
- Capitolo 7320 (attuale Capitolo 7245) - Impegno registrato al n.
67/001 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006.
3. I progetti ancorche' non allegati al presente decreto (e per
quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte
integrante ed essenziale.
Art. 2.
1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa
realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la
copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli
eventuali maggiori costi.
Art. 3.
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di
ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilita'
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello
svolgimento delle attivita' di propria competenza e per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e
secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (in seguito MIUR) restera' estraneo
ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo
svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da
responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita'
direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi
ammissibili.
Art. 4.
1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1,
fatta salva la possibilita' per il MIUR, in assenza di cause
ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del
coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati
motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai
soggetti beneficiari dei contributi.
Art. 5.
1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e'
fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 17 novembre 2008
data del decreto ministeriale n. 1277/Ric. di approvazione delle
proposte della Commissione FIRB.
2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per
ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base
alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di
proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della
proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni
da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data
di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 6.
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare
autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano
l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero
ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno
essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente
Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26
marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita
richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere
tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore
di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera'
il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di
variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
Art. 7.
1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula
dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara
fama internazionale dovranno essere avviate con la massima
tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle
attivita' di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti
non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi
complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art.
1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca
afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di
cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo
dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del
rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare
le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10,
procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate,
fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai
contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide
col termine indicato all'art. 5.
Art. 8.
1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al MIUR
annualmente, nonche' al termine del progetto stesso, una propria
relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno
tempestivamente comunicate.
2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al MIUR
annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e
certificata secondo i criteri di cui al documento "Linee guida per la
determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti" (disponibile
sul sito http://www.miur.it/, e che, ancorche' non allegato al
presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione
pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita', le necessarie
valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR
provvedera' a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza
(secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di
contributo da erogare.
Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita'
(statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti
in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta
giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporra'
un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno
determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa
accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani
ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al
raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di
cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso)
sara' invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in
misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le
attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la
possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore
del MIUR, di accedere, anche per tali unita' di ricerca, alle
modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Per tutte le unita' di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione
del contributo sara' altresi' subordinata alla verifica del rispetto
delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma
1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12
luglio 2007), per l'assolvimento del cosidetto "impegno Deggendorf".
5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di
contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione
delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative
sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del
70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita'
di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati
per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara
fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente
erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante,
il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza,
anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la
compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da
assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva,
peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche
all'interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti
allo stesso soggetto giuridico.
6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" le erogazioni saranno
comunque subordinate all'acquisizione della prescritta
documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno
trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia
del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data
del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario
(quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni,
incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni
dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere
tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attivita',
l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
Art. 10.
1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti
ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista
tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili
realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di
esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione
FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di
apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai
sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212).
2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche ex post, rese
pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive
assegnazioni di fondi.
3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero
accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il
MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le
erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche
e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli
obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR
si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo
al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove
applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n.
123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi,
e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa
pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto
legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controlloe
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2009
Il direttore generale: Criscuoli