UNIVERSITA' DELL' AQUILA
DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2008
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli
articoli 6, 7 e 16;
Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale e' state emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
Viste la delibera del Senato Accademico n. 163/2008 del 29 maggio
2008 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 17,
18, 27, 50, 52 e 57 del vigente statuto di Ateneo;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 249/2008 del 5 agosto
2008 con la quale le modifiche di statuto sono state confermate in
seconda approvazione;
Vista la nota del MIUR n. 2936 (acquisita agli atti con prot. n.
40269 del 30 settembre 2008) con la quale il Ministero comunica di
non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;
Decreta
Art. 1.
Il comma 2 dell'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' abrogato.
Art. 2.
La lettera f) del comma 1 dell'art. 50 dello statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' abrogato.
Art. 3.
Il comma 6 dell'art. 52 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' abrogato.
Art. 4.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 17 dello statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
Art. 17 - Funzioni del collegio dei direttori di Dipartimento;
Il collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo
e di proposta del senato accademico in ordine alla promozione, allo
sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione
post-laurea e post-dottorato.
Art. 5.
Il comma 1 dell'art. 18 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' modificato come segue:
Art. 18 - Composizione del consiglio studentesco;
1. Il consiglio studentesco e' formato da ventinove membri ed
e' cosi' composto:
i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di
amministrazione dell'Ateneo;
i rappresentanti degli studenti eletti negli organi
dell'Azienda per il diritto allo studio e nel comitato di gestione
degli impianti sportivi;
Da un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun
consiglio di facolta', proporzionale al rapporto esistente fra
iscritti alle rispettive facolta' e iscritti all'Ateneo e comunque in
numero di almeno uno per ogni facolta', secondo quanto previsto dal
regolamento generale di Ateneo.
Art. 6.
La lettera c) del comma 1 dell'art. 57 dello statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
c) con la parola "ricercatori" si intendono i ricercatori
confermati e non confermati assunti a tempo indeterminato e gli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
L'Aquila, 9 ottobre 2008
Il rettore: di Orio