GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 255 DEL 30/10/2008

UNIVERSITA' DELL' AQUILA 

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2008 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista   la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  in  particolare  gli
articoli 6, 7 e 16;
  Visto  il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il
quale  e'  state  emanato  lo  Statuto  dell'Universita'  degli studi
dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;
  Viste  la  delibera del Senato Accademico n. 163/2008 del 29 maggio
2008 con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 17,
18, 27, 50, 52 e 57 del vigente statuto di Ateneo;
  Vista  la  delibera  del Senato Accademico n. 249/2008 del 5 agosto
2008  con  la  quale le modifiche di statuto sono state confermate in
seconda approvazione;
  Vista  la  nota  del MIUR n. 2936 (acquisita agli atti con prot. n.
40269  del  30 settembre  2008) con la quale il Ministero comunica di
non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;
                               Decreta

                               Art. 1.
  Il  comma 2 dell'art. 27 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' abrogato.
                               Art. 2.
  La   lettera   f)   del   comma 1   dell'art.   50   dello  statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' abrogato.
                               Art. 3.
  Il  comma 6 dell'art. 52 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' abrogato.
                               Art. 4.
  Il   primo   periodo   del   comma 1  dell'art.  17  dello  statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
    Art. 17 - Funzioni del collegio dei direttori di Dipartimento;
      Il  collegio dei direttori di dipartimento e' organo consultivo
e  di  proposta del senato accademico in ordine alla promozione, allo
sviluppo,   all'organizzazione   della   ricerca  e  alla  formazione
post-laurea e post-dottorato.
                               Art. 5.
  Il  comma 1 dell'art. 18 dello statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila e' modificato come segue:
    Art. 18 - Composizione del consiglio studentesco;
      1.  Il  consiglio studentesco e' formato da ventinove membri ed
e' cosi' composto:
        i  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel  Consiglio di
amministrazione dell'Ateneo;
        i   rappresentanti   degli   studenti   eletti  negli  organi
dell'Azienda  per  il  diritto allo studio e nel comitato di gestione
degli impianti sportivi;
      Da un numero di rappresentanti degli studenti eletti in ciascun
consiglio  di  facolta',  proporzionale  al  rapporto  esistente  fra
iscritti alle rispettive facolta' e iscritti all'Ateneo e comunque in
numero  di  almeno uno per ogni facolta', secondo quanto previsto dal
regolamento generale di Ateneo.
                               Art. 6.
  La   lettera   c)   del   comma 1   dell'art.   57   dello  statuto
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' modificato come segue:
    c) con   la  parola  "ricercatori"  si  intendono  i  ricercatori
confermati  e  non  confermati  assunti  a  tempo indeterminato e gli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
      L'Aquila, 9 ottobre 2008

                                                  Il rettore: di Orio



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