
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153
Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e
investigazione privata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del
mercato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 249, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante
dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata
dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei
requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonche' della
documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale
dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.";
b) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
"Art. 250. - 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di
ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia
alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve
le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per
servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di
cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto
tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato
d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.
3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai
servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con
la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le
altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di
adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel
rispetto dei diritti dei cittadini.".
4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche
funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento
di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie
particolari giurate che svolgono i servizi di cui
all'articolo 260-bis, comma 2.
6. Il giuramento, quando e' prescritto, e' prestato innanzi al
prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in
calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa
all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilita' previste dalla legge, lo
svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento
senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo
autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.";
c) all'articolo 251 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare
puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti
a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu'
istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad
una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita'
regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni
vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie
particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita'
di vigilanza previste dalla legge.";
d) l'articolo 252 e' sostituito dal seguente:
"Art. 252. - 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i
beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti
nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione e'
rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i
prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la
sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti
della durata giornaliera del lavoro e la qualita' dei servizi."";
e) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:
"Art. 252-bis. - 1. Le guardie particolari sono iscritte in un
apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli
istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato
servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la
formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonche',
succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel
registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di
nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate
definite dal Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico
dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca
dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale
possono accedere gli uffici preposti alle attivita' di controllo e,
per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.";
f) l'articolo 254 e' sostituito dal seguente:
"Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per
particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e
l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale
dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni
dell'articolo 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli
istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti,
i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni
richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante
l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con
decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le
generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto
cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui
all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni
sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento."";
g) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:
"Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134
della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili
o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad
essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o
lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di
regolamento riservano agli organi di polizia.
2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza
complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate,
salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza
pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti:
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni
ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli
altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati
dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla
forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di
ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni
in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le
disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del
trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri
beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e'
maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore
rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi,
salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o
delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a
rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo'
costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini
della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela
ambientale.
3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la
vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni
militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre
simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza
impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari
giurate.";
h) l'articolo 257 e' sostituito dal seguente:
"Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta
dall'articolo 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le
altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di
investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza,
dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una
sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti
di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali,
se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario
dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di
controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri
istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o
regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria
attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi
operative e quella della centrale operativa, qualora non
corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede
l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono
impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo,
della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e
tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non
superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso,
nonche' della documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e
delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto;
b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici
occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche,
conformi alle disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento
tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare
adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi,
all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita
la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita'
delle guardie particolari giurate da parte del titolare della
licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle
locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale
di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono
determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di
cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve
conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di
qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della
legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica
richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli
incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o
adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali,
mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita',
abilitazioni o certificazioni.";
i) dopo l'articolo 257 sono inseriti i seguenti:
"Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della
legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di
informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli
ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore
commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di
investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello
stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di
investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta
e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a),
se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1,
lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1,
lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni
dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti
formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi
minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista
dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle
attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.
Art. 257-ter. - 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza,
l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a
sessanta giorni, entro il quale il provvedimento e' rilasciato,
previa esibizione della documentazione comprovante:
a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente, nel numero e con le professionalita'
occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della
licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla
legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al
progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto
dall'articolo 260-bis. Per le imprese gia' assentite in altro Stato
membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione,
ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge,
eventualmente gia' prestate nello Stato di stabilimento, purche'
idonee, per ammontare e modalita' di pagamento, al soddisfacimento
delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1
dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui
all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni
eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonche'
l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella
delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio dell'attivita' in
piu' province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella
quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti
per territorio. La preventiva comunicazione non e' richiesta per le
attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di
teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile,
nonche' per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di
investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel
luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o
transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le
altre comunicazioni per finalita' di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie
di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), e' comunicata al
prefetto. Al prefetto e' altresi' comunicata ogni modifica del
progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto
proprietario dell'istituto ed e' esibita, almeno annualmente,
attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, la
certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale
dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed
assicurativi, nonche' la certificazione dell'ente bilaterale
nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto
degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei
confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista
dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione
per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad
altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha
rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che
intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se
previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti
di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio
trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il
prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto
tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la
stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per
la sospensione o la revoca della licenza, di cui
all'articolo 257-quater.
Art. 257-quater. - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134
della legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate
quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle
attivita' ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257,
comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1,
lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura
di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero
il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare
la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.
2. Le licenze gia' rilasciate sono revocate quando vengono a
mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o
sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le
attivita' assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico
interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti
prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della
legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresi' revocate o sospese quando e' accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali, nei confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese
quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera
del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto
della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza
privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o
sulla qualita' dei servizi resi in rapporto alla dotazione di
apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili
per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorita' ed alle
determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge
26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n.
508.
4. Le licenze sono altresi' revocate trascorso il termine di cui al
comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate
integralmente le prescrizioni ivi previste.
Art. 257-quinquies. - 1. Per l'accertamento della sussistenza delle
caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della
permanenza dei requisiti di qualita' e funzionalita' degli istituti,
il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e
certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a
norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il
questore per le finalita' di vigilanza di cui all'articolo 249,
quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei
servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica,
definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui
all'articolo 260-quater, tenendo conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
legge o di regolamento che disciplinano le attivita' di cui
all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da
adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza
pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli
blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature
tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento
indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati
secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 257-sexies. - 1. Le disposizioni della presente sezione non
costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei
di istituti di vigilanza o loro consorzi, ne' di studi associati di
investigatori privati ai quali e' stata rilasciata la licenza e nei
limiti ivi stabiliti, ne' ad altre forme di organizzazione aziendale
che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di
ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di
allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione
siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune
di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa
comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e
tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle
strutture e la funzionalita' dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione
dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del
territorio in cui operano, o, ferma restando la necessita' della
centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con
linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli
allarmi del personale dipendente.";
l) all'articolo 260 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Nel registro di cui all'articolo 135 della legge devono essere
indicati:
a) le generalita' delle persone, con le quali gli affari o le
operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la
propria identita' personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede
principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza,
indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono
essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu' istituti, il
registro dovra' indicare l'operazione complessiva, il cliente per
conto del quale l'intero servizio e' effettuato, la fase operativa di
competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente
identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti
al titolo del concorso.
Per le attivita' indicate nell'articolo 327-bis del codice di
procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello
stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice.";
m) dopo l'articolo 260 sono inseriti i seguenti:
"§ 21-bis - Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione
europea, degli enti di certificazione indipendenti e della
Commissione consultiva centrale."
Art. 260-bis. - 1. Le imprese stabilite in altro Stato membro
dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della
Repubblica italiana a parita' di condizioni con le imprese nazionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della
capacita' tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli
obblighi e degli oneri, anche economici, gia' assolti nel medesimo
Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge e'
prestata con le modalita' ed alle condizioni indicate
all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti
l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio
della Repubblica.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza puo' inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel
territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e
custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo
svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento,
utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e
autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di
incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono
essere autorizzate le attivita' transfrontaliere, intendendo per tali
quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento
dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e
viceversa.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del
servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle
autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento,
del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei
mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto
diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica
sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i
servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza
dell'autorita' di pubblica sicurezza, previste nel territorio della
Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano
adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica
sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al
porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio
della Repubblica.
Art. 260-ter. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita
la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabiliti le
caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari,
centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche
privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente
della qualita' e della conformita' degli istituti autorizzati a norma
dell'articolo 134 della legge, dei relativi servizi e dei materiali
utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi
provvedimenti di attuazione, nonche' alle altre disposizioni di legge
o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attivita' di
verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli
organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sono definite anche le
modalita' di riconoscimento degli organismi di certificazione
indipendente e quelle di sospensione o revoca del riconoscimento.
3. Il riconoscimento quale "organismo di certificazione
indipendente"" di cui al comma 1, e' effettuato dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, precisando la
categoria di certificazione riconosciuta, ed ha validita' per cinque
anni. Esso ha effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data
di notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorita'
competenti degli altri Stati membri degli organismi interessati.
4. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per
vigilare sull'attivita' degli organismi di certificazione
indipendente di cui al comma 1. Il comitato, istituito presso lo
stesso Ministero, e' composto da: un presidente, con qualifica non
inferiore a prefetto o a dirigente generale di' pubblica sicurezza,
due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture, dei
trasporti e dell'istruzione, universita' e ricerca; da due
rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno
esperto in comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei alla
pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad
amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive
amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica
dirigenziale non generale.
5. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di
convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, sentite le altre Amministrazioni
interessate.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 260-quater. - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno
la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui
all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e'
composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza,
con le funzioni di vice presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica
sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed
uno all'Arma dei carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero
della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle
organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di
quattro;
g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle
organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli
per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle
associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle
assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati
con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e'
nominato un supplente.
4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della
Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le
funzioni.
5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di
decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e puo' essere
consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate, su tutte
le questioni di carattere generale concernenti le attivita' di cui
agli articoli 133 e 134 della legge.
6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite
sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro"" ristretti per gli
approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di
qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori
della sicurezza privata.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Art. 2.
Disposizioni di attuazione
1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le
modalita' di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre
anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. All'adempimento di compiti attribuiti alle Amministrazioni
interessate dal presente regolamento le medesime provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45
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