GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 231 DEL 2/10/2008

DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152 
Ulteriori   disposizioni   correttive   e   integrative  del  decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti
pubblici   relativi   a   lavori,   servizi   e  forniture,  a  norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31 marzo  2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
  Vista   la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   31 marzo   2004,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
  Visto   il   regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del
28 ottobre  2004,  che  modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo  alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 25,  comma 3,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 gennaio  2007,  n.  6,  recante
disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  a  norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2007,  n.  113, recante
ulteriori   disposizioni   correttive   ed  integrative  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora
inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee
alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
  Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06
e C-148/06;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 10 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno,  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
               Disposizioni di adeguamento comunitario

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  3,  comma  8,  primo periodo, dopo le parole: "I
"lavori""  sono  inserite  le  seguenti: "di cui all'allegato I" e al
terzo periodo, le parole: "di cui all'allegato I" sono soppresse;
    b) all'articolo  13,  dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti
normativi, le parole "art. 13, direttiva 2004/17" sono sostituite con
le  parole  "artt.  13  e  35, direttiva 2004/17"; dopo il comma 7 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  "7-bis.  Gli  enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne
fanno  domanda  le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti  di  forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o le specifiche
tecniche  alle  quali  intendono  riferirsi  per gli appalti che sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche
sono   basate  su  documenti  accessibili  agli  operatori  economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a
tali documenti.";
    c) all'articolo  18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti
normativi,  le  parole  "art.  22, direttiva 2004/17" sono sostituite
dalle seguenti "artt. 12 e 22, direttiva 2004/17"; dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: "1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti
da  parte  degli  enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli  quanto  quelle  che  sono  concesse  dai Paesi terzi agli
operatori   economici   italiani  in  applicazione  dell'accordo  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.";
    d) all'articolo 21,   comma 1,   le   parole:   "all'articolo che
precede" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 20, comma 1";
    e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi)  (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art.
4,  lett.  b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
158/1995).  -  1.  Il presente codice non si applica agli appalti nei
settori  di  cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione  a  terzi,  quando  l'ente  aggiudicatore non gode di alcun
diritto   speciale   o  esclusivo  per  la  vendita  o  la  locazione
dell'oggetto  di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
  2.  Gli  enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse  in  virtu'  del  comma 1,  entro  il termine stabilito dalla
Commissione  medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.";
    f) la  lettera  g),  del  comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita
dalla  seguente:  "g)  lavori  pubblici  da  realizzarsi da parte dei
soggetti  privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via  diretta  l'esecuzione  delle  opere di urbanizzazione a scomputo
totale  o  parziale  del  contributo  previsto  per  il  rilascio del
permesso,   ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo
28,  comma  5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione
che  rilascia  il  permesso  di  costruire  puo'  prevedere  che,  in
relazione  alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto    a   richiedere   il   permesso   di   costruire   presenti
all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta del permesso di
costruire,  un  progetto  preliminare  delle  opere  da eseguire, con
l'indicazione  del  tempo  massimo  in  cui devono essere completate,
allegando    lo   schema   del   relativo   contratto   di   appalto.
L'amministrazione,  sulla  base  del progetto preliminare, indice una
gara   con   le  modalita'  previste  dall'articolo 55.  Oggetto  del
contratto,  previa  acquisizione  del  progetto definitivo in sede di
offerta,  sono  la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta  relativa  al  prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto   per   la   progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;";
    g) all'articolo 34,  comma 1,  dopo  la lettera f) e' inserita la
seguente:  "f-bis)  operatori  economici,  ai  sensi dell'articolo 3,
comma 22,  stabiliti  in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;";
    h) all'articolo 37,  il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11.
Qualora  nell'oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  di lavori
rientrino,  oltre  ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le quali sono
necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture, impianti e opere
speciali,  e  qualora  una  o  piu' di tali opere superi in valore il
quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei lavori, se i soggetti
affidatari  non  siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono    utilizzare    il   subappalto   con   i   limiti   dettati
dall'articolo 118,  comma 2,  terzo periodo; il regolamento definisce
l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente  revisionati  con  il  regolamento stesso. L'eventuale
subappalto  non  puo'  essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso   di   subappalto   la   stazione   appaltante   provvede   alla
corresponsione   diretta   al   subappaltatore   dell'importo   delle
prestazioni  eseguite  dallo  stesso,  nei  limiti  del  contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.";
    i) all'articolo 45,  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente:
"1-bis.  Per  gli  operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono   di   mezzi   forniti   da  altre  societa'  del  gruppo,
l'iscrizione  negli  elenchi  indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono,  la  proprieta'  degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento.";
    l) all'articolo 47:
      1)   nella   rubrica,   le  parole:  "Imprese  stabilite"  sono
sostituite dalle seguenti: "Operatori economici stabiliti";
      2)  al  comma 1,  le  parole:  "alle  imprese  stabilite"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli operatori economici stabiliti";
      3)  al  comma 2,  le parole: "le imprese" sono sostituite dalle
seguenti:  "gli  operatori economici"; la parola "Esse" e' sostituita
dalla  seguente:  "Essi";  le  parole  "delle  imprese italiane" sono
sostituite dalle seguenti: "degli operatori economici italiani";
    m) all'articolo 48,  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente:
"1-bis: "Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare   il   numero   di   candidati   da   invitare,   ai   sensi
dell'articolo 62,   comma 1,   richiedono  ai  soggetti  invitati  di
comprovare     il     possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa,    eventualmente
richiesti  nel  bando  di  gara,  presentando, in sede di offerta, la
documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di invito in
originale  o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.";
    n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per i lavori, il
concorrente  puo'  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie  in ragione dell'importo
dell'appalto  o  della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando
il  divieto  di  utilizzo  frazionato  per il concorrente dei singoli
requisiti   economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi  di  cui
all'articolo  40,  comma  3,  lettera  b),  che  hanno  consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.";
      2) il comma 7 e' soppresso;
    o) all'articolo 50,  comma 4, la parola: "diversi" e' soppressa e
dopo la parola: "servizi" sono aggiunte le seguenti: "e forniture";
    p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
      1) il comma 13 e' abrogato;
      2)  al  comma 15,  le parole: "e di quelli fissati ai sensi del
comma 13", sono soppresse;
    q) all'articolo 64,   comma 4,  le  parole:  ",  punto  3,"  sono
soppresse;
    r) all'articolo  65,  comma  5,  le  parole:  ",  punto  5," sono
soppresse;
    s) all'articolo 70,   comma 12,   le   parole:   "e  nel  dialogo
competitivo" sono soppresse;
    t) all'articolo 79,  comma 5,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la
seguente:   "b-bis)  la  decisione,  a  tutti  i  candidati,  di  non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.";
    u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
    v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  dopo  la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente nei rispettivi
Paesi;";
      2)  al  comma 1, lettera g), le parole: "ed f)" sono sostituite
dalle seguenti: ", f), f-bis) e h)";
      3)  al  comma 6,  le  parole:  "f), g)"  sono  sostituite dalle
seguenti: "f), f-bis), g)";
    z) all'articolo  91, comma 2, le parole: "f), g)" sono sostituite
dalle seguenti: "f), f-bis), g)";
    aa) all'articolo   101,  comma  2,  le  parole:  "f),  g),"  sono
sostituite dalle seguenti: "f), f-bis), g) e";
    bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per l'affidamento
dei  lavori  pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica  la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti  se  sussistono  in tale numero
aspiranti idonei.";
      2)  all'inizio  del  primo periodo del comma 9 sono inserite le
seguenti  parole:  "Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione
di  euro" e, al secondo periodo, le parole: "inferiore a cinque" sono
sostituite dalle seguenti: "inferiore a dieci;";
    cc) all'inizio  del  primo  periodo del comma 8 dell'articolo 124
sono  inserite le seguenti parole: "Per servizi e forniture d'importo
inferiore  o  pari  a 100.000 euro" e, al secondo periodo, le parole:
"inferiore  a  cinque"  sono  sostituite dalle seguenti: "inferiore a
dieci;";
    dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma 1,  dopo  le  parole:  "che ha formulato la prima
migliore  offerta,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fino  al  quinto
migliore offerente";
      2)  il  comma 2  e'  sostituito dal seguente: "2. L'affidamento
avviene   alle  medesime  condizioni  gia'  proposte  dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.";
      3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  153  (Finanza  di  progetto).  -  1. Per la realizzazione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di pubblica utilita', inseriti nella
programmazione    triennale    e    nell'elenco    annuale   di   cui
all'articolo 128,    ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente  approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della  normativa  vigente,  finanziabili  in  tutto  o  in  parte con
capitali  privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
alternativa    all'affidamento    mediante   concessione   ai   sensi
dell'articolo 143,  affidare  una  concessione ponendo a base di gara
uno  studio  di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un bando
finalizzato  alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo
di   risorse   totalmente   o  parzialmente  a  carico  dei  soggetti
proponenti.
  2.  Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
  3.   Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo 144,
specifica:
    a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare  al  progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente  intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in   tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al  promotore  solo
successivamente  all'accettazione,  da  parte  di quest'ultimo, delle
modifiche  progettuali  nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
    b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare  modifiche  al  progetto  preliminare, l'amministrazione ha
facolta'  di  chiedere  progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria  l'accettazione  delle modifiche da apportare al progetto
preliminare  presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
  5.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 83  per il caso delle
concessioni,  l'esame  delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla   qualita'   del  progetto  preliminare  presentato,  al  valore
economico  e  finanziario  del  piano  e  al contenuto della bozza di
convenzione.
  6.  Il  bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita,  in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
  7.  Il  disciplinare  di  gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie  del  servizio  da  gestire,  in  modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
  8.  Alla  procedura  sono  ammessi  solo i soggetti in possesso dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando  o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
  9.  Le  offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di  convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato da una
banca  nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della  gestione;  il  regolamento  detta  indicazioni  per chiarire e
agevolare  le  attivita'  di  asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende  l'importo  delle  spese  sostenute  per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di  cui  all'articolo 2578  del codice civile. Tale importo, non puo'
superare   il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
  10. L'amministrazione aggiudicatrice:
    a) prende  in  esame  le  offerte  che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
    b) redige  una  graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato  la  migliore  offerta;  la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
    c) pone  in  approvazione  il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere  del  promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai   fini   dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a  tutti  gli
adempimenti  di  legge  anche  ai  fini  della valutazione di impatto
ambientale,  senza  che  cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
    d) quando  il  progetto  non  necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
    e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta'  di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore   alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e  non
accettate dallo stesso.
  11.  La  stipulazione  del  contratto  di concessione puo' avvenire
solamente  a  seguito  della  conclusione,  con esito positivo, della
procedura   di   approvazione   del   progetto  preliminare  e  della
accettazione  delle  modifiche  progettuali  da  parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
  12.  Nel  caso  in  cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e  da  un'ulteriore  cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per  cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita'  posto  a  base  di  gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto  a  prestare  la  cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla  data  di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da parte del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative  al  mancato  o  inesatto  adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali  relativi  alla  gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura  del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
  15.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando  le
disposizioni  relative  al  contenuto del bando previste dal comma 3,
primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a  quanto  prescritto dal
comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
    a) pubblicare  un  bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso   del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore  offerente
individuato  con  le  modalita'  di  cui  alle successive lettere del
presente  comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
    b) provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare  in
conformita' al comma 10, lettera c);
    c) bandire  una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il  progetto  preliminare  approvato  e  le  condizioni  economiche e
contrattuali  offerte  dal  promotore,  con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
    d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
    e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte  valutate
economicamente  piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di   gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione   dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare  la
propria  proposta  a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto.  In  questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al  migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la  partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
    f) ove   il  promotore  non  adegui  nel  termine  indicato  alla
precedente  lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del miglior
offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
  Qualora   le  amministrazioni  aggiudicatrici  si  avvalgano  delle
disposizioni  del  presente  comma,  non  si  applicano  il comma 10,
lettere d), e),   il   comma 11   e   il   comma 12,  ferma  restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
  16.  In  relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui  al  comma 1,  per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano   alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi  dalla
approvazione  dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti  di  cui  al  comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro  mesi  dal  decorso  di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui  all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a prestare una
cauzione  nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel  caso  di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente  comma.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel caso in cui sia pervenuta una
sola  proposta,  a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  contenente  i  criteri  in  base  ai  quali  si procede alla
valutazione  delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate e
ripresentate  alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate  entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi   dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le  amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano  la  proposta  ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
    a) se  il  progetto  preliminare  necessita di modifiche, qualora
ricorrano  le  condizioni  di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo  competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
    b) se  il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
    c) se  il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere  ai  sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del  comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma 16,  l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di   cui   all'articolo 75.   Nelle   gare   di   cui  al  comma  16,
lettere a), b), c), si applica il comma 13.
  18.  Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui  al  comma 16,  lettera a),  ha  diritto al rimborso, con onere a
carico  dell'affidatario,  delle spese sostenute nella misura massima
di  cui  al  comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore che non risulti
aggiudicatario  nelle  procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
  19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici,  a  mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di pubblica
utilita'   non   presenti   nella  programmazione  triennale  di  cui
all'articolo 128  ovvero  negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla  base  della  normativa
vigente.  Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei  mesi  dal  loro  ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri  programmi,  gli  studi  di  fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse;  l'adozione  non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne'  alla  gestione  dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino  gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
  20.  Possono  presentare  le  proposte  di  cui al comma 19 anche i
soggetti   dotati   di   idonei   requisiti  tecnici,  organizzativi,
finanziari  e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche' i
soggetti   di   cui  agli  articoli 34  e  90,  comma 2,  lettera b),
eventualmente  associati  o  consorziati  con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita'  rientra  tra  i  settori  ammessi  di  cui  all'articolo 1,
comma 1,  lettera  c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.  Le  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito  degli  scopi  di  utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo  economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di  fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
  21.  Limitatamente  alle  ipotesi  di  cui  i  commi 16, 19 e 20, i
soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte possono recedere dalla
composizione  dei  proponenti  in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno  la  presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la  mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione.";
    ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
    gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: "all'articolo 155" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 153";
    hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente: "1-bis. Per lo
svolgimento  delle  competenze di cui al secondo periodo del comma 1,
le  societa'  pubbliche  di  progetto  applicano  le disposizioni del
presente codice.";
      2)  il  comma 3  e'  sostituito  dal  seguente: "3. La societa'
pubblica  di  progetto  e'  istituita  allo  scopo  di  garantire  il
coordinamento   tra   i  soggetti  pubblici  volto  a  promuovere  la
realizzazione  ed  eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a
promuovere  altresi'  la partecipazione al finanziamento; la societa'
e'  organismo  di  diritto  pubblico  ai  sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.";
    ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
    ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: "1. Il Ministero
pubblica  sul  sito  informatico  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  in  data  6 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana  e  comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel
programma  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 162,  per  le  quali i
soggetti   aggiudicatori   intendono  avviare  le  procedure  di  cui
all'articolo 153.    Nella   lista   e'   precisato,   per   ciascuna
infrastruttura,  l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.";
      2)  al  comma 2,  le parole: "di cui all'articolo 153, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 153, comma 20,";
      3) al comma 3, le parole: ", ove valuti le proposte, presentate
a  seguito  dell'avviso  indicativo  di  cui  al  comma 1 di pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154," sono soppresse;
      4)  al  comma 5  le  parole:  "di  cui  all'articolo 155"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 153";
    mm) all'articolo 176,   comma 6,   dopo   le   parole:  "le  sole
disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "alla parte I e";
    nn) all'articolo 179,  il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.
Relativamente      alle      infrastrutture      strategiche      per
l'approvvigionamento   energetico   gli  enti  aggiudicatori  di  cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.";
    oo) all'articolo 225,   comma 7,   le   parole:  "comma  7"  sono
sostituite con le parole "comma 9";
    pp) all'articolo 230,  al comma 4, dopo le parole: "articoli 49 e
50"   sono   inserite  le  seguenti:  "con  esclusione  del  comma l,
lettera a)";
    qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma 4, le parole: "del comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "del comma 3";
    2)  al  comma 6, dopo le parole: "dell'articolo 50" sono inserite
le seguenti: "con esclusione del comma 1, lettera a)";
    rr) all'articolo  237,  dopo  le  parole:  "del  capo  III"  sono
aggiunte le seguenti: "con esclusione dell'articolo 221".
  2.   La   disciplina  recata  dall'articolo 153  del  codice,  come
sostituito  dal  presente  decreto,  si  applica alle procedure i cui
bandi  siano  stati  pubblicati dopo la data di entrata in vigore del
presente   decreto;   in  sede  di  prima  applicazione  della  nuova
disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16,
primo  periodo,  decorre  dalla  data  di  approvazione del programma
triennale 2009-2011.

                               N O T E

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Le  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
          in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
              - Il  regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
          28 ottobre  2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29
          ottobre.
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei   contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile
          2005,  n.  62  (Disposizioni  per l'adeguamento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario), e'
          il seguente:
              "Art.  25  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva  2004/17/CE  del  31 marzo  2004  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  che  coordina  le procedure di
          appalto  degli  enti erogatori di acqua e di energia, degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e   della   direttiva  2004/18/CE  del  31 marzo  2004  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento   delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
          appalti  pubblici  di lavori, di forniture e di servizi). -
          1.-2. (Omissis).
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  previsti  dal  comma 1 possono essere
          emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.".
              - Il   decreto   legislativo   26 gennaio  2007,  n.  6
          "Disposizioni   correttive   ed   integrative  del  decreto
          legislativo  12 aprile  2006, n. 163, recante il Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a
          norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
          62",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 gennaio
          2007, n. 25.
              - Il   decreto   legislativo  31 luglio  2007,  n.  113
          "Ulteriori   disposizioni   correttive  e  integrative  del
          decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163, recante il
          Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture,  a  norma  dell'art.  25,  comma 3,  della legge
          18 aprile  2005,  n.  62",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.
          202), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".

          Note all'articolo 1:

              - Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32,
          34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65,
          70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 101, 112, 113, 117,
          118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135, 140, 141,
          156,  159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188, 189,
          191,  192,  194,  203, 225, 230, 232, 237, 256 e l'allegato
          XXI,  articoli 28  e  37,  del  citato  decreto legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163,  come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo:
              "Art.  3  (Definizioni)  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          articoli 1,  2.1., direttiva 2004/17; articoli 2, 19, legge
          n.  109/1994;  articoli 1,  2,  9,  decreto  legislativo n.
          358/1992;   articoli 2,   3,   6,  decreto  legislativo  n.
          157/1995;   articoli 2,   7,  12,  decreto  legislativo  n.
          158/1995;   art.   19,  comma  4,  decreto  legislativo  n.
          402/1998;  art.  24,  legge  n.  62/2004). - 1. Ai fini del
          presente codice si applicano le definizioni che seguono.
              2.  Il  "codice"  e'  il  presente codice dei contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture.
              3.  I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici"  sono i
          contratti  di  appalto  o di concessione aventi per oggetto
          l'acquisizione   di   servizi,   o   di  forniture,  ovvero
          l'esecuzione  di  opere  o  lavori,  posti  in essere dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori.
              4.  I  "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
          settori   diversi  da  quelli  del  gas,  energia  termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento  di area geografica, come definiti dalla parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo.
              5.  I  "settori speciali" dei contratti pubblici sono i
          settori  del  gas,  energia  termica,  elettricita', acqua,
          trasporti,    servizi   postali,   sfruttamento   di   area
          geografica,  come  definiti  dalla  parte  III del presente
          codice.
              6.  Gli  "appalti  pubblici"  sono i contratti a titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o  un  ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
          aventi  per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
          prodotti,  la  prestazione  di  servizi  come  definiti dal
          presente codice.
              7.  Gli  "appalti  pubblici  di  lavori"  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la  progettazione  esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente a
          lavori   o   opere   rientranti  nell'allegato  I,  oppure,
          limitatamente  alle  ipotesi  di  cui alla parte II, titolo
          III,   capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di
          un'opera   rispondente   alle  esigenze  specificate  dalla
          stazione  appaltante  o dall'ente aggiudicatore, sulla base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
              8.  I  "lavori"  di  cui  all'allegato I comprendono le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro,  manutenzione,  di  opere. Per
          "opera"  si  intende  il risultato di un insieme di lavori,
          che  di  per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme  di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
          presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
              9.  Gli  "appalti  pubblici  di forniture" sono appalti
          pubblici  diversi  da quelli di lavori o di servizi, aventi
          per   oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la
          locazione  o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
          l'acquisto, di prodotti.
              10.  Gli  "appalti  pubblici  di  servizi" sono appalti
          pubblici  diversi  dagli  appalti  pubblici  di lavori o di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II.
              11.  Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
          a  titolo  oneroso,  conclusi  in  forma scritta, aventi ad
          oggetto,  in  conformita' al presente codice, l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione  di  lavori pubblici o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica, che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in  tale  diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
          al presente codice.
              12.  La  "concessione  di  servizi" e' un contratto che
          presenta  le  stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  servizi,  ad  eccezione  del fatto che il corrispettivo
          della  fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
          di  gestire  i servizi o in tale diritto accompagnato da un
          prezzo, in conformita' all'art. 30.
              13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il  cui  scopo  e' quello di stabilire le clausole relative
          agli  appalti  da  aggiudicare  durante un dato periodo, in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste.
              14.   Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un
          processo   di  acquisizione  interamente  elettronico,  per
          acquisti   di   uso   corrente,   le   cui  caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta  la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
          soddisfi  i  criteri  di  selezione  e che abbia presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
              15.  L'"asta  elettronica"  e'  un  processo  per  fasi
          successive   basato   su   un  dispositivo  elettronico  di
          presentazione  di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene   dopo  una  prima  valutazione  completa  delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere  effettuata sulla base di un trattamento automatico.
          Gli  appalti  di  servizi e di lavori che hanno per oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche.
              15-bis.  La "locazione finanziaria di opere pubbliche o
          di  pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
              15-ter.  Ai  fini  del presente codice, i "contratti di
          partenariato  pubblico  privato"  sono contratti aventi per
          oggetto  una  o piu' prestazioni quali la progettazione, la
          costruzione,  la  gestione  o  la  manutenzione di un'opera
          pubblica  o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
          servizio,  compreso  in ogni caso il finanziamento totale o
          parziale  a  carico  di privati, anche in forme diverse, di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni   e   degli   indirizzi   comunitari  vigenti.
          Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra i contratti di
          partenariato  pubblico privato la concessione di lavori, la
          concessione   di   servizi,   la   locazione   finanziaria,
          l'affidamento  di  lavori  mediante finanza di progetto, le
          societa'   miste.   Possono   rientrare   altresi'  tra  le
          operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
          contraente   generale   ove   il   corrispettivo   per   la
          realizzazione   dell'opera   sia   in   tutto  o  in  parte
          posticipato  e collegato alla disponibilita' dell'opera per
          il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi
          di  comunicazione  previsti  dall'art.  44, comma 1-bis del
          decreto-legge  31 dicembre  2007,  n.  248, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, alle
          operazioni  di partenariato pubblico privato si applicano i
          contenuti delle decisioni Eurostat.
              16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono i
          contratti   pubblici   il   cui  valore  stimato  al  netto
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  e'  pari  o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e),  91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
          novero dei contratti esclusi.
              17.   I  contratti  "sotto  soglia"  sono  i  contratti
          pubblici  il  cui  valore stimato al netto dell'imposta sul
          valore  aggiunto  (I.V.A.)  e' inferiore alle soglie di cui
          agli  articoli 28,  32,  comma 1,  lettera e), 91, 99, 196,
          215,  235,  e  che  non  rientrino nel novero dei contratti
          esclusi.
              18.  I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di
          cui  alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
          alla   disciplina   del   presente  codice,  e  quelli  non
          contemplati dal presente codice.
              19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
          di  servizi"  designano  una  persona fisica, o una persona
          giuridica,  o  un  ente  senza  personalita' giuridica, ivi
          compreso  il  Gruppo  europeo di interesse economico (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.   240,   che  offra  sul  mercato,  rispettivamente,  la
          realizzazione  di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
          la prestazione di servizi.
              20.  Il  termine "raggruppamento temporaneo" designa un
          insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo  di  partecipare alla procedura di affidamento di uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta.
              21.  Il  termine  "consorzio"  si riferisce ai consorzi
          previsti   dall'ordinamento,   con   o  senza  personalita'
          giuridica.
              22.   Il   termine   "operatore   economico"  comprende
          l'imprenditore,  il  fornitore e il prestatore di servizi o
          un raggruppamento o consorzio di essi.
              23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta.
              24.  Il  "candidato"  e'  l'operatore  economico che ha
          chiesto   di   partecipare  a  una  procedura  ristretta  o
          negoziata o a un dialogo competitivo.
              25.   Le   "amministrazioni  aggiudicatrici"  sono:  le
          amministrazioni    dello    Stato;    gli   enti   pubblici
          territoriali;  gli  altri  enti pubblici non economici; gli
          organismi  di  diritto  pubblico;  le associazioni, unioni,
          consorzi,   comunque   denominati,   costituiti   da  detti
          soggetti.
              26.  L'"organismo  di  diritto  pubblico"  e' qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria:
                istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse  generale,  aventi  carattere  non  industriale o
          commerciale;
                dotato di personalita' giuridica;
                la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo  Stato,  dagli  enti pubblici territoriali o da altri
          organismi  di  diritto  pubblico oppure la cui gestione sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,   di   direzione   o  di  vigilanza  sia
          costituito   da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'  e'
          designata  dallo  Stato, dagli enti pubblici territoriali o
          da altri organismi di diritto pubblico.
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie  di  organismi di diritto pubblico che soddisfano
          detti   requisiti   figurano  nell'allegato  III,  al  fine
          dell'applicazione  delle disposizioni delle parti I, II, IV
          e V.
              28.  Le  "imprese  pubbliche" sono le imprese su cui le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza  dominante o
          perche'  ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno una
          partecipazione  finanziaria,  o  in  virtu' delle norme che
          disciplinano   dette   imprese.  L'influenza  dominante  e'
          presunta    quando   le   amministrazioni   aggiudicatrici,
          direttamente   o   indirettamente,   riguardo  all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente:
                a) detengono     la    maggioranza    del    capitale
          sottoscritto;
                b) controllano  la  maggioranza  dei  voti  cui danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa;
                c) hanno  il diritto di nominare piu' della meta' dei
          membri  del consiglio di amministrazione, di direzione o di
          vigilanza dell'impresa.
              29.  Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
          delle  disposizioni  delle parti I, III, IV e V comprendono
          le  amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
          i  soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
          o  imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti.
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori  ai  fini  dell'applicazione della parte III,
          figurano nell'allegato VI.
              31.  Gli  "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
          parte  II,  sono  i  soggetti privati tenuti all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice.
              32.  I  "soggetti  aggiudicatori",  ai  soli fini della
          parte   II,   titolo   III,  capo  IV  (lavori  relativi  a
          infrastrutture   strategiche  e  insediamenti  produttivi),
          comprendono  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di cui al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i  diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari dei
          fondi, di cui al citato capo IV.
              33.  L'espressione  "stazione  appaltante" comprende le
          amministrazioni  aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
          all'art. 32.
              34.  La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che:
                acquista    forniture    o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni  aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
          o
                aggiudica  appalti pubblici o conclude accordi quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
              35.  Il "profilo di committente" e' il sito informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e  le  informazioni  previsti  dal presente codice, nonche'
          dall'allegato  X,  punto 2.  Per i soggetti pubblici tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il  profilo  di committente e' istituito nel rispetto delle
          previsioni   di   tali   atti   legislativi   e  successive
          modificazioni,  e  delle  relative  norme  di attuazione ed
          esecuzione.
              36.  Le  "procedure  di  affidamento" e l'"affidamento"
          comprendono   sia   l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o
          forniture,  o incarichi di progettazione, mediante appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia   l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e  di
          concorsi di idee.
              37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
              38.  Le  "procedure  ristrette"  sono le procedure alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e   in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice.
              39.  Il  "dialogo  competitivo"  e' una procedura nella
          quale   la   stazione   appaltante,   in  caso  di  appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi  a  tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
          soluzioni  atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
          della  quale  o delle quali i candidati selezionati saranno
          invitati   a   presentare  le  offerte;  a  tale  procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
              40.  Le  "procedure negoziate" sono le procedure in cui
          le  stazioni  appaltanti consultano gli operatori economici
          da  loro  scelti  e  negoziano  con  uno  o piu' di essi le
          condizioni  dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
          procedura negoziata.
              41.  I  "concorsi  di  progettazione" sono le procedure
          intese  a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
          settore       della       pianificazione      territoriale,
          dell'urbanistica,   dell'architettura,   dell'ingegneria  o
          dell'elaborazione   di   dati,  un  piano  o  un  progetto,
          selezionato  da una commissione giudicatrice in base ad una
          gara, con o senza assegnazione di premi.
              42.  I  termini "scritto" o "per iscritto" designano un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e  poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
              43.  Un  "mezzo  elettronico"  e' un mezzo che utilizza
          apparecchiature  elettroniche  di elaborazione (compresa la
          compressione  numerica)  e  di archiviazione dei dati e che
          utilizza  la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
          filo,  via  radio,  attraverso  mezzi  ottici o altri mezzi
          elettromagnetici.
              44.  L'"Autorita'"  e' l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, di cui
          all'art. 6.
              45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio dei contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'art. 7.
              46.  L'"Accordo"  e'  l'accordo  sugli appalti pubblici
          stipulato    nel   quadro   dei   negoziati   multilaterali
          dell'Uruguay Round.
              47.  Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
          attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
              48.  La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
          europea.
              49.   Il  "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",  in
          appresso  CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la
          nomenclatura   di  riferimento  per  gli  appalti  pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo   la  corrispondenza  con  le  altre  nomenclature
          esistenti.
              50.  Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
          campo  di  applicazione  del  presente  codice derivanti da
          eventuali   discrepanze   tra  la  nomenclatura  CPV  e  la
          nomenclatura   NACE   di   cui  all'allegato  I  o  tra  la
          nomenclatura   CPV   e   la   nomenclatura   CPC  (versione
          provvisoria)  di  cui  all'allegato II, avra' la prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
              51.  Ai  fini  dell'art.  22 e dell'art. 100 valgono le
          seguenti definizioni:
                a) "rete    pubblica    di    telecomunicazioni"   e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la  trasmissione  di  segnali  tra punti terminali definiti
          della  rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
          o altri mezzi elettromagnetici;
                b) "punto  terminale  della  rete"  e'  l'insieme dei
          collegamenti  fisici e delle specifiche tecniche di accesso
          che  fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
          sono  necessari  per  avere  accesso a tale rete pubblica e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa;
                c) "servizi  pubblici  di  telecomunicazioni"  sono i
          servizi  di  telecomunicazioni  della cui offerta gli Stati
          membri   hanno   specificatamente  affidato  l'offerta,  in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
                d) "servizi  di telecomunicazioni" sono i servizi che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento  di  segnali  su  una  rete  pubblica di
          telecomunicazioni       mediante       procedimenti      di
          telecomunicazioni,  ad  eccezione  della  radiodiffusione e
          della televisione.".
              "Art.  5  (Regolamento  e capitolati) (art. 3, legge n.
          109/1994;  art.  6,  comma  9,  legge n. 537/1993). - 1. Lo
          Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e
          attuativa  del  presente  codice  in relazione ai contratti
          pubblici  di lavori, servizi e forniture di amministrazioni
          ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli  aspetti  di cui
          all'art.  4,  comma 3,  in  relazione  ai contratti di ogni
          altra amministrazione o soggetto equiparato.
              2.  Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
          o  attuative  di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
          4,  comma 3,  in  ambiti di legislazione statale esclusiva,
          siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
              3.  Fatto  salvo  il  disposto  dell'art. 196 quanto al
          regolamento  per i contratti del Ministero della difesa, il
          regolamento  di  cui al comma 1 e' adottato con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              4.  Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
          delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri delle
          politiche  comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
          e  ambientali,  delle attivita' produttive, dell'economia e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri interessati, e previo
          parere  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
          schema  di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato.
              Con  la  procedura di cui al presente comma si provvede
          altresi'  alle  successive modificazioni e integrazioni del
          regolamento.
              5.  Il  regolamento, oltre alle materie per le quali e'
          di  volta  in  volta  richiamato,  detta le disposizioni di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
                a) programmazione dei lavori pubblici;
                b) rapporti  funzionali tra i soggetti che concorrono
          alla   realizzazione   dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture, e relative competenze;
                c) competenze  del  responsabile  del  procedimento e
          sanzioni previste a suo carico;
                d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche;
                e) forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita' degli
          atti  procedimentali,  nonche'  procedure di accesso a tali
          atti;
                f) modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio;
                g) requisiti   soggettivi   compresa  la  regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2,  comma 2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002,   n.   266,   certificazioni   di  qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti  dal  presente  codice,  anche  prevedendo misure
          incentivanti  stabilite dalla legislazione vigente volte ad
          attenuare  i  costi  della  qualificazione per le piccole e
          medie imprese;
                h) procedure   di   affidamento  dei  contratti,  ivi
          compresi  gli  incarichi  di  progettazione,  i concorsi di
          progettazione  e  di  idee,  gli affidamenti in economia, i
          requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
          giudicatrici;
                i) direzione   dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
                l) procedure di esame delle proposte di variante;
                m) ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti  e  cause  che  le determinano, nonche' modalita'
          applicative;
                n) quota  subappaltabile dei lavori appartenenti alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
                o) norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio  dell'esecuzione  dei  contratti,  e le sospensioni
          disposte  dal  direttore dell'esecuzione o dal responsabile
          del procedimento;
                p) modalita'   di   corresponsione  ai  soggetti  che
          eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
          avanzamento della esecuzione;
                q) tenuta dei documenti contabili;
                r) intervento  sostitutivo  della stazione appaltante
          in   caso   di   inadempienza  retributiva  e  contributiva
          dell'appaltatore;
                s) collaudo      e      attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita',  le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera, i
          termini  per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s-bis) tutela  dei  diritti  dei  lavoratori, secondo
          quanto  gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento recante
          capitolato   generale   di  appalto  dei  lavori  pubblici,
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
          19 aprile 2000, n. 145.
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri  delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei
          lavori,  servizi  e  forniture, eseguiti sul territorio dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo,  nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
          dell'amministrazione  del Ministero degli affari esteri, il
          regolamento,  sentito  il  Ministero  degli  affari esteri,
          tiene  conto  della  specialita'  delle  condizioni  per la
          realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e delle
          procedure   applicate   in   materia  dalle  organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea.
              7.  Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
          contenenti  la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica della
          generalita'  dei propri contratti o di specifici contratti,
          nel  rispetto  del presente codice e del regolamento di cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto.
              8.  Per  gli  appalti  di  lavori delle amministrazioni
          aggiudicatrici  statali e' adottato il capitolato generale,
          con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, sentito il
          parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, nel
          rispetto  del  presente  codice e del regolamento di cui al
          comma 1.   Tale   capitolato,   menzionato   nel   bando  o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8  puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
          parte    delle    stazioni    appaltanti    diverse   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.".
              "Art.  6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  (art.  81.2,
          direttiva  2004/18;  art.  72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
          legge  n.  109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
          62/2005).  -  1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
          pubblici,  con  sede  in  Roma, istituita dall'art. 4 della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture.
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri  nominati  con  determinazione adottata d'intesa dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire
          la  pluralita'  delle  esperienze  e delle conoscenze, sono
          scelti  tra  personalita'  che  operano in settori tecnici,
          economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
              3.  I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
          fino  all'approvazione  della e di riordino delle autorita'
          indipendenti  e  non  possono  essere  confermati. Essi non
          possono  esercitare,  a pena di decadenza, alcuna attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza,  sono  collocati fuori ruolo o in aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'   determinato  il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
              5.  L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
          interesse  regionale,  di  lavori,  servizi e forniture nei
          settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche', nei
          limiti   stabiliti   dal  presente  codice,  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di  applicazione  del presente codice, al fine di garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   cui   all'art.   2  e,
          segnatamente,  il  rispetto  dei  principi di correttezza e
          trasparenza  delle procedure di scelta del contraente, e di
          economica  ed  efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
          il  rispetto  delle  regole della concorrenza nelle singole
          procedure di gara.
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre autorita'
          amministrative indipendenti.
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita':
                a) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini  campionarie,  la  regolarita'  delle procedure di
          affidamento;
                b) vigila   sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte dall'ambito di
          applicazione   del   presente   codice,   verificando,  con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita'  della  sottrazione  al  presente  codice e il
          rispetto  dei  principi  relativi ai contratti esclusi; non
          sono  soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
          ne'  a  vigilanza  dell'Autorita'  i  contratti di cui agli
          articoli 16, 17, 18;
                c) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei contratti pubblici;
                d) accerta  che dall'esecuzione dei contratti non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                e) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici;
                f) formula   al   Governo  proposte  in  ordine  alle
          modifiche  occorrenti  in  relazione  alla legislazione che
          disciplina   i   contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,
          forniture;
                g) formula  al Ministro delle infrastrutture proposte
          per la revisione del regolamento;
                h) predispone  e invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate   nel   settore   dei  contratti  pubblici  con
          particolare riferimento:
                  h.1)  alla  frequenza  del  ricorso a procedure non
          concorsuali;
                  h.2)  alla  inadeguatezza  della  pubblicita' degli
          atti;
                  h.3)  allo  scostamento dai costi standardizzati di
          cui all'art. 7;
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
                  h.5)   al   mancato  o  tardivo  adempimento  degli
          obblighi   nei   confronti   dei   concessionari   e  degli
          appaltatori;
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7;
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu'  delle  altre  parti,  esprime  parere  non vincolante
          relativamente  a  questioni  insorte durante lo svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi  di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                o) svolge  i  compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              8.  Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
          irrogare   sanzioni   pecuniarie,  le  stesse,  nei  limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui  le  violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte salve le
          diverse   sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.  I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento  della  sanzione.  La  riscossione della sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo.
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti,  alle  SOA
          nonche'  ad  ogni  altra pubblica amministrazione e ad ogni
          ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
          che   ne   sia   in  possesso,  documenti,  informazioni  e
          chiarimenti  relativamente  ai  lavori, servizi e forniture
          pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento di
          incarichi di progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della guardia di finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              10.   Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  gli operatori economici oggetto di istruttoria
          da   parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino  alla
          conclusione   dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto  di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  euro  25.822 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono  documenti  non veritieri. Le stesse sanzioni si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta    della    stazione   appaltante   o   dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste   dai   rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento
          disciplinare  e' instaurato dall'amministrazione competente
          su  segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito va
          comunicato all'Autorita' medesima.
              13.   Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  e  i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei contratti
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati   e  alla  procura  generale  della  Corte  dei
          conti.".
              "Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori,  servizi  e forniture) (art. 6, commi 5-8, legge n.
          537/1993;  art.  4, legge n. 109/1994; art. 13, decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 573/1994). - 1. Nell'ambito
          dell'Autorita'  opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, composto da una
          sezione  centrale e da sezioni regionali aventi sede presso
          le  regioni  e  le province autonome. I modi e i protocolli
          della  articolazione regionale sono definiti dall'Autorita'
          di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              2.  Sono fatte salve le e competenze del Nucleo tecnico
          di  valutazione verifica degli investimenti pubblici di cui
          all'art.  3,  comma 5,  del  decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430.
              3.  L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il CNIPA,
          opera   mediante  procedure  informatiche,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e degli
          altri  Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale di
          statistica    (ISTAT),    dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          delle   regioni,   dell'Unione   province  d'Italia  (UPI),
          dell'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI), delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP.
              4.  La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si avvale
          delle  sezioni  regionali  competenti  per  territorio, per
          l'acquisizione    delle    informazioni   necessarie   allo
          svolgimento  dei  seguenti compiti, oltre a quelli previsti
          da altre norme:
                a) provvede  alla  raccolta  e  alla elaborazione dei
          dati  informativi concernenti i contratti pubblici su tutto
          il  territorio  nazionale  e,  in  particolare,  di  quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano  d'opera  e  le relative norme di sicurezza, i costi e
          gli  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni;
                b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone  oggetto  di  una  specifica  pubblicazione sulla
          Gazzetta Ufficiale;
                c) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
          territoriali,    facendone   oggetto   di   una   specifica
          pubblicazione,  avvalendosi  dei dati forniti dall'ISTAT, e
          tenendo  conto  dei  parametri  qualita-prezzo  di cui alle
          convenzioni  stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                d) pubblica   annualmente  per  estremi  i  programmi
          triennali    dei    lavori   pubblici   predisposti   dalle
          amministrazioni   aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco  dei
          contratti pubblici affidati;
                e) promuove   la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico  con  le  stazioni  appaltanti,  nonche' con le
          regioni,  al  fine di acquisire informazioni in tempo reale
          sui contratti pubblici;
                f) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
                g) adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
                h) favorisce  la formazione di archivi di settore, in
          particolare  in  materia contrattuale, e la formulazione di
          tipologie  unitarie  da mettere a disposizione dei soggetti
          interessati;
                i) gestisce il proprio sito informatico;
                l) cura  l'elaborazione  dei  prospetti statistici di
          cui  all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto  statistico  per  i contratti pubblici di lavori,
          forniture  e  servizi  nei settori di gas, energia termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento di area geografica).
              5.    Al    fine   della   determinazione   dei   costi
          standardizzati  di  cui  al  comma 4,  lettera c), l'ISTAT,
          avvalendosi,  ove  necessario,  delle  Camere di commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei    principali    beni   e   servizi   acquisiti   dalle
          amministrazioni     aggiudicatrici,     provvedendo    alla
          comparazione,  su  base  statistica,  tra questi ultimi e i
          prezzi  di  mercato.  Gli  elenchi dei prezzi rilevati sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e  il  31  dicembre.  Per i prodotti e servizi informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT   di   concerto  con  il  Centro  nazionale  per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  di  cui al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              5-bis.  Nella  determinazione dei costi standardizzati,
          di  cui  al  comma 4,  lettere b)  e c), si tiene conto del
          costo  del  lavoro  determinato  dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
          87, comma 2, lettera g).
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con   quello   per   la   funzione  pubblica,  assicura  lo
          svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 5, definendo
          modalita',    tempi   e   responsabilita'   per   la   loro
          realizzazione.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          vigila   sul   rispetto   da  parte  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto  per la presentazione al Parlamento del disegno di
          legge  recante  il bilancio di previsione dello Stato, puo'
          proporre   riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti  di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti.
              7.  In  relazione  alle  attivita', agli aspetti e alle
          componenti   peculiari  dei  lavori,  servizi  e  forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
          compiti  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
          svolti   dalla   sezione   centrale  dell'Osservatorio,  su
          comunicazione  del  soprintendente  per i beni ambientali e
          architettonici  avente  sede  nel  capoluogo di regione, da
          effettuare   per   il   tramite   della  sezione  regionale
          dell'Osservatorio.
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti  a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti di
          importo superiore a 150.000 euro:
                a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
          definitiva  o  di  definizione della procedura negoziata, i
          dati  concernenti  il  contenuto  dei bandi, dei verbali di
          gara,  i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
          nominativo dell'affidatario e del progettista;
                b) limitatamente  ai settori ordinari, entro sessanta
          giorni  dalla  data  del  loro compimento ed effettuazione,
          l'inizio,  gli  stati  di  avanzamento  e l'ultimazione dei
          lavori,  servizi,  forniture, l'effettuazione del collaudo,
          l'importo finale.
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e'  necessaria  la comunicazione dell'emissione degli stati
          di   avanzamento.   Le  norme  del  presente  comma non  si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23,  24,  25,  26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
          enti  aggiudicatori  trasmettono  all'Autorita',  entro  il
          31 gennaio  di  ciascun  anno,  una relazione contenente il
          numero  e  i  dati  essenziali  relativi  a detti contratti
          affidati  nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che ometta,
          senza  giustificato  motivo, di fornire i dati richiesti e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  fino a euro
          25.822.  La  sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
          forniti dati non veritieri.
              9.  I  dati  di  cui  al comma 8, relativi ai lavori di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati  alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
          trasmettono alla sezione centrale.
              10.   E'   istituito   il  casellario  informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi  e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei  programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti scaduti,
          stabilendo  altresi'  il  termine  massimo di conservazione
          degli  atti  nell'archivio  degli  atti scaduti, nonche' un
          archivio   per   la  pubblicazione  di  massime  tratte  da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
              "Art.  13 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
          (art.  6  direttiva  2004/18;  articoli 13  e 35, direttiva
          2004/17,  art.  22, legge n. 109/1994; art. 10, decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999;  legge  n.
          241/1990).  -  1.  Salvo  quanto espressamente previsto nel
          presente  codice,  il  diritto  di  accesso agli atti delle
          procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione dei contratti
          pubblici,  ivi  comprese  le  candidature  e le offerte, e'
          disciplinato   dalla   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.
              2.  Fatta  salva  la  disciplina  prevista dal presente
          codice  per  gli  appalti  segretati  o  la  cui esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito:
                a) nelle  procedure  aperte,  in relazione all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
                b) nelle  procedure  ristrette e negoziate, e in ogni
          ipotesi  di  gara  informale,  in  relazione all'elenco dei
          soggetti  che  hanno  fatto richiesta di invito o che hanno
          segnalato  il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
          soggetti  che  sono  stati  invitati a presentare offerte e
          all'elenco  dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          offerte  medesime;  ai  soggetti la cui richiesta di invito
          sia  stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei
          soggetti  che  hanno  fatto richiesta di invito o che hanno
          segnalato   il   loro   interesse,  dopo  la  comunicazione
          Ufficiale,   da   parte   delle  stazioni  appaltanti,  dei
          nominativi dei candidati da invitare;
                c) in  relazione  alle offerte, fino all'approvazione
          dell'aggiudicazione;
                c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
              3.  Gli  atti  di  cui  al comma 2, fino ai termini ivi
          previsti,  non  possono essere comunicati a terzi o resi in
          qualsiasi altro modo noti.
              4.  L'inosservanza  del  comma 2 e del comma 3 comporta
          per  i  pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
          servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale.
              5.  Fatta  salva  la  disciplina  prevista dal presente
          codice  per  gli  appalti  segretati  o  la  cui esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  sono esclusi il
          diritto   di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione  in
          relazione:
                a) alle    informazioni   fornite   dagli   offerenti
          nell'ambito  delle  offerte  ovvero a giustificazione delle
          medesime,  che costituiscano, secondo motivata e comprovata
          dichiarazione    dell'offerente,    segreti    tecnici    o
          commerciali;
                b) a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati  delle
          offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
                c) ai  pareri  legali  acquisiti  dai soggetti tenuti
          all'applicazione  del  presente codice, per la soluzione di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
                d) alle  relazioni riservate del direttore dei lavori
          e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
          soggetto esecutore del contratto.
              6.   In   relazione  all'ipotesi  di  cui  al  comma 5,
          lettere a)   e b),  e'  comunque  consentito  l'accesso  al
          concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
          dei   propri  interessi  in  relazione  alla  procedura  di
          affidamento  del  contratto  nell'ambito  della quale viene
          formulata la richiesta di accesso.
              7.  Limitatamente  ai  contratti  nei  settori speciali
          soggetti  alla  disciplina  della parte III, all'atto della
          trasmissione   delle  specifiche  tecniche  agli  operatori
          economici   interessati,   della   qualificazione  e  della
          selezione  degli operatori economici e dell'affidamento dei
          contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
          per   tutelare   la  riservatezza  delle  informazioni  che
          trasmettono.
              7-bis.  Gli  enti  aggiudicatori mettono a disposizione
          degli  operatori  economici  interessati  e  che  ne  fanno
          domanda  le  specifiche  tecniche regolarmente previste nei
          loro  appalti  di  forniture,  di lavori o di servizi, o le
          specifiche  tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
          appalti  che  sono  oggetto di avvisi periodici indicativi.
          Quando  le  specifiche  tecniche  sono  basate su documenti
          accessibili   agli   operatori  economici  interessati,  si
          considera  sufficiente l'indicazione del riferimento a tali
          documenti.".
              "Art.   18  (Contratti  aggiudicati  in  base  a  norme
          internazionali)   (articoli 15  e  57,  direttiva  2004/18;
          articoli 12  e  22,  direttiva  2004/17;  art.  4,  decreto
          legislativo  n.  358/1992;  art.  5, decreto legislativo n.
          157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Il
          presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
          disciplinati  da norme procedurali differenti e aggiudicati
          in base:
                a) ad   un   accordo   internazionale,   concluso  in
          conformita'  del  trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
          terzi  e  riguardante  forniture  o  lavori  destinati alla
          realizzazione  o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
          parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
          alla  realizzazione  comune  o  alla  gestione comune di un
          progetto  da  parte  degli Stati firmatari; ogni accordo e'
          comunicato  a  cura  del Ministero degli affari esteri alla
          Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
          gli  appalti  pubblici  di  cui all'art. 77 della direttiva
          2004/18  del  31 marzo  2004  e  di  cui  all'art. 68 della
          direttiva 2004/17;
                b) ad un accordo internazionale concluso in relazione
          alla  presenza  di  truppe  di stanza e concernente imprese
          dello Stato italiano o di un Paese terzo;
                c) alla  particolare  procedura  di un'organizzazione
          internazionale.
              1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
          degli  enti  aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
          favorevoli  quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi
          agli   operatori   economici   italiani   in   applicazione
          dell'accordo  che  istituisce l'Organizzazione mondiale del
          commercio.".
              "Art.   21  (Appalti  aventi  ad  oggetto  sia  servizi
          elencati    nell'allegato II A    sia    servizi   elencati
          nell'allegato II B)  (art.  22, direttiva 2004/18; art. 33,
          direttiva  2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n.
          157/1995;   art.   7,   comma 3,   decreto  legislativo  n.
          158/1995).  - 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi
          elencati   nell'allegato   II   A   che   servizi  elencati
          nell'allegato   II   B   sono   aggiudicati   conformemente
          all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati
          nell'allegato II B  sia  superiore  al  valore  dei servizi
          elencati nell'allegato II A.".
              "Art.   32   (Amministrazioni  aggiudicatrici  e  altri
          soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
          art.  2,  legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n.
          358/1992;  articoli 2  e 3, comma 5, decreto legislativo n.
          157/1995).  -  1.  Salvo  quanto dispongono il comma 2 e il
          comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
          parte  I,  IV  e  V,  si applicano in relazione ai seguenti
          contratti,  di  importo pari o superiore alle soglie di cui
          all'art. 28:
                a) lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici;
                b) appalti    di   lavori   pubblici   affidati   dai
          concessionari    di    lavori   pubblici   che   non   sono
          amministrazioni   aggiudicatrici,   nei   limiti  stabiliti
          dall'art. 142;
                c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
          con  capitale  pubblico,  anche  non maggioritario, che non
          sono  organismi  di  diritto pubblico, che hanno ad oggetto
          della  loro  attivita'  la realizzazione di lavori o opere,
          ovvero  la  produzione  di beni o servizi, non destinati ad
          essere   collocati   sul   mercato   in  regime  di  libera
          concorrenza,   ivi   comprese   le  societa'  di  cui  agli
          articoli 113,  113-bis,  115  e 116 del decreto legislativo
          18 agosto   2000,   n.   267,   testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali;
                d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui
          all'allegato I,  nonche'  lavori  di  edilizia  relativi ad
          ospedali,  impianti  sportivi,  ricreativi  e  per il tempo
          libero,   edifici   scolastici   e   universitari,  edifici
          destinati  a  funzioni pubbliche amministrative, di importo
          superiore  a  un  milione di euro, per la cui realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un  contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei lavori;
                e) appalti  di servizi, affidati da soggetti privati,
          relativamente  ai  servizi  il cui valore stimato, al netto
          dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali  appalti  sono connessi ad un appalto di lavori di cui
          alla  lettera d)  del  presente  comma,  e  per i quali sia
          previsto,  da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
          contributo  diretto  e  specifico,  in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei servizi;
                f) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi,  quando  essi  sono  strettamente strumentali alla
          gestione  del  servizio  e  le opere pubbliche diventano di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
                g) lavori   pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
          soggetti  privati,  titolari  di permesso di costruire, che
          assumono   in  via  diretta  l'esecuzione  delle  opere  di
          urbanizzazione  a scomputo totale o parziale del contributo
          previsto  per  il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
          16,   comma 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge
          17 agosto  1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
          permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
          realizzazione   delle  opere  di  urbanizzazione,  l'avente
          diritto  a  richiedere  il  permesso  di costruire presenti
          all'amministrazione   stessa,  in  sede  di  richiesta  del
          permesso  di costruire, un progetto preliminare delle opere
          da  eseguire,  con  l'indicazione  del tempo massimo in cui
          devono  essere completate, allegando lo schema del relativo
          contratto  di  appalto.  L'amministrazione,  sulla base del
          progetto  preliminare,  indice  una  gara  con le modalita'
          previste   dall'art.  55.  Oggetto  del  contratto,  previa
          acquisizione  del  progetto  definitivo in sede di offerta,
          sono  la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
          L'offerta   relativa  al  prezzo  indica  distintamente  il
          corrispettivo  richiesto per la progettazione definitiva ed
          esecutiva,  per  l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
          sicurezza;
                h) lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti
          aggiudicatori  di  cui  all'art.  207,  qualora,  ai  sensi
          dell'art.  214, devono trovare applicazione le disposizioni
          della parte II anziche' quelle della parte III del presente
          codice.
              2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettere d), e),
          f), g)  non  si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,
          comma 6;  92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
          contratto  si  applicano  solo le norme che disciplinano il
          collaudo.  Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128;  in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
              3.  Le  societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
          tenute  ad  applicare  le  disposizioni del presente codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
                1)  la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica;
                2)  il socio privato ha i requisiti di qualificazione
          previsti  dal presente codice in relazione alla prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita;
                3)   la   societa'   provvede  in  via  diretta  alla
          realizzazione   dell'opera   o   del  servizio,  in  misura
          superiore al 70% del relativo importo.
              4.  Il  provvedimento  che concede il contributo di cui
          alle   lettere d)   ed e)   del  comma 1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle   norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo  quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni,  il  cinquanta  per  cento  delle  stesse puo'
          essere    erogato    solo   dopo   l'avvenuto   affidamento
          dell'appalto,     previa    verifica,    da    parte    del
          sovvenzionatore,  che  la  procedura  di  affidamento si e'
          svolta   nel  rispetto  del  presente  codice.  Il  mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.".
              "Art.  34  (Soggetti  a  cui  possono essere affidati i
          contratti  pubblici)  (articoli 4  e  5  direttiva 2004/18;
          articoli 11  e  12  direttiva  2004/17;  art.  10, legge n.
          109/1994;  art.  10,  decreto legislativo n. 398/1992; art.
          11,  decreto  legislativo  n.  157/1995;  art.  23, decreto
          legislativo  n.  158/1995). - 1. Sono ammessi a partecipare
          alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti pubblici i
          seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
                a) gli  imprenditori individuali, anche artigiani, le
          societa' commerciali, le societa' cooperative;
                b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
          e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  i  consorzi tra imprese artigiane di cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
                c) i  consorzi  stabili, costituiti anche in forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
          societa'  commerciali, societa' cooperative di produzione e
          lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
                d) i   raggruppamenti   temporanei   di  concorrenti,
          costituiti  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno  di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale esprime
          l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
          2602  del  codice  civile, costituiti tra i soggetti di cui
          alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
          di  societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
          si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                f) i  soggetti  che abbiano stipulato il contratto di
          gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                f-bis) operatori  economici,  ai  sensi  dell'art. 3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi.
              2.   Non   possono   partecipare   alla  medesima  gara
          concorrenti  che  si  trovino  fra  di  loro  in  una delle
          situazioni  di  controllo  di  cui all'art. 2359 del codice
          civile.  Le  stazioni  appaltanti  escludono altresi' dalla
          gara  i  concorrenti  per i quali accertano che le relative
          offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale,
          sulla base di univoci elementi.".
              "Art.   36   (Consorzi  stabili)  (art.  12,  legge  n.
          109/1994).  -  1. Si intendono per consorzi stabili quelli,
          in  possesso,  a norma dell'art. 35, dei requisiti previsti
          dall'art.  40,  formati da non meno di tre consorziati che,
          con  decisione  assunta dai rispettivi organi deliberativi,
          abbiano  stabilito di operare in modo congiunto nel settore
          dei  contratti  pubblici di lavori, servizi, forniture, per
          un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
          a tal fine una comune struttura di impresa.
              2.  Il  regolamento stabilisce le condizioni e i limiti
          alla  facolta'  del  consorzio  di  eseguire le prestazioni
          anche  tramite  affidamento  ai consorziati, fatta salva la
          responsabilita'  solidale  degli  stessi  nei confronti del
          soggetto  appaltante  o  concedente;  stabilisce  inoltre i
          criteri   di  attribuzione  ai  consorziati  dei  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore  del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
          purche'  cio'  avvenga  non  oltre  sei  anni dalla data di
          costituzione.
              3. (Soppresso).
              4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118.
              5.  I  consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
          di  offerta  per quali consorziati il consorzio concorre; a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
          un  consorzio  stabile.  Qualora  le stazioni appaltanti si
          avvalgano  della  facolta'  di cui all'art. 122, comma 9, e
          all'art.  124,  comma 8,  e' vietata la partecipazione alla
          medesima  procedura  di affidamento del consorzio stabile e
          dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale.
              6.  Ai  fini della partecipazione del consorzio stabile
          alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
          d'affari   in   lavori   realizzate   da  ciascuna  impresa
          consorziata,   nel   quinquennio  antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio.
              7.  Il  consorzio stabile si qualifica sulla base delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad   una   determinata   categoria   di  opere  generali  o
          specialistiche  per la classifica corrispondente alla somma
          di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
          consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
          tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
          qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
          classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
          progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
          caso  sufficiente  che  i  corrispondenti  requisiti  siano
          posseduti  da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
          la  somma  delle  classifiche delle imprese consorziate non
          coincida  con  una delle classifiche di cui al regolamento,
          la    qualificazione    e'   acquisita   nella   classifica
          immediatamente   inferiore   o   in  quella  immediatamente
          superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute dalle
          imprese  consorziate,  a seconda che tale somma si collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.".
              "Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di  concorrenti)  (art.  13,  legge  n.  109/1994;  art. 11
          decreto   legislativo   n.   157/1995;   art.  10,  decreto
          legislativo  n.  358/1995;  art. 23, decreto legislativo n.
          158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). - 1. Nel
          caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di tipo
          verticale   si   intende   una   riunione   di  concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria  prevalente; per lavori scorporabili si intendono
          lavori  non  appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende una
          riunione  di  concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
          della stessa categoria.
              2.  Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
          di   tipo   verticale   si  intende  un  raggruppamento  di
          concorrenti  in  cui il mandatario esegua le prestazioni di
          servizi  o  di  forniture indicati come principali anche in
          termini   economici,   i   mandanti  quelle  indicate  come
          secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale quello in cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione;  le  stazioni appaltanti indicano nel bando di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie.
              3.  Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori  consorziati  abbiano i requisiti indicati nel
          regolamento.
              4.  Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
          essere  specificate le parti del servizio o della fornitura
          che   saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
          riuniti o consorziati.
              5.   L'offerta   dei   concorrenti  raggruppati  o  dei
          consorziati  determina la loro responsabilita' solidale nei
          confronti  della stazione appaltante, nonche' nei confronti
          del  subappaltatore  e  dei fornitori. Per gli assuntori di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e'  limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
          competenza,  ferma restando la responsabilita' solidale del
          mandatario.
              6.  Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
          di  tipo  verticale  i requisiti di cui all'art. 40, sempre
          che   siano   frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla  categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
          possono  essere  assunti  anche  da imprenditori riuniti in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
              7.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu'  di un raggruppamento temporaneo o consorzio
          ordinario  di  concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
          anche  in  forma individuale qualora abbia partecipato alla
          gara  medesima  in  raggruppamento o consorzio ordinario di
          concorrenti.  I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma 1,
          lettera b),  sono  tenuti  ad indicare, in sede di offerta,
          per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a questi
          ultimi  e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
          forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale.  Per  i  consorzi  di cui all'art. 34,
          comma 1,  lettera  b),  qualora  le  stazioni appaltanti si
          avvalgano  della  facolta'  di cui all'art. 122, comma 9, e
          all'art.  124,  comma 8,  e' vietata la partecipazione alla
          medesima  procedura  di  affidamento  del  consorzio  e dei
          consorziati;  in  caso  di  inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale.
              8.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere  sottoscritta  da  tutti gli operatori economici che
          costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i consorzi
          ordinari  di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
          di   aggiudicazione   della   gara,  gli  stessi  operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata   come   mandatario,  il  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
              9.  E'  vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
          quanto  disposto  ai  commi 18  e  19, e' vietata qualsiasi
          modificazione    alla   composizione   dei   raggruppamenti
          temporanei  e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
          a  quella  risultante  dall'impegno  presentato  in sede di
          offerta.
              10.  L'inosservanza  dei  divieti  di cui al precedente
          comma comporta   l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'    del   contratto,   nonche'   l'esclusione   dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto.
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione   di   lavori   rientrino,   oltre   ai  lavori
          prevalenti,  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita'  tecnica,  quali  strutture,  impianti e opere
          speciali,  e  qualora  una  o  piu' di tali opere superi in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori,  se  i  soggetti  affidatari  non siano in grado di
          realizzare  le  predette  componenti, possono utilizzare il
          subappalto  con  i  limiti  dettati dall'art. 118, comma 2,
          terzo  periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco delle
          opere  di  cui  al  presente  comma, nonche' i requisiti di
          specializzazione  richiesti  per  la  loro  esecuzione, che
          possono    essere   periodicamente   revisionati   con   il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza  ragioni  obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al  subappaltatore  dell'importo delle prestazioni eseguite
          dallo  stesso,  nei  limiti del contratto di subappalto; si
          applica l'art. 118 comma 3, ultimo periodo.
              12.  In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente,  o  il  candidato  ammesso individualmente
          nella  procedura  di dialogo competitivo, ha la facolta' di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti.
              13.  I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
          devono    eseguire   le   prestazioni   nella   percentuale
          corrispondente    alla    quota    di   partecipazione   al
          raggruppamento.
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo,  gli  operatori economici devono conferire, con
          un    unico   atto,   mandato   collettivo   speciale   con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
              15.  Il  mandato  deve  risultare  da scrittura privata
          autenticata.  La  relativa  procura  e' conferita al legale
          rappresentante   dell'operatore  economico  mandatario.  Il
          mandato  e'  gratuito  e  irrevocabile  e la sua revoca per
          giusta  causa  non  ha effetto nei confronti della stazione
          appaltante.
              16.  Al  mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
          anche   processuale,   dei  mandanti  nei  confronti  della
          stazione  appaltante  per tutte le operazioni e gli atti di
          qualsiasi  natura  dipendenti  dall'appalto,  anche dopo il
          collaudo,  o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
              17.  Il  rapporto  di  mandato non determina di per se'
          organizzazione  o  associazione  degli  operatori economici
          riuniti,  ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
          fini  della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali e degli
          oneri sociali.
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo   ovvero   nei   casi   previsti  dalla  normativa
          antimafia,   la  stazione  appaltante  puo'  proseguire  il
          rapporto  di  appalto con altro operatore economico che sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche'  abbia  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai
          lavori  o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire; non
          sussistendo  tali  condizioni  la  stazione appaltante puo'
          recedere dall'appalto.
              19.  In  caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo   ovvero   nei   casi   previsti  dalla  normativa
          antimafia,  il  mandatario, ove non indichi altro operatore
          economico  subentrante  che  sia in possesso dei prescritti
          requisiti   di   idoneita',   e'  tenuto  alla  esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano  i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
          servizi o forniture ancora da eseguire.".
              "Art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale)  (art. 45,
          direttiva  2004/18;  art.  75, decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  554/1999;  art.  17, decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  34/2000).  -  1. Sono  esclusi dalla
          partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
          concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
          ne'  possono essere affidatari di subappalti, e non possono
          stipulare i relativi contratti i soggetti:
                a) che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, o nei cui
          riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione
          di una di tali situazioni;
                b) nei  cui  confronti  e'  pendente procedimento per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
          delle  cause  ostative  previste  dall'art.  10 della legge
          31 maggio  1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto operano
          se  la  pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
          direttore  tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
          socio  o  il  direttore tecnico se si tratta di societa' in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice,
          gli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
          direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna  passata  in giudicato, o emesso decreto penale di
          condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza  di
          applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art.
          444  del  codice  di  procedura  penale, per reati gravi in
          danno  dello  Stato  o  della  Comunita' che incidono sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione,  frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti
          comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1, direttiva CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il  decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
          del  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
          del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
          in  nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice;
          degli  amministratori  muniti di potere di rappresentanza o
          del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  altro  tipo di
          societa'  o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e il
          divieto  operano  anche  nei confronti dei soggetti cessati
          dalla   carica   nel   triennio   antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora l'impresa non
          dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa
          dissociazione  della  condotta penalmente sanzionata; resta
          salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
          penale  e  dell'art.  445, comma 2, del codice di procedura
          penale;
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria  posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
          55;
                e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo  derivante  dai  rapporti di lavoro, risultanti dai
          dati in possesso dell'Osservatorio;
                f) che,  secondo  motivata valutazione della stazione
          appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o malafede
          nell'esecuzione  delle  prestazioni affidate dalla stazione
          appaltante  che  bandisce  la gara; o che hanno commesso un
          errore    grave   nell'esercizio   della   loro   attivita'
          professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo di prova da
          parte della stazione appaltante;
                g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti;
                h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del  bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
          ai   requisiti   e   alle   condizioni   rilevanti  per  la
          partecipazione  alle  procedure di gara e per l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio;
                i) che     hanno     commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente   accertate,   alle  norme  in  materia  di
          contributi   previdenziali   e  assistenziali,  secondo  la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
                l) che   non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'art.  17  della  legge  12 marzo  1999, n. 68, salvo il
          disposto del comma 2;
                m) nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione
          interdittiva  di  cui  all'art. 9, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  dell'8 giugno  2001  n.  231  o altra
          sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la
          pubblica    amministrazione    compresi   i   provvedimenti
          interdittivi   di   cui   all'art.   36-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
                m-bis) nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la
          sospensione  o  la decadenza dell'attestazione SOA per aver
          prodotto  falsa  documen-tazione  o  dichiarazioni mendaci,
          risultanti dal casellario informatico.
              2.  Il  candidato  o il concorrente attesta il possesso
          dei   requisiti   mediante   dichiarazione  sostitutiva  in
          conformita'  alle  disposizioni  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, in cui indica
          anche  le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
          della non menzione.
              3.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui al presente articolo, si applica l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui  all'art.  2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n.
          210,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
          cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
          1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In
          sede  di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
          le  stazioni  appaltanti chiedono al competente ufficio del
          casellario  giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 novembre  2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art.
          33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
              4.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui  al presente articolo, nei confronti di
          candidati   o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  le
          stazioni  appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
          concorrenti  di  fornire i necessari documenti probatori, e
          possono  altresi'  chiedere la cooperazione delle autorita'
          competenti.
              5.  Se  nessun documento o certificato e' rilasciato da
          altro   Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova
          sufficiente  una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione  resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo  professionale  qualificato a riceverla del Paese
          di origine o di provenienza.".
              "Art.  40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
          (articoli 47-49,  direttiva  2004/18; articoli 8 e 9, legge
          n.  109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo
          di  lavori  pubblici devono essere qualificati e improntare
          la   loro  attivita'  ai  principi  della  qualita',  della
          professionalita'  e  della  correttezza. Allo stesso fine i
          prodotti,  i  processi,  i  servizi e i sistemi di qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente.
              2.  Con  il  regolamento  previsto  dall'art.  5, viene
          disciplinato  il sistema di qualificazione, unico per tutti
          gli  esecutori  a  qualsiasi  titolo di lavori pubblici, di
          importo  superiore  a  150.000 euro, articolato in rapporto
          alle  tipologie  e  all'importo  dei  lavori stessi. Con il
          regolamento  di  cui  all'art.  5  possono  essere altresi'
          periodicamente  revisionate  le categorie di qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
          esercitata  nel  rispetto  del principio di indipendenza di
          giudizio,   garantendo  l'assenza  di  qualunque  interesse
          commerciale    o    finanziario   che   possa   determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio   dell'attivita'  di  attestazione  per  gli
          esecutori  di  lavori  pubblici svolgono funzioni di natura
          pubblicistica,  anche  agli effetti dell'art. 1 della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
          stesse  rilasciate  si applicano gli articoli 476 e 479 del
          codice  penale.  Prima  del rilascio delle attestazioni, le
          SOA  verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
          Agli  organismi  di attestazione e' demandato il compito di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
                b) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni  comunitarie in materia di qualificazione. Tra
          i  requisiti  tecnico-organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati  alle  imprese esecutrici dei lavori pubblici da
          parte   delle   stazioni   appaltanti.   Gli  organismi  di
          attestazione   acquisiscono  detti  certificati  unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi,  in  copia, dalle
          stazioni appaltanti.
              4. Il regolamento definisce in particolare:
                a) (soppressa);
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   decadenza  nei  confronti  degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere;
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui  al  comma 3,  lettera b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale   verifica   annuale   dei  predetti  requisiti
          relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  in conformita'
          all'art.   38,   e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari  di cui al comma 3, lettera b), con le
          relative  misure  in  rapporto all'entita' e alla tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli    relativi    alla   regolarita'   contributiva   e
          contrattuale,  ivi  compresi i versamenti alle casse edili.
          Tra  i  requisiti  di  capacita' tecnica e professionale il
          regolamento  comprende,  nei casi appropriati, le misure di
          gestione ambientale;
                e) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                f) le  modalita' di verifica della qualificazione; la
          durata  dell'efficacia  della  qualificazione  e' di cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo  di durata della validita' delle categorie generali
          e  speciali  oggetto  della revisione di cui al comma 2; la
          verifica  di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa;
                f-bis) le  modalita' per assicurare, nel quadro delle
          rispettive  competenze,  l'azione  coordinata in materia di
          vigilanza  sull'attivita'  degli  organismi di attestazione
          avvalendosi   delle   strutture  e  delle  risorse  gia'  a
          disposizione  per  tale  finalita' e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica;
                g) la    previsione    di   sanzioni   pecuniarie   e
          interdittive,  fino alla decadenza dell'autorizzazione, per
          le   irregolarita',  le  illegittimita'  e  le  illegalita'
          commesse  dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'
          in  caso  di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di  vigilanza  da parte dell'Autorita', secondo un criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio;
                g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
          all'art. 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla
          decadenza    dell'attestazione   di   qualificazione,   nei
          confronti  degli  operatori  economici che non rispondono a
          richieste  di  informazioni e atti formulate dall'Autorita'
          nell'esercizio  del  potere  di  vigilanza  sul  sistema di
          qualificazione,  ovvero  forniscono informazioni o atti non
          veritieri;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma 3;  tali  elenchi  sono  redatti  e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio.
              5.  E'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione  degli  elenchi predisposti dai soggetti di
          cui  all'art.  32,  salvo  quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
              6.  Il  regolamento  stabilisce gli specifici requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che   non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la  propria
          organizzazione di impresa.
              7.  Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
          accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
          certificazione  di  sistema di qualita' conforme alle norme
          europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000, usufruiscono del
          beneficio  che  la  cauzione  e  la  garanzia fideiussoria,
          previste  rispettivamente  dall'art.  75  e  dall'art. 113,
          comma 1,  sono  ridotte, per le imprese certificate, del 50
          per cento.
              8.    Il   regolamento   stabilisce   quali   requisiti
          economico-finanziari    e    tecnico-organizzativi   devono
          possedere  le  imprese  per  essere  affidatari  di  lavori
          pubblici  di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'art. 38.
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente  le  referenze che hanno permesso il rilascio
          dell'attestazione  e  i dati da esse risultanti non possono
          essere contestati immotivatamente.
              9-bis.  Le  SOA  sono  responsabili della conservazione
          della   documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il
          rilascio   delle  attestazioni  anche  dopo  la  cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a  rendere  disponibile  la  documentazione  e  gli atti ai
          soggetti   indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso  di
          sospensione  o  decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita'  di  attestazione; in caso di inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'art.  6,  comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute
          alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
          al  primo  periodo  per  dieci  anni  o nel diverso termine
          indicato con il regolamento di cui all'art. 5.
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita'  l'avvio del procedimento di accertamento del
          possesso  dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
          il  relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
          decadenza   dell'attestazione   di  qualificazione  qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza  l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
          dell'autorizzazione  alla  SOA all'esercizio dell'attivita'
          di attestazione.".
              "Art.   41   (Capacita'  economica  e  finanziaria  dei
          fornitori  e dei prestatori di servizi) (art. 47, direttiva
          2004/18; art. 1,3 decreto legislativo n. 157/1995; art. 13,
          decreto  legislativo  n.  358/1995).  - 1. Negli appalti di
          forniture  o  servizi,  la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria  ed  economica  delle  imprese concorrenti puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
                a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti bancari o
          intermediari  autorizzati  ai sensi del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385;
                b) bilanci   o  estratti  dei  bilanci  dell'impresa,
          ovvero   dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445;
                c) dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita' alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  2000,  n.  445,  concernente il fatturato globale
          d'impresa  e  l'importo relativo ai servizi o forniture nel
          settore  oggetto  della  gara,  realizzati negli ultimi tre
          esercizi.
              2.  Le  amministrazioni  precisano  nel bando di gara i
          requisiti  che  devono  essere  posseduti  dal concorrente,
          nonche'  gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti  a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
          in  Stati  membri  che  non  prevedono la pubblicazione del
          bilancio.
              3.  Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
          motivi,  ivi  compreso quello concernente la costituzione o
          l'inizio  dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
          le  referenze  richieste, puo' provare la propria capacita'
          economica  e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante.
              4.  La  dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
          presentata   gia'   in  sede  di  offerta.  Il  concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria   a  conferma  delle  dichiarazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere b) e c).".
              "Art.  45  (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori
          di  servizi)  (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 18, decreto legislativo n.
          358/1992;  art.  11, legge n. 128/1998). - 1. I concorrenti
          iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
          fornitori  possono presentare alla stazione appaltante, per
          ogni  appalto,  un  certificato  d'iscrizione  indicante le
          referenze  che  hanno  permesso  l'iscrizione  stessa  e la
          relativa classificazione.
              1-bis.  Per gli operatori economici facenti parte di un
          gruppo  che  dispongono  di mezzi forniti da altre societa'
          del    gruppo,    l'iscrizione    negli    elenchi   indica
          specificamente  i  mezzi di cui si avvalgono, la proprieta'
          degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
              2.  L'iscrizione  di  un  prestatore di servizi o di un
          fornitore   in   uno  degli  elenchi  di  cui  al  comma 1,
          certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli
          altri  Stati  membri  certificata da parte dell'autorita' o
          dell'organismo  di  certificazione  dello  Stato  dove sono
          stabiliti,   costituisce,   per   le  stazioni  appaltanti,
          presunzione  d'idoneita'  alla  prestazione, corrispondente
          alla     classificazione    del    concorrente    iscritto,
          limitatamente  a  quanto  previsto:  dall'art. 38, comma 1,
          lettere a), c), f),    secondo   periodo;   dall'art.   39;
          dall'art.  41,  comma 1,  lettere b)  e c);  dall'art.  42,
          comma 1,  lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi,
          dall'art.  42,  comma  1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i);
          limitatamente   alle  forniture,  dall'art.  42,  comma  1,
          lettere l), m).
              3.  I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno degli
          elenchi  di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione
          di   idoneita'  di  cui  al  comma 2,  non  possono  essere
          contestati immotivatamente.
              4.  L'iscrizione  in  elenchi  ufficiali di fornitori o
          prestatori   di   servizi  non  puo'  essere  imposta  agli
          operatori  economici  in  vista  della partecipazione ad un
          pubblico appalto.
              5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo   di   committente  e  sul  casellario  informatico
          dell'Autorita'.
              6.  Gli  operatori  economici  di  altri  Stati  membri
          possono  essere  iscritti negli elenchi ufficiali di cui al
          comma  1 alle stesse condizioni stabilite per gli operatori
          italiani;   a  tal  fine,  non  possono,  comunque,  essere
          richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
          dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
              7.  Le  amministrazioni  o gli enti che gestiscono tali
          elenchi   comunicano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   -   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche  comunitarie,  nei tre mesi decorrenti dalla data
          di   entrata   in   vigore   del   presente  codice  ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi,  il  nome  e
          l'indirizzo  dei  gestori  degli  stessi presso cui possono
          essere   presentate  le  domande  d'iscrizione;  le  stesse
          amministrazioni  o  enti  provvedono  all'aggiornamento dei
          dati  comunicati.  Nei  trenta  giorni  successivi  al loro
          ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento delle
          politiche  comunitarie  cura  la  trasmissione di tali dati
          agli altri Stati membri.
              8.   Gli   operatori   economici  possono  chiedere  in
          qualsiasi  momento  la loro iscrizione in uno degli elenchi
          di  cui  al  comma 1. Essi devono essere informati entro un
          termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'art. 2
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241   e  successive
          modificazioni,  della decisione dell'amministrazione o ente
          che istituisce l'elenco.".
              "Art.   47  (Operatori  economici  stabiliti  in  Stati
          diversi  dall'Italia) (art. 20-septies, decreto legislativo
          n. 190/2002). - 1. Agli operatori economici stabiliti negli
          altri  Stati  aderenti all'Unione europea, nonche' a quelle
          stabilite  nei  Paesi  firmatari dell'accordo sugli appalti
          pubblici   che  figura  nell'allegato  4  dell'accordo  che
          istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del commercio, o in
          Paesi   che,   in   base   ad   altre   norme   di  diritto
          internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
          l'Unione   europea   o   con  l'Italia  che  consentano  la
          partecipazione   ad   appalti   pubblici  a  condizioni  di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane.
              2.  Per  gli  operatori economici di cui al comma 1, la
          qualificazione  di cui al presente codice non e' condizione
          obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi si
          qualificano  alla  singola  gara  producendo documentazione
          conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
          idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i requisiti
          prescritti  per la qualificazione e la partecipazione degli
          operatori   economici  italiani  alle  gare.  E'  salvo  il
          disposto dell'art. 38, comma 5.".
              "Art.  48  (Controlli sul possesso dei requisiti) (art.
          10,  legge  n. 109/1994). - 1. Le stazioni appaltanti prima
          di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
          della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
          documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
          invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
          confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
          partecipazione   o  nell'offerta,  le  stazioni  appaltanti
          procedono   all'esclusione   del  concorrente  dalla  gara,
          all'escussione  della  relativa cauzione provvisoria e alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui  all'art.  6, comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la
          sospensione  da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
          procedure di affidamento.
              1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
          facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
          sensi   dell'art.   62,  comma 1,  richiedono  ai  soggetti
          invitati   di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di
          capacita'  economico  finanziaria  e tecnico organizzativa,
          eventualmente  richiesti nel bando di gara, presentando, in
          sede di offerta, la documen-tazione indicata in detto bando
          o  nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n. 445. Non si applica il comma 1 primo
          periodo.
              2.  La  richiesta  di  cui  al  comma 1  e',  altresi',
          inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
          operazioni   di   gara,   anche   all'aggiudicatario  e  al
          concorrente  che  segue  in graduatoria, qualora gli stessi
          non  siano  compresi  fra  i concorrenti sorteggiati, e nel
          caso  in  cui essi non forniscano la prova o non confermino
          le  loro  dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
          si  procede  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
          anomalia  dell'offerta  e  alla conseguente eventuale nuova
          aggiudicazione.
              "Art.  49  (Avvalimento)  (articoli  47 e 48, direttiva
          2004/18;  art. 54, direttiva 2004/17). - 1. Il concorrente,
          singolo  o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34,
          in  relazione  ad  una  specifica  gara di lavori, servizi,
          forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
          dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
          organizzativo,  ovvero di attestazione della certificazione
          SOA  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto o
          dell'attestazione SOA di altro soggetto.
              2.   Ai   fini   di  quanto  previsto  nel  comma 1  il
          concorrente  allega,  oltre  all'eventuale attestazione SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria:
                a) una   sua   dichiarazione  verificabile  ai  sensi
          dell'art.   48,   attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari  per  la  partecipazione alla gara, con specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
                b) una  sua  dichiarazione circa il possesso da parte
          del  concorrente  medesimo  dei  requisiti  generali di cui
          all'art. 38;
                c) una    dichiarazione    sottoscritta    da   parte
          dell'impresa  ausiliaria attestante il possesso da parte di
          quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38;
                d) una    dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria   con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il
          concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante a mettere a
          disposizione  per  tutta  la durata dell'appalto le risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente;
                e) una    dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  questa attesta che non partecipa alla
          gara   in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai  sensi
          dell'art. 34 ne' si trova in una situazione di controllo di
          cui  all'art.  34,  comma 2 con una delle altre imprese che
          partecipano alla gara;
                f) in  originale  o  copia  autentica il contratto in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a  disposizione  le  risorse necessarie per tutta la durata
          dell'appalto;
                g) nel   caso   di   avvalimento   nei  confronti  di
          un'impresa  che  appartiene al medesimo gruppo in luogo del
          contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo'
          presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il
          legame  giuridico  ed  economico  esistente nel gruppo, dal
          quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
              3.  Nel  caso  di dichiarazioni mendaci, ferma restando
          l'applicazione  dell'art.  38, lettera h) nei confronti dei
          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il
          concorrente  e  escute  la  garanzia. Trasmette inoltre gli
          atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma
          11.
              4.   Il   concorrente   e   l'impresa  ausiliaria  sono
          responsabili   in   solido  nei  confronti  della  stazione
          appaltante   in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del
          contratto.
              5.  Gli  obblighi  previsti dalla normativa antimafia a
          carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
          soggetto  ausiliario,  in ragione dell'importo dell'appalto
          posto a base di gara.
              6.  Per  i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una
          sola   impresa   ausiliaria   per   ciascuna  categoria  di
          qualificazione.   Il   bando   di   gara   puo'   ammettere
          l'avvalimento   di   piu'  imprese  ausiliarie  in  ragione
          dell'importo   dell'appalto   o  della  peculiarita'  delle
          prestazioni,   fermo   restando   il  divieto  di  utilizzo
          frazionato   per   il  concorrente  dei  singoli  requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   di   cui
          all'art.  40,  comma 3, lettera b), che hanno consentito il
          rilascio dell'attestazione in quella categoria.
              7. (Soppresso).
              8.  In  relazione  a ciascuna gara non e' consentito, a
          pena  di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
          avvalga  piu'  di  un  concorrente,  e  che partecipino sia
          l'impresa   ausiliaria   che   quella  che  si  avvale  dei
          requisiti.
              9.  Il  bando  puo'  prevedere  che,  in relazione alla
          natura  dell'appalto,  qualora sussistano requisiti tecnici
          connessi   con  il  possesso  di  particolari  attrezzature
          possedute  da  un ristrettissimo ambito di imprese operanti
          sul  mercato,  queste  possano  prestare  l'avvalimento nei
          confronti  di  piu'  di  un concorrente, sino ad un massimo
          indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
          particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
          all'aggiudicatario.
              10.  Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che  partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato il
          certificato  di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria puo'
          assumere   il   ruolo  di  subappaltatore  nei  limiti  dei
          requisiti prestati.
              11.   In   relazione   a  ciascuna  gara,  la  stazione
          appaltante  trasmette  all'Autorita' tutte le dichiarazioni
          di  avvalimento,  indicando  altresi' l'aggiudicatario, per
          l'esercizio  della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito
          informatico presso l'Osservatorio.".
              "Art.  50  (Avvalimento  nel  caso  di  operativita' di
          sistemi  di attestazione o di sistemi di qualificazione)õõe
          (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17). -
          1.  Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita'
          di   conseguire   l'attestazione  SOA  nel  rispetto  delle
          disposizioni  previste dall'art. 49, sempreche' compatibili
          con i seguenti principi:
                a) tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e
          l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo
          ai  sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure
          entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa
          impresa  ai  sensi  dell'art.  2359,  commi  1  e 2, codice
          civile;
                b) l'impresa    ausiliaria    deve   rilasciare   una
          dichiarazione  con  la  quale  assume  l'obbligo, anche nei
          confronti   delle   stazioni   appaltanti,   di  mettere  a
          disposizione  le  risorse  oggetto di avvalimento in favore
          dell'impresa  ausiliata  per  tutto il periodo di validita'
          della attestazione SOA;
                c) l'impresa  ausiliata  e l'impresa ausiliaria hanno
          l'obbligo  di  comunicare  le  circostanze che fanno venire
          meno la messa a disposizione delle risorse;
                d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque
          i commi 8 e 9 dell'art. 49.
              2.   L'omessa   o  non  veritiera  comunicazione  delle
          circostanze  di  cui  alla lettera c) del comma 1, comporta
          l'applicazione  delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11,
          nonche'  la  sospensione  dell'attestazione  SOA,  da parte
          dell'Autorita',  sia nei confronti della impresa ausiliaria
          sia  dell'impresa  ausiliata,  per un periodo da sei mesi a
          tre anni.
              3.   L'attestazione   di  qualificazione  SOA  mediante
          avvalimento  determina  la  responsabilita'  solidale della
          impresa  concorrente  e  dell'impresa  ausiliaria  verso la
          stazione appaltante.
              4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in   quanto  compatibili,  ai  sistemi  legali  vigenti  di
          attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.".
              "Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
          lavori,  servizi  e  forniture) (art. 1, direttiva 2004/18;
          art.  19,  art.  20,  comma  2, legge n. 109/1994; art. 83,
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
          articoli 326  e  329, legge n. 2248/1865, allegato F). - 1.
          Fatti  salvi  i  contratti  di  sponsorizzazione e i lavori
          eseguiti  in  economia,  i  lavori  pubblici possono essere
          realizzati  esclusivamente  mediante contratti di appalto o
          di concessione, come definiti all'art. 3.
              2.  Negli  appalti  relativi  a lavori, il decreto o la
          determina  a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi
          di  cui  alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
          alle  esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
          contratto ha ad oggetto:
                a) la sola esecuzione;
                b) la   progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori     sulla     base     del    progetto    definitivo
          dell'amministrazione aggiudicatrice;
                c) previa  acquisizione  del  progetto  definitivo in
          sede  di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
          di    lavori    sulla   base   del   progetto   preliminare
          dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Lo svolgimento della
          gara  e'  effettuato sulla base di un progetto preliminare,
          nonche'    di   un   capitolato   prestazionale   corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti  tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
          progetto  definitivo  e  il  prezzo.  L'offerta relativa al
          prezzo  indica distintamente il corrispettivo richiesto per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori.
              Per  le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle pubbliche
          amministrazioni  l'oggetto  del  contratto e' stabilito nel
          bando  di  gara. Ai fini della valutazione del progetto, il
          regolamento  disciplina i fattori ponderali da assegnare ai
          "pesi"  o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il
          pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
          le caratteristiche ambientali.
              3.   Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,   ai   sensi   del  comma 2,  gli  operatori
          economici  devono  possedere  i  requisiti prescritti per i
          progettisti,  ovvero  avvalersi di progettisti qualificati,
          da  indicare  nell'offerta, o partecipare in raggruppamento
          con  soggetti  qualificati  per  la progettazione. Il bando
          indica  i  requisiti  richiesti  per i progettisti, secondo
          quanto   previsto   dal   capo   IV   del  presente  titolo
          (progettazione  e concorsi di progettazione), e l'ammontare
          delle  spese  di progettazione comprese nell'importo a base
          del contratto.
              3-bis.  Per  i  contratti di cui al comma 2, lettere b)
          e c),  nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
          si   avvale   di  uno  o  piu'  soggetti  qualificati  alla
          realizzazione  del  progetto,  la  stazione appaltante puo'
          indicare   nel   bando   di   gara   le  modalita'  per  la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso  corrispondente  agli  oneri  di progettazione, al
          netto  del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
          e  previa  presentazione dei relativi documenti fiscali del
          progettista.
              4.  I  contratti  di  appalto  di  cui al comma 2, sono
          stipulati  a  corpo.  E' facolta' delle stazioni appaltanti
          stipulare   a   misura  i  contratti  di  appalto  di  sola
          esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
          di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi
          archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
          le  opere  in  fondazione,  e  quelle di consolidamento dei
          terreni.  Per  le  prestazioni a corpo, il prezzo convenuto
          non  puo' essere modificato sulla base della verifica della
          quantita'  o  della  qualita'  della  prestazione.  Per  le
          prestazioni  a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in
          aumento  o  in  diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          della   prestazione.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni  a
          misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
          di  misura  e  per  ogni  tipologia  di  prestazione. In un
          medesimo  contratto  possono essere comprese prestazioni da
          eseguire a corpo e a misura.
              5.   Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,   l'esecuzione   puo'   iniziare  solo  dopo
          l'approvazione,  da  parte  della  stazione appaltante, del
          progetto esecutivo.
              6.  In  sostituzione  totale  o parziale delle somme di
          denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
          di  gara  puo'  prevedere  il trasferimento all'affidatario
          della    proprieta'    di    beni   immobili   appartenenti
          all'amministrazione   aggiudicatrice,   gia'  indicati  nel
          programma  di  cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso
          di  preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
          assolvono  piu'  a  funzioni di interesse pubblico. Possono
          formare  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi del presente
          comma anche  i  beni  immobili gia' inclusi in programmi di
          dismissione  del patrimonio pubblico, purche' non sia stato
          gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero
          se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
              7.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 6, il bando di gara
          puo'  prevedere  che l'immissione in possesso dell'immobile
          avvenga  in un momento anteriore a quello del trasferimento
          della  proprieta',  trasferimento  che puo' essere disposto
          solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
              8.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 6,  le  offerte
          specificano:
                a) se   l'offerente  ha  interesse  a  conseguire  la
          proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
          offerto  per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo
          eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
                b) se  l'offerente  non  ha interesse a conseguire la
          proprieta'   dell'immobile,   il   prezzo   richiesto   per
          l'esecuzione del contratto.
              9.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 6 la selezione della
          migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
          piu'  basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
          valutando congiun-tamente le componenti dell'offerta di cui
          al comma 8.
              10.   Nella   sola  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
          dal   prezzo  per  il  trasferimento  dell'immobile,  quale
          corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
          deve  intendersi deserta se non sono presentate offerte per
          l'acquisizione del bene.
              11.  Il regolamento disciplina i criteri di stima degli
          immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
          selezione della migliore offerta.
              12.   L'inserimento  nel  programma  triennale  di  cui
          all'art.   128,   dei   beni   appartenenti  al  patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
          del  loro  trasferimento ai sensi del comma 6, determina il
          venir meno del vincolo di destinazione.".
              "Art.  58  (Dialogo  competitivo)  (art.  29, direttiva
          2004/18).   -   1. Nel   caso  di  appalti  particolarmente
          complessi,  qualora ritengano che il ricorso alla procedura
          aperta    o   ristretta   non   permetta   l'aggiudicazione
          dell'appalto,  le stazioni appaltanti possono avvalersi del
          dialogo  competitivo conformemente al presente articolo. Il
          ricorso  al  dialogo  competitivo  per lavori e' consentito
          previo  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
          e  comunque  ad esclusione dei lavori di cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV.  Per i lavori di cui alla parte II,
          titolo  IV,  capo  II,  e' altresi' richiesto il parere del
          Consiglio  Superiore  dei  beni  culturali. I citati pareri
          sono  resi  entro  30  giorni dalla richiesta. Decorso tale
          termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
              2.  Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo un
          appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso"
          quando la stazione appaltante:
                non   e'   oggettivamente   in   grado  di  definire,
          conformemente  all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i
          mezzi  tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi
          obiettivi, o
                non   e'   oggettivamente  in  grado  di  specificare
          l'impostazione  giuridica  o  finanziaria  di  un progetto.
          Possono,    secondo   le   circostanze   concrete,   essere
          considerati  particolarmente  complessi  gli  appalti per i
          quali  la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa di
          fattori  oggettivi  ad  essa  non  imputabili,  di studi in
          merito  alla  identificazione  e quantificazione dei propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento  dei predetti bisogni, alle caratteristiche
          funzionali,  tecniche,  gestionali ed economico-finanziarie
          degli  stessi  e  all'analisi  dello  stato  di  fatto e di
          diritto  di  ogni intervento nelle sue eventuali componenti
          storico-artistiche,     architettoniche,    paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche.
              3.  Il  provvedimento  con  cui  la stazione appaltante
          decide  di  ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
          specifica   motivazione  in  merito  alla  sussistenza  dei
          presupposti previsti dal comma 2.
              4.  L'unico  criterio per l'aggiudicazione dell'appalto
          pubblico   e'   quello   dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa.
              5.  Le  stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara
          confor-memente  all'art.  64  in  cui  rendono noti le loro
          necessita'  o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
          in   un   documento   descrittivo   che  costituisce  parte
          integrante  del  bando,  nei quali sono altresi' indicati i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri  di  valutazione  delle offerte di cui all'art. 83,
          comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
          presentare istanza di partecipazione alla procedura.
              6.  Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i candidati
          ammessi  conformemente  ai  requisiti  di cui al comma 5 un
          dialogo  finalizzato  all'individuazione e alla definizione
          dei  mezzi  piu'  idonei  a soddisfare le loro necessita' o
          obiettivi.  Nella  fase  del dialogo esse possono discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
              7.   Durante   il   dialogo   le   stazioni  appaltanti
          garantiscono   la   parita'   di  trattamento  di  tutti  i
          partecipanti,   in  particolare  non  forniscono,  in  modo
          discriminatorio,  informazioni  che possano favorire alcuni
          partecipanti rispetto ad altri.
              8.  Le  stazioni  appaltanti  non possono rivelare agli
          altri   partecipanti   le   soluzioni  proposte  ne'  altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
              9.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere che la
          procedura  si  svolga in fasi successive in modo da ridurre
          il  numero  di  soluzioni  da discutere durante la fase del
          dialogo  applicando  i criteri di aggiudi-cazione precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo.
              10.   Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il  dialogo
          finche'  non sono in grado di individuare, se del caso dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
              11.   Le   stazioni  appaltanti  possono  motivatamente
          ritenere  che  nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
          proprie  necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso informano
          immediatamente  i  partecipanti,  ai quali non spetta alcun
          indennizzo   o  risarcimento,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 17.
              12.  Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il
          dialogo  e  averne  informato  i  partecipanti, le stazioni
          appaltanti  li invitano a presentare le loro offerte finali
          in  base  alla  o  alle  soluzioni presentate e specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli  elementi  richiesti  e  necessari per l'esecuzione del
          progetto.
              13. (Abrogato).
              14.  Su  richiesta delle stazioni appaltanti le offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali    precisazioni,    chiarimenti,   perfezionamenti   o
          complementi  non  possono avere l'effetto di modificare gli
          elementi  fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto quale
          posto  in  gara  la  cui  variazione  rischi  di falsare la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla  base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente  piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83.
          Per   i   lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
          l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143.
              16.  L'offerente  che risulta aver presentato l'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato a
          precisare  gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
          impegni  in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia
          l'effetto  di modificare elementi fondamentali dell'offerta
          o  dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
          o comportare discriminazioni.
              17.  Le  stazioni  appaltanti possono prevedere premi o
          incentivi  per  partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi
          in cui al comma 11.
              18.  Le  stazioni  appaltanti  non possono ricorrere al
          dialogo   competitivo   in   modo  abusivo  o  in  modo  da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
              "Art.  64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e art.
          36.1.,  direttiva  2004/18;  art. 3, decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  n. 55/1991; art. 5, comma 2,
          decreto  legislativo  n. 358/1992; art. 8, comma 2, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art.  80, comma 11, decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 554/1999). - 1. Le stazioni
          appaltanti  che intendono aggiudicare un appalto pubblico o
          un  accordo  quadro  mediante  procedura  aperta, procedura
          ristretta,  procedura  negoziata  con  pubblicazione  di un
          bando  di  gara,  dialogo  competitivo,  rendono  nota tale
          intenzione con un bando di gara.
              2.  Le  stazioni  appaltanti che intendono istituire un
          sistema   dinamico   di   acquisizione  rendono  nota  tale
          intenzione mediante un bando di gara.
              3.  Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un
          appalto   pubblico   basato   su  un  sistema  dinamico  di
          acquisizione  rendono  nota tale intenzione con un bando di
          gara semplificato.
              4.  Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel
          presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
          ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione
          appaltante,  secondo  il  formato  dei modelli di formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.".
              "Art.  65  (Avviso  sui  risultati  della  procedura di
          affidamento) (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1,
          direttiva  2004/18;  art.  20,  legge  n.  55/1990; art. 5,
          comma 3,  decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, comma 3,
          decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999).  - 1. Le
          stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un contratto
          pubblico  o  concluso  un  accordo quadro inviano un avviso
          secondo  le  modalita' di pubblicazione di cui all'art. 66,
          conforme  all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati
          della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
          dall'aggiudicazione   del  contratto  o  dalla  conclusione
          dell'accordo quadro.
              2.  Nel  caso di accordi quadro conclusi in conformita'
          all'art.   59,   le   stazioni   appaltanti  sono  esentate
          dall'invio  di  un  avviso  in  merito  ai  risultati della
          procedura  di  aggiudicazione  di ciascun appalto basato su
          tale accordo.
              3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
          risultato  dell'aggiudicazione  degli  appalti basati su un
          sistema  dinamico  di acquisizione entro quarantotto giorni
          dall'aggiudicazione  di ogni appalto. Esse possono tuttavia
          raggruppare  detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
          esse   inviano   gli   avvisi  raggruppati  al  piu'  tardi
          quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
              4.  Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
          nell'allegato II B,   le   stazioni   appaltanti   indicano
          nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
              5.   L'avviso   sui   risultati   della   procedura  di
          affidamento  contiene  gli  elementi  indicati nel presente
          codice,  le  informazioni  di  cui  all'allegato X A e ogni
          altra  informazione  ritenuta utile, secondo il formato dei
          modelli di formulari adottati dalla Commissione.
              6.  Talune informazioni relative all'aggiudicazione del
          contratto  o  alla  conclusione dell'accordo quadro possono
          essere   omesse   qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse
          pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
          operatori  economici pubblici o privati oppure possa recare
          pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.".
              "Art.   70  (Termini  di  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione  e  di  ricezione  delle  offerte) (art. 38,
          direttiva  2004/18;  art.  3,  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri n. 55/1991; articoli 6 e 7, decreto
          legislativo   n.   358/1992;   articoli 9   e  10,  decreto
          legislativo   n.   157/1995;  articoli 79,  comma 1,  primo
          periodo;  79,  commi 3,  4,  7, 8; 81, comma 1, decreto del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999) - 1. Nel fissare i
          termini  per  la ricezione delle offerte e delle domande di
          partecipazione,  le stazioni appaltanti tengono conto della
          complessita'  della prestazione oggetto del contratto e del
          tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
          in  ogni  caso  rispettano  i  termini minimi stabiliti dal
          presente articolo.
              2.  Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
          delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore a cinquantadue
          giorni  decorrenti  dalla data di trasmissione del bando di
          gara.
              3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          con  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e nel dialogo
          competitivo,  il  termine per la ricezione delle domande di
          partecipazione  non  puo'  essere  inferiore  a trentasette
          giorni  decorrenti  dalla data di trasmissione del bando di
          gara.
              4.   Nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          quaranta   giorni   dalla   data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte.
              5.  Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
          di  urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla
          data di invio dell'invito.
              6.  In  tutte  le procedure, quando il contratto ha per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta  giorni  dalla  data  di trasmissione del bando di
          gara  o  di  invio  dell'invito; quando il contratto ha per
          oggetto  anche  la progettazione definitiva, il termine per
          la  ricezione  delle  offerte  non  puo' essere inferiore a
          ottanta giorni con le medesime decorrenze.
              7.  Nei  casi  in  cui  le  stazioni appaltanti abbiano
          pubblicato  un avviso di preinformazione, il termine minimo
          per  la  ricezione  delle  offerte nelle procedure aperte e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e  comunque  mai  a  meno di ventidue giorni, ne' a meno di
          cinquanta  giorni  se  il contratto ha per oggetto anche la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure  aperte,  e  dalla  data  di  invio dell'invito a
          presentare  le  offerte  nelle  procedure ristrette, e sono
          ammessi  a condizione che l'avviso di preinformazione a suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per   il   bando  dall'allegato  IX  A,  sempre  che  dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione  dell'avviso  e  che  tale avviso fosse stato
          inviato  per  la  pubblicazione  non  meno  di cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara.
              8.  Se  i  bandi  sono  redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica   secondo   il   formato   e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
          minimi  per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e
          7,  nelle  procedure  aperte,  e  il  termine minimo per la
          ricezione   delle  domande  di  partecipazione  di  cui  al
          comma 3,   nelle   procedure   ristrette,  nelle  procedure
          negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti
          di sette giorni.
              9.   Se   le   stazioni  appaltanti  offrono,  per  via
          elettronica  e  a  decorrere  dalla pubblicazione del bando
          secondo  l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo
          al  capitolato  d'oneri  e  a ogni documento complementare,
          precisando  nel testo del bando l'indirizzo Internet presso
          il  quale  tale  documentazione  e' accessibile, il termine
          minimo  di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
          procedure  aperte,  e  il termine minimo di ricezione delle
          offerte  di  cui  al  comma 4,  nelle  procedure ristrette,
          possono  essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e'
          cumulabile con quella di cui al comma 8.
              10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
          documenti   e   le   informazioni   complementari,  sebbene
          richiesti   in   tempo   utile  da  parte  degli  operatori
          economici,  non  sono  stati forniti entro i termini di cui
          agli  articoli 71  e  72,  o  se  le offerte possono essere
          formulate  solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
          consultazione   sul   posto   dei   documenti  allegati  al
          capitolato  d'oneri,  i  termini  per  la  ricezione  delle
          offerte  sono  prorogati  in modo adeguato a consentire che
          tutti  gli operatori economici interessati possano prendere
          conoscenza   di   tutte  le  informazioni  necessarie  alla
          preparazione delle offerte.
              11.   Nelle   procedure  ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire:
                a) un  termine  per  la  ricezione  delle  domande di
          parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
          di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione;
                b) e,  nelle  procedure  ristrette, un termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  inferiore  a  dieci giorni,
          ovvero  non  inferiore  a trenta giorni se l'offerta ha per
          oggetto  anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
          di  invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione
          non  si  applica al termine per la ricezione delle offerte,
          se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza  rende  impossibile  osservare  i  termini minimi
          previsti    dal    presente   articolo,   l'amministrazione
          stabilisce  i  termini  nel rispetto, per quanto possibile,
          del comma 1.".
              "Art.  74  (Forma  e  contenuto delle offerte). - 1. Le
          offerte  hanno  forma di documento cartaceo o elettronico e
          sono  sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le
          norme di cui all'art. 77.
              2.  Le  offerte  contengono gli elementi prescritti dal
          bando  o  dall'invito  ovvero dal capitolato d'oneri, e, in
          ogni   caso,   gli  elementi  essenziali  per  identificare
          l'offerente  e  il  suo  indirizzo  e  la  procedura cui si
          riferiscono,   le   caratteristiche   e   il  prezzo  della
          prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
          soggettivi di partecipazione.
              3.  Salvo  che  l'offerta  del  prezzo  sia determinata
          mediante  prezzi  unitari,  il  mancato  utilizzo di moduli
          predisposti  dalle stazioni appaltanti per la presentazione
          delle offerte non costituisce causa di esclusione.
              4.  Le  offerte sono corredate dei documenti prescritti
          dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
              5.  Le  stazioni  appaltanti  richiedono  gli  elementi
          essenziali  di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e
          documenti  necessari o utili, nel rispetto del principio di
          proporzionalita'  in  relazione all'oggetto del contratto e
          alle finalita' dell'offerta.
              6.  Le  stazioni  appaltanti non richiedono documenti e
          certificati  per  i  quali  le  norme vigenti consentano la
          presentazione   di   dichiarazioni   sostitutive,  salvi  i
          controlli  successivi in corso di gara sulla veridicita' di
          dette dichiarazioni.
              7.  Si  applicano  l'art.  18,  comma 2, legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive modificazioni e integrazioni.".
              "Art.  75  (Garanzie  a corredo dell'offerta) (art. 30,
          comma  1,  comma  2-bis,  legge  n. 109/1994; art. 8, comma
          11-quater,  legge  n. 109/1994 come novellato dall'art. 24,
          legge  n.  62/2005;  art. 100, decreto del Presidente della
          Repubblica   n.  554/1999;  art.  24,  comma 10,  legge  n.
          62/2005). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari
          al  due  per  cento  del  prezzo  base indicato nel bando o
          nell'invito,  sotto  forma di cauzione o di fideiussione, a
          scelta dell'offerente.
              2.   La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a  scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti  dallo  Stato  al  corso del giorno del deposito,
          presso  una  sezione  di  tesoreria provinciale o presso le
          aziende   autorizzate,   a   titolo   di   pegno  a  favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice.
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere   bancaria   o   assicurativa   o  rilasciata  dagli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2,  del  codice  civile, nonche' l'operativita' della
          garanzia   medesima   entro  quindici  giorni,  a  semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante.
              5.   La   garanzia  deve  avere  validita'  per  almeno
          centottanta    giorni    dalla    data   di   presentazione
          dell'offerta.  Il  bando  o l'invito possono richiedere una
          garanzia  con  termine  di  validita' maggiore o minore, in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono  altresi'  prescrivere  che l'offerta sia corredata
          dall'impegno  del  garante  a rinnovare la garanzia, per la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua  scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudi-cazione,
          su  richiesta  della  stazione  appaltante  nel corso della
          procedura.
              6.  La  garanzia  copre  la  mancata sottoscrizione del
          contratto  per  fatto  dell'affidatario,  ed  e' svincolata
          automaticamente   al   momento   della  sottoscrizione  del
          contratto medesimo.
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
          certificazione  del sistema di qualita' conforme alle norme
          europee  della  serie  UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
          beneficio,   l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti.
              8.   L'offerta   e'   altresi'  corredata,  a  pena  di
          esclusione,  dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
          garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione del contratto, di
          cui    all'art.   113,   qualora   l'offerente   risultasse
          affidatario.
              9.  La  stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente,  nei  loro  confronti, allo svincolo della
          garanzia  di  cui  al  comma 1,  tempestivamente e comunque
          entro   un   termine   non   superiore   a   trenta  giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia.".
              "Art.  79  (Informazioni  circa  i  mancati  inviti, le
          esclusioni   e   le  aggiudicazioni)  (art.  41,  direttiva
          2004/18;  art.  49.1  e  49.2,  direttiva 2004/17; art. 20,
          legge  n.  55/1990;  art.  21,  commi 1,  2  e  3,  decreto
          legislativo  n.  358/1992;  art.  27,  commi 1 e 2, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art.  27,  commi 3 e 4, decreto
          legislativo  n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10,
          legge  n.  62/2005).  - 1. Le stazioni appaltanti informano
          tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni
          prese  riguardo  alla  conclusione  di  un  accordo quadro,
          all'aggiudicazione  di  un  appalto, o all'ammissione in un
          sistema  dinamico  di  acquisizione,  ivi compresi i motivi
          della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero
          di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta
          una  gara,  ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione.
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
                a) ad  ogni  candidato  escluso  i motivi del rigetto
          della candidatura;
                b) ad  ogni  offerente  escluso  i motivi del rigetto
          della  sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68,
          commi 4  e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
          della  decisione  secondo  cui  i  lavori, le forniture o i
          servizi  non  sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
          funzionali;
                c) ad  ogni offerente che abbia presentato un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata   e   il   nome  dell'offerente  cui  e'  stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
              3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1  e di cui al
          comma 2 sono fornite:
                a) su richiesta scritta della parte interessata;
                b) per iscritto;
                c) il  prima  possibile e comunque non oltre quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta.
              4.    Tuttavia    le    stazioni   appaltanti   possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione   dei  contratti,  alla  conclusione  di
          accordi  quadro  o all'ammissione ad un sistema dinamico di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli   l'applicazione   della   legge,   sia  contraria
          all'interesse  pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi
          commerciali  di  operatori  economici  pubblici o privati o
          dell'operatore   economico  cui  e'  stato  aggiudicato  il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi.
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
                a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro
          un    termine    non    superiore    a    cinque    giorni,
          all'aggiudicatario,   al   concorrente   che   segue  nella
          graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che  hanno presentato
          un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta
          sia  stata  esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
          l'esclusione,  o  sono  in  termini  per  presentare  detta
          impugnazione;
                b) l'esclusione,   ai   candidati  e  agli  offerenti
          esclusi,  tempestivamente  e  comunque entro un termine non
          superiore a cinque giorni dall'esclusione;
                b-bis)  La  decisione,  a  tutti  i candidati, di non
          aggiudicare  un appalto ovvero di non concludere un accordo
          quadro.".
              "Art.  83  (Criterio  dell'offerta  economicamente piu'
          vantaggiosa)   (art.   53,   direttiva  2004/18;  art.  55,
          direttiva  2004/17;  art.  21,  legge n. 109/1994; art. 19,
          decreto   legislativo   n.   358/1992;   art.  23,  decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 24, decreto legislativo n.
          158/1995).  -  1. Quando  il  contratto  e' affidato con il
          criterio  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, il
          bando   di   gara   stabilisce  i  criteri  di  valutazione
          dell'offerta,  pertinenti  alla  natura, all'oggetto e alle
          caratteristiche    del    contratto,    quali,   a   titolo
          esemplificativo:
                a) il prezzo;
                b) la qualita';
                c) il pregio tecnico;
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
                e) le  caratteristiche  ambientali  e il contenimento
          dei   consumi   energetici   e   delle  risorse  ambientali
          dell'opera o del prodotto;
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
                g) la redditivita';
                h) il servizio successivo alla vendita;
                i) l'assistenza tecnica;
                l) la  data di consegna ovvero il termine di consegna
          o di esecuzione;
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
                n) la sicurezza di approvvigionamento;
                o) in  caso  di  concessioni,  altresi' la durata del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo,  il bando o il documento descrittivo, elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa  attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo  scarto  tra  il punteggio della soglia e quello massimo
          relativo  all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia deve
          essere appropriato.
              3.   Le   stazioni   appaltanti,  quando  ritengono  la
          ponderazione  di  cui  al  comma 2  impossibile per ragioni
          dimostrabili,  indicano  nel bando di gara e nel capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento  descrittivo,  l'ordine decrescente di importanza
          dei criteri.
              4.   Il  bando  per  ciascun  criterio  di  valutazione
          prescelto  prevede,  ove  necessario,  i  sub-criteri  e  i
          sub-pesi  o  i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione,  provvede a nominare uno o piu' esperti con
          il  decreto  o  la determina a contrarre, affidando ad essi
          l'incarico  di  redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara.
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le stazioni
          appaltanti  utilizzano  metodologie  tali  da consentire di
          individuare   con   un   unico  parametro  numerico  finale
          l'offerta   piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie  sono
          stabilite   dal   regolamento,  distintamente  per  lavori,
          servizi   e   forniture   e,  ove  occorra,  con  modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi,  tiene  conto  di quanto stabilito dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  in  quanto  compatibili con il presente
          codice.".
              "Art.  85  (Ricorso  alle  aste elettroniche) (art. 54,
          direttiva  2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  101/2002).  -  1.  Nelle
          procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate  previo bando,
          quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma 3, le
          stazioni  appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione
          dei   contratti   di  appalto  avvenga  attraverso  un'asta
          elettronica.
              2.  Alle  condizioni  di  cui  al  comma 3, le stazioni
          appaltanti   possono   stabilire   di   ricorrere  all'asta
          elettronica   in   occasione  del  rilancio  del  confronto
          competitivo   fra   le   parti  di  un  accordo  quadro,  e
          dell'indizione   di   gare   per   appalti  da  aggiudicare
          nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
              3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate
          quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
          maniera  precisa e la valutazione delle offerte rispondenti
          alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
          automaticamente  da  un  mezzo  elettronico,  sulla base di
          elementi  quantificabili in modo tale da essere espressi in
          cifre  o  percentuali.  Le  stazioni appaltanti non possono
          ricorrere  alle  aste  elettroniche  abusivamente o in modo
          tale  da  impedire,  limitare o distorcere la concorrenza o
          comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
          definito dal bando e dagli altri atti di gara.
              4. L'asta elettronica riguarda:
                a) unicamente   i   prezzi,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato al prezzo piu' basso;
                b) i  prezzi  e  i valori degli elementi dell'offerta
          indicati   negli  atti  di  gara,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
              5.    Il    ricorso    ad   un'asta   elettronica   per
          l'aggiudicazione  dell'appalto  deve  essere  espressamente
          indicato nel bando di gara.
              6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
          specifiche informazioni:
                a) gli   elementi   i  cui  valori  sono  oggetto  di
          valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
                b) gli  eventuali  limiti minimi e massimi dei valori
          degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
          dell'appalto;
                c) le  informazioni  che saranno messe a disposizione
          degli   offerenti   nel  corso  dell'asta  elettronica  con
          eventuale  indicazione  del  momento in cui saranno messe a
          loro disposizione;
                d) le   informazioni   riguardanti   lo   svolgimento
          dell'asta elettronica;
                e) le  condizioni  alle  quali  gli offerenti possono
          effettuare  rilanci  e,  in  particolare, gli scarti minimi
          eventualmente richiesti per il rilancio;
                f) le   informazioni   riguardanti   il   dispositivo
          elettronico  utilizzato,  nonche' le modalita' e specifiche
          tecniche di collegamento.
              7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano,  in  seduta  riservata,  una  prima
          valutazione   completa   delle  offerte  pervenute  con  le
          modalita'  stabilite  nel bando di gara e in conformita' al
          criterio   di  aggiudicazione  prescelto  e  alla  relativa
          ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
          ammissibili   sono   invitati   simultaneamente   per   via
          elettronica  a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi valori;
          l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
          collegamento   individuale   al   dispositivo   elettronico
          utilizzato  e  precisa  la data e l'ora di inizio dell'asta
          elettronica.  L'asta  elettronica  si  svolge  in  un'unica
          seduta   e  non  puo'  aver  inizio  prima  di  due  giorni
          lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
              8.  Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio
          dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, l'invito di
          cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
          completa     dell'offerta    dell'offerente    interessato,
          effettuata  conformemente alla ponderazione di cui all'art.
          83,   comma 2.   L'invito  precisa,  altresi',  la  formula
          matematica  che  determina,  durante l'asta elettronica, le
          riclassificazioni  automatiche in funzione dei nuovi prezzi
          o  dei  nuovi  valori presentati. Questa formula integra la
          ponderazione  di  tutti i criteri stabiliti per determinare
          l'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, quale indicata
          nel  bando  o  negli  altri  atti  di  gara;  a tal fine le
          eventuali  forcelle  devono essere precedentemente espresse
          con  un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti,
          per  ciascuna  variante  deve  essere  fornita  una formula
          matematica separata per la relativa ponderazione.
              9.   Nel   corso  dell'asta  elettronica,  le  stazioni
          appaltanti  comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti
          almeno  le informazioni che consentano loro di conoscere in
          ogni  momento  la  rispettiva  classificazione. Le stazioni
          appaltanti    possono,   altresi',   comunicare   ulteriori
          informazioni  riguardanti  prezzi  o  valori  presentati da
          altri  offerenti,  purche' sia previsto negli atti di gara.
          Le   stazioni  appaltanti  possono  inoltre,  in  qualsiasi
          momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
          fase  d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere
          resa   nota   l'identita'   degli   offerenti   durante  lo
          svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
              10.  Le  stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta
          elettronica  alla  data  e  ora di chiusura preventivamente
          fissate.
              11.  Dopo  aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
          le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi
          dell'art.   81,   in   funzione   dei  risultati  dell'asta
          elettronica.
              12. Il regolamento stabilisce:
                a) i  presupposti  e  le condizioni specifiche per il
          ricorso alle aste elettroniche;
                b) i   requisiti   e   le  modalita'  tecniche  della
          procedura di asta elettronica;
                c) le  condizioni  e  le  modalita'  di esercizio del
          diritto  di  accesso  agli  atti  della  procedura  di asta
          elettronica, nel rispetto dell'art. 13.
              13.  Alle  condizioni  di  cui  al comma 3, le stazioni
          appaltanti  possono  stabilire  di ricorrere a procedure di
          gara    interamente   gestite   con   sistemi   telematici,
          disciplinate   con   il   regolamento  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui al presente codice.".
              "Art.  88  (Procedimento  di  verifica  e di esclusione
          delle  offerte  anormalmente  basse)  (art.  55,  direttiva
          2004/18;  art.  57,  direttiva  2004/17;  art. 21, legge n.
          109/1994;  art. 89, decreto del Presidente della Repubblica
          n.  554/1999).  -  1.  La  richiesta  di giustificazioni e'
          formulata  per  iscritto  e  puo'  indicare  le  componenti
          dell'offerta    ritenute    anormalmente   basse,   ovvero,
          alternativamente  o  congiuntamente, invitare l'offerente a
          dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
              2.  All'offerente e' assegnato un termine non inferiore
          a   dieci   giorni   per   presentare,   per  iscritto,  le
          giustificazioni richieste.
              3.  La  stazione  appaltante,  se del caso mediante una
          commissione   costituita  secondo  i  criteri  fissati  dal
          regolamento   di  cui  all'art.  5,  esamina  gli  elementi
          costitutivi     dell'offerta     tenendo     conto    delle
          giustificazioni  fornite,  e  puo'  chiedere  per  iscritto
          ulteriori  chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito
          di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque
          giorni lavorativi.
              4.    Prima    di    escludere    l'offerta,   ritenuta
          eccessivamente   bassa,   la  stazione  appaltante  convoca
          l'offerente  con  un anticipo non inferiore a cinque giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile.
              5.   Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di
          convocazione   stabilita,   la   stazione  appaltante  puo'
          prescindere dalla sua audizione.
              6. (Soppresso).
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore  offerta,  se la stessa appaia anormalmente bassa,
          e,  se  la  ritiene  anomala,  procede nella stessa maniera
          progressivamente  nei  confronti  delle successive migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione
          appaltante  dichiara  le  eventuali  esclusioni di ciascuna
          offerta  che,  in  base  all'esame  degli elementi forniti,
          risulta,   nel  suo  complesso,  inaffidabile,  e  dichiara
          l'aggiudicazione   definitiva   in  favore  della  migliore
          offerta non anomala.".
              "Art.   90   (Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni   aggiudicatrici   in   materia  di  lavori
          pubblici)  (articoli 17  e  18, legge n. 109/1994). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva di lavori, nonche' alla direzione
          dei     lavori     e    agli    incarichi    di    supporto
          tecnico-amministrativo  alle attivita' del responsabile del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle societa' di professionisti;
                f) dalle societa' di ingegneria;
                f-bis) da  prestatori  di  servizi  di  ingegneria ed
          architettura  di  cui  alla categoria 12 dell'allegato II A
          stabiliti  in  altri Stati membri, costituiti conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere d), e), f), f-bis e h), ai
          quali  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 37 in
          quanto compatibili;
                h) da  consorzi stabili di societa' di professionisti
          e  di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
          da  non  meno  di  tre  consorziati che abbiano operato nel
          settore  dei  servizi  di ingegneria e architettura, per un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso  di  operare in modo congiunto secondo le previsioni
          del  comma 1  dell'art.  36. E' vietata la partecipazione a
          piu'  di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'   tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il
          fatturato  globale  in servizi di ingegneria e architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o  nel  decennio  precedente e' incrementato secondo quanto
          stabilito  dall'art.  36, comma 6, della presente legge; ai
          consorzi   stabili  di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  commi 4  e 5 e di cui
          all'art. 253, comma 8.
              2. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
          tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
          delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
          ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
          associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
          1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
          il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del codice
          civile  che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
          che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
          progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali  si applica il contributo integrativo qualora
          previsto  dalle  norme legislative che regolano la Cassa di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa  riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato   pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo  gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
              3.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici  che  devono  possedere  le  societa'  di cui al
          comma 2 del presente articolo.
              4.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b)  e c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  pubblici  dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e successive modificazioni, se non conseguenti ai
          rapporti d'impiego.
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la   stipulazione  per  intero,  a  carico  delle  stazioni
          appaltanti,  di  polizze  assicurative per la copertura dei
          rischi  di  natura  professionale  a  favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              6.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          la   redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo  ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative   connesse  alla  progettazione,  ai
          soggetti  di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
          e  h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
          ovvero   di   difficolta'   di  rispettare  i  tempi  della
          programmazione  dei  lavori  o  di  svolgere le funzioni di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o  di  rilevanza  architettonica  o ambientale o in caso di
          necessita'  di  predisporre  progetti integrali, cosi' come
          definiti  dal  regolamento, che richiedono l'apporto di una
          pluralita'  di competenze, casi che devono essere accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.
              7.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario  dell'incarico  di cui al comma 6, lo
          stesso  deve  essere  espletato  da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              8.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai  suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.".
              "Art.  91 (Procedure di affidamento) (art. 17, legge n.
          109/1994).   -   1.   Per  l'affidamento  di  incarichi  di
          progettazione,  di coordinamento della sicurezza in fase di
          progettazione,  di  direzione  dei lavori, di coordinamento
          della  sicurezza  in  fase  di esecuzione e di collaudo nel
          rispetto  di  quanto  disposto all'art. 120 comma 2-bis, di
          importo  pari  o  superiore  a 100.000 euro si applicano le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
          codice,  ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
          alla parte III, le disposizioni ivi previste.
              2.  Gli  incarichi  di  progettazione, di coordinamento
          della  sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
          lavori,   di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione  e  di  collaudo nel rispetto di quanto disposto
          all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
          di  cui  a  comma 1  possono essere affidati dalle stazioni
          appaltanti,  a  cura  del responsabile del procedimento, ai
          soggetti  di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
          e  h)  dell'art.  90,  nel  rispetto  dei  principi  di non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza,  e secondo la procedura prevista dall'art. 57,
          comma 6;  l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
          sussistono in tale numero aspiranti idonei.
              3.   In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al  presente
          articolo l'affidatario  non  puo' avvalersi del subappalto,
          fatta  eccezione  per  le  attivita' relative alle indagini
          geologiche,  geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
          a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla predisposizione di
          elaborati  specialistici  e  di dettaglio, con l'esclusione
          delle  relazioni  geologiche, nonche' per la sola redazione
          grafica   degli   elaborati   progettuali.  Resta  comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              4.  Le  progettazioni  definitive  ed esecutive sono di
          norma  affidate  al  medesimo soggetto, pubblico o privato,
          salvo   che   in  senso  contrario  sussistano  particolari
          ragioni,  accertate  dal  responsabile del procedimento. In
          tal   caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del  nuovo
          progettista,   dell'attivita'  progettuale  precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di  progettazione,  fermo  restando  che  l'avvio di quello
          esecutivo    resta    sospensivamente   condizionato   alla
          determinazione     delle    stazioni    appaltanti    sulla
          progettazione definitiva.
              5.  Quando  la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano  in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.
              6.  Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita' di
          progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in fase di
          progettazione,  direzione  dei lavori e coordinamento della
          sicurezza  in fase di esecuzione superi complessivamente la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di esecuzione al
          progettista   e'   consentito  soltanto  ove  espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione.
              7.  I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
          di  cui  alla  parte III  del  codice,  possono affidare le
          progettazioni     nonche'     le     connesse     attivita'
          tecnico-amministrative  per  lo svolgimento delle procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di  cui  alla  citata parte III, direttamente a societa' di
          ingegneria  di  cui  all'art.  90, comma 1, lettera f), che
          siano  da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
          per  cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di
          progettazione,  direzione  dei  lavori, coordinamento della
          sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  o  altre  procedure diverse da quelle previste
          dal presente codice.".
              "Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e   fondi   a   disposizione   delle  stazioni  appaltanti)
          (articoli 17  e  18,  legge n. 109/1994; art. 1, comma 207,
          legge  n. 266/2005). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
          non  possono  subordinare  la  corresponsione  dei compensi
          relativi  allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle
          attivita'    tecnico-amministrative    ad   essa   connesse
          all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera progettata.
          Nella    convenzione    stipulata    fra    amministrazione
          aggiudicatrice  e  progettista  incaricato sono previste le
          condizioni   e   le   modalita'   per   il   pagamento  dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n.  143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  di concerto con il
          Ministro   delle  infrastrutture,  determina,  con  proprio
          decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
          possono  essere  espletate  dai  soggetti di cui al comma 1
          dell'art.  90,  tenendo conto delle tariffe previste per le
          categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
          al   comma 3   possono  essere  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento.
              3.  I  corrispettivi  delle  attivita' di progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al   comma 2   stabilisce   ripartendo   in   tre  aliquote
          percentuali  la  somma  delle aliquote attualmente fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i   medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto  sono
          rideterminate  le  tabelle  dei corrispettivi a percentuale
          relativi   alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche  in
          relazione  ai  nuovi  oneri  finanziari  assicurativi, e la
          percentuale  per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per le
          attivita'  di  supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
          le  attivita'  del  responsabile di progetto e le attivita'
          dei  coordinatori  in  materia  di sicurezza introdotti dal
          decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494.  Per  la
          progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
          il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
          progettazione  definitiva si applica l'aliquota fissata per
          il  progetto  esecutivo;  per la progettazione esecutiva si
          applicano   le   aliquote   fissate   per   il   preventivo
          particolareggiato,  per  i  particolari costruttivi e per i
          capitolati e i contratti.
              4. (Abrogato).
              5.   Una   somma   non   superiore  al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   soggetti   di  cui  all'art.  32,  comma 1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri.
              6.  Il  trenta  per  cento  della tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con  le modalita' e i
          criteri  previsti  nel  regolamento di cui al comma 5 tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
              7.  A  valere  sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle  categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato, le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non   superiore   al  dieci  per  cento  del  totale  degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei   progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia
          riscontrato   il  perdurare  dell'interesse  pubblico  alla
          realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano per i
          propri  bilanci  le regioni e le province autonome, qualora
          non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  nonche'  i comuni e le
          province  e  i  loro  consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
              7-bis. Tra  le  spese  tecniche da prevedere nel quadro
          economico    di    ciascun    intervento    sono   comprese
          l'assicurazione   dei   dipendenti,  nonche'  le  spese  di
          carattere   strumentale   sostenute  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.".
              "Art.  101  (Disposizioni generali sulla partecipazione
          ai concorsi di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18).
          -   1.   L'ammissione   dei  partecipanti  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata:
                a) al  territorio  di  un  solo  Stato membro o a una
          parte di esso;
                b) per  il  fatto  che, secondo la legislazione dello
          Stato  membro  in cui si svolge il concorso, i partecipanti
          debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
              2.   Sono   ammessi   a   partecipare  ai  concorsi  di
          progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'art. 90,
          comma 1,   lettere d), e),   f),   f-bis),   g)   e h).  Il
          regolamento  stabilisce  i  requisiti  dei  concorrenti  ai
          concorsi di progettazione per servizi e forniture.".
              "Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
          109/1994,  19,  comma  1-ter,  legge n. 109/1554). - 1. Nei
          contratti   relativi   a  lavori,  le  stazioni  appaltanti
          verificano,  nei  termini  e con le modalita' stabiliti nel
          regolamento,  la rispondenza degli elaborati progettuali ai
          documenti  di  cui  all'art.  93,  commi 1  e  2, e la loro
          conformita' alla normativa vigente.
              2.  Nei  contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
          dei  lavori,  la  verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
          dell'inizio  delle  procedure di affidamento. Nei contratti
          aventi   ad   oggetto   l'esecuzione   e  la  progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva   ed   esecutiva,   la   verifica  del  progetto
          preliminare  e  di  quello  definitivo redatti a cura della
          stazione  appaltante  hanno  luogo  prima dell'inizio delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti   dall'offerente   hanno  luogo  prima  dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori.
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile  del  procedimento,  nei modi disciplinati dal
          regolamento,  prima  dell'approvazione  del  progetto  e in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del  progetto  esecutivo  o  definitivo rispettivamente, al
          progetto   definitivo  o  preliminare.  Al  contraddittorio
          partecipa  anche il progettista autore del progetto posto a
          base   della   gara,  che  si  esprime  in  ordine  a  tale
          conformita'.
              4.   Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento  della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
              4-bis.   Il   soggetto   incaricato  dell'attivita'  di
          verifica  deve  essere  munito,  dalla data di accettazione
          dell'incarico,  di  una  polizza  di responsabilita' civile
          professionale,  estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
          od  omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
          avente  le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento. Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti  interni alla stazione appaltante, e' a carico per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso     all'interno     del     quadro    economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere  entro  la  data di validazione del progetto. Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno.
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per  i  lavori  di  importo  pari o superiore a 20
          milioni  di  euro,  la  verifica  deve essere effettuata da
          organismi  di  controllo  accreditati  ai sensi della norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto   da  progettisti  esterni  o  le  stesse  stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita',  ovvero  da  altri soggetti autorizzati secondo i
          criteri stabiliti dal regolamento;
                c) (soppressa).
              6.  Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi  a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
          precedono, in quanto compatibili.".
              "Art.  113  (Cauzione  definitiva)  (art.  30, commi 2,
          2-bis,  2-ter,  legge  n.  109/1994).  - 1. L'esecutore del
          contratto   e'   obbligato   a   costituire   una  garanzia
          fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
          caso  di  aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
          per  cento,  la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti
          punti  percentuali  quanti  sono quelli eccedenti il 10 per
          cento;  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20 per cento,
          l'aumento  e'  di  due  punti percentuali per ogni punto di
          ribasso  superiore  a1  20 per cento. Si applica l'art. 75,
          comma 7.
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con   le  modalita'  di  cui  all'art.  75,  comma 3,  deve
          prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della
          preventiva  escussione del debitore principale, la rinuncia
          all'eccezione  di  cui  all'art.  1957, comma 2, del codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro  quindici  giorni, a semplice richiesta scritta della
          stazione appaltante.
              3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma 1 e'
          progressivamente   svincolata   a  misura  dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per  le  entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
          di  benestare del committente, con la sola condizione della
          preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da  parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o  in  copia  autentica,  attestanti l'avvenuta esecuzione.
          L'ammontare  residuo,  pari  al  25 per cento dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla
          consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
              4.  La  mancata  costituzione  della garanzia di cui al
          comma 1   determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione  della  cauzione provvisoria di cui all'art.
          75  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica
          l'appalto  o  la concessione al concorrente che segue nella
          graduatoria.
              5.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il mancato od
          inesatto  adempimento  e  cessa  di avere effetto solo alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.".
              "Art.   117   (Cessione   dei   crediti  derivanti  dal
          contratto)  (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115,
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1.
          Le  disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
          sono   estese  ai  crediti  verso  le  stazioni  appaltanti
          derivanti  da  contratti  di servizi, forniture e lavori di
          cui   al  presente  codice,  ivi  compresi  i  concorsi  di
          progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
          di   crediti   possono   essere   effettuate   a  banche  o
          intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale preveda
          l'esercizio   dell'attivita'  di  acquisto  di  crediti  di
          impresa.
              2.  Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti
          che  sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti
          devono  essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
          privata   autenticata   e  devono  essere  notificate  alle
          amministrazioni debitrici.
              3.  Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
          concessione,  concorso  di  progettazione,  sono efficaci e
          opponibili    alle    stazioni    appaltanti    che    sono
          amministrazioni  pubbliche  qualora queste non le rifiutino
          con   comunicazione   da   notificarsi   al  cedente  e  al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione.
              4.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel  contratto
          stipulato   o   in   atto   separato  contestuale,  possono
          preventivamente    accettare    la    cessione   da   parte
          dell'esecutore  di  tutti o di parte dei crediti che devono
          venire a maturazione.
              5.   In   ogni  caso  l'amministrazione  cui  e'  stata
          notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le
          eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al  contratto
          relativo  a  lavori, servizi, forniture, progettazione, con
          questo stipulato.".
              "Art.  118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono
          subappalto   e  tutela  del  lavoro)  (art.  25,  direttiva
          2004/18;  art.  37,  direttiva  2004/17;  art. 18, legge n.
          55/1990;  art.  16,  decreto  legislativo 24 marzo 1992, n.
          358;  art.  18,  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
          art.  21,  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158; 34,
          legge   n.   109/1994).  -  1. I  soggetti  affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire
          in  proprio  le  opere  o i lavori, i servizi, le forniture
          compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
          ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'art.
          116.
              2.  La  stazione  appaltante  e' tenuta ad indicare nel
          progetto  e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
          i  lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
          nonche'  le  ulteriori categorie, relative a tutte le altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.   Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,  a
          qualsiasi  categoria  appartengano,  sono  subappaltabili e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria  prevalente,  con  il regolamento, e' definita la
          quota   parte   subappaltabile,   in  misura  eventualmente
          diversificata  a  seconda  delle  categorie medesime, ma in
          ogni  caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
          e   le   forniture,  tale  quota  e'  riferita  all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
                1)   che   i   concorrenti  all'atto  dell'offerta  o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
          parti  di  opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
          servizi  e forniture che intendono subappaltare o concedere
          in cottimo;
                2)   che   l'affidatario  provveda  al  deposito  del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno  venti  giorni  prima della data di effettivo inizio
          dell'esecuzione delle relative prestazioni;
                3)  che  al  momento  del  deposito  del contratto di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti   dal   presente   codice   in   relazione  alla
          prestazione    subappaltata    e   la   dichiarazione   del
          subappaltatore   attestante   il   possesso  dei  requisiti
          generali di cui all'art. 38;
                4)  che  non sussista, nei confronti dell'affidatario
          del  subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
          dall'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni.
              3.  Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
          provvedera'  a corrispondere direttamente al subappaltatore
          o  al  cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
          stessi  eseguite  o,  in  alternativa, che e' fatto obbligo
          agli  affidatari  di  trasmettere, entro venti giorni dalla
          data  di  ciascun  pagamento effettuato nei loro confronti,
          copia  delle  fatture  quietanzate relative ai pagamenti da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con  l'indicazione  delle  ritenute di garanzia effettuate.
          Qualora   gli   affidatari   non   trasmettano  le  fatture
          quietanziate  del  subappaltatore o del cottimista entro il
          predetto   termine,  la  stazione  appaltante  sospende  il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento  diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
          appaltante   la   parte   delle  prestazioni  eseguite  dal
          subappaltatore  o dal cottimista, con la specificazione del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
              4.  L'affidatario  deve  praticare,  per le prestazioni
          affidate   in   subappalto,   gli   stessi  prezzi  unitari
          risultanti  dall'aggiudicazione,  con ribasso non superiore
          al  venti  per  cento.  L'affidatario corrisponde gli oneri
          della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate in
          subappalto,   alle   imprese  subappaltatrici  senza  alcun
          ribasso;  la  stazione appaltante, sentito il direttore dei
          lavori,   il   coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione,  ovvero  il direttore dell'esecuzione, provvede
          alla  verifica  dell'effettiva  applicazione della presente
          disposizione.  L'affidatario  e'  solidalmente responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla
          normativa vigente.
              5.  Per  i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le  imprese  subappaltatrici,  nonche'  i  dati  di  cui al
          comma 2, n. 3).
              6.  L'affidatario  e' tenuto ad osservare integralmente
          il   trattamento   economico   e  normativo  stabilito  dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si eseguono le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza   delle   norme   anzidette  da  parte  dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
          e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori, trasmettono alla
          stazione   appaltante   prima  dell'inizio  dei  lavori  la
          documentazione    di    avvenuta    denunzia    agli   enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici,  nonche'  copia  del  piano  di  cui  al
          comma 7.  Ai  fini del pagamento degli stati di avanzamento
          dei  lavori  o dello stato finale dei lavori, l'affidatario
          e,    suo    tramite,    i    subappaltatori    trasmettono
          all'amministrazione  o  ente committente il documento unico
          di regolarita' contributiva.
              6-bis.  Al  fine  di contrastare il fenomeno del lavoro
          sommerso  ed  irregolare, il documento unico di regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della  incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata  dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
          livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie del
          contratto   collettivo   nazionale   comparativamente  piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali.
              7.  I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
          a  disposizione  delle  autorita'  competenti preposte alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
          i  subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
          gli  specifici  piani  redatti  dai  singoli subappaltatori
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o  di  consorzio,  detto  obbligo incombe al mandatario. Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
              8.  L'affidatario  che  si  avvale del subappalto o del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del  codice  civile  con  il  titolare del subappalto o del
          cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve essere effettuata da
          ciascuno    dei   soggetti   partecipanti   nel   caso   di
          raggruppamento   temporaneo,   societa'   o  consorzio.  La
          stazione      appaltante      provvede      al     rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta;  tale  termine  puo'  essere  prorogato una sola
          volta,  ove  ricorrano  giustificati motivi. Trascorso tale
          termine  senza  che  si sia provveduto, l'autorizzazione si
          intende  concessa.  Per  i  subappalti o cottimi di importo
          inferiore  al  2  per  cento dell'importo delle prestazioni
          affidate  o  di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
          subappalto.
              10.  Le  disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
          si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei e alle
          societa'  anche  consortili,  quando  le  imprese riunite o
          consorziate   non   intendono   eseguire   direttamente  le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione  quando  l'associante  non  intende eseguire
          direttamente   le   prestazioni   assunte  in  appalto;  si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto  qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
          ovunque  espletate  che richiedono l'impiego di manodopera,
          quali  le  forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
          singolarmente   di   importo   superiore  al  2  per  cento
          dell'importo   delle  prestazioni  affidate  o  di  importo
          superiore  a  100.000  euro e qualora l'incidenza del costo
          della  manodopera  e  del personale sia superiore al 50 per
          cento   dell'importo   del   contratto   da   affidare.  Il
          subappaltatore   non  puo'  subappaltare  a  sua  volta  le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti  e  di  strutture  speciali  da individuare con il
          regolamento;  in  tali  casi il fornitore o subappaltatore,
          per  la  posa  in  opera  o il montaggio, puo' avvalersi di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei  divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti    i   sub-contratti   stipulati   per   l'esecuzione
          dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente, l'importo del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati.
              12.  Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
          seguenti  categorie  di  forniture  o  servizi, per le loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto:
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi;
                b) la    subfornitura    a   catalogo   di   prodotti
          informatici.".
              "Art.  120  (Collaudo). - 1. Per i contratti relativi a
          servizi  e  forniture il regolamento determina le modalita'
          di  verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a
          quelle  pattuite,  con  criteri  semplificati per quelli di
          importo inferiore alla soglia comunitaria.
              2.  Per  i  contratti relativi ai lavori il regolamento
          disciplina   il   collaudo   con   modalita'   ordinarie  e
          semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente
          codice.
              2-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e
          forniture,  l'affidamento  dell'incarico  di  collaudo o di
          verifica  di conformita', in quanto attivita' propria delle
          stazioni  appaltanti,  e'  conferito dalle stesse, a propri
          dipendenti    o    a    dipendenti    di    amministrazioni
          aggiudicatrici,  con  elevata e specifica qualificazione in
          riferimento  all'oggetto del contratto, alla complessita' e
          all'importo  delle  prestazioni,  sulla  base di criteri da
          fissare  preventivamente,  nel  rispetto  dei  principi  di
          rotazione   e  trasparenza;  il  provvedimento  che  affida
          l'incarico  a  dipendenti  della  stazione  appaltante o di
          amministrazioni  aggiudicatrici motiva la scelta, indicando
          gli   specifici  requisiti  di  competenza  ed  esperienza,
          desunti  dal  curriculum  dell'interessato  e da ogni altro
          elemento  in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di
          carenza  di  organico all'interno della stazione appaltante
          di  soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
          e  certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
          difficolta'  a  ricorrere  a  dipendenti di amministrazioni
          aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in materia, la
          stazione   appaltante  affida  l'incarico  di  collaudatore
          ovvero   di   presidente  o  componente  della  commissione
          collaudatrice   a   soggetti   esterni  scelti  secondo  le
          procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
          servizi;  nel  caso  di  collaudo  di  lavori l'affidamento
          dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art.
          91.   Nel   caso   di   interventi   finanziati   da   piu'
          amministrazioni  aggiudicatrici,  la stazione appaltante fa
          ricorso  prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
          amministrazioni  aggiudicatrici  sulla  base  di specifiche
          intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.".
              "Art.  122  (Disciplina  specifica  per  i contratti di
          lavori  pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
          articoli 79,   80,   81,   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Ai  contratti  di lavori
          pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
          del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
          di  comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le stazioni
          appaltanti  possono  ricorrere ai contratti di cui all'art.
          53,  comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
          speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
          definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
          ovvero  riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
          archeologici.
              2.  L'avviso  di preinformazione di cui all'art. 63, e'
          facoltativo  ed  e'  pubblicato sul profilo di committente,
          ove  istituito,  e sui siti informatici di cui all'art. 66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste.
              3.   L'avviso   sui   risultati   della   procedura  di
          affidamento,  di  cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
          di  committente,  ove  istituito, e sui siti informatici di
          cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
              4.  I  bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale.
              5.  Gli  avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
          contratti  di  importo  pari  o superiore a cinquecentomila
          euro   sono   pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana   -  serie  speciale  -  relativa  ai
          contratti  pubblici,  sul  "profilo  di  committente" della
          stazione  appaltante,  e,  non  oltre due giorni lavorativi
          dopo,    sul   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
          l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi  di
          pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli  avvisi e i
          bandi  sono  altresi'  pubblicati,  non oltre cinque giorni
          lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
          estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
          dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e su
          almeno  uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
          luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
          al  comma 3  relativi  a  contratti  di importo inferiore a
          cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
          Comune  ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
          appaltante;    gli    effetti   giuridici   connessi   alla
          pubblicazione   decorrono   dalla  pubblicazione  nell'albo
          pretorio  del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
          dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
              6.   Ai   termini   di   ricezione   delle  domande  di
          partecipazione  e  delle  offerte,  e  di comunicazione dei
          capitolati  e  documenti complementari, si applicano l'art.
          70,  comma 1  e  comma 10, in tema di regole generali sulla
          fissazione  dei  termini  e  sul prolungamento dei termini,
          nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
                a) nelle   procedure   aperte,   il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
          per   i   contratti   di   importo   pari   o  superiore  a
          cinquecentomila  euro,  e  dalla  pubblicazione  del  bando
          nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
          per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
          non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
                b) nelle   procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate  previa  pubblicazione di un bando di gara, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla data di invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
                d) nelle  procedure  negoziate,  con o senza bando, e
          nel  dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto  del  comma 1  dell'art.  70  e,  ove non vi siano
          specifiche  ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
                e) in  tutte le procedure, quando il contratto ha per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          quaranta  giorni  dalla  data di pubblicazione del bando di
          gara  o  di  invio  dell'invito; quando il contratto ha per
          oggetto  anche  la progettazione definitiva, il termine per
          la  ricezione  delle  offerte  non  puo' essere inferiore a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze;
                f) nelle  procedure aperte, nelle procedure negoziate
          previo   bando   e  nel  dialogo  competitivo,  quando  del
          contratto   e'   stata   data   notizia   con  l'avviso  di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere  ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione  del  bando,  e per le altre procedure, dalla
          spedizione della lettera invito;
                g) nelle   procedure   ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle  domande  di partecipazione, non inferiore a quindici
          giorni  dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e, nelle
          procedure  ristrette,  un  termine  per  la ricezione delle
          offerte  non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
          a  trenta  giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto anche il
          progetto   esecutivo,   decorrente   dalla  data  di  invio
          dell'invito  a  presentare  offerte. Tale previsione non si
          applica  al  termine  per  la  ricezione  delle offerte, se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
              7.  La  procedura  negoziata  e' ammessa, oltre che nei
          casi  di  cui  agli  articoli 56  e 57, anche per lavori di
          importo complessivo non superiore a centomila euro.
              8.   Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'art.  32,  comma 1, lettera g), si applica la procedura
          prevista  dall'art.  57,  comma 6;  l'invito  e' rivolto ad
          almeno   cinque  soggetti  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei.
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro,  quando  il  criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  la stazione appaltante puo' prevedere
          nel  bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
          che  presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
          alla  soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
          in  tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a
          dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.".
              "Art.  123  (Procedura  ristretta  semplificata per gli
          appalti  di  lavori) (art. 23, legge n. 109/1994). - 1. Per
          gli  appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
          di  importo  inferiore  a  1  milione  di euro, le stazioni
          appaltanti  hanno facolta', senza procedere a pubblicazione
          di  bando,  di  invitare  a presentare offerta almeno venti
          concorrenti,   se   sussistono   in  tale  numero  soggetti
          qualificati  in  relazione  ai lavori oggetto dell'appalto,
          individuati    tra   gli   operatori   economici   iscritti
          nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
              2.  I  lavori  che  le  stazioni  appaltanti  intendono
          affidare  con  la  procedura  di cui al comma 1, vanno resi
          noti  mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste
          per  l'avviso  di preinformazione, entro il trenta novembre
          di ogni anno.
              3.   Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere
          invitati   alle   procedure   di   affidamento  di  cui  al
          comma precedente,  presentano  apposita  domanda,  entro il
          quindici dicembre successivo.
              4.  I  consorzi  e  i raggruppamenti temporanei possono
          presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo
          di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
              5.   Gli   altri  operatori  economici  possono  essere
          iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
          pari a trenta.
              6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato
          elenco  sia in forma individuale che in forma di componente
          di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
          piu'   di   un  raggruppamento  temporaneo  o  piu'  di  un
          consorzio,  ovvero come componente sia di un raggruppamento
          temporaneo che di un consorzio.
              7.  Nel  caso  di  stazioni  appaltanti  di  dimensione
          nazionale  la  cui struttura organizzativa e' articolata in
          sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono
          alle singole articolazioni territoriali.
              8.  Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
          un'autocertificazione,  ai  sensi  della normativa vigente,
          con  cui  il  richiedente afferma di essere in possesso dei
          requisiti  di qualificazione necessari e di non trovarsi in
          nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione
          di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
              9.  Le  stazioni  appaltanti  formano l'elenco entro il
          trenta  dicembre,  iscrivendovi  tutti  i  soggetti  la cui
          domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di
          cui al comma 8.
              10.  L'ordine  di  iscrizione,  tra  i  soggetti aventi
          titolo,  e'  stabilito  mediante sorteggio pubblico, la cui
          data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
              11. Le stazioni appaltanti applicano l'art. 48.
              12.  Gli  operatori  inseriti nell'elenco sono invitati
          secondo  l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei
          requisiti   di   qualificazione   necessari   in  relazione
          all'oggetto  dell'appalto,  e  possono  ricevere  ulteriori
          inviti  dopo  che  sono  stati  invitati  tutti  i soggetti
          inseriti  nell'elenco,  in possesso dei necessari requisiti
          di qualificazione.
              13.     Gli     elenchi    annuali    sono    trasmessi
          all'Osservatorio,  che  ne da' pubblicita' sul proprio sito
          informatico  di  cui all'art. 66, comma 7, con le modalita'
          ivi previste.
              14.    L'Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato
          programma  informatico,  il  rispetto del numero massimo di
          iscrizioni  e  comunica  il  superamento del numero massimo
          alle   stazioni   appaltanti   che   hanno  proceduto  alle
          iscrizioni  che, secondo un ordine cronologico, eccedono il
          numero massimo.
              15.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 14,  le  stazioni
          appaltanti   sono   tenute  a  cancellare  dall'elenco  gli
          iscritti  nei cui confronti si e' verificato il superamento
          del  numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla
          comunicazione   dell'Osservatorio,  e  previo  avviso  agli
          iscritti  che  possono,  entro cinque giorni, rinunciare ad
          una  o  piu'  diverse  iscrizioni, per rientrare nel numero
          massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
          comunicate all'Osservatorio.
              16.  Le  stazioni  appaltanti  possono  sempre chiedere
          notizie    all'Osservatorio    sul    numero   massimo   di
          iscrizioni.".
              "Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
          (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1.
          Ai  contratti  di  servizi  e forniture sotto soglia non si
          applicano  le  norme  del  presente  codice  che  prevedono
          obblighi  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  in  ambito
          sovranazionale.
              2.  L'avviso  di  preinformazione di cui all'art. 63 e'
          facoltativo  ed  e'  pubblicato sul profilo di committente,
          ove  istituito,  e sui siti informatici di cui all'art. 66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste.
              3.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento  sui  siti
          informatici di cui all'art. 66, comma 7.
              4.  I  bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale.
              5.  I  bandi  sono  pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  -  serie  speciale - contratti
          pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
          con  le  modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
          appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
          decorrono  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta Ufficiale. Si
          applica,  comunque,  quanto previsto dall'art. 66, comma 15
          nonche' comma 7, terzo periodo.
              6.   Ai   termini   di   ricezione   delle  domande  di
          partecipazione  e  delle  offerte,  e  di comunicazione dei
          capitolati  e  documenti  complementari,  si  applicano gli
          articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
          sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
          termini,  nonche'  gli  articoli 71  e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole:
                a) nelle   procedure   aperte,   il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
          non puo' essere inferiore a quindici giorni;
                b) nelle   procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate  previa  pubblicazione di un bando di gara, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a sette giorni;
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla data di invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni;
                d) nelle  procedure  negoziate,  con o senza bando, e
          nel  dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto  del  comma 1  dell'art.  70  e,  ove non vi siano
          specifiche  ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
                e) nelle  procedure aperte, nelle procedure negoziate
          previo   bando   e  nel  dialogo  competitivo,  quando  del
          contratto   e'   stata   data   notizia   con  l'avviso  di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere  ridotto  a  dieci  giorni  e comunque mai a meno di
          sette  giorni,  decorrenti,  nelle  procedure aperte, dalla
          pubblicazione  del  bando,  e per le altre procedure, dalla
          spedizione della lettera invito;
                f) nelle   procedure   ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle  domande  di  partecipazione,  non  inferiore a dieci
          giorni  dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e, nelle
          procedure  ristrette,  un  termine  per  la ricezione delle
          offerte non inferiore a cinque giorni.
              7.   Il  regolamento  disciplina,  secondo  criteri  di
          semplificazione  rispetto  alle  norme dettate dal presente
          codice,   i   requisiti   di  idoneita'  morale,  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria che devono
          essere posseduti dagli operatori economici.
              8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000  euro,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione e'
          quello  del  prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo'
          prevedere  nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla gara
          delle  offerte  che  presentano  una percentuale di ribasso
          pari  o  superiore  alla  soglia di anomalia individuata ai
          sensi  dell'art.  86; in tal caso non si applica l'art. 86,
          comma 5.  Comunque la facolta' di esclusione automatica non
          e'  esercitabile  quando il numero delle offerte ammesse e'
          inferiore  a  dieci;  in  tal  caso  si  applica l'art. 86,
          comma 3.".
              "Art.  125  (Lavori,  servizi  e forniture in economia)
          (art.  24,  legge  n.  109/1994;  art.  88, e art. 142 ss.,
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 384/2001). - 1.
          Le  acquisizioni  in  economia  di  beni,  servizi, lavori,
          possono essere effettuate:
                a) mediante amministrazione diretta.
                b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'art. 10.
              3.  Nell'amministrazione  diretta  le acquisizioni sono
          effettuate  con  materiali  e  mezzi propri o appositamente
          acquistati  o  noleggiati  e  con  personale  proprio delle
          stazioni    appaltanti,   o   eventualmente   assunto   per
          l'occasione,   sotto  la  direzione  del  responsabile  del
          procedimento
              4.  Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
              5.  I  lavori  in economia sono ammessi per importi non
          superiori  a  200.000.  I lavori assunti in amministrazione
          diretta   non  possono  comportare  una  spesa  complessiva
          superiore a 50.000 euro.
              6.  I lavori eseguibili in economia sono individuati da
          ciascuna  stazione  appaltante,  con  riguardo alle proprie
          specifiche   competenze   e   nell'ambito   delle  seguenti
          categorie generali:
                a) manutenzione  o  riparazione  di opere od impianti
          quando  l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e
          non  sia  possibile realizzarle con le forme e le procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122;
                b) manutenzione di opere o di impianti;
                c) interventi   non   programmabili   in  materia  di
          sicurezza;
                d) lavori  che  non  possono  essere  differiti, dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
                e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
                f) completamento  di opere o impianti a seguito della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,   quando   vi  e'  necessita'  e  urgenza  di
          completare i lavori.
              7.  I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante   con  mandati  intestati  al  responsabile  del
          procedimento,   con   obbligo   di  rendiconto  finale.  Il
          programma  annuale  dei lavori e' corredato dell'elenco dei
          lavori  da  eseguire  in  economia per i quali e' possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria.
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino   a   200.000  euro,  l'affidamento  mediante  cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici, se
          sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei, individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori  economici predisposti dalla stazione appaltante.
          Per  lavori  di  importo  inferiore  a quarantamila euro e'
          consentito  l'affidamento diretto da parte del responsabile
          del procedimento.
              9.  Le  forniture  e i servizi in economia sono ammessi
          per  importi  inferiori  a  137.000  per le amministrazioni
          aggiudicatrici  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e
          per  importi  inferiori  a  211.000  euro  per  le stazioni
          appaltanti  di  cui  all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali
          soglie  sono  adeguate  in  relazione  alle modifiche delle
          soglie  previste  dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di
          adeguamento previsto dall'art. 248.
              10.  L'acquisizione  in  economia  di beni e servizi e'
          ammessa  in  relazione  all'oggetto  e ai limiti di importo
          delle  singole  voci  di spesa, preventivamente individuate
          con  provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante, con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione  in  economia e' altresi' consentito nelle
          seguenti ipotesi:
                a) risoluzione     di    un    precedente    rapporto
          contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,
          quando  cio'  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente per
          conseguire   la   prestazione   nel  termine  previsto  dal
          contratto;
                b) necessita'  di  completare  le  prestazioni  di un
          contratto  in corso, ivi non previste, se non sia possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
                c) prestazioni  periodiche  di  servizi, forniture, a
          seguito  della  scadenza dei relativi contratti, nelle more
          dello  svolgimento  delle ordinarie procedure di scelta del
          contraente, nella misura strettamente necessaria;
                d) urgenza,   determinata  da  eventi  oggettivamente
          imprevedibili,   al   fine  di  scongiurare  situazioni  di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute   pubblica,   ovvero   per  il  patrimonio  storico,
          artistico, culturale.
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a  ventimila  euro  e  fino  alle soglie di cui al comma 9,
          l'affidamento   mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,   previa   consultazione   di   almeno  cinque
          operatori  economici, se sussistono in tale numero soggetti
          idonei,  individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato
          ovvero  tramite  elenchi di operatori economici predisposti
          dalla   stazione   appaltante.   Per  servizi  o  forniture
          inferiori  a  ventimila  euro,  e' consentito l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento.
              12.  L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale,  capacita'  tecnico-professionale  ed  economico  -
          finanziaria  prescritta  per  prestazioni  di  pari importo
          affidate   con   le   procedure  ordinarie  di  scelta  del
          contraente.  Agli  elenchi  di  operatori  economici tenuti
          dalle   stazioni   appaltanti  possono  essere  iscritti  i
          soggetti  che  ne facciano richiesta, che siano in possesso
          dei  requisiti  di  cui  al periodo precedente. Gli elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
              13.  Nessuna  prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
          comprese  le  prestazioni  di manutenzione, periodica o non
          periodica,  che  non ricade nell'ambito di applicazione del
          presente  articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia.
              14.  I  procedimenti  di acquisizione di prestazioni in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo,  nonche'  dei  principi  in  tema di procedure di
          affidamento  e  di  esecuzione del contratto desumibili dal
          presente codice, dal regolamento.".
              "Art.  128  (Programmazione  dei lavori pubblici) (art.
          14,  legge  n. 109/1994). - 1. L'attivita' di realizzazione
          dei  lavori  di  cui  al presente codice di singolo importo
          superiore  a  100.000  euro  si  svolge  sulla  base  di un
          programma  triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
          amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono e approvano,
          nel  rispetto  dei  documenti  programmatori, gia' previsti
          dalla  normativa  vigente,  e  della normativa urbanistica,
          unitamente  all'elenco  dei  lavori da realizzare nell'anno
          stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione  dei  propri bisogni che le amministrazioni
          aggiudicatrici   predispongono  nell'esercizio  delle  loro
          autonome  competenze  e, quando esplicitamente previsto, di
          concerto  con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
          assunti  come  prioritari.  Gli  studi individuano i lavori
          strumentali   al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,
          indicano    le    caratteristiche   funzionali,   tecniche,
          gestionali   ed   economico-finanziarie   degli   stessi  e
          contengono   l'analisi   dello   stato  di  fatto  di  ogni
          intervento      nelle      sue     eventuali     componenti
          storico-artistiche,   architettoniche,   paesaggistiche,  e
          nelle   sue   componenti   di   sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
          le  amministrazioni aggiudicatici individuano con priorita'
          i   bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite  la
          realizzazione  di lavori finanziabili con capitali privati,
          in  quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
          programma  triennale  e  i  suoi aggiornamenti annuali sono
          resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione, mediante
          affissione  nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
          per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi ed eventualmente
          mediante  pubblicazione  sul  profilo  di committente della
          stazione appaltante.
              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'.  Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere
          comunque  prioritari  i lavori di manutenzione, di recupero
          del  patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          dall'art.  53,  comma 6,  possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono  rispettare  le  priorita'  ivi indicate. Sono fatti
          salvi  gli  interventi  imposti  da eventi impreve-dibili o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni  di legge o regolamentari ovvero da altri atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale.
              6.  L'inclusione  di  un  lavoro nell'elenco annuale e'
          subordinata,  per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
          di   euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio  di
          fattibilita'  e, per i lavori di importo pari o superiore a
          1.000.000   di   euro,   alla   previa  approvazione  della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 93,
          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'art.  153  per  i  quali  e'  sufficiente  lo studio di
          fattibilita'.
              7.  Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
          all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
          almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita' di ciascun
          lotto.
              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Resta  ferma l'applicabilita' delle disposizioni
          di  cui  agli  articoli 9,  10,  11  e  19  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
          all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali si applicano le
          disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 18 agosto
          2000, n. 267.
              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici sono tenute ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture;  i programmi
          triennali  e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
          sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
          cui  al  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
          2001,  n.  20  e  per  estremi  sul sito informatico presso
          l'Osservatorio.
              12.  I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
          fatta  eccezione  per  quelli  predisposti  dagli enti e da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.".
              "Art.  129  (Garanzie  e  coperture  assicurative per i
          lavori  pubblici)  (art.  30,  commi 3,  4, 7-bis, legge n.
          109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
          e   dall'art.  113,  l'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'
          obbligato  a  stipulare  una polizza assicurativa che tenga
          indenni  le  stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di  emissione  del certificato di collaudo provvisorio o di
          regolare esecuzione.
              2.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo   provvisorio   o   del  certificato  di  regolare
          esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
          polizza  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,  della
          medesima  durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
          parziale  dell'opera,  ovvero dei rischi derivanti da gravi
          difetti costruttivi.
              3.  Con  il  regolamento  e' istituito, per i lavori di
          importo  superiore  a  100  milioni  di euro, un sistema di
          garanzia  globale  di  esecuzione  operante per gli appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i  soggetti  di  cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
          c).  Il  sistema,  una volta istituito, e' obbligatorio per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva  e  l'esecuzione  di  lavori  pubblici di importo
          superiore a 75 milioni di euro.".
              "Art.  133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
          dei  prezzi)  (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
          ritardo  nella emissione dei certificati di pagamento o dei
          titoli  di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
          rispetto   alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  dal
          contratto,  che non devono comunque superare quelli fissati
          dal  regolamento  di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
          dei  lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
          nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
          facolta',  trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso in
          cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
          stato  tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
          spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
          di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
          previa    costituzione    in    mora   dell'amministrazione
          aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
          costituzione  stessa,  di  promuovere il giudizio arbitrale
          per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
              1-bis.  Fermi  i  vigenti  divieti di anticipazione del
          prezzo,  il  bando  di gara puo' individuare i materiali da
          costruzione  per  i  quali  i  contratti,  nei limiti delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali,  prevedono  le  modalita' e i tempi di pagamento
          degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei prezzi
          contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari desunti dagli
          stessi,  previa  presentazione  da  parte dell'esecutore di
          fattura  o  altro  documento  comprovanti  il loro acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto  e la loro destinazione allo specifico contratto,
          previa  accettazione  dei  materiali da parte del direttore
          dei  lavori,  a condizione comunque che il responsabile del
          procedimento  abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
          e  che  l'esecuzione  degli stessi proceda conformemente al
          cronoprogramma.  Per  tali  materiali  non  si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
          per  variazioni  in  aumento. Il pagamento dei materiali da
          costruzione  e'  subordinato  alla costituzione di garanzia
          fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di importo pari al
          pagamento   maggiorato   del   tasso  di  interesse  legale
          applicato  al  periodo necessario al recupero del pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente   escussa   dal   committente   in  caso  di
          inadempimento  dell'affidatario  dei lavori, ovvero in caso
          di  interruzione  dei lavori o non completamento dell'opera
          per  cause  non  imputabili al committente. L'importo della
          garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel
          corso  dei  lavori, in rapporto al progressivo recupero del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti  non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
          e  non  si  applica  il  comma 1  dell'art. 1664 del codice
          civile.
              3.  Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori al netto del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel  caso  in  cui la differenza tra il tasso di inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente  sia  superiore  al 2 per cento, all'importo dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione   dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
          fissata,  con  decreto del Ministro delle infrastrutture da
          emanare  entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  nella misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di applicazione del prezzo
          chiuso,  ai  sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
          data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale  di cui al
          medesimo comma 3.
              4.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
          prezzo  di singoli materiali da costruzione, per effetto di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione,  superiori  al 10 per cento rispetto al prezzo
          rilevato  dal  Ministero  delle infrastrutture nell'anno di
          presentazione   dell'offerta  con  il  decreto  di  cui  al
          comma 6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in aumento o in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7.
              5.   La  compensazione  e'  determinata  applicando  la
          percentuale  di  variazione  che  eccede il 10 per cento al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni  contabilizzate  nell'anno solare precedente al
          decreto  di  cui  al  comma 6 nelle quantita' accertate dal
          direttore dei lavori.
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di  ogni  anno,  rileva  con  proprio decreto le variazioni
          percentuali  annuali  dei  singoli  prezzi dei materiali da
          costruzione piu' significativi.
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di compensazione, ai sensi
          del   comma 4,   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 4 si possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  nel  quadro  economico  di  ogni  intervento, in
          misura   non   inferiore   all'1   per   cento  del  totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni  contrattuali  gia'  assunti,  nonche' le eventuali
          ulteriori  somme  a  disposizione della stazione appaltante
          per   lo   stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le  somme  derivanti  da ribassi d'asta, qualora non ne sia
          prevista  una  diversa  destinazione sulla base delle norme
          vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili relative ad altri
          interventi    ultimati    di    competenza   dei   soggetti
          aggiudicatori  nei  limiti della residua spesa autorizzata;
          l'utilizzo  di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
          qualora  gli  interventi  siano  stati  finanziati dal CIPE
          stesso.
              8.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad aggiornare
          annualmente  i propri prezzari, con particolare riferimento
          alle  voci  di  elenco  correlate a quei prodotti destinati
          alle  costruzioni, che siano stati soggetti a significative
          variazioni  di  prezzo  legate  a particolari condizioni di
          mercato.   I   prezzari   cessano  di  avere  validita'  il
          31 dicembre  di ogni anno e possono essere transitoriamente
          utilizzati  fino  al  30 giugno  dell'anno successivo per i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro  tale  data.  In  caso  di  inadempienza da parte dei
          predetti  soggetti,  i  prezzari  possono essere aggiornati
          dalle  competenti  articolazioni territoriali del Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.
              9.  I  progettisti  e  gli esecutori di lavori pubblici
          sono  soggetti  a  penali  per il ritardato adempimento dei
          loro  obblighi  contrattuali.  L'entita'  delle penali e le
          modalita'    di    versamento    sono    disciplinate   dal
          regolamento.".
              "Art.   135   (Risoluzione   del  contratto  per  reati
          accertati    e    per    decadenza   dell'attestazione   di
          qualificazione)  (art.  118,  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Fermo quanto previsto da
          altre   disposizioni   di   legge,  qualora  nei  confronti
          dell'appaltatore   sia   intervenuta   l'emanazione  di  un
          provvedimento  definitivo che dispone l'applicazione di una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
          27 dicembre  1956,  n.  1423, ed agli articoli 2 e seguenti
          della  legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
          sentenza  di  condanna  passata  in giudicato per frodi nei
          riguardi  della  stazione appaltante, di subappaltatori, di
          fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti comunque
          interessati   ai   lavori,  nonche'  per  violazione  degli
          obblighi   attinenti   alla   sicurezza   sul   lavoro,  il
          responsabile   del   procedimento   propone  alla  stazione
          appaltante,  in  relazione  allo  stato  dei  lavori e alle
          eventuali   conseguenze   nei   riguardi   delle  finalita'
          dell'intervento,   di   procedere   alla   risoluzione  del
          contratto.
              1-bis.   Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore  sia
          intervenuta     la     decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione,  per  aver  prodotto falsa documentazione o
          dichiarazioni    mendaci,    risultante    dal   casellario
          informatico,    la   stazione   appaltante   procede   alla
          risoluzione del contratto.
              2.  Nel  caso  di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
          soltanto  al  pagamento  dei  lavori regolarmente eseguiti,
          decurtato    degli   oneri   aggiuntivi   derivanti   dallo
          scioglimento del contratto.".
              "Art.   140   (Procedure  di  affidamento  in  caso  di
          fallimento  dell'esecutore  o risoluzione del contratto per
          grave  inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
          ter,   quater,   quinquies,   decreto-legge   n.   35/2005,
          convertitio   in  legge  n.  80/2005).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti  prevedono  nel  bando  di  gara che, in caso di
          fallimento  dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
          per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria,  al  fine  di stipulare un nuovo contratto per
          l'affidamento  del  completamento  dei  lavori.  Si procede
          all'interpello  a  partire dal soggetto che ha formulato la
          prima  migliore  offerta  fino al quinto migliore offerente
          escluso l'originario aggiudicatario.
              2.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              "Art.  141  (Collaudo  dei  lavori  pubblici) (art. 28,
          legge  n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
          concernenti   il   termine   entro  il  quale  deve  essere
          effettuato  il  collaudo  finale,  che deve avere luogo non
          oltre  sei  mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
          individuati  dal  regolamento,  di particolare complessita'
          dell'opera  da  collaudare,  in  cui il termine puo' essere
          elevato  sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
          altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
          le  caratteristiche  dei  lavori, la misura del compenso ad
          essi  spettante,  nonche' le modalita' di effettuazione del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato  di  collaudo secondo le modalita' previste dal
          regolamento.   Il  certificato  di  collaudo  ha  carattere
          provvisorio  e assume carattere definitivo decorsi due anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo  si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
          formale  di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
          dalla  scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
          importo  sino  a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
          sostituito  da  quello di regolare esecuzione; per i lavori
          di  importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
          e'  in  facolta'  del  soggetto appaltante di sostituire il
          certificato  di collaudo con quello di regolare esecuzione.
          Il  certificato  di  regolare esecuzione e' comunque emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.   Per   le   operazioni  di  collaudo,  le  stazioni
          appaltanti  nominano  da  uno  a  tre  tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
          fare  parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
          un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7.  Fermo  quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8.  Nei  casi di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9.  Il  pagamento  della rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art. 1666, comma 2, del codice
          civile.
              10.  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 1669 del codice
          civile,  l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo.
              10-bis.  Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
          del 1949.".
              "Art.  156  (Societa'  di progetto) (art. 37-quinquies,
          legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
          di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
          infrastruttura  o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
          deve  prevedere  che  l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma  di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
          anche  consortile.  Il  bando  di  gara  indica l'ammontare
          minimo  del  capitale  sociale  della  societa'. In caso di
          concorrente  costituito  da  piu' soggetti, nell'offerta e'
          indicata  la quota di partecipazione al capitale sociale di
          ciascun  soggetto.  Le  predette  disposizioni si applicano
          anche  alla  gara  di  cui  all'art. 153. La societa' cosi'
          costituita   diventa   la  concessionaria  subentrando  nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di   approvazione   o  autorizzazione.  Tale  subentro  non
          costituisce  cessione  di contratto. Il bando di gara puo',
          altresi',  prevedere che la costituzione della societa' sia
          un obbligo dell'aggiudicatario.
              2.  I  lavori  da  eseguire  e i servizi da prestare da
          parte  delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano
          affidati  direttamente  dalle  suddette  societa' ai propri
          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti
          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
          contrattuali  che  prevedano  obblighi  di  affidamento dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi.
              3.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario  in tutti i rapporti con l'amministrazione
          concedente.  Nel  caso  di versamento di un prezzo in corso
          d'opera  da  parte  della  pubblica amministrazione, i soci
          della  societa'  restano  solidalmente  responsabili con la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo' fornire alla
          pubblica  amministrazione  garanzie bancarie e assicurative
          per  la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie  cessano alla data di emissione del certificato di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le  modalita'  per  l'eventuale  cessione delle quote della
          societa'  di  progetto, fermo restando che i soci che hanno
          concorso  a  formare i requisiti per la qualificazione sono
          tenuti  a  partecipare  alla  societa'  e  a garantire, nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario  sino alla data di emissione del certificato
          di  collaudo  dell'opera.  L'ingresso  nel capitale sociale
          della   societa'   di   progetto   e  lo  smobilizzo  delle
          partecipazioni  da  parte  di  banche  e  altri investitori
          istituzionali   che   non  abbiano  concorso  a  formare  i
          requisiti  per  la qualificazione possono tuttavia avvenire
          in qualsiasi momento.".
              "Art.   159   (Subentro)   (art.  37-octies,  legge  n.
          109/1994).  -  1. In  tutti  i  casi  di  risoluzione di un
          rapporto  concessorio  per  motivi attribuibili al soggetto
          concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
          impedire   la   risoluzione  designando  una  societa'  che
          subentri  nella  concessione  al posto del concessionario e
          che verra' accettata dal concedente a condizione che:
                a) la   societa'  designata  dai  finanziatori  abbia
          caratteristiche   tecniche  e  finanziarie  sostanzialmente
          equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
          dell'affidamento della concessione;
                b) l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe
          causato   la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta  giorni
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
              1-bis.   La   designazione   di  cui  al  comma 1  deve
          intervenire  entro  il termine individuato nel contratto o,
          in  mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
          nella  comunicazione  scritta  agli enti finanziatori della
          intenzione di risolvere il contratto.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
          fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione delle
          previsioni di cui al comma 1.
              2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
          progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
          pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.".
              "Art.  160  (Privilegio  sui  crediti) (art. 37-nonies,
          legge  n.  109/1994).  -  1.  I  crediti  dei  soggetti che
          finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
          interesse  pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
          privilegio   generale,   ai  sensi  degli  articoli 2745  e
          seguenti   del   codice   civile,   sui   beni  mobili  del
          concessionario  e  delle  societa'  di  progetto  che siano
          concessionarie  o  affidatarie di contratto di partenariato
          pubblico  privato  o contraenti generali ai sensi dell'art.
          176.
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i   finanziatori   originari   dei  crediti,  il  debitore,
          l'ammontare  in  linea  capitale  del finanziamento o della
          linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
          finanziamento.
              3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
          subordinata   alla   trascrizione,  nel  registro  indicato
          dall'art.  1524,  comma 2, del codice civile, dell'atto dal
          quale   il   privilegio  risulta.  Della  costituzione  del
          privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
          annunzi  legali;  dall'avviso  devono risultare gli estremi
          della   avvenuta   trascrizione.   La   trascrizione  e  la
          pubblicazione  devono essere effettuate presso i competenti
          uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
              4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 1153 del
          codice  civile,  il privilegio puo' essere esercitato anche
          nei  confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
          beni  che  sono  oggetto  dello stesso dopo la trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far   valere   il   privilegio   nei  confronti  del  terzo
          acquirente,    il    privilegio    si    trasferisce    sul
          corrispettivo.".
              "Art.   160-bis.   (Locazione   finanziaria   di  opere
          pubbliche   o   di   pubblica   utilita).   -   1.  Per  la
          realizzazione,  l'acquisizione ed il completamento di opere
          pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  i  committenti tenuti
          all'applicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi
          anche   del   contratto   di   locazione  finanziaria,  che
          costituisce  appalto  pubblico  di lavori, salvo che questi
          ultimi  abbiano  un carattere meramente accessorio rispetto
          all'oggetto principale del contratto medesimo.
              2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
          indicazioni  previste  dal  presente  codice,  determina  i
          requisiti      soggettivi,      funzionali,      economici,
          tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
          caratteristiche  tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
          i  tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
          di    valutazione    tecnica    ed    economico-finanziaria
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
              3.  L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
          associazione    temporanea    costituita    dal    soggetto
          finanziatore  e  dal  soggetto  realizzatore, responsabili,
          ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
          ovvero  un  contraente  generale.  In  caso  di fallimento,
          inadempimento   o   sopravvenienza   di   qualsiasi   causa
          impeditiva  all'adempimento  dell'obbligazione  da parte di
          uno  dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
          di  imprese,  l'altro  puo'  sostituirlo, con l'assenso del
          committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
          caratteristiche.
              4.   L'adempimento   degli   impegni   della   stazione
          appaltante  resta  in  ogni  caso  condizionato al positivo
          controllo  della  realizzazione  ed alla eventuale gestione
          funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
              4-bis.  Il  soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
          del  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  deve  dimostrare  alla stazione
          appaltante  che  dispone,  se  del  caso  avvalendosi delle
          capacita'   di   altri   soggetti,  anche  in  associazione
          temporanea   con   un   soggetto  realizzatore,  dei  mezzi
          necessari   ad   eseguire   l'appalto.   Nel  caso  in  cui
          l'offerente  sia  un  contraente  generale, di cui all'art.
          162,  comma 1,  lettera g),  esso puo' partecipare anche ad
          affidamenti  relativi  alla realizzazione, all'acquisizione
          ed  al  completamento  di  opere  pubbliche  o  di pubblica
          utilita'  non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
          IV,  se  in  possesso dei requisiti determinati dal bando o
          avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
              4-ter.  La  stazione  appaltante pone a base di gara un
          progetto  di  livello  almeno preliminare. L'aggiudicatario
          provvede   alla   predisposizione  dei  successivi  livelli
          progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
              4-quater.  L'opera  oggetto  del contratto di locazione
          finanziaria  puo'  seguire  il  regime di opera pubblica ai
          fini  urbanistici,  edilizi  ed espropriativi; l'opera puo'
          essere    realizzata    su    area   nella   disponibilita'
          dell'aggiudicatario.".
              "Art.  172  (La  societa'  pubblica  di progetto) (art.
          5-ter,   decreto  legislativo  n.  190/2002,  inserito  dal
          decreto  legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
          soggetto  aggiudicatore,  come approvata dal CIPE, preveda,
          ai  fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
          dei  beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
          pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
          programma  tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
          attraverso  la  costituzione  di  una  societa' pubblica di
          progetto,   senza   scopo   di   lucro,  anche  consortile,
          partecipata   dai  soggetti  aggiudicatori  e  dagli  altri
          soggetti  pubblici  interessati.  Alla societa' pubblica di
          progetto  sono  attribuite  le  competenze  necessarie alla
          realizzazione   dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o
          connesse,    nonche'   alla   espropriazione   delle   aree
          interessate,  e  alla  utilizzazione  delle  stesse e delle
          altre      fonti      di      autofinanziamento     indotte
          dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e'
          autorita'  espropriante  ai  sensi  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          espropriazione  per pubblica utilita' di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327. La
          societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
          proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
          dei  finanziamenti  deliberati  dal  CIPE  in  suo  favore,
          operando  anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
          finanza.
              1-bis.  Per  lo  svolgimento delle competenze di cui al
          secondo  periodo  del  comma 1,  le  societa'  pubbliche di
          progetto applicano le disposizioni del presente codice.
              2.   Alla   societa'   pubblica   di  progetto  possono
          partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
          e le fondazioni bancarie.
              3.  La  societa' pubblica di progetto e' istituita allo
          scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
          volto  a  promuovere  la  realizzazione ed eventualmente la
          gestione  dell'infrastruttura,  e  a promuovere altresi' la
          partecipazione  al  finanziamento; la societa' e' organismo
          di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
          aggiudicatore ai sensi del presente capo.
              4.  Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura  possono  partecipare, tramite accordo di
          programma,  al finanziamento della stessa, anche attraverso
          la  cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
          pubblica  di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
          scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
              5.  Ai  fini  del  finanziamento di cui al comma 4, gli
          enti  pubblici  possono contribuire per l'intera durata del
          piano  economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore o
          alla  societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
          i  proventi  di  propri tributi o diverse fonti di reddito,
          fra cui:
                a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
          aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
          e ICI, indotti dalla infrastruttura;
                b) da  parte  della  camera di commercio, industria e
          artigianato,  una  quota  della  tassa  di iscrizione, allo
          scopo  aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
          580.
              6.   La  realizzazione  di  infrastrutture  costituisce
          settore  ammesso,  verso  il  quale  le fondazioni bancarie
          possono  destinare  il  reddito,  nei  modi  e  nelle forme
          previste dalle norme in vigore.
              7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura    possono    contribuire   alla   stessa
          attraverso  la  cessione  di  immobili di loro proprieta' o
          impegnandosi  a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
          accordo procedimentale.".
              "Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
          7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
          assume  a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
          Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
          durata  della  concessione  sono  determinati, nel bando di
          gara,   sulla   base  del  piano  economico  finanziario  e
          costituiscono,   come  previsto  al  successivo  art.  177,
          comma 4,  parametri  di  aggiudicazione  della concessione.
          Nella    determinazione   del   prezzo   si   tiene   conto
          dell'eventuale  prestazione  di beni e servizi da parte del
          concessionario    allo   stesso   soggetto   aggiudicatore,
          relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
          bando di gara.
              2.  Le  procedure  di  appalto  del  concessionario e i
          rapporti   dello   stesso   concessionario   con  i  propri
          appaltatori  o  con  il  proprio  contraente generale, sono
          regolate esclusivamente dalle:
                norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
          agli articoli da 146 a 151;
                norme   di   qualificazione   degli   appaltatori   e
          subappaltatori di cui al regolamento;
                verifiche  antimafia,  da  espletarsi  nei  confronti
          degli  affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
          concessionario  e  appaltatore  o  contraente generale sono
          rapporti  di  diritto  privato disciplinati dal contratto e
          dalle norme del codice civile.
              3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
          imprese  esecutrici  dei lavori sono individuati e regolati
          dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
          e'  unito  alle candidature per la concessione. Tale elenco
          e'  aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
          successivamente  nei  collegamenti  tra  le imprese. Ove il
          concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
          di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
          contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
          176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
          concessionario,  deve  assicurare il subaffidamento a terzi
          delle  quote  ad  essi  riservate in sede di gara ovvero ai
          sensi  del  comma 4; il subaffidamento delle quote predette
          dovra'  avvenire  con la procedura prevista per gli appalti
          del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
              4.    E'    fatto    divieto    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  procedere  ad  estensioni  dei  lavori
          affidati   in   concessione   al  di  fuori  delle  ipotesi
          consentite  dall'art.  147, previo aggiornamento degli atti
          convenzionali  sulla  base  di  uno  schema predisposto dal
          Ministro  delle  infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
          essere data comunicazione al Parlamento.
              5. (Abrogato).
              "Art.  175  (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
          190/2002).  - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
          di  cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
          6 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
          del   2 maggio   2001,  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale
          italiana  e  comunitaria,  la  lista  delle infrastrutture,
          inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
          le  quali  i  soggetti  aggiudicatoci  intendono avviare le
          procedure  di  cui  all'art. 153. Nella lista e' precisato,
          per   ciascuna   infrastruttura,   l'ufficio  del  soggetto
          aggiudicatore  presso  il  quale  gli  interessati  possono
          ottenere le informazioni ritenute utili.
              2.  E'  facolta'  dei  soggetti  di  cui  all'art. 153,
          comma 20,  presentare  al  Ministero  delle  infrastrutture
          proposte  di  intervento  e  studi di fattibilita' relativi
          alla   realizzazione   di   infrastrutture,   inserite  nel
          programma  di  cui  al  comma 1 dell'art. 164, non presenti
          nella  lista  di  cui  al  comma 1.  Tale presentazione non
          determina,  in  capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
          valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
          successiva   lista  di  cui  al  comma 1,  le  proposte  di
          intervento  e  gli  studi  ritenuti  di pubblico interesse;
          l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
          compenso  per  le prestazioni compiute o alla realizzazione
          degli interventi proposti.
              3.  Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
          la  procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
          di  localizzazione  urbanistica,  ai sensi dell'art. 165. A
          tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
          lo  studio  d'impatto  ambientale  e quant'altro necessario
          alle predette procedure.
              4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
          al  progetto  preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
          165.  Ove  ritenga di non approvare la proposta, la rimette
          al    soggetto   aggiudicatore   ai   fini   dell'eventuale
          espletamento   di   una   nuova   istruttoria   o   per  la
          realizzazione  dell'opera  con  diversa  procedura; in ogni
          caso,   sono   rimborsati   al   promotore  i  costi  della
          integrazione    del   progetto   richiesta   dal   soggetto
          aggiudicatore a norma del comma 3.
              5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
          dalla  delibera di approvazione del progetto preliminare da
          parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.".
              "Art.  176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
          decreto   legislativo   n.   190/2002;   art.   2,  decreto
          legislativo  n.  189/2005).  -  1. Con  il contratto di cui
          all'art.    173,    comma 1,    lettera b),   il   soggetto
          aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
          dotato   di  adeguata  esperienza  e  qualificazione  nella
          costruzione   di   opere   nonche'  di  adeguata  capacita'
          organizzativa,   tecnico-realizzativa   e   finanziaria  la
          realizzazione  con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
          delle  esigenze  specificate nel progetto preliminare o nel
          progetto  definitivo  redatto  dal soggetto aggiudicatore e
          posto  a  base  di  gara, contro un corrispettivo pagato in
          tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
              2. Il contraente generale provvede:
                a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle
          attivita'  tecnico  amministrative  occorrenti  al soggetto
          aggiudicatore  per  pervenire all'approvazione dello stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara;
                b) all'acquisizione  delle  aree di sedime; la delega
          di  cui  all'art.  6,  comma 8,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001, n. 327, in assenza di un
          concessionario,   puo'   essere   accordata  al  contraente
          generale;
                c) alla progettazione esecutiva;
                d) all'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo dei lavori e
          alla loro direzione;
                e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,
          dell'opera da realizzare;
                f) ove  richiesto, all'individuazione delle modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
                g) all'indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore, del
          piano   degli   affidamenti,  delle  espropriazioni,  delle
          forniture  di materiale e di tutti gli altri elementi utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia.
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
                a) alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del
          progetto  definitivo  da parte del CIPE, ove detto progetto
          non sia stato posto a base di gara;
                b) all'approvazione  del  progetto  esecutivo e delle
          varianti;
                c) alla  alta  sorveglianza sulla realizzazione delle
          opere;
                d) al collaudo delle stesse;
                e) alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione  e  repressione della criminalita', finalizzati
          alla  verifica  preventiva  del programma di esecuzione dei
          lavori  in  vista  del  successivo monitoraggio di tutte le
          fasi  di  esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti che le
          realizzano.  I  contenuti di tali accordi sono definiti dal
          CIPE  sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
          coordinamento  per  l'alta sorveglianza delle grandi opere,
          istituito  ai  sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
          dell'interno   in  data  14 marzo  2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del 5 marzo 2004, in ogni caso
          prevedendo   l'adozione  di  protocolli  di  legalita'  che
          comportino   clausole   specifiche  di  impegno,  da  parte
          dell'impresa   aggiudicataria,   a   denunciare   eventuali
          tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
          comportamento  dell'aggiudicatario ai fini della successiva
          ammissione  a  procedure  ristrette della medesima stazione
          appaltante   in   caso   di   mancata  osservanza  di  tali
          prescrizioni.  Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
          gli  accordi  di  sicurezza  sono vincolanti per i soggetti
          aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
          a  trasferire  i  relativi  obblighi a carico delle imprese
          interessate  a  qualunque  titolo  alla  realizzazione  dei
          lavori.  Le  misure  di  monitoraggio  per la prevenzione e
          repressione   di   tentativi   di   infiltrazione   mafiosa
          comprendono  il  controllo  dei  flussi finanziari connessi
          alla  realizzazione  dell'opera, inclusi quelli concernenti
          risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
          sensi  dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
          ogni  altra  modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il CIPE
          definisce,   altresi',   lo  schema  di  articolazione  del
          monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
          tale  forma  di controllo, le modalita' attraverso le quali
          esercitare  il  monitoraggio,  nonche'  le soglie di valore
          delle  transazioni  finanziarie  oggetto  del  monitoraggio
          stesso,   potendo   anche  indicare,  a  tal  fine,  limiti
          inferiori  a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          del  decreto-legge  3 maggio  1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi   al   monitoraggio  finanziario  sono  ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
              4.  Il  contraente  generale risponde nei confronti del
          soggetto   aggiudicatore   della   corretta   e  tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente  capo.  I  rapporti  tra  soggetto aggiudicatore e
          contraente  generale sono regolati, per quanto non previsto
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
          dal   regolamento,   dalle   norme   della   parte  II  che
          costituiscono  attuazione  della  direttiva 2004/18 o dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto.
              5.  Alle  varianti  del progetto affidato al contraente
          generale  non  si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
          sono  regolate dalle norme della parte II che costituiscono
          attuazione  della  direttiva  2004/18  o  dalle norme della
          parte III e dalle disposizioni seguenti:
                a) restano   a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali   varianti   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o
          integrare  le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
          approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano a
          carico  del  soggetto  aggiudicatore  le eventuali varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute  prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
                b) al  di  fuori  dei casi di cui alla lettera a), il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le  varianti  progettuali  o le modifiche tecniche ritenute
          dallo  stesso  utili  a  ridurre  il  tempo  o  il costo di
          realizzazione  delle  opere; il soggetto aggiudicatore puo'
          rifiutare   la  approvazione  delle  varianti  o  modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le  esigenze  del  soggetto  aggiudicatore, specificate nel
          progetto  posto  a  base  di  gara,  o comunque determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita'  e sicurezza delle opere, ovvero comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione.
              6.  Il  contraente  generale  provvede  alla esecuzione
          unitaria  delle  attivita'  di  cui al comma 2 direttamente
          ovvero,  se  costituito  da  piu'  soggetti,  a mezzo della
          societa'  di  progetto  di  cui al comma 10; i rapporti del
          contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di diritto
          privato,  a  cui  non  si applica il presente codice, salvo
          quanto  previsto  nel presente capo. Al contraente generale
          che  sia  esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta   a   norma   del  regolamento,  ovvero  mediante
          affidamento  a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
          del  contraente  generale  devono  a loro volta possedere i
          requisiti  di  qualificazione prescritti dal regolamento, e
          possono  subaffidare  i lavori nei limiti e alle condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
          si   applica   ai   predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore    richiede   al   contraente   generale   di
          individuare  e  indicare,  in  sede  di offerta, le imprese
          esecutrici  di  una quota non inferiore al trenta per cento
          degli  eventuali  lavori che il contraente generale prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi.
              8.  L'affidamento  al  contraente generale, nonche' gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale,  sono  soggetti  alle verifiche antimafia, con le
          modalita' previste per i lavori pubblici.
              9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare   adempimento   degli  obblighi  contrattuali  del
          contraente  generale verso i propri affidatari; ove risulti
          la   inadempienza  del  contraente  generale,  il  soggetto
          aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una detrazione sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche' di applicare le eventuali diverse
          sanzioni previste in contratto.
              10.  Per  il  compimento  delle  proprie prestazioni il
          contraente   generale,   ove  composto  da  piu'  soggetti,
          costituisce  una societa' di progetto in forma di societa',
          anche  consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
          La  societa'  e'  regolata dall'art. 156 e dalle successive
          disposizioni  del  presente articolo. Alla societa' possono
          partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti il contraente
          generale,  istituzioni  finanziarie, assicurative e tecnico
          operative  preventivamente  indicate  in  sede  di gara. La
          societa'   cosi'   costituita   subentra  nel  rapporto  al
          contraente  generale  senza alcuna autorizzazione, salvo le
          verifiche  antimafia  e  senza  che il subentro costituisca
          cessione   di   contratto;  salvo  diversa  previsione  del
          contratto,  i  soggetti  componenti  il contraente generale
          restano   solidalmente  responsabili  con  la  societa'  di
          progetto  nei  confronti  del soggetto aggiudicatore per la
          buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
          di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
          bancarie  e  assicurative  per  la restituzione delle somme
          percepite  in  corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
          Tali   garanzie   cessano   alla   data  di  emissione  del
          certificato  di  collaudo  dell'opera.  Il  capitale minimo
          della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
              11.   Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per  la
          eventuale  cessione delle quote della societa' di progetto,
          fermo  restando  che  i soci che hanno concorso a formare i
          requisiti  per  la qualificazione sono tenuti a partecipare
          alla  societa'  e a garantire, nei limiti del contratto, il
          buon  adempimento  degli  obblighi del contraente generale,
          sino  a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni   da  parte  di  istituti  bancari  e  altri
          investitori   istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a
          formare  i  requisiti  per  la qualificazione puo' tuttavia
          avvenire  in  qualsiasi  momento. Il soggetto aggiudicatore
          non  puo'  opporsi  alla cessione di crediti effettuata dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
              12.  Il  bando  determina la quota di valore dell'opera
          che  deve  essere  realizzata  dal  contraente generale con
          anticipazione  di  risorse  proprie  e  i tempi e i modi di
          pagamento  del  prezzo.  Per  i  bandi  pubblicati entro il
          31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori.  Per  il  finanziamento  della  predetta  quota, il
          contraente  generale  o  la  societa'  di  progetto possono
          emettere  obbligazioni,  previa autorizzazione degli organi
          di  vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
          codice  civile.  Il  soggetto  aggiudicatore  garantisce il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito  verso  il  contraente  generale quale risultante da
          stati  di  avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
          certificato   di   collaudo   dell'opera;  le  obbligazioni
          garantite   dal   soggetto   aggiudicatore  possono  essere
          utilizzate  per  la  costituzione  delle riserve bancarie o
          assicurative   previste   dalla  legislazione  vigente.  Le
          modalita'  di  operativita'  della garanzia di cui al terzo
          periodo  del  presente comma sono stabilite con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  di cui all'art. 13 della
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              13.  I  crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
          quelle  costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
          nei  confronti  del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
          sensi  dell'art.  117;  la  cessione  puo' avere ad oggetto
          crediti non ancora liquidi ed esigibili.
              14.  La  cessione  deve  essere stipulata mediante atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e deve essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente  indicare  se  la  cessione  e'  effettuata a
          fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa o con rivalsa
          limitata.
              15.  Il  soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
          prestazioni  rese  e  prefinanziate dal contraente generale
          con  la  emissione di un certificato di pagamento esigibile
          alla  scadenza  del  prefinanziamento secondo le previsioni
          contrattuali.  Per  i  soli  crediti  di  cui  al  presente
          comma ceduti  a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce   definitivo  riconoscimento  del  credito  del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna    eccezione    di   pagamento   delle   quote   di
          prefinanziamento  riconosciute,  derivante dai rapporti tra
          debitore  e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
          con   crediti   derivanti   dall'adempimento  dello  stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente.
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei  crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
          in  tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato completamento
          dell'opera.
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia  globale  di  cui  al  comma 13 e vi siano crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
                a) la  garanzia  di  buon adempimento non e' soggetta
          alle  riduzioni  progressive  di  cui  all'art. 113; ove la
          garanzia  si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione sia
          espressamente   prevista   nella   garanzia   prestata,  il
          riconoscimento  definitivo  del  credito  non  opera  se la
          garanzia  non  e' ripristinata e la previsione di riduzione
          espunta dalla garanzia;
                b) in  tutti  i  casi di risoluzione del rapporto per
          motivi  attribuibili al contraente generale si applicano le
          disposizioni previste dall'art. 159;
                c) il  contraente  generale  ha  comunque facolta' di
          sostituire  la garanzia di buon adempimento con la garanzia
          globale,  ove  istituita;  in tale caso non si applicano le
          previsioni di cui alle lettere a) e b).
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la  garanzia  globale  di  esecuzione  di cui all'art. 129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,   in   caso   di  fallimento  o  inadempienza  del
          contraente  generale,  di far subentrare nel rapporto altro
          soggetto  idoneo  in  possesso  dei requisiti di contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso.
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
                a) le  modalita'  e i tempi, nella fase di sviluppo e
          approvazione  del  progetto  definitivo ed esecutivo, delle
          prestazioni   propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti  in
          particolare  le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
          i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
                b) le  modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
          di  corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per le
          prestazioni   compiute   prima   dell'inizio   dei  lavori,
          pertinenti  in  particolare  le  attivita' progettuali e le
          prestazioni di cui alla lettera a).
              20.  Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
          volte  al  perseguimento  delle  finalita' di prevenzione e
          repressione   della   criminalita'   e   dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa  di  cui agli articoli 176, comma 3,
          lettera e),  e  180,  comma 5,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica  nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfettaria, non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo     dell'intervento,     secondo    valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone  a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
          la  somma  corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
          somme  a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
          relazione  di  massima  che  correda il progetto, indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi.  Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente  generale,  in  qualunque  fase  dell'opera, non
          possono  essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico del
          soggetto  aggiudicatore.  Ove  il  progetto preliminare sia
          prodotto   per   iniziativa   del  promotore,  quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti nelle somme a disposizione del
          l'amministrazione.  Le  disposizioni  del presente comma si
          applicano,   in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi  di
          affidamento mediante concessione.".
              "Art.  179  (Insediamenti  produttivi  e infrastrutture
          private  strategiche  per  l'approvvigionamento energetico)
          (art.  13,  decreto  legislativo  n.  190/2002).  -  1. Gli
          insediamenti   produttivi   e   le  infrastrutture  private
          strategiche  inclusi  nel  programma  sono opere private di
          preminente  interesse  nazionale; alla intesa Stato-regione
          per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
          ed  edilizio,  alla  valutazione di impatto ambientale, ove
          necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
          permesso,     comunque    denominato,    necessario    alla
          realizzazione   degli   insediamenti   produttivi  e  delle
          infrastrutture  private  strategiche  si  provvede  con  le
          modalita'  di  cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
          all'approvazione   del   progetto  definitivo,  ovvero  con
          successiva     eguale     procedura,     il    realizzatore
          dell'insediamento  produttivo o dell'infrastruttura privata
          strategica   puo'   richiedere   e   conseguire   tutte  le
          autorizzazioni   e   i   permessi  necessari  all'esercizio
          dell'insediamento stesso.
              2.  Per  la  localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
          progetti  e  la  dichiarazione  di  pubblica utilita' delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico,  incluse  nel programma di cui all'art. 161, si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
              3.   Il   soggetto   aggiudicatore,   o  per  esso,  il
          concessionario   o   contraente   generale,   trasmette  al
          Ministero  e al Ministero delle attivita' produttive, entro
          il  termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
          progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
          trasmesso   altresi'   alle   amministrazioni   interessate
          rappresentate  nel  CIPE  e  alle ulteriori amministrazioni
          competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
          alla  realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
          gestori  di  opere  interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
          delle  disposizioni  vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
          progetto  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini
          dello  svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
          dallo  studio  di  impatto  ambientale che e' reso pubblico
          secondo  le  procedure  vigenti.  Il progetto evidenzia con
          adeguato  elaborato  cartografico  le  aree  impegnate,  le
          eventuali  fasce  di  rispetto  e  le  necessarie misure di
          salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  e'  comunicato  dal
          soggetto  aggiudicatore  o,  per esso, dal concessionario o
          contraente  generale, ai privati interessati ai sensi della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
          le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
          n. 377.
              4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
          trenta  giorni  dal ricevimento del progetto. La Conferenza
          di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
          i  documenti  relativi  alla  realizzazione  del  progetto.
          Nell'ambito  della  Conferenza  di servizi, che si conclude
          entro   il   termine   perentorio  di  novanta  giorni,  le
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
          di  adeguamento,  richieste  di prescrizioni all'atto della
          approvazione  del progetto, o richieste di varianti che non
          modificano  le  caratteristiche essenziali delle opere e le
          caratteristiche  prestazionali  e funzionali individuate in
          sede  di  progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
          conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
          le  proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
          competenti  e  dai  gestori  delle opere interferenti e gli
          eventuali  chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
          dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
          contraente  generale, e formula la propria proposta al CIPE
          che,  nei  trenta  giorni successivi, approva con eventuali
          adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
          in  cui,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, l'opera e'
          soggetta   a  VIA,  si  applicano  per  l'approvazione  del
          progetto le procedure di cui all'art. 183.
              5.  L'approvazione  del  CIPE e' adottata a maggioranza
          dei  componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
          delle   province   autonome   interessate.   L'approvazione
          sostituisce,  anche  ai  fini  urbanistici ed edilizi, ogni
          altra  autorizzazione,  approvazione,  parere  e nulla osta
          comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
          utilita',   indifferibilita'   e  urgenza  delle  opere,  e
          consente    la    realizzazione    e    l'esercizio   delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico  e  di  tutte le attivita' previste nel progetto
          approvato.  In  caso  di dissenso della regione o provincia
          autonoma  si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
          comma 6.
              6.  Le  funzioni  amministrative  previste dal presente
          capo  relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico  sono  svolte  di concerto tra il Ministero e il
          Ministero delle attivita' produttive.
              7.  Relativamente  alle  infrastrutture strategiche per
          l'approvvigionamento  energetico  gli enti aggiudicatori di
          cui  all'art.  207  applicano  le  disposizioni di cui alla
          parte III.
              8.  Alle  interferenze che interessano gli insediamenti
          produttivi    e    le    infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.".
              "Art.   188   (Requisiti   di  ordine  generale)  (art.
          20-quater,   decreto   legislativo   n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
          qualificazione  sono  richiesti  al  contraente  generale i
          requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
              2.  La  dimostrazione  dei requisiti di ordine generale
          non   e'   richiesta   agli  imprenditori  in  possesso  di
          qualificazione  rilasciata  ai sensi del citato regolamento
          da non oltre cinque anni.".
              "Art.   189   (Requisiti   di  ordine  speciale)  (art.
          20-quinquies,  decreto  legislativo  n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          requisiti    di   ordine   speciale   occorrenti   per   la
          qualificazione sono:
                a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
                b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
                c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
              2.  La  adeguata  capacita'  economica e finanziaria e'
          dimostrata:
                a) dal  rapporto,  risultante dai bilanci consolidati
          dell'ultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo
          bilancio   consolidato,   costituito   dal   totale   della
          lettera a)  del  passivo  di  cui  all'art. 2424 del codice
          civile,  e  cifra  di  affari  annuale media consolidata in
          lavori  relativa  all'attivita'  diretta e indiretta di cui
          alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
          dieci  per  cento,  il  patrimonio  netto  consolidato puo'
          essere   integrato   da  dotazioni  o  risorse  finanziarie
          addizionali  irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
          disposizione  anche  dalla eventuale societa' controllante.
          Ove  il  rapporto  sia  inferiore al dieci per cento, viene
          convenzionalmente  ridotta alla stessa proporzione la cifra
          d'affari;  ove  superiore,  la cifra di affari in lavori di
          cui  alla  lettera b)  e' incrementata convenzionalmente di
          tanti  punti  quanto  e'  l'eccedenza  rispetto  al  minimo
          richiesto,   con   il  limite  massimo  di  incremento  del
          cinquanta   per   cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o
          rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
          non   deve   essere  inferiore  al  quindici  per  cento  e
          continuano  ad  applicarsi gli incrementi convenzionali per
          valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
          decorrere  dal  1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
          essere  inferiore  al  venti  per  cento,  e  continuano ad
          applicarsi   gli   incrementi   convenzionali   per  valori
          superiori.   Ove   il  rapporto  sia  inferiore  ai  minimi
          suindicati  viene  convenzionalmente  ridotta  alle  stesse
          proporzioni la cifra d'affari;
                b) dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,
          svolti  nel  triennio  precedente  la domanda di iscrizione
          mediante  attivita'  diretta  e  indiretta, non inferiore a
          cinquecento  milioni  di  euro  per  la Classifica I, mille
          milioni  di  euro  per  la  Classifica  II  e milletrecento
          milioni  di  euro  per la Classifica III, comprovata con le
          modalita'  fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
          lavori  consolidata  possono essere ricomprese le attivita'
          di  progettazione  e  fornitura  di  impianti  e  manufatti
          compiute   nell'ambito   della  realizzazione  di  un'opera
          affidata alla impresa.
              3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica e organizzativa e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non  inferiore  al  quaranta  per  cento dell'importo della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento  della  classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
          di  tre  lavori  di  importo  complessivo  non inferiore al
          sessantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta. I
          lavori  valutati  sono  quelli  eseguiti regolarmente e con
          buon   esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente  la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita  nello  stesso  quinquennio. Per i lavori iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si  presume  un  andamento lineare. L'importo dei lavori e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle  risultanze  definitive del contenzioso eventualmente
          insorto  per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da quelle
          riconosciute  a  titolo  risarcitorio. Per la valutazione e
          rivalutazione  dei  lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
          all'estero   si   applicano  le  disposizioni  dettate  dal
          regolamento.  Per  lavori  eseguiti  con qualsiasi mezzo si
          intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
          ad  oggetto  la  realizzazione  di  un'opera rispondente ai
          bisogni    del   committente,   con   piena   liberta'   di
          organizzazione  del  processo realizzativo, ivi compresa la
          facolta'  di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
          stessi,  nonche'  di  eseguire  gli  stessi, direttamente o
          attraverso  societa'  controllate.  Possono essere altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei  lavori  indicano  l'importo,  il periodo e il luogo di
          esecuzione  e  precisano se questi siano stati effettuati a
          regola   d'arte   e   con  buon  esito.  Detti  certificati
          riguardano   l'importo   globale  dei  lavori  oggetto  del
          contratto,   ivi   compresi   quelli  affidati  a  terzi  o
          realizzati  da imprese controllate o interamente possedute,
          e  recano  l'indicazione  dei responsabili di progetto o di
          cantiere;  i  certificati  sono  redatti  in conformita' al
          modello di cui all'allegato XXII.
              4.   L'adeguato  organico  tecnico  e  dirigenziale  e'
          dimostrato:
                a) dalla    presenza   in   organico   di   dirigenti
          dell'impresa  in numero non inferiore a quindici unita' per
          la  Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
          quaranta unita' per la Classifica III;
                b) dalla  presenza  in  organico di direttori tecnici
          con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
          cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
          dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
          acquisita  in  qualita'  di  responsabile  di cantiere o di
          progetto  di  un  lavoro  non inferiore a trenta milioni di
          euro  per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
          Classifica  II e sessanta milioni di euro per la Classifica
          III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
          I,  sei  unita'  per  la Classifica II e nove unita' per la
          Classifica  III;  gli stessi soggetti non possono rivestire
          analogo  incarico per altra impresa e producono a tale fine
          una   dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.  L'impresa
          assicura  il  mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'
          necessarie  per la qualificazione nella propria classifica,
          provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore
          tecnico  o  responsabile di progetto o cantiere uscente con
          soggetto  di  analoga  idoneita'; in mancanza si dispone la
          decadenza   della   qualificazione  o  la  riduzione  della
          Classifica.
              5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al
          31 dicembre  2013,  il  possesso  dei requisiti di adeguata
          idoneita'  tecnica  e  organizzativa di cui al comma 3 puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del  regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
          categorie  di  opere  generali  per la Classifica I, in non
          meno  di  sei  categorie,  di  cui  almeno quattro di opere
          generali  per  la Classifica II e per la Classifica III, in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.".
              "Art.  191  (Norme  di  partecipazione alla gara) (art.
          20-octies,   decreto   legislativo   n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
          singole gare:
                a) che   l'offerente   dimostri  la  sussistenza  dei
          requisiti  generali  di  cui  all'art.  38;  nei  confronti
          dell'aggiudicatario   la   verifica   di   sussistenza  dei
          requisiti generali e' sempre espletata;
                b) che   l'offerente   dimostri,  tramite  i  bilanci
          consolidati    e    idonee   dichiarazioni   bancarie,   la
          disponibilita'   di   risorse   finanziarie,   rivolte   al
          prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
                c) che  sia  dimostrato  il  possesso, da parte delle
          imprese  affidatarie  designate  in  sede  di  gara o dallo
          stesso  offerente,  della  capacita'  tecnica specifica per
          l'opera  da realizzare e dei requisiti economico finanziari
          e  tecnico  organizzativi  adeguati al progetto da redigere
          nel  rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
          e  delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
          con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
              2.  Ai  fini  del comma 1, lettera c), la esecuzione di
          lavori  analoghi,  ove  richiesto dal bando di gara, potra'
          essere  documentata  dalle  imprese  affidatarie  designate
          ovvero  dall'offerente,  dimostrando di avere eseguito, con
          le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
          delle   seguenti   categorie  OG  accorpate  ai  sensi  del
          regolamento:
                a) organismi edilizi (OG1);
                b) opere  per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
          OG4);
                c) opere  relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
          e OG6);
                d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
                e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
                f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
              3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
          di  gara,  i  soggetti  aggiudicatori  indicano, negli atti
          contrattuali,    le    specifiche    qualificazioni   anche
          specialistiche  che devono essere possedute dagli esecutori
          delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
          si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
              4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
          la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
          che  devono  essere indicate in sede di offerta, si intende
          riferita  a  tutti  i lavori che il Contraente generale non
          esegue con mezzi propri.
              5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 29,  possono  istituire  il
          proprio  sistema  di  qualificazione  secondo  nel rispetto
          dell'art. 232.
              6.  Gli  enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
          al  sistema  i  contraenti generali qualificati a norma del
          presente   capo   e   dotati,   inoltre,   delle  eventuali
          qualificazioni    specifiche   individuate   dal   soggetto
          aggiudicatore  in base a norme e criteri oggettivi conformi
          alle previsioni dei commi 1 e 2.
              7.  Non  possono  concorrere alla medesima gara imprese
          collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
          ai   partecipanti  di  concorrere  alla  gara  in  piu'  di
          raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
          alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano
          partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
          anche stabile.
              8.  Per  i  contratti  di  cui  all'art.  53,  comma 2,
          lettera c)  e  per  le  gare  da  aggiudicare  alla offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
          possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
          parziale   recupero  delle  spese  sostenute,  ai  migliori
          classificati;  i  premi  devono essere limitati al rimborso
          delle   spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  e
          possono  essere accordati per un valore complessivo massimo
          dell'uno  virgola  cinque  per cento dell'importo a base di
          gara,  nel  caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
          dello  zero  virgola sessanta per cento, in caso di offerta
          economicamente piu' vantaggiosa.
              9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e
          competente    classifica    di    qualificazione   per   la
          partecipazione  alle  gare, attestata con il sistema di cui
          al  presente  capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
          comma 2,  possono  partecipare  alla gara in associazione o
          consorzio  con  altre  imprese  purche' queste ultime siano
          ammesse,   per   qualunque   classifica,   al   sistema  di
          qualificazione  ovvero  siano  qualificabili, per qualunque
          classifica,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma 2. Le imprese
          associate  o  consorziate concorrono alla dimostrazione dei
          requisiti di cui al comma 1.".
              "Art.  192  (Gestione  del  sistema  di qualificazione)
          (art.  20-nonies,  decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1. La
          attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti
          generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
              2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
          a  tre  anni.  Entro  il terzo mese precedente alla data di
          scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
          al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
          il   rinnovo.   La   attestazione   e'   rilasciata  ovvero
          motivatamente  negata  entro  tre  mesi  dalla ricezione di
          tutta  la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
          rilascio,  imputabile  all'Amministrazione,  l'attestazione
          scaduta  resta  valida,  ai  fini della partecipazione alle
          gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
          del rilascio di quella rinnovata.
              3.  La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
          la  partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
          di  contraente  generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
          data   di   entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo
          10 gennaio  2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 febbraio 2005.
              4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
          capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
          imprese,  alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
          fissa   anche   le  modalita'  tecniche  e  procedurali  di
          presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
              5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).
              "Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
          (art.  5,  commi da  1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
          convertito  con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
          accelerazione  della  spesa  in  conto  capitale  di cui al
          comma 1  dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          come   modificato   dall'art.  4,  comma 130,  della  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le
          risorse   rese  disponibili  per  effetto  delle  modifiche
          dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  finanzia  prioritariamente  gli interventi
          inclusi  nel programma per le infrastrutture strategiche di
          cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  selezionati
          secondo  i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
          del  29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 275 del 23 novembre 2004.
              2.  Il  CIPE  destina  una  quota del Fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  agli articoli 60 e 61 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, al finanziamento di interventi
          che,  in  coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
          di  selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
          le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
          dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali delle
          citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne
          le potenzialita' competitive.
              3.  L'individuazione degli interventi strategici di cui
          al   comma 2   e'  effettuata,  valorizzando  la  capacita'
          propositiva  dei  comuni,  sulla  base  dei criteri e delle
          intese   raggiunte  dai  Ministeri  dell'economia  e  delle
          finanze   e  delle  infrastrutture,  da  tutte  le  regioni
          interessate,   da   rappresentanti   dei   Comuni   e   dal
          partenariato  istituzionale  ed economico-sociale a livello
          nazionale,  come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
          n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
              4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
          di  finanza  di  progetto possono essere destinate anche le
          risorse  costituenti  investimenti  immobiliari  degli enti
          previdenziali pubblici.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture,
          possono   essere   dichiarati  interventi  infrastrutturali
          strategici  e  urgenti,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
          21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
          articolo,  le  opere  e i lavori previsti nell'ambito delle
          concessioni  autostradali  gia'  assentite,  anche  se  non
          inclusi    nel   primo   programma   delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
          del  21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
          realizzazione  o  il  cui completamento sono indispensabili
          per lo sviluppo economico del Paese.
              6.  Per  le  opere  e  i  lavori  di  cui al comma 5, i
          soggetti   aggiudicatori   procedono   alla   realizzazione
          applicando  la  normativa comunitaria in materia di appalti
          di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
          procedure  approvative e autorizzative dei progetti qualora
          dai  medesimi  soggetti  aggiudicatori,  previo  parere dei
          commissari     straordinari    ove    nominati,    ritenuto
          eventualmente  piu'  opportuno, le disposizioni di cui alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443.
              7.  Per  le  opere  di cui al comma 5 si puo' procedere
          alla  nomina  di  un  commissario  straordinario  al  quale
          vengono   conferiti   i  poteri  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135,  e
          successive  modificazioni.  I  commissari straordinari sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sentito il Presidente della regione interessata,
          su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
          in  possesso  di  specifica professionalita', competenza ed
          esperienza    maturata    nel   settore   specifico   della
          realizzazione     di     opere    pubbliche,    provvedendo
          contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione  dei
          commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
              8.  I commissari straordinari seguono l'andamento delle
          opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
          cui  all'art.  163,  comma 5. Essi esercitano i poteri loro
          attribuiti  ai sensi del presente art. qualora le procedure
          ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
          qualsiasi  natura  e  genere,  o  comunque  si  verifichino
          circostanze  tali  da  determinare rallentamenti, ritardi o
          impedimenti  per  la realizzazione delle opere o nella fase
          di   esecuzione  delle  stesse,  dandone  comunicazione  al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
          infrastrutture.
              9.   E'   fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  13,
          comma 4-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  67 del 1997 e
          successive modificazioni.
              10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle ulteriori
          autorizzazioni  e dei permessi necessari alla realizzazione
          o  al  potenziamento  dei  terminali di rigassificazione in
          possesso  di  concessione  rilasciata  ai sensi delle norme
          vigenti  o  autorizzati  ai  sensi  dell'art. 8 della legge
          24 novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
          strategiche  nel  settore gas naturale ai sensi della legge
          21 dicembre  2001,  n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
          sessanta  giorni  dalla  richiesta. In caso di inerzia o di
          ingiustificato   ritardo,   il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
          con  le  ordinarie  risorse  di  bilancio,  provvede  senza
          necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
          per gli adempimenti di competenza.
              11.  Nell'esercizio  dei  poteri  e compiti ai medesimi
          attribuiti  ai  sensi  del  presente articolo, i commissari
          straordinari  provvedono, nel limite dell'importo approvato
          per   l'opera   dai   soggetti   competenti  alla  relativa
          realizzazione,  anche  in deroga alla normativa vigente nel
          rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento e della
          normativa comunitaria.
              12.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
          compensi  spettanti  ai  commissari  straordinari di cui al
          comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
          i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.".
              "Art.  203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
          n.   30/2004).  -  1.  L'affidamento  dei  lavori  indicati
          all'art.  198,  comma 1  e 2, e' disposto, di regola, sulla
          base  del  progetto  definitivo,  integrato  dal capitolato
          speciale e dallo schema di contratto.
              2.    L'esecuzione    dei   lavori   puo'   prescindere
          dall'avvenuta  redazione  del  progetto esecutivo, che, ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla  stazione  appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
          ed  e'  approvata entro i termini stabiliti con il bando di
          gara  o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
          redazione del piano di manutenzione.
              3.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici
          decorate   di  beni  architettonici  e  scavi  archeologici
          sottoposti  alle  disposizioni di tutela di beni culturali,
          il  contratto  di  appalto  che prevede l'affidamento sulla
          base   di   un   progetto  preliminare  o  definitivo  puo'
          comprendere  oltre  all'attivita'  di esecuzione, quella di
          progettazione   successiva   al  livello  previsto  a  base
          dell'affidamento    laddove   cio'   venga   richiesto   da
          particolari  complessita',  avendo riguardo alle risultanze
          delle indagini svolte.
              3-bis.   Per   ogni  intervento,  il  responsabile  del
          procedimento,  nella  fase  di  progettazione  preliminare,
          stabilisce  il  successivo  livello  progettuale da porre a
          base  di  gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
          base  della  natura  e  delle  caratteristiche  del  bene e
          dell'intervento  conservativo, la possibilita' di ridurre i
          livelli  di definizione progettuale ed i relativi contenuti
          dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
              3-ter.  La  progettazione  esecutiva puo' essere omessa
          nelle seguenti ipotesi:
                a) per   i   lavori   su   beni  mobili  e  superfici
          architettoniche  decorate  che  non presentino complessita'
          realizzative;
                b) negli  altri  casi,  qualora  il  responsabile del
          procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
          bene,  ovvero  il suo stato di conservazione, siano tali da
          non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
          in  tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
          la  progettazione  esecutiva  sia redatta in corso d'opera,
          per  stralci  successivi,  sulla base dell'esperienza delle
          precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
              4.   Il   responsabile  del  procedimento  verifica  il
          raggiungimento  dei  livelli  di  progettazione richiesti e
          valida  il  progetto da porre a base di gara e in ogni caso
          il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.".
              "Art.  225  (Avvisi  relativi agli appalti aggiudicati)
          (art.  43,  direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
          n.  158/1995).  -  1.  Gli  enti  aggiudicatori che abbiano
          aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
          un  avviso  relativo  all'appalto aggiudicato conformemente
          all'allegato   XVI,   entro  due  mesi  dall'aggiudicazione
          dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
          condizioni  dalla  Commissione stessa definite e pubblicate
          con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
              2.  Nel  caso  di appalti aggiudicati nell'ambito di un
          accordo  quadro  in  conformita' all'art. 222, comma 2, gli
          enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
          avviso   in   merito   ai   risultati  della  procedura  di
          aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
              3.  Gli  enti  aggiudicatori inviano un avviso relativo
          agli  appalti  aggiudicati basati su un sistema dinamico di
          acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
          di  ogni  appalto.  Essi possono tuttavia raggruppare detti
          avvisi  su  base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
          avvisi  raggruppati  al piu' tardi due mesi dopo la fine di
          ogni trimestre.
              4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
          con  l'allegato  X. A tale riguardo la Commissione rispetta
          il  carattere  commerciale  sensibile  segnalato dagli enti
          aggiudicatori  quando comunicano informazioni sul numero di
          offerte  ricevute, sull'identita' degli operatori economici
          o sui prezzi.
              5.  Gli  enti  aggiudicatori che aggiudicano un appalto
          per  servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
          sensi  dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
          le  informazioni  da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
          natura  e  quantita'  dei  servizi  forniti,  alla menzione
          "servizi di ricerca e di sviluppo".
              6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
          ricerca  e  sviluppo  che non puo' essere aggiudicato senza
          indire   una   gara   ai   sensi  dell'art.  221,  comma 1,
          lettera b),  possono limitare le informazioni da fornire ai
          sensi  dell'allegato  XVI,  sulla.  natura  e quantita' dei
          servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
          tal   caso,   essi  provvedono  affinche'  le  informazioni
          pubblicate   ai   sensi  del  presente  comma siano  almeno
          altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
          cui  si  indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
          comma 1.
              7.  Se  ricorrono  ad un sistema di qualificazione, gli
          enti  aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
          siano   almeno  altrettanto  dettagliate  di  quelle  della
          corrispondente  categoria  degli  elenchi  o  liste  di cui
          all'art. 232, comma 9.
              8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
          nell'allegato II B,   gli   enti   aggiudicatori   indicano
          nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
              9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          non  destinate  alla  pubblicazione sono pubblicate solo in
          forma  semplificata  e  ai sensi dell'allegato X per motivi
          statistici.".
              "Art.  230  (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
          2004/17;  art.  22,  decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
          Gli    enti   aggiudicatori   applicano   l'art.   38   per
          l'accertamento  dei  requisiti  di  carattere  generale dei
          candidati o degli offerenti.
              2.   Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico - finanziaria gli enti
          aggiudicatori  che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
          non  abbiano  istituito propri sistemi di qualificazione ai
          sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
              3.   Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  gli  enti
          aggiudicatori  che  non sono amministrazioni aggiudicatici,
          possono,  alternativamente,  istituire  propri  sistemi  di
          qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
          articoli da  39  a  48,  ovvero  accertare  i  requisiti di
          capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
          sensi dell'art. 233.
              4.  Quale  che  sia il sistema di selezione qualitativa
          prescelto,  si  applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
          articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
              5.   Il   regolamento   di  cui  all'art.  5  detta  le
          disposizioni  attuative  del  presente articolo, stabilendo
          gli    eventuali    ulteriori    requisiti   di   capacita'
          tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   per  i
          lavori,  servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
          fine della attestazione e certificazione SOA.
              6.  I  sistemi  di  qualificazione istituiti dagli enti
          aggiudicatori  ai  sensi  dei  commi 2  e  3  si  applicano
          esclusivamente  ai contratti relativi alle attivita' di cui
          alla presente parte.".
              "Art.  232  (Sistemi  di  qualificazione  e conseguenti
          procedure  selettive)  (art.  51.2 e 53, direttiva 2004/17;
          art.  15,  decreto  legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
          aggiudicatori   possono  istituire  e  gestire  un  proprio
          sistema  di  qualificazione degli imprenditori, fornitori o
          prestatori  di  servizi;  se finalizzato all'aggiudicazione
          dei  lavori,  tale  sistema  deve conformarsi ai criteri di
          qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
              2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
          qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
          possano   chiedere   in   qualsiasi   momento   di   essere
          qualificati.
              3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
          oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
          loro aggiornamento.
              4.  Se  i  criteri  e  le norme del comma 3 comprendono
          specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
              5.  I  criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
          criteri di esclusione di cui all'art. 38.
              6.  Se  chi  chiede la qualificazione intende avvalersi
          dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  o
          tecnica  e  professionale  di altri soggetti, il sistema di
          qualificazione  deve  essere gestito garantendo il rispetto
          dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
              7.  I  criteri  e  le norme di qualificazione di cui ai
          commi 3  e  4  sono  resi  disponibili,  a  richiesta, agli
          operatori  economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
          criteri  e  norme  sono comunicati agli operatori economici
          interessati.
              8.  Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
          qualificazione  istituito  da  un altro ente aggiudicatore,
          dandone   idonea  comunicazione  agli  operatori  economici
          interessati.
              9.   L'ente  gestore  redige  un  elenco  di  operatori
          economici,  che  puo' essere diviso in categorie in base al
          tipo  di  appalti  per  i  quali  la  qualificazione  viene
          richiesta.
              10.  In caso di istituzione e gestione di un sistema di
          qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
                a) l'art.    223,    comma 10,    quanto   all'avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
                b) l'art.  228, quanto alle informazioni a coloro che
          hanno chiesto una qualificazione;
                c) l'art.  231  quanto  al mutuo riconoscimento delle
          condizioni  amministrative,  tecniche o finanziarie nonche'
          dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
              11.  L'ente  aggiudicatore che istituisce e gestisce il
          sistema   di   qualificazione  stabilisce  i  documenti,  i
          certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive  che  devono
          corredare  la  domanda  di  iscrizione, e non puo' chiedere
          certificati  o  documenti  che riproducono documenti validi
          gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
              12.  I  documenti,  i  certificati  e  le dichiarazioni
          sostitutive,    se    redatti   in   una   lingua   diversa
          dall'italiano,  sono  accompagnati  da  una  traduzione  in
          lingua  italiana  certificata  conforme  al testo originale
          dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
          in   cui  sono  stati  redatti,  oppure  da  un  traduttore
          Ufficiale.
              13.   Se   viene   indetta   una  gara  con  un  avviso
          sull'esistenza   di   un  sistema  di  qualificazione,  gli
          offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
          una  procedura  negoziata, sono selezionati tra i candidati
          qualificati con tale sistema.
              14.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 13,  al  fine  di
          selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
          dello   specifico   appalto   oggetto  di  gara,  gli  enti
          aggiudicatori:
                a) qualificano gli operatori economici in conformita'
          al presente articolo;
                b) selezionano   gli  operatori  in  base  a  criteri
          oggettivi;
                c) riducono,  se  del  caso,  il numero dei candidati
          selezionati, con criteri oggettivi.".
              "Art.  237  (Norma  di  rinvio)  (articoli 64,  65, 66,
          direttiva  2004/17).  - 1. Nei concorsi di progettazione si
          applicano  le  disposizioni  del  capo  III  con esclusione
          dell'art.  221  della  presente  parte nonche' quelle degli
          articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.".
              "Art.  253  (Norme  transitorie).  -  1.  Fermo  quanto
          stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
          disposizioni  di  cui  al presente codice si applicano alle
          procedure  e  ai  contratti i cui bandi o avvisi con cui si
          indice  una gara siano pubblicati successivamente alla data
          della  sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
          senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
          contratti  in  cui,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
          a presentare le offerte.
              1-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nei  settori  ordinari  e speciali, le seguenti
          disposizioni  si  applicano  alle  procedure  i cui bandi o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
                a) art.  33,  commi 1  e  2, nonche' comma 3, secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
                b) (soppressa);
                c) (soppressa);
                d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
              1-ter.  Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
          importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
          si  applicano  alle  procedure i cui bandi siano pubblicati
          successivamente   al   1° agosto   2007.   Le  disposizioni
          dell'art.  57  si  applicano  alle  procedure  per le quali
          l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
          al 1° agosto 2007.
              1-quater.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture  nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
          dell'art.  58  si  applicano  alle  procedure i cui bandi o
          avvisi   siano  pubblicati  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
              1-quinquies.  Per  gli  appalti  di  lavori pubblici di
          qualsiasi  importo,  nei  settori ordinari, le disposizioni
          degli  articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui
          all'art.  5.  Le  disposizioni  di  cui  lo  256,  comma 1,
          riferite   alle  fattispecie  di  cui  al  presente  comma,
          continuano  ad  applicarsi  fino  alla  data  di entrata in
          vigore del regolamento di cui all'art. 5.
              2.  Il  regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          codice,  ed  entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
          pubblicazione.  Le  disposizioni  regolamentari previste ai
          sensi  dell'art.  40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
          in   vigore  quindici  giorni  dopo  la  pubblicazione  del
          regolamento di cui all'art. 5.
              3.  Per  i  lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
          del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre
          1999,  n.  554,  il decreto del Presidente della Repubblica
          25 gennaio   2000,   n.   34,   e   le  altre  disposizioni
          regolamentari  vigenti  che,  in  base  al presente codice,
          dovranno  essere  contenute nel regolamento di cui all'art.
          5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
          i  lavori  pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
          generale,  continua  ad  applicarsi il decreto ministeriale
          19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
          di compatibilita' con il presente codice.
              4. In relazione all'art. 8:
                a) fino  all'entrata  in vigore del nuovo trattamento
          giuridico  ed  economico,  ai  dipendenti dell'Autorita' e'
          attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
          personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri;
                b) fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui
          all'art.  8,  comma 4,  si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica n.
          554 del 1999;
              5. Il  termine  di  scadenza  dei membri dell'Autorita'
          gia'   nominati  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice e' prorogato di un anno.
              6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
          del  regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
          soggetti   responsabili   per  le  fasi  di  progettazione,
          affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
              7.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di cui
          all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 luglio  2003,
          recante  "acquisizione  di beni e servizi ed esecuzione dei
          lavori  in  economia,  ovvero a trattativa privata, per gli
          organismi  di  informazione e sicurezza". Il regolamento di
          cui  all'art.  17,  comma 8,  disporra'  l'abrogazione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289.
              8.  Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
          disposizioni  dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
          122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
          secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
          alla  data  di  entrata  in vigore del codice, abbiano gia'
          assunto  nei  confronti  del Comune l'obbligo di eseguire i
          lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
              9.   Al   fine  dell'applicazione  dell'art.  37,  fino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento, i raggruppamenti
          temporanei  sono  ammessi  se  il  mandatario  e i mandanti
          abbiano  i  requisiti  indicati  nel decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
              9-bis.  In  relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
          fino   al   31 dicembre  2010,  per  la  dimostrazione  del
          requisito  della  cifra  di  affari  realizzata  con lavori
          svolti   mediante   attivita'  diretta  ed  indiretta,  del
          requisito  dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
          e  del  requisito  dell'adeguato  organico  medio annuo, il
          periodo  di  attivita'  documentabile e' quello relativo ai
          migliori  cinque  anni  del decennio antecedente la data di
          sottoscrizione   del   contratto   con   la   SOA   per  il
          conseguimento  della  qualificazione.  Per la dimostrazione
          del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
          del  requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
          di  due  o  tre  lavori  in ogni singola categoria, fino al
          31 dicembre  2010,  sono da considerare i lavori realizzati
          nel  decennio  antecedente  la  data  di sottoscrizione del
          contratto   con   la   SOA   per   il  conseguimento  della
          qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
          agli  operatori  economici  di  cui  all'art.  47,  con  le
          modalita' ivi previste.
              10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
          si  rendano  necessarie  al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici  6 aprile  2001,  n.  20,  anche in relazione alla
          pubblicazione  sul  sito del Ministero delle infrastrutture
          di  cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
          servizi   e   forniture,   nonche'  di  bandi  di  stazioni
          appaltanti  non  statali,  sono  effettuate con decreto del
          Ministro  delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
          l'innovazione   e  le  tecnologie,  sentita  la  Conferenza
          Stato-regioni.  Sino  alla  entrata  in  funzione  del sito
          informatico  presso  l'Osservatorio,  i  bandi e gli avvisi
          sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
              11.  Con  disposizioni  dell'Istituto Poligrafico dello
          Stato,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          codice,  e'  istituita  e  disciplinata  la  serie speciale
          relativa  ai  contratti  pubblici  nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  in sostituzione delle attuali
          modalita'  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi su detta
          Gazzetta.  Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
          modalita'.
              12.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  77, per un
          periodo  transitorio  di  tre anni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  codice,  le  stazioni appaltanti non
          richiedono   agli   operatori  economici  l'utilizzo  degli
          strumenti    elettronici    quale    mezzo   esclusivo   di
          comunicazione,   salvo   nel   caso   di  ricorso  all'asta
          elettronica  e di procedura di gara interamente gestita con
          sistemi telematici.
              13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
          in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi il
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
          1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione
          dei   servizi   sostitutivi   di   mensa",  nei  limiti  di
          compatibilita' con il presente codice.
              14.   In   relazione   all'art.   85,   comma 13,  fino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si  applicano le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   4 aprile   2002,   n.   101,   nei  limiti  di
          compatibilita' con il presente codice.
              15.   In   relazione   all'art.   90,   ai  fini  della
          partecipazione  alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
          le  societa'  costituite  dopo la data di entrata in vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
          anni   dalla  loro  costituzione,  possono  documentare  il
          possesso     dei     requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento  ai  requisiti dei soci delle societa', qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          coope-rativa,  e dei direttori tecnici o dei professionisti
          dipendenti    della   societa'   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato  e  con qualifica di dirigente o con funzioni
          di   collaborazione   coordinata  e  continuativa,  qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali.
              15-bis.  In  relazione alle procedure di affidamento di
          cui  art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
          dei   requisiti   di   capacita'  tecnico-professionale  ed
          economico-finanziaria,     il    periodo    di    attivita'
          documentabile  e'  quello relativo ai migliori tre anni del
          quinquennio  precedente  o  ai  migliori  cinque  anni  del
          decennio  precedente  la data di pubblicazione del bando di
          gara.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano anche agli
          operatori  economici  di  cui all'art. 47, con le modalita'
          ivi previste.
              16.  I  tecnici  diplomati che siano in servizio presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  alla  data di entrata in
          vigore  della  legge  18 novembre  1998, n. 415, in assenza
          dell'abilitazione,  possono  firmare i progetti, nei limiti
          previsti  dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso  un'altra
          amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque anni e
          risultino  inquadrati in un profilo professionale tecnico e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
              17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
          comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
          del  Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
              18.   In   relazione   all'art.   95,   comma 1,   fino
          all'emanazione  del  regolamento  si applica l'art. 18, del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999.  L'art.  95  non  si  applica  alle opere indicate al
          comma 1  del  medesimo  art.  95,  per  le  quali  sia gia'
          intervenuta,  alla  data  di  entrata in vigore della legge
          25 giugno   2005,   n.  109,  l'approvazione  del  progetto
          preliminare.
              19.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
          113  si  applicano,  quanto ai contratti relativi a lavori,
          anche  ai  contratti  in  corso; le disposizioni del citato
          comma 3   dell'art.  113  si  applicano  inoltre  anche  ai
          contratti  di  servizi  e forniture in corso di esecuzione,
          affidati  anteriormente  alla data di entrata in vigore del
          presente  codice,  ove gli stessi abbiano previsto garanzie
          di esecuzione.
              20.   In   relazione   all'art.   112,   comma 5,  sino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento, la verifica puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti  o  degli  organismi  di cui alla lettera a) del
          citato  art.  112.  Gli  incarichi di verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti   scelti   nel   rispetto   dei  principi  di  non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal  1° marzo  2000  alla  data  di  entrata  in vigore del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita   l'Autorita',   emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i  criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
          certificati  dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa  entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
          decreto.
              22.   In   relazione  all'art.  125  (lavori,  servizi,
          forniture  in  economia)  fino  alla  entrata in vigore del
          regolamento:
                a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          nei  limiti  di  compatibilita'  con  le  disposizioni  del
          presente codice;
                b) le   forniture   e  i  servizi  in  economia  sono
          disciplinati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
          20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
          disposizioni  del  presente  codice.  Restano  altresi'  in
          vigore,  fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
          dalle  singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
          dell'art.   2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 384 del 2001.
              23.  In  relazione  all'art.  131, comma 5, la nullita'
          riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
          in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          3 luglio   2003,  n.  222,  senza  i  prescritti  piani  di
          sicurezza;  i  contratti di appalto o concessione, in corso
          alla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
          operativo  di  sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
          dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani  medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del citato decreto.
              24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
          commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
          e  contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
          il  primo  decreto  di cui al comma 6 del medesimo art. 133
          rileva  anche  i  prezzi  dei materiali da costruzione piu'
          significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
          lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  anteriori al
          1° gennaio  2003  si  fa riferimento ai prezzi rilevati dal
          Ministero per l'anno 2003.
              25.  In  relazione  all'art.  146 e all'art. 149 per la
          realizzazione  delle  opere previste nelle convenzioni gia'
          assentite  alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
          prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
          30 giugno  2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
          terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
              26.  Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
          diritto  di  prelazione a favore del promotore, nel caso di
          avvisi   indicativi   pubblicati   prima   della  data  del
          31 gennaio  2005, che non contengano l'indicazione espressa
          del   diritto   di   prelazione,   secondo   le   modalita'
          alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi  del
          presente  comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
          stato  pubblicato  il  bando per la gara prevista dall'art.
          155,    comma 1,   lettera a),   le   stazioni   appaltanti
          inseriscono,  al  momento  della  pubblicazione  del bando,
          l'indicazione  espressa  del diritto di prelazione a favore
          del  promotore.  Ove  alla data di pubblicazione del citato
          decreto  sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
          dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
          nel  corso  della  successiva  procedura negoziata prevista
          dall'art.  155,  comma 1, lettera b), inviano comunicazione
          formale,   con   l'indicazione   espressa  del  diritto  di
          prelazione  a  favore del promotore, unicamente ai soggetti
          partecipanti alla procedura negoziata.
              26-bis.   In  relazione  all'art.  159,  comma 2,  fino
          all'emanazione    del    decreto    del    Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
          attuazione   possono   essere   fissati   dalle  parti  nel
          contratto.
              27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo  III,  capo  IV  (lavori  relativi  a infrastrutture
          strategiche e insediamenti produttivi):
                a) non  trovano  applicazione i seguenti articoli del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 554 del 1999:
                  a.1) art.   9   -   Pubblicita'  degli  atti  della
          conferenza di servizi;
                  a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
                  a.3) titolo  IV,  capo IV - Affidamento dei servizi
          di  importo  inferiore  al  controvalore in euro di 200.000
          DSP;  e  capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
          superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
                b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
          e  prorogate  ai sensi della legislazione vigente alla data
          del  10 settembre  2002,  i  concessionari  sono  tenuti ad
          appaltare  a  terzi una percentuale minima del quaranta per
          cento dei lavori;
                c) le   disposizioni   dell'art.   174   (concessione
          relativa  a  infrastrutture strategiche) si applicano anche
          alle  concessioni  relative  a infrastrutture gia' affidate
          alla data del 10 settembre 2002;
                d) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          sia  gia'  stato  redatto il progetto definitivo, sia stata
          gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
          ritenuto  dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
          della  celere  realizzazione  dell'opera,  puo'  procedersi
          all'attestazione   di   compatibilita'  ambientale  e  alla
          localizzazione   dell'opera   sulla   base   del   progetto
          definitivo.  Nel  caso  in  cui, alla data del 10 settembre
          2002,  sia  stato  gia' redatto il progetto esecutivo o sia
          stata  gia'  affidata  la  realizzazione  dello stesso, per
          l'affidamento    a    contraente   generale   il   soggetto
          aggiudicatore  puo'  porre  a  base  di  gara  il  progetto
          esecutivo.  In  tale  caso  il  contraente  generale assume
          l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
          e  di  farlo  proprio,  fermo  restando quanto disposto dal
          comma 5 dell'art. 176;
                e) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
          o  in  parte,  di procedura autorizzativa, approvativa o di
          valutazione  di  impatto  ambientale  sulla base di vigenti
          nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
          richiedere  l'interruzione della medesima procedura optando
          per  l'avvio  unitario  delle  procedure disciplinate dalla
          parte   II,  titolo  III,  capo  IV,  ovvero  proseguire  e
          concludere  la  procedura  in corso. Ai fini del compimento
          delle  procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
          possono   essere   utilizzate   quali  atti  istruttori  le
          risultanze  delle  procedure anche di conferenza di servizi
          gia'  compiute  ovvero  in  corso.  Si osservano, in quanto
          applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
                f) in   sede   di   prima  applicazione  del  decreto
          legislativo  n.  190  del  2002  i  soggetti  aggiudicatori
          adottano,  in alternativa alla concessione, l'affidamento a
          contraente  generale  per  la realizzazione dei progetti di
          importo  superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
          presentino,    inoltre,   uno   dei   seguenti   requisiti:
          interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
          complessita'  dell'intervento  tale  da richiedere un'unica
          logica   realizzativa   e   gestionale,   nonche'   estrema
          complessita'  tecnico-organizzativa.  L'individuazione  dei
          predetti   progetti   e'   effettuata  dal  Ministro  delle
          infrastrutture.   Ferma   restando   l'applicazione   delle
          semplificazioni  procedurali  di  cui  al  presente capo, i
          progetti  che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
          sono  realizzati  con appalto di progettazione esecutiva ed
          esecuzione,  in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
          esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
          E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
                g) per  la realizzazione delle infrastrutture di loro
          competenza,   i  soggetti  aggiudicatori,  ivi  compresi  i
          commissari  straordinari di Governo, anche in liquidazione,
          nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
          alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
          riferimento   alle  concessioni  in  corso  alla  data  del
          10 settembre  2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
          dei  relativi  atti convenzionali, atti di loro adeguamento
          alle  previsioni  della  legge  21 dicembre  2001, n. 443 e
          della parte II, titolo III, capo IV;
                h) per  i  procedimenti  relativi  agli  insediamenti
          produttivi    e   alle   infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento  energetico  di  cui  all'art. 179, in
          corso  alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
          richiedente  di  optare  per l'applicazione della normativa
          stabilita  nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV, ferma
          restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
          stessi procedimenti;
                i) le  disposizioni  di  cui  agli articoli 164, 167,
          168,  169,  171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189.  Le  norme  di  cui all'allegato tecnico contenuto
          nell'allegato  XXI  al  presente  codice,  si  applicano ai
          progetti  delle  infrastrutture, la cui redazione sia stata
          bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
          per   i   progetti   redatti   direttamente,   oggetto   di
          deliberazione   dell'organo  competente  dopo  la  data  di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
          della  data  di entrata in vigore del citato decreto n. 189
          del  2005,  i  soggetti  aggiudicatori  hanno  facolta'  di
          adeguare  il  progetto  alle  norme  tecniche allegate, con
          eventuale variazione del relativo corrispettivo;
                l) la  disposizione  di  cui  all'art.  165, comma 3,
          relativa  al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
          la  cui  istruttoria  e' avviata dopo la data di entrata in
          vigore   del  decreto  legislativo  n.  189  del  2005.  Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi 13  e  14 dell'art. 176 si
          applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
          in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
          legislativo  n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
          16  e  17  del  medesimo  art.  176, si applicano ai lavori
          banditi  dopo  la  data  di  entrata  in vigore del decreto
          legislativo  n.  189  del 2005, ma e' facolta' del soggetto
          aggiudicatore  prevedere la applicazione delle disposizioni
          medesime  ai  lavori  gia'  banditi ovvero, per quelli gia'
          aggiudicati,   convenire  con  il  contraente  generale  la
          applicazione delle stesse ai relativi contratti;
                m) in   relazione   all'art.   180,   comma 1,   fino
          all'entrata  in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
          soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,   che  trovano
          applicazione  in  materia  di  esecuzione,  contabilita'  e
          collaudo;
                n) in  relazione  all'art.  188,  fino all'entrata in
          vigore  del  regolamento,  continua ad applicarsi l'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34,  e  ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
          conto  della  qualificazione rilasciata da non oltre cinque
          anni  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 34 del 2000;
                o) in  relazione  all'art.  189, comma 1, lettera b),
          fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si applica
          l'art.   18   del   citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 34 del 2000;
                p) ai   fini   dell'applicazione   dei  commi 5  e  6
          dell'art.  194,  sono fatti salvi, relativamente alle opere
          stesse,  gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
          e  i  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore
          del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, che i soggetti
          aggiudicatori,  previo  parere  dei commissari straordinari
          ove  nominati,  ritengano  eventualmente piu' opportuno, ai
          fini  della  celere  realizzazione  dell'opera proseguire e
          concludere  in  luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
          sensi della parte II, titolo III, capo IV.
              28.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 196 e' adottato
          entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          codice,  ed  entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
          pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
          alla   data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  ivi
          previsto,   restano  ferme  le  disposizioni  regolamentari
          attualmente  vigenti,  nei  limiti di compatibilita' con il
          presente codice.
              29.  Ai  fini  della  disciplina  di cui alla parte II,
          titolo  IV,  capo  II  le  attestazioni  di  qualificazione
          relative   alla  categoria  0S2,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34,
          ottenute  antecedentemente  alla  data di entrata in vigore
          del  decreto  ministeriale  3 agosto  2000,  n.  294,  come
          modificato  dal  decreto  ministeriale  24 ottobre 2001, n.
          420,  ovvero  nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
          efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
          tuttavia  fatta salva la verifica della stazione appaltante
          in  ordine  al  possesso dei requisiti individuati da detto
          regolamento.
              30.  In  relazione  all'art.  201,  fino  alla  data di
          entrata  in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
          commi 1  e  3  dell'art.  201,  continuano ad applicarsi le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34  e  di cui al decreto
          ministeriale  3 agosto  2000,  n.  294, come modificato dal
          decreto  ministeriale  24 ottobre  2001,  n. 420. Fino alla
          data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
          cui  ai  commi 1  e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
          possono   individuare,   quale   ulteriore   requisito   di
          partecipazione   al  procedimento  di  appalto,  l'avvenuta
          esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
          settore  cui si riferisce l'intervento, individuato in base
          alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
          valutazione  della  sussistenza di detto requisito, possono
          essere   utilizzati   unicamente  i  lavori  effettivamente
          realizzati  dal  soggetto esecutore, anche in esecuzione di
          cottimi e subaffidamenti.
              31.  In  relazione  all'art. 212, fino alla conclusione
          favorevolmente   della   procedura   di  cui  all'art.  219
          eventualmente  attivata  in relazione alle attivita' di cui
          al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
          adottati   ai   sensi  dell'art.  4,  comma 4  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
              32.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  240, per i
          lavori   per   i   quali  la  individuazione  del  soggetto
          affidatario  sia  gia'  intervenuta alla data di entrata in
          vigore  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
          accordo   bonario   e'   formulata   dal  responsabile  del
          procedimento  secondo  la disciplina anteriore alla entrata
          in vigore della citata legge.
              33.   Ai   fini   dell'applicazione   della  disciplina
          dell'arbitrato  di  cui  all'art. 241 e seguenti restano in
          vigore  i criteri di determinazione del valore della lite e
          le  tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
          4,  5,  e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
          2 dicembre  2000,  n.  398, salvo quanto disposto dall'art.
          252, comma 6.
              34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
          dagli articoli 241, 242, 243:
                a) dalla  data  di  entrata in vigore del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, il
          richiamo  ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
          normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   16 luglio   1962,  n.  1063,  contenuto  nelle
          clausole  dei  contratti  di  appalto  gia' stipulati, deve
          intendersi  riferito  ai  collegi  da nominare con le nuove
          procedure  secondo  le  modalita'  previste  dal codice e i
          relativi  giudizi  si  svolgono  secondo  la disciplina ivi
          fissata.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
          costituzione  di  collegi  arbitrali  in  difformita'  alla
          normativa  abrogata  a  seguito  dell'entrata in vigore del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999,  contenute  nelle  clausole di contratti o capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999,   a  condizione  che  i  collegi  arbitrali  medesimi
          risultino  gia'  costituiti  alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione;
                b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
          anche  solo introdotte alla data di entrata in vigore della
          legge   14 maggio   2005,   n.   80,   di  conversione  del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  purche'  risultino
          rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
          nel  codice  di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
          legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  come  modificato  dal
          comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
                c) fatte  salve  le  norme  transitorie  di  cui alle
          lettere a)  e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
          gia'  nominati  i  due  arbitri  delle  parti,  si svolgono
          secondo  le  norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
          presente codice;
                d) sono   abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in
          contrasto  con la disciplina del presente codice, prevedono
          limitazioni  ai  mezzi  di  risoluzione  delle controversie
          nella  materia  dei  contratti  pubblici relativi a lavori,
          servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
          salvo  il  disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito dalla legge 8 agosto
          1998,   n.   267,   e   dell'art.  1,  comma 2-quater,  del
          decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito dalla
          legge 8 aprile 2003, n. 15.
              35.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
          lettera h)  dell'allegato  XXI,  fino all'entrata in vigore
          del  regolamento  si  applica  l'art.  17  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 554 del 1999, e successive
          modificazioni.".
              "Art.  256  (Disposizioni  abrogate).  - 1. A decorrere
          dall'entrata  in vigore del presente codice, sono o restano
          abrogati:
                gli  articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
          354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
                l'art.  14  della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
          l'art.  24  del  regolamento  approvato  con  regio decreto
          20 giugno  1929,  n.  1058,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni;
                la legge 8 agosto 1977, n. 584;
                l'art.  5,  commi  4  e  5, e l'art. 32 della legge 3
          gennaio 1978, n. 1;
                gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
          741;
                l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
                la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
                l'art.  4,  comma 12-bis,  del  decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  65,  convertito,  con  modificazioni dalla legge
          26 aprile 1989, n. 155;
                gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428;
                gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
          della legge 19 marzo 1990, n. 55;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 gennaio 1991, n. 55;
                il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
                l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
                il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
                l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
                l'art.  3,  comma  1-ter,  del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502;
                l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
                la  legge  11  febbraio  1994, n. 109; e' fatto salvo
          l'art.  8  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460, come
          modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
                l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573;
                il  decreto-legge  3 aprile  1995, n. 101, convertito
          con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
                l'art.  5,  comma 1-ter,  del  decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto 1997, n. 517;
                l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
                il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
                la legge 18 novembre 1998, n. 415;
                il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
          1999, n. 22;
                il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
                gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
          55,  57,  59,  75,  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
          comma 2,  88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
          commi 1,  2  e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
          120,  121,  122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
          2,   149,   150,  151  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
                il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
                l'art.   32  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
                l'art.  6,  comma 1,  della  legge 21 luglio 2000, n.
          205;
                la legge 7 novembre 2000, n. 327;
                l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
                il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
          commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
                gli  articoli 2  e 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
                l'art.  7,  comma 1,  della  legge 1° agosto 2002, n.
          166;
                il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
                il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
                l'art.  5,  commi da  1  a  13,  e  commi 16-sexies e
          16-septies,   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
          convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
                gli   articoli 2-ter,   2-quater,   2-quinquies   del
          decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
          25 giugno 2005, n. 109;
                l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
                l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
          n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
                l'art.   14-vicies-ter,   comma  1,  lettera  c)  del
          decreto-legge  30  giugno  2005,  n.  115, convertito nella
          legge  17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
          criteri  per  l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa e";
                il   decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189,
          recante  modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
          190 del 2002;
                il  decreto  ministeriale  25 ottobre  2005,  recante
          "Finanza  di progetto - Disciplina delle procedure in corso
          i  cui  avvisi  indicativi, pubblicati prima della data del
          31 gennaio  2005, non contengano l'indicazione espressa del
          diritto di prelazione a favore del promotore";
                l'art.  1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
          2005, n. 266;
                l'art.  2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248;
                l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008, n. 31.
              2.  In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
          resta  abrogata  ogni diversa disposizione, anche di natura
          regolamentare,  anteriore  alla  data  di entrata in vigore
          della legge 1° agosto 2002, n. 166.
              3.  Sono  o  restano  abrogati  tutti gli speciali riti
          processuali  in  materia  di  contratti pubblici di lavori,
          servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
              4.  Il  regolamento  di  cui all'art. 5 elenca le norme
          abrogate,   con   decorrenza  dall'entrata  in  vigore  del
          regolamento  medesimo, anche in relazione alle disposizioni
          contenute nei seguenti atti:
                gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
          20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 marzo 1999, n. 117;
                il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre 1999, n. 554;
                il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34;
                il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile
          2002, n. 101;
                il   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti  27 maggio  2005  in  tema  di qualificazione del
          contraente generale;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  recante  "affidamento  e  gestione  dei
          servizi sostitutivi di mensa".
              5.   Gli   altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali
          previsti   dal   presente  codice,  ove  sono  destinati  a
          sostituire  precedenti  regolamenti e decreti ministeriali,
          elencano  le  norme  abrogate,  con  decorrenza  dalla loro
          entrata in vigore.".

                                                        "Allegato XXI

              (Omissis).

              Art.   28   (Verifica   attraverso  strutture  tecniche
          dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
          all'attivita'  di  verifica  della progettazione attraverso
          strutture     e    personale    tecnico    della    propria
          amministrazione,   ovvero   strutture   tecniche  di  altre
          amministrazioni  di  cui  puo' avvalersi ai sensi dell'art.
          33, comma 3, del codice.
              2.  Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti sono:
                a) per  lavori  di  importo superiore a 20 milioni di
          euro,    l'unita'   tecnica   della   stazione   appaltante
          accreditata,  ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI EN
          ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
                b) per  lavori  di  importo inferiore a 20 milioni di
          euro:
                  l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
                  gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
                  gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
          dotate  di  un  sistema  di gestione per la qualita' ove il
          progetto sia stato redatto da progettisti interni.
              3.  Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
          cui   al  comma 1,  si  intende  un  sistema  coerente  con
          requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
              Per  un  periodo  di  due anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   allegato  le  strutture  tecniche
          dell'ammisistrazione   sono  esentate  dal  possesso  della
          certificazione UNI EN ISO 9001.
              4.  Ferme  restando  le  competenze del Ministero dello
          sviluppo  economico in materia di vigilanza sugli organismi
          di   accreditamento,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  tramite  il servizio tecnico centrale, e' organo
          di    accreditamento    delle    unita'    tecniche   delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  degli  organismi  statali  di  diritto pubblico ai sensi
          delle  norme  europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
          17020  per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
          di  apposito  regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
          stesso   sentiti   gli  enti  nazionali  di  accreditamento
          riconosciuti  a  livello  europeo,  emanato con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture. Per le finalita' di cui al
          presente   comma   le   amministrazioni  pubbliche  possono
          avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
              5.   Per   le  amministrazioni  pubbliche  che  non  si
          avvalgono    delle   disposizioni   di   cui   al   comma 4
          l'accreditamento  dell'organismo  di  ispezione di Tipo B e
          l'accertamento  del  sistema  di  gestione  per la qualita'
          coerente  con  i  requisiti  della  norma  UNI  EN ISO 9001
          dovranno   essere   rilasciati,  rispettivamente,  da  enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA)  e da organismi di certificazione, accreditati da enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA).
              (Omissis).".
              "Art.  37  (Le  garanzie).  - 1. Il soggetto incaricato
          dell'attivita'  di  verifica deve essere munito, dalla data
          di   accettazione   dell'incarico,   di   una   polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dall'attivita'  di  propria  competenza  avente le seguenti
          caratteristiche e durata:
                a) nel    caso    di   polizza   specifica   limitata
          all'incarico  di  validazione  del progetto preliminare, la
          polizza  medesima  deve  avere  durata  fino  alla  data di
          approvazione   del   progetto  definitivo  da  parte  della
          stazione appaltante;
                b) nel    caso    di   polizza   specifica   limitata
          all'incarico  di  verifica  ai  fini  della validazione del
          progetto  definitivo,  la  polizza  medesima  dovra'  avere
          durata  fino  alla  approvazione  del progetto esecutivo da
          parte della stazione appaltante;
                c) tutte   le  polizze  suddette  dovranno  avere  un
          massimale   non   inferiore  al  5  per  cento  del  valore
          dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
                d) nel  caso  in  cui  l'affidatario dell'incarico di
          validazione   sia  coperto  da  una  polizza  professionale
          generale  per l'intera attivita', detta polizza deve essere
          integrata  attraverso  idonea dichiarazione della compagnia
          di  assicurazione  che  garantisca  le condizioni di cui ai
          punti a), b), c) per lo specifico progetto.
              2.  Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
          a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
          incaricato  dell'attivita'  di  verifica,  mentre  sara'  a
          carico   del   soggetto  affidatario,  qualora  questi  sia
          soggetto esterno.".
                               Art. 2.
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  Al  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3:
      1)  dopo  il  comma 15  e'  inserito  il seguente: "15-bis. "La
locazione  finanziaria  di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e'
il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori.";
      2)  dopo  il  comma 15-bis e' inserito il seguente: "15-ter. Ai
fini  del  presente  codice,  i  "contratti  di partenariato pubblico
privato"  sono  contratti  aventi  per oggetto una o piu' prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di  un'opera  pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale
a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con
allocazione  dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari  vigenti.  Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra  i
contratti  di partenariato pubblico privato la concessione di lavori,
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori  mediante  finanza  di  progetto,  le  societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l'affidamento  a  contraente  generale  ove  il  corrispettivo per la
realizzazione  dell'opera  sia  in  tutto  o  in  parte posticipato e
collegato  alla  disponibilita'  dell'opera  per il committente o per
utenti  terzi.  Fatti  salvi  gli  obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 44,  comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  alle  operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.";
    b) all'articolo 5,  comma 6,  dopo le parole: "sulla cooperazione
allo  sviluppo,"  sono  inserite  le seguenti: "nonche' per lavori su
immobili  all'estero  ad uso dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri,";
    c) all'articolo 6:
      1)  al  comma 3,  primo  periodo, le parole: "cinque anni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sette anni fino all'approvazione della
legge di riordino delle autorita' indipendenti";
      2)  al  comma 9,  lettera a),  dopo  le  parole "agli operatori
economici  esecutori dei contratti," sono inserite le seguenti: "alle
SOA";
    d) all'articolo 7:
      1)  al  comma 4,  lettera d),  la  parola:  "semestralmente" e'
sostituita dalle seguenti: "annualmente per estremi";
      2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole "E'
istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi  e forniture presso l'Osservatorio" e dopo le parole: "di cui
all'articolo 5  disciplina" sono inserite le seguenti: "il casellario
informatico  dei  contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche";
    e) all'articolo 13,  comma 2,  dopo  la lettera c) e' aggiunta la
seguente:  "c-bis)  in  relazione  al  procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.";
    f) all'articolo 36, il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati  il  consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio sia il
consorziato;  in  caso  di  inosservanza  di  tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di  un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della  facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma 8,  e'  vietata  la  partecipazione  alla medesima procedura di
affidamento  del  consorzio  stabile  e  dei  consorziati; in caso di
inosservanza  di  tale  divieto  si applica l'articolo 353 del codice
penale.";
    g) all'articolo 37,  comma 7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
qualora  le  stazioni  appaltanti  si avvalgano della facolta' di cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e
dei  consorziati;  in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.";
    h) all'articolo 38:
      1)  al comma 1, lettera h), dopo le parole: "procedure di gara"
sono inserite le seguenti: "e per l'affidamento dei subappalti";
      2)   al   comma 1,  lettera  m-bis),  la  parola:  "revoca"  e'
sostituita  dalla  seguente:  "decadenza"  e  le  parole:  "da  parte
dell'Autorita" sono soppresse;
    i) all'articolo 40:
      1)  al  comma 3,  le parole: ", sentita un'apposita commissione
consultiva  istituita  presso  l'Autorita'  medesima.  Alle  spese di
finanziamento  della  commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio  dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili" sono
soppresse;
      2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa;
      3)   al  comma 4,  lettere b)  e g),  la  parola:  "revoca"  e'
sostituita dalla seguente: "decadenza";
      4)  al  comma 4,  dopo  la lettera g), e' inserita la seguente:
"g-bis)    la   previsione   delle   sanzioni   pecuniarie   di   cui
all'articolo 6,  comma 11,  e  di  sanzioni  interdittive,  fino alla
decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione, nei confronti degli
operatori  economici che non rispondono a richieste di informazioni e
atti  formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza
sul  sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti
non veritieri;";
      5)  al  comma  9-bis,  la  parola: "revoca" e' sostituita dalla
seguente: "decadenza";
      6)  all'inizio del comma 9-ter e' inserito il seguente periodo:
"Le  SOA  hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Autorita' l'avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle  imprese  nonche'  il  relativo esito", le parole: "di revocare
l'attestazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di dichiarare la
decadenza  dell'attestazione"  e  le  parole:  "a  revocare  alla SOA
l'autorizzazione"  sono  sostituite  dalle seguenti: "a dichiarare la
decadenza dell'autorizzazione alla SOA";
    l) all'articolo 41:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Negli  appalti  di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita'  finanziaria  ed  economica  delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
    a) dichiarazione  di  almeno  due istituti bancari o intermediari
autorizzati  ai  sensi  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
    b) bilanci   o   estratti   dei   bilanci   dell'impresa,  ovvero
dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) dichiarazione,  sottoscritta  in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente  il  fatturato  globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi  o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.";
    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La  dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia'  in  sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad
esibire  la  documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c).";
    m) all'articolo 53:
      1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e' soppresso;
      2)  al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente:
"Ai  fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori  ponderali  da  assegnare  ai  "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare  la  qualita',  il  pregio  tecnico,  le  caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.";
      3)  al  comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti
dai  seguenti:  "I  contratti  di  appalto  di  cui  al comma 2, sono
stipulati  a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a
misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore
a  500.000  euro,  i  contratti  di  appalto relativi a manutenzione,
restauro  e  scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi
comprese  le  opere  in  fondazione,  e  quelle di consolidamento dei
terreni.";
    n) all'articolo  58,  comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Per  i  lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.";
    o) al  primo  periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: "Il
mancato   utilizzo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Salvo  che
l'offerta  del  prezzo  sia  determinata  mediante prezzi unitari, il
mancato utilizzo";
    p) all'articolo 75,  comma 7,  primo periodo, le parole ", ovvero
la  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema." sono soppresse;
    q) all'articolo 85:
      1)   al  comma 7,  dopo  le  parole:  "le  stazioni  appaltanti
effettuano" sono inserite le seguenti: ", in seduta riservata,";
      2)  al  comma 13, le parole: "Per l'acquisto di beni e servizi"
sono soppresse.
    r) all'articolo 88:
      1) il comma 6 e' soppresso;
      2)  al  comma 7  le  parole: ", se la esclude," sono sostituite
dalle seguenti: ", se la ritiene anomala," e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante  dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile,  e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della
migliore offerta non anomala.";
    s) all'articolo 91:
      1)  al comma 1, le parole: "e di coordinamento" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  di coordinamento" e dopo le parole: "in fase di
esecuzione" sono inserite le seguenti: "e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,";
      2)  al comma 2, le parole: "e di coordinamento" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  di  coordinamento" e dopo le parole "in fase di
esecuzione" sono inserite le seguenti: "e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,";
    t) all'articolo 92:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente "Corrispettivi,
incentivi  per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti";
      2)  al  comma 2,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
corrispettivi  di  cui  al  comma 3  possono  essere utilizzati dalle
stazioni  appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
criterio  o base di riferimento per la determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento.";
      3)  al  comma 3,  le  parole:  "ai  fini  della  determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento" sono soppresse;
      4) il comma 4 e' abrogato;
      5)  dopo  il  comma 7  e'  inserito il seguente: "7-bis. Tra le
spese   tecniche   da  prevedere  nel  quadro  economico  di  ciascun
intervento  sono  comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le
spese   di  carattere  strumentale  sostenute  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.";
    u) all'articolo 112:
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Il  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di verifica deve
essere  munito,  dalla  data  di  accettazione  dell'incarico, di una
polizza  di  responsabilita'  civile  professionale,  estesa al danno
all'opera,   dovuta   ad   errori   od  omissioni  nello  svolgimento
dell'attivita'  di  verifica,  avente le caratteristiche indicate nel
regolamento.  Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti  interni  alla  stazione  appaltante, e' a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro   economico;   l'amministrazione   di   appartenenza  vi  deve
obbligatoriamente   provvedere  entro  la  data  di  validazione  del
progetto.  Il  premio  e'  a carico del soggetto affidatario, qualora
questi sia soggetto esterno.";
      2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa;
    v) all'articolo 113:
      1)  al  comma 1  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
applica l'articolo 75, comma 7.";
      2)   al  comma 4,  la  parola:  "revoca"  e'  sostituita  dalla
seguente: "decadenza";
    z) all'articolo 117,  comma 3,  le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";
    aa) all'articolo 118:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Subappalto,
attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro";
      2) al secondo periodo del comma 2 le parole: "ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto
di affidamento in subappalto" sono soppresse;
      3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: "nonche' copia dei
versamenti  agli  organismi  paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti" sono soppresse;
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
  "6-bis.  Al  fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare,   il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  e'
comprensivo  della  verifica  della  congruita' della incidenza della
mano   d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.  Tale
congruita',  per  i  lavori  e'  verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo   assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali
firmatarie  del  contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative  per  l'ambito  del settore edile ed il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.".
    bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in  quanto  attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle  stesse,  a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto  del  contratto,  alla  complessita'  e all'importo delle
prestazioni,  sulla  base  di criteri da fissare preventivamente, nel
rispetto  dei  principi  di rotazione e trasparenza; il provvedimento
che  affida  l'incarico  a  dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni   aggiudicatrici  motiva  la  scelta,  indicando  gli
specifici   requisiti   di  competenza  ed  esperienza,  desunti  dal
curriculum  dell'interessato  e  da  ogni  altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della  stazione  appaltante  di  soggetti  in  possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero  di  difficolta'  a  ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in  materia, la stazione
appaltante  affida  l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente  della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo  le  procedure  e con le modalita' previste per l'affidamento
dei   servizi;   nel   caso   di  collaudo  di  lavori  l'affidamento
dell'incarico  a  soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel   caso   di   interventi   finanziati   da  piu'  amministrazioni
aggiudicatrici,  la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti  appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla
base  di  specifiche  intese  che  disciplinano  i  rapporti  tra  le
stesse.";
    cc) all'articolo 123,  comma 1,  le parole: "inferiore a 750.000"
sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 1 milione di euro";
    dd) all'articolo 125,  comma 6, lettera b), le parole "di importo
non superiore a 100.000 euro" sono soppresse;
    ee) all'articolo 128:
      1)  al  comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche'  per  i  lavori  di  cui  all'articolo 153  per  i  quali  e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.";
      2)  al  comma 11,  le  parole:  "e  sono" sono sostituite dalle
seguenti:  ";  i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono";
      3)  al  comma 12,  dopo  la  parola:  "CIPE,"  sono inserite le
seguenti: "entro trenta giorni dall'approvazione";
    ff) all'articolo 129,  comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  "i
contratti"  sono sostituite dalle seguenti: "gli appalti"; al secondo
periodo,  le  parole:  "i  contratti" sono sostituite dalle seguenti:
"gli appalti";
    gg) all'articolo 133:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Fermi  i  vigenti  divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i  contratti,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e imputabili
all'acquisto  dei  materiali,  prevedono  le  modalita'  e i tempi di
pagamento  degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione dei prezzi
contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari  desunti  dagli stessi,
previa  presentazione  da  parte  dell'esecutore  di  fattura o altro
documento  comprovanti  il  loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico  contratto,  previa accettazione dei materiali da parte del
direttore  dei  lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento  abbia  accertato  l'effettivo  inizio  dei lavori e che
l'esecuzione  degli  stessi  proceda conformemente al cronoprogramma.
Per  tali  materiali  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui al
comma 3,  nonche'  ai  commi da  4  a 7 per variazioni in aumento. Il
pagamento   dei   materiali   da   costruzione  e'  subordinato  alla
costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o assicurativa di
importo  pari  al  pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato  al  periodo  necessario  al  recupero del pagamento stesso
secondo  il  cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente
escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei
lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera  per  cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel corso dei
lavori,  in  rapporto  al progressivo recupero del pagamento da parte
delle  stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.";
      2)  al comma 3, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  A  pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.";
      4)  al comma 6, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 marzo";
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis.  A  pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza  di  compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 6.";
    hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
"revoca" e' sostituita dalla seguente: "decadenza";
    ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
    ll) all'articolo 159:
      1)   al   comma 1   le  parole:  "entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione  scritta  da  parte  del  concedente dell'intenzione di
risolvere  il  rapporto" sono soppresse e la lettera b) e' sostituita
dalla  seguente:  "b)  l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato  la  risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis.";
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine   individuato   nel   contratto  o,  in  mancanza,  assegnato
dall'amministrazione  aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.";
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Il  presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite  per  qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter.";
    mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano la realizzazione di
lavori  pubblici,  di  opere  di  interesse pubblico o la gestione di
pubblici   servizi   hanno   privilegio   generale,  ai  sensi  degli
articoli 2745  e  seguenti  del  codice  civile,  sui beni mobili del
concessionario  e delle societa' di progetto che siano concessionarie
o  affidatarie  di  contratto  di  partenariato  pubblico  privato  o
contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.";
    nn) all'articolo 160-bis:
      1)  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
che  costituisce  appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi
abbiano   un  carattere  meramente  accessorio  rispetto  all'oggetto
principale del contratto medesimo";
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  "4-bis.  Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni,
deve  dimostrare  alla  stazione  appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi  delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea  con  un  soggetto  realizzatore,  dei  mezzi necessari ad
eseguire  l'appalto.  Nel  caso  in cui l'offerente sia un contraente
generale,  di  cui  all'articolo 162,  comma 1, lettera g), esso puo'
partecipare   anche   ad  affidamenti  relativi  alla  realizzazione,
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita'  non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso  dei  requisiti  determinati  dal  bando o avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti.
  4-ter.  La  stazione  appaltante pone a base di gara un progetto di
livello    almeno   preliminare.   L'aggiudicatario   provvede   alla
predisposizione  dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
  4-quater.  L'opera  oggetto  del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed  espropriativi;  l'opera  puo'  essere  realizzata  su  area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario.";
    oo) all'articolo   188,   comma   1,  le  parole:  "previsti  nel
regolamento",    sono    sostituite    dalle    seguenti:   "di   cui
all'articolo 38";
    pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: "revoca" e'
sostituita dalla seguente: "decadenza";
    qq) all'articolo 191,  comma 1,  lettera a),  le  parole: "di cui
all'articolo 188"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
all'articolo 38";
    rr) all'articolo 192:
      1)  al  comma 4,  alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti   parole:  ",  che  fissa  anche  le  modalita'  tecniche  e
procedurali   di   presentazione   dei  documenti  e  rilascio  delle
attestazioni." e il secondo periodo e' soppresso;
      2) il comma 5 e' abrogato;
      3) il comma 6 e' abrogato;
    ss) all'articolo 194,   comma 10,   le   parole:   "terminali  di
riclassificazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "terminali di
rigassificazione";
    tt) all'articolo 203:
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Per  ogni  intervento,  il  responsabile del procedimento,
nella  fase  di  progettazione  preliminare, stabilisce il successivo
livello  progettuale  da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente  sulla  base  della natura e delle caratteristiche del
bene  e  dell'intervento  conservativo,  la possibilita' di ridurre i
livelli  di  definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.";
      2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
  "3-ter.   La  progettazione  esecutiva  puo'  essere  omessa  nelle
seguenti ipotesi:
    a) per  i  lavori  su  beni  mobili  e  superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
    b) negli  altri  casi,  qualora  il responsabile del procedimento
accerti  che  la  natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato  di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di
analisi  e  rilievi  esaustivi;  in  tali  casi,  il responsabile del
procedimento  dispone  che  la progettazione esecutiva sia redatta in
corso  d'opera,  per  stralci  successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.";
    uu) dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente:
  "Art.  240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d. m.
n.  145/2000).  - 1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto
di  riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse.";
    vv) all'articolo 253:
      1)  al  comma  1-quinquies,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite
alle  fattispecie  di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 5.";
      2)  al  comma 2  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni   regolamentari   previste  ai  sensi  dell'articolo 40,
comma 4,  lettera g)  e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo
la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5." ;
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  "9-bis.  In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al
31 dicembre  2010,  per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari  realizzata  con  lavori  svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta,  del  requisito  dell'adeguata  dotazione  di attrezzature
tecniche  e  del  requisito  dell'adeguato  organico  medio annuo, il
periodo  di  attivita'  documentabile  e' quello relativo ai migliori
cinque  anni  del  decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto  con  la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per
la  dimostrazione  del  requisito  dei  lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di  due  o  tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010,   sono   da   considerare  i  lavori  realizzati  nel  decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento  della  qualificazione.  Le  presenti  disposizioni  si
applicano  anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con
le modalita' ivi previste.";
      4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
      "15-bis.  In  relazione  alle  procedure  di affidamento di cui
articolo 91,  fino  al  31 dicembre  2010  per  la  dimostrazione dei
requisiti       di       capacita'      tecnico-professionale      ed
economico-finanziaria,  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'
quello  relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del  bando  di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori  economici  di  cui  all'articolo 47,  con le modalita' ivi
previste.";
      5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
      "26-bis.   In   relazione   all'articolo 159,   comma 2,   fino
all'emanazione  del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  i  criteri  e  le  modalita' di attuazione possono essere
fissati dalle parti nel contratto.";
    zz) all'articolo 256:
      1)  al  comma 1,  primo  capoverso,  dopo le parole: "345" sono
inserite le seguenti: "351, 352, 353, 354 e 355";
      2)  al  comma 1,  dopo  il  settimo  capoverso  e'  inserito il
seguente:  "-  l'articolo  4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155;";
      3)  al  comma 1,  dopo il trentunesimo capoverso e' inserito il
seguente:  "-  l'articolo 32,  del  decreto  del  Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;";
      4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:
      "- l'articolo 2,  comma 2,  ultimo  periodo,  del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
        - l'articolo 19  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;";
      5) al comma 4, primo capoverso, le parole: "351; 352; 353; 354;
355" sono soppresse;
    aaa) all'allegato  XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole:  "gli  organismi statali di diritto pubblico" sono sostituite
dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche";
    bbb) all'allegato  XXI,  articolo 37  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1)  al comma 1, le parole: "una polizza indennitaria civile per
danni  a  terzi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "una polizza di
responsabilita' civile professionale";
      2)  al  comma 1, lettera c), le parole: "con il limite di dieci
milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "con il limite di
cinque milioni di euro".

                               N O T E

          Note all'articolo 2:

              - Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32,
          34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65,
          70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 101, 112, 113, 117,
          118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135, 140, 141,
          156,  159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188, 189,
          191,  192,  194,  203, 225, 230, 232, 237, 256 e l'allegato
          XXI,  articoli 28  e  37,  del  citato  decreto legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163,  come  modificati  dal  presente
          decreto legislativo:
              "Art.  3  (Definizioni)  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          articoli 1,  2.1., direttiva 2004/17; articoli 2, 19, legge
          n.  109/1994;  articoli 1,  2,  9,  decreto  legislativo n.
          358/1992;   articoli 2,   3,   6,  decreto  legislativo  n.
          157/1995;   articoli 2,   7,  12,  decreto  legislativo  n.
          158/1995;   art.   19,  comma  4,  decreto  legislativo  n.
          402/1998;  art.  24,  legge  n.  62/2004). - 1. Ai fini del
          presente codice si applicano le definizioni che seguono.
              2.  Il  "codice"  e'  il  presente codice dei contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture.
              3.  I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici"  sono i
          contratti  di  appalto  o di concessione aventi per oggetto
          l'acquisizione   di   servizi,   o   di  forniture,  ovvero
          l'esecuzione  di  opere  o  lavori,  posti  in essere dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori.
              4.  I  "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
          settori   diversi  da  quelli  del  gas,  energia  termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento  di area geografica, come definiti dalla parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo.
              5.  I  "settori speciali" dei contratti pubblici sono i
          settori  del  gas,  energia  termica,  elettricita', acqua,
          trasporti,    servizi   postali,   sfruttamento   di   area
          geografica,  come  definiti  dalla  parte  III del presente
          codice.
              6.  Gli  "appalti  pubblici"  sono i contratti a titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o  un  ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
          aventi  per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
          prodotti,  la  prestazione  di  servizi  come  definiti dal
          presente codice.
              7.  Gli  "appalti  pubblici  di  lavori"  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la  progettazione  esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente a
          lavori   o   opere   rientranti  nell'allegato  I,  oppure,
          limitatamente  alle  ipotesi  di  cui alla parte II, titolo
          III,   capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di
          un'opera   rispondente   alle  esigenze  specificate  dalla
          stazione  appaltante  o dall'ente aggiudicatore, sulla base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
              8.  I  "lavori"  di  cui  all'allegato I comprendono le
          attivita'    di    costruzione,    demolizione,   recupero,
          ristrutturazione,  restauro,  manutenzione,  di  opere. Per
          "opera"  si  intende  il risultato di un insieme di lavori,
          che  di  per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme  di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
          presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
              9.  Gli  "appalti  pubblici  di forniture" sono appalti
          pubblici  diversi  da quelli di lavori o di servizi, aventi
          per   oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la
          locazione  o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
          l'acquisto, di prodotti.
              10.  Gli  "appalti  pubblici  di  servizi" sono appalti
          pubblici  diversi  dagli  appalti  pubblici  di lavori o di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II.
              11.  Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
          a  titolo  oneroso,  conclusi  in  forma scritta, aventi ad
          oggetto,  in  conformita' al presente codice, l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione  di  lavori pubblici o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica, che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in  tale  diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
          al presente codice.
              12.  La  "concessione  di  servizi" e' un contratto che
          presenta  le  stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di  servizi,  ad  eccezione  del fatto che il corrispettivo
          della  fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
          di  gestire  i servizi o in tale diritto accompagnato da un
          prezzo, in conformita' all'art. 30.
              13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il  cui  scopo  e' quello di stabilire le clausole relative
          agli  appalti  da  aggiudicare  durante un dato periodo, in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste.
              14.   Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un
          processo   di  acquisizione  interamente  elettronico,  per
          acquisti   di   uso   corrente,   le   cui  caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta  la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
          soddisfi  i  criteri  di  selezione  e che abbia presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
              15.  L'"asta  elettronica"  e'  un  processo  per  fasi
          successive   basato   su   un  dispositivo  elettronico  di
          presentazione  di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene   dopo  una  prima  valutazione  completa  delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere  effettuata sulla base di un trattamento automatico.
          Gli  appalti  di  servizi e di lavori che hanno per oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche.
              15-bis.  La "locazione finanziaria di opere pubbliche o
          di  pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
              15-ter.  Ai  fini  del presente codice, i "contratti di
          partenariato  pubblico  privato"  sono contratti aventi per
          oggetto  una  o piu' prestazioni quali la progettazione, la
          costruzione,  la  gestione  o  la  manutenzione di un'opera
          pubblica  o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
          servizio,  compreso  in ogni caso il finanziamento totale o
          parziale  a  carico  di privati, anche in forme diverse, di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni   e   degli   indirizzi   comunitari  vigenti.
          Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra i contratti di
          partenariato  pubblico privato la concessione di lavori, la
          concessione   di   servizi,   la   locazione   finanziaria,
          l'affidamento  di  lavori  mediante finanza di progetto, le
          societa'   miste.   Possono   rientrare   altresi'  tra  le
          operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
          contraente   generale   ove   il   corrispettivo   per   la
          realizzazione   dell'opera   sia   in   tutto  o  in  parte
          posticipato  e collegato alla disponibilita' dell'opera per
          il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi
          di  comunicazione  previsti  dall'art.  44, comma 1-bis del
          decreto-legge  31 dicembre  2007,  n.  248, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, alle
          operazioni  di partenariato pubblico privato si applicano i
          contenuti delle decisioni Eurostat.
              16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono i
          contratti   pubblici   il   cui  valore  stimato  al  netto
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  e'  pari  o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e),  91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
          novero dei contratti esclusi.
              17.   I  contratti  "sotto  soglia"  sono  i  contratti
          pubblici  il  cui  valore stimato al netto dell'imposta sul
          valore  aggiunto  (I.V.A.)  e' inferiore alle soglie di cui
          agli  articoli 28,  32,  comma 1,  lettera e), 91, 99, 196,
          215,  235,  e  che  non  rientrino nel novero dei contratti
          esclusi.
              18.  I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di
          cui  alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
          alla   disciplina   del   presente  codice,  e  quelli  non
          contemplati dal presente codice.
              19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
          di  servizi"  designano  una  persona fisica, o una persona
          giuridica,  o  un  ente  senza  personalita' giuridica, ivi
          compreso  il  Gruppo  europeo di interesse economico (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.   240,   che  offra  sul  mercato,  rispettivamente,  la
          realizzazione  di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
          la prestazione di servizi.
              20.  Il  termine "raggruppamento temporaneo" designa un
          insieme  di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo  di  partecipare alla procedura di affidamento di uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta.
              21.  Il  termine  "consorzio"  si riferisce ai consorzi
          previsti   dall'ordinamento,   con   o  senza  personalita'
          giuridica.
              22.   Il   termine   "operatore   economico"  comprende
          l'imprenditore,  il  fornitore e il prestatore di servizi o
          un raggruppamento o consorzio di essi.
              23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta.
              24.  Il  "candidato"  e'  l'operatore  economico che ha
          chiesto   di   partecipare  a  una  procedura  ristretta  o
          negoziata o a un dialogo competitivo.
              25.   Le   "amministrazioni  aggiudicatrici"  sono:  le
          amministrazioni    dello    Stato;    gli   enti   pubblici
          territoriali;  gli  altri  enti pubblici non economici; gli
          organismi  di  diritto  pubblico;  le associazioni, unioni,
          consorzi,   comunque   denominati,   costituiti   da  detti
          soggetti.
              26.  L'"organismo  di  diritto  pubblico"  e' qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria:
                istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse  generale,  aventi  carattere  non  industriale o
          commerciale;
                dotato di personalita' giuridica;
                la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo  Stato,  dagli  enti pubblici territoriali o da altri
          organismi  di  diritto  pubblico oppure la cui gestione sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,   di   direzione   o  di  vigilanza  sia
          costituito   da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'  e'
          designata  dallo  Stato, dagli enti pubblici territoriali o
          da altri organismi di diritto pubblico.
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie  di  organismi di diritto pubblico che soddisfano
          detti   requisiti   figurano  nell'allegato  III,  al  fine
          dell'applicazione  delle disposizioni delle parti I, II, IV
          e V.
              28.  Le  "imprese  pubbliche" sono le imprese su cui le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza  dominante o
          perche'  ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno una
          partecipazione  finanziaria,  o  in  virtu' delle norme che
          disciplinano   dette   imprese.  L'influenza  dominante  e'
          presunta    quando   le   amministrazioni   aggiudicatrici,
          direttamente   o   indirettamente,   riguardo  all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente:
                a) detengono     la    maggioranza    del    capitale
          sottoscritto;
                b) controllano  la  maggioranza  dei  voti  cui danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa;
                c) hanno  il diritto di nominare piu' della meta' dei
          membri  del consiglio di amministrazione, di direzione o di
          vigilanza dell'impresa.
              29.  Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
          delle  disposizioni  delle parti I, III, IV e V comprendono
          le  amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
          i  soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
          o  imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti.
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori  ai  fini  dell'applicazione della parte III,
          figurano nell'allegato VI.
              31.  Gli  "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
          parte  II,  sono  i  soggetti privati tenuti all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice.
              32.  I  "soggetti  aggiudicatori",  ai  soli fini della
          parte   II,   titolo   III,  capo  IV  (lavori  relativi  a
          infrastrutture   strategiche  e  insediamenti  produttivi),
          comprendono  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di cui al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i  diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari dei
          fondi, di cui al citato capo IV.
              33.  L'espressione  "stazione  appaltante" comprende le
          amministrazioni  aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
          all'art. 32.
              34.  La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
          aggiudicatrice che:
                acquista    forniture    o   servizi   destinati   ad
          amministrazioni  aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
          o
                aggiudica  appalti pubblici o conclude accordi quadro
          di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
              35.  Il "profilo di committente" e' il sito informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e  le  informazioni  previsti  dal presente codice, nonche'
          dall'allegato  X,  punto 2.  Per i soggetti pubblici tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il  profilo  di committente e' istituito nel rispetto delle
          previsioni   di   tali   atti   legislativi   e  successive
          modificazioni,  e  delle  relative  norme  di attuazione ed
          esecuzione.
              36.  Le  "procedure  di  affidamento" e l'"affidamento"
          comprendono   sia   l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o
          forniture,  o incarichi di progettazione, mediante appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia   l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e  di
          concorsi di idee.
              37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
              38.  Le  "procedure  ristrette"  sono le procedure alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e   in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice.
              39.  Il  "dialogo  competitivo"  e' una procedura nella
          quale   la   stazione   appaltante,   in  caso  di  appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi  a  tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
          soluzioni  atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
          della  quale  o delle quali i candidati selezionati saranno
          invitati   a   presentare  le  offerte;  a  tale  procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
              40.  Le  "procedure negoziate" sono le procedure in cui
          le  stazioni  appaltanti consultano gli operatori economici
          da  loro  scelti  e  negoziano  con  uno  o piu' di essi le
          condizioni  dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
          procedura negoziata.
              41.  I  "concorsi  di  progettazione" sono le procedure
          intese  a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
          settore       della       pianificazione      territoriale,
          dell'urbanistica,   dell'architettura,   dell'ingegneria  o
          dell'elaborazione   di   dati,  un  piano  o  un  progetto,
          selezionato  da una commissione giudicatrice in base ad una
          gara, con o senza assegnazione di premi.
              42.  I  termini "scritto" o "per iscritto" designano un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e  poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
              43.  Un  "mezzo  elettronico"  e' un mezzo che utilizza
          apparecchiature  elettroniche  di elaborazione (compresa la
          compressione  numerica)  e  di archiviazione dei dati e che
          utilizza  la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
          filo,  via  radio,  attraverso  mezzi  ottici o altri mezzi
          elettromagnetici.
              44.  L'"Autorita'"  e' l'Autorita' per la vigilanza sui
          contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture, di cui
          all'art. 6.
              45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio dei contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'art. 7.
              46.  L'"Accordo"  e'  l'accordo  sugli appalti pubblici
          stipulato    nel   quadro   dei   negoziati   multilaterali
          dell'Uruguay Round.
              47.  Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
          attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
              48.  La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
          europea.
              49.   Il  "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",  in
          appresso  CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la
          nomenclatura   di  riferimento  per  gli  appalti  pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo   la  corrispondenza  con  le  altre  nomenclature
          esistenti.
              50.  Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
          campo  di  applicazione  del  presente  codice derivanti da
          eventuali   discrepanze   tra  la  nomenclatura  CPV  e  la
          nomenclatura   NACE   di   cui  all'allegato  I  o  tra  la
          nomenclatura   CPV   e   la   nomenclatura   CPC  (versione
          provvisoria)  di  cui  all'allegato II, avra' la prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
              51.  Ai  fini  dell'art.  22 e dell'art. 100 valgono le
          seguenti definizioni:
                a) "rete    pubblica    di    telecomunicazioni"   e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la  trasmissione  di  segnali  tra punti terminali definiti
          della  rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
          o altri mezzi elettromagnetici;
                b) "punto  terminale  della  rete"  e'  l'insieme dei
          collegamenti  fisici e delle specifiche tecniche di accesso
          che  fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
          sono  necessari  per  avere  accesso a tale rete pubblica e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa;
                c) "servizi  pubblici  di  telecomunicazioni"  sono i
          servizi  di  telecomunicazioni  della cui offerta gli Stati
          membri   hanno   specificatamente  affidato  l'offerta,  in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
                d) "servizi  di telecomunicazioni" sono i servizi che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento  di  segnali  su  una  rete  pubblica di
          telecomunicazioni       mediante       procedimenti      di
          telecomunicazioni,  ad  eccezione  della  radiodiffusione e
          della televisione.".
              "Art.  5  (Regolamento  e capitolati) (art. 3, legge n.
          109/1994;  art.  6,  comma  9,  legge n. 537/1993). - 1. Lo
          Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e
          attuativa  del  presente  codice  in relazione ai contratti
          pubblici  di lavori, servizi e forniture di amministrazioni
          ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli  aspetti  di cui
          all'art.  4,  comma 3,  in  relazione  ai contratti di ogni
          altra amministrazione o soggetto equiparato.
              2.  Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
          o  attuative  di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
          4,  comma 3,  in  ambiti di legislazione statale esclusiva,
          siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
              3.  Fatto  salvo  il  disposto  dell'art. 196 quanto al
          regolamento  per i contratti del Ministero della difesa, il
          regolamento  di  cui al comma 1 e' adottato con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              4.  Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
          delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri delle
          politiche  comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
          e  ambientali,  delle attivita' produttive, dell'economia e
          delle  finanze,  sentiti  i  Ministri interessati, e previo
          parere  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
          schema  di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato.
              Con  la  procedura di cui al presente comma si provvede
          altresi'  alle  successive modificazioni e integrazioni del
          regolamento.
              5.  Il  regolamento, oltre alle materie per le quali e'
          di  volta  in  volta  richiamato,  detta le disposizioni di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
                a) programmazione dei lavori pubblici;
                b) rapporti  funzionali tra i soggetti che concorrono
          alla   realizzazione   dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture, e relative competenze;
                c) competenze  del  responsabile  del  procedimento e
          sanzioni previste a suo carico;
                d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche;
                e) forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita' degli
          atti  procedimentali,  nonche'  procedure di accesso a tali
          atti;
                f) modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio;
                g) requisiti   soggettivi   compresa  la  regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2,  comma 2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
          2002,   n.   266,   certificazioni   di  qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti  dal  presente  codice,  anche  prevedendo misure
          incentivanti  stabilite dalla legislazione vigente volte ad
          attenuare  i  costi  della  qualificazione per le piccole e
          medie imprese;
                h) procedure   di   affidamento  dei  contratti,  ivi
          compresi  gli  incarichi  di  progettazione,  i concorsi di
          progettazione  e  di  idee,  gli affidamenti in economia, i
          requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
          giudicatrici;
                i) direzione   dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
                l) procedure di esame delle proposte di variante;
                m) ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti  e  cause  che  le determinano, nonche' modalita'
          applicative;
                n) quota  subappaltabile dei lavori appartenenti alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
                o) norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio  dell'esecuzione  dei  contratti,  e le sospensioni
          disposte  dal  direttore dell'esecuzione o dal responsabile
          del procedimento;
                p) modalita'   di   corresponsione  ai  soggetti  che
          eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
          avanzamento della esecuzione;
                q) tenuta dei documenti contabili;
                r) intervento  sostitutivo  della stazione appaltante
          in   caso   di   inadempienza  retributiva  e  contributiva
          dell'appaltatore;
                s) collaudo      e      attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita',  le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera, i
          termini  per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s-bis) tutela  dei  diritti  dei  lavoratori, secondo
          quanto  gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento recante
          capitolato   generale   di  appalto  dei  lavori  pubblici,
          approvato  con  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici
          19 aprile 2000, n. 145.
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri  delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei
          lavori,  servizi  e  forniture, eseguiti sul territorio dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo,  nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
          dell'amministrazione  del Ministero degli affari esteri, il
          regolamento,  sentito  il  Ministero  degli  affari esteri,
          tiene  conto  della  specialita'  delle  condizioni  per la
          realizzazione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  e delle
          procedure   applicate   in   materia  dalle  organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea.
              7.  Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
          contenenti  la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica della
          generalita'  dei propri contratti o di specifici contratti,
          nel  rispetto  del presente codice e del regolamento di cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto.
              8.  Per  gli  appalti  di  lavori delle amministrazioni
          aggiudicatrici  statali e' adottato il capitolato generale,
          con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, sentito il
          parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, nel
          rispetto  del  presente  codice e del regolamento di cui al
          comma 1.   Tale   capitolato,   menzionato   nel   bando  o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8  puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
          parte    delle    stazioni    appaltanti    diverse   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.".
              "Art.  6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  (art.  81.2,
          direttiva  2004/18;  art.  72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
          legge  n.  109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
          62/2005).  -  1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
          pubblici,  con  sede  in  Roma, istituita dall'art. 4 della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture.
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri  nominati  con  determinazione adottata d'intesa dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire
          la  pluralita'  delle  esperienze  e delle conoscenze, sono
          scelti  tra  personalita'  che  operano in settori tecnici,
          economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
              3.  I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
          fino  all'approvazione  della e di riordino delle autorita'
          indipendenti  e  non  possono  essere  confermati. Essi non
          possono  esercitare,  a pena di decadenza, alcuna attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza,  sono  collocati fuori ruolo o in aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'   determinato  il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
              5.  L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
          interesse  regionale,  di  lavori,  servizi e forniture nei
          settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche', nei
          limiti   stabiliti   dal  presente  codice,  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di  applicazione  del presente codice, al fine di garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   cui   all'art.   2  e,
          segnatamente,  il  rispetto  dei  principi di correttezza e
          trasparenza  delle procedure di scelta del contraente, e di
          economica  ed  efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
          il  rispetto  delle  regole della concorrenza nelle singole
          procedure di gara.
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre autorita'
          amministrative indipendenti.
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita':
                a) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini  campionarie,  la  regolarita'  delle procedure di
          affidamento;
                b) vigila   sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte dall'ambito di
          applicazione   del   presente   codice,   verificando,  con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita'  della  sottrazione  al  presente  codice e il
          rispetto  dei  principi  relativi ai contratti esclusi; non
          sono  soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
          ne'  a  vigilanza  dell'Autorita'  i  contratti di cui agli
          articoli 16, 17, 18;
                c) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei contratti pubblici;
                d) accerta  che dall'esecuzione dei contratti non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                e) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici;
                f) formula   al   Governo  proposte  in  ordine  alle
          modifiche  occorrenti  in  relazione  alla legislazione che
          disciplina   i   contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,
          forniture;
                g) formula  al Ministro delle infrastrutture proposte
          per la revisione del regolamento;
                h) predispone  e invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate   nel   settore   dei  contratti  pubblici  con
          particolare riferimento:
                  h.1)  alla  frequenza  del  ricorso a procedure non
          concorsuali;
                  h.2)  alla  inadeguatezza  della  pubblicita' degli
          atti;
                  h.3)  allo  scostamento dai costi standardizzati di
          cui all'art. 7;
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
                  h.5)   al   mancato  o  tardivo  adempimento  degli
          obblighi   nei   confronti   dei   concessionari   e  degli
          appaltatori;
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7;
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu'  delle  altre  parti,  esprime  parere  non vincolante
          relativamente  a  questioni  insorte durante lo svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi  di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                o) svolge  i  compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              8.  Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
          irrogare   sanzioni   pecuniarie,  le  stesse,  nei  limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui  le  violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte salve le
          diverse   sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.  I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento  della  sanzione.  La  riscossione della sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo.
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti,  alle  SOA
          nonche'  ad  ogni  altra pubblica amministrazione e ad ogni
          ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
          che   ne   sia   in  possesso,  documenti,  informazioni  e
          chiarimenti  relativamente  ai  lavori, servizi e forniture
          pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento di
          incarichi di progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della guardia di finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              10.   Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  gli operatori economici oggetto di istruttoria
          da   parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino  alla
          conclusione   dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto  di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  euro  25.822 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono  documenti  non veritieri. Le stesse sanzioni si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta    della    stazione   appaltante   o   dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste   dai   rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento
          disciplinare  e' instaurato dall'amministrazione competente
          su  segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito va
          comunicato all'Autorita' medesima.
              13.   Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  e  i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei contratti
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati   e  alla  procura  generale  della  Corte  dei
          conti.".
              "Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori,  servizi  e forniture) (art. 6, commi 5-8, legge n.
          537/1993;  art.  4, legge n. 109/1994; art. 13, decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 573/1994). - 1. Nell'ambito
          dell'Autorita'  opera l'Osservatorio dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, composto da una
          sezione  centrale e da sezioni regionali aventi sede presso
          le  regioni  e  le province autonome. I modi e i protocolli
          della  articolazione regionale sono definiti dall'Autorita'
          di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              2.  Sono fatte salve le e competenze del Nucleo tecnico
          di  valutazione verifica degli investimenti pubblici di cui
          all'art.  3,  comma 5,  del  decreto legislativo 5 dicembre
          1997, n. 430.
              3.  L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il CNIPA,
          opera   mediante  procedure  informatiche,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e degli
          altri  Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale di
          statistica    (ISTAT),    dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          delle   regioni,   dell'Unione   province  d'Italia  (UPI),
          dell'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI), delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP.
              4.  La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si avvale
          delle  sezioni  regionali  competenti  per  territorio, per
          l'acquisizione    delle    informazioni   necessarie   allo
          svolgimento  dei  seguenti compiti, oltre a quelli previsti
          da altre norme:
                a) provvede  alla  raccolta  e  alla elaborazione dei
          dati  informativi concernenti i contratti pubblici su tutto
          il  territorio  nazionale  e,  in  particolare,  di  quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano  d'opera  e  le relative norme di sicurezza, i costi e
          gli  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni;
                b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone  oggetto  di  una  specifica  pubblicazione sulla
          Gazzetta Ufficiale;
                c) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
          territoriali,    facendone   oggetto   di   una   specifica
          pubblicazione,  avvalendosi  dei dati forniti dall'ISTAT, e
          tenendo  conto  dei  parametri  qualita-prezzo  di cui alle
          convenzioni  stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                d) pubblica   annualmente  per  estremi  i  programmi
          triennali    dei    lavori   pubblici   predisposti   dalle
          amministrazioni   aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco  dei
          contratti pubblici affidati;
                e) promuove   la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico  con  le  stazioni  appaltanti,  nonche' con le
          regioni,  al  fine di acquisire informazioni in tempo reale
          sui contratti pubblici;
                f) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
                g) adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
                h) favorisce  la formazione di archivi di settore, in
          particolare  in  materia contrattuale, e la formulazione di
          tipologie  unitarie  da mettere a disposizione dei soggetti
          interessati;
                i) gestisce il proprio sito informatico;
                l) cura  l'elaborazione  dei  prospetti statistici di
          cui  all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto  statistico  per  i contratti pubblici di lavori,
          forniture  e  servizi  nei settori di gas, energia termica,
          elettricita',    acqua,    trasporti,    servizi   postali,
          sfruttamento di area geografica).
              5.    Al    fine   della   determinazione   dei   costi
          standardizzati  di  cui  al  comma 4,  lettera c), l'ISTAT,
          avvalendosi,  ove  necessario,  delle  Camere di commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei    principali    beni   e   servizi   acquisiti   dalle
          amministrazioni     aggiudicatrici,     provvedendo    alla
          comparazione,  su  base  statistica,  tra questi ultimi e i
          prezzi  di  mercato.  Gli  elenchi dei prezzi rilevati sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e  il  31  dicembre.  Per i prodotti e servizi informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT   di   concerto  con  il  Centro  nazionale  per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  di  cui al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
              5-bis.  Nella  determinazione dei costi standardizzati,
          di  cui  al  comma 4,  lettere b)  e c), si tiene conto del
          costo  del  lavoro  determinato  dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
          87, comma 2, lettera g).
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con   quello   per   la   funzione  pubblica,  assicura  lo
          svolgimento  delle  attivita'  di cui al comma 5, definendo
          modalita',    tempi   e   responsabilita'   per   la   loro
          realizzazione.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze
          vigila   sul   rispetto   da  parte  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto  per la presentazione al Parlamento del disegno di
          legge  recante  il bilancio di previsione dello Stato, puo'
          proporre   riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti  di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti.
              7.  In  relazione  alle  attivita', agli aspetti e alle
          componenti   peculiari  dei  lavori,  servizi  e  forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
          compiti  di  cui  alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
          svolti   dalla   sezione   centrale  dell'Osservatorio,  su
          comunicazione  del  soprintendente  per i beni ambientali e
          architettonici  avente  sede  nel  capoluogo di regione, da
          effettuare   per   il   tramite   della  sezione  regionale
          dell'Osservatorio.
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti  a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti di
          importo superiore a 150.000 euro:
                a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
          definitiva  o  di  definizione della procedura negoziata, i
          dati  concernenti  il  contenuto  dei bandi, dei verbali di
          gara,  i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
          nominativo dell'affidatario e del progettista;
                b) limitatamente  ai settori ordinari, entro sessanta
          giorni  dalla  data  del  loro compimento ed effettuazione,
          l'inizio,  gli  stati  di  avanzamento  e l'ultimazione dei
          lavori,  servizi,  forniture, l'effettuazione del collaudo,
          l'importo finale.
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e'  necessaria  la comunicazione dell'emissione degli stati
          di   avanzamento.   Le  norme  del  presente  comma non  si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23,  24,  25,  26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
          enti  aggiudicatori  trasmettono  all'Autorita',  entro  il
          31 gennaio  di  ciascun  anno,  una relazione contenente il
          numero  e  i  dati  essenziali  relativi  a detti contratti
          affidati  nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che ometta,
          senza  giustificato  motivo, di fornire i dati richiesti e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  fino a euro
          25.822.  La  sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
          forniti dati non veritieri.
              9.  I  dati  di  cui  al comma 8, relativi ai lavori di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati  alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
          trasmettono alla sezione centrale.
              10.   E'   istituito   il  casellario  informatico  dei
          contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi  e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei  programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti scaduti,
          stabilendo  altresi'  il  termine  massimo di conservazione
          degli  atti  nell'archivio  degli  atti scaduti, nonche' un
          archivio   per   la  pubblicazione  di  massime  tratte  da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
              "Art.  13 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
          (art.  6  direttiva  2004/18;  articoli 13  e 35, direttiva
          2004/17,  art.  22, legge n. 109/1994; art. 10, decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999;  legge  n.
          241/1990).  -  1.  Salvo  quanto espressamente previsto nel
          presente  codice,  il  diritto  di  accesso agli atti delle
          procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione dei contratti
          pubblici,  ivi  comprese  le  candidature  e le offerte, e'
          disciplinato   dalla   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni.
              2.  Fatta  salva  la  disciplina  prevista dal presente
          codice  per  gli  appalti  segretati  o  la  cui esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito:
                a) nelle  procedure  aperte,  in relazione all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
                b) nelle  procedure  ristrette e negoziate, e in ogni
          ipotesi  di  gara  informale,  in  relazione all'elenco dei
          soggetti  che  hanno  fatto richiesta di invito o che hanno
          segnalato  il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
          soggetti  che  sono  stati  invitati a presentare offerte e
          all'elenco  dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          offerte  medesime;  ai  soggetti la cui richiesta di invito
          sia  stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei
          soggetti  che  hanno  fatto richiesta di invito o che hanno
          segnalato   il   loro   interesse,  dopo  la  comunicazione
          Ufficiale,   da   parte   delle  stazioni  appaltanti,  dei
          nominativi dei candidati da invitare;
                c) in  relazione  alle offerte, fino all'approvazione
          dell'aggiudicazione;
                c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
              3.  Gli  atti  di  cui  al comma 2, fino ai termini ivi
          previsti,  non  possono essere comunicati a terzi o resi in
          qualsiasi altro modo noti.
              4.  L'inosservanza  del  comma 2 e del comma 3 comporta
          per  i  pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici
          servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale.
              5.  Fatta  salva  la  disciplina  prevista dal presente
          codice  per  gli  appalti  segretati  o  la  cui esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  sono esclusi il
          diritto   di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione  in
          relazione:
                a) alle    informazioni   fornite   dagli   offerenti
          nell'ambito  delle  offerte  ovvero a giustificazione delle
          medesime,  che costituiscano, secondo motivata e comprovata
          dichiarazione    dell'offerente,    segreti    tecnici    o
          commerciali;
                b) a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati  delle
          offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
                c) ai  pareri  legali  acquisiti  dai soggetti tenuti
          all'applicazione  del  presente codice, per la soluzione di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
                d) alle  relazioni riservate del direttore dei lavori
          e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
          soggetto esecutore del contratto.
              6.   In   relazione  all'ipotesi  di  cui  al  comma 5,
          lettere a)   e b),  e'  comunque  consentito  l'accesso  al
          concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
          dei   propri  interessi  in  relazione  alla  procedura  di
          affidamento  del  contratto  nell'ambito  della quale viene
          formulata la richiesta di accesso.
              7.  Limitatamente  ai  contratti  nei  settori speciali
          soggetti  alla  disciplina  della parte III, all'atto della
          trasmissione   delle  specifiche  tecniche  agli  operatori
          economici   interessati,   della   qualificazione  e  della
          selezione  degli operatori economici e dell'affidamento dei
          contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
          per   tutelare   la  riservatezza  delle  informazioni  che
          trasmettono.
              7-bis.  Gli  enti  aggiudicatori mettono a disposizione
          degli  operatori  economici  interessati  e  che  ne  fanno
          domanda  le  specifiche  tecniche regolarmente previste nei
          loro  appalti  di  forniture,  di lavori o di servizi, o le
          specifiche  tecniche alle quali intendono riferirsi per gli
          appalti  che  sono  oggetto di avvisi periodici indicativi.
          Quando  le  specifiche  tecniche  sono  basate su documenti
          accessibili   agli   operatori  economici  interessati,  si
          considera  sufficiente l'indicazione del riferimento a tali
          documenti.".
              "Art.   18  (Contratti  aggiudicati  in  base  a  norme
          internazionali)   (articoli 15  e  57,  direttiva  2004/18;
          articoli 12  e  22,  direttiva  2004/17;  art.  4,  decreto
          legislativo  n.  358/1992;  art.  5, decreto legislativo n.
          157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Il
          presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
          disciplinati  da norme procedurali differenti e aggiudicati
          in base:
                a) ad   un   accordo   internazionale,   concluso  in
          conformita'  del  trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
          terzi  e  riguardante  forniture  o  lavori  destinati alla
          realizzazione  o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
          parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
          alla  realizzazione  comune  o  alla  gestione comune di un
          progetto  da  parte  degli Stati firmatari; ogni accordo e'
          comunicato  a  cura  del Ministero degli affari esteri alla
          Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
          gli  appalti  pubblici  di  cui all'art. 77 della direttiva
          2004/18  del  31 marzo  2004  e  di  cui  all'art. 68 della
          direttiva 2004/17;
                b) ad un accordo internazionale concluso in relazione
          alla  presenza  di  truppe  di stanza e concernente imprese
          dello Stato italiano o di un Paese terzo;
                c) alla  particolare  procedura  di un'organizzazione
          internazionale.
              1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
          degli  enti  aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
          favorevoli  quanto quelle che sono concesse dai paesi terzi
          agli   operatori   economici   italiani   in   applicazione
          dell'accordo  che  istituisce l'Organizzazione mondiale del
          commercio.".
              "Art.   21  (Appalti  aventi  ad  oggetto  sia  servizi
          elencati    nell'allegato II A    sia    servizi   elencati
          nell'allegato II B)  (art.  22, direttiva 2004/18; art. 33,
          direttiva  2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n.
          157/1995;   art.   7,   comma 3,   decreto  legislativo  n.
          158/1995).  - 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi
          elencati   nell'allegato   II   A   che   servizi  elencati
          nell'allegato   II   B   sono   aggiudicati   conformemente
          all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati
          nell'allegato II B  sia  superiore  al  valore  dei servizi
          elencati nell'allegato II A.".
              "Art.   32   (Amministrazioni  aggiudicatrici  e  altri
          soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
          art.  2,  legge n. 109/1994; art. 1, decreto legislativo n.
          358/1992;  articoli 2  e 3, comma 5, decreto legislativo n.
          157/1995).  -  1.  Salvo  quanto dispongono il comma 2 e il
          comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
          parte  I,  IV  e  V,  si applicano in relazione ai seguenti
          contratti,  di  importo pari o superiore alle soglie di cui
          all'art. 28:
                a) lavori,   servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici;
                b) appalti    di   lavori   pubblici   affidati   dai
          concessionari    di    lavori   pubblici   che   non   sono
          amministrazioni   aggiudicatrici,   nei   limiti  stabiliti
          dall'art. 142;
                c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
          con  capitale  pubblico,  anche  non maggioritario, che non
          sono  organismi  di  diritto pubblico, che hanno ad oggetto
          della  loro  attivita'  la realizzazione di lavori o opere,
          ovvero  la  produzione  di beni o servizi, non destinati ad
          essere   collocati   sul   mercato   in  regime  di  libera
          concorrenza,   ivi   comprese   le  societa'  di  cui  agli
          articoli 113,  113-bis,  115  e 116 del decreto legislativo
          18 agosto   2000,   n.   267,   testo   unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli enti locali;
                d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui
          all'allegato I,  nonche'  lavori  di  edilizia  relativi ad
          ospedali,  impianti  sportivi,  ricreativi  e  per il tempo
          libero,   edifici   scolastici   e   universitari,  edifici
          destinati  a  funzioni pubbliche amministrative, di importo
          superiore  a  un  milione di euro, per la cui realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un  contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei lavori;
                e) appalti  di servizi, affidati da soggetti privati,
          relativamente  ai  servizi  il cui valore stimato, al netto
          dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali  appalti  sono connessi ad un appalto di lavori di cui
          alla  lettera d)  del  presente  comma,  e  per i quali sia
          previsto,  da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
          contributo  diretto  e  specifico,  in conto interessi o in
          conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
          dell'importo dei servizi;
                f) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi,  quando  essi  sono  strettamente strumentali alla
          gestione  del  servizio  e  le opere pubbliche diventano di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
                g) lavori   pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
          soggetti  privati,  titolari  di permesso di costruire, che
          assumono   in  via  diretta  l'esecuzione  delle  opere  di
          urbanizzazione  a scomputo totale o parziale del contributo
          previsto  per  il rilascio del permesso, ai sensi dell'art.
          16,   comma 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5, della legge
          17 agosto  1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il
          permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
          realizzazione   delle  opere  di  urbanizzazione,  l'avente
          diritto  a  richiedere  il  permesso  di costruire presenti
          all'amministrazione   stessa,  in  sede  di  richiesta  del
          permesso  di costruire, un progetto preliminare delle opere
          da  eseguire,  con  l'indicazione  del tempo massimo in cui
          devono  essere completate, allegando lo schema del relativo
          contratto  di  appalto.  L'amministrazione,  sulla base del
          progetto  preliminare,  indice  una  gara  con le modalita'
          previste   dall'art.  55.  Oggetto  del  contratto,  previa
          acquisizione  del  progetto  definitivo in sede di offerta,
          sono  la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
          L'offerta   relativa  al  prezzo  indica  distintamente  il
          corrispettivo  richiesto per la progettazione definitiva ed
          esecutiva,  per  l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
          sicurezza;
                h) lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti
          aggiudicatori  di  cui  all'art.  207,  qualora,  ai  sensi
          dell'art.  214, devono trovare applicazione le disposizioni
          della parte II anziche' quelle della parte III del presente
          codice.
              2.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1, lettere d), e),
          f), g)  non  si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90,
          comma 6;  92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
          contratto  si  applicano  solo le norme che disciplinano il
          collaudo.  Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128;  in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
              3.  Le  societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
          tenute  ad  applicare  le  disposizioni del presente codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
                1)  la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica;
                2)  il socio privato ha i requisiti di qualificazione
          previsti  dal presente codice in relazione alla prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita;
                3)   la   societa'   provvede  in  via  diretta  alla
          realizzazione   dell'opera   o   del  servizio,  in  misura
          superiore al 70% del relativo importo.
              4.  Il  provvedimento  che concede il contributo di cui
          alle   lettere d)   ed e)   del  comma 1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle   norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo  quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni,  il  cinquanta  per  cento  delle  stesse puo'
          essere    erogato    solo   dopo   l'avvenuto   affidamento
          dell'appalto,     previa    verifica,    da    parte    del
          sovvenzionatore,  che  la  procedura  di  affidamento si e'
          svolta   nel  rispetto  del  presente  codice.  Il  mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.".
              "Art.  34  (Soggetti  a  cui  possono essere affidati i
          contratti  pubblici)  (articoli 4  e  5  direttiva 2004/18;
          articoli 11  e  12  direttiva  2004/17;  art.  10, legge n.
          109/1994;  art.  10,  decreto legislativo n. 398/1992; art.
          11,  decreto  legislativo  n.  157/1995;  art.  23, decreto
          legislativo  n.  158/1995). - 1. Sono ammessi a partecipare
          alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti pubblici i
          seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
                a) gli  imprenditori individuali, anche artigiani, le
          societa' commerciali, le societa' cooperative;
                b) i  consorzi fra societa' cooperative di produzione
          e  lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
          422,  e  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  i  consorzi tra imprese artigiane di cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
                c) i  consorzi  stabili, costituiti anche in forma di
          societa'  consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
          civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
          societa'  commerciali, societa' cooperative di produzione e
          lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
                d) i   raggruppamenti   temporanei   di  concorrenti,
          costituiti  dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno  di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale esprime
          l'offerta  in  nome  e per conto proprio e dei mandanti; si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
          2602  del  codice  civile, costituiti tra i soggetti di cui
          alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
          di  societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
          si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                f) i  soggetti  che abbiano stipulato il contratto di
          gruppo  europeo  di interesse economico (GEIE) ai sensi del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'art. 37;
                f-bis) operatori  economici,  ai  sensi  dell'art. 3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi.
              2.   Non   possono   partecipare   alla  medesima  gara
          concorrenti  che  si  trovino  fra  di  loro  in  una delle
          situazioni  di  controllo  di  cui all'art. 2359 del codice
          civile.  Le  stazioni  appaltanti  escludono altresi' dalla
          gara  i  concorrenti  per i quali accertano che le relative
          offerte  sono  imputabili  ad  un unico centro decisionale,
          sulla base di univoci elementi.".
              "Art.   36   (Consorzi  stabili)  (art.  12,  legge  n.
          109/1994).  -  1. Si intendono per consorzi stabili quelli,
          in  possesso,  a norma dell'art. 35, dei requisiti previsti
          dall'art.  40,  formati da non meno di tre consorziati che,
          con  decisione  assunta dai rispettivi organi deliberativi,
          abbiano  stabilito di operare in modo congiunto nel settore
          dei  contratti  pubblici di lavori, servizi, forniture, per
          un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
          a tal fine una comune struttura di impresa.
              2.  Il  regolamento stabilisce le condizioni e i limiti
          alla  facolta'  del  consorzio  di  eseguire le prestazioni
          anche  tramite  affidamento  ai consorziati, fatta salva la
          responsabilita'  solidale  degli  stessi  nei confronti del
          soggetto  appaltante  o  concedente;  stabilisce  inoltre i
          criteri   di  attribuzione  ai  consorziati  dei  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore  del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
          purche'  cio'  avvenga  non  oltre  sei  anni dalla data di
          costituzione.
              3. (Soppresso).
              4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118.
              5.  I  consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
          di  offerta  per quali consorziati il consorzio concorre; a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
          un  consorzio  stabile.  Qualora  le stazioni appaltanti si
          avvalgano  della  facolta'  di cui all'art. 122, comma 9, e
          all'art.  124,  comma 8,  e' vietata la partecipazione alla
          medesima  procedura  di affidamento del consorzio stabile e
          dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale.
              6.  Ai  fini della partecipazione del consorzio stabile
          alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
          d'affari   in   lavori   realizzate   da  ciascuna  impresa
          consorziata,   nel   quinquennio  antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio.
              7.  Il  consorzio stabile si qualifica sulla base delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad   una   determinata   categoria   di  opere  generali  o
          specialistiche  per la classifica corrispondente alla somma
          di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
          consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
          tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con
          qualificazione   per   classifica  VII  e  almeno  due  con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
          classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
          progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
          caso  sufficiente  che  i  corrispondenti  requisiti  siano
          posseduti  da almeno una delle imprese consorziate. Qualora
          la  somma  delle  classifiche delle imprese consorziate non
          coincida  con  una delle classifiche di cui al regolamento,
          la    qualificazione    e'   acquisita   nella   classifica
          immediatamente   inferiore   o   in  quella  immediatamente
          superiore  alla  somma  delle  classifiche  possedute dalle
          imprese  consorziate,  a seconda che tale somma si collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.".
              "Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di  concorrenti)  (art.  13,  legge  n.  109/1994;  art. 11
          decreto   legislativo   n.   157/1995;   art.  10,  decreto
          legislativo  n.  358/1995;  art. 23, decreto legislativo n.
          158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). - 1. Nel
          caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di tipo
          verticale   si   intende   una   riunione   di  concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria  prevalente; per lavori scorporabili si intendono
          lavori  non  appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende una
          riunione  di  concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
          della stessa categoria.
              2.  Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
          di   tipo   verticale   si  intende  un  raggruppamento  di
          concorrenti  in  cui il mandatario esegua le prestazioni di
          servizi  o  di  forniture indicati come principali anche in
          termini   economici,   i   mandanti  quelle  indicate  come
          secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale quello in cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione;  le  stazioni appaltanti indicano nel bando di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie.
              3.  Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori  consorziati  abbiano i requisiti indicati nel
          regolamento.
              4.  Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
          essere  specificate le parti del servizio o della fornitura
          che   saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici
          riuniti o consorziati.
              5.   L'offerta   dei   concorrenti  raggruppati  o  dei
          consorziati  determina la loro responsabilita' solidale nei
          confronti  della stazione appaltante, nonche' nei confronti
          del  subappaltatore  e  dei fornitori. Per gli assuntori di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e'  limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
          competenza,  ferma restando la responsabilita' solidale del
          mandatario.
              6.  Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
          di  tipo  verticale  i requisiti di cui all'art. 40, sempre
          che   siano   frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla  categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
          possono  essere  assunti  anche  da imprenditori riuniti in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
              7.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu'  di un raggruppamento temporaneo o consorzio
          ordinario  di  concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
          anche  in  forma individuale qualora abbia partecipato alla
          gara  medesima  in  raggruppamento o consorzio ordinario di
          concorrenti.  I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma 1,
          lettera b),  sono  tenuti  ad indicare, in sede di offerta,
          per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a questi
          ultimi  e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
          forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale.  Per  i  consorzi  di cui all'art. 34,
          comma 1,  lettera  b),  qualora  le  stazioni appaltanti si
          avvalgano  della  facolta'  di cui all'art. 122, comma 9, e
          all'art.  124,  comma 8,  e' vietata la partecipazione alla
          medesima  procedura  di  affidamento  del  consorzio  e dei
          consorziati;  in  caso  di  inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale.
              8.  E'  consentita la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere  sottoscritta  da  tutti gli operatori economici che
          costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i consorzi
          ordinari  di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
          di   aggiudicazione   della   gara,  gli  stessi  operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata   come   mandatario,  il  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
              9.  E'  vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
          quanto  disposto  ai  commi 18  e  19, e' vietata qualsiasi
          modificazione    alla   composizione   dei   raggruppamenti
          temporanei  e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
          a  quella  risultante  dall'impegno  presentato  in sede di
          offerta.
              10.  L'inosservanza  dei  divieti  di cui al precedente
          comma comporta   l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'    del   contratto,   nonche'   l'esclusione   dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto.
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione   di   lavori   rientrino,   oltre   ai  lavori
          prevalenti,  opere  per  le  quali  sono necessari lavori o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita'  tecnica,  quali  strutture,  impianti e opere
          speciali,  e  qualora  una  o  piu' di tali opere superi in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori,  se  i  soggetti  affidatari  non siano in grado di
          realizzare  le  predette  componenti, possono utilizzare il
          subappalto  con  i  limiti  dettati dall'art. 118, comma 2,
          terzo  periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco delle
          opere  di  cui  al  presente  comma, nonche' i requisiti di
          specializzazione  richiesti  per  la  loro  esecuzione, che
          possono    essere   periodicamente   revisionati   con   il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza  ragioni  obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al  subappaltatore  dell'importo delle prestazioni eseguite
          dallo  stesso,  nei  limiti del contratto di subappalto; si
          applica l'art. 118 comma 3, ultimo periodo.
              12.  In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente,  o  il  candidato  ammesso individualmente
          nella  procedura  di dialogo competitivo, ha la facolta' di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti.
              13.  I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
          devono    eseguire   le   prestazioni   nella   percentuale
          corrispondente    alla    quota    di   partecipazione   al
          raggruppamento.
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo,  gli  operatori economici devono conferire, con
          un    unico   atto,   mandato   collettivo   speciale   con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
              15.  Il  mandato  deve  risultare  da scrittura privata
          autenticata.  La  relativa  procura  e' conferita al legale
          rappresentante   dell'operatore  economico  mandatario.  Il
          mandato  e'  gratuito  e  irrevocabile  e la sua revoca per
          giusta  causa  non  ha effetto nei confronti della stazione
          appaltante.
              16.  Al  mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
          anche   processuale,   dei  mandanti  nei  confronti  della
          stazione  appaltante  per tutte le operazioni e gli atti di
          qualsiasi  natura  dipendenti  dall'appalto,  anche dopo il
          collaudo,  o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
              17.  Il  rapporto  di  mandato non determina di per se'
          organizzazione  o  associazione  degli  operatori economici
          riuniti,  ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
          fini  della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali e degli
          oneri sociali.
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo   ovvero   nei   casi   previsti  dalla  normativa
          antimafia,   la  stazione  appaltante  puo'  proseguire  il
          rapporto  di  appalto con altro operatore economico che sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche'  abbia  i  requisiti  di qualificazione adeguati ai
          lavori  o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire; non
          sussistendo  tali  condizioni  la  stazione appaltante puo'
          recedere dall'appalto.
              19.  In  caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
          qualora  si  tratti di imprenditore individuale, in caso di
          morte,   interdizione,   inabilitazione  o  fallimento  del
          medesimo   ovvero   nei   casi   previsti  dalla  normativa
          antimafia,  il  mandatario, ove non indichi altro operatore
          economico  subentrante  che  sia in possesso dei prescritti
          requisiti   di   idoneita',   e'  tenuto  alla  esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano  i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
          servizi o forniture ancora da eseguire.".
              "Art.  38  (Requisiti  di  ordine  generale)  (art. 45,
          direttiva  2004/18;  art.  75, decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  554/1999;  art.  17, decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  34/2000).  -  1. Sono  esclusi dalla
          partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
          concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
          ne'  possono essere affidatari di subappalti, e non possono
          stipulare i relativi contratti i soggetti:
                a) che   si   trovano  in  stato  di  fallimento,  di
          liquidazione  coatta,  di  concordato preventivo, o nei cui
          riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione
          di una di tali situazioni;
                b) nei  cui  confronti  e'  pendente procedimento per
          l'applicazione  di  una  delle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
          delle  cause  ostative  previste  dall'art.  10 della legge
          31 maggio  1965,  n. 575; l'esclusione e il divieto operano
          se  la  pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
          direttore  tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
          socio  o  il  direttore tecnico se si tratta di societa' in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice,
          gli  amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
          direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna  passata  in giudicato, o emesso decreto penale di
          condanna   divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza  di
          applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art.
          444  del  codice  di  procedura  penale, per reati gravi in
          danno  dello  Stato  o  della  Comunita' che incidono sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione,  frode,  riciclaggio, quali definiti dagli atti
          comunitari  citati  all'art.  45, paragrafo 1, direttiva CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il  decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
          del  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
          del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
          in  nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
          tecnico  se  si tratta di societa' in accomandita semplice;
          degli  amministratori  muniti di potere di rappresentanza o
          del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  altro  tipo di
          societa'  o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e il
          divieto  operano  anche  nei confronti dei soggetti cessati
          dalla   carica   nel   triennio   antecedente  la  data  di
          pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora l'impresa non
          dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa
          dissociazione  della  condotta penalmente sanzionata; resta
          salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
          penale  e  dell'art.  445, comma 2, del codice di procedura
          penale;
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria  posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
          55;
                e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo  derivante  dai  rapporti di lavoro, risultanti dai
          dati in possesso dell'Osservatorio;
                f) che,  secondo  motivata valutazione della stazione
          appaltante,  hanno  commesso  grave  negligenza  o malafede
          nell'esecuzione  delle  prestazioni affidate dalla stazione
          appaltante  che  bandisce  la gara; o che hanno commesso un
          errore    grave   nell'esercizio   della   loro   attivita'
          professionale,  accertato  con  qualsiasi mezzo di prova da
          parte della stazione appaltante;
                g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi al pagamento
          delle  imposte  e tasse, secondo la legislazione italiana o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti;
                h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del  bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
          ai   requisiti   e   alle   condizioni   rilevanti  per  la
          partecipazione  alle  procedure di gara e per l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio;
                i) che     hanno     commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente   accertate,   alle  norme  in  materia  di
          contributi   previdenziali   e  assistenziali,  secondo  la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
                l) che   non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'art.  17  della  legge  12 marzo  1999, n. 68, salvo il
          disposto del comma 2;
                m) nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione
          interdittiva  di  cui  all'art. 9, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  dell'8 giugno  2001  n.  231  o altra
          sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con la
          pubblica    amministrazione    compresi   i   provvedimenti
          interdittivi   di   cui   all'art.   36-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
                m-bis) nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la
          sospensione  o  la decadenza dell'attestazione SOA per aver
          prodotto  falsa  documen-tazione  o  dichiarazioni mendaci,
          risultanti dal casellario informatico.
              2.  Il  candidato  o il concorrente attesta il possesso
          dei   requisiti   mediante   dichiarazione  sostitutiva  in
          conformita'  alle  disposizioni  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, in cui indica
          anche  le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
          della non menzione.
              3.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui al presente articolo, si applica l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui  all'art.  2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n.
          210,  convertito  dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
          cui  all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
          1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In
          sede  di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
          le  stazioni  appaltanti chiedono al competente ufficio del
          casellario  giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 novembre  2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art.
          33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
              4.  Ai  fini  degli accertamenti relativi alle cause di
          esclusione  di  cui  al presente articolo, nei confronti di
          candidati   o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  le
          stazioni  appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
          concorrenti  di  fornire i necessari documenti probatori, e
          possono  altresi'  chiedere la cooperazione delle autorita'
          competenti.
              5.  Se  nessun documento o certificato e' rilasciato da
          altro   Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova
          sufficiente  una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione  resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo  professionale  qualificato a riceverla del Paese
          di origine o di provenienza.".
              "Art.  40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
          (articoli 47-49,  direttiva  2004/18; articoli 8 e 9, legge
          n.  109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo
          di  lavori  pubblici devono essere qualificati e improntare
          la   loro  attivita'  ai  principi  della  qualita',  della
          professionalita'  e  della  correttezza. Allo stesso fine i
          prodotti,  i  processi,  i  servizi e i sistemi di qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente.
              2.  Con  il  regolamento  previsto  dall'art.  5, viene
          disciplinato  il sistema di qualificazione, unico per tutti
          gli  esecutori  a  qualsiasi  titolo di lavori pubblici, di
          importo  superiore  a  150.000 euro, articolato in rapporto
          alle  tipologie  e  all'importo  dei  lavori stessi. Con il
          regolamento  di  cui  all'art.  5  possono  essere altresi'
          periodicamente  revisionate  le categorie di qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e'
          esercitata  nel  rispetto  del principio di indipendenza di
          giudizio,   garantendo  l'assenza  di  qualunque  interesse
          commerciale    o    finanziario   che   possa   determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio   dell'attivita'  di  attestazione  per  gli
          esecutori  di  lavori  pubblici svolgono funzioni di natura
          pubblicistica,  anche  agli effetti dell'art. 1 della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
          stesse  rilasciate  si applicano gli articoli 476 e 479 del
          codice  penale.  Prima  del rilascio delle attestazioni, le
          SOA  verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente.
          Agli  organismi  di attestazione e' demandato il compito di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a) certificazione  di  sistema  di  qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
                b) requisiti     di     ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni  comunitarie in materia di qualificazione. Tra
          i  requisiti  tecnico-organizzativi rientrano i certificati
          rilasciati  alle  imprese esecutrici dei lavori pubblici da
          parte   delle   stazioni   appaltanti.   Gli  organismi  di
          attestazione   acquisiscono  detti  certificati  unicamente
          dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi,  in  copia, dalle
          stazioni appaltanti.
              4. Il regolamento definisce in particolare:
                a) (soppressa);
                b) le  modalita'  e  i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   decadenza  nei  confronti  degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere;
                c) le  modalita'  di  attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui  al  comma 3,  lettera b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale   verifica   annuale   dei  predetti  requisiti
          relativamente ai dati di bilancio;
                d) i  requisiti  di  ordine  generale  in conformita'
          all'art.   38,   e  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
          economico-finanziari  di cui al comma 3, lettera b), con le
          relative  misure  in  rapporto all'entita' e alla tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli    relativi    alla   regolarita'   contributiva   e
          contrattuale,  ivi  compresi i versamenti alle casse edili.
          Tra  i  requisiti  di  capacita' tecnica e professionale il
          regolamento  comprende,  nei casi appropriati, le misure di
          gestione ambientale;
                e) i  criteri  per  la  determinazione  delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                f) le  modalita' di verifica della qualificazione; la
          durata  dell'efficacia  della  qualificazione  e' di cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo  di durata della validita' delle categorie generali
          e  speciali  oggetto  della revisione di cui al comma 2; la
          verifica  di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa;
                f-bis) le  modalita' per assicurare, nel quadro delle
          rispettive  competenze,  l'azione  coordinata in materia di
          vigilanza  sull'attivita'  degli  organismi di attestazione
          avvalendosi   delle   strutture  e  delle  risorse  gia'  a
          disposizione  per  tale  finalita' e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica;
                g) la    previsione    di   sanzioni   pecuniarie   e
          interdittive,  fino alla decadenza dell'autorizzazione, per
          le   irregolarita',  le  illegittimita'  e  le  illegalita'
          commesse  dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche'
          in  caso  di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di  vigilanza  da parte dell'Autorita', secondo un criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio;
                g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
          all'art. 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla
          decadenza    dell'attestazione   di   qualificazione,   nei
          confronti  degli  operatori  economici che non rispondono a
          richieste  di  informazioni e atti formulate dall'Autorita'
          nell'esercizio  del  potere  di  vigilanza  sul  sistema di
          qualificazione,  ovvero  forniscono informazioni o atti non
          veritieri;
                h) la  formazione  di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma 3;  tali  elenchi  sono  redatti  e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio.
              5.  E'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione  degli  elenchi predisposti dai soggetti di
          cui  all'art.  32,  salvo  quanto disposto per la procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
              6.  Il  regolamento  stabilisce gli specifici requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che   non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la  propria
          organizzazione di impresa.
              7.  Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
          accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
          certificazione  di  sistema di qualita' conforme alle norme
          europee  della  serie  UNI  EN  ISO  9000, usufruiscono del
          beneficio  che  la  cauzione  e  la  garanzia fideiussoria,
          previste  rispettivamente  dall'art.  75  e  dall'art. 113,
          comma 1,  sono  ridotte, per le imprese certificate, del 50
          per cento.
              8.    Il   regolamento   stabilisce   quali   requisiti
          economico-finanziari    e    tecnico-organizzativi   devono
          possedere  le  imprese  per  essere  affidatari  di  lavori
          pubblici  di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'art. 38.
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente  le  referenze che hanno permesso il rilascio
          dell'attestazione  e  i dati da esse risultanti non possono
          essere contestati immotivatamente.
              9-bis.  Le  SOA  sono  responsabili della conservazione
          della   documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per  il
          rilascio   delle  attestazioni  anche  dopo  la  cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a  rendere  disponibile  la  documentazione  e  gli atti ai
          soggetti   indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso  di
          sospensione  o  decadenza dell'autorizzazione all'esercizio
          dell'attivita'  di  attestazione; in caso di inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'art.  6,  comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute
          alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
          al  primo  periodo  per  dieci  anni  o nel diverso termine
          indicato con il regolamento di cui all'art. 5.
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita'  l'avvio del procedimento di accertamento del
          possesso  dei requisiti nei confronti delle imprese nonche'
          il  relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
          decadenza   dell'attestazione   di  qualificazione  qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza  l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza
          dell'autorizzazione  alla  SOA all'esercizio dell'attivita'
          di attestazione.".
              "Art.   41   (Capacita'  economica  e  finanziaria  dei
          fornitori  e dei prestatori di servizi) (art. 47, direttiva
          2004/18; art. 1,3 decreto legislativo n. 157/1995; art. 13,
          decreto  legislativo  n.  358/1995).  - 1. Negli appalti di
          forniture  o  servizi,  la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria  ed  economica  delle  imprese concorrenti puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
                a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti bancari o
          intermediari  autorizzati  ai sensi del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385;
                b) bilanci   o  estratti  dei  bilanci  dell'impresa,
          ovvero   dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445;
                c) dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita' alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  2000,  n.  445,  concernente il fatturato globale
          d'impresa  e  l'importo relativo ai servizi o forniture nel
          settore  oggetto  della  gara,  realizzati negli ultimi tre
          esercizi.
              2.  Le  amministrazioni  precisano  nel bando di gara i
          requisiti  che  devono  essere  posseduti  dal concorrente,
          nonche'  gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti  a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
          in  Stati  membri  che  non  prevedono la pubblicazione del
          bilancio.
              3.  Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
          motivi,  ivi  compreso quello concernente la costituzione o
          l'inizio  dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
          le  referenze  richieste, puo' provare la propria capacita'
          economica  e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante.
              4.  La  dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
          presentata   gia'   in  sede  di  offerta.  Il  concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria   a  conferma  delle  dichiarazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere b) e c).".
              "Art.  45  (Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori
          di  servizi)  (art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 18, decreto legislativo n.
          358/1992;  art.  11, legge n. 128/1998). - 1. I concorrenti
          iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
          fornitori  possono presentare alla stazione appaltante, per
          ogni  appalto,  un  certificato  d'iscrizione  indicante le
          referenze  che  hanno  permesso  l'iscrizione  stessa  e la
          relativa classificazione.
              1-bis.  Per gli operatori economici facenti parte di un
          gruppo  che  dispongono  di mezzi forniti da altre societa'
          del    gruppo,    l'iscrizione    negli    elenchi   indica
          specificamente  i  mezzi di cui si avvalgono, la proprieta'
          degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
              2.  L'iscrizione  di  un  prestatore di servizi o di un
          fornitore   in   uno  degli  elenchi  di  cui  al  comma 1,
          certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli
          altri  Stati  membri  certificata da parte dell'autorita' o
          dell'organismo  di  certificazione  dello  Stato  dove sono
          stabiliti,   costituisce,   per   le  stazioni  appaltanti,
          presunzione  d'idoneita'  alla  prestazione, corrispondente
          alla     classificazione    del    concorrente    iscritto,
          limitatamente  a  quanto  previsto:  dall'art. 38, comma 1,
          lettere a), c), f),    secondo   periodo;   dall'art.   39;
          dall'art.  41,  comma 1,  lettere b)  e c);  dall'art.  42,
          comma 1,  lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi,
          dall'art.  42,  comma  1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i);
          limitatamente   alle  forniture,  dall'art.  42,  comma  1,
          lettere l), m).
              3.  I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno degli
          elenchi  di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione
          di   idoneita'  di  cui  al  comma 2,  non  possono  essere
          contestati immotivatamente.
              4.  L'iscrizione  in  elenchi  ufficiali di fornitori o
          prestatori   di   servizi  non  puo'  essere  imposta  agli
          operatori  economici  in  vista  della partecipazione ad un
          pubblico appalto.
              5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo   di   committente  e  sul  casellario  informatico
          dell'Autorita'.
              6.  Gli  operatori  economici  di  altri  Stati  membri
          possono  essere  iscritti negli elenchi ufficiali di cui al
          comma  1 alle stesse condizioni stabilite per gli operatori
          italiani;   a  tal  fine,  non  possono,  comunque,  essere
          richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle previste
          dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
              7.  Le  amministrazioni  o gli enti che gestiscono tali
          elenchi   comunicano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   -   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche  comunitarie,  nei tre mesi decorrenti dalla data
          di   entrata   in   vigore   del   presente  codice  ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi,  il  nome  e
          l'indirizzo  dei  gestori  degli  stessi presso cui possono
          essere   presentate  le  domande  d'iscrizione;  le  stesse
          amministrazioni  o  enti  provvedono  all'aggiornamento dei
          dati  comunicati.  Nei  trenta  giorni  successivi  al loro
          ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento delle
          politiche  comunitarie  cura  la  trasmissione di tali dati
          agli altri Stati membri.
              8.   Gli   operatori   economici  possono  chiedere  in
          qualsiasi  momento  la loro iscrizione in uno degli elenchi
          di  cui  al  comma 1. Essi devono essere informati entro un
          termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'art. 2
          della   legge   7 agosto   1990,   n.   241   e  successive
          modificazioni,  della decisione dell'amministrazione o ente
          che istituisce l'elenco.".
              "Art.   47  (Operatori  economici  stabiliti  in  Stati
          diversi  dall'Italia) (art. 20-septies, decreto legislativo
          n. 190/2002). - 1. Agli operatori economici stabiliti negli
          altri  Stati  aderenti all'Unione europea, nonche' a quelle
          stabilite  nei  Paesi  firmatari dell'accordo sugli appalti
          pubblici   che  figura  nell'allegato  4  dell'accordo  che
          istituisce  l'Organizzazione  mondiale  del commercio, o in
          Paesi   che,   in   base   ad   altre   norme   di  diritto
          internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
          l'Unione   europea   o   con  l'Italia  che  consentano  la
          partecipazione   ad   appalti   pubblici  a  condizioni  di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane.
              2.  Per  gli  operatori economici di cui al comma 1, la
          qualificazione  di cui al presente codice non e' condizione
          obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi si
          qualificano  alla  singola  gara  producendo documentazione
          conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
          idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i requisiti
          prescritti  per la qualificazione e la partecipazione degli
          operatori   economici  italiani  alle  gare.  E'  salvo  il
          disposto dell'art. 38, comma 5.".
              "Art.  48  (Controlli sul possesso dei requisiti) (art.
          10,  legge  n. 109/1994). - 1. Le stazioni appaltanti prima
          di   procedere   all'apertura  delle  buste  delle  offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  offerte  presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico,  di  comprovare,  entro  dieci  giorni dalla data
          della  richiesta  medesima,  il  possesso  dei requisiti di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente  richiesti  nel bando di gara, presentando la
          documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di
          invito.  Quando  tale  prova  non  sia  fornita, ovvero non
          confermi   le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
          partecipazione   o  nell'offerta,  le  stazioni  appaltanti
          procedono   all'esclusione   del  concorrente  dalla  gara,
          all'escussione  della  relativa cauzione provvisoria e alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui  all'art.  6, comma 11. L'Autorita' dispone altresi' la
          sospensione  da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
          procedure di affidamento.
              1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
          facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
          sensi   dell'art.   62,  comma 1,  richiedono  ai  soggetti
          invitati   di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di
          capacita'  economico  finanziaria  e tecnico organizzativa,
          eventualmente  richiesti nel bando di gara, presentando, in
          sede di offerta, la documen-tazione indicata in detto bando
          o  nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n. 445. Non si applica il comma 1 primo
          periodo.
              2.  La  richiesta  di  cui  al  comma 1  e',  altresi',
          inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
          operazioni   di   gara,   anche   all'aggiudicatario  e  al
          concorrente  che  segue  in graduatoria, qualora gli stessi
          non  siano  compresi  fra  i concorrenti sorteggiati, e nel
          caso  in  cui essi non forniscano la prova o non confermino
          le  loro  dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
          si  procede  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
          anomalia  dell'offerta  e  alla conseguente eventuale nuova
          aggiudicazione.
              "Art.  49  (Avvalimento)  (articoli  47 e 48, direttiva
          2004/18;  art. 54, direttiva 2004/17). - 1. Il concorrente,
          singolo  o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34,
          in  relazione  ad  una  specifica  gara di lavori, servizi,
          forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
          dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
          organizzativo,  ovvero di attestazione della certificazione
          SOA  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto o
          dell'attestazione SOA di altro soggetto.
              2.   Ai   fini   di  quanto  previsto  nel  comma 1  il
          concorrente  allega,  oltre  all'eventuale attestazione SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria:
                a) una   sua   dichiarazione  verificabile  ai  sensi
          dell'art.   48,   attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari  per  la  partecipazione alla gara, con specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
                b) una  sua  dichiarazione circa il possesso da parte
          del  concorrente  medesimo  dei  requisiti  generali di cui
          all'art. 38;
                c) una    dichiarazione    sottoscritta    da   parte
          dell'impresa  ausiliaria attestante il possesso da parte di
          quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38;
                d) una    dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria   con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso  il
          concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante a mettere a
          disposizione  per  tutta  la durata dell'appalto le risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente;
                e) una    dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  questa attesta che non partecipa alla
          gara   in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai  sensi
          dell'art. 34 ne' si trova in una situazione di controllo di
          cui  all'art.  34,  comma 2 con una delle altre imprese che
          partecipano alla gara;
                f) in  originale  o  copia  autentica il contratto in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a  disposizione  le  risorse necessarie per tutta la durata
          dell'appalto;
                g) nel   caso   di   avvalimento   nei  confronti  di
          un'impresa  che  appartiene al medesimo gruppo in luogo del
          contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo'
          presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il
          legame  giuridico  ed  economico  esistente nel gruppo, dal
          quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
              3.  Nel  caso  di dichiarazioni mendaci, ferma restando
          l'applicazione  dell'art.  38, lettera h) nei confronti dei
          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il
          concorrente  e  escute  la  garanzia. Trasmette inoltre gli
          atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma
          11.
              4.   Il   concorrente   e   l'impresa  ausiliaria  sono
          responsabili   in   solido  nei  confronti  della  stazione
          appaltante   in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del
          contratto.
              5.  Gli  obblighi  previsti dalla normativa antimafia a
          carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
          soggetto  ausiliario,  in ragione dell'importo dell'appalto
          posto a base di gara.
              6.  Per  i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una
          sola   impresa   ausiliaria   per   ciascuna  categoria  di
          qualificazione.   Il   bando   di   gara   puo'   ammettere
          l'avvalimento   di   piu'  imprese  ausiliarie  in  ragione
          dell'importo   dell'appalto   o  della  peculiarita'  delle
          prestazioni,   fermo   restando   il  divieto  di  utilizzo
          frazionato   per   il  concorrente  dei  singoli  requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   di   cui
          all'art.  40,  comma 3, lettera b), che hanno consentito il
          rilascio dell'attestazione in quella categoria.
              7. (Soppresso).
              8.  In  relazione  a ciascuna gara non e' consentito, a
          pena  di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
          avvalga  piu'  di  un  concorrente,  e  che partecipino sia
          l'impresa   ausiliaria   che   quella  che  si  avvale  dei
          requisiti.
              9.  Il  bando  puo'  prevedere  che,  in relazione alla
          natura  dell'appalto,  qualora sussistano requisiti tecnici
          connessi   con  il  possesso  di  particolari  attrezzature
          possedute  da  un ristrettissimo ambito di imprese operanti
          sul  mercato,  queste  possano  prestare  l'avvalimento nei
          confronti  di  piu'  di  un concorrente, sino ad un massimo
          indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
          particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
          all'aggiudicatario.
              10.  Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
          che  partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato il
          certificato  di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria puo'
          assumere   il   ruolo  di  subappaltatore  nei  limiti  dei
          requisiti prestati.
              11.   In   relazione   a  ciascuna  gara,  la  stazione
          appaltante  trasmette  all'Autorita' tutte le dichiarazioni
          di  avvalimento,  indicando  altresi' l'aggiudicatario, per
          l'esercizio  della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito
          informatico presso l'Osservatorio.".
              "Art.  50  (Avvalimento  nel  caso  di  operativita' di
          sistemi  di attestazione o di sistemi di qualificazione)õõe
          (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17). -
          1.  Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita'
          di   conseguire   l'attestazione  SOA  nel  rispetto  delle
          disposizioni  previste dall'art. 49, sempreche' compatibili
          con i seguenti principi:
                a) tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e
          l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo
          ai  sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure
          entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa
          impresa  ai  sensi  dell'art.  2359,  commi  1  e 2, codice
          civile;
                b) l'impresa    ausiliaria    deve   rilasciare   una
          dichiarazione  con  la  quale  assume  l'obbligo, anche nei
          confronti   delle   stazioni   appaltanti,   di  mettere  a
          disposizione  le  risorse  oggetto di avvalimento in favore
          dell'impresa  ausiliata  per  tutto il periodo di validita'
          della attestazione SOA;
                c) l'impresa  ausiliata  e l'impresa ausiliaria hanno
          l'obbligo  di  comunicare  le  circostanze che fanno venire
          meno la messa a disposizione delle risorse;
                d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque
          i commi 8 e 9 dell'art. 49.
              2.   L'omessa   o  non  veritiera  comunicazione  delle
          circostanze  di  cui  alla lettera c) del comma 1, comporta
          l'applicazione  delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11,
          nonche'  la  sospensione  dell'attestazione  SOA,  da parte
          dell'Autorita',  sia nei confronti della impresa ausiliaria
          sia  dell'impresa  ausiliata,  per un periodo da sei mesi a
          tre anni.
              3.   L'attestazione   di  qualificazione  SOA  mediante
          avvalimento  determina  la  responsabilita'  solidale della
          impresa  concorrente  e  dell'impresa  ausiliaria  verso la
          stazione appaltante.
              4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano,
          in   quanto  compatibili,  ai  sistemi  legali  vigenti  di
          attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.".
              "Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
          lavori,  servizi  e  forniture) (art. 1, direttiva 2004/18;
          art.  19,  art.  20,  comma  2, legge n. 109/1994; art. 83,
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
          articoli 326  e  329, legge n. 2248/1865, allegato F). - 1.
          Fatti  salvi  i  contratti  di  sponsorizzazione e i lavori
          eseguiti  in  economia,  i  lavori  pubblici possono essere
          realizzati  esclusivamente  mediante contratti di appalto o
          di concessione, come definiti all'art. 3.
              2.  Negli  appalti  relativi  a lavori, il decreto o la
          determina  a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi
          di  cui  alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
          alle  esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
          contratto ha ad oggetto:
                a) la sola esecuzione;
                b) la   progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori     sulla     base     del    progetto    definitivo
          dell'amministrazione aggiudicatrice;
                c) previa  acquisizione  del  progetto  definitivo in
          sede  di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
          di    lavori    sulla   base   del   progetto   preliminare
          dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Lo svolgimento della
          gara  e'  effettuato sulla base di un progetto preliminare,
          nonche'    di   un   capitolato   prestazionale   corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti  tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
          progetto  definitivo  e  il  prezzo.  L'offerta relativa al
          prezzo  indica distintamente il corrispettivo richiesto per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori.
              Per  le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle pubbliche
          amministrazioni  l'oggetto  del  contratto e' stabilito nel
          bando  di  gara. Ai fini della valutazione del progetto, il
          regolamento  disciplina i fattori ponderali da assegnare ai
          "pesi"  o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita', il
          pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
          le caratteristiche ambientali.
              3.   Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,   ai   sensi   del  comma 2,  gli  operatori
          economici  devono  possedere  i  requisiti prescritti per i
          progettisti,  ovvero  avvalersi di progettisti qualificati,
          da  indicare  nell'offerta, o partecipare in raggruppamento
          con  soggetti  qualificati  per  la progettazione. Il bando
          indica  i  requisiti  richiesti  per i progettisti, secondo
          quanto   previsto   dal   capo   IV   del  presente  titolo
          (progettazione  e concorsi di progettazione), e l'ammontare
          delle  spese  di progettazione comprese nell'importo a base
          del contratto.
              3-bis.  Per  i  contratti di cui al comma 2, lettere b)
          e c),  nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore
          si   avvale   di  uno  o  piu'  soggetti  qualificati  alla
          realizzazione  del  progetto,  la  stazione appaltante puo'
          indicare   nel   bando   di   gara   le  modalita'  per  la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso  corrispondente  agli  oneri  di progettazione, al
          netto  del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
          e  previa  presentazione dei relativi documenti fiscali del
          progettista.
              4.  I  contratti  di  appalto  di  cui al comma 2, sono
          stipulati  a  corpo.  E' facolta' delle stazioni appaltanti
          stipulare   a   misura  i  contratti  di  appalto  di  sola
          esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
          di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi
          archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
          le  opere  in  fondazione,  e  quelle di consolidamento dei
          terreni.  Per  le  prestazioni a corpo, il prezzo convenuto
          non  puo' essere modificato sulla base della verifica della
          quantita'  o  della  qualita'  della  prestazione.  Per  le
          prestazioni  a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in
          aumento  o  in  diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          della   prestazione.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni  a
          misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
          di  misura  e  per  ogni  tipologia  di  prestazione. In un
          medesimo  contratto  possono essere comprese prestazioni da
          eseguire a corpo e a misura.
              5.   Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,   l'esecuzione   puo'   iniziare  solo  dopo
          l'approvazione,  da  parte  della  stazione appaltante, del
          progetto esecutivo.
              6.  In  sostituzione  totale  o parziale delle somme di
          denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
          di  gara  puo'  prevedere  il trasferimento all'affidatario
          della    proprieta'    di    beni   immobili   appartenenti
          all'amministrazione   aggiudicatrice,   gia'  indicati  nel
          programma  di  cui all'art. 128 per i lavori, o nell'avviso
          di  preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
          assolvono  piu'  a  funzioni di interesse pubblico. Possono
          formare  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi del presente
          comma anche  i  beni  immobili gia' inclusi in programmi di
          dismissione  del patrimonio pubblico, purche' non sia stato
          gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero
          se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
              7.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 6, il bando di gara
          puo'  prevedere  che l'immissione in possesso dell'immobile
          avvenga  in un momento anteriore a quello del trasferimento
          della  proprieta',  trasferimento  che puo' essere disposto
          solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
              8.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 6,  le  offerte
          specificano:
                a) se   l'offerente  ha  interesse  a  conseguire  la
          proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
          offerto  per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo
          eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
                b) se  l'offerente  non  ha interesse a conseguire la
          proprieta'   dell'immobile,   il   prezzo   richiesto   per
          l'esecuzione del contratto.
              9.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 6 la selezione della
          migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
          piu'  basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
          valutando congiun-tamente le componenti dell'offerta di cui
          al comma 8.
              10.   Nella   sola  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
          dal   prezzo  per  il  trasferimento  dell'immobile,  quale
          corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
          deve  intendersi deserta se non sono presentate offerte per
          l'acquisizione del bene.
              11.  Il regolamento disciplina i criteri di stima degli
          immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
          selezione della migliore offerta.
              12.   L'inserimento  nel  programma  triennale  di  cui
          all'art.   128,   dei   beni   appartenenti  al  patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
          del  loro  trasferimento ai sensi del comma 6, determina il
          venir meno del vincolo di destinazione.".
              "Art.  58  (Dialogo  competitivo)  (art.  29, direttiva
          2004/18).   -   1. Nel   caso  di  appalti  particolarmente
          complessi,  qualora ritengano che il ricorso alla procedura
          aperta    o   ristretta   non   permetta   l'aggiudicazione
          dell'appalto,  le stazioni appaltanti possono avvalersi del
          dialogo  competitivo conformemente al presente articolo. Il
          ricorso  al  dialogo  competitivo  per lavori e' consentito
          previo  parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
          e  comunque  ad esclusione dei lavori di cui alla parte II,
          titolo  III,  capo  IV.  Per i lavori di cui alla parte II,
          titolo  IV,  capo  II,  e' altresi' richiesto il parere del
          Consiglio  Superiore  dei  beni  culturali. I citati pareri
          sono  resi  entro  30  giorni dalla richiesta. Decorso tale
          termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
              2.  Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo un
          appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso"
          quando la stazione appaltante:
                non   e'   oggettivamente   in   grado  di  definire,
          conformemente  all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i
          mezzi  tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi
          obiettivi, o
                non   e'   oggettivamente  in  grado  di  specificare
          l'impostazione  giuridica  o  finanziaria  di  un progetto.
          Possono,    secondo   le   circostanze   concrete,   essere
          considerati  particolarmente  complessi  gli  appalti per i
          quali  la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa di
          fattori  oggettivi  ad  essa  non  imputabili,  di studi in
          merito  alla  identificazione  e quantificazione dei propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento  dei predetti bisogni, alle caratteristiche
          funzionali,  tecniche,  gestionali ed economico-finanziarie
          degli  stessi  e  all'analisi  dello  stato  di  fatto e di
          diritto  di  ogni intervento nelle sue eventuali componenti
          storico-artistiche,     architettoniche,    paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche.
              3.  Il  provvedimento  con  cui  la stazione appaltante
          decide  di  ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
          specifica   motivazione  in  merito  alla  sussistenza  dei
          presupposti previsti dal comma 2.
              4.  L'unico  criterio per l'aggiudicazione dell'appalto
          pubblico   e'   quello   dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa.
              5.  Le  stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara
          confor-memente  all'art.  64  in  cui  rendono noti le loro
          necessita'  o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
          in   un   documento   descrittivo   che  costituisce  parte
          integrante  del  bando,  nei quali sono altresi' indicati i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri  di  valutazione  delle offerte di cui all'art. 83,
          comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
          presentare istanza di partecipazione alla procedura.
              6.  Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i candidati
          ammessi  conformemente  ai  requisiti  di cui al comma 5 un
          dialogo  finalizzato  all'individuazione e alla definizione
          dei  mezzi  piu'  idonei  a soddisfare le loro necessita' o
          obiettivi.  Nella  fase  del dialogo esse possono discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
              7.   Durante   il   dialogo   le   stazioni  appaltanti
          garantiscono   la   parita'   di  trattamento  di  tutti  i
          partecipanti,   in  particolare  non  forniscono,  in  modo
          discriminatorio,  informazioni  che possano favorire alcuni
          partecipanti rispetto ad altri.
              8.  Le  stazioni  appaltanti  non possono rivelare agli
          altri   partecipanti   le   soluzioni  proposte  ne'  altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
              9.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere che la
          procedura  si  svolga in fasi successive in modo da ridurre
          il  numero  di  soluzioni  da discutere durante la fase del
          dialogo  applicando  i criteri di aggiudi-cazione precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo.
              10.   Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il  dialogo
          finche'  non sono in grado di individuare, se del caso dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
              11.   Le   stazioni  appaltanti  possono  motivatamente
          ritenere  che  nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
          proprie  necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso informano
          immediatamente  i  partecipanti,  ai quali non spetta alcun
          indennizzo   o  risarcimento,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 17.
              12.  Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il
          dialogo  e  averne  informato  i  partecipanti, le stazioni
          appaltanti  li invitano a presentare le loro offerte finali
          in  base  alla  o  alle  soluzioni presentate e specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli  elementi  richiesti  e  necessari per l'esecuzione del
          progetto.
              13. (Abrogato).
              14.  Su  richiesta delle stazioni appaltanti le offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali    precisazioni,    chiarimenti,   perfezionamenti   o
          complementi  non  possono avere l'effetto di modificare gli
          elementi  fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto quale
          posto  in  gara  la  cui  variazione  rischi  di falsare la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla  base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente  piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83.
          Per   i   lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
          l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143.
              16.  L'offerente  che risulta aver presentato l'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato a
          precisare  gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
          impegni  in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia
          l'effetto  di modificare elementi fondamentali dell'offerta
          o  dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
          o comportare discriminazioni.
              17.  Le  stazioni  appaltanti possono prevedere premi o
          incentivi  per  partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi
          in cui al comma 11.
              18.  Le  stazioni  appaltanti  non possono ricorrere al
          dialogo   competitivo   in   modo  abusivo  o  in  modo  da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
              "Art.  64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e art.
          36.1.,  direttiva  2004/18;  art. 3, decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  n. 55/1991; art. 5, comma 2,
          decreto  legislativo  n. 358/1992; art. 8, comma 2, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art.  80, comma 11, decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 554/1999). - 1. Le stazioni
          appaltanti  che intendono aggiudicare un appalto pubblico o
          un  accordo  quadro  mediante  procedura  aperta, procedura
          ristretta,  procedura  negoziata  con  pubblicazione  di un
          bando  di  gara,  dialogo  competitivo,  rendono  nota tale
          intenzione con un bando di gara.
              2.  Le  stazioni  appaltanti che intendono istituire un
          sistema   dinamico   di   acquisizione  rendono  nota  tale
          intenzione mediante un bando di gara.
              3.  Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un
          appalto   pubblico   basato   su  un  sistema  dinamico  di
          acquisizione  rendono  nota tale intenzione con un bando di
          gara semplificato.
              4.  Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel
          presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
          ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione
          appaltante,  secondo  il  formato  dei modelli di formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.".
              "Art.  65  (Avviso  sui  risultati  della  procedura di
          affidamento) (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1,
          direttiva  2004/18;  art.  20,  legge  n.  55/1990; art. 5,
          comma 3,  decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, comma 3,
          decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999).  - 1. Le
          stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un contratto
          pubblico  o  concluso  un  accordo quadro inviano un avviso
          secondo  le  modalita' di pubblicazione di cui all'art. 66,
          conforme  all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati
          della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
          dall'aggiudicazione   del  contratto  o  dalla  conclusione
          dell'accordo quadro.
              2.  Nel  caso di accordi quadro conclusi in conformita'
          all'art.   59,   le   stazioni   appaltanti  sono  esentate
          dall'invio  di  un  avviso  in  merito  ai  risultati della
          procedura  di  aggiudicazione  di ciascun appalto basato su
          tale accordo.
              3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
          risultato  dell'aggiudicazione  degli  appalti basati su un
          sistema  dinamico  di acquisizione entro quarantotto giorni
          dall'aggiudicazione  di ogni appalto. Esse possono tuttavia
          raggruppare  detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
          esse   inviano   gli   avvisi  raggruppati  al  piu'  tardi
          quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
              4.  Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
          nell'allegato II B,   le   stazioni   appaltanti   indicano
          nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
              5.   L'avviso   sui   risultati   della   procedura  di
          affidamento  contiene  gli  elementi  indicati nel presente
          codice,  le  informazioni  di  cui  all'allegato X A e ogni
          altra  informazione  ritenuta utile, secondo il formato dei
          modelli di formulari adottati dalla Commissione.
              6.  Talune informazioni relative all'aggiudicazione del
          contratto  o  alla  conclusione dell'accordo quadro possono
          essere   omesse   qualora  la  loro  divulgazione  ostacoli
          l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse
          pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
          operatori  economici pubblici o privati oppure possa recare
          pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.".
              "Art.   70  (Termini  di  ricezione  delle  domande  di
          partecipazione  e  di  ricezione  delle  offerte) (art. 38,
          direttiva  2004/18;  art.  3,  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei Ministri n. 55/1991; articoli 6 e 7, decreto
          legislativo   n.   358/1992;   articoli 9   e  10,  decreto
          legislativo   n.   157/1995;  articoli 79,  comma 1,  primo
          periodo;  79,  commi 3,  4,  7, 8; 81, comma 1, decreto del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999) - 1. Nel fissare i
          termini  per  la ricezione delle offerte e delle domande di
          partecipazione,  le stazioni appaltanti tengono conto della
          complessita'  della prestazione oggetto del contratto e del
          tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
          in  ogni  caso  rispettano  i  termini minimi stabiliti dal
          presente articolo.
              2.  Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
          delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore a cinquantadue
          giorni  decorrenti  dalla data di trasmissione del bando di
          gara.
              3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          con  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e nel dialogo
          competitivo,  il  termine per la ricezione delle domande di
          partecipazione  non  puo'  essere  inferiore  a trentasette
          giorni  decorrenti  dalla data di trasmissione del bando di
          gara.
              4.   Nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          quaranta   giorni   dalla   data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte.
              5.  Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
          di  urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla
          data di invio dell'invito.
              6.  In  tutte  le procedure, quando il contratto ha per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta  giorni  dalla  data  di trasmissione del bando di
          gara  o  di  invio  dell'invito; quando il contratto ha per
          oggetto  anche  la progettazione definitiva, il termine per
          la  ricezione  delle  offerte  non  puo' essere inferiore a
          ottanta giorni con le medesime decorrenze.
              7.  Nei  casi  in  cui  le  stazioni appaltanti abbiano
          pubblicato  un avviso di preinformazione, il termine minimo
          per  la  ricezione  delle  offerte nelle procedure aperte e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e  comunque  mai  a  meno di ventidue giorni, ne' a meno di
          cinquanta  giorni  se  il contratto ha per oggetto anche la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure  aperte,  e  dalla  data  di  invio dell'invito a
          presentare  le  offerte  nelle  procedure ristrette, e sono
          ammessi  a condizione che l'avviso di preinformazione a suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per   il   bando  dall'allegato  IX  A,  sempre  che  dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione  dell'avviso  e  che  tale avviso fosse stato
          inviato  per  la  pubblicazione  non  meno  di cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara.
              8.  Se  i  bandi  sono  redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica   secondo   il   formato   e  le  modalita'  di
          trasmissione  precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
          minimi  per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e
          7,  nelle  procedure  aperte,  e  il  termine minimo per la
          ricezione   delle  domande  di  partecipazione  di  cui  al
          comma 3,   nelle   procedure   ristrette,  nelle  procedure
          negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti
          di sette giorni.
              9.   Se   le   stazioni  appaltanti  offrono,  per  via
          elettronica  e  a  decorrere  dalla pubblicazione del bando
          secondo  l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo
          al  capitolato  d'oneri  e  a ogni documento complementare,
          precisando  nel testo del bando l'indirizzo Internet presso
          il  quale  tale  documentazione  e' accessibile, il termine
          minimo  di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
          procedure  aperte,  e  il termine minimo di ricezione delle
          offerte  di  cui  al  comma 4,  nelle  procedure ristrette,
          possono  essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e'
          cumulabile con quella di cui al comma 8.
              10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
          documenti   e   le   informazioni   complementari,  sebbene
          richiesti   in   tempo   utile  da  parte  degli  operatori
          economici,  non  sono  stati forniti entro i termini di cui
          agli  articoli 71  e  72,  o  se  le offerte possono essere
          formulate  solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
          consultazione   sul   posto   dei   documenti  allegati  al
          capitolato  d'oneri,  i  termini  per  la  ricezione  delle
          offerte  sono  prorogati  in modo adeguato a consentire che
          tutti  gli operatori economici interessati possano prendere
          conoscenza   di   tutte  le  informazioni  necessarie  alla
          preparazione delle offerte.
              11.   Nelle   procedure  ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire:
                a) un  termine  per  la  ricezione  delle  domande di
          parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
          di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione;
                b) e,  nelle  procedure  ristrette, un termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  inferiore  a  dieci giorni,
          ovvero  non  inferiore  a trenta giorni se l'offerta ha per
          oggetto  anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
          di  invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione
          non  si  applica al termine per la ricezione delle offerte,
          se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza  rende  impossibile  osservare  i  termini minimi
          previsti    dal    presente   articolo,   l'amministrazione
          stabilisce  i  termini  nel rispetto, per quanto possibile,
          del comma 1.".
              "Art.  74  (Forma  e  contenuto delle offerte). - 1. Le
          offerte  hanno  forma di documento cartaceo o elettronico e
          sono  sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le
          norme di cui all'art. 77.
              2.  Le  offerte  contengono gli elementi prescritti dal
          bando  o  dall'invito  ovvero dal capitolato d'oneri, e, in
          ogni   caso,   gli  elementi  essenziali  per  identificare
          l'offerente  e  il  suo  indirizzo  e  la  procedura cui si
          riferiscono,   le   caratteristiche   e   il  prezzo  della
          prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
          soggettivi di partecipazione.
              3.  Salvo  che  l'offerta  del  prezzo  sia determinata
          mediante  prezzi  unitari,  il  mancato  utilizzo di moduli
          predisposti  dalle stazioni appaltanti per la presentazione
          delle offerte non costituisce causa di esclusione.
              4.  Le  offerte sono corredate dei documenti prescritti
          dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
              5.  Le  stazioni  appaltanti  richiedono  gli  elementi
          essenziali  di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi e
          documenti  necessari o utili, nel rispetto del principio di
          proporzionalita'  in  relazione all'oggetto del contratto e
          alle finalita' dell'offerta.
              6.  Le  stazioni  appaltanti non richiedono documenti e
          certificati  per  i  quali  le  norme vigenti consentano la
          presentazione   di   dichiarazioni   sostitutive,  salvi  i
          controlli  successivi in corso di gara sulla veridicita' di
          dette dichiarazioni.
              7.  Si  applicano  l'art.  18,  comma 2, legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive modificazioni e integrazioni.".
              "Art.  75  (Garanzie  a corredo dell'offerta) (art. 30,
          comma  1,  comma  2-bis,  legge  n. 109/1994; art. 8, comma
          11-quater,  legge  n. 109/1994 come novellato dall'art. 24,
          legge  n.  62/2005;  art. 100, decreto del Presidente della
          Repubblica   n.  554/1999;  art.  24,  comma 10,  legge  n.
          62/2005). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari
          al  due  per  cento  del  prezzo  base indicato nel bando o
          nell'invito,  sotto  forma di cauzione o di fideiussione, a
          scelta dell'offerente.
              2.   La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a  scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti  dallo  Stato  al  corso del giorno del deposito,
          presso  una  sezione  di  tesoreria provinciale o presso le
          aziende   autorizzate,   a   titolo   di   pegno  a  favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice.
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere   bancaria   o   assicurativa   o  rilasciata  dagli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente
          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2,  del  codice  civile, nonche' l'operativita' della
          garanzia   medesima   entro  quindici  giorni,  a  semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante.
              5.   La   garanzia  deve  avere  validita'  per  almeno
          centottanta    giorni    dalla    data   di   presentazione
          dell'offerta.  Il  bando  o l'invito possono richiedere una
          garanzia  con  termine  di  validita' maggiore o minore, in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono  altresi'  prescrivere  che l'offerta sia corredata
          dall'impegno  del  garante  a rinnovare la garanzia, per la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua  scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudi-cazione,
          su  richiesta  della  stazione  appaltante  nel corso della
          procedura.
              6.  La  garanzia  copre  la  mancata sottoscrizione del
          contratto  per  fatto  dell'affidatario,  ed  e' svincolata
          automaticamente   al   momento   della  sottoscrizione  del
          contratto medesimo.
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
          certificazione  del sistema di qualita' conforme alle norme
          europee  della  serie  UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
          beneficio,   l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti.
              8.   L'offerta   e'   altresi'  corredata,  a  pena  di
          esclusione,  dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
          garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione del contratto, di
          cui    all'art.   113,   qualora   l'offerente   risultasse
          affidatario.
              9.  La  stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente,  nei  loro  confronti, allo svincolo della
          garanzia  di  cui  al  comma 1,  tempestivamente e comunque
          entro   un   termine   non   superiore   a   trenta  giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia.".
              "Art.  79  (Informazioni  circa  i  mancati  inviti, le
          esclusioni   e   le  aggiudicazioni)  (art.  41,  direttiva
          2004/18;  art.  49.1  e  49.2,  direttiva 2004/17; art. 20,
          legge  n.  55/1990;  art.  21,  commi 1,  2  e  3,  decreto
          legislativo  n.  358/1992;  art.  27,  commi 1 e 2, decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art.  27,  commi 3 e 4, decreto
          legislativo  n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10,
          legge  n.  62/2005).  - 1. Le stazioni appaltanti informano
          tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni
          prese  riguardo  alla  conclusione  di  un  accordo quadro,
          all'aggiudicazione  di  un  appalto, o all'ammissione in un
          sistema  dinamico  di  acquisizione,  ivi compresi i motivi
          della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero
          di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta
          una  gara,  ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione.
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
                a) ad  ogni  candidato  escluso  i motivi del rigetto
          della candidatura;
                b) ad  ogni  offerente  escluso  i motivi del rigetto
          della  sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art. 68,
          commi 4  e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
          della  decisione  secondo  cui  i  lavori, le forniture o i
          servizi  non  sono conformi alle prestazioni o ai requisiti
          funzionali;
                c) ad  ogni offerente che abbia presentato un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata   e   il   nome  dell'offerente  cui  e'  stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
              3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1  e di cui al
          comma 2 sono fornite:
                a) su richiesta scritta della parte interessata;
                b) per iscritto;
                c) il  prima  possibile e comunque non oltre quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta.
              4.    Tuttavia    le    stazioni   appaltanti   possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione   dei  contratti,  alla  conclusione  di
          accordi  quadro  o all'ammissione ad un sistema dinamico di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli   l'applicazione   della   legge,   sia  contraria
          all'interesse  pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi
          commerciali  di  operatori  economici  pubblici o privati o
          dell'operatore   economico  cui  e'  stato  aggiudicato  il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi.
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
                a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro
          un    termine    non    superiore    a    cinque    giorni,
          all'aggiudicatario,   al   concorrente   che   segue  nella
          graduatoria,  a  tutti  i  candidati  che  hanno presentato
          un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta
          sia  stata  esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
          l'esclusione,  o  sono  in  termini  per  presentare  detta
          impugnazione;
                b) l'esclusione,   ai   candidati  e  agli  offerenti
          esclusi,  tempestivamente  e  comunque entro un termine non
          superiore a cinque giorni dall'esclusione;
                b-bis)  La  decisione,  a  tutti  i candidati, di non
          aggiudicare  un appalto ovvero di non concludere un accordo
          quadro.".
              "Art.  83  (Criterio  dell'offerta  economicamente piu'
          vantaggiosa)   (art.   53,   direttiva  2004/18;  art.  55,
          direttiva  2004/17;  art.  21,  legge n. 109/1994; art. 19,
          decreto   legislativo   n.   358/1992;   art.  23,  decreto
          legislativo  n.  157/1995;  art. 24, decreto legislativo n.
          158/1995).  -  1. Quando  il  contratto  e' affidato con il
          criterio  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, il
          bando   di   gara   stabilisce  i  criteri  di  valutazione
          dell'offerta,  pertinenti  alla  natura, all'oggetto e alle
          caratteristiche    del    contratto,    quali,   a   titolo
          esemplificativo:
                a) il prezzo;
                b) la qualita';
                c) il pregio tecnico;
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
                e) le  caratteristiche  ambientali  e il contenimento
          dei   consumi   energetici   e   delle  risorse  ambientali
          dell'opera o del prodotto;
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
                g) la redditivita';
                h) il servizio successivo alla vendita;
                i) l'assistenza tecnica;
                l) la  data di consegna ovvero il termine di consegna
          o di esecuzione;
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
                n) la sicurezza di approvvigionamento;
                o) in  caso  di  concessioni,  altresi' la durata del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo,  il bando o il documento descrittivo, elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa  attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo  scarto  tra  il punteggio della soglia e quello massimo
          relativo  all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia deve
          essere appropriato.
              3.   Le   stazioni   appaltanti,  quando  ritengono  la
          ponderazione  di  cui  al  comma 2  impossibile per ragioni
          dimostrabili,  indicano  nel bando di gara e nel capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento  descrittivo,  l'ordine decrescente di importanza
          dei criteri.
              4.   Il  bando  per  ciascun  criterio  di  valutazione
          prescelto  prevede,  ove  necessario,  i  sub-criteri  e  i
          sub-pesi  o  i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione,  provvede a nominare uno o piu' esperti con
          il  decreto  o  la determina a contrarre, affidando ad essi
          l'incarico  di  redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara.
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio  a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le stazioni
          appaltanti  utilizzano  metodologie  tali  da consentire di
          individuare   con   un   unico  parametro  numerico  finale
          l'offerta   piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie  sono
          stabilite   dal   regolamento,  distintamente  per  lavori,
          servizi   e   forniture   e,  ove  occorra,  con  modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi,  tiene  conto  di quanto stabilito dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  in  quanto  compatibili con il presente
          codice.".
              "Art.  85  (Ricorso  alle  aste elettroniche) (art. 54,
          direttiva  2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  101/2002).  -  1.  Nelle
          procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate  previo bando,
          quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma 3, le
          stazioni  appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione
          dei   contratti   di  appalto  avvenga  attraverso  un'asta
          elettronica.
              2.  Alle  condizioni  di  cui  al  comma 3, le stazioni
          appaltanti   possono   stabilire   di   ricorrere  all'asta
          elettronica   in   occasione  del  rilancio  del  confronto
          competitivo   fra   le   parti  di  un  accordo  quadro,  e
          dell'indizione   di   gare   per   appalti  da  aggiudicare
          nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
              3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate
          quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
          maniera  precisa e la valutazione delle offerte rispondenti
          alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
          automaticamente  da  un  mezzo  elettronico,  sulla base di
          elementi  quantificabili in modo tale da essere espressi in
          cifre  o  percentuali.  Le  stazioni appaltanti non possono
          ricorrere  alle  aste  elettroniche  abusivamente o in modo
          tale  da  impedire,  limitare o distorcere la concorrenza o
          comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
          definito dal bando e dagli altri atti di gara.
              4. L'asta elettronica riguarda:
                a) unicamente   i   prezzi,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato al prezzo piu' basso;
                b) i  prezzi  e  i valori degli elementi dell'offerta
          indicati   negli  atti  di  gara,  quando  l'appalto  viene
          aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
              5.    Il    ricorso    ad   un'asta   elettronica   per
          l'aggiudicazione  dell'appalto  deve  essere  espressamente
          indicato nel bando di gara.
              6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
          specifiche informazioni:
                a) gli   elementi   i  cui  valori  sono  oggetto  di
          valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
                b) gli  eventuali  limiti minimi e massimi dei valori
          degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
          dell'appalto;
                c) le  informazioni  che saranno messe a disposizione
          degli   offerenti   nel  corso  dell'asta  elettronica  con
          eventuale  indicazione  del  momento in cui saranno messe a
          loro disposizione;
                d) le   informazioni   riguardanti   lo   svolgimento
          dell'asta elettronica;
                e) le  condizioni  alle  quali  gli offerenti possono
          effettuare  rilanci  e,  in  particolare, gli scarti minimi
          eventualmente richiesti per il rilancio;
                f) le   informazioni   riguardanti   il   dispositivo
          elettronico  utilizzato,  nonche' le modalita' e specifiche
          tecniche di collegamento.
              7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano,  in  seduta  riservata,  una  prima
          valutazione   completa   delle  offerte  pervenute  con  le
          modalita'  stabilite  nel bando di gara e in conformita' al
          criterio   di  aggiudicazione  prescelto  e  alla  relativa
          ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
          ammissibili   sono   invitati   simultaneamente   per   via
          elettronica  a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi valori;
          l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
          collegamento   individuale   al   dispositivo   elettronico
          utilizzato  e  precisa  la data e l'ora di inizio dell'asta
          elettronica.  L'asta  elettronica  si  svolge  in  un'unica
          seduta   e  non  puo'  aver  inizio  prima  di  due  giorni
          lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
              8.  Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio
          dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, l'invito di
          cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
          completa     dell'offerta    dell'offerente    interessato,
          effettuata  conformemente alla ponderazione di cui all'art.
          83,   comma 2.   L'invito  precisa,  altresi',  la  formula
          matematica  che  determina,  durante l'asta elettronica, le
          riclassificazioni  automatiche in funzione dei nuovi prezzi
          o  dei  nuovi  valori presentati. Questa formula integra la
          ponderazione  di  tutti i criteri stabiliti per determinare
          l'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, quale indicata
          nel  bando  o  negli  altri  atti  di  gara;  a tal fine le
          eventuali  forcelle  devono essere precedentemente espresse
          con  un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti,
          per  ciascuna  variante  deve  essere  fornita  una formula
          matematica separata per la relativa ponderazione.
              9.   Nel   corso  dell'asta  elettronica,  le  stazioni
          appaltanti  comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti
          almeno  le informazioni che consentano loro di conoscere in
          ogni  momento  la  rispettiva  classificazione. Le stazioni
          appaltanti    possono,   altresi',   comunicare   ulteriori
          informazioni  riguardanti  prezzi  o  valori  presentati da
          altri  offerenti,  purche' sia previsto negli atti di gara.
          Le   stazioni  appaltanti  possono  inoltre,  in  qualsiasi
          momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
          fase  d'asta, fermo restando che in nessun caso puo' essere
          resa   nota   l'identita'   degli   offerenti   durante  lo
          svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
              10.  Le  stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta
          elettronica  alla  data  e  ora di chiusura preventivamente
          fissate.
              11.  Dopo  aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
          le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi
          dell'art.   81,   in   funzione   dei  risultati  dell'asta
          elettronica.
              12. Il regolamento stabilisce:
                a) i  presupposti  e  le condizioni specifiche per il
          ricorso alle aste elettroniche;
                b) i   requisiti   e   le  modalita'  tecniche  della
          procedura di asta elettronica;
                c) le  condizioni  e  le  modalita'  di esercizio del
          diritto  di  accesso  agli  atti  della  procedura  di asta
          elettronica, nel rispetto dell'art. 13.
              13.  Alle  condizioni  di  cui  al comma 3, le stazioni
          appaltanti  possono  stabilire  di ricorrere a procedure di
          gara    interamente   gestite   con   sistemi   telematici,
          disciplinate   con   il   regolamento  nel  rispetto  delle
          disposizioni di cui al presente codice.".
              "Art.  88  (Procedimento  di  verifica  e di esclusione
          delle  offerte  anormalmente  basse)  (art.  55,  direttiva
          2004/18;  art.  57,  direttiva  2004/17;  art. 21, legge n.
          109/1994;  art. 89, decreto del Presidente della Repubblica
          n.  554/1999).  -  1.  La  richiesta  di giustificazioni e'
          formulata  per  iscritto  e  puo'  indicare  le  componenti
          dell'offerta    ritenute    anormalmente   basse,   ovvero,
          alternativamente  o  congiuntamente, invitare l'offerente a
          dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
              2.  All'offerente e' assegnato un termine non inferiore
          a   dieci   giorni   per   presentare,   per  iscritto,  le
          giustificazioni richieste.
              3.  La  stazione  appaltante,  se del caso mediante una
          commissione   costituita  secondo  i  criteri  fissati  dal
          regolamento   di  cui  all'art.  5,  esamina  gli  elementi
          costitutivi     dell'offerta     tenendo     conto    delle
          giustificazioni  fornite,  e  puo'  chiedere  per  iscritto
          ulteriori  chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito
          di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque
          giorni lavorativi.
              4.    Prima    di    escludere    l'offerta,   ritenuta
          eccessivamente   bassa,   la  stazione  appaltante  convoca
          l'offerente  con  un anticipo non inferiore a cinque giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile.
              5.   Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di
          convocazione   stabilita,   la   stazione  appaltante  puo'
          prescindere dalla sua audizione.
              6. (Soppresso).
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore  offerta,  se la stessa appaia anormalmente bassa,
          e,  se  la  ritiene  anomala,  procede nella stessa maniera
          progressivamente  nei  confronti  delle successive migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione
          appaltante  dichiara  le  eventuali  esclusioni di ciascuna
          offerta  che,  in  base  all'esame  degli elementi forniti,
          risulta,   nel  suo  complesso,  inaffidabile,  e  dichiara
          l'aggiudicazione   definitiva   in  favore  della  migliore
          offerta non anomala.".
              "Art.   90   (Progettazione  interna  ed  esterna  alle
          amministrazioni   aggiudicatrici   in   materia  di  lavori
          pubblici)  (articoli 17  e  18, legge n. 109/1994). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva di lavori, nonche' alla direzione
          dei     lavori     e    agli    incarichi    di    supporto
          tecnico-amministrativo  alle attivita' del responsabile del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle societa' di professionisti;
                f) dalle societa' di ingegneria;
                f-bis) da  prestatori  di  servizi  di  ingegneria ed
          architettura  di  cui  alla categoria 12 dell'allegato II A
          stabiliti  in  altri Stati membri, costituiti conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere d), e), f), f-bis e h), ai
          quali  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 37 in
          quanto compatibili;
                h) da  consorzi stabili di societa' di professionisti
          e  di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati
          da  non  meno  di  tre  consorziati che abbiano operato nel
          settore  dei  servizi  di ingegneria e architettura, per un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso  di  operare in modo congiunto secondo le previsioni
          del  comma 1  dell'art.  36. E' vietata la partecipazione a
          piu'  di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'   tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il
          fatturato  globale  in servizi di ingegneria e architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o  nel  decennio  precedente e' incrementato secondo quanto
          stabilito  dall'art.  36, comma 6, della presente legge; ai
          consorzi   stabili  di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  36,  commi 4  e 5 e di cui
          all'art. 253, comma 8.
              2. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
          tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
          delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
          ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
          associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
          1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
          il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del codice
          civile  che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
          che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
          progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali  si applica il contributo integrativo qualora
          previsto  dalle  norme legislative che regolano la Cassa di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa  riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato   pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo  gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
              3.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici  che  devono  possedere  le  societa'  di cui al
          comma 2 del presente articolo.
              4.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere a), b)  e c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  pubblici  dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale   dell'ufficio   di   appartenenza,  incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e successive modificazioni, se non conseguenti ai
          rapporti d'impiego.
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la   stipulazione  per  intero,  a  carico  delle  stazioni
          appaltanti,  di  polizze  assicurative per la copertura dei
          rischi  di  natura  professionale  a  favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              6.  Le  amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          la   redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo  ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative   connesse  alla  progettazione,  ai
          soggetti  di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
          e  h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
          ovvero   di   difficolta'   di  rispettare  i  tempi  della
          programmazione  dei  lavori  o  di  svolgere le funzioni di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o  di  rilevanza  architettonica  o ambientale o in caso di
          necessita'  di  predisporre  progetti integrali, cosi' come
          definiti  dal  regolamento, che richiedono l'apporto di una
          pluralita'  di competenze, casi che devono essere accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.
              7.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario  dell'incarico  di cui al comma 6, lo
          stesso  deve  essere  espletato  da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              8.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai  suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.".
              "Art.  91 (Procedure di affidamento) (art. 17, legge n.
          109/1994).   -   1.   Per  l'affidamento  di  incarichi  di
          progettazione,  di coordinamento della sicurezza in fase di
          progettazione,  di  direzione  dei lavori, di coordinamento
          della  sicurezza  in  fase  di esecuzione e di collaudo nel
          rispetto  di  quanto  disposto all'art. 120 comma 2-bis, di
          importo  pari  o  superiore  a 100.000 euro si applicano le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
          codice,  ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui
          alla parte III, le disposizioni ivi previste.
              2.  Gli  incarichi  di  progettazione, di coordinamento
          della  sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
          lavori,   di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione  e  di  collaudo nel rispetto di quanto disposto
          all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
          di  cui  a  comma 1  possono essere affidati dalle stazioni
          appaltanti,  a  cura  del responsabile del procedimento, ai
          soggetti  di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
          e  h)  dell'art.  90,  nel  rispetto  dei  principi  di non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza,  e secondo la procedura prevista dall'art. 57,
          comma 6;  l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
          sussistono in tale numero aspiranti idonei.
              3.   In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al  presente
          articolo l'affidatario  non  puo' avvalersi del subappalto,
          fatta  eccezione  per  le  attivita' relative alle indagini
          geologiche,  geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
          a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla predisposizione di
          elaborati  specialistici  e  di dettaglio, con l'esclusione
          delle  relazioni  geologiche, nonche' per la sola redazione
          grafica   degli   elaborati   progettuali.  Resta  comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              4.  Le  progettazioni  definitive  ed esecutive sono di
          norma  affidate  al  medesimo soggetto, pubblico o privato,
          salvo   che   in  senso  contrario  sussistano  particolari
          ragioni,  accertate  dal  responsabile del procedimento. In
          tal   caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del  nuovo
          progettista,   dell'attivita'  progettuale  precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di  progettazione,  fermo  restando  che  l'avvio di quello
          esecutivo    resta    sospensivamente   condizionato   alla
          determinazione     delle    stazioni    appaltanti    sulla
          progettazione definitiva.
              5.  Quando  la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano  in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.
              6.  Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita' di
          progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in fase di
          progettazione,  direzione  dei lavori e coordinamento della
          sicurezza  in fase di esecuzione superi complessivamente la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di esecuzione al
          progettista   e'   consentito  soltanto  ove  espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione.
              7.  I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori
          di  cui  alla  parte III  del  codice,  possono affidare le
          progettazioni     nonche'     le     connesse     attivita'
          tecnico-amministrative  per  lo svolgimento delle procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di  cui  alla  citata parte III, direttamente a societa' di
          ingegneria  di  cui  all'art.  90, comma 1, lettera f), che
          siano  da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta
          per  cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di
          progettazione,  direzione  dei  lavori, coordinamento della
          sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  o  altre  procedure diverse da quelle previste
          dal presente codice.".
              "Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e   fondi   a   disposizione   delle  stazioni  appaltanti)
          (articoli 17  e  18,  legge n. 109/1994; art. 1, comma 207,
          legge  n. 266/2005). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
          non  possono  subordinare  la  corresponsione  dei compensi
          relativi  allo  svolgimento  della  progettazione  e  delle
          attivita'    tecnico-amministrative    ad   essa   connesse
          all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera progettata.
          Nella    convenzione    stipulata    fra    amministrazione
          aggiudicatrice  e  progettista  incaricato sono previste le
          condizioni   e   le   modalita'   per   il   pagamento  dei
          corrispettivi  con  riferimento  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n.  143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              2.  Il  Ministro  della  giustizia,  di concerto con il
          Ministro   delle  infrastrutture,  determina,  con  proprio
          decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
          possono  essere  espletate  dai  soggetti di cui al comma 1
          dell'art.  90,  tenendo conto delle tariffe previste per le
          categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
          al   comma 3   possono  essere  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento.
              3.  I  corrispettivi  delle  attivita' di progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al   comma 2   stabilisce   ripartendo   in   tre  aliquote
          percentuali  la  somma  delle aliquote attualmente fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i   medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto  sono
          rideterminate  le  tabelle  dei corrispettivi a percentuale
          relativi   alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche  in
          relazione  ai  nuovi  oneri  finanziari  assicurativi, e la
          percentuale  per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per le
          attivita'  di  supporto di cui all'art. 10, comma 7 nonche'
          le  attivita'  del  responsabile di progetto e le attivita'
          dei  coordinatori  in  materia  di sicurezza introdotti dal
          decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494.  Per  la
          progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
          il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
          progettazione  definitiva si applica l'aliquota fissata per
          il  progetto  esecutivo;  per la progettazione esecutiva si
          applicano   le   aliquote   fissate   per   il   preventivo
          particolareggiato,  per  i  particolari costruttivi e per i
          capitolati e i contratti.
              4. (Abrogato).
              5.   Una   somma   non   superiore  al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   soggetti   di  cui  all'art.  32,  comma 1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri.
              6.  Il  trenta  per  cento  della tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con  le modalita' e i
          criteri  previsti  nel  regolamento di cui al comma 5 tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
              7.  A  valere  sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
          delle  categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato, le
          amministrazioni  competenti destinano una quota complessiva
          non   superiore   al  dieci  per  cento  del  totale  degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei   progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia
          riscontrato   il  perdurare  dell'interesse  pubblico  alla
          realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano per i
          propri  bilanci  le regioni e le province autonome, qualora
          non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  nonche'  i comuni e le
          province  e  i  loro  consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
              7-bis. Tra  le  spese  tecniche da prevedere nel quadro
          economico    di    ciascun    intervento    sono   comprese
          l'assicurazione   dei   dipendenti,  nonche'  le  spese  di
          carattere   strumentale   sostenute  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.".
              "Art.  101  (Disposizioni generali sulla partecipazione
          ai concorsi di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18).
          -   1.   L'ammissione   dei  partecipanti  ai  concorsi  di
          progettazione non puo' essere limitata:
                a) al  territorio  di  un  solo  Stato membro o a una
          parte di esso;
                b) per  il  fatto  che, secondo la legislazione dello
          Stato  membro  in cui si svolge il concorso, i partecipanti
          debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
              2.   Sono   ammessi   a   partecipare  ai  concorsi  di
          progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'art. 90,
          comma 1,   lettere d), e),   f),   f-bis),   g)   e h).  Il
          regolamento  stabilisce  i  requisiti  dei  concorrenti  ai
          concorsi di progettazione per servizi e forniture.".
              "Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
          109/1994,  19,  comma  1-ter,  legge n. 109/1554). - 1. Nei
          contratti   relativi   a  lavori,  le  stazioni  appaltanti
          verificano,  nei  termini  e con le modalita' stabiliti nel
          regolamento,  la rispondenza degli elaborati progettuali ai
          documenti  di  cui  all'art.  93,  commi 1  e  2, e la loro
          conformita' alla normativa vigente.
              2.  Nei  contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
          dei  lavori,  la  verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
          dell'inizio  delle  procedure di affidamento. Nei contratti
          aventi   ad   oggetto   l'esecuzione   e  la  progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva   ed   esecutiva,   la   verifica  del  progetto
          preliminare  e  di  quello  definitivo redatti a cura della
          stazione  appaltante  hanno  luogo  prima dell'inizio delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti   dall'offerente   hanno  luogo  prima  dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori.
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile  del  procedimento,  nei modi disciplinati dal
          regolamento,  prima  dell'approvazione  del  progetto  e in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del  progetto  esecutivo  o  definitivo rispettivamente, al
          progetto   definitivo  o  preliminare.  Al  contraddittorio
          partecipa  anche il progettista autore del progetto posto a
          base   della   gara,  che  si  esprime  in  ordine  a  tale
          conformita'.
              4.   Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento  della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
              4-bis.   Il   soggetto   incaricato  dell'attivita'  di
          verifica  deve  essere  munito,  dalla data di accettazione
          dell'incarico,  di  una  polizza  di responsabilita' civile
          professionale,  estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
          od  omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
          avente  le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento. Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti  interni alla stazione appaltante, e' a carico per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso     all'interno     del     quadro    economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere  entro  la  data di validazione del progetto. Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno.
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
                a) per  i  lavori  di  importo  pari o superiore a 20
          milioni  di  euro,  la  verifica  deve essere effettuata da
          organismi  di  controllo  accreditati  ai sensi della norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
                b) per  i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto   da  progettisti  esterni  o  le  stesse  stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita',  ovvero  da  altri soggetti autorizzati secondo i
          criteri stabiliti dal regolamento;
                c) (soppressa).
              6.  Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi  a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
          precedono, in quanto compatibili.".
              "Art.  113  (Cauzione  definitiva)  (art.  30, commi 2,
          2-bis,  2-ter,  legge  n.  109/1994).  - 1. L'esecutore del
          contratto   e'   obbligato   a   costituire   una  garanzia
          fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
          caso  di  aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
          per  cento,  la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti
          punti  percentuali  quanti  sono quelli eccedenti il 10 per
          cento;  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20 per cento,
          l'aumento  e'  di  due  punti percentuali per ogni punto di
          ribasso  superiore  a1  20 per cento. Si applica l'art. 75,
          comma 7.
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con   le  modalita'  di  cui  all'art.  75,  comma 3,  deve
          prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della
          preventiva  escussione del debitore principale, la rinuncia
          all'eccezione  di  cui  all'art.  1957, comma 2, del codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro  quindici  giorni, a semplice richiesta scritta della
          stazione appaltante.
              3.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma 1 e'
          progressivamente   svincolata   a  misura  dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per  le  entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
          di  benestare del committente, con la sola condizione della
          preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da  parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o  in  copia  autentica,  attestanti l'avvenuta esecuzione.
          L'ammontare  residuo,  pari  al  25 per cento dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga.  Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni dalla
          consegna  degli stati di avanzamento o della documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
              4.  La  mancata  costituzione  della garanzia di cui al
          comma 1   determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione  della  cauzione provvisoria di cui all'art.
          75  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica
          l'appalto  o  la concessione al concorrente che segue nella
          graduatoria.
              5.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il mancato od
          inesatto  adempimento  e  cessa  di avere effetto solo alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.".
              "Art.   117   (Cessione   dei   crediti  derivanti  dal
          contratto)  (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115,
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1.
          Le  disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
          sono   estese  ai  crediti  verso  le  stazioni  appaltanti
          derivanti  da  contratti  di servizi, forniture e lavori di
          cui   al  presente  codice,  ivi  compresi  i  concorsi  di
          progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
          di   crediti   possono   essere   effettuate   a  banche  o
          intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale preveda
          l'esercizio   dell'attivita'  di  acquisto  di  crediti  di
          impresa.
              2.  Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti
          che  sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti
          devono  essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
          privata   autenticata   e  devono  essere  notificate  alle
          amministrazioni debitrici.
              3.  Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
          concessione,  concorso  di  progettazione,  sono efficaci e
          opponibili    alle    stazioni    appaltanti    che    sono
          amministrazioni  pubbliche  qualora queste non le rifiutino
          con   comunicazione   da   notificarsi   al  cedente  e  al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione.
              4.   Le   amministrazioni   pubbliche,   nel  contratto
          stipulato   o   in   atto   separato  contestuale,  possono
          preventivamente    accettare    la    cessione   da   parte
          dell'esecutore  di  tutti o di parte dei crediti che devono
          venire a maturazione.
              5.   In   ogni  caso  l'amministrazione  cui  e'  stata
          notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le
          eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al  contratto
          relativo  a  lavori, servizi, forniture, progettazione, con
          questo stipulato.".
              "Art.  118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono
          subappalto   e  tutela  del  lavoro)  (art.  25,  direttiva
          2004/18;  art.  37,  direttiva  2004/17;  art. 18, legge n.
          55/1990;  art.  16,  decreto  legislativo 24 marzo 1992, n.
          358;  art.  18,  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
          art.  21,  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158; 34,
          legge   n.   109/1994).  -  1. I  soggetti  affidatari  dei
          contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire
          in  proprio  le  opere  o i lavori, i servizi, le forniture
          compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
          ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'art.
          116.
              2.  La  stazione  appaltante  e' tenuta ad indicare nel
          progetto  e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
          i  lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
          nonche'  le  ulteriori categorie, relative a tutte le altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.   Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,  a
          qualsiasi  categoria  appartengano,  sono  subappaltabili e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria  prevalente,  con  il regolamento, e' definita la
          quota   parte   subappaltabile,   in  misura  eventualmente
          diversificata  a  seconda  delle  categorie medesime, ma in
          ogni  caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
          e   le   forniture,  tale  quota  e'  riferita  all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
                1)   che   i   concorrenti  all'atto  dell'offerta  o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto  dell'affidamento,  abbiano indicato i lavori o le
          parti  di  opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
          servizi  e forniture che intendono subappaltare o concedere
          in cottimo;
                2)   che   l'affidatario  provveda  al  deposito  del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno  venti  giorni  prima della data di effettivo inizio
          dell'esecuzione delle relative prestazioni;
                3)  che  al  momento  del  deposito  del contratto di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti   dal   presente   codice   in   relazione  alla
          prestazione    subappaltata    e   la   dichiarazione   del
          subappaltatore   attestante   il   possesso  dei  requisiti
          generali di cui all'art. 38;
                4)  che  non sussista, nei confronti dell'affidatario
          del  subappalto  o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
          dall'art.   10  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni.
              3.  Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
          provvedera'  a corrispondere direttamente al subappaltatore
          o  al  cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
          stessi  eseguite  o,  in  alternativa, che e' fatto obbligo
          agli  affidatari  di  trasmettere, entro venti giorni dalla
          data  di  ciascun  pagamento effettuato nei loro confronti,
          copia  delle  fatture  quietanzate relative ai pagamenti da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con  l'indicazione  delle  ritenute di garanzia effettuate.
          Qualora   gli   affidatari   non   trasmettano  le  fatture
          quietanziate  del  subappaltatore o del cottimista entro il
          predetto   termine,  la  stazione  appaltante  sospende  il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento  diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
          appaltante   la   parte   delle  prestazioni  eseguite  dal
          subappaltatore  o dal cottimista, con la specificazione del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
              4.  L'affidatario  deve  praticare,  per le prestazioni
          affidate   in   subappalto,   gli   stessi  prezzi  unitari
          risultanti  dall'aggiudicazione,  con ribasso non superiore
          al  venti  per  cento.  L'affidatario corrisponde gli oneri
          della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate in
          subappalto,   alle   imprese  subappaltatrici  senza  alcun
          ribasso;  la  stazione appaltante, sentito il direttore dei
          lavori,   il   coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
          esecuzione,  ovvero  il direttore dell'esecuzione, provvede
          alla  verifica  dell'effettiva  applicazione della presente
          disposizione.  L'affidatario  e'  solidalmente responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla
          normativa vigente.
              5.  Per  i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le  imprese  subappaltatrici,  nonche'  i  dati  di  cui al
          comma 2, n. 3).
              6.  L'affidatario  e' tenuto ad osservare integralmente
          il   trattamento   economico   e  normativo  stabilito  dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si eseguono le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza   delle   norme   anzidette  da  parte  dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni  rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
          e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori, trasmettono alla
          stazione   appaltante   prima  dell'inizio  dei  lavori  la
          documentazione    di    avvenuta    denunzia    agli   enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici,  nonche'  copia  del  piano  di  cui  al
          comma 7.  Ai  fini del pagamento degli stati di avanzamento
          dei  lavori  o dello stato finale dei lavori, l'affidatario
          e,    suo    tramite,    i    subappaltatori    trasmettono
          all'amministrazione  o  ente committente il documento unico
          di regolarita' contributiva.
              6-bis.  Al  fine  di contrastare il fenomeno del lavoro
          sommerso  ed  irregolare, il documento unico di regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della  incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata  dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
          livello  nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie del
          contratto   collettivo   nazionale   comparativamente  piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali.
              7.  I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
          a  disposizione  delle  autorita'  competenti preposte alle
          verifiche    ispettive    di    controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
          i  subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
          gli  specifici  piani  redatti  dai  singoli subappaltatori
          compatibili  tra  loro  e  coerenti con il piano presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o  di  consorzio,  detto  obbligo incombe al mandatario. Il
          direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
              8.  L'affidatario  che  si  avvale del subappalto o del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno di eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del  codice  civile  con  il  titolare del subappalto o del
          cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve essere effettuata da
          ciascuno    dei   soggetti   partecipanti   nel   caso   di
          raggruppamento   temporaneo,   societa'   o  consorzio.  La
          stazione      appaltante      provvede      al     rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta;  tale  termine  puo'  essere  prorogato una sola
          volta,  ove  ricorrano  giustificati motivi. Trascorso tale
          termine  senza  che  si sia provveduto, l'autorizzazione si
          intende  concessa.  Per  i  subappalti o cottimi di importo
          inferiore  al  2  per  cento dell'importo delle prestazioni
          affidate  o  di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'.
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
          subappalto.
              10.  Le  disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
          si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei e alle
          societa'  anche  consortili,  quando  le  imprese riunite o
          consorziate   non   intendono   eseguire   direttamente  le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione  quando  l'associante  non  intende eseguire
          direttamente   le   prestazioni   assunte  in  appalto;  si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto  qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
          ovunque  espletate  che richiedono l'impiego di manodopera,
          quali  le  forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
          singolarmente   di   importo   superiore  al  2  per  cento
          dell'importo   delle  prestazioni  affidate  o  di  importo
          superiore  a  100.000  euro e qualora l'incidenza del costo
          della  manodopera  e  del personale sia superiore al 50 per
          cento   dell'importo   del   contratto   da   affidare.  Il
          subappaltatore   non  puo'  subappaltare  a  sua  volta  le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti  e  di  strutture  speciali  da individuare con il
          regolamento;  in  tali  casi il fornitore o subappaltatore,
          per  la  posa  in  opera  o il montaggio, puo' avvalersi di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei  divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti    i   sub-contratti   stipulati   per   l'esecuzione
          dell'appalto,  il  nome  del  sub-contraente, l'importo del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati.
              12.  Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
          seguenti  categorie  di  forniture  o  servizi, per le loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto:
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi;
                b) la    subfornitura    a   catalogo   di   prodotti
          informatici.".
              "Art.  120  (Collaudo). - 1. Per i contratti relativi a
          servizi  e  forniture il regolamento determina le modalita'
          di  verifica della conformita' delle prestazioni eseguite a
          quelle  pattuite,  con  criteri  semplificati per quelli di
          importo inferiore alla soglia comunitaria.
              2.  Per  i  contratti relativi ai lavori il regolamento
          disciplina   il   collaudo   con   modalita'   ordinarie  e
          semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente
          codice.
              2-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e
          forniture,  l'affidamento  dell'incarico  di  collaudo o di
          verifica  di conformita', in quanto attivita' propria delle
          stazioni  appaltanti,  e'  conferito dalle stesse, a propri
          dipendenti    o    a    dipendenti    di    amministrazioni
          aggiudicatrici,  con  elevata e specifica qualificazione in
          riferimento  all'oggetto del contratto, alla complessita' e
          all'importo  delle  prestazioni,  sulla  base di criteri da
          fissare  preventivamente,  nel  rispetto  dei  principi  di
          rotazione   e  trasparenza;  il  provvedimento  che  affida
          l'incarico  a  dipendenti  della  stazione  appaltante o di
          amministrazioni  aggiudicatrici motiva la scelta, indicando
          gli   specifici  requisiti  di  competenza  ed  esperienza,
          desunti  dal  curriculum  dell'interessato  e da ogni altro
          elemento  in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di
          carenza  di  organico all'interno della stazione appaltante
          di  soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
          e  certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
          difficolta'  a  ricorrere  a  dipendenti di amministrazioni
          aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in materia, la
          stazione   appaltante  affida  l'incarico  di  collaudatore
          ovvero   di   presidente  o  componente  della  commissione
          collaudatrice   a   soggetti   esterni  scelti  secondo  le
          procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
          servizi;  nel  caso  di  collaudo  di  lavori l'affidamento
          dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art.
          91.   Nel   caso   di   interventi   finanziati   da   piu'
          amministrazioni  aggiudicatrici,  la stazione appaltante fa
          ricorso  prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette
          amministrazioni  aggiudicatrici  sulla  base  di specifiche
          intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.".
              "Art.  122  (Disciplina  specifica  per  i contratti di
          lavori  pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
          articoli 79,   80,   81,   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Ai  contratti  di lavori
          pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
          del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
          di  comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le stazioni
          appaltanti  possono  ricorrere ai contratti di cui all'art.
          53,  comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
          speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
          definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
          ovvero  riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
          archeologici.
              2.  L'avviso  di preinformazione di cui all'art. 63, e'
          facoltativo  ed  e'  pubblicato sul profilo di committente,
          ove  istituito,  e sui siti informatici di cui all'art. 66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste.
              3.   L'avviso   sui   risultati   della   procedura  di
          affidamento,  di  cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
          di  committente,  ove  istituito, e sui siti informatici di
          cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
              4.  I  bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale.
              5.  Gli  avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
          contratti  di  importo  pari  o superiore a cinquecentomila
          euro   sono   pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   italiana   -  serie  speciale  -  relativa  ai
          contratti  pubblici,  sul  "profilo  di  committente" della
          stazione  appaltante,  e,  non  oltre due giorni lavorativi
          dopo,    sul   sito   informatico   del   Ministero   delle
          infrastrutture  di  cui  al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
          l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi  di
          pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Gli  avvisi e i
          bandi  sono  altresi'  pubblicati,  non oltre cinque giorni
          lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
          estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
          dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e su
          almeno  uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
          luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
          al  comma 3  relativi  a  contratti  di importo inferiore a
          cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
          Comune  ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
          appaltante;    gli    effetti   giuridici   connessi   alla
          pubblicazione   decorrono   dalla  pubblicazione  nell'albo
          pretorio  del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
          dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
              6.   Ai   termini   di   ricezione   delle  domande  di
          partecipazione  e  delle  offerte,  e  di comunicazione dei
          capitolati  e  documenti complementari, si applicano l'art.
          70,  comma 1  e  comma 10, in tema di regole generali sulla
          fissazione  dei  termini  e  sul prolungamento dei termini,
          nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
                a) nelle   procedure   aperte,   il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
          per   i   contratti   di   importo   pari   o  superiore  a
          cinquecentomila  euro,  e  dalla  pubblicazione  del  bando
          nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
          per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
          non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
                b) nelle   procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate  previa  pubblicazione di un bando di gara, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla data di invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
                d) nelle  procedure  negoziate,  con o senza bando, e
          nel  dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto  del  comma 1  dell'art.  70  e,  ove non vi siano
          specifiche  ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
                e) in  tutte le procedure, quando il contratto ha per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione   delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          quaranta  giorni  dalla  data di pubblicazione del bando di
          gara  o  di  invio  dell'invito; quando il contratto ha per
          oggetto  anche  la progettazione definitiva, il termine per
          la  ricezione  delle  offerte  non  puo' essere inferiore a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze;
                f) nelle  procedure aperte, nelle procedure negoziate
          previo   bando   e  nel  dialogo  competitivo,  quando  del
          contratto   e'   stata   data   notizia   con  l'avviso  di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere  ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione  del  bando,  e per le altre procedure, dalla
          spedizione della lettera invito;
                g) nelle   procedure   ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle  domande  di partecipazione, non inferiore a quindici
          giorni  dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e, nelle
          procedure  ristrette,  un  termine  per  la ricezione delle
          offerte  non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
          a  trenta  giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto anche il
          progetto   esecutivo,   decorrente   dalla  data  di  invio
          dell'invito  a  presentare  offerte. Tale previsione non si
          applica  al  termine  per  la  ricezione  delle offerte, se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
              7.  La  procedura  negoziata  e' ammessa, oltre che nei
          casi  di  cui  agli  articoli 56  e 57, anche per lavori di
          importo complessivo non superiore a centomila euro.
              8.   Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  cui
          all'art.  32,  comma 1, lettera g), si applica la procedura
          prevista  dall'art.  57,  comma 6;  l'invito  e' rivolto ad
          almeno   cinque  soggetti  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei.
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro,  quando  il  criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  la stazione appaltante puo' prevedere
          nel  bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
          che  presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
          alla  soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
          in  tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando  il  numero  delle  offerte  ammesse  e' inferiore a
          dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.".
              "Art.  123  (Procedura  ristretta  semplificata per gli
          appalti  di  lavori) (art. 23, legge n. 109/1994). - 1. Per
          gli  appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
          di  importo  inferiore  a  1  milione  di euro, le stazioni
          appaltanti  hanno facolta', senza procedere a pubblicazione
          di  bando,  di  invitare  a presentare offerta almeno venti
          concorrenti,   se   sussistono   in  tale  numero  soggetti
          qualificati  in  relazione  ai lavori oggetto dell'appalto,
          individuati    tra   gli   operatori   economici   iscritti
          nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
              2.  I  lavori  che  le  stazioni  appaltanti  intendono
          affidare  con  la  procedura  di cui al comma 1, vanno resi
          noti  mediante avviso, pubblicato con le modalita' previste
          per  l'avviso  di preinformazione, entro il trenta novembre
          di ogni anno.
              3.   Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere
          invitati   alle   procedure   di   affidamento  di  cui  al
          comma precedente,  presentano  apposita  domanda,  entro il
          quindici dicembre successivo.
              4.  I  consorzi  e  i raggruppamenti temporanei possono
          presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo
          di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
              5.   Gli   altri  operatori  economici  possono  essere
          iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
          pari a trenta.
              6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato
          elenco  sia in forma individuale che in forma di componente
          di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
          piu'   di   un  raggruppamento  temporaneo  o  piu'  di  un
          consorzio,  ovvero come componente sia di un raggruppamento
          temporaneo che di un consorzio.
              7.  Nel  caso  di  stazioni  appaltanti  di  dimensione
          nazionale  la  cui struttura organizzativa e' articolata in
          sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono
          alle singole articolazioni territoriali.
              8.  Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
          un'autocertificazione,  ai  sensi  della normativa vigente,
          con  cui  il  richiedente afferma di essere in possesso dei
          requisiti  di qualificazione necessari e di non trovarsi in
          nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione
          di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
              9.  Le  stazioni  appaltanti  formano l'elenco entro il
          trenta  dicembre,  iscrivendovi  tutti  i  soggetti  la cui
          domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di
          cui al comma 8.
              10.  L'ordine  di  iscrizione,  tra  i  soggetti aventi
          titolo,  e'  stabilito  mediante sorteggio pubblico, la cui
          data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
              11. Le stazioni appaltanti applicano l'art. 48.
              12.  Gli  operatori  inseriti nell'elenco sono invitati
          secondo  l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei
          requisiti   di   qualificazione   necessari   in  relazione
          all'oggetto  dell'appalto,  e  possono  ricevere  ulteriori
          inviti  dopo  che  sono  stati  invitati  tutti  i soggetti
          inseriti  nell'elenco,  in possesso dei necessari requisiti
          di qualificazione.
              13.     Gli     elenchi    annuali    sono    trasmessi
          all'Osservatorio,  che  ne da' pubblicita' sul proprio sito
          informatico  di  cui all'art. 66, comma 7, con le modalita'
          ivi previste.
              14.    L'Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato
          programma  informatico,  il  rispetto del numero massimo di
          iscrizioni  e  comunica  il  superamento del numero massimo
          alle   stazioni   appaltanti   che   hanno  proceduto  alle
          iscrizioni  che, secondo un ordine cronologico, eccedono il
          numero massimo.
              15.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 14,  le  stazioni
          appaltanti   sono   tenute  a  cancellare  dall'elenco  gli
          iscritti  nei cui confronti si e' verificato il superamento
          del  numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla
          comunicazione   dell'Osservatorio,  e  previo  avviso  agli
          iscritti  che  possono,  entro cinque giorni, rinunciare ad
          una  o  piu'  diverse  iscrizioni, per rientrare nel numero
          massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
          comunicate all'Osservatorio.
              16.  Le  stazioni  appaltanti  possono  sempre chiedere
          notizie    all'Osservatorio    sul    numero   massimo   di
          iscrizioni.".
              "Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
          (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1.
          Ai  contratti  di  servizi  e forniture sotto soglia non si
          applicano  le  norme  del  presente  codice  che  prevedono
          obblighi  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  in  ambito
          sovranazionale.
              2.  L'avviso  di  preinformazione di cui all'art. 63 e'
          facoltativo  ed  e'  pubblicato sul profilo di committente,
          ove  istituito,  e sui siti informatici di cui all'art. 66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste.
              3.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui
          risultati   della   procedura   di   affidamento  sui  siti
          informatici di cui all'art. 66, comma 7.
              4.  I  bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale.
              5.  I  bandi  sono  pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  -  serie  speciale - contratti
          pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
          con  le  modalita' ivi previste, e nell'albo della stazione
          appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
          decorrono  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta Ufficiale. Si
          applica,  comunque,  quanto previsto dall'art. 66, comma 15
          nonche' comma 7, terzo periodo.
              6.   Ai   termini   di   ricezione   delle  domande  di
          partecipazione  e  delle  offerte,  e  di comunicazione dei
          capitolati  e  documenti  complementari,  si  applicano gli
          articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
          sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
          termini,  nonche'  gli  articoli 71  e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole:
                a) nelle   procedure   aperte,   il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
          non puo' essere inferiore a quindici giorni;
                b) nelle   procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate  previa  pubblicazione di un bando di gara, e nel
          dialogo  competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a sette giorni;
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla data di invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni;
                d) nelle  procedure  negoziate,  con o senza bando, e
          nel  dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto  del  comma 1  dell'art.  70  e,  ove non vi siano
          specifiche  ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
                e) nelle  procedure aperte, nelle procedure negoziate
          previo   bando   e  nel  dialogo  competitivo,  quando  del
          contratto   e'   stata   data   notizia   con  l'avviso  di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere  ridotto  a  dieci  giorni  e comunque mai a meno di
          sette  giorni,  decorrenti,  nelle  procedure aperte, dalla
          pubblicazione  del  bando,  e per le altre procedure, dalla
          spedizione della lettera invito;
                f) nelle   procedure   ristrette  e  nelle  procedure
          negoziate  con  pubblicazione  di  un bando di gara, quando
          l'urgenza  rende  impossibile  rispettare  i termini minimi
          previsti  dal  presente  articolo,  le stazioni appaltanti,
          purche'   indichino   nel   bando   di   gara   le  ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle  domande  di  partecipazione,  non  inferiore a dieci
          giorni  dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e, nelle
          procedure  ristrette,  un  termine  per  la ricezione delle
          offerte non inferiore a cinque giorni.
              7.   Il  regolamento  disciplina,  secondo  criteri  di
          semplificazione  rispetto  alle  norme dettate dal presente
          codice,   i   requisiti   di  idoneita'  morale,  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria che devono
          essere posseduti dagli operatori economici.
              8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000  euro,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione e'
          quello  del  prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo'
          prevedere  nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla gara
          delle  offerte  che  presentano  una percentuale di ribasso
          pari  o  superiore  alla  soglia di anomalia individuata ai
          sensi  dell'art.  86; in tal caso non si applica l'art. 86,
          comma 5.  Comunque la facolta' di esclusione automatica non
          e'  esercitabile  quando il numero delle offerte ammesse e'
          inferiore  a  dieci;  in  tal  caso  si  applica l'art. 86,
          comma 3.".
              "Art.  125  (Lavori,  servizi  e forniture in economia)
          (art.  24,  legge  n.  109/1994;  art.  88, e art. 142 ss.,
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999;
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 384/2001). - 1.
          Le  acquisizioni  in  economia  di  beni,  servizi, lavori,
          possono essere effettuate:
                a) mediante amministrazione diretta.
                b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'art. 10.
              3.  Nell'amministrazione  diretta  le acquisizioni sono
          effettuate  con  materiali  e  mezzi propri o appositamente
          acquistati  o  noleggiati  e  con  personale  proprio delle
          stazioni    appaltanti,   o   eventualmente   assunto   per
          l'occasione,   sotto  la  direzione  del  responsabile  del
          procedimento
              4.  Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
              5.  I  lavori  in economia sono ammessi per importi non
          superiori  a  200.000.  I lavori assunti in amministrazione
          diretta   non  possono  comportare  una  spesa  complessiva
          superiore a 50.000 euro.
              6.  I lavori eseguibili in economia sono individuati da
          ciascuna  stazione  appaltante,  con  riguardo alle proprie
          specifiche   competenze   e   nell'ambito   delle  seguenti
          categorie generali:
                a) manutenzione  o  riparazione  di opere od impianti
          quando  l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e
          non  sia  possibile realizzarle con le forme e le procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122;
                b) manutenzione di opere o di impianti;
                c) interventi   non   programmabili   in  materia  di
          sicurezza;
                d) lavori  che  non  possono  essere  differiti, dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
                e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
                f) completamento  di opere o impianti a seguito della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,   quando   vi  e'  necessita'  e  urgenza  di
          completare i lavori.
              7.  I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante   con  mandati  intestati  al  responsabile  del
          procedimento,   con   obbligo   di  rendiconto  finale.  Il
          programma  annuale  dei lavori e' corredato dell'elenco dei
          lavori  da  eseguire  in  economia per i quali e' possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria.
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino   a   200.000  euro,  l'affidamento  mediante  cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici, se
          sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei, individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori  economici predisposti dalla stazione appaltante.
          Per  lavori  di  importo  inferiore  a quarantamila euro e'
          consentito  l'affidamento diretto da parte del responsabile
          del procedimento.
              9.  Le  forniture  e i servizi in economia sono ammessi
          per  importi  inferiori  a  137.000  per le amministrazioni
          aggiudicatrici  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e
          per  importi  inferiori  a  211.000  euro  per  le stazioni
          appaltanti  di  cui  all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali
          soglie  sono  adeguate  in  relazione  alle modifiche delle
          soglie  previste  dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di
          adeguamento previsto dall'art. 248.
              10.  L'acquisizione  in  economia  di beni e servizi e'
          ammessa  in  relazione  all'oggetto  e ai limiti di importo
          delle  singole  voci  di spesa, preventivamente individuate
          con  provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante, con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione  in  economia e' altresi' consentito nelle
          seguenti ipotesi:
                a) risoluzione     di    un    precedente    rapporto
          contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,
          quando  cio'  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente per
          conseguire   la   prestazione   nel  termine  previsto  dal
          contratto;
                b) necessita'  di  completare  le  prestazioni  di un
          contratto  in corso, ivi non previste, se non sia possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
                c) prestazioni  periodiche  di  servizi, forniture, a
          seguito  della  scadenza dei relativi contratti, nelle more
          dello  svolgimento  delle ordinarie procedure di scelta del
          contraente, nella misura strettamente necessaria;
                d) urgenza,   determinata  da  eventi  oggettivamente
          imprevedibili,   al   fine  di  scongiurare  situazioni  di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute   pubblica,   ovvero   per  il  patrimonio  storico,
          artistico, culturale.
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a  ventimila  euro  e  fino  alle soglie di cui al comma 9,
          l'affidamento   mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,   previa   consultazione   di   almeno  cinque
          operatori  economici, se sussistono in tale numero soggetti
          idonei,  individuati  sulla  base  di  indagini  di mercato
          ovvero  tramite  elenchi di operatori economici predisposti
          dalla   stazione   appaltante.   Per  servizi  o  forniture
          inferiori  a  ventimila  euro,  e' consentito l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento.
              12.  L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale,  capacita'  tecnico-professionale  ed  economico  -
          finanziaria  prescritta  per  prestazioni  di  pari importo
          affidate   con   le   procedure  ordinarie  di  scelta  del
          contraente.  Agli  elenchi  di  operatori  economici tenuti
          dalle   stazioni   appaltanti  possono  essere  iscritti  i
          soggetti  che  ne facciano richiesta, che siano in possesso
          dei  requisiti  di  cui  al periodo precedente. Gli elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
              13.  Nessuna  prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
          comprese  le  prestazioni  di manutenzione, periodica o non
          periodica,  che  non ricade nell'ambito di applicazione del
          presente  articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia.
              14.  I  procedimenti  di acquisizione di prestazioni in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo,  nonche'  dei  principi  in  tema di procedure di
          affidamento  e  di  esecuzione del contratto desumibili dal
          presente codice, dal regolamento.".
              "Art.  128  (Programmazione  dei lavori pubblici) (art.
          14,  legge  n. 109/1994). - 1. L'attivita' di realizzazione
          dei  lavori  di  cui  al presente codice di singolo importo
          superiore  a  100.000  euro  si  svolge  sulla  base  di un
          programma  triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
          amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono e approvano,
          nel  rispetto  dei  documenti  programmatori, gia' previsti
          dalla  normativa  vigente,  e  della normativa urbanistica,
          unitamente  all'elenco  dei  lavori da realizzare nell'anno
          stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione  dei  propri bisogni che le amministrazioni
          aggiudicatrici   predispongono  nell'esercizio  delle  loro
          autonome  competenze  e, quando esplicitamente previsto, di
          concerto  con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
          assunti  come  prioritari.  Gli  studi individuano i lavori
          strumentali   al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,
          indicano    le    caratteristiche   funzionali,   tecniche,
          gestionali   ed   economico-finanziarie   degli   stessi  e
          contengono   l'analisi   dello   stato  di  fatto  di  ogni
          intervento      nelle      sue     eventuali     componenti
          storico-artistiche,   architettoniche,   paesaggistiche,  e
          nelle   sue   componenti   di   sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
          le  amministrazioni aggiudicatici individuano con priorita'
          i   bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite  la
          realizzazione  di lavori finanziabili con capitali privati,
          in  quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
          programma  triennale  e  i  suoi aggiornamenti annuali sono
          resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione, mediante
          affissione  nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
          per  almeno  sessanta  giorni  consecutivi ed eventualmente
          mediante  pubblicazione  sul  profilo  di committente della
          stazione appaltante.
              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'.  Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere
          comunque  prioritari  i lavori di manutenzione, di recupero
          del  patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          dall'art.  53,  comma 6,  possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono  rispettare  le  priorita'  ivi indicate. Sono fatti
          salvi  gli  interventi  imposti  da eventi impreve-dibili o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni  di legge o regolamentari ovvero da altri atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale.
              6.  L'inclusione  di  un  lavoro nell'elenco annuale e'
          subordinata,  per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
          di   euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio  di
          fattibilita'  e, per i lavori di importo pari o superiore a
          1.000.000   di   euro,   alla   previa  approvazione  della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 93,
          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'art.  153  per  i  quali  e'  sufficiente  lo studio di
          fattibilita'.
              7.  Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
          all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
          almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita' di ciascun
          lotto.
              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Resta  ferma l'applicabilita' delle disposizioni
          di  cui  agli  articoli 9,  10,  11  e  19  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
          all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali si applicano le
          disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 18 agosto
          2000, n. 267.
              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici sono tenute ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture;  i programmi
          triennali  e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
          sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
          cui  al  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
          2001,  n.  20  e  per  estremi  sul sito informatico presso
          l'Osservatorio.
              12.  I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
          fatta  eccezione  per  quelli  predisposti  dagli enti e da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.".
              "Art.  129  (Garanzie  e  coperture  assicurative per i
          lavori  pubblici)  (art.  30,  commi 3,  4, 7-bis, legge n.
          109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
          e   dall'art.  113,  l'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'
          obbligato  a  stipulare  una polizza assicurativa che tenga
          indenni  le  stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di  emissione  del certificato di collaudo provvisorio o di
          regolare esecuzione.
              2.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del Ministro delle infrastrutture,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo   provvisorio   o   del  certificato  di  regolare
          esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
          polizza  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,  della
          medesima  durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
          parziale  dell'opera,  ovvero dei rischi derivanti da gravi
          difetti costruttivi.
              3.  Con  il  regolamento  e' istituito, per i lavori di
          importo  superiore  a  100  milioni  di euro, un sistema di
          garanzia  globale  di  esecuzione  operante per gli appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i  soggetti  di  cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
          c).  Il  sistema,  una volta istituito, e' obbligatorio per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva  e  l'esecuzione  di  lavori  pubblici di importo
          superiore a 75 milioni di euro.".
              "Art.  133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
          dei  prezzi)  (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
          ritardo  nella emissione dei certificati di pagamento o dei
          titoli  di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
          rispetto   alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  dal
          contratto,  che non devono comunque superare quelli fissati
          dal  regolamento  di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
          dei  lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
          nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
          delle   infrastrutture,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
          facolta',  trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso in
          cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
          stato  tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
          spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
          di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
          previa    costituzione    in    mora   dell'amministrazione
          aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
          costituzione  stessa,  di  promuovere il giudizio arbitrale
          per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
              1-bis.  Fermi  i  vigenti  divieti di anticipazione del
          prezzo,  il  bando  di gara puo' individuare i materiali da
          costruzione  per  i  quali  i  contratti,  nei limiti delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali,  prevedono  le  modalita' e i tempi di pagamento
          degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei prezzi
          contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari desunti dagli
          stessi,  previa  presentazione  da  parte dell'esecutore di
          fattura  o  altro  documento  comprovanti  il loro acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto  e la loro destinazione allo specifico contratto,
          previa  accettazione  dei  materiali da parte del direttore
          dei  lavori,  a condizione comunque che il responsabile del
          procedimento  abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
          e  che  l'esecuzione  degli stessi proceda conformemente al
          cronoprogramma.  Per  tali  materiali  non  si applicano le
          disposizioni  di  cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
          per  variazioni  in  aumento. Il pagamento dei materiali da
          costruzione  e'  subordinato  alla costituzione di garanzia
          fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di importo pari al
          pagamento   maggiorato   del   tasso  di  interesse  legale
          applicato  al  periodo necessario al recupero del pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente   escussa   dal   committente   in  caso  di
          inadempimento  dell'affidatario  dei lavori, ovvero in caso
          di  interruzione  dei lavori o non completamento dell'opera
          per  cause  non  imputabili al committente. L'importo della
          garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel
          corso  dei  lavori, in rapporto al progressivo recupero del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica.
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti  non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
          e  non  si  applica  il  comma 1  dell'art. 1664 del codice
          civile.
              3.  Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
          chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori al netto del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel  caso  in  cui la differenza tra il tasso di inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente  sia  superiore  al 2 per cento, all'importo dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione   dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
          fissata,  con  decreto del Ministro delle infrastrutture da
          emanare  entro  il  31 marzo  di  ogni  anno,  nella misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di applicazione del prezzo
          chiuso,  ai  sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
          data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale  di cui al
          medesimo comma 3.
              4.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
          prezzo  di singoli materiali da costruzione, per effetto di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione,  superiori  al 10 per cento rispetto al prezzo
          rilevato  dal  Ministero  delle infrastrutture nell'anno di
          presentazione   dell'offerta  con  il  decreto  di  cui  al
          comma 6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in aumento o in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7.
              5.   La  compensazione  e'  determinata  applicando  la
          percentuale  di  variazione  che  eccede il 10 per cento al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni  contabilizzate  nell'anno solare precedente al
          decreto  di  cui  al  comma 6 nelle quantita' accertate dal
          direttore dei lavori.
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di  ogni  anno,  rileva  con  proprio decreto le variazioni
          percentuali  annuali  dei  singoli  prezzi dei materiali da
          costruzione piu' significativi.
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione  appaltante  l'istanza  di compensazione, ai sensi
          del   comma 4,   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
              7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 4 si possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  nel  quadro  economico  di  ogni  intervento, in
          misura   non   inferiore   all'1   per   cento  del  totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni  contrattuali  gia'  assunti,  nonche' le eventuali
          ulteriori  somme  a  disposizione della stazione appaltante
          per   lo   stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le  somme  derivanti  da ribassi d'asta, qualora non ne sia
          prevista  una  diversa  destinazione sulla base delle norme
          vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili relative ad altri
          interventi    ultimati    di    competenza   dei   soggetti
          aggiudicatori  nei  limiti della residua spesa autorizzata;
          l'utilizzo  di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
          qualora  gli  interventi  siano  stati  finanziati dal CIPE
          stesso.
              8.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad aggiornare
          annualmente  i propri prezzari, con particolare riferimento
          alle  voci  di  elenco  correlate a quei prodotti destinati
          alle  costruzioni, che siano stati soggetti a significative
          variazioni  di  prezzo  legate  a particolari condizioni di
          mercato.   I   prezzari   cessano  di  avere  validita'  il
          31 dicembre  di ogni anno e possono essere transitoriamente
          utilizzati  fino  al  30 giugno  dell'anno successivo per i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro  tale  data.  In  caso  di  inadempienza da parte dei
          predetti  soggetti,  i  prezzari  possono essere aggiornati
          dalle  competenti  articolazioni territoriali del Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.
              9.  I  progettisti  e  gli esecutori di lavori pubblici
          sono  soggetti  a  penali  per il ritardato adempimento dei
          loro  obblighi  contrattuali.  L'entita'  delle penali e le
          modalita'    di    versamento    sono    disciplinate   dal
          regolamento.".
              "Art.   135   (Risoluzione   del  contratto  per  reati
          accertati    e    per    decadenza   dell'attestazione   di
          qualificazione)  (art.  118,  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Fermo quanto previsto da
          altre   disposizioni   di   legge,  qualora  nei  confronti
          dell'appaltatore   sia   intervenuta   l'emanazione  di  un
          provvedimento  definitivo che dispone l'applicazione di una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
          27 dicembre  1956,  n.  1423, ed agli articoli 2 e seguenti
          della  legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
          sentenza  di  condanna  passata  in giudicato per frodi nei
          riguardi  della  stazione appaltante, di subappaltatori, di
          fornitori,  di  lavoratori  o  di  altri  soggetti comunque
          interessati   ai   lavori,  nonche'  per  violazione  degli
          obblighi   attinenti   alla   sicurezza   sul   lavoro,  il
          responsabile   del   procedimento   propone  alla  stazione
          appaltante,  in  relazione  allo  stato  dei  lavori e alle
          eventuali   conseguenze   nei   riguardi   delle  finalita'
          dell'intervento,   di   procedere   alla   risoluzione  del
          contratto.
              1-bis.   Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore  sia
          intervenuta     la     decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione,  per  aver  prodotto falsa documentazione o
          dichiarazioni    mendaci,    risultante    dal   casellario
          informatico,    la   stazione   appaltante   procede   alla
          risoluzione del contratto.
              2.  Nel  caso  di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
          soltanto  al  pagamento  dei  lavori regolarmente eseguiti,
          decurtato    degli   oneri   aggiuntivi   derivanti   dallo
          scioglimento del contratto.".
              "Art.   140   (Procedure  di  affidamento  in  caso  di
          fallimento  dell'esecutore  o risoluzione del contratto per
          grave  inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi 12-bis,
          ter,   quater,   quinquies,   decreto-legge   n.   35/2005,
          convertitio   in  legge  n.  80/2005).  -  1.  Le  stazioni
          appaltanti  prevedono  nel  bando  di  gara che, in caso di
          fallimento  dell'appaltatore o di risoluzione del contratto
          per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria,  al  fine  di stipulare un nuovo contratto per
          l'affidamento  del  completamento  dei  lavori.  Si procede
          all'interpello  a  partire dal soggetto che ha formulato la
          prima  migliore  offerta  fino al quinto migliore offerente
          escluso l'originario aggiudicatario.
              2.  L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              "Art.  141  (Collaudo  dei  lavori  pubblici) (art. 28,
          legge  n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le norme
          concernenti   il   termine   entro  il  quale  deve  essere
          effettuato  il  collaudo  finale,  che deve avere luogo non
          oltre  sei  mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
          individuati  dal  regolamento,  di particolare complessita'
          dell'opera  da  collaudare,  in  cui il termine puo' essere
          elevato  sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce
          altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
          le  caratteristiche  dei  lavori, la misura del compenso ad
          essi  spettante,  nonche' le modalita' di effettuazione del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un
          certificato  di  collaudo secondo le modalita' previste dal
          regolamento.   Il  certificato  di  collaudo  ha  carattere
          provvisorio  e assume carattere definitivo decorsi due anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo  si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
          formale  di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
          dalla  scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
          importo  sino  a 500.000 euro il certificato di collaudo e'
          sostituito  da  quello di regolare esecuzione; per i lavori
          di  importo superiore, ma non eccedente il milione di euro,
          e'  in  facolta'  del  soggetto appaltante di sostituire il
          certificato  di collaudo con quello di regolare esecuzione.
          Il  certificato  di  regolare esecuzione e' comunque emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.   Per   le   operazioni  di  collaudo,  le  stazioni
          appaltanti  nominano  da  uno  a  tre  tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro complessita' e all'importo degli stessi. Possono
          fare  parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad
          un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7.  Fermo  quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c);
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8.  Nei  casi di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9.  Il  pagamento  della rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art. 1666, comma 2, del codice
          civile.
              10.  Salvo  quanto  disposto  dall'art. 1669 del codice
          civile,  l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo.
              10-bis.  Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717
          del 1949.".
              "Art.  156  (Societa'  di progetto) (art. 37-quinquies,
          legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
          di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
          infrastruttura  o di un nuovo servizio di pubblica utilita'
          deve  prevedere  che  l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma  di societa' per azioni o a responsabilita' limitata,
          anche  consortile.  Il  bando  di  gara  indica l'ammontare
          minimo  del  capitale  sociale  della  societa'. In caso di
          concorrente  costituito  da  piu' soggetti, nell'offerta e'
          indicata  la quota di partecipazione al capitale sociale di
          ciascun  soggetto.  Le  predette  disposizioni si applicano
          anche  alla  gara  di  cui  all'art. 153. La societa' cosi'
          costituita   diventa   la  concessionaria  subentrando  nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di   approvazione   o  autorizzazione.  Tale  subentro  non
          costituisce  cessione  di contratto. Il bando di gara puo',
          altresi',  prevedere che la costituzione della societa' sia
          un obbligo dell'aggiudicatario.
              2.  I  lavori  da  eseguire  e i servizi da prestare da
          parte  delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano
          affidati  direttamente  dalle  suddette  societa' ai propri
          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti
          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
          contrattuali  che  prevedano  obblighi  di  affidamento dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi.
              3.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario  in tutti i rapporti con l'amministrazione
          concedente.  Nel  caso  di versamento di un prezzo in corso
          d'opera  da  parte  della  pubblica amministrazione, i soci
          della  societa'  restano  solidalmente  responsabili con la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo' fornire alla
          pubblica  amministrazione  garanzie bancarie e assicurative
          per  la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie  cessano alla data di emissione del certificato di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le  modalita'  per  l'eventuale  cessione delle quote della
          societa'  di  progetto, fermo restando che i soci che hanno
          concorso  a  formare i requisiti per la qualificazione sono
          tenuti  a  partecipare  alla  societa'  e  a garantire, nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario  sino alla data di emissione del certificato
          di  collaudo  dell'opera.  L'ingresso  nel capitale sociale
          della   societa'   di   progetto   e  lo  smobilizzo  delle
          partecipazioni  da  parte  di  banche  e  altri investitori
          istituzionali   che   non  abbiano  concorso  a  formare  i
          requisiti  per  la qualificazione possono tuttavia avvenire
          in qualsiasi momento.".
              "Art.   159   (Subentro)   (art.  37-octies,  legge  n.
          109/1994).  -  1. In  tutti  i  casi  di  risoluzione di un
          rapporto  concessorio  per  motivi attribuibili al soggetto
          concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
          impedire   la   risoluzione  designando  una  societa'  che
          subentri  nella  concessione  al posto del concessionario e
          che verra' accettata dal concedente a condizione che:
                a) la   societa'  designata  dai  finanziatori  abbia
          caratteristiche   tecniche  e  finanziarie  sostanzialmente
          equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
          dell'affidamento della concessione;
                b) l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe
          causato   la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta  giorni
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
              1-bis.   La   designazione   di  cui  al  comma 1  deve
          intervenire  entro  il termine individuato nel contratto o,
          in  mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice
          nella  comunicazione  scritta  agli enti finanziatori della
          intenzione di risolvere il contratto.
              2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono
          fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione delle
          previsioni di cui al comma 1.
              2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
          progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
          pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.".
              "Art.  160  (Privilegio  sui  crediti) (art. 37-nonies,
          legge  n.  109/1994).  -  1.  I  crediti  dei  soggetti che
          finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
          interesse  pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
          privilegio   generale,   ai  sensi  degli  articoli 2745  e
          seguenti   del   codice   civile,   sui   beni  mobili  del
          concessionario  e  delle  societa'  di  progetto  che siano
          concessionarie  o  affidatarie di contratto di partenariato
          pubblico  privato  o contraenti generali ai sensi dell'art.
          176.
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i   finanziatori   originari   dei  crediti,  il  debitore,
          l'ammontare  in  linea  capitale  del finanziamento o della
          linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
          finanziamento.
              3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e'
          subordinata   alla   trascrizione,  nel  registro  indicato
          dall'art.  1524,  comma 2, del codice civile, dell'atto dal
          quale   il   privilegio  risulta.  Della  costituzione  del
          privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
          annunzi  legali;  dall'avviso  devono risultare gli estremi
          della   avvenuta   trascrizione.   La   trascrizione  e  la
          pubblicazione  devono essere effettuate presso i competenti
          uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
              4.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 1153 del
          codice  civile,  il privilegio puo' essere esercitato anche
          nei  confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
          beni  che  sono  oggetto  dello stesso dopo la trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far   valere   il   privilegio   nei  confronti  del  terzo
          acquirente,    il    privilegio    si    trasferisce    sul
          corrispettivo.".
              "Art.   160-bis.   (Locazione   finanziaria   di  opere
          pubbliche   o   di   pubblica   utilita).   -   1.  Per  la
          realizzazione,  l'acquisizione ed il completamento di opere
          pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  i  committenti tenuti
          all'applicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi
          anche   del   contratto   di   locazione  finanziaria,  che
          costituisce  appalto  pubblico  di lavori, salvo che questi
          ultimi  abbiano  un carattere meramente accessorio rispetto
          all'oggetto principale del contratto medesimo.
              2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
          indicazioni  previste  dal  presente  codice,  determina  i
          requisiti      soggettivi,      funzionali,      economici,
          tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
          caratteristiche  tecniche ed estetiche dell'opera, i costi,
          i  tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
          di    valutazione    tecnica    ed    economico-finanziaria
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
              3.  L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una
          associazione    temporanea    costituita    dal    soggetto
          finanziatore  e  dal  soggetto  realizzatore, responsabili,
          ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
          ovvero  un  contraente  generale.  In  caso  di fallimento,
          inadempimento   o   sopravvenienza   di   qualsiasi   causa
          impeditiva  all'adempimento  dell'obbligazione  da parte di
          uno  dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea
          di  imprese,  l'altro  puo'  sostituirlo, con l'assenso del
          committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
          caratteristiche.
              4.   L'adempimento   degli   impegni   della   stazione
          appaltante  resta  in  ogni  caso  condizionato al positivo
          controllo  della  realizzazione  ed alla eventuale gestione
          funzionale dell'opera secondo le modalita' previste.
              4-bis.  Il  soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi
          del  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  deve  dimostrare  alla stazione
          appaltante  che  dispone,  se  del  caso  avvalendosi delle
          capacita'   di   altri   soggetti,  anche  in  associazione
          temporanea   con   un   soggetto  realizzatore,  dei  mezzi
          necessari   ad   eseguire   l'appalto.   Nel  caso  in  cui
          l'offerente  sia  un  contraente  generale, di cui all'art.
          162,  comma 1,  lettera g),  esso puo' partecipare anche ad
          affidamenti  relativi  alla realizzazione, all'acquisizione
          ed  al  completamento  di  opere  pubbliche  o  di pubblica
          utilita'  non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
          IV,  se  in  possesso dei requisiti determinati dal bando o
          avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
              4-ter.  La  stazione  appaltante pone a base di gara un
          progetto  di  livello  almeno preliminare. L'aggiudicatario
          provvede   alla   predisposizione  dei  successivi  livelli
          progettuali ed all'esecuzione dell'opera.
              4-quater.  L'opera  oggetto  del contratto di locazione
          finanziaria  puo'  seguire  il  regime di opera pubblica ai
          fini  urbanistici,  edilizi  ed espropriativi; l'opera puo'
          essere    realizzata    su    area   nella   disponibilita'
          dell'aggiudicatario.".
              "Art.  172  (La  societa'  pubblica  di progetto) (art.
          5-ter,   decreto  legislativo  n.  190/2002,  inserito  dal
          decreto  legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta del
          soggetto  aggiudicatore,  come approvata dal CIPE, preveda,
          ai  fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e
          dei  beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti
          pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
          programma  tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
          attraverso  la  costituzione  di  una  societa' pubblica di
          progetto,   senza   scopo   di   lucro,  anche  consortile,
          partecipata   dai  soggetti  aggiudicatori  e  dagli  altri
          soggetti  pubblici  interessati.  Alla societa' pubblica di
          progetto  sono  attribuite  le  competenze  necessarie alla
          realizzazione   dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o
          connesse,    nonche'   alla   espropriazione   delle   aree
          interessate,  e  alla  utilizzazione  delle  stesse e delle
          altre      fonti      di      autofinanziamento     indotte
          dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e'
          autorita'  espropriante  ai  sensi  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          espropriazione  per pubblica utilita' di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327. La
          societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
          proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
          dei  finanziamenti  deliberati  dal  CIPE  in  suo  favore,
          operando  anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
          finanza.
              1-bis.  Per  lo  svolgimento delle competenze di cui al
          secondo  periodo  del  comma 1,  le  societa'  pubbliche di
          progetto applicano le disposizioni del presente codice.
              2.   Alla   societa'   pubblica   di  progetto  possono
          partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
          e le fondazioni bancarie.
              3.  La  societa' pubblica di progetto e' istituita allo
          scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
          volto  a  promuovere  la  realizzazione ed eventualmente la
          gestione  dell'infrastruttura,  e  a promuovere altresi' la
          partecipazione  al  finanziamento; la societa' e' organismo
          di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
          aggiudicatore ai sensi del presente capo.
              4.  Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura  possono  partecipare, tramite accordo di
          programma,  al finanziamento della stessa, anche attraverso
          la  cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societa'
          pubblica  di progetto di beni immobili di proprieta' o allo
          scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
              5.  Ai  fini  del  finanziamento di cui al comma 4, gli
          enti  pubblici  possono contribuire per l'intera durata del
          piano  economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore o
          alla  societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa
          i  proventi  di  propri tributi o diverse fonti di reddito,
          fra cui:
                a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
          aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
          e ICI, indotti dalla infrastruttura;
                b) da  parte  della  camera di commercio, industria e
          artigianato,  una  quota  della  tassa  di iscrizione, allo
          scopo  aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
          580.
              6.   La  realizzazione  di  infrastrutture  costituisce
          settore  ammesso,  verso  il  quale  le fondazioni bancarie
          possono  destinare  il  reddito,  nei  modi  e  nelle forme
          previste dalle norme in vigore.
              7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura    possono    contribuire   alla   stessa
          attraverso  la  cessione  di  immobili di loro proprieta' o
          impegnandosi  a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
          accordo procedimentale.".
              "Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
          7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
          assume  a proprio carico il rischio di gestione dell'opera.
          Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
          durata  della  concessione  sono  determinati, nel bando di
          gara,   sulla   base  del  piano  economico  finanziario  e
          costituiscono,   come  previsto  al  successivo  art.  177,
          comma 4,  parametri  di  aggiudicazione  della concessione.
          Nella    determinazione   del   prezzo   si   tiene   conto
          dell'eventuale  prestazione  di beni e servizi da parte del
          concessionario    allo   stesso   soggetto   aggiudicatore,
          relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
          bando di gara.
              2.  Le  procedure  di  appalto  del  concessionario e i
          rapporti   dello   stesso   concessionario   con  i  propri
          appaltatori  o  con  il  proprio  contraente generale, sono
          regolate esclusivamente dalle:
                norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
          agli articoli da 146 a 151;
                norme   di   qualificazione   degli   appaltatori   e
          subappaltatori di cui al regolamento;
                verifiche  antimafia,  da  espletarsi  nei  confronti
          degli  affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
          concessionario  e  appaltatore  o  contraente generale sono
          rapporti  di  diritto  privato disciplinati dal contratto e
          dalle norme del codice civile.
              3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
          imprese  esecutrici  dei lavori sono individuati e regolati
          dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
          e'  unito  alle candidature per la concessione. Tale elenco
          e'  aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
          successivamente  nei  collegamenti  tra  le imprese. Ove il
          concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
          di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
          contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
          176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
          concessionario,  deve  assicurare il subaffidamento a terzi
          delle  quote  ad  essi  riservate in sede di gara ovvero ai
          sensi  del  comma 4; il subaffidamento delle quote predette
          dovra'  avvenire  con la procedura prevista per gli appalti
          del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
              4.    E'    fatto    divieto    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  procedere  ad  estensioni  dei  lavori
          affidati   in   concessione   al  di  fuori  delle  ipotesi
          consentite  dall'art.  147, previo aggiornamento degli atti
          convenzionali  sulla  base  di  uno  schema predisposto dal
          Ministro  delle  infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
          essere data comunicazione al Parlamento.
              5. (Abrogato).
              "Art.  175  (Promotore) (art. 8, decreto legislativo n.
          190/2002).  - 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico
          di  cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
          6 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
          del   2 maggio   2001,  nonche'  nella  Gazzetta  Ufficiale
          italiana  e  comunitaria,  la  lista  delle infrastrutture,
          inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
          le  quali  i  soggetti  aggiudicatoci  intendono avviare le
          procedure  di  cui  all'art. 153. Nella lista e' precisato,
          per   ciascuna   infrastruttura,   l'ufficio  del  soggetto
          aggiudicatore  presso  il  quale  gli  interessati  possono
          ottenere le informazioni ritenute utili.
              2.  E'  facolta'  dei  soggetti  di  cui  all'art. 153,
          comma 20,  presentare  al  Ministero  delle  infrastrutture
          proposte  di  intervento  e  studi di fattibilita' relativi
          alla   realizzazione   di   infrastrutture,   inserite  nel
          programma  di  cui  al  comma 1 dell'art. 164, non presenti
          nella  lista  di  cui  al  comma 1.  Tale presentazione non
          determina,  in  capo al Ministero, alcun obbligo di esame e
          valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
          successiva   lista  di  cui  al  comma 1,  le  proposte  di
          intervento  e  gli  studi  ritenuti  di pubblico interesse;
          l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al
          compenso  per  le prestazioni compiute o alla realizzazione
          degli interventi proposti.
              3.  Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria,
          la  procedura di valutazione di impatto ambientale e quella
          di  localizzazione  urbanistica,  ai sensi dell'art. 165. A
          tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
          lo  studio  d'impatto  ambientale  e quant'altro necessario
          alle predette procedure.
              4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
          al  progetto  preliminare, nei tempi e modi di cui all'art.
          165.  Ove  ritenga di non approvare la proposta, la rimette
          al    soggetto   aggiudicatore   ai   fini   dell'eventuale
          espletamento   di   una   nuova   istruttoria   o   per  la
          realizzazione  dell'opera  con  diversa  procedura; in ogni
          caso,   sono   rimborsati   al   promotore  i  costi  della
          integrazione    del   progetto   richiesta   dal   soggetto
          aggiudicatore a norma del comma 3.
              5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
          dalla  delibera di approvazione del progetto preliminare da
          parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.".
              "Art.  176 (Affidamento a contraente generale) (art. 9,
          decreto   legislativo   n.   190/2002;   art.   2,  decreto
          legislativo  n.  189/2005).  -  1. Con  il contratto di cui
          all'art.    173,    comma 1,    lettera b),   il   soggetto
          aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
          dotato   di  adeguata  esperienza  e  qualificazione  nella
          costruzione   di   opere   nonche'  di  adeguata  capacita'
          organizzativa,   tecnico-realizzativa   e   finanziaria  la
          realizzazione  con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto
          delle  esigenze  specificate nel progetto preliminare o nel
          progetto  definitivo  redatto  dal soggetto aggiudicatore e
          posto  a  base  di  gara, contro un corrispettivo pagato in
          tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
              2. Il contraente generale provvede:
                a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle
          attivita'  tecnico  amministrative  occorrenti  al soggetto
          aggiudicatore  per  pervenire all'approvazione dello stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara;
                b) all'acquisizione  delle  aree di sedime; la delega
          di  cui  all'art.  6,  comma 8,  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001, n. 327, in assenza di un
          concessionario,   puo'   essere   accordata  al  contraente
          generale;
                c) alla progettazione esecutiva;
                d) all'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo dei lavori e
          alla loro direzione;
                e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,
          dell'opera da realizzare;
                f) ove  richiesto, all'individuazione delle modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
                g) all'indicazione,  al  soggetto  aggiudicatore, del
          piano   degli   affidamenti,  delle  espropriazioni,  delle
          forniture  di materiale e di tutti gli altri elementi utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia.
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
                a) alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del
          progetto  definitivo  da parte del CIPE, ove detto progetto
          non sia stato posto a base di gara;
                b) all'approvazione  del  progetto  esecutivo e delle
          varianti;
                c) alla  alta  sorveglianza sulla realizzazione delle
          opere;
                d) al collaudo delle stesse;
                e) alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione  e  repressione della criminalita', finalizzati
          alla  verifica  preventiva  del programma di esecuzione dei
          lavori  in  vista  del  successivo monitoraggio di tutte le
          fasi  di  esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti che le
          realizzano.  I  contenuti di tali accordi sono definiti dal
          CIPE  sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
          coordinamento  per  l'alta sorveglianza delle grandi opere,
          istituito  ai  sensi dell'art. 180 del codice e del decreto
          dell'interno   in  data  14 marzo  2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del 5 marzo 2004, in ogni caso
          prevedendo   l'adozione  di  protocolli  di  legalita'  che
          comportino   clausole   specifiche  di  impegno,  da  parte
          dell'impresa   aggiudicataria,   a   denunciare   eventuali
          tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
          comportamento  dell'aggiudicatario ai fini della successiva
          ammissione  a  procedure  ristrette della medesima stazione
          appaltante   in   caso   di   mancata  osservanza  di  tali
          prescrizioni.  Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano
          gli  accordi  di  sicurezza  sono vincolanti per i soggetti
          aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
          a  trasferire  i  relativi  obblighi a carico delle imprese
          interessate  a  qualunque  titolo  alla  realizzazione  dei
          lavori.  Le  misure  di  monitoraggio  per la prevenzione e
          repressione   di   tentativi   di   infiltrazione   mafiosa
          comprendono  il  controllo  dei  flussi finanziari connessi
          alla  realizzazione  dell'opera, inclusi quelli concernenti
          risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
          sensi  dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione di
          ogni  altra  modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il CIPE
          definisce,   altresi',   lo  schema  di  articolazione  del
          monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
          tale  forma  di controllo, le modalita' attraverso le quali
          esercitare  il  monitoraggio,  nonche'  le soglie di valore
          delle  transazioni  finanziarie  oggetto  del  monitoraggio
          stesso,   potendo   anche  indicare,  a  tal  fine,  limiti
          inferiori  a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          del  decreto-legge  3 maggio  1991, n. 143, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi   al   monitoraggio  finanziario  sono  ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
              4.  Il  contraente  generale risponde nei confronti del
          soggetto   aggiudicatore   della   corretta   e  tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente  capo.  I  rapporti  tra  soggetto aggiudicatore e
          contraente  generale sono regolati, per quanto non previsto
          dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
          dal   regolamento,   dalle   norme   della   parte  II  che
          costituiscono  attuazione  della  direttiva 2004/18 o dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto.
              5.  Alle  varianti  del progetto affidato al contraente
          generale  non  si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
          sono  regolate dalle norme della parte II che costituiscono
          attuazione  della  direttiva  2004/18  o  dalle norme della
          parte III e dalle disposizioni seguenti:
                a) restano   a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali   varianti   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o
          integrare  le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
          approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano a
          carico  del  soggetto  aggiudicatore  le eventuali varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute  prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
                b) al  di  fuori  dei casi di cui alla lettera a), il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le  varianti  progettuali  o le modifiche tecniche ritenute
          dallo  stesso  utili  a  ridurre  il  tempo  o  il costo di
          realizzazione  delle  opere; il soggetto aggiudicatore puo'
          rifiutare   la  approvazione  delle  varianti  o  modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le  esigenze  del  soggetto  aggiudicatore, specificate nel
          progetto  posto  a  base  di  gara,  o comunque determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita'  e sicurezza delle opere, ovvero comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione.
              6.  Il  contraente  generale  provvede  alla esecuzione
          unitaria  delle  attivita'  di  cui al comma 2 direttamente
          ovvero,  se  costituito  da  piu'  soggetti,  a mezzo della
          societa'  di  progetto  di  cui al comma 10; i rapporti del
          contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di diritto
          privato,  a  cui  non  si applica il presente codice, salvo
          quanto  previsto  nel presente capo. Al contraente generale
          che  sia  esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta   a   norma   del  regolamento,  ovvero  mediante
          affidamento  a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
          del  contraente  generale  devono  a loro volta possedere i
          requisiti  di  qualificazione prescritti dal regolamento, e
          possono  subaffidare  i lavori nei limiti e alle condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
          si   applica   ai   predetti  subaffidamenti.  Il  soggetto
          aggiudicatore    richiede   al   contraente   generale   di
          individuare  e  indicare,  in  sede  di offerta, le imprese
          esecutrici  di  una quota non inferiore al trenta per cento
          degli  eventuali  lavori che il contraente generale prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi.
              8.  L'affidamento  al  contraente generale, nonche' gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale,  sono  soggetti  alle verifiche antimafia, con le
          modalita' previste per i lavori pubblici.
              9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare   adempimento   degli  obblighi  contrattuali  del
          contraente  generale verso i propri affidatari; ove risulti
          la   inadempienza  del  contraente  generale,  il  soggetto
          aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una detrazione sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche' di applicare le eventuali diverse
          sanzioni previste in contratto.
              10.  Per  il  compimento  delle  proprie prestazioni il
          contraente   generale,   ove  composto  da  piu'  soggetti,
          costituisce  una societa' di progetto in forma di societa',
          anche  consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
          La  societa'  e'  regolata dall'art. 156 e dalle successive
          disposizioni  del  presente articolo. Alla societa' possono
          partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti il contraente
          generale,  istituzioni  finanziarie, assicurative e tecnico
          operative  preventivamente  indicate  in  sede  di gara. La
          societa'   cosi'   costituita   subentra  nel  rapporto  al
          contraente  generale  senza alcuna autorizzazione, salvo le
          verifiche  antimafia  e  senza  che il subentro costituisca
          cessione   di   contratto;  salvo  diversa  previsione  del
          contratto,  i  soggetti  componenti  il contraente generale
          restano   solidalmente  responsabili  con  la  societa'  di
          progetto  nei  confronti  del soggetto aggiudicatore per la
          buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
          di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
          bancarie  e  assicurative  per  la restituzione delle somme
          percepite  in  corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
          Tali   garanzie   cessano   alla   data  di  emissione  del
          certificato  di  collaudo  dell'opera.  Il  capitale minimo
          della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara.
              11.   Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per  la
          eventuale  cessione delle quote della societa' di progetto,
          fermo  restando  che  i soci che hanno concorso a formare i
          requisiti  per  la qualificazione sono tenuti a partecipare
          alla  societa'  e a garantire, nei limiti del contratto, il
          buon  adempimento  degli  obblighi del contraente generale,
          sino  a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni   da  parte  di  istituti  bancari  e  altri
          investitori   istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a
          formare  i  requisiti  per  la qualificazione puo' tuttavia
          avvenire  in  qualsiasi  momento. Il soggetto aggiudicatore
          non  puo'  opporsi  alla cessione di crediti effettuata dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117.
              12.  Il  bando  determina la quota di valore dell'opera
          che  deve  essere  realizzata  dal  contraente generale con
          anticipazione  di  risorse  proprie  e  i tempi e i modi di
          pagamento  del  prezzo.  Per  i  bandi  pubblicati entro il
          31 dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori.  Per  il  finanziamento  della  predetta  quota, il
          contraente  generale  o  la  societa'  di  progetto possono
          emettere  obbligazioni,  previa autorizzazione degli organi
          di  vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412 del
          codice  civile.  Il  soggetto  aggiudicatore  garantisce il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito  verso  il  contraente  generale quale risultante da
          stati  di  avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
          certificato   di   collaudo   dell'opera;  le  obbligazioni
          garantite   dal   soggetto   aggiudicatore  possono  essere
          utilizzate  per  la  costituzione  delle riserve bancarie o
          assicurative   previste   dalla  legislazione  vigente.  Le
          modalita'  di  operativita'  della garanzia di cui al terzo
          periodo  del  presente comma sono stabilite con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  di cui all'art. 13 della
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              13.  I  crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
          quelle  costituite dai concessionari a norma dell'art. 156,
          nei  confronti  del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai
          sensi  dell'art.  117;  la  cessione  puo' avere ad oggetto
          crediti non ancora liquidi ed esigibili.
              14.  La  cessione  deve  essere stipulata mediante atto
          pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e deve essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente  indicare  se  la  cessione  e'  effettuata a
          fronte  di  un  finanziamento  senza  rivalsa o con rivalsa
          limitata.
              15.  Il  soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
          prestazioni  rese  e  prefinanziate dal contraente generale
          con  la  emissione di un certificato di pagamento esigibile
          alla  scadenza  del  prefinanziamento secondo le previsioni
          contrattuali.  Per  i  soli  crediti  di  cui  al  presente
          comma ceduti  a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce   definitivo  riconoscimento  del  credito  del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna    eccezione    di   pagamento   delle   quote   di
          prefinanziamento  riconosciute,  derivante dai rapporti tra
          debitore  e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
          con   crediti   derivanti   dall'adempimento  dello  stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente.
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei  crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
          in  tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato completamento
          dell'opera.
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia  globale  di  cui  al  comma 13 e vi siano crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
                a) la  garanzia  di  buon adempimento non e' soggetta
          alle  riduzioni  progressive  di  cui  all'art. 113; ove la
          garanzia  si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione sia
          espressamente   prevista   nella   garanzia   prestata,  il
          riconoscimento  definitivo  del  credito  non  opera  se la
          garanzia  non  e' ripristinata e la previsione di riduzione
          espunta dalla garanzia;
                b) in  tutti  i  casi di risoluzione del rapporto per
          motivi  attribuibili al contraente generale si applicano le
          disposizioni previste dall'art. 159;
                c) il  contraente  generale  ha  comunque facolta' di
          sostituire  la garanzia di buon adempimento con la garanzia
          globale,  ove  istituita;  in tale caso non si applicano le
          previsioni di cui alle lettere a) e b).
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la  garanzia  globale  di  esecuzione  di cui all'art. 129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,   in   caso   di  fallimento  o  inadempienza  del
          contraente  generale,  di far subentrare nel rapporto altro
          soggetto  idoneo  in  possesso  dei requisiti di contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso.
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
                a) le  modalita'  e i tempi, nella fase di sviluppo e
          approvazione  del  progetto  definitivo ed esecutivo, delle
          prestazioni   propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti  in
          particolare  le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8, e
          i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
                b) le  modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei
          di  corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per le
          prestazioni   compiute   prima   dell'inizio   dei  lavori,
          pertinenti  in  particolare  le  attivita' progettuali e le
          prestazioni di cui alla lettera a).
              20.  Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
          volte  al  perseguimento  delle  finalita' di prevenzione e
          repressione   della   criminalita'   e   dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa  di  cui agli articoli 176, comma 3,
          lettera e),  e  180,  comma 5,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica  nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfettaria, non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo     dell'intervento,     secondo    valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone  a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
          la  somma  corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
          somme  a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
          relazione  di  massima  che  correda il progetto, indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi.  Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente  generale,  in  qualunque  fase  dell'opera, non
          possono  essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico del
          soggetto  aggiudicatore.  Ove  il  progetto preliminare sia
          prodotto   per   iniziativa   del  promotore,  quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso  d'asta  e  inseriti nelle somme a disposizione del
          l'amministrazione.  Le  disposizioni  del presente comma si
          applicano,   in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi  di
          affidamento mediante concessione.".
              "Art.  179  (Insediamenti  produttivi  e infrastrutture
          private  strategiche  per  l'approvvigionamento energetico)
          (art.  13,  decreto  legislativo  n.  190/2002).  -  1. Gli
          insediamenti   produttivi   e   le  infrastrutture  private
          strategiche  inclusi  nel  programma  sono opere private di
          preminente  interesse  nazionale; alla intesa Stato-regione
          per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
          ed  edilizio,  alla  valutazione di impatto ambientale, ove
          necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
          permesso,     comunque    denominato,    necessario    alla
          realizzazione   degli   insediamenti   produttivi  e  delle
          infrastrutture  private  strategiche  si  provvede  con  le
          modalita'  di  cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
          all'approvazione   del   progetto  definitivo,  ovvero  con
          successiva     eguale     procedura,     il    realizzatore
          dell'insediamento  produttivo o dell'infrastruttura privata
          strategica   puo'   richiedere   e   conseguire   tutte  le
          autorizzazioni   e   i   permessi  necessari  all'esercizio
          dell'insediamento stesso.
              2.  Per  la  localizzazione, la VIA, l'approvazione dei
          progetti  e  la  dichiarazione  di  pubblica utilita' delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico,  incluse  nel programma di cui all'art. 161, si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
              3.   Il   soggetto   aggiudicatore,   o  per  esso,  il
          concessionario   o   contraente   generale,   trasmette  al
          Ministero  e al Ministero delle attivita' produttive, entro
          il  termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il
          progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
          trasmesso   altresi'   alle   amministrazioni   interessate
          rappresentate  nel  CIPE  e  alle ulteriori amministrazioni
          competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
          alla  realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai
          gestori  di  opere  interferenti. Nei casi in cui, ai sensi
          delle  disposizioni  vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
          progetto  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini
          dello  svolgimento delle relative procedure ed e' corredato
          dallo  studio  di  impatto  ambientale che e' reso pubblico
          secondo  le  procedure  vigenti.  Il progetto evidenzia con
          adeguato  elaborato  cartografico  le  aree  impegnate,  le
          eventuali  fasce  di  rispetto  e  le  necessarie misure di
          salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  e'  comunicato  dal
          soggetto  aggiudicatore  o,  per esso, dal concessionario o
          contraente  generale, ai privati interessati ai sensi della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
          le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
          n. 377.
              4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
          trenta  giorni  dal ricevimento del progetto. La Conferenza
          di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
          i  documenti  relativi  alla  realizzazione  del  progetto.
          Nell'ambito  della  Conferenza  di servizi, che si conclude
          entro   il   termine   perentorio  di  novanta  giorni,  le
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
          di  adeguamento,  richieste  di prescrizioni all'atto della
          approvazione  del progetto, o richieste di varianti che non
          modificano  le  caratteristiche essenziali delle opere e le
          caratteristiche  prestazionali  e funzionali individuate in
          sede  di  progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
          conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
          le  proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni
          competenti  e  dai  gestori  delle opere interferenti e gli
          eventuali  chiarimenti o integrazioni progettuali apportati
          dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
          contraente  generale, e formula la propria proposta al CIPE
          che,  nei  trenta  giorni successivi, approva con eventuali
          adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
          in  cui,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, l'opera e'
          soggetta   a  VIA,  si  applicano  per  l'approvazione  del
          progetto le procedure di cui all'art. 183.
              5.  L'approvazione  del  CIPE e' adottata a maggioranza
          dei  componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni e
          delle   province   autonome   interessate.   L'approvazione
          sostituisce,  anche  ai  fini  urbanistici ed edilizi, ogni
          altra  autorizzazione,  approvazione,  parere  e nulla osta
          comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica
          utilita',   indifferibilita'   e  urgenza  delle  opere,  e
          consente    la    realizzazione    e    l'esercizio   delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico  e  di  tutte le attivita' previste nel progetto
          approvato.  In  caso  di dissenso della regione o provincia
          autonoma  si provvede con le modalita' di cui all'art. 165,
          comma 6.
              6.  Le  funzioni  amministrative  previste dal presente
          capo  relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio delle
          infrastrutture    strategiche    per   l'approvvigionamento
          energetico  sono  svolte  di concerto tra il Ministero e il
          Ministero delle attivita' produttive.
              7.  Relativamente  alle  infrastrutture strategiche per
          l'approvvigionamento  energetico  gli enti aggiudicatori di
          cui  all'art.  207  applicano  le  disposizioni di cui alla
          parte III.
              8.  Alle  interferenze che interessano gli insediamenti
          produttivi    e    le    infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.".
              "Art.   188   (Requisiti   di  ordine  generale)  (art.
          20-quater,   decreto   legislativo   n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo n. 9/2005). - 1. Per la
          qualificazione  sono  richiesti  al  contraente  generale i
          requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.
              2.  La  dimostrazione  dei requisiti di ordine generale
          non   e'   richiesta   agli  imprenditori  in  possesso  di
          qualificazione  rilasciata  ai sensi del citato regolamento
          da non oltre cinque anni.".
              "Art.   189   (Requisiti   di  ordine  speciale)  (art.
          20-quinquies,  decreto  legislativo  n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          requisiti    di   ordine   speciale   occorrenti   per   la
          qualificazione sono:
                a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
                b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
                c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
              2.  La  adeguata  capacita'  economica e finanziaria e'
          dimostrata:
                a) dal  rapporto,  risultante dai bilanci consolidati
          dell'ultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo
          bilancio   consolidato,   costituito   dal   totale   della
          lettera a)  del  passivo  di  cui  all'art. 2424 del codice
          civile,  e  cifra  di  affari  annuale media consolidata in
          lavori  relativa  all'attivita'  diretta e indiretta di cui
          alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al
          dieci  per  cento,  il  patrimonio  netto  consolidato puo'
          essere   integrato   da  dotazioni  o  risorse  finanziarie
          addizionali  irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
          disposizione  anche  dalla eventuale societa' controllante.
          Ove  il  rapporto  sia  inferiore al dieci per cento, viene
          convenzionalmente  ridotta alla stessa proporzione la cifra
          d'affari;  ove  superiore,  la cifra di affari in lavori di
          cui  alla  lettera b)  e' incrementata convenzionalmente di
          tanti  punti  quanto  e'  l'eccedenza  rispetto  al  minimo
          richiesto,   con   il  limite  massimo  di  incremento  del
          cinquanta   per   cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o
          rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
          non   deve   essere  inferiore  al  quindici  per  cento  e
          continuano  ad  applicarsi gli incrementi convenzionali per
          valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
          decorrere  dal  1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve
          essere  inferiore  al  venti  per  cento,  e  continuano ad
          applicarsi   gli   incrementi   convenzionali   per  valori
          superiori.   Ove   il  rapporto  sia  inferiore  ai  minimi
          suindicati  viene  convenzionalmente  ridotta  alle  stesse
          proporzioni la cifra d'affari;
                b) dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,
          svolti  nel  triennio  precedente  la domanda di iscrizione
          mediante  attivita'  diretta  e  indiretta, non inferiore a
          cinquecento  milioni  di  euro  per  la Classifica I, mille
          milioni  di  euro  per  la  Classifica  II  e milletrecento
          milioni  di  euro  per la Classifica III, comprovata con le
          modalita'  fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
          lavori  consolidata  possono essere ricomprese le attivita'
          di  progettazione  e  fornitura  di  impianti  e  manufatti
          compiute   nell'ambito   della  realizzazione  di  un'opera
          affidata alla impresa.
              3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica e organizzativa e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non  inferiore  al  quaranta  per  cento dell'importo della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento  della  classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
          di  tre  lavori  di  importo  complessivo  non inferiore al
          sessantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta. I
          lavori  valutati  sono  quelli  eseguiti regolarmente e con
          buon   esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente  la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita  nello  stesso  quinquennio. Per i lavori iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si  presume  un  andamento lineare. L'importo dei lavori e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle  risultanze  definitive del contenzioso eventualmente
          insorto  per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da quelle
          riconosciute  a  titolo  risarcitorio. Per la valutazione e
          rivalutazione  dei  lavori eseguiti e per i lavori eseguiti
          all'estero   si   applicano  le  disposizioni  dettate  dal
          regolamento.  Per  lavori  eseguiti  con qualsiasi mezzo si
          intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
          ad  oggetto  la  realizzazione  di  un'opera rispondente ai
          bisogni    del   committente,   con   piena   liberta'   di
          organizzazione  del  processo realizzativo, ivi compresa la
          facolta'  di affidare a terzi anche la totalita' dei lavori
          stessi,  nonche'  di  eseguire  gli  stessi, direttamente o
          attraverso  societa'  controllate.  Possono essere altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei  lavori  indicano  l'importo,  il periodo e il luogo di
          esecuzione  e  precisano se questi siano stati effettuati a
          regola   d'arte   e   con  buon  esito.  Detti  certificati
          riguardano   l'importo   globale  dei  lavori  oggetto  del
          contratto,   ivi   compresi   quelli  affidati  a  terzi  o
          realizzati  da imprese controllate o interamente possedute,
          e  recano  l'indicazione  dei responsabili di progetto o di
          cantiere;  i  certificati  sono  redatti  in conformita' al
          modello di cui all'allegato XXII.
              4.   L'adeguato  organico  tecnico  e  dirigenziale  e'
          dimostrato:
                a) dalla    presenza   in   organico   di   dirigenti
          dell'impresa  in numero non inferiore a quindici unita' per
          la  Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II e
          quaranta unita' per la Classifica III;
                b) dalla  presenza  in  organico di direttori tecnici
          con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
          cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
          dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
          acquisita  in  qualita'  di  responsabile  di cantiere o di
          progetto  di  un  lavoro  non inferiore a trenta milioni di
          euro  per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la
          Classifica  II e sessanta milioni di euro per la Classifica
          III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
          I,  sei  unita'  per  la Classifica II e nove unita' per la
          Classifica  III;  gli stessi soggetti non possono rivestire
          analogo  incarico per altra impresa e producono a tale fine
          una   dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.  L'impresa
          assicura  il  mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'
          necessarie  per la qualificazione nella propria classifica,
          provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore
          tecnico  o  responsabile di progetto o cantiere uscente con
          soggetto  di  analoga  idoneita'; in mancanza si dispone la
          decadenza   della   qualificazione  o  la  riduzione  della
          Classifica.
              5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al
          31 dicembre  2013,  il  possesso  dei requisiti di adeguata
          idoneita'  tecnica  e  organizzativa di cui al comma 3 puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del  regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
          categorie  di  opere  generali  per la Classifica I, in non
          meno  di  sei  categorie,  di  cui  almeno quattro di opere
          generali  per  la Classifica II e per la Classifica III, in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.".
              "Art.  191  (Norme  di  partecipazione alla gara) (art.
          20-octies,   decreto   legislativo   n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
          singole gare:
                a) che   l'offerente   dimostri  la  sussistenza  dei
          requisiti  generali  di  cui  all'art.  38;  nei  confronti
          dell'aggiudicatario   la   verifica   di   sussistenza  dei
          requisiti generali e' sempre espletata;
                b) che   l'offerente   dimostri,  tramite  i  bilanci
          consolidati    e    idonee   dichiarazioni   bancarie,   la
          disponibilita'   di   risorse   finanziarie,   rivolte   al
          prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
                c) che  sia  dimostrato  il  possesso, da parte delle
          imprese  affidatarie  designate  in  sede  di  gara o dallo
          stesso  offerente,  della  capacita'  tecnica specifica per
          l'opera  da realizzare e dei requisiti economico finanziari
          e  tecnico  organizzativi  adeguati al progetto da redigere
          nel  rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti
          e  delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi
          con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture.
              2.  Ai  fini  del comma 1, lettera c), la esecuzione di
          lavori  analoghi,  ove  richiesto dal bando di gara, potra'
          essere  documentata  dalle  imprese  affidatarie  designate
          ovvero  dall'offerente,  dimostrando di avere eseguito, con
          le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
          delle   seguenti   categorie  OG  accorpate  ai  sensi  del
          regolamento:
                a) organismi edilizi (OG1);
                b) opere  per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e
          OG4);
                c) opere  relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5
          e OG6);
                d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
                e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
                f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
              3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
          di  gara,  i  soggetti  aggiudicatori  indicano, negli atti
          contrattuali,    le    specifiche    qualificazioni   anche
          specialistiche  che devono essere possedute dagli esecutori
          delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
          si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
              4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
          la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
          che  devono  essere indicate in sede di offerta, si intende
          riferita  a  tutti  i lavori che il Contraente generale non
          esegue con mezzi propri.
              5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 29,  possono  istituire  il
          proprio  sistema  di  qualificazione  secondo  nel rispetto
          dell'art. 232.
              6.  Gli  enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono
          al  sistema  i  contraenti generali qualificati a norma del
          presente   capo   e   dotati,   inoltre,   delle  eventuali
          qualificazioni    specifiche   individuate   dal   soggetto
          aggiudicatore  in base a norme e criteri oggettivi conformi
          alle previsioni dei commi 1 e 2.
              7.  Non  possono  concorrere alla medesima gara imprese
          collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
          ai   partecipanti  di  concorrere  alla  gara  in  piu'  di
          raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
          alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano
          partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
          anche stabile.
              8.  Per  i  contratti  di  cui  all'art.  53,  comma 2,
          lettera c)  e  per  le  gare  da  aggiudicare  alla offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
          possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a
          parziale   recupero  delle  spese  sostenute,  ai  migliori
          classificati;  i  premi  devono essere limitati al rimborso
          delle   spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  e
          possono  essere accordati per un valore complessivo massimo
          dell'uno  virgola  cinque  per cento dell'importo a base di
          gara,  nel  caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e
          dello  zero  virgola sessanta per cento, in caso di offerta
          economicamente piu' vantaggiosa.
              9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e
          competente    classifica    di    qualificazione   per   la
          partecipazione  alle  gare, attestata con il sistema di cui
          al  presente  capo ovvero dimostrata ai sensi dell'art. 47,
          comma 2,  possono  partecipare  alla gara in associazione o
          consorzio  con  altre  imprese  purche' queste ultime siano
          ammesse,   per   qualunque   classifica,   al   sistema  di
          qualificazione  ovvero  siano  qualificabili, per qualunque
          classifica,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma 2. Le imprese
          associate  o  consorziate concorrono alla dimostrazione dei
          requisiti di cui al comma 1.".
              "Art.  192  (Gestione  del  sistema  di qualificazione)
          (art.  20-nonies,  decreto legislativo n. 190/2002 aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1. La
          attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti
          generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
              2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari
          a  tre  anni.  Entro  il terzo mese precedente alla data di
          scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
          al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
          il   rinnovo.   La   attestazione   e'   rilasciata  ovvero
          motivatamente  negata  entro  tre  mesi  dalla ricezione di
          tutta  la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel
          rilascio,  imputabile  all'Amministrazione,  l'attestazione
          scaduta  resta  valida,  ai  fini della partecipazione alle
          gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
          del rilascio di quella rinnovata.
              3.  La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per
          la  partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
          di  contraente  generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
          data   di   entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo
          10 gennaio  2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 febbraio 2005.
              4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
          capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
          imprese,  alle norme di cui al regolamento dell'art. 5, che
          fissa   anche   le  modalita'  tecniche  e  procedurali  di
          presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.
              5. (Abrogato).
              6. (Abrogato).
              "Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
          (art.  5,  commi da  1 a 11 e 13, decreto-legge n. 35/2005,
          convertito  con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita' di
          accelerazione  della  spesa  in  conto  capitale  di cui al
          comma 1  dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          come   modificato   dall'art.  4,  comma 130,  della  legge
          24 dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le
          risorse   rese  disponibili  per  effetto  delle  modifiche
          dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  finanzia  prioritariamente  gli interventi
          inclusi  nel programma per le infrastrutture strategiche di
          cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  selezionati
          secondo  i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004
          del  29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 275 del 23 novembre 2004.
              2.  Il  CIPE  destina  una  quota del Fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  agli articoli 60 e 61 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, al finanziamento di interventi
          che,  in  coerenza con le priorita' strategiche e i criteri
          di  selezione previsti dalla programmazione comunitaria per
          le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
          dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali delle
          citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne
          le potenzialita' competitive.
              3.  L'individuazione degli interventi strategici di cui
          al   comma 2   e'  effettuata,  valorizzando  la  capacita'
          propositiva  dei  comuni,  sulla  base  dei criteri e delle
          intese   raggiunte  dai  Ministeri  dell'economia  e  delle
          finanze   e  delle  infrastrutture,  da  tutte  le  regioni
          interessate,   da   rappresentanti   dei   Comuni   e   dal
          partenariato  istituzionale  ed economico-sociale a livello
          nazionale,  come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE
          n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004.
              4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
          di  finanza  di  progetto possono essere destinate anche le
          risorse  costituenti  investimenti  immobiliari  degli enti
          previdenziali pubblici.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture,
          possono   essere   dichiarati  interventi  infrastrutturali
          strategici  e  urgenti,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
          21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente
          articolo,  le  opere  e i lavori previsti nell'ambito delle
          concessioni  autostradali  gia'  assentite,  anche  se  non
          inclusi    nel   primo   programma   delle   infrastrutture
          strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
          del  21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
          realizzazione  o  il  cui completamento sono indispensabili
          per lo sviluppo economico del Paese.
              6.  Per  le  opere  e  i  lavori  di  cui al comma 5, i
          soggetti   aggiudicatori   procedono   alla   realizzazione
          applicando  la  normativa comunitaria in materia di appalti
          di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
          procedure  approvative e autorizzative dei progetti qualora
          dai  medesimi  soggetti  aggiudicatori,  previo  parere dei
          commissari     straordinari    ove    nominati,    ritenuto
          eventualmente  piu'  opportuno, le disposizioni di cui alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443.
              7.  Per  le  opere  di cui al comma 5 si puo' procedere
          alla  nomina  di  un  commissario  straordinario  al  quale
          vengono   conferiti   i  poteri  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135,  e
          successive  modificazioni.  I  commissari straordinari sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sentito il Presidente della regione interessata,
          su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
          in  possesso  di  specifica professionalita', competenza ed
          esperienza    maturata    nel   settore   specifico   della
          realizzazione     di     opere    pubbliche,    provvedendo
          contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione  dei
          commissari straordinari eventualmente gia' nominati.
              8.  I commissari straordinari seguono l'andamento delle
          opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
          cui  all'art.  163,  comma 5. Essi esercitano i poteri loro
          attribuiti  ai sensi del presente art. qualora le procedure
          ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
          qualsiasi  natura  e  genere,  o  comunque  si  verifichino
          circostanze  tali  da  determinare rallentamenti, ritardi o
          impedimenti  per  la realizzazione delle opere o nella fase
          di   esecuzione  delle  stesse,  dandone  comunicazione  al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
          infrastrutture.
              9.   E'   fatta   salva  l'applicazione  dell'art.  13,
          comma 4-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  67 del 1997 e
          successive modificazioni.
              10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle ulteriori
          autorizzazioni  e dei permessi necessari alla realizzazione
          o  al  potenziamento  dei  terminali di rigassificazione in
          possesso  di  concessione  rilasciata  ai sensi delle norme
          vigenti  o  autorizzati  ai  sensi  dell'art. 8 della legge
          24 novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture
          strategiche  nel  settore gas naturale ai sensi della legge
          21 dicembre  2001,  n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
          sessanta  giorni  dalla  richiesta. In caso di inerzia o di
          ingiustificato   ritardo,   il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
          con  le  ordinarie  risorse  di  bilancio,  provvede  senza
          necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
          per gli adempimenti di competenza.
              11.  Nell'esercizio  dei  poteri  e compiti ai medesimi
          attribuiti  ai  sensi  del  presente articolo, i commissari
          straordinari  provvedono, nel limite dell'importo approvato
          per   l'opera   dai   soggetti   competenti  alla  relativa
          realizzazione,  anche  in deroga alla normativa vigente nel
          rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento e della
          normativa comunitaria.
              12.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
          compensi  spettanti  ai  commissari  straordinari di cui al
          comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
          i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.".
              "Art.  203 (Progettazione) (art. 8, decreto legislativo
          n.   30/2004).  -  1.  L'affidamento  dei  lavori  indicati
          all'art.  198,  comma 1  e 2, e' disposto, di regola, sulla
          base  del  progetto  definitivo,  integrato  dal capitolato
          speciale e dallo schema di contratto.
              2.    L'esecuzione    dei   lavori   puo'   prescindere
          dall'avvenuta  redazione  del  progetto esecutivo, che, ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla  stazione  appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
          ed  e'  approvata entro i termini stabiliti con il bando di
          gara  o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
          redazione del piano di manutenzione.
              3.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici
          decorate   di  beni  architettonici  e  scavi  archeologici
          sottoposti  alle  disposizioni di tutela di beni culturali,
          il  contratto  di  appalto  che prevede l'affidamento sulla
          base   di   un   progetto  preliminare  o  definitivo  puo'
          comprendere  oltre  all'attivita'  di esecuzione, quella di
          progettazione   successiva   al  livello  previsto  a  base
          dell'affidamento    laddove   cio'   venga   richiesto   da
          particolari  complessita',  avendo riguardo alle risultanze
          delle indagini svolte.
              3-bis.   Per   ogni  intervento,  il  responsabile  del
          procedimento,  nella  fase  di  progettazione  preliminare,
          stabilisce  il  successivo  livello  progettuale da porre a
          base  di  gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
          base  della  natura  e  delle  caratteristiche  del  bene e
          dell'intervento  conservativo, la possibilita' di ridurre i
          livelli  di definizione progettuale ed i relativi contenuti
          dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
              3-ter.  La  progettazione  esecutiva puo' essere omessa
          nelle seguenti ipotesi:
                a) per   i   lavori   su   beni  mobili  e  superfici
          architettoniche  decorate  che  non presentino complessita'
          realizzative;
                b) negli  altri  casi,  qualora  il  responsabile del
          procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
          bene,  ovvero  il suo stato di conservazione, siano tali da
          non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
          in  tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
          la  progettazione  esecutiva  sia redatta in corso d'opera,
          per  stralci  successivi,  sulla base dell'esperienza delle
          precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
              4.   Il   responsabile  del  procedimento  verifica  il
          raggiungimento  dei  livelli  di  progettazione richiesti e
          valida  il  progetto da porre a base di gara e in ogni caso
          il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.".
              "Art.  225  (Avvisi  relativi agli appalti aggiudicati)
          (art.  43,  direttiva 2004/17; art. 28, decreto legislativo
          n.  158/1995).  -  1.  Gli  enti  aggiudicatori che abbiano
          aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
          un  avviso  relativo  all'appalto aggiudicato conformemente
          all'allegato   XVI,   entro  due  mesi  dall'aggiudicazione
          dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
          condizioni  dalla  Commissione stessa definite e pubblicate
          con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
              2.  Nel  caso  di appalti aggiudicati nell'ambito di un
          accordo  quadro  in  conformita' all'art. 222, comma 2, gli
          enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
          avviso   in   merito   ai   risultati  della  procedura  di
          aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
              3.  Gli  enti  aggiudicatori inviano un avviso relativo
          agli  appalti  aggiudicati basati su un sistema dinamico di
          acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
          di  ogni  appalto.  Essi possono tuttavia raggruppare detti
          avvisi  su  base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
          avvisi  raggruppati  al piu' tardi due mesi dopo la fine di
          ogni trimestre.
              4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
          con  l'allegato  X. A tale riguardo la Commissione rispetta
          il  carattere  commerciale  sensibile  segnalato dagli enti
          aggiudicatori  quando comunicano informazioni sul numero di
          offerte  ricevute, sull'identita' degli operatori economici
          o sui prezzi.
              5.  Gli  enti  aggiudicatori che aggiudicano un appalto
          per  servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara ai
          sensi  dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono limitare
          le  informazioni  da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla
          natura  e  quantita'  dei  servizi  forniti,  alla menzione
          "servizi di ricerca e di sviluppo".
              6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
          ricerca  e  sviluppo  che non puo' essere aggiudicato senza
          indire   una   gara   ai   sensi  dell'art.  221,  comma 1,
          lettera b),  possono limitare le informazioni da fornire ai
          sensi  dell'allegato  XVI,  sulla.  natura  e quantita' dei
          servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In
          tal   caso,   essi  provvedono  affinche'  le  informazioni
          pubblicate   ai   sensi  del  presente  comma siano  almeno
          altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con
          cui  si  indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224,
          comma 1.
              7.  Se  ricorrono  ad un sistema di qualificazione, gli
          enti  aggiudi-catori provvedono affinche' tali informazioni
          siano   almeno  altrettanto  dettagliate  di  quelle  della
          corrispondente  categoria  degli  elenchi  o  liste  di cui
          all'art. 232, comma 9.
              8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
          nell'allegato II B,   gli   enti   aggiudicatori   indicano
          nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
              9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          non  destinate  alla  pubblicazione sono pubblicate solo in
          forma  semplificata  e  ai sensi dell'allegato X per motivi
          statistici.".
              "Art.  230  (Disposizioni generali) (art. 51, direttiva
          2004/17;  art.  22,  decreto legislativo n. 158/1995). - 1.
          Gli    enti   aggiudicatori   applicano   l'art.   38   per
          l'accertamento  dei  requisiti  di  carattere  generale dei
          candidati o degli offerenti.
              2.   Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico - finanziaria gli enti
          aggiudicatori  che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove
          non  abbiano  istituito propri sistemi di qualificazione ai
          sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48.
              3.   Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  gli  enti
          aggiudicatori  che  non sono amministrazioni aggiudicatici,
          possono,  alternativamente,  istituire  propri  sistemi  di
          qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
          articoli da  39  a  48,  ovvero  accertare  i  requisiti di
          capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
          sensi dell'art. 233.
              4.  Quale  che  sia il sistema di selezione qualitativa
          prescelto,  si  applicano gli articoli 43 e 44, nonche' gli
          articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
              5.   Il   regolamento   di  cui  all'art.  5  detta  le
          disposizioni  attuative  del  presente articolo, stabilendo
          gli    eventuali    ulteriori    requisiti   di   capacita'
          tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   per  i
          lavori,  servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
          fine della attestazione e certificazione SOA.
              6.  I  sistemi  di  qualificazione istituiti dagli enti
          aggiudicatori  ai  sensi  dei  commi 2  e  3  si  applicano
          esclusivamente  ai contratti relativi alle attivita' di cui
          alla presente parte.".
              "Art.  232  (Sistemi  di  qualificazione  e conseguenti
          procedure  selettive)  (art.  51.2 e 53, direttiva 2004/17;
          art.  15,  decreto  legislativo n. 158/1995). - 1. Gli enti
          aggiudicatori   possono  istituire  e  gestire  un  proprio
          sistema  di  qualificazione degli imprenditori, fornitori o
          prestatori  di  servizi;  se finalizzato all'aggiudicazione
          dei  lavori,  tale  sistema  deve conformarsi ai criteri di
          qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
              2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
          qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
          possano   chiedere   in   qualsiasi   momento   di   essere
          qualificati.
              3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
          oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
          loro aggiornamento.
              4.  Se  i  criteri  e  le norme del comma 3 comprendono
          specifiche tecniche, si applica l'art. 68.
              5.  I  criteri e le norme di cui al comma 3 includono i
          criteri di esclusione di cui all'art. 38.
              6.  Se  chi  chiede la qualificazione intende avvalersi
          dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  o
          tecnica  e  professionale  di altri soggetti, il sistema di
          qualificazione  deve  essere gestito garantendo il rispetto
          dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a).
              7.  I  criteri  e  le norme di qualificazione di cui ai
          commi 3  e  4  sono  resi  disponibili,  a  richiesta, agli
          operatori  economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
          criteri  e  norme  sono comunicati agli operatori economici
          interessati.
              8.  Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di
          qualificazione  istituito  da  un altro ente aggiudicatore,
          dandone   idonea  comunicazione  agli  operatori  economici
          interessati.
              9.   L'ente  gestore  redige  un  elenco  di  operatori
          economici,  che  puo' essere diviso in categorie in base al
          tipo  di  appalti  per  i  quali  la  qualificazione  viene
          richiesta.
              10.  In caso di istituzione e gestione di un sistema di
          qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano:
                a) l'art.    223,    comma 10,    quanto   all'avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
                b) l'art.  228, quanto alle informazioni a coloro che
          hanno chiesto una qualificazione;
                c) l'art.  231  quanto  al mutuo riconoscimento delle
          condizioni  amministrative,  tecniche o finanziarie nonche'
          dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.
              11.  L'ente  aggiudicatore che istituisce e gestisce il
          sistema   di   qualificazione  stabilisce  i  documenti,  i
          certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive  che  devono
          corredare  la  domanda  di  iscrizione, e non puo' chiedere
          certificati  o  documenti  che riproducono documenti validi
          gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore.
              12.  I  documenti,  i  certificati  e  le dichiarazioni
          sostitutive,    se    redatti   in   una   lingua   diversa
          dall'italiano,  sono  accompagnati  da  una  traduzione  in
          lingua  italiana  certificata  conforme  al testo originale
          dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
          in   cui  sono  stati  redatti,  oppure  da  un  traduttore
          Ufficiale.
              13.   Se   viene   indetta   una  gara  con  un  avviso
          sull'esistenza   di   un  sistema  di  qualificazione,  gli
          offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
          una  procedura  negoziata, sono selezionati tra i candidati
          qualificati con tale sistema.
              14.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 13,  al  fine  di
          selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
          dello   specifico   appalto   oggetto  di  gara,  gli  enti
          aggiudicatori:
                a) qualificano gli operatori economici in conformita'
          al presente articolo;
                b) selezionano   gli  operatori  in  base  a  criteri
          oggettivi;
                c) riducono,  se  del  caso,  il numero dei candidati
          selezionati, con criteri oggettivi.".
              "Art.  237  (Norma  di  rinvio)  (articoli 64,  65, 66,
          direttiva  2004/17).  - 1. Nei concorsi di progettazione si
          applicano  le  disposizioni  del  capo  III  con esclusione
          dell'art.  221  della  presente  parte nonche' quelle degli
          articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.".
              "Art.  253  (Norme  transitorie).  -  1.  Fermo  quanto
          stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
          disposizioni  di  cui  al presente codice si applicano alle
          procedure  e  ai  contratti i cui bandi o avvisi con cui si
          indice  una gara siano pubblicati successivamente alla data
          della  sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti
          senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai
          contratti  in  cui,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  codice, non siano ancora stati inviati gli inviti
          a presentare le offerte.
              1-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e
          forniture,  nei  settori  ordinari  e speciali, le seguenti
          disposizioni  si  applicano  alle  procedure  i cui bandi o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
                a) art.  33,  commi 1  e  2, nonche' comma 3, secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
                b) (soppressa);
                c) (soppressa);
                d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari.
              1-ter.  Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
          importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
          si  applicano  alle  procedure i cui bandi siano pubblicati
          successivamente   al   1° agosto   2007.   Le  disposizioni
          dell'art.  57  si  applicano  alle  procedure  per le quali
          l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
          al 1° agosto 2007.
              1-quater.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e
          forniture  nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
          dell'art.  58  si  applicano  alle  procedure i cui bandi o
          avvisi   siano  pubblicati  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
              1-quinquies.  Per  gli  appalti  di  lavori pubblici di
          qualsiasi  importo,  nei  settori ordinari, le disposizioni
          degli  articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui
          all'art.  5.  Le  disposizioni  di  cui  lo  256,  comma 1,
          riferite   alle  fattispecie  di  cui  al  presente  comma,
          continuano  ad  applicarsi  fino  alla  data  di entrata in
          vigore del regolamento di cui all'art. 5.
              2.  Il  regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          codice,  ed  entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
          pubblicazione.  Le  disposizioni  regolamentari previste ai
          sensi  dell'art.  40, comma 4, lettera g) e g-bis), entrano
          in   vigore  quindici  giorni  dopo  la  pubblicazione  del
          regolamento di cui all'art. 5.
              3.  Per  i  lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
          del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre
          1999,  n.  554,  il decreto del Presidente della Repubblica
          25 gennaio   2000,   n.   34,   e   le  altre  disposizioni
          regolamentari  vigenti  che,  in  base  al presente codice,
          dovranno  essere  contenute nel regolamento di cui all'art.
          5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per
          i  lavori  pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
          generale,  continua  ad  applicarsi il decreto ministeriale
          19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti
          di compatibilita' con il presente codice.
              4. In relazione all'art. 8:
                a) fino  all'entrata  in vigore del nuovo trattamento
          giuridico  ed  economico,  ai  dipendenti dell'Autorita' e'
          attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
          personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri;
                b) fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui
          all'art.  8,  comma 4,  si applicano le disposizioni di cui
          all'art.  6  del decreto del Presidente della Repubblica n.
          554 del 1999;
              5. Il  termine  di  scadenza  dei membri dell'Autorita'
          gia'   nominati  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice e' prorogato di un anno.
              6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
          del  regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
          soggetti   responsabili   per  le  fasi  di  progettazione,
          affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
              7.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di cui
          all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 luglio  2003,
          recante  "acquisizione  di beni e servizi ed esecuzione dei
          lavori  in  economia,  ovvero a trattativa privata, per gli
          organismi  di  informazione e sicurezza". Il regolamento di
          cui  all'art.  17,  comma 8,  disporra'  l'abrogazione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289.
              8.  Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
          disposizioni  dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
          122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
          secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
          alla  data  di  entrata  in vigore del codice, abbiano gia'
          assunto  nei  confronti  del Comune l'obbligo di eseguire i
          lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
              9.   Al   fine  dell'applicazione  dell'art.  37,  fino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento, i raggruppamenti
          temporanei  sono  ammessi  se  il  mandatario  e i mandanti
          abbiano  i  requisiti  indicati  nel decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
              9-bis.  In  relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
          fino   al   31 dicembre  2010,  per  la  dimostrazione  del
          requisito  della  cifra  di  affari  realizzata  con lavori
          svolti   mediante   attivita'  diretta  ed  indiretta,  del
          requisito  dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche
          e  del  requisito  dell'adeguato  organico  medio annuo, il
          periodo  di  attivita'  documentabile e' quello relativo ai
          migliori  cinque  anni  del decennio antecedente la data di
          sottoscrizione   del   contratto   con   la   SOA   per  il
          conseguimento  della  qualificazione.  Per la dimostrazione
          del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
          del  requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
          di  due  o  tre  lavori  in ogni singola categoria, fino al
          31 dicembre  2010,  sono da considerare i lavori realizzati
          nel  decennio  antecedente  la  data  di sottoscrizione del
          contratto   con   la   SOA   per   il  conseguimento  della
          qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
          agli  operatori  economici  di  cui  all'art.  47,  con  le
          modalita' ivi previste.
              10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
          si  rendano  necessarie  al decreto del Ministro dei lavori
          pubblici  6 aprile  2001,  n.  20,  anche in relazione alla
          pubblicazione  sul  sito del Ministero delle infrastrutture
          di  cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
          servizi   e   forniture,   nonche'  di  bandi  di  stazioni
          appaltanti  non  statali,  sono  effettuate con decreto del
          Ministro  delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
          l'innovazione   e  le  tecnologie,  sentita  la  Conferenza
          Stato-regioni.  Sino  alla  entrata  in  funzione  del sito
          informatico  presso  l'Osservatorio,  i  bandi e gli avvisi
          sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
              11.  Con  disposizioni  dell'Istituto Poligrafico dello
          Stato,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          codice,  e'  istituita  e  disciplinata  la  serie speciale
          relativa  ai  contratti  pubblici  nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana,  in sostituzione delle attuali
          modalita'  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi su detta
          Gazzetta.  Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
          modalita'.
              12.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  77, per un
          periodo  transitorio  di  tre anni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  codice,  le  stazioni appaltanti non
          richiedono   agli   operatori  economici  l'utilizzo  degli
          strumenti    elettronici    quale    mezzo   esclusivo   di
          comunicazione,   salvo   nel   caso   di  ricorso  all'asta
          elettronica  e di procedura di gara interamente gestita con
          sistemi telematici.
              13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
          in  vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi il
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
          1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  18 novembre 2005, recante "affidamento e gestione
          dei   servizi   sostitutivi   di   mensa",  nei  limiti  di
          compatibilita' con il presente codice.
              14.   In   relazione   all'art.   85,   comma 13,  fino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si  applicano le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   4 aprile   2002,   n.   101,   nei  limiti  di
          compatibilita' con il presente codice.
              15.   In   relazione   all'art.   90,   ai  fini  della
          partecipazione  alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
          le  societa'  costituite  dopo la data di entrata in vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
          anni   dalla  loro  costituzione,  possono  documentare  il
          possesso     dei     requisiti    economico-finanziari    e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento  ai  requisiti dei soci delle societa', qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          coope-rativa,  e dei direttori tecnici o dei professionisti
          dipendenti    della   societa'   con   rapporto   a   tempo
          indeterminato  e  con qualifica di dirigente o con funzioni
          di   collaborazione   coordinata  e  continuativa,  qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali.
              15-bis.  In  relazione alle procedure di affidamento di
          cui  art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione
          dei   requisiti   di   capacita'  tecnico-professionale  ed
          economico-finanziaria,     il    periodo    di    attivita'
          documentabile  e'  quello relativo ai migliori tre anni del
          quinquennio  precedente  o  ai  migliori  cinque  anni  del
          decennio  precedente  la data di pubblicazione del bando di
          gara.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano anche agli
          operatori  economici  di  cui all'art. 47, con le modalita'
          ivi previste.
              16.  I  tecnici  diplomati che siano in servizio presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice  alla  data di entrata in
          vigore  della  legge  18 novembre  1998, n. 415, in assenza
          dell'abilitazione,  possono  firmare i progetti, nei limiti
          previsti  dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso  un'altra
          amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque anni e
          risultino  inquadrati in un profilo professionale tecnico e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
              17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
          comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
          del  Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
              18.   In   relazione   all'art.   95,   comma 1,   fino
          all'emanazione  del  regolamento  si applica l'art. 18, del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999.  L'art.  95  non  si  applica  alle opere indicate al
          comma 1  del  medesimo  art.  95,  per  le  quali  sia gia'
          intervenuta,  alla  data  di  entrata in vigore della legge
          25 giugno   2005,   n.  109,  l'approvazione  del  progetto
          preliminare.
              19.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
          113  si  applicano,  quanto ai contratti relativi a lavori,
          anche  ai  contratti  in  corso; le disposizioni del citato
          comma 3   dell'art.  113  si  applicano  inoltre  anche  ai
          contratti  di  servizi  e forniture in corso di esecuzione,
          affidati  anteriormente  alla data di entrata in vigore del
          presente  codice,  ove gli stessi abbiano previsto garanzie
          di esecuzione.
              20.   In   relazione   all'art.   112,   comma 5,  sino
          all'entrata  in  vigore  del  regolamento, la verifica puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti  o  degli  organismi  di cui alla lettera a) del
          citato  art.  112.  Gli  incarichi di verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti   scelti   nel   rispetto   dei  principi  di  non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza.
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal  1° marzo  2000  alla  data  di  entrata  in vigore del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita   l'Autorita',   emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i  criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
          certificati  dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa  entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
          decreto.
              22.   In   relazione  all'art.  125  (lavori,  servizi,
          forniture  in  economia)  fino  alla  entrata in vigore del
          regolamento:
                a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
          nei  limiti  di  compatibilita'  con  le  disposizioni  del
          presente codice;
                b) le   forniture   e  i  servizi  in  economia  sono
          disciplinati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
          20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
          disposizioni  del  presente  codice.  Restano  altresi'  in
          vigore,  fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi
          dalle  singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
          dell'art.   2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 384 del 2001.
              23.  In  relazione  all'art.  131, comma 5, la nullita'
          riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
          in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          3 luglio   2003,  n.  222,  senza  i  prescritti  piani  di
          sicurezza;  i  contratti di appalto o concessione, in corso
          alla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
          operativo  di  sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
          dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani  medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del citato decreto.
              24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
          commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
          e  contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
          il  primo  decreto  di cui al comma 6 del medesimo art. 133
          rileva  anche  i  prezzi  dei materiali da costruzione piu'
          significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
          lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  anteriori al
          1° gennaio  2003  si  fa riferimento ai prezzi rilevati dal
          Ministero per l'anno 2003.
              25.  In  relazione  all'art.  146 e all'art. 149 per la
          realizzazione  delle  opere previste nelle convenzioni gia'
          assentite  alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
          prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
          30 giugno  2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a
          terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
              26.  Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
          diritto  di  prelazione a favore del promotore, nel caso di
          avvisi   indicativi   pubblicati   prima   della  data  del
          31 gennaio  2005, che non contengano l'indicazione espressa
          del   diritto   di   prelazione,   secondo   le   modalita'
          alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi  del
          presente  comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
          stato  pubblicato  il  bando per la gara prevista dall'art.
          155,    comma 1,   lettera a),   le   stazioni   appaltanti
          inseriscono,  al  momento  della  pubblicazione  del bando,
          l'indicazione  espressa  del diritto di prelazione a favore
          del  promotore.  Ove  alla data di pubblicazione del citato
          decreto  sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
          dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
          nel  corso  della  successiva  procedura negoziata prevista
          dall'art.  155,  comma 1, lettera b), inviano comunicazione
          formale,   con   l'indicazione   espressa  del  diritto  di
          prelazione  a  favore del promotore, unicamente ai soggetti
          partecipanti alla procedura negoziata.
              26-bis.   In  relazione  all'art.  159,  comma 2,  fino
          all'emanazione    del    decreto    del    Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
          attuazione   possono   essere   fissati   dalle  parti  nel
          contratto.
              27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
          titolo  III,  capo  IV  (lavori  relativi  a infrastrutture
          strategiche e insediamenti produttivi):
                a) non  trovano  applicazione i seguenti articoli del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 554 del 1999:
                  a.1) art.   9   -   Pubblicita'  degli  atti  della
          conferenza di servizi;
                  a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
                  a.3) titolo  IV,  capo IV - Affidamento dei servizi
          di  importo  inferiore  al  controvalore in euro di 200.000
          DSP;  e  capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
          superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
                b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate
          e  prorogate  ai sensi della legislazione vigente alla data
          del  10 settembre  2002,  i  concessionari  sono  tenuti ad
          appaltare  a  terzi una percentuale minima del quaranta per
          cento dei lavori;
                c) le   disposizioni   dell'art.   174   (concessione
          relativa  a  infrastrutture strategiche) si applicano anche
          alle  concessioni  relative  a infrastrutture gia' affidate
          alla data del 10 settembre 2002;
                d) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          sia  gia'  stato  redatto il progetto definitivo, sia stata
          gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
          ritenuto  dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
          della  celere  realizzazione  dell'opera,  puo'  procedersi
          all'attestazione   di   compatibilita'  ambientale  e  alla
          localizzazione   dell'opera   sulla   base   del   progetto
          definitivo.  Nel  caso  in  cui, alla data del 10 settembre
          2002,  sia  stato  gia' redatto il progetto esecutivo o sia
          stata  gia'  affidata  la  realizzazione  dello stesso, per
          l'affidamento    a    contraente   generale   il   soggetto
          aggiudicatore  puo'  porre  a  base  di  gara  il  progetto
          esecutivo.  In  tale  caso  il  contraente  generale assume
          l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
          e  di  farlo  proprio,  fermo  restando quanto disposto dal
          comma 5 dell'art. 176;
                e) nel  caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
          il progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto
          o  in  parte,  di procedura autorizzativa, approvativa o di
          valutazione  di  impatto  ambientale  sulla base di vigenti
          nonne statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
          richiedere  l'interruzione della medesima procedura optando
          per  l'avvio  unitario  delle  procedure disciplinate dalla
          parte   II,  titolo  III,  capo  IV,  ovvero  proseguire  e
          concludere  la  procedura  in corso. Ai fini del compimento
          delle  procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
          possono   essere   utilizzate   quali  atti  istruttori  le
          risultanze  delle  procedure anche di conferenza di servizi
          gia'  compiute  ovvero  in  corso.  Si osservano, in quanto
          applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
                f) in   sede   di   prima  applicazione  del  decreto
          legislativo  n.  190  del  2002  i  soggetti  aggiudicatori
          adottano,  in alternativa alla concessione, l'affidamento a
          contraente  generale  per  la realizzazione dei progetti di
          importo  superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
          presentino,    inoltre,   uno   dei   seguenti   requisiti:
          interconnessione con altri sistemi di collegamento europei;
          complessita'  dell'intervento  tale  da richiedere un'unica
          logica   realizzativa   e   gestionale,   nonche'   estrema
          complessita'  tecnico-organizzativa.  L'individuazione  dei
          predetti   progetti   e'   effettuata  dal  Ministro  delle
          infrastrutture.   Ferma   restando   l'applicazione   delle
          semplificazioni  procedurali  di  cui  al  presente capo, i
          progetti  che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
          sono  realizzati  con appalto di progettazione esecutiva ed
          esecuzione,  in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
          esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
          E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
                g) per  la realizzazione delle infrastrutture di loro
          competenza,   i  soggetti  aggiudicatori,  ivi  compresi  i
          commissari  straordinari di Governo, anche in liquidazione,
          nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
          alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
          riferimento   alle  concessioni  in  corso  alla  data  del
          10 settembre  2002 e nel rispetto degli elementi essenziali
          dei  relativi  atti convenzionali, atti di loro adeguamento
          alle  previsioni  della  legge  21 dicembre  2001, n. 443 e
          della parte II, titolo III, capo IV;
                h) per  i  procedimenti  relativi  agli  insediamenti
          produttivi    e   alle   infrastrutture   strategiche   per
          l'approvvigionamento  energetico  di  cui  all'art. 179, in
          corso  alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
          richiedente  di  optare  per l'applicazione della normativa
          stabilita  nella  parte  II,  titolo  III,  capo  IV, ferma
          restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
          stessi procedimenti;
                i) le  disposizioni  di  cui  agli articoli 164, 167,
          168,  169,  171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189.  Le  norme  di  cui all'allegato tecnico contenuto
          nell'allegato  XXI  al  presente  codice,  si  applicano ai
          progetti  delle  infrastrutture, la cui redazione sia stata
          bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
          per   i   progetti   redatti   direttamente,   oggetto   di
          deliberazione   dell'organo  competente  dopo  la  data  di
          entrata  in  vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
          n.  189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
          della  data  di entrata in vigore del citato decreto n. 189
          del  2005,  i  soggetti  aggiudicatori  hanno  facolta'  di
          adeguare  il  progetto  alle  norme  tecniche allegate, con
          eventuale variazione del relativo corrispettivo;
                l) la  disposizione  di  cui  all'art.  165, comma 3,
          relativa  al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
          la  cui  istruttoria  e' avviata dopo la data di entrata in
          vigore   del  decreto  legislativo  n.  189  del  2005.  Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi 13  e  14 dell'art. 176 si
          applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
          in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto
          legislativo  n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
          16  e  17  del  medesimo  art.  176, si applicano ai lavori
          banditi  dopo  la  data  di  entrata  in vigore del decreto
          legislativo  n.  189  del 2005, ma e' facolta' del soggetto
          aggiudicatore  prevedere la applicazione delle disposizioni
          medesime  ai  lavori  gia'  banditi ovvero, per quelli gia'
          aggiudicati,   convenire  con  il  contraente  generale  la
          applicazione delle stesse ai relativi contratti;
                m) in   relazione   all'art.   180,   comma 1,   fino
          all'entrata  in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i
          soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,   che  trovano
          applicazione  in  materia  di  esecuzione,  contabilita'  e
          collaudo;
                n) in  relazione  all'art.  188,  fino all'entrata in
          vigore  del  regolamento,  continua ad applicarsi l'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34,  e  ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
          conto  della  qualificazione rilasciata da non oltre cinque
          anni  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 34 del 2000;
                o) in  relazione  all'art.  189, comma 1, lettera b),
          fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  si applica
          l'art.   18   del   citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 34 del 2000;
                p) ai   fini   dell'applicazione   dei  commi 5  e  6
          dell'art.  194,  sono fatti salvi, relativamente alle opere
          stesse,  gli atti e i provvedimenti gia' formati o assunti,
          e  i  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore
          del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, che i soggetti
          aggiudicatori,  previo  parere  dei commissari straordinari
          ove  nominati,  ritengano  eventualmente piu' opportuno, ai
          fini  della  celere  realizzazione  dell'opera proseguire e
          concludere  in  luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
          sensi della parte II, titolo III, capo IV.
              28.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 196 e' adottato
          entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          codice,  ed  entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
          pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
          alla   data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  ivi
          previsto,   restano  ferme  le  disposizioni  regolamentari
          attualmente  vigenti,  nei  limiti di compatibilita' con il
          presente codice.
              29.  Ai  fini  della  disciplina  di cui alla parte II,
          titolo  IV,  capo  II  le  attestazioni  di  qualificazione
          relative   alla  categoria  0S2,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34,
          ottenute  antecedentemente  alla  data di entrata in vigore
          del  decreto  ministeriale  3 agosto  2000,  n.  294,  come
          modificato  dal  decreto  ministeriale  24 ottobre 2001, n.
          420,  ovvero  nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
          efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
          tuttavia  fatta salva la verifica della stazione appaltante
          in  ordine  al  possesso dei requisiti individuati da detto
          regolamento.
              30.  In  relazione  all'art.  201,  fino  alla  data di
          entrata  in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
          commi 1  e  3  dell'art.  201,  continuano ad applicarsi le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34  e  di cui al decreto
          ministeriale  3 agosto  2000,  n.  294, come modificato dal
          decreto  ministeriale  24 ottobre  2001,  n. 420. Fino alla
          data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
          cui  ai  commi 1  e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
          possono   individuare,   quale   ulteriore   requisito   di
          partecipazione   al  procedimento  di  appalto,  l'avvenuta
          esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
          settore  cui si riferisce l'intervento, individuato in base
          alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
          valutazione  della  sussistenza di detto requisito, possono
          essere   utilizzati   unicamente  i  lavori  effettivamente
          realizzati  dal  soggetto esecutore, anche in esecuzione di
          cottimi e subaffidamenti.
              31.  In  relazione  all'art. 212, fino alla conclusione
          favorevolmente   della   procedura   di  cui  all'art.  219
          eventualmente  attivata  in relazione alle attivita' di cui
          al citato art. 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali
          adottati   ai   sensi  dell'art.  4,  comma 4  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
              32.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  240, per i
          lavori   per   i   quali  la  individuazione  del  soggetto
          affidatario  sia  gia'  intervenuta alla data di entrata in
          vigore  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
          accordo   bonario   e'   formulata   dal  responsabile  del
          procedimento  secondo  la disciplina anteriore alla entrata
          in vigore della citata legge.
              33.   Ai   fini   dell'applicazione   della  disciplina
          dell'arbitrato  di  cui  all'art. 241 e seguenti restano in
          vigore  i criteri di determinazione del valore della lite e
          le  tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
          4,  5,  e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale
          2 dicembre  2000,  n.  398, salvo quanto disposto dall'art.
          252, comma 6.
              34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
          dagli articoli 241, 242, 243:
                a) dalla  data  di  entrata in vigore del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, il
          richiamo  ai collegi arbitrali da costituire ai sensi dalla
          normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   16 luglio   1962,  n.  1063,  contenuto  nelle
          clausole  dei  contratti  di  appalto  gia' stipulati, deve
          intendersi  riferito  ai  collegi  da nominare con le nuove
          procedure  secondo  le  modalita'  previste  dal codice e i
          relativi  giudizi  si  svolgono  secondo  la disciplina ivi
          fissata.  Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
          costituzione  di  collegi  arbitrali  in  difformita'  alla
          normativa  abrogata  a  seguito  dell'entrata in vigore del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999,  contenute  nelle  clausole di contratti o capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554 del
          1999,   a  condizione  che  i  collegi  arbitrali  medesimi
          risultino  gia'  costituiti  alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione;
                b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
          anche  solo introdotte alla data di entrata in vigore della
          legge   14 maggio   2005,   n.   80,   di  conversione  del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  purche'  risultino
          rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute
          nel  codice  di procedura civile, ovvero nell'art. 32 della
          legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  come  modificato  dal
          comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
                c) fatte  salve  le  norme  transitorie  di  cui alle
          lettere a)  e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati
          gia'  nominati  i  due  arbitri  delle  parti,  si svolgono
          secondo  le  norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
          presente codice;
                d) sono   abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in
          contrasto  con la disciplina del presente codice, prevedono
          limitazioni  ai  mezzi  di  risoluzione  delle controversie
          nella  materia  dei  contratti  pubblici relativi a lavori,
          servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
          salvo  il  disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
          11 giugno  1998,  n.  180,  convertito dalla legge 8 agosto
          1998,   n.   267,   e   dell'art.  1,  comma 2-quater,  del
          decreto-legge  7 febbraio  2003,  n.  15,  convertito dalla
          legge 8 aprile 2003, n. 15.
              35.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
          lettera h)  dell'allegato  XXI,  fino all'entrata in vigore
          del  regolamento  si  applica  l'art.  17  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 554 del 1999, e successive
          modificazioni.".
              "Art.  256  (Disposizioni  abrogate).  - 1. A decorrere
          dall'entrata  in vigore del presente codice, sono o restano
          abrogati:
                gli  articoli 326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353,
          354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
                l'art.  14  della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
          l'art.  24  del  regolamento  approvato  con  regio decreto
          20 giugno  1929,  n.  1058,  e  successive  modificazioni e
          integrazioni;
                la legge 8 agosto 1977, n. 584;
                l'art.  5,  commi  4  e  5, e l'art. 32 della legge 3
          gennaio 1978, n. 1;
                gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n.
          741;
                l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
                la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'art. 4;
                l'art.  4,  comma 12-bis,  del  decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  65,  convertito,  con  modificazioni dalla legge
          26 aprile 1989, n. 155;
                gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428;
                gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20
          della legge 19 marzo 1990, n. 55;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          10 gennaio 1991, n. 55;
                il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
                l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
                il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
                l'art. 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
                l'art.  3,  comma  1-ter,  del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502;
                l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
                la  legge  11  febbraio  1994, n. 109; e' fatto salvo
          l'art.  8  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460, come
          modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
                l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 573;
                il  decreto-legge  3 aprile  1995, n. 101, convertito
          con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
                l'art.  5,  comma 1-ter,  del  decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          5 agosto 1997, n. 517;
                l'art. 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
                il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
                la legge 18 novembre 1998, n. 415;
                il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio
          1999, n. 22;
                il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
                gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3,
          55,  57,  59,  75,  76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87,
          comma 2,  88, commi 1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92,
          commi 1,  2  e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119,
          120,  121,  122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144, commi 1 e
          2,   149,   150,  151  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
                il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
                l'art.   32  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
                l'art.  6,  comma 1,  della  legge 21 luglio 2000, n.
          205;
                la legge 7 novembre 2000, n. 327;
                l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
                il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'art. 10,
          commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
                gli  articoli 2  e 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
                l'art.  7,  comma 1,  della  legge 1° agosto 2002, n.
          166;
                il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
                il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
                l'art.  5,  commi da  1  a  13,  e  commi 16-sexies e
          16-septies,   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
          convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
                gli   articoli 2-ter,   2-quater,   2-quinquies   del
          decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge
          25 giugno 2005, n. 109;
                l'art. 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
                l'art.  1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,
          n. 90, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
                l'art.   14-vicies-ter,   comma  1,  lettera  c)  del
          decreto-legge  30  giugno  2005,  n.  115, convertito nella
          legge  17 agosto 2005, n. 168, limitatamente alle parole "i
          criteri  per  l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa e";
                il   decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189,
          recante  modifiche e integrazioni al decreto legislativo n.
          190 del 2002;
                il  decreto  ministeriale  25 ottobre  2005,  recante
          "Finanza  di progetto - Disciplina delle procedure in corso
          i  cui  avvisi  indicativi, pubblicati prima della data del
          31 gennaio  2005, non contengano l'indicazione espressa del
          diritto di prelazione a favore del promotore";
                l'art.  1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre
          2005, n. 266;
                l'art.  2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248;
                l'art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008, n. 31.
              2.  In relazione all'art. 141, comma 4, ultimo periodo,
          resta  abrogata  ogni diversa disposizione, anche di natura
          regolamentare,  anteriore  alla  data  di entrata in vigore
          della legge 1° agosto 2002, n. 166.
              3.  Sono  o  restano  abrogati  tutti gli speciali riti
          processuali  in  materia  di  contratti pubblici di lavori,
          servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'art. 245.
              4.  Il  regolamento  di  cui all'art. 5 elenca le norme
          abrogate,   con   decorrenza  dall'entrata  in  vigore  del
          regolamento  medesimo, anche in relazione alle disposizioni
          contenute nei seguenti atti:
                gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348 della legge
          20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 marzo 1999, n. 117;
                il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre 1999, n. 554;
                il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34;
                il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 aprile
          2002, n. 101;
                il   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti  27 maggio  2005  in  tema  di qualificazione del
          contraente generale;
                il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          18 novembre  2005,  recante  "affidamento  e  gestione  dei
          servizi sostitutivi di mensa".
              5.   Gli   altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali
          previsti   dal   presente  codice,  ove  sono  destinati  a
          sostituire  precedenti  regolamenti e decreti ministeriali,
          elencano  le  norme  abrogate,  con  decorrenza  dalla loro
          entrata in vigore.".

                                                        "Allegato XXI

              (Omissis).

              Art.   28   (Verifica   attraverso  strutture  tecniche
          dell'amministrazione). - 1. La stazione appaltante provvede
          all'attivita'  di  verifica  della progettazione attraverso
          strutture     e    personale    tecnico    della    propria
          amministrazione,   ovvero   strutture   tecniche  di  altre
          amministrazioni  di  cui  puo' avvalersi ai sensi dell'art.
          33, comma 3, del codice.
              2.  Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere
          l'attivita' di verifica dei progetti sono:
                a) per  lavori  di  importo superiore a 20 milioni di
          euro,    l'unita'   tecnica   della   stazione   appaltante
          accreditata,  ai  sensi  della  norma  europea  UNI  CEI EN
          ISO/IEC 17020, quale organismo di ispezione di Tipo B;
                b) per  lavori  di  importo inferiore a 20 milioni di
          euro:
                  l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
                  gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
          ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
                  gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
          dotate  di  un  sistema  di gestione per la qualita' ove il
          progetto sia stato redatto da progettisti interni.
              3.  Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di
          cui   al  comma 1,  si  intende  un  sistema  coerente  con
          requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
              Per  un  periodo  di  due anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   allegato  le  strutture  tecniche
          dell'ammisistrazione   sono  esentate  dal  possesso  della
          certificazione UNI EN ISO 9001.
              4.  Ferme  restando  le  competenze del Ministero dello
          sviluppo  economico in materia di vigilanza sugli organismi
          di   accreditamento,  il  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  tramite  il servizio tecnico centrale, e' organo
          di    accreditamento    delle    unita'    tecniche   delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  degli  organismi  statali  di  diritto pubblico ai sensi
          delle  norme  europee UNI EN ISO 9001 ed UNI GEI EN ISO/IEC
          17020  per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base
          di  apposito  regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
          stesso   sentiti   gli  enti  nazionali  di  accreditamento
          riconosciuti  a  livello  europeo,  emanato con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture. Per le finalita' di cui al
          presente   comma   le   amministrazioni  pubbliche  possono
          avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
              5.   Per   le  amministrazioni  pubbliche  che  non  si
          avvalgono    delle   disposizioni   di   cui   al   comma 4
          l'accreditamento  dell'organismo  di  ispezione di Tipo B e
          l'accertamento  del  sistema  di  gestione  per la qualita'
          coerente  con  i  requisiti  della  norma  UNI  EN ISO 9001
          dovranno   essere   rilasciati,  rispettivamente,  da  enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA)  e da organismi di certificazione, accreditati da enti
          partecipanti  all'European  Cooperation  for  Accreditation
          (EA).
              (Omissis).".
              "Art.  37  (Le  garanzie).  - 1. Il soggetto incaricato
          dell'attivita'  di  verifica deve essere munito, dalla data
          di   accettazione   dell'incarico,   di   una   polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dall'attivita'  di  propria  competenza  avente le seguenti
          caratteristiche e durata:
                a) nel    caso    di   polizza   specifica   limitata
          all'incarico  di  validazione  del progetto preliminare, la
          polizza  medesima  deve  avere  durata  fino  alla  data di
          approvazione   del   progetto  definitivo  da  parte  della
          stazione appaltante;
                b) nel    caso    di   polizza   specifica   limitata
          all'incarico  di  verifica  ai  fini  della validazione del
          progetto  definitivo,  la  polizza  medesima  dovra'  avere
          durata  fino  alla  approvazione  del progetto esecutivo da
          parte della stazione appaltante;
                c) tutte   le  polizze  suddette  dovranno  avere  un
          massimale   non   inferiore  al  5  per  cento  del  valore
          dell'opera, con il limite di cinque milioni di euro;
                d) nel  caso  in  cui  l'affidatario dell'incarico di
          validazione   sia  coperto  da  una  polizza  professionale
          generale  per l'intera attivita', detta polizza deve essere
          integrata  attraverso  idonea dichiarazione della compagnia
          di  assicurazione  che  garantisca  le condizioni di cui ai
          punti a), b), c) per lo specifico progetto.
              2.  Il premio relativo a tale copertura assicurativa e'
          a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto
          incaricato  dell'attivita'  di  verifica,  mentre  sara'  a
          carico   del   soggetto  affidatario,  qualora  questi  sia
          soggetto esterno.".
                               Art. 3.
                          Norma finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2008

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano


fp08-gr08