AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2008-2009.
In data 26 settembre 2008 alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del presidente - avv. Massimo Massella Ducci
Teri;
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
CISAL (firmato)
CONFSAL (firmato)
CGU (firmato)
CSE (firmato)
RDB CUB (firmato)
USAE (firmato)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2008-2009.
Allegato
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello
stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova
ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e' stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal
CCNQ del 31 ottobre 2007, in attuazione degli articoli 43 e 50 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale,
disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il
7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la
sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato il 7 agosto 1998". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle
modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente ed
integrato con i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 e'
indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2,
comma 6. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si
intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
Capo II
DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI
Art. 2.
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal
presente contratto e' pari a n. 2465. Esso conferma il contingente
storico cosi' come fissato nell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni
sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n. 11. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 2 del
CCNQ del 31 ottobre 2007.
4. Nei comparti agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il
contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti
di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ
31 ottobre 2007. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle
organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del
comparto Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma
compensativa, rispettivamente per le agenzie fiscali e la presidenza
del Consiglio dei Ministri nonche' per l'Aran, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per
i comparti di provenienza. dell'avvenuta compensazione viene data
immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica ed
all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia
di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, uno
dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con
forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS
che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009
sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le
organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali
tavole avranno valore sino al successivo accertamento della
rappresentativita'.
Art. 3.
Contingente dei permessi sindacali
1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle
organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli
previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti
alle RSU del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura gia'
prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del
31 ottobre 2007 pari a:
a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle
del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso
l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli
in posizione di comando o fuori ruolo.
b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalita' della
precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse
organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
Art. 4.
C u m u l i
1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza
delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il
presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali
previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura gia'
attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del
31 ottobre 2007, e con le medesime modalita':
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio
per il comparto Scuola.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a)
e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 614 distacchi ed e'
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di
cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei
distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di
n. 3.079 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle
tavole allegate dal n. 2 al n. 11.
3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la
ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a
disposizione delle rispettive confederazioni.
Art. 5.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del
7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, e'
confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai
CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla
base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.
3. Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.
Art. 6.
Disposizioni particolari per il comparto Scuola
1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto
Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da
parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente
procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita'
sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico 2008-2009. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
della pubblica istruzione le proprie richieste di distacco sulla base
e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto
non oltre il giorno 30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via
transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2008, e'
individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto al vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai
fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente
contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del
contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali,
decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo
corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle
attivita' didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2008, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli
connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita'
didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le
richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 6 dei
CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.
Art. 7.
Durata e disposizioni finali
1. Il presente contratto e' valido per il biennio contrattuale
2008-2009.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali per il biennio
2010-2011.
3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative purche' non comportino
modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole saranno
presi in considerazione sino alla stipulazione del presente
contratto.
4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi
a seguito dei periodici accertamenti della rappresentativita' ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi
quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di
organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente
contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei
nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di
amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel
periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono
utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in
quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
5. L'utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui
all'art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi
statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato
permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai
commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti
sindacali dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle
ore di permesso non spettanti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da
quello del 27 gennaio 1999 e dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del
18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni
dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino
all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del
rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi
complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal
presente contratto e viene garantito al personale distaccato alle
predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali.
TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI
COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
CSE
RDB
CUB
USAE
Vedere Allegato
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29
Allegato pag. 30