GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 237 DEL 9/10/2008

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 
Contratto   collettivo  nazionale  quadro  per  la  ripartizione  dei
distacchi  e  permessi  alle Organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2008-2009.
    In data 26 settembre 2008 alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'ARAN:
      nella  persona  del  presidente  -  avv. Massimo Massella Ducci
Teri;
    e le seguenti Confederazioni sindacali:


   CGIL      (firmato)
   CISL      (firmato)
   UIL       (firmato)
   CISAL     (firmato)
   CONFSAL   (firmato)
   CGU       (firmato)
   CSE       (firmato)
   RDB CUB   (firmato)
   USAE      (firmato)

    Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono l'allegato
Contratto   collettivo  nazionale  quadro  per  la  ripartizione  dei
distacchi  e  permessi  alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2008-2009.
                                                             Allegato
                               Capo I
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle  Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello
stesso  decreto  n.  165,  ricomprese  nei comparti di contrattazione
collettiva.
    2.  Con  il  presente  contratto  le  parti  procedono alla nuova
ripartizione  dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo
e'  stato  fissato  con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal
CCNQ  del  31 ottobre  2007, in attuazione degli articoli 43 e 50 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    3.  Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego" e' semplificata in "comparti".
    4.   Le   rappresentanze   sindacali   unitarie   del  personale,
disciplinate  dal  relativo  accordo  collettivo  quadro stipulato il
7 agosto  1998  per  il  personale dei comparti, sono indicate con la
sigla  RSU.  Il  predetto accordo e' indicato con la dizione "accordo
stipulato  il  7 agosto  1998".  Il  CCNQ  del  7 agosto  1998  sulle
modalita'  di  utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche'
delle   altre  prerogative  sindacali  stipulato  contestualmente  ed
integrato  con  i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 e'
indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.
    5.  Sono  considerate rappresentative le organizzazioni sindacali
ammesse  alla  trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  come  specificato nell'art. 2,
comma 6.  Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come
"organizzazioni sindacali rappresentative".
    6.  Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse
le  confederazioni  cui le organizzazioni rappresentative del comma 5
aderiscono.  Pertanto,  con  il  termine di associazioni sindacali si
intendono  nel  loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di
categoria rappresentative ad esse aderenti.
    7.  Con  il termine "amministrazione" sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
                               Capo II
            DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI
                               Art. 2.
             Ripartizione del contingente dei distacchi
    1.  Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  utilizzabile  dal
presente  contratto  e'  pari a n. 2465. Esso conferma il contingente
storico cosi' come fissato nell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.
    2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo
dei  distacchi  fruibili  in  tutti  i  comparti  dalle  associazioni
sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
    3.  Il  contingente  dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito  di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n.  11. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 2 del
CCNQ del 31 ottobre 2007.
    4.  Nei  comparti  agenzie  fiscali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  AFAM,  anche  per  la  durata del presente contratto, il
contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti
di  provenienza  del  personale,  nella  misura  stabilita  dal  CCNQ
31 ottobre  2007.  Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle
organizzazioni  sindacali  di  categoria del comparto Ministeri e del
comparto  Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma
compensativa,  rispettivamente per le agenzie fiscali e la presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri nonche' per l'Aran, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale  di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per
i  comparti  di  provenienza.  dell'avvenuta compensazione viene data
immediata  comunicazione  al  dipartimento della funzione pubblica ed
all'ARAN.
    5.  Sono  confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei  distacchi  tra  le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti  dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia
di  Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, uno
dei  distacchi  disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con
forme  di  rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS
che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
    6.  Per  il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009
sono  rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le
organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali
tavole   avranno   valore   sino  al  successivo  accertamento  della
rappresentativita'.
                               Art. 3.
                 Contingente dei permessi sindacali
    1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art.  8  del  CCNQ  del  7 agosto  1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
    2.  In  ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
    3.  I  permessi  sindacali di cui al comma 1, di competenza delle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  -  al  netto  dei  cumuli
previsti  dall'art.  4,  comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti
alle  RSU  del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura gia'
prevista  dai  CCNQ  del  18 dicembre  2002,  del 3 agosto 2004 e del
31 ottobre 2007 pari a:
      a) n.  41  minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  in  servizio,  in ogni amministrazione, escluse quelle
del   comparto   Scuola.   Tra   i   dipendenti  in  servizio  presso
l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli
in posizione di comando o fuori ruolo.
      b) n.  33  minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato  nel  comparto Scuola, calcolati con le modalita' della
precedente lettera a).
    4.  I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al  comma 3  sono  ripartiti  nelle  amministrazioni  tra  le  stesse
organizzazioni,  secondo  le  modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.
                               Art. 4.
                             C u m u l i
    1.  Fermo  rimanendo  il  contingente  dei permessi di competenza
delle  RSU  previsto  dall'art.  3, le associazioni sindacali, con il
presente  contratto,  confermano  i  cumuli  dei  permessi  sindacali
previsti  dall'art.  8  del  CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura gia'
attuata  con  i  CCNQ  del  18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del
31 ottobre 2007, e con le medesime modalita':
      a) sino  ad  un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
      b) sino  ad  un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio
per il comparto Scuola.
    2.  Il  contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a)
e b)  ammonta,  nella  presente  tornata,  a  n.  614 distacchi ed e'
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di
cui  al  presente  contratto,  oltre  al  contingente complessivo dei
distacchi  di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di
n.  3.079  distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle
tavole allegate dal n. 2 al n. 11.
    3.  Nella  tavola  n.  12  sono indicati i distacchi che, dopo la
ripartizione   tra   le  organizzazioni  di  categoria,  residuano  a
disposizione delle rispettive confederazioni.
                               Art. 5.
      Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
    1.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni  degli  organismi  direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali  e  territoriali,  previsto  dall'art.  11  del  CCNQ del
7 agosto  1998  per  i dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi  direttivi  delle  proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali  di  categoria  non collocati in distacco o aspettativa, e'
confermato,  in  ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai
CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.
    2.  Il  contingente  di  cui  al  comma 1  e'  ripartito  tra  le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla
base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.
    3.  Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.
                               Art. 6.
           Disposizioni particolari per il comparto Scuola
    1.  Per  l'applicazione  del  presente  contratto,  nel  comparto
Scuola,  al  fine  di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da
parte   delle  organizzazioni  sindacali,  si  conferma  la  seguente
procedura  che  contempera  il  tempestivo  diritto  alle  agibilita'
sindacali  con  le  esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico 2008-2009. A tal fine:
      1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
della pubblica istruzione le proprie richieste di distacco sulla base
e  nei  limiti  dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto
non  oltre  il  giorno  30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via
transitoria   in   deroga   alla  scadenza  del  30 giugno  2008,  e'
individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;
      2)  gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto  al  vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai
fini  delle  esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente   attivati  con  l'entrata  in  vigore  del  presente
contratto;
      3)  le  cessazioni  dei  distacchi derivanti dal decremento del
contingente  di  spettanza  delle  singole  organizzazioni sindacali,
decorreranno  a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata   in   vigore  del  presente  contratto  e,  ove  questo
corrisponda  per  i  soli  docenti,  con il periodo di chiusura delle
attivita'  didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2008, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
    2.  Per  il  personale  nei  cui  confronti  non esistano vincoli
connessi  all'obbligo  di  assicurare  la  continuita' dell'attivita'
didattica,  il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di  distacco  o  di  aspettativa  puo'  essere oltrepassato quando le
richieste  possano  essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
    3.  Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 6 dei
CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.
                               Art. 7.
                    Durata e disposizioni finali
    1.  Il  presente  contratto e' valido per il biennio contrattuale
2008-2009.
    2.  Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di  cui  agli  articoli 2,  3,  4  e  5  entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino    al    nuovo   accordo   successivo   all'accertamento   della
rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  per  il biennio
2010-2011.
    3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative purche' non comportino
modifiche  associative  dei soggetti individuati nelle tavole saranno
presi   in   considerazione   sino  alla  stipulazione  del  presente
contratto.
    4.  In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi
a  seguito  dei  periodici  accertamenti  della rappresentativita' ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
luoghi  di  lavoro  la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi
quindi  i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di
organismi   direttivi  statutari  di  cui  all'art.  5  del  presente
contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei
nuovi   che  avviene  con  la  data  di  stipulazione  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico.
In  tale  ipotesi  i  permessi  di  luogo  di  lavoro  (monte  ore di
amministrazione)  di  cui  all'art.  3  del  presente  contratto, nel
periodo  intercorrente  sino  al  subentro  dei  nuovi soggetti, sono
utilizzati  pro  rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in
quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
    5.  L'utilizzo  pro  rata  si  applica  anche  ai permessi di cui
all'art.   5   (permessi  per  le  riunioni  di  organismi  direttivi
statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
    6.  Nel  caso  in  cui le associazioni risultino avere utilizzato
permessi  in  misura  superiore a quella spettante pro rata di cui ai
commi 4  e  5,  alle  amministrazioni  di  appartenenza dei dirigenti
sindacali  dovra'  essere restituito il corrispettivo economico delle
ore di permesso non spettanti.
    7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in  vigore  le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da
quello  del  27 gennaio  1999  e  dall'art.  7, comma 3, del CCNQ del
18 dicembre  2002,  fatta  eccezione  per  le  tavole  ivi  previste,
completamente sostituite da quelle del presente contratto.
                               Art. 8.
                          Norma transitoria
    1.  Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni
dai  comparti  di  contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 2 del
decreto  legislativo  165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino
all'applicazione  degli  istituti  relativi alla nuova disciplina del
rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi
complessivamente  utilizzati non puo' superare il limite previsto dal
presente  contratto  e  viene  garantito al personale distaccato alle
predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali.

                              TAVOLA 1
        CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI,
       SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI
                   COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

                                CGIL
                                CISL
                                 UIL
                                CISAL
                               CONFSAL
                                 CGU
                                 CSE
                                 RDB
                                 CUB
                                USAE


Vedere Allegato


Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29
Allegato pag. 30




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