GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 245 DEL 18/10/2008

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 18 settembre 2008 
Ulteriori  modifiche  al  decreto del Ministro della salute 1° luglio
2004  recante "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del
Centro  nazionale  per  la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CCM)".
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, recante "Interventi
urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
pubblica"  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n.  138  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 1,  lettera a) che ha
istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);
  Visto  il  decreto  ministeriale 1° luglio 2004 recante "Disciplina
dell'organizzazione   per   la  prevenzione  ed  il  controllo  delle
malattie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2004, n. 185;
  Visto  il  Piano  nazionale  della  prevenzione  2005-2007,  di cui
all'allegato  2  all'Intesa  sancita  nella  seduta  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 (Atto rep. n. 2271);
  Visto  il  decreto ministeriale 10 novembre 2006 recante "Modifiche
al  decreto  ministeriale  1° luglio  2004,  concernente  "Disciplina
dell'organizzazione   per   la  prevenzione  ed  il  controllo  delle
malattie",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2007, n.
30;
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  29  del  menzionato decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  che  introduce disposizioni concernenti il
contenimento  della  spesa  per  organi collegiali ed altri organismi
anche  monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite
anche   il  riordino,  la  soppressione  o  l'accorpamento  di  detti
organismi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n.
86  recante  "Regolamento  per  il  riordino degli organismi operanti
presso   il   Ministero  della  salute,  a  norma  dell'art.  29  del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 1, comma 1, lettera p) e 9,
comma 1, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 86
del  2007,  con  i  quali  e' confermato per la durata di tre anni il
Centro  nazionale  per  la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CCM);
  Considerato  che  il  CCM  e'  un organismo di coordinamento tra il
Ministero  e le Regioni per le attivita' di sorveglianza, prevenzione
e risposta tempestiva alle emergenze;
  Considerato  che  la  missione  del CCM e' aumentare l'attivita' di
prevenzione   nel   Paese  e  nella  pratica  del  Sistema  sanitario
nazionale,  attraverso  strategie  e  interventi, la cui efficacia e'
dimostrata  da solidi dati scientifici, e attraverso il potenziamento
delle  capacita'  del  Paese  di  rilevare, prevenire e controllare i
principali  problemi  e le principali minacce per la salute pubblica,
nell'ambito del Sistema sanitario governato dalle Regioni;
  Dato  atto  che il CCM promuove il coordinamento delle attivita' di
risposta  alle  emergenze,  ovvero  la  predisposizione  di  risposte
tempestive  sia  ad  eventi  "straordinari"  (attacchi  terroristici,
diffusione   di   nuovi   agenti  biologici  trasmissibili,  rilascio
accidentale  di  agenti  chimici  o  infettivi, pandemia influenzale,
ecc.),  che "ordinari" (tossinfezioni alimentari, infezioni correlate
all'assistenza ospedaliera, ecc.);
  Dato  atto  che  il  CCM  promuove  le pratiche di eccellenza delle
Regioni e Province autonome, affinche' esercitino un ruolo guida allo
scopo  di trasferire i modelli operativi di interventi di prevenzione
gia'  sperimentati  oppure  di  condividere  esperienze  maturate  in
settori quali la formazione, la sorveglianza, l'organizzazione;
  Dato atto che il CCM lavora per progetti, con obiettivi, procedure,
responsabilita',   risorse   e   tempi   di  realizzazione  definiti,
attraverso  il  confronto  sistematico  all'interno  dei  suoi organi
collegiali  consultivi  e  la cooperazione con i tavoli tecnici delle
Regioni;
  Dato  atto  che i progetti del CCM sono sottoposti a valutazione di
processo  e  di  risultato,  attraverso l'introduzione di standard di
progettazione  e  indicatori di valutazione, in un rapporto di attiva
collaborazione  tra  CCM  e  partner convenzionati, sia nella fase di
progettazione che in quella di monitoraggio;
  Considerato  che  il  CCM  promuove  la sinergia tra il mondo della
ricerca  e  le  strutture sanitarie e tra le esperienze migliori e le
realta'  ancora  in  crescita,  attivando partnership istituzionali e
collaborazioni  professionali,  rinforzando in tal modo la rete della
prevenzione in Italia;
  Considerato  che  il  CCM  opera ponendo attenzione alla coesione e
all'equita',  perche'  siano assicurate in tutte le Regioni italiane,
per  tutti  i cittadini e in ogni strato sociale, uguali possibilita'
di accesso agli interventi di prevenzione;
  Considerato  che  il  CCM  si  propone come un nuovo soggetto della
sanita' pubblica, quale espressione del processo di regionalizzazione
avviato con la riforma del Titolo V della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di
nomina  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche
sociali;
  Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali recante "Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza  dell'amministrazione  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
180 del 2 agosto 2008;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85,  convertito con
modificazioni  con legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale e' stato istituito il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112, convertito con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria",  ed  in  particolare  l'art. 68 (Riduzione
degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture);
  Ravvisata  l'opportunita',  anche  in  considerazione dell'avvenuta
conferma  del  CCM,  di  procedere  ad una revisione della disciplina
sull'organizzazione, sui compiti e sull'attivita' di tale organismo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Centro  nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie -
                                 CCM

  1.  Il  Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  Controllo delle
Malattie  (CCM) e' un organismo di coordinamento tra il Ministero del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali e le Regioni per le
attivita'  di  sorveglianza,  prevenzione  e risposta tempestiva alle
emergenze  sanitarie,  allo  scopo  di  promuovere  ed  estendere  le
attivita'   di   prevenzione   efficaci   nonche'   di   ridurre   le
disomogeneita' tra le Regioni.
  2. Il CCM dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata
in  vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007
n. 86, e quindi sino al 21 luglio 2010. Tre mesi prima della scadenza
del  suddetto  termine  di  durata,  il  direttore  operativo del CCM
presenta  una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  che  la  trasmette alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai fini della valutazione
congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale
proroga biennale.
  3.  Il  CCM  opera  in  coordinamento  con  le strutture regionali,
attraverso  accordi  di  collaborazione  e convenzioni con l'Istituto
superiore  di  sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, con le universita', con gli istituti di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  e  con  altre strutture di assistenza e di
ricerca  pubbliche  e  private,  nonche' con gli Organi della sanita'
militare.
  4.  Il  CCM  e'  incardinato  presso  la  Direzione  generale della
prevenzione  sanitaria.  L'Ufficio  I  della Direzione generale della
prevenzione   sanitaria   assicura   l'espletamento  delle  procedure
amministrative,  contabili e finanziarie connesse al funzionamento ed
all'attivita'  del  CCM  nel  rispetto  della vigente legislazione in
materia.  Il  predetto  Ufficio  I  assicura  altresi' le funzioni di
segreteria   del  Comitato  strategico  e  del  Comitato  scientifico
permanente.
  5.  Il  CCM  opera in base ad un programma annuale di attivita' per
progetti,  approvato  entro  il 30 giugno di ciascun anno con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del
Sottosegretario  delegato.  Il  programma  di  attivita'  del  CCM e'
predisposto  ed  aggiornato  in  coerenza  con  quanto  previsto  nel
programma del Governo e nella direttiva generale annuale del Ministro
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali per l'attivita'
amministrativa e la gestione.
                               Art. 2.
                    Missione ed attivita' del CCM

  1.  Il  CCM,  ferme restando le competenze della Direzione generale
della prevenzione sanitaria previste dal decreto del Presidente della
Repubblica   28 marzo   2003,   n.  129  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, svolge le seguenti attivita': analisi dei rischi per la
salute;  verifica  con  le  Regioni  dei  piani  di sorveglianza e di
prevenzione  attiva,  supporto  ai  sistemi  nazionali  di  allerta e
risposta  rapida  anche  con riferimento al bioterrorismo; disegno di
programmi  -  anche  a  carattere  di sperimentazione gestionale - di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria; promozione di programmi
di    valutazione    della    performance    sanitaria;    promozione
dell'aggiornamento  e  della  formazione  del  personale,  funzionale
all'attuazione  del  programma annuale di attivita'; collegamento con
altre  realta'  istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed
internazionali; diffusione delle informazioni.
  2.  Il CCM, nell'ambito delle attivita' di cui comma 1, supporta il
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e le
Regioni attraverso:
    l'analisi del quadro demografico ed epidemiologico;
    l'identificazione  e  valutazione  dei rischi per la salute umana
derivanti  da agenti infettivi, da condizioni ambientali e da fattori
comportamentali;
    l'individuazione   delle   misure   di  prevenzione,  primaria  e
secondaria;
    l'individuazione  dei  percorsi di continuita' assistenziale e di
integrazione socio-sanitaria;
    la verifica dell'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e
di  prevenzione;  il  supporto  ai  sistemi  nazionali  di  allerta e
risposta   rapida,   anche   con  riferimento  al  bioterrorismo;  il
potenziamento  della  rete  nazionale  delle  strutture  regionali  e
nazionali competenti;
    la predisposizione dei progetti di intervento.
  3.  Gli  ambiti  specifici di intervento includono almeno: malattie
diffusive  e  infettive;  promozione della salute e stili di vita; la
salute   e   le   eta'  della  vita;  ambiente  e  clima;  vaccini  e
vaccinazioni; incidenti; bioterrorismo.
                               Art. 3.
                       Rapporti con le Regioni

  1.  Il  CCM  realizza  i  progetti  in coordinamento con le Regioni
attraverso   la   consultazione   degli   organi  identificati  dalla
Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni,  quali  i  coordinamenti
interregionali.
                               Art. 4.
                      Relazioni internazionali

  1. Il CCM, nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali,
coopera con le agenzie di salute pubblica europee ed internazionali e
collabora  con  gli  organismi  internazionali,  quali  i "Centre for
Disease   Control"   Europeo,   Statunitense   e  di  altri  Paesi  e
l'Organizzazione Mondiale di Sanita'.
  2. Il CCM promuove le relazioni internazionali mediante la proposta
di  accordi  e  convenzioni,  ovvero  partecipa  alle attivita' degli
organismi    internazionali    mediante    l'organizzazione   ed   il
finanziamento di convegni, conferenze e seminari.
                               Art. 5.
              Attivita' di comunicazione e informazione

  1.  Il  CCM  promuove la diffusione della propria attivita' tra gli
operatori  sanitari  e le Regioni, mediante servizi di documentazione
ed  attraverso  l'organizzazione  di  seminari,  convegni,  congressi
scientifici e conferenze.
  2.  Il  CCM  svolge,  altresi',  attivita'  di  comunicazione  e di
informazione  ai cittadini mediante la realizzazione di opuscoli e di
campagne   informative,  sia  sulla  stampa  che  sulla  radio  e  la
televisione.
  3.  Al  fine  di  sviluppare  l'attivita' di comunicazione verso le
strutture  di  riferimento  dell'attivita'  del CCM, cosi' come verso
l'utenza  esterna (Regioni, aziende sanitarie e operatori dei servizi
di sanita' pubblica) il CCM si avvale di un proprio sito web.
                               Art. 6.
                           Sala situazioni

  1. Presso il CCM e' istituita una "Sala situazioni" funzionale alla
raccolta   rapida   e   alla   organizzazione   ed   elaborazione  di
informazioni,  ai collegamenti operativi con le istituzioni sanitarie
regionali, nazionali ed internazionali e con quelle centrali e locali
deputate alla gestione delle emergenze sanitarie.
  2. La Sala situazioni gestisce, altresi', i rapporti con gli organi
di informazione e con i cittadini, in particolare nelle situazioni di
emergenza  sanitaria nazionale dichiarata. Il Direttore operativo del
CCM  assicura  il coordinamento e la supervisione tecnica della "Sala
situazioni".
  3.  In  occasione  di  emergenze sanitarie nazionali dichiarate, la
Sala  situazioni  del  CCM  opera  in  costante raccordo con la "Sala
Situazioni   Italia"  del  Dipartimento  nazionale  della  protezione
civile, responsabile del coordinamento delle azioni di contrasto alle
emergenze nazionali, ai sensi della legge 225/1992.
  4.  La  Sala  situazioni  e'  dotata  di  tecniche audiovisive e di
collegamento  telematico e di rappresentazione dinamica e grafica dei
fenomeni su cui si interviene.
                               Art. 7.
               Attivita' di aggiornamento e formazione

  1.  Il  CCM promuove la formazione e l'aggiornamento, ivi inclusi i
corsi  di  lingua,  finalizzati  alla  realizzazione  delle attivita'
concernenti  la prevenzione, comunicazione e promozione della salute.
La  formazione  e  l'aggiornamento  e' rivolta al personale coinvolto
nella  gestione  delle attivita' di prevenzione e di sanita' pubblica
ed  e'  finalizzata  all'attuazione dei programmi del CCM e del Piano
Nazionale di Prevenzione.
                               Art. 8.
                       Raccordo istituzionale

  1.  Nell'espletamento delle attivita' previste dal presente decreto
il   CCM   opera   in  costante  raccordo  con  i  competenti  uffici
ministeriali.
                               Art. 9.
                       Organizzazione del CCM

  1. Gli organi del CCM sono i seguenti:
    a) il Comitato strategico;
    b) il Comitato scientifico permanente;
    c) il Direttore operativo.
  2.  I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico
permanente  sono  nominati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  o del Sottosegretario delegato,
restano  in  carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM,
salvo revoca, e possono essere riconfermati.
  3.   Il  Direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  e'  il
Direttore  operativo  del  CCM  e  ricopre  tale  incarico  fino alla
scadenza del termine di durata del CCM.
                              Art. 10.
           Composizione e funzioni del Comitato strategico

  1.  Il  Comitato  strategico e' presieduto dal Ministro del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali ovvero dal Sottosegretario
delegato.
  2. Il Comitato strategico e' composto da:
    a) il  coordinatore  degli  assessori  regionali alla sanita' con
funzioni di vicepresidente;
    b) due   assessori   regionali   alla   sanita',  nominati  dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni;
    c) i  Capi  Dipartimento del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali - settore salute;
    d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
    e) il Direttore operativo del CCM;
    f) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita';
    g) il Presidente del Consiglio superiore di sanita';
    h) il  Presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro;
    i) due  esperti  nominati dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
  3.  Possono, essere, altresi', invitati a partecipare alle riunioni
del  Comitato  strategico  i  direttori  generali  di  volta in volta
competenti per la materia trattata.
  4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o
il   Sottosegretario   delegato  possono  chiamare  degli  esperti  a
partecipare  allo  svolgimento  dei  lavori,  per  ciascun  argomento
all'ordine del giorno.
  5. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
    a) definisce le priorita' di intervento;
    b) adotta  il  programma annuale di attivita' del CCM, unitamente
al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario
delegato;
    c) approva  la  relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno
precedente;
    d) definisce   le   linee   generali   sulla   diffusione   delle
informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di formazione.
  6.  Qualora  i  componenti del Comitato strategico non rivestano la
qualifica   di  dipendenti  statali,  per  le  missioni  compiute  in
dipendenza della carica e' riconosciuto loro il trattamento economico
di  missione  previsto  per  il  personale  avente  la  qualifica  di
dirigente generale dello Stato.
  7.  Con  proprio regolamento interno sono disciplinate le modalita'
di  convocazione  e  di  verbalizzazione  delle  sedute  del Comitato
strategico.
                              Art. 11.
Composizione  e  compiti  del  Comitato  scientifico permanente e dei
           sottocomitati scientifici di progetto a termine

  1. Il Comitato scientifico permanente e' composto da dieci esperti,
di cui cinque designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  o dal Sottosegretario delegato e cinque designati
dalla  Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonche' dal Direttore
generale   della   prevenzione  sanitaria.  Il  Comitato  scientifico
permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto,
istituiti  con  decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  o  del  Sottosegretario delegato, su proposta del
Direttore operativo del CCM.
  2. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
    a) esprime   parere  sulla  proposta  del  programma  annuale  di
attivita' del CCM;
    b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM
di  attuazione  del programma annuale di attivita', salvo che non sia
costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
  3.  Qualora  i  componenti  del Comitato scientifico permanente non
rivestano  la  qualifica  di  dipendenti  statali,  per  le  missioni
compiute   in   dipendenza  della  carica  e'  riconosciuto  loro  il
trattamento economico di missione previsto per il personale avente la
qualifica di dirigente generale dello Stato.
  4. Con proprio regolamento interno sono disciplinati:
    a) le modalita' di convocazione e di verbalizzazione delle sedute
del Comitato scientifico permanente;
    b) gli  obblighi  di riservatezza cui sono tenuti i componenti in
ragione del loro incarico;
    c) le  linee  guida  nel  rispetto  delle  quali  sono valutati i
progetti, ai fini della loro approvazione.
                              Art. 12.
                   Compiti del Direttore operativo

  1.  Il  Direttore  operativo  svolge  le  seguenti funzioni, per le
materie di competenza del CCM:
    a) predispone  la  proposta di programma annuale di attivita' del
CCM, unitamente al piano finanziario;
    b) formula  proposte  di  progetti  di  attuazione  del programma
annuale di attivita';
    c) predispone   la   relazione   sull'attivita'  svolta  dal  CCM
nell'anno precedente;
    d) assicura  il  raccordo  con le strutture regionali competenti,
con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi
delle Regioni e Province autonome;
    e) assicura   il   costante  raccordo  con  i  competenti  uffici
ministeriali;
    f) attiva  sistemi  di  indagini  rapide nazionali per specifiche
tematiche  di  salute  e  collabora  su  richiesta  delle  Regioni  a
situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
    g) promuove    la    cooperazione   e   la   collaborazione   con
organizzazioni europee ed internazionali;
    h) collabora  alla  costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed
alla   realizzazione   dei  programmi  di  formazione  e  ricerca  su
indicazione del Comitato strategico;
    i) predispone  programmi  specifici di aggiornamento e formazione
del personale;
    l) cura   la   restituzione  delle  informazioni  epidemiologiche
aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
  2. Per realizzare i propri compiti il Direttore operativo si avvale
anche  della  Sala  situazioni  di  cui all'art. 6 nonche' del Centro
nazionale  di  epidemiologia,  sorveglianza e promozione della salute
dell'Istituto   superiore   di   sanita',   sulla  base  di  apposita
convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.
                              Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie

  1.   Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  si  fa  fronte
utilizzando le risorse stanziate dall'art. 1, comma 1, lettera a) del
decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 81 recante "Interventi urgenti per
fronteggiare   situazioni   di   pericolo  per  la  salute  pubblica"
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
                              Art. 14.
                             Abrogazione

  1. I decreti ministeriali 1° luglio 2004 e 10 novembre 2006, citati
nelle premesse, sono abrogati.
                              Art. 15.
                      Disposizioni transitorie

  1.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto i componenti del Comitato strategico e
del Comitato scientifico permanente nonche' il Direttore operativo in
carica  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto cessano
dall'incarico,   e  si  provvede  alla  loro  nomina  secondo  quanto
stabilito dal presente decreto.
  Il  presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio
ed alla Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza.
  Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo
a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2008

                           p. Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                                Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 293


fp08-gr08