PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 5 settembre 2008, n. 8
Decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 -
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" - articolo 71 - assenze dal servizio dei
pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
Con legge n. 133 del 2008, pubblicata nel supplemento ordinario n.
196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, e' stato
convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 112 del 2008,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria".
A seguito delle modifiche apportate all'originario provvedimento
normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle
amministrazioni circa l'applicazione della nuova disciplina si
ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di
quelle gia' date con la precedente circolare n. 7 del 2008.
La materia e' di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in
quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la
correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e
con i cittadini. Peraltro, data la sua complessita', si pregano le
amministrazioni di far conoscere le eventuali criticita' riscontrate
nell'applicazione delle norme anche per consentire un intervento
finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.
1. Assenze per malattia.
Si segnala innanzi tutto che la legge di conversione ha operato una
modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell'art. 71 in
esame un comma 1-bis. Tale disposizione stabilisce che: "Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto
sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in
attivita' operative ed addestrative.". Con la modifica pertanto e'
stata introdotta un'esclusione espressa dall'ambito di applicazione
della nuova disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista
soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto
di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni
riportate in attivita' operative ed addestrative. E' rimasta per il
momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi
doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In
proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione
pubblica si adoperera' in sede parlamentare per prevedere
un'integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di
malattia conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed
addestrative.
Considerate le richieste di chiarimento giunte all'attenzione del
Dipartimento, si rende necessario dare indicazioni circa le nuove
modalita' di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per
malattia in applicazione dell'art. 71 comma 1. La disposizione
stabilisce che, salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni
di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati,
aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro
trattamento economico accessorio". La norma prescrive una
decurtazione "permanente" nel senso che la trattenuta opera per ogni
episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci
giorni anche se l'assenza si protrae per piu' di dieci giorni.
Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a
dieci giorni (ad esempio per undici giorni o piu) i primi dieci
giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre
per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico
previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito
massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e
l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non
consente la corresponsione della retribuzione contrattuale
(individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal
primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque "scontato"
relativamente ai primi dieci giorni.
Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il
nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei
contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La
decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art. 71 opera in
tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per
malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL gia' disciplinano
una decurtazione retributiva che e' di diversa entita' a seconda dei
periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse
dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicche' la trattenuta
di cui al comma 1 dell'art. 71 opera per i primi dieci giorni
sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in
caso di malattia.
1.2. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti
diagnostici.
Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalita' con cui
considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a
visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai
dipendenti, se, cioe', esse vadano considerate come assenza per
malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo
regime.
In proposito, e' opportuno evidenziare che il decreto-legge n. 112
del 2008 non ha modificato le modalita' di imputazione delle assenze
in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del
provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in
precedenza. Gli istituti cui il dipendente puo' ricorrere per la
giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a
recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi
recepiti in decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le
specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi
personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in
decreto del Presidente della Repubblica ovvero secondo le specifiche
normative di settore (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia,
giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne
ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza:
Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del
14 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione
previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o
all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche
la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico
competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 112
del 2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite
specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti
- e' imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto
concerne le modalita' di certificazione, sia per quanto riguarda la
retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le
assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come
assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa
disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la
decurtazione retributiva ai fini dell'art. 71, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali
giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2.
In proposito, si fa rinvio a quanto gia' detto nella circolare n. 7
del 2008.
Quanto alle modalita' di certificazione di queste assenze, nel caso
in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento
nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga
oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia
sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura
privata dovra' produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima
rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura
pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.
E' opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza
per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a
malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a
seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in
volta, in relazione alla specificita' delle situazioni, se richiedere
la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In
tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed
organizzative" di cui si deve tener conto nel richiedere la visita
fiscale secondo l'art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del
2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del
lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe
configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per
l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non
avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare
considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che
richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1
dell'art. 71 stabilisce: "Resta fermo il trattamento piu' favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a
day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita.".
Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per segnalare la
previsione dell'art. 12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000,
innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro part-time dei
dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente del
settore pubblico o privato interessato un diritto alla trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e,
successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione a
tempo pieno. Questa norma, in quanto lex specialis approvata in
favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora
vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell'art. 73 del
decreto-legge n. 112 del 2008 (che ha innovato il regime della
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dei rapporti di
lavoro con le amministrazioni. Il medesimo art. 12-bis - alle
condizioni previste - accorda poi anche una precedenza rispetto agli
altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che
assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al
lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di eta' minore
di tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime
ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time
risultante dalle innovazioni apportate dal citato art. 73.
Si raccomanda ai dirigenti competenti di dare le opportune
indicazioni al personale circa la necessita' per i dipendenti di
comunicare l'assenza per malattia con tempestivita', comunicando il
domicilio di reperibilita' e inviando il relativo certificato. Si
chiede quindi l'osservanza di quanto prescritto in materia dagli
accordi collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16 maggio 1995
per il personale del comparto ministeri: "8. L'assenza per malattia
deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza,
salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente e' tenuto a recapitare
o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e'
prorogato al primo giorno lavorativo successivo. ...10. Il dipendente
che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito."). Cio' sia per
permettere all'amministrazione di organizzare l'attivita' in maniera
da non recare detrimento alla funzionalita' e all'offerta di servizi
sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.
2. Permessi retribuiti.
Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di
chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di
handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla legge n.
104 del 1992.
2.1. Le modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del
2008.
Preliminarmente si segnala che la legge di conversione e'
intervenuta a modificare il comma 5 dell'art. 71 del decreto-legge n.
112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della
legge n. 104 del 1992 con quello al comma 6. In base al testo
attualmente vigente si prevede che: "5. Le assenze dal servizio dei
dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in
servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternita' compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per
congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'art.
4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". Quindi, la disciplina relativa
alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva
contenuta nel comma 5 dell'art. 71 prevede ora una deroga espressa
per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap
grave, sia quelli giornalieri (previsti dal comma 3 dell'art. 33
della legge n. 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal comma 2
del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del comma 6
dell'art. 33.
2.2. Permessi previsti in favore delle persone con handicap in
situazione di gravita'.
Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in
questione, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
L'art. 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 prevede che i
portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei
permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo
articolo. Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la
possibilita' di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al
giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3
stabilisce invece la possibilita' di fruire di permessi giornalieri
per tre giorni al mese. Le due modalita' di fruizione sono
alternative (comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma,
non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i
permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.
E' importante chiarire che i permessi accordati alle persone con
handicap in situazione di gravita' sono istituiti dalla legge, con
previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.
Quindi, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 4, primo periodo,
eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse
alla disciplina legislativa ("4. La contrattazione collettiva ovvero
le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le
modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti
collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni.").
Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non e' stato
innovato dal decreto-legge n. 112 del 2008. Si chiarisce quindi che,
in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono
fruire alternativamente nel corso del mese di:
tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della
giornata);
o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo
del mese).
Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto
ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll.,
CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio
2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio
2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilita' di fruire in
maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui
al comma 3 dell'art. 33), fissando allo scopo un contingente massimo
(18 ore). In tali casi e' data facolta' al dipendente di scegliere se
fruire di una o piu' giornate intere di permesso oppure di
frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di
permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di
un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei
CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la
modalita' di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata
in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il
calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.
E' importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla
possibilita' alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di
permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente
dalla legge e quindi restano salve.
In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilita'
di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,
fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel
corso del mese possono fruire alternativamente di:
due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del
mese (comma 2 dell'art. 33);
tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della
giornata (comma 3 dell'art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire
nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioe' con
articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore
giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la
frazionabilita' ad ore dei permessi di tre giorni).
2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in
situazione di gravita'.
In base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della legge n.
104 del 1992 e dell'art. 20 della legge n. 53 del 2000, soggetti
legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o
affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in
situazione di gravita', conviventi o, ancorche' non conviventi, se
l'assistenza e' caratterizzata da continuita' ed esclusivita'.
Secondo l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori
di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono
fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge
non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che e'
giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire
incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, e'
stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti
anche in maniera frazionata, cioe' ad ore, ed e' stato fissato il
contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il
ragionamento sopra esposto: poiche' questi permessi giornalieri sono
disciplinati direttamente dalla legge, e' la legge stessa che dovra'
stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore
previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per
una fruizione frazionata del permesso giornaliero.
2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari.
Diversamente, per quanto riguarda i permessi giornalieri
documentati per particolari motivi personali e famigliari
disciplinati dai contratti collettivi (ad es.: CCNL del 16 maggio
2001 del comparto ministeri, art. 9; CCNL del 28 maggio 2004 del
comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL del 17 maggio 2004 del
comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti
in decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente
della Repubblica n. 105 del 4 aprile 2008 per il personale della
carriera prefettizia; decreto del Presidente della Repubblica n. 107
del 20 gennaio 2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi
contratti della possibilita' di fruizione frazionata degli stessi con
fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina
di cui all'art. 71, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, come
chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, comma 4, secondo periodo:
"Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per
ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.").
Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha
previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un
utile criterio per l'anno 2008 in corso puo' essere il seguente: al
fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione
della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi
personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al
24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6
ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto
all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione
collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima
della vigenza dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008.
2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo.
La legge 13 luglio 1967, n. 584, all'art. 1, stabilisce che i
donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro
dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale
retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i
donatori di midollo osseo, l'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52,
riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale
retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al
prelievo del sangue midollare nonche' per le successive giornate di
convalescenza che l'equipe medica che ha effettuato il trapianto
ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico
del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare
la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al
lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento di vari atti
preliminari alla donazione, fissati per legge.
Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal
decreto-legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche
espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la
delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della
funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per
evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attivita' in
questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarieta'.
3. La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio
per la funzionalita' dell'amministrazione.
Si raccomanda ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione
di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a
supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla
normativa vigente) e a giustificazione dell'assenza. Sara' cura
inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attivita' lavorativa
in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale
possano andare a detrimento della funzionalita' e dell'offerta di
servizi. In quest'ottica, e' particolarmente rilevante l'attivita' di
programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle
presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date
chiare indicazioni ai dipendenti affinche' nei limiti del possibile
le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.
4. Il monitoraggio sui permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al
monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 in
materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento
intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della
disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto
sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai
dipendenti pubblici ai quali incombe la necessita' di assistere, in
maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in
situazione di gravita'. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della
tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sara' volto ad
acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di
handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale
incidenza sull'organizzazione del lavoro, e anche le difficolta'
riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi,
nell'applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sara'
finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla
legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge
nell'interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza
della pubblica amministrazione.
Roma, 5 settembre 2008
Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Registrata alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 40