GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 265 DEL 12/11/2008

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIRETTIVA 18 settembre 2008 
Rilancio  della filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto
legislativo   23   aprile   2004,   n.   124,  contenente  misure  di
razionalizzazione  delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia
di  previdenza  sociale  e  di  lavoro, a norma dell'articolo 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30.
   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  Visto  il  decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con
modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 luglio 2002 sulla attivita' ispettiva;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:
      (ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 124 del 2004)

Finalita'.

  La  presente  direttiva,  prendendo  spunto  dal radicale mutamento
delle attivita' ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione
dei  libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro
sostituzione,  a  far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del
lavoro  (articoli 39  e  40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
intende  rilanciare  la filosofia preventiva e promozionale di cui al
decreto  legislativo  23 aprile  2004,  n.  124, contenente misure di
razionalizzazione  delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia
di  previdenza  sociale  e  di lavoro a norma dell'art. 8 della legge
14 febbraio 2003, n. 30.
  In  questa  prospettiva,  anche  al  fine di avviare un rinnovato e
costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti,
essenziale  per  portare  a compimento il processo di modernizzazione
del  mercato  del lavoro avviato con la "legge Biagi", si richiama la
centralita'  di una visione delle attivita' di vigilanza attenta alla
qualita'  ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve essere
cioe'  diretta  essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i
fenomeni  di irregolarita' sostanziale abbandonando, per contro, ogni
residua  impostazione  di  carattere puramente formale e burocratico,
che  intralcia  inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza
portare  alcun  minimo  contributo concreto alla tutela della persona
che lavora.
  Il   personale   ispettivo   e   di   vigilanza,   ministeriale   e
previdenziale,  non  puo'  dunque  trascurare,  nello svolgimento dei
propri  compiti  istituzionali,  i  profili  legati alla attivita' di
verifica e ispezione in senso stretto, ma neppure quelli, altrettanto
fondamentali  nell'impianto  del decreto legislativo n. 124 del 2004,
di  prevenzione,  promozione  e  informazione  che  a esso sono stati
affidati  dalla  legge.  Nei  moderni mercati del lavoro, sempre piu'
complessi    e    diversificati,   l'autorevolezza   e   credibilita'
dell'ispettore  incaricato  degli  accertamenti  assumera' infatti un
ruolo  decisivo  non  solo  in  relazione al buon esito della singola
ispezione,  ma  anche  in funzione del governo attivo e del controllo
complessivo  del territorio e, piu' in generale, del contributo che i
servizi  ispettivi  sapranno fornire, per quanto di loro competenza e
in  coerenza  con  le indicazioni della Organizzazione Internazionale
del  lavoro in materia ispettiva, alla implementazione delle policy -
locali,  nazionali,  ma  anche  comunitarie  e  internazionali  -  di
sostegno a una crescita equilibrata e socialmente sostenibile.
  Il conseguimento di un siffatto obiettivo dipendera' non solo dalla
competenza   tecnica   e   dalla   professionalita'  degli  ispettori
nell'applicare fedelmente leggi e regolamenti, secondo le linee guida
e  gli  indirizzi  forniti  dal  livello centrale, coerentemente alla
impostazione  del decreto legislativo n. 124 del 2004, ma anche dalla
capacita'  di  interpretare  in  modo  moderno  ed  efficace il ruolo
istituzionale  dell'ispettore.  Il  tutto in una logica di servizio e
non  di  mero  esercizio di potere, secondo parametri di correttezza,
trasparenza  e  uniformita'  sull'intero  territorio  nazionale,  che
potranno  utilmente  essere  esaltati  in  funzione della esperienza,
della   sensibilita'   e  delle  capacita'  relazionali  del  singolo
ispettore.

Programmazione.

  Fondamentale  e'  la  costruzione  di  una  innovativa  policy  per
l'ispezione  sul  lavoro  che,  tuttavia,  non  puo'  fondarsi su una
visione  centralistica  della  attivita'  di  vigilanza in materia di
lavoro  e  previdenza sociale. Il governo della ispezione del lavoro,
infatti,  deve  sempre  piu'  divenire sintesi sinergica delle azioni
programmate   dai   diversi  organi  ispettivi  e  attuate,  in  modo
coordinato  e in linea di principio uniforme, a livello territoriale,
anche   in   considerazione   delle   specifiche   realta'   e  delle
caratteristiche  peculiari delle singole aree e dei diversi distretti
economici.
  La   programmazione   della   attivita'   rappresenta   il  momento
determinante  nella  impostazione di una azione ispettiva che intenda
essere  effettivamente  ed  efficacemente  concentrata  su  obiettivi
concreti e sostanziali di prevenzione e repressione delle violazioni.
A essa, pertanto, i titolari degli uffici periferici, con particolare
riguardo   ai  dirigenti  delle  Direzioni  provinciali  del  lavoro,
dovranno  pervenire  attraverso una puntuale raccolta e analisi degli
elementi  di valutazione utili a delineare le diverse caratteristiche
della  realta'  territoriale in cui operano, anche in base a una piu'
intensa collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e con le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonche'
coi  rappresentanti istituzionali delle amministrazioni provinciali e
comunali,  delle  Universita'  e  dei  centri  di ricerca, al fine di
acquisire  la  migliore  conoscenza  dei  problemi  che  connotano le
singole   realta'   aziendali   e   territoriali  e  i  vari  settori
merceologici,  per  un  piu'  appropriato  e proficuo indirizzo della
vigilanza.  In questa prospettiva, peraltro, si dovra' tener conto, a
livello  provinciale,  delle  risultanze statistiche degli interventi
ispettivi  svolti  sul  territorio  negli anni precedenti, al fine di
indirizzare  correttamente  le  operazioni  ispettive  in modo da non
lasciare  aree  di  insediamento  produttivo  o zone territoriali che
sfuggano completamente ai controlli.
  Nell'organizzare  le  azioni  ispettive i dirigenti delle Direzioni
provinciali del lavoro dovranno operare in un costante equilibrio tra
l'ispezione   di   iniziativa   c.d.   "a   vista",   fondata   sulla
individuazione  di  un  determinato  territorio  o  di  uno specifico
insediamento  produttivo, e l'ispezione di iniziativa programmata. In
particolare  si  dovra'  aver  cura  di  evitare  che  un  eccesso di
discrezionalita'  di ispezionare "a vista"" riconosciuta al personale
ispettivo  possa  condurre a una mancanza di sistema nelle ispezioni,
coniugando,  quindi, una serie di operazioni speciali a obiettivo non
singolarmente   identificato,  con  una  normale  programmazione  per
singole aziende in apposito ordine di servizio, determinato volta per
volta  dal  dirigente  o  dal responsabile del servizio ispettivo, al
quale  non  sara'  possibile  derogare  se  non  per  gravi e urgenti
ragioni, delle quali gli ispettori dovranno dare avviso immediato. In
particolare,  il  piano  delle ispezioni verra' fissato dai direttori
delle  Direzioni  provinciali  del  lavoro,  in  base  ai criteri che
saranno  stabiliti dalla Direzione generale per l'attivita' ispettiva
al  fine  di  una  regolare  organizzazione  della  vigilanza in modo
uniforme su tutto il territorio e secondo precise linee di priorita'.
  Spettera'  poi  ai  dirigenti  delle Direzioni regionali del lavoro
svolgere  un  fondamentale  ruolo  di  coordinamento  delle  evidenze
provinciali,  al  fine  di  rendere  chiara la strategia ispettiva su
tutto il territorio regionale e riferirne alla Direzione generale per
l'attivita'  ispettiva  e, per il tramite di questa, alla Commissione
centrale  di coordinamento della attivita' di vigilanza. Mentre su un
piano  informativo e statistico la competente Direzione regionale del
lavoro,  in  fase di raccordo dei dati sul territorio, e la Direzione
generale  per  l'attivita'  ispettiva  dovranno monitorare, a cadenza
bimestrale, l'andamento della vigilanza.
  Presupposto  indefettibile  della  programmazione  della  attivita'
ispettiva  e' altresi' il coordinamento con tutti gli altri organismi
incaricati  della vigilanza nelle materie di competenza del Ministero
del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, da attuarsi con
reciproci scambi di informazione nei tre livelli (centrale, regionale
e  territoriale),  secondo  le  specifiche  disposizioni  di cui agli
articoli 3,  4  e  5  del decreto legislativo n. 124 del 2004. In tal
senso  si  porra'  la massima attenzione nello sviluppo di tecnologie
informatiche  che  consentano  di  superare  problematiche note, come
quella della sovrapposizione degli interventi ispettivi, indirizzando
l'attivita'  di  vigilanza  su  obiettivi  sensibili,  di particolare
rilevanza  e  frutto di analitiche azioni di intelligence legate allo
sviluppo di oggettivi indicatori di rischio.
  Spettera',   infine,   alla   Direzione  generale  per  l'attivita'
ispettiva,  nell'esercizio  dei  compiti  suoi  propri di direzione e
coordinamento  delle attivita' di vigilanza, fornire sulla base delle
direttive  emanate  dal Ministro, specifiche direttive operative, con
la   duplice  finalita'  di  assicurare  l'esercizio  unitario  della
attivita'  ispettiva  e  l'uniformita'  di  comportamento dei diversi
organi  di  vigilanza,  unica effettiva garanzia di una ispezione del
lavoro  efficace  e  credibile  che incide sui comportamenti concreti
degli  operatori  economici  e dei loro consulenti, vera garanzia del
rispetto  dell'equilibrio,  interpretato dalle norme di legge, tra le
esigenze di competitivita' delle imprese e le imprescindibili istanze
di tutela della persona che lavora.
  Nella  propria  opera  di  direzione  e  coordinamento la Direzione
generale per l'attivita' ispettiva dovra' tenere conto, anche al fine
di  ottimizzare  le  risorse  disponibili, della presenza di forme di
controllo  sociale  (come  gli  enti  bilaterali)  o  anche  forme di
controllo  istituzionale  alternative (come le sedi di certificazione
dei  contratti  di  lavoro  e di appalto), riservando una particolare
attenzione  alle situazioni che sono totalmente esenti da controllo o
verifica preventiva.
  Da  ultimo,  in  termini  di programmazione, dovra' essere cura dei
funzionari  incaricati  della  ispezione  procedere, prima di avviare
l'indagine affidata, a una attenta preparazione della stessa, secondo
le previsioni dell'art. 6 del "Codice di comportamento" approvato con
decreto   direttoriale   20 aprile  2006,  in  base  alle  specifiche
indicazioni  offerte  dal  responsabile del servizio ispezione lavoro
della  Direzione  provinciale di appartenenza ovvero dai responsabili
delle unita' operative della vigilanza alle quali sono assegnati.

Richieste di intervento e conciliazione monocratica.

  Particolarmente  delicata,  proprio  in  ragione  di  una attenta e
coerente  programmazione della attivita' ispettiva, e' la valutazione
delle  richieste  di  intervento provenienti da uno o piu' lavoratori
ovvero da una organizzazione sindacale nei confronti di una specifica
realta'   aziendale.   In  merito,  anche  al  fine  di  evitare  una
strumentalizzazione del ruolo dell'ispettore, si ritiene di non dover
dare  seguito  a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail,
fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni in
cui  emerga  con  palese  e incontrovertibile evidenza la particolare
gravita'   e   attendibilita'  dei  fatti  denunciati,  anche  quando
circostanziata o dettagliata, la denuncia anonima non puo' e non deve
essere  presa  in  considerazione per la programmazione di interventi
ispettivi  perche' contraria ai principi di correttezza e trasparenza
della azione della amministrazione pubblica.
  Da  sempre  il  carico  di  richieste  di  intervento  e di denunce
pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro, spesso strumentali o
infondate,   rappresenta  del  resto  un  freno  alla  piu'  efficace
vigilanza  di iniziativa e un vero e proprio ostacolo alla attuazione
di una efficiente programmazione della attivita' ispettiva in materia
di lavoro, specie in talune realta' territoriali segnate da una forte
incidenza  quantitativa,  in  termini  di  densita'  di  insediamenti
produttivi.
  Proprio   su  tale  dato  deve  fondarsi  una  totale  ed  efficace
attuazione  dell'istituto  della conciliazione monocratica preventiva
di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  124  del  2004,
rivolgendo  una  attenzione privilegiata alle richieste di intervento
da  prendersi  a  spunto per l'avvio di un tentativo di conciliazione
tra il lavoratore denunciante e il datore di lavoro.
  La  corretta  e generale attuazione della conciliazione monocratica
nella  sua  forma  preventiva consentira' ai servizi di ispezione del
lavoro  delle  Direzioni  provinciali  del  lavoro di riorganizzarsi,
anche   in  termini  di  programmazione  della  attivita'  ispettiva,
mantenendo  ferma  l'iniziativa  ispettiva su richiesta di intervento
soltanto per le richieste di intervento caratterizzate dalla denuncia
di  irregolarita'  gravi,  come  quelle  di  rilevanza penale, ovvero
quelle  che  interessano  altri  lavoratori  oltre  al denunciante, o
ancora  quelle  che  riguardano  fenomeni di elusione particolarmente
diffusi  sul  territorio  di riferimento, anche in considerazione del
fatto  che  l'ispezione su richiesta di intervento segue generalmente
un momento di "rottura" dei rapporti interpersonali tra denunciante e
denunciato,  tanto  da  mettere  in  pre-allarme  il datore di lavoro
rispetto  a  una  visita ispettiva la quale, pertanto, non potra' mai
avere la stessa efficacia della ispezione di iniziativa programmata.
  Al  fine  di  meglio  orientare  l'azione  ispettiva  a  criteri di
programmazione  degli  interventi,  secondo i principi di efficienza,
efficacia ed economicita' della azione amministrativa, si precisa che
la  semplice presentazione agli uffici di una richiesta di intervento
non  costituisce una ipotesi riconducibile all'art. 2, comma 1, della
legge  n.  241  del  1990,  e  dunque  di  per  se'  non comporta per
l'amministrazione   l'obbligo  di  dare  necessariamente  corso  alla
verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura
penale,  per  cui quest'obbligo sussiste sempre. Pertanto, in caso di
richieste  di  intervento  che,  pur  sottoscritte  dal  denunciante,
tuttavia  non  presentano  i caratteri della oggettiva attendibilita'
dei  fatti  esposti  e  della concreta possibilita' di provare quanto
viene  denunciato,  l'ufficio  puo'  non dare corso alla richiesta di
intervento,  che  puo'  essere  archiviata,  qualora  non  pervengano
all'ufficio  nuovi  elementi, alla fine dell'anno successivo a quello
di  presentazione della richiesta di intervento stessa, previo avviso
scritto  al  denunciante.  Si  ritiene  che  questa  disposizione sia
particolarmente  opportuna soprattutto nelle realta' territoriali che
registrano  un  notevole  numero  di richieste di intervento rispetto
alle risorse ispettive a disposizione.
  In questa prospettiva, un equilibrato bilanciamento tra l'ispezione
di   iniziativa  e  quella  su  richiesta,  permettera'  agli  uffici
periferici  del  Ministero  di  avviare cicli di ispezioni mirate sui
singoli  ambiti  territoriali  o sui diversi settori merceologici, in
grado  di favorire l'emersione del lavoro sommerso e, soprattutto con
l'utilizzo   dello  strumento  della  diffida  obbligatoria  (di  cui
all'art.  13  del decreto legislativo n. 124 del 2004), di avviare il
sistema  imprenditoriale  verso una emersione guidata", che non abbia
effetti devastanti sulla non facile tenuta della iniziativa economica
locale,  garantendo,  in  tal modo, la tutela complessiva dei livelli
occupazionali e non soltanto del singolo lavoratore.

Accesso ispettivo e verbalizzazione.

  Per  impostare  correttamente  l'accesso  in  azienda  occorre oggi
considerare,   in   via  preliminare,  il  radicale  mutamento  delle
attivita'  ispettive  e di vigilanza a seguito della eliminazione dei
libri  paga  e  matricola  e  di altri libri obbligatori e della loro
sostituzione,  a  far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del
lavoro  (articoli 39  e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
In  considerazione  delle  nuove  funzionalita'  del  libro unico del
lavoro, l'ispezione del lavoro dovra' declinare una sistematicita' di
rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul
territorio  la  presenza  dell'organo di vigilanza e a contrastare il
lavoro   sommerso,   rilevato  sulla  base  della  omessa  preventiva
comunicazione obbligatoria - per i rapporti di lavoro soggetti a tale
regime   -  e  della  mancanza  di  qualsiasi  altra  scritturazione,
documentazione   o   comunicazione,   incoraggiando  la  emersione  e
promuovendo  la legalita', anche recuperando le azioni di prevenzione
e  promozione  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo n. 124 del
2004.
  D'altra parte, non soltanto l'accesso ispettivo in se' considerato,
ma  ancor  piu'  la delicata fase di acquisizione delle dichiarazioni
dai   lavoratori   richiede   un  atteggiamento  peculiare  da  parte
dell'ispettore,  radicalmente  diverso  rispetto  a  quello  fin  qui
generalmente   tenuto.   L'ispettore  dovra'  infatti  comportarsi  e
atteggiarsi  nei  confronti  del lavoratore come colui che chiede una
collaborazione  costruttiva: se e' vero che l'ispettore ha necessita'
e  puo'  pretendere,  per  i poteri a lui conferiti, informazioni dai
lavoratori   occupati   e   trovati   intenti   al  lavoro,  tuttavia
l'atteggiamento   relativamente   al   lavoratore   che  rilascia  la
dichiarazione,  specie quando trattasi di situazioni di illegalita' o
di sommerso, deve essere vissuto al contrario, nel senso di "chiedere
aiuto""  al lavoratore e non gia' di rivolgersi a lui come a qualcuno
che ha bisogno di aiuto.
  Si   tratta,  come  e'  facile  intuire,  di  instaurare  un  clima
psicologico  positivo  e  collaborativo che consenta al lavoratore di
sentirsi  al  sicuro e non in soggezione. In tal senso si dovra' aver
cura   di  acquisire  le  dichiarazioni  in  modalita'  tali  che  ne
preservino  la  "rispettabilita'" nei confronti dei propri colleghi e
del datore di lavoro e che consentano al lavoratore di comprendere la
utilita'  dell'intervento  ispettivo  per la sua condizione di vita e
per  le caratteristiche del suo lavoro e dei propri colleghi, nonche'
della stessa azienda.
  Tale  clima collaborativo andra' altresi' instaurato, sempre in una
logica  di  servizio e di trasparenza della Pubblica Amministrazione,
anche nei confronti dei datori di lavoro ispezionati, avendo cura, al
riguardo,   di   distinguere  il  contravventore  o  il  trasgressore
occasionale  ed  episodico, da colui che persegue disegni criminosi o
elusivi su larga scala: mentre nella seconda ipotesi (da reprimere ad
ogni  livello  e  con  la  massima  collaborazione tra i vari enti ed
organismi)   verra'   presumibilmente   incontrata   una  particolare
resistenza,  anche  tecnico-legale,  e  un occultamento scientifico e
sistematico  delle  prove  degli  illeciti,  nel  primo  caso  potra'
soccorrere  un  atteggiamento  che  -  pur nella puntuale repressione
delle  violazioni  riscontrate - non sia particolarmente accanito. In
tal  senso  potra'  essere  utile la ricerca della collaborazione del
consulente  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  e  soggetti
abilitati,  particolarmente per far comprendere al datore di lavoro i
limiti  e  la  qualificazione  dell'illecito,  spesso radicati, nelle
micro  e  piccole  imprese,  piu'  in atteggiamenti superficiali o di
scarsa  consapevolezza  che  in  una  reale  e  persistente  volonta'
elusiva.  In  tale  prospettiva,  e' auspicabile un atteggiarsi della
vigilanza  con  finalita'  di  prevenzione,  di  rafforzamento  e  di
identificazione  dei  comportamenti  positivi,  o  anche  di maggiore
conoscenza   ed  attenzione  verso  le  problematiche  aziendali  (ad
esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro).
  Le dichiarazioni acquisite dai lavoratori soccorreranno l'attivita'
ispettiva  solo  a  valle, nella fase dell'accertamento, mentre nella
immediatezza  dell'avvio della indagine la prova regina, a fondamento
dei  successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarra'
soltanto  la  verbalizzazione  di  primo accesso. Il verbale di primo
accesso  ispettivo  diviene,  dunque,  vero  e proprio obbligo per il
personale  ispettivo che accede in azienda, il quale dovra' aver cura
di   indicare   esattamente,   in  questa  prima  verbalizzazione  da
consegnare  in  originale  all'ispezionato,  le  circostanze di fatto
oggetto  di  investigazione,  con  particolare riguardo ai lavoratori
trovati  intenti  al  lavoro,  ai  luoghi  di lavoro, alle situazioni
avvenute in presenza degli ispettori.
  Particolare  rilievo  probatorio acquisira', anche per il prosieguo
degli  accertamenti,  oltreche'  per le eventuali fasi di contenzioso
amministrativo   e   giudiziario,   la   esatta  identificazione  dei
lavoratori  (quando possibile attraverso l'esibizione di un documento
di  identita),  la  puntuale  descrizione  delle attivita' lavorative
svolte  dai  lavoratori  individuati  all'atto dell'accesso ispettivo
(anche  con  riferimento  all'abbigliamento  da lavoro, ai cartellini
identificativi o alle attrezzature o macchine utilizzate).
  Soltanto   un  verbale  di  primo  accesso  ispettivo  ben  redatto
consentira'  alla  Amministrazione  di difendere in ogni sede l'esito
degli  accertamenti  ispettivi.  D'altro  canto,  soltanto  con  tale
verbalizzazione  il datore di lavoro potra' conoscere compiutamente i
fatti  sui  quali  verra'  investigato  a  garanzia  completa del suo
diritto costituzionale di difesa.
  Sempre  nel  verbale  di  primo  accesso ispettivo dovranno trovare
evidenza  le richieste documentali, con particolare riguardo al libro
unico  del lavoro, che si muovono all'ispezionato o al consulente del
lavoro  o  professionista  che lo assistono o al servizio o centro di
assistenza dell'associazione di categoria alla quale si e' affidato.
  Infine,  la  prima  verbalizzazione dovra' fare espressa riserva di
contestazione   e   notificazione   degli   illeciti   amministrativi
riscontrati  soltanto  al termine degli accertamenti e previa diffida
obbligatoria ove previsto.
  Nella  nuova  organizzazione  dei  servizi  ispettivi, peraltro, la
semplificazione  normativa impone anche un alleggerimento degli oneri
burocratici  connessi alla procedura ispettiva. La Direzione generale
per  l'attivita'  ispettiva  avra'  cura di formalizzare una apposita
modulistica  semplificata,  unica  ed  unitaria,  che garantisca, nel
rispetto  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689  e del menzionato
decreto  legislativo  n.  124  del 2004, l'obbligo per il funzionario
ispettivo  di redigere (e per l'ispezionato di vedersi notificato) un
unico  provvedimento  sanzionatorio,  il  verbale  di  accertamento e
notificazione,  che  faccia seguito al verbale di primo accesso e che
contenga   gli   esiti   dell'accertamento   e,  contestualmente,  la
possibilita'  di  estinguere  gli illeciti mediante ottemperanza alla
diffida  e  pagamento  della  sanzione  ridottissima  ovvero  per  le
violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa
e  il  pagamento  in misura ridotta, nonche' la specifica indicazione
degli ulteriori strumenti di difesa e degli organi avanti ai quali e'
possibile  proporre ricorso, con adeguata specificazione dei relativi
termini di impugnazione.
  Restano fermi, naturalmente, gli eventuali provvedimenti di polizia
giudiziaria   (prescrizione  obbligatoria  ex  art.  15  del  decreto
legislativo  n.  124  del  2004)  ovvero l'eventuale provvedimento di
sospensione   della   attivita'   d'impresa   (art.  14  del  decreto
legislativo  9 aprile  2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge
n.   112  del  2008),  i  quali  si  aggiungeranno  ai  provvedimenti
sanzionatori amministrativi semplificati.
  Quanto alla sospensione della attivita' d'impresa, peraltro, sembra
opportuno  un  richiamo  sulla  opportunita'  di  adottare tale grave
provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la
pena  dell'arresto  fino  a  sei  mesi, in maniera tale da non creare
intollerabili  discriminazioni,  ma  anche  in  modo  da  non  punire
esasperatamente   le   micro-imprese.   In   questa   prospettiva  la
discrezionalita'  dell'ispettore  nella  adozione  del  provvedimento
dovra'  limitarsi  esclusivamente alla verifica della sussistenza dei
requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo
in  una  ottica  di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei
lavoratori.  Si  ritiene,  dunque,  che  la  sospensione possa essere
adottata   normalmente   con  decorrenza  dalle  ore  12  del  giorno
successivo   all'accesso   ispettivo   ovvero,   nell'edilizia  e  in
agricoltura,  dalla  cessazione della attivita' in corso che non puo'
essere  utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente
o  grave  rischio  per  la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual
caso  l'ordine  di sospensione dovra' essere impartito con decorrenza
immediata.  D'altro  canto,  per  quanto  concerne  la percentuale di
lavoratori  in  nero", si ritiene che nella micro-impresa trovata con
un  solo  dipendente  irregolarmente  occupato  non  siano  di regola
sussistenti  i  requisiti  essenziali  di  tutela  di  cui al decreto
legislativo  n.  81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di
sospensione.

Modalita' di accertamento.

  Quanto  all'accertamento delle violazioni, penali e amministrative,
riscontrate  durante  l'attivita' di vigilanza il personale ispettivo
dovra'  aver cura di mantenere l'atteggiamento piu' sopra evidenziato
nel  corso  di  tutta  l'ispezione. Compiti dell'ispettore del lavoro
sono,  infatti,  tanto  la tutela del prestatore di lavoro, quanto la
garanzia  di  una  leale concorrenza tra le imprese, che si coniugano
certamente  con  la  puntuale repressione degli illeciti, ma anche, e
forse   soprattutto,  con  la  prevenzione  degli  stessi  e  con  la
promozione di una piu' diffusa e radicata cultura della legalita'.
  Le   profonde   modifiche   e   semplificazioni,   introdotte   dal
decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito dalla legge n. 133 del
2008,   nel   campo  degli  adempimenti  formali,  suggeriscono  come
prerogativa della attivita' ispettiva l'accertamento delle violazioni
sostanziali.  In tal senso potra' essere utile, nella fase di accesso
ispettivo,  valorizzare l'esperienza e la sensibilita' dell'ispettore
e  la  sua  conoscenza  del  mondo  imprenditoriale  (materia  su cui
sviluppare  anche  specifiche  attivita'  formative). In tal modo gli
attori  della  vigilanza  devono  essere  in  grado  di  percepire  e
cogliere,  con  osservazione  attenta  ed  immediata,  quegli aspetti
peculiari  dell'organizzazione  del  funzionamento  aziendale  su cui
effettuare  e  indirizzare  i  successivi  riscontri, anche a livello
documentale.
  In  questa  prospettiva,  abbandonando ogni logica formalistica del
passato,  fondata  sul  numero  delle  violazioni riscontrate e sulla
natura formale delle stesse, occorre operare una valorizzazione della
qualita' della attivita' di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a
cominciare  dalle  modalita'  di  espletamento  degli accertamenti in
taluni ambiti sensibili.

Verifiche  sulle  collaborazioni  coordinate  e  continuative e sulle
associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

  Con   riferimento  ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  in  qualsiasi  modalita'  anche  a  progetto,  e  alle
associazioni  in  partecipazione  con  apporto  di  lavoro  si dovra'
concentrare l'accertamento ispettivo esclusivamente su quelli che non
siano  gia'  stati  sottoposti  al vaglio di una delle commissioni di
certificazione  di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003,  in  quanto  positivamente  certificati  o  ancora  in  fase di
valutazione,  salvo  che  non  si evinca con evidenza immediata e non
controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e
le  modalita'  concrete  di  esecuzione  del  rapporto di lavoro. Nei
riguardi  dei contratti non certificati l'ispettore del lavoro dovra'
acquisire,  confrontando  i  contenuti del programma negoziale con le
dichiarazioni  rese  dal  lavoratore  interessato  e  dagli altri che
eventualmente  con  lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a
valutare  la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea
con  quanto  precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006
(senza   tenere   conto   della  elencazione  di  attivita'  e  delle
preclusioni  contenute  nella  circolare  n. 4 del 2008, da ritenersi
complessivamente  non  coerenti  con  l'impianto e le finalita' della
"legge   Biagi"),   evidenziandoli   specificamente  nel  verbale  di
accertamento  e  notificazione  col  quale  si  disconosca  la natura
autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del
contratto di collaborazione. Le collaborazioni coordinate certificate
saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta
di  intervento del lavoratore interessato e sempreche' sia fallito il
preventivo tentativo di conciliazione monocratica.

Verifiche sui rapporti di lavoro flessibile.

  Anche  nell'ambito  della vigilanza relativa ai contratti di lavoro
flessibile   (lavoro   a   tempo   determinato,   a  tempo  parziale,
intermittente,   occasionale)  l'attenzione  degli  ispettori  dovra'
concentrarsi  soltanto  sui  contratti  non certificati. Le verifiche
dovranno  essere  mirate  a contrastare l'uso distorto degli istituti
contrattuali  in  argomento,  con specifico riguardo all'utilizzo del
lavoratore  al  di fuori del regime di flessibilita' contrattato e in
coerenza  con  le  linee guida e gli indirizzi interpretativi forniti
dal  Ministero.  I  contratti certificati potranno formare oggetto di
verifica  ispettiva  solo  a  seguito  di richiesta di intervento del
lavoratore  e  dopo  il  fallimento  del  tentativo  di conciliazione
monocratica.

Verifiche sull'organizzazione dell'orario di lavoro.

  La   massima   prudenza   deve   guidare   i  funzionari  ispettivi
nell'approccio  alla vigilanza nella materia della organizzazione dei
regimi   di  orario  di  lavoro.  L'intervento  del  legislatore  col
decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito, con modifiche, con la
legge  n.  133  del 2008, ha segnato un momento di sicuro ampliamento
della  flessibilita'  nei  regimi  di  orario,  in  coerenza  con  le
direttive  comunitarie  vigenti in materia, a fronte di una riduzione
dell'impatto  sanzionatorio  per  le  eventuali violazioni. In questa
prospettiva   l'ispezione  dovra'  considerare  il  quadro  normativo
accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale, al fine di
contestare  legittimamente  le  violazioni  riscontrate  rispetto  al
regime giuridico vigente in azienda.

Verifiche sugli appalti illeciti.

  I  contratti  di appalto e di subappalto dovranno essere oggetto di
specifico  e  attento  esame da parte degli ispettori del lavoro, non
soltanto   nel  contesto  del  settore  edile,  ma  in  ogni  settore
produttivo  di  beni  e servizi. L'attivita' investigativa, peraltro,
dovra'  concentrarsi  sui  contratti  che  non  sono stati oggetto di
certificazione.    Obiettivo    assoluto   e'   il   contrasto   alla
interposizione  illecita  e  fraudolenta,  mediante la verifica della
sussistenza  dei criteri di genuinita' di cui all'art. 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.

Vigilanza   sulle   categorie   svantaggiate   e  lavori  occasionali
accessori.

  Non  andra' trascurata, inoltre, la vigilanza speciale nei riguardi
di quella fondamentale legislazione sociale che e' data dal complesso
delle  leggi  a  tutela  del  lavoro dei disabili, dei minori e degli
stranieri e anche delle donne specie con riferimento alle lavoratrici
in stato di gravidanza e al fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.
In  questa  prospettiva  appare quanto mai opportuno che una apposita
articolazione   organizzativa  del  servizio  ispettivo  di  ciascuna
Direzione  provinciale  del  lavoro  sia  dedicata  a  iniziative  di
vigilanza  e  di ispezione in queste materie. Analogamente, si dovra'
porre  attenzione  su iniziative di promozione e di accompagnamento a
istituti normativi di contrasto al lavoro sommerso, come nel caso del
lavoro  occasionale  accessorio,  facendo  poi seguire a stretto giro
operazioni di vigilanza che reprimano le condotte illecite di chi non
coglie  l'opportunita'  di avviare e utilizzare regolarmente forme di
lavoro occasionale attraverso l'impiego dei c.d. buoni lavoro.

Vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

  Da ultimo, una particolare attenzione dovra' dedicarsi alla materia
della   salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  In  attesa  di  ulteriori
direttive,  alla luce del confronto avviato in materia con le Regioni
e  le  parti  sociali,  si  rileva  sin  da  ora  che,  per quanto le
competenze   dei  servizi  ispettivi  del  Ministero  siano  limitate
soltanto  ad  alcuni  settori,  gli ispettori del lavoro non potranno
esonerarsi    dal    segnalare    alla   azienda   sanitaria   locale
territorialmente  competente,  in  una  logica  pro-attiva e di leale
collaborazione  istituzionale, le situazioni di dubbia regolarita' in
materia  che  si  appalesano  nel  corso  di un regolare accertamento
ispettivo in materia di lavoro nelle aziende che operano in settori e
per  attivita'  estranee  a  quelle  di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

Diffida accertativa.

  Sotto  altro  profilo,  va  richiamata  l'attenzione  del personale
ispettivo  anche alla corretta adozione dello strumento della diffida
accertativa  per  crediti patrimoniali del lavoratore di cui all'art.
12 del decreto legislativo n. 124 del 2004. Si tratta, infatti, di un
potere  di  straordinaria  importanza  assegnato  agli  ispettori del
lavoro  che in tal modo possono riconoscere al lavoratore interessato
la  soddisfazione  piu'  rapida  dei  crediti  pecuniari  vantati nei
confronti del datore di lavoro in conseguenza del rapporto di lavoro.

Sussidi e indennita' pubbliche.

  Lo sviluppo di un mercato del lavoro trasparente e inclusivo impone
un  attento controllo non solo sul rispetto dei vincoli normativi, ma
anche  sull'utilizzo  delle  (scarse) risorse pubbliche al fine di un
loro ottimale e corretto utilizzo in favore dei gruppi deboli e delle
categorie di lavoratori realmente svantaggiati. In questa prospettiva
l'ispettore del lavoro diviene un arbitro della legalita' del mercato
del  lavoro  a  360  gradi, operando con particolare attenzione sulla
effettivita'   dei   percorsi   formativi  o  dei  piani  inserimento
professionale economicamente incentivati (come nel caso del contratto
di  apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro), ma anche
nei  riguardi  dei  lavoratori  che  fruiscono dei benefici derivanti
dalla  applicazione  degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare
iniquita'  di  trattamento e di applicare quella elementare regola di
responsabilita',  introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003,
che   vuole  sanzionato  con  la  decadenza  dal  beneficio  o  dalla
indennita' il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti
una   occasione   congrua  di  lavoro  o  un  percorso  formativo  di
riqualificazione  professionale.  Analogamente  dovra'  operarsi  con
assoluta severita' in sede ispettiva, anche rispetto al rilievo delle
relative   ipotesi   di  reato,  nei  confronti  dei  lavoratori  che
percependo trattamenti assistenziali, assicurativi o previdenziali si
lascino occupare in nero" presso datori di lavoro conniventi.
  Gli organi ispettivi sono pertanto chiamati a dare piena e completa
attuazione   alla  circolare  n.  5  del  22 febbraio  2006,  la  cui
attuazione    costituisce   una   fondamentale   premessa   per   una
modernizzazione  del  sistema  italiano  di  Welfare in una logica di
workfare. Al fine di evitare possibili danni erariali e comportamenti
elusivi  si  richiama  la  necessita'  di  verificare con particolare
attenzione  che  le  agenzie  accreditate o comunque autorizzate alla
somministrazione  di  lavoro  di  cui  agli  articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto  legislativo  n. 276 del 2003 abbiamo puntualmente comunicato
all'INPS  e  al  servizio per l'impiego territorialmente competente i
casi  in cui i lavoratori abbiano rifiutato una offerta formativa, di
lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro ai sensi
dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003 e dell'art.
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004.

Prevenzione, promozione e trasparenza della azione ispettiva.

  La  efficacia  della azione ispettiva, in un determinato territorio
provinciale,  si  misura  in  considerazione  della  stima del lavoro
sommerso  che  in quello stesso ambito viene eliminato, nonche' delle
situazioni  di  regolarita'  gestionale dei rapporti di lavoro che si
riscontrano.
  A tal fine, sembra indispensabile un serio e costante investimento,
da  parte delle Direzioni provinciali del lavoro, in un coordinamento
diretto  con  la  Direzione  regionale  competente e con la Direzione
generale  per l'attivita' ispettiva, nelle azioni di prevenzione e di
promozione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124
del  2004.  Tali azioni dovranno risolversi in apposite iniziative, a
cadenza  almeno  mensile,  anche  presso  associazioni di categoria o
singoli datori di lavoro, con riferimento a questioni e problematiche
di  rilevanza generale, al fine di garantire e assicurare l'integrale
rispetto  della normativa in materia di lavoro e di previdenza ovvero
per   diffondere   la   corretta   applicazione  dei  nuovi  istituti
legislativi   secondo   le   indicazioni  interpretative  provenienti
dall'Amministrazione.  Nel caso invece in cui l'ispettore partecipi a
iniziative seminariali o convegnistiche per ragioni non istituzionali
o  di  servizio  avra'  cura  di specificare (e di chiedere che venga
specificato  nelle  relative  locandine  e brochure promozionali) che
l'intervento  e' svolto a titolo personale e che le opinioni espresse
non    rappresentano    necessariamente   quelle   dell'istituto   di
appartenenza.
  Sempre in questa prospettiva si ricorda l'importanza di un corretto
utilizzo  e  di  una  ampia diffusione dell'istituto dell'interpello,
nonche'  la  possibilita'  per  le  Direzioni regionali, le Direzioni
provinciali  del  lavoro e gli Enti previdenziali, anche d'intesa tra
loro,  di  svolgere  attivita'  di  informazione  e aggiornamento nei
confronti  di  enti,  datori di lavoro ed associazioni a cura e spese
degli  stessi  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo n. 124 del 2004. Ne', d'altro canto, puo' essere
trascurata  la  centralita'  della  formazione  di tutto il personale
ispettivo, ministeriale e previdenziale, rispetto alla quale e' onere
della  Direzione  generale per l'attivita' ispettiva, avvalendosi del
Centro  Studi Attivita' Ispettiva istituito al suo interno, garantire
iniziative  di  aggiornamento a cadenza almeno trimestrale, rivolte a
tutto   il   personale  ispettivo,  anche  attraverso  strumentazione
telematica  a  distanza, tenendo conto delle novita' normative, della
prassi  e  della  giurisprudenza.  Particolarmente  importante  e' il
coinvolgimento  degli  altri  Enti  ed  Istituti  previdenziali nella
realizzazione di tali occasioni formative.
  La  massima  riservatezza  e  trasparenza  della azione dei singoli
ispettori  -  e  degli  organi dirigenti in particolare - rappresenta
infine  un  profilo  di  importanza  fondamentale.  La  fiducia  e la
credibilita'  che  i  servizi  ispettivi godranno presso le categorie
interessate  sono infatti le risorse piu' preziose per l'efficienza e
l'efficacia  della  attivita'  di  vigilanza.  Per  raggiungere  tale
obiettivo   di   trasparenza  occorrera'  che  gli  incaricati  della
ispezione  operino con la massima trasparenza e correttezza, non solo
nel  rigoroso  rispetto  del  "Codice di comportamento" approvato con
decreto  direttoriale  20 aprile  2006 e delle disposizioni di cui al
Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000,
ma  anche  adottando  con tutti i soggetti e le categorie interessate
alla  ispezione  un comportamento complessivo consono al ruolo e alle
funzioni  rivestite  e  in  ogni  caso tale da evitare ogni possibile
sospetto di parzialita' e accondiscendenza, vuoi verso le imprese e i
loro  consulenti,  vuoi  verso  i lavoratori e le loro rappresentanze
sindacali.
    Roma, 18 settembre 2008

                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 328


fp08-gr08