GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 3/11/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170 
Regolamento  recante  disciplina  attuativa dell'analisi dell'impatto
della  regolamentazione  (AIR),  ai  sensi dell'articolo 14, comma 5,
della legge 28 novembre 2005, n. 246.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e
riassetto  normativo  per l'anno 2005", e successive modificazioni e,
in  particolare,  l'articolo  14,  comma 5,  il quale prevede che con
decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
    a) i  criteri  generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase
della consultazione;
    b) le  tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dell'AIR;
    c) i  criteri  generali  e le procedure, nonche' l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR;
    d) i   criteri   ed  i  contenuti  generali  della  relazione  al
Parlamento di cui al comma 10;
  Visto  l'articolo 5,  comma 2,  della  legge  8 marzo  1999, n. 50,
recante   "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione  1998", e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante  "Ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Viste  le  direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 marzo  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del
23 maggio  2000,  e  21 settembre  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;
  Visto  l'articolo 11,  comma 2,  della legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante  "Delega  per  la  riforma  dell'organizzazione del Governo e
della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti
pubblici", e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri",   ed  in  particolare
l'articolo 17;
  Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006,  n.  80, recante "Misure
urgenti  in  materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione"  e,  in  particolare,  l'articolo 1, che ha previsto
l'istituzione  del  Comitato  interministeriale  di indirizzo e guida
strategica  per  le  politiche di semplificazione e la qualita' della
regolazione;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e successive
modificazioni,  e  in  particolare l'articolo 1, comma 22-bis, che ha
previsto  l'istituzione  dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 settembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 255 del
2 novembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  costituito  il Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione e la qualita' della regolazione;
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  12 settembre  2006  e  5 dicembre  2006,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del 29 gennaio 2007, con i quali e' stata
costituita  l'Unita'  per  la  semplificazione  e  la  qualita' della
regolazione, denominata "Unita";
  Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione  approvato  dal  Consiglio  dei Ministri nella seduta del
15 giugno 2007;
  Vista   la  Relazione  al  Parlamento  sullo  stato  di  attuazione
dell'AIR,  trasmessa  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri al
Parlamento  il  13 luglio  2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10,
della legge n. 246 del 2005;
  Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai
sensi  dell'articolo 3,  comma  2, lettera a), del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006;
  Vista  la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo
e  guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualita'
della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
  Esperita   la   consultazione  delle  categorie  produttive,  delle
associazioni  di utenti e consumatori, delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per
la  semplificazione,  costituito  con  il  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8  marzo  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per
l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina
attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
                               Art. 2.
                   Ambito di applicazione dell'AIR

  1.  La  disciplina  dell'AIR  si  applica  agli  atti normativi del
Governo,   compresi  gli  atti  adottati  dai  singoli  Ministri,  ai
provvedimenti  interministeriali, e ai disegni di legge di iniziativa
governativa.
                               Art. 3.
                   Organizzazione delle attivita'

  1.   Ciascuna   amministrazione   comunica   tempestivamente   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici   e   legislativi   (di   seguito   "DAGL"),  le  modalita'
organizzative  prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle
attivita'  connesse  all'AIR  e alla VIR di rispettiva competenza, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 9,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246.
  2. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' amministrazioni, gli
uffici   competenti  possono  concordare  l'effettuazione  in  comune
dell'AIR,   prevedendo   anche   che   specifiche  fasi  o  attivita'
istruttorie  del  processo  di  analisi siano realizzate da una delle
amministrazioni.  In questo caso resta ferma la responsabilita' delle
singole  amministrazioni  circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR
di relativa competenza.
  3.   Nell'ambito  del  Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e
legislativi  (DAGL)  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e'
costituito  l'ufficio  di  livello  dirigenziale  generale "Analisi e
verifica  dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove non
diversamente specificato, e' competente all'effettuazione dei compiti
e delle attivita' in materia di AIR e VIR deputati al DAGL.
  4.  Il  DAGL  e', in materia di AIR e VIR, il referente unico delle
amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario
e internazionale.
                               Art. 4.
                 Metodi di analisi e modelli di AIR

  1.  Con  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 6,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246, sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di
AIR.  Essi  sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al
triennio.
  2.  In  sede  di prima applicazione, la relazione AIR e' redatta in
conformita' al modello di cui all'Allegato A.
                               Art. 5.
       Svolgimento dell'istruttoria e fasi della consultazione

  1.  La  redazione  della  relazione  AIR  di  cui all'articolo 6 e'
preceduta  da  un'adeguata  istruttoria,  comprensiva  delle  fasi di
consultazione,   anche  telematica,  delle  principali  categorie  di
soggetti  pubblici  e  privati  destinatari diretti e indiretti della
proposta di regolamentazione.
  2.  L'istruttoria  si  svolge,  in  particolare,  in conformita' ai
seguenti criteri:
    a) proporzionalita';
    b) flessibilita' dei metodi di rilevazione dei dati;
    c) trasparenza  delle  procedure  e  degli atti, finalizzata alla
piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  dei soggetti
privati  coinvolti  nell'iniziativa  regolatoria,  pur  tenendo conto
della  portata  del  provvedimento  e  delle  esigenze  di speditezza
connesse al processo di produzione legislativa.
  3.  Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   DAGL   -   l'avvio   dell'iniziativa  istruttoria  per
l'acquisizione   degli  elementi  finalizzati  alla  redazione  della
relazione  AIR  di cui all'articolo 6, indicando uno o piu' referenti
dell'attivita'.
  4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono definiti i criteri generali e le procedure della
fase della consultazione.
                               Art. 6.
                    Contenuti della relazione AIR

  1. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa predispone
un'apposita  relazione AIR. Nel caso di atti deliberati dal Consiglio
dei   Ministri,  la  relazione  e'  predisposta  dall'amministrazione
proponente.
  2.  La  relazione  AIR  e'  articolata  in  distinte  sezioni,  che
indicano:
    a)  la  sequenza logica delle informazioni raccolte e organizzate
dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa;
    b)  i  risultati  dell'analisi  svolta e la giustificazione della
scelta compiuta.
  3.  La  relazione AIR, predisposta in conformita' ai modelli di cui
all'articolo 4,  da' conto delle attivita' svolte al fine di derivare
gli elementi essenziali dell'istruttoria e dell'attivita' conoscitiva
svolta, e in particolare dei seguenti aspetti:
    a)   l'analisi  del  contesto  in  cui  si  colloca  l'iniziativa
normativa,   con   la  descrizione  delle  esigenze  e  dei  problemi
affrontati nonche' degli obiettivi perseguiti;
    b)   la   descrizione   delle   informazioni  utilizzate  per  lo
svolgimento dell'analisi;
    c)  l'indicazione  delle  consultazioni  effettuate,  ai sensi di
quanto disposto dal comma 5;
    d) l'analisi dell'opzione di non intervento ("opzione zero");
    e)   la   descrizione   delle  principali  opzioni  rilevanti  di
intervento,  alternative  a quella di non intervento, ivi compresa la
descrizione dei diversi livelli normativi di intervento, evidenziando
l'assoluta necessita' dell'intervento normativo di livello primario;
    f)   l'analisi   dell'opzione   di  intervento  selezionata,  con
l'evidenziazione  dei  relativi  vantaggi collettivi netti, l'analisi
dei presupposti di natura giuridica, organizzativa, economico-sociale
e  l'indicazione  degli  obblighi  informativi  e  dei relativi costi
amministrativi introdotti a carico di imprese e cittadini;
    g)   la   stima   dell'incidenza   sul   corretto   funzionamento
concorrenziale del mercato delle proposte regolatorie suscettibili di
avere un impatto significativo sulle attivita' d'impresa;
    h) l'analisi delle conseguenze effettive delle norme in relazione
ai processi di liberalizzazione e restituzione delle attivita', anche
economiche ed imprenditoriali, ai meccanismi della societa' aperta;
    i) la   stima   dell'incidenza  sull'ampliamento  delle  liberta'
assicurate ai soggetti dell'ordinamento giuridico;
    l) la  descrizione  delle  modalita'  previste  per  l'attuazione
amministrativa  dell'intervento di regolazione e per la sua effettiva
conoscibilita' e pubblicita';
    m) la descrizione delle modalita' del successivo monitoraggio dei
suoi  effetti  e  la  previsione di eventuali meccanismi di revisione
periodica.
  4.  In  ogni  caso, la relazione AIR deve indicare con chiarezza le
fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.
  5.  La  relazione  AIR  indica  le  modalita'  e  i risultati delle
consultazioni  effettuate,  oppure descrive le ragioni per cui non si
e'  proceduto  allo  svolgimento di consultazioni con i soggetti e le
categorie interessate.
  6.  La relazione AIR puo' essere resa pubblica dall'amministrazione
competente  all'iniziativa  normativa, anche nel corso di svolgimento
del  procedimento  di  formazione dell'atto normativo, anche mediante
strumenti informatici o in una apposita sezione del sito Internet.
                               Art. 7.
                  Presentazione della relazione AIR

  1.  Le  proposte  di  atti  normativi  da  sottoporre all'esame del
Consiglio  dei  Ministri  non  possono essere iscritte all'ordine del
giorno  se  non  sono corredate da un'adeguata relazione AIR, salvi i
casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9.
  2.  Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita'
svolte  per  l'AIR, e puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle
amministrazioni   proponenti;   esprime,   ai   fini  dell'iscrizione
all'ordine   del  giorno  del  Consiglio  dei  Ministri,  le  proprie
valutazioni sulla relazione AIR.
  3.  Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri e
dei  provvedimenti  normativi  interministeriali sono corredati dalla
relazione  AIR,  all'atto  della  richiesta di parere al Consiglio di
Stato.
                               Art. 8.
                   Ipotesi di esclusione dell'AIR

  1. L'AIR non e' effettuata per i seguenti atti normativi:
    a) disegni di legge costituzionale;
    b) atti  normativi  in  materia  di  sicurezza interna ed esterna
dello Stato;
    c) disegni  di  legge di ratifica di trattati internazionali, che
non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.
                               Art. 9.
                     Casi di esenzione dall'AIR

  1. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata,
puo'   consentire  l'esenzione  dall'AIR,  in  particolare,  in  casi
straordinari  di  necessita'  ed  urgenza,  nonche'  nelle ipotesi di
peculiare  complessita'  e  ampiezza  dell'intervento normativo e dei
suoi possibili effetti.
  2.  L'esenzione  dall'AIR  puo' essere sempre deliberata e motivata
dal Consiglio dei Ministri.
  3.  In  ogni  caso,  la  relazione  illustrativa  che accompagna il
provvedimento  contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle
sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessita' ed i
previsti   effetti  dell'intervento  normativo  sulle  attivita'  dei
cittadini  e  delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento
delle   pubbliche   amministrazioni,   dando  conto  della  eventuale
comparazione di opzioni regolatorie alternative.
  4.  Si procede comunque alla effettuazione dell'AIR, anche nei casi
di   cui   all'articolo 8,   ove   sia  richiesto  dalle  Commissioni
Parlamentari,   dal   Consiglio   dei   Ministri   o   dal   Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione   e   la   qualita'  della  regolazione  (di  seguito
"Comitato").
                              Art. 10.
          Verifica di impatto della regolamentazione (VIR)

  1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono definiti i criteri generali e le procedure della
VIR.
  2.  Con  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 14,  comma 6,  della  legge 28 novembre 2005, n.
246,  sono  stabiliti i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di
VIR.
                              Art. 11.
             Relazione annuale al Parlamento sullo stato
                di applicazione dell'AIR e della VIR

  1.  La  relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione
dell'AIR  e  della  VIR,  prevista  dall'articolo 14, comma 10, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente:
    a) il numero e i casi in cui l'AIR e' stata effettuata;
    b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione;
    c) le  ipotesi  in  cui  l'AIR e' stata integrata o rinnovata, su
richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio
di Stato in sede consultiva;
    d) il numero e i casi in cui la VIR e' stata effettuata.
  2.  La relazione da' conto delle metodologie applicate con riguardo
alla  stima  dei  vantaggi e degli svantaggi, nonche' con riferimento
alle  procedure  di consultazione seguite e alle scelte organizzative
adottate   dalle  singole  amministrazioni,  con  riguardo  ai  costi
relativi, e alle attivita' formative attuate.
  3.  La  relazione contiene, inoltre, gli opportuni riferimenti alle
esperienze  di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti locali,
dalle    autorita'    indipendenti,    dall'Unione   europea,   dalle
organizzazioni   internazionali   e   dagli  ordinamenti  esteri.  La
relazione  indica  le  eventuali criticita' delle procedure AIR e VIR
eseguite  a  livello  del  governo  nazionale e le possibili proposte
migliorative.  La  relazione  da'  conto, infine, delle iniziative in
materia  di  valutazione  degli  effetti  preventivi  e  di  verifica
successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare.
  4.  Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di cui
all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL
gli  elementi  informativi  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, inviando una
relazione  corredata  dai  documenti  necessari.  In  particolare, il
Dipartimento   degli  affari  regionali,  sentita,  ove  occorra,  la
Conferenza   Unificata,   fornisce  le  informazioni  riguardanti  le
attivita' delle regioni e degli enti locali.
  5.  Sulla  base  delle  comunicazioni  ricevute,  il  DAGL  cura la
predisposizione della relazione di cui al comma 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 settembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
  Registrato  alla  Corte  di  conti  il  23  ottobre  2008 Ministeri
istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45
                                                           Allegato A
                                                         (articolo 4)
                      Modello di relazione AIR


               Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

  La  sezione  indica  il  contesto in cui si colloca l'iniziativa di
regolazione,   le   ragioni   di   opportunita'   dell'intervento  di
regolazione,  l'analisi  dei  problemi  esistenti,  le esigenze e gli
obiettivi che l'intervento intende soddisfare.
  In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:
    A) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;
    B)  l'illustrazione  delle  carenze e delle criticita' constatate
nella  vigente  situazione normativa, corredata dalla citazione delle
relative fonti di informazione;
    C) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze
sociali  ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto
internazionale ed europeo;
    D)  la  descrizione  degli  obiettivi  (di  breve,  medio o lungo
periodo)   da   realizzare  mediante  l'intervento  normativo  e  gli
indicatori  che consentiranno successivamente di verificarne il grado
di raggiungimento;
    E)   l'indicazione  delle  categorie  dei  soggetti,  pubblici  e
privati,   destinatari   dei   principali   effetti   dell'intervento
regolatorio.
  La  sezione  indica  con precisione le fonti informative utilizzate
per i diversi profili dell'analisi.

              Sezione 2. Le procedure di consultazione.

  La  sezione  descrive  le  procedure  di  consultazione effettuate,
indicando  le  modalita' seguite ed i soggetti consultati. La sezione
indica,  eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento
delle consultazioni.

Sezione  3. La  Valutazione  dell'opzione di non intervento ("Opzione
                               zero").

  La  sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento
("opzione zero"), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con
particolare  riferimento  ai destinatari e agli obiettivi di cui alla
sezione  1, compresa la possibilita' di ricorrere all'attivazione dei
meccanismi di regolazione spontanea della societa' civile, ossia alle
opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione  4. La  valutazione  delle  opzioni alternative di intervento
                            regolatorio.

  La   sezione   descrive   le   opzioni  alternative  di  intervento
regolatorio,   diverse   da  quella  proposta,  esaminate  nel  corso
dell'istruttoria,  con  particolare attenzione alle ipotesi normative
formulate  dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla
rilevanza   e   alla  concreta  attuabilita'  delle  diverse  opzioni
presentate,   al   rispetto   dei   principi   di   sussidiarieta'  e
proporzionalita'.

  Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

  La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:
    A)  il  metodo  di  analisi  applicato  per  la misurazione degli
effetti;
    B)  gli  svantaggi  e  i  vantaggi  dell'opzione prescelta, per i
destinatari  diretti  e  indiretti,  a breve e a medio-lungo termine,
adeguatamente  misurati  e  quantificati,  anche con riferimento alla
possibile  incidenza  sulla  organizzazione  e  sulle attivita' delle
pubbliche   amministrazioni,   evidenziando   i   relativi   vantaggi
collettivi netti;
    C) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero
tutti  quegli  obblighi  che  la  norma pone a carico dei destinatari
diretti  ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e
la  trasmissione  di  informazioni  a terzi o ad autorita' pubbliche.
Occorrera'  che  l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con
l'opzione  prescelta,  evidenziando  come  tale  opzione  minimizzi i
relativi  "costi  amministrativi"  posti  a  carico  dei  destinatari
diretti   ed   indiretti,   con   particolare   enfasi  per  i  costi
amministrativi  delle  imprese.  La  metodologia di misurazione per i
costi  amministrativi  generati legati agli OI dovra' preferibilmente
riferirsi  allo  EU  Standard  Cost  Model,  il metodo adottato dalla
Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;
    D) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;
    E)  le  condizioni  e i fattori incidenti sui prevedibili effetti
dell'intervento  regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per
l'attuazione  (misure  di  politica  economica ed aspetti economici e
finanziari   suscettibili   di   incidere   in   modo   significativo
sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilita' di
adeguate    risorse    amministrative    e   gestionali;   tecnologie
utilizzabili,  situazioni  ambientali  e  aspetti  socio culturali da
considerare  per  quanto concerne l'attuazione della norma prescelta,
ecc.).

Sezione  6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del
              mercato e sulla competitivita' del Paese.

  Tale   sezione  si  applica  esclusivamente  con  riferimento  agli
interventi  suscettibili  di  avere  un  impatto  significativo sulle
attivita' d'impresa.
  La    Sezione   da'   conto   della   coerenza   e   compatibilita'
dell'intervento  con  il  corretto  funzionamento  concorrenziale dei
mercati,   anche   utilizzando  delle  apposite  liste  di  controllo
analitico  ("check  lists")  volte  a prevenire possibili distorsioni
della  concorrenza  derivanti  dall'intervento  di  regolazione. Tali
liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:
    la   norma/regolazione  limita  il  numero  o  la  tipologia  dei
fornitori   di   un   determinato   bene   o   servizio  (restrizioni
all'accesso)?
    la  norma/regolazione  riduce  le  possibilita'  competitive  dei
fornitori (restrizioni dell'attivita)?
    la   norma/regolazione  riduce  gli  incentivi  dei  fornitori  a
competere (restrizioni delle possibilita' competitive)?
  La Sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e
la  sua  rilevanza  sul  sistema delle imprese per quanto concerne la
competitivita' internazionale.

   Sezione 7. Le modalita' attuative dell'intervento regolatorio.

  La sezione descrive:
    A)   i   soggetti  responsabili  dell'attuazione  dell'intervento
regolatorio;
    B)  le  eventuali  azioni per la pubblicita' e per l'informazione
dell'intervento;
    C)   gli   strumenti   per   il   controllo   e  il  monitoraggio
dell'intervento regolatorio;
    D)  gli  eventuali  meccanismi  per  la revisione e l'adeguamento
periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da
sottoporre eventualmente alla VIR.
                                


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