GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 268 DEL 15/11/2008

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143 
Testo  del  decreto-legge  16 settembre  2008,  n.  143  (in Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  217  del  16 settembre  2008),
coordinato  con  la legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 (in
questa  stessa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario".
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

  1. Alla  legge  4 maggio  1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel titolo le parole: "o destinati" sono soppresse;
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Trasferimento  d'ufficio).  -  1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede  di  servizio  per  il  quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato,  ancorche'  egli  abbia  manifestato  il  consenso  o  la
disponibilita',  e  che  determini  lo  spostamento in una delle sedi
disagiate  di  cui  al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100  chilometri  dalla  sede  ove  il  magistrato presta servizio. La
presente   legge  non  si  applica  alle  assegnazioni  di  sede  dei
magistrati   al  termine  del  tirocinio,  ai  trasferimenti  di  cui
all'articolo 2,   secondo   comma,   del  regio  decreto  legislativo
31 maggio   1946,   n.   511,   e   successive  modificazioni,  e  ai
trasferimenti   di   cui   all'articolo 13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
((  2.  Per  sede  disagiata  si intende l'ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
    a) mancata  copertura  dei  posti  messi  a  concorso nell'ultima
pubblicazione;
    b) quota   di  posti  vacanti  non  inferiore  al  20  per  cento
dell'organico. ))
  3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura, con delibera, su
proposta  del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate,  in  numero  non  superiore  a  sessanta, ed indica tra le
stesse  le  sedi  a  copertura  immediata,  in misura non superiore a
dieci,   individuate  tra  quelle  rimaste  vacanti  per  difetto  di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
  4.   Alle   sedi   disagiate  possono  essere  destinati  d'ufficio
magistrati  provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno  la  prima  valutazione  di  professionalita',  in  numero non
superiore  a  cento  unita'. (( Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui
al comma 2. ))
  5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.";
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art.   1-bis  (Trasferimento  d'ufficio  nelle  sedi  a  copertura
immediata).  -  1.  Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per  difetto  di  aspiranti  e  per  le  quali  non siano intervenute
dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di  consenso al
trasferimento,  il  Consiglio  superiore della magistratura provvede,
anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 19  del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati che svolgono da oltre dieci
anni  le  stesse  funzioni  o,  comunque,  si  trovano  nella  stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non  hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro  gruppo  di  lavoro  all'interno  dell'ufficio  ovvero ad altro
ufficio,  o  che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo   quanto  disposto  dall'articolo 13  del  decreto  legislativo
5 aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni, in ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
  2.  Non  possono  essere  trasferiti  magistrati in servizio presso
uffici  in  cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell'organico. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
  3.  La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o per
difetto  a  seconda  che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo  0,5;  se  lo  scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento
avviene per difetto.
  4.  Le  condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla  data  di  pubblicazione  della  delibera di cui all'articolo 1,
comma 3.
  5.  Il  trasferimento  di  ufficio  e'  disposto  nei confronti dei
magistrati  di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale  sono  compresi  i  posti  da  coprire,  ovvero, se cio' non e'
possibile,  nei distretti limitrofi. (( Nel caso in cui i posti messi
a  concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a
tutti  gli  altri  aspiranti  opera,  altresi', in relazione al posto
eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno
o  due  posti,  il  diritto  di  essere  preferiti  a tutti gli altri
aspiranti opera per tutti i posti. ))
  6.  Nel  caso  di  pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima
preso  in  considerazione  il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza  chilometrica  ferroviaria,  e se del caso marittima, con il
capoluogo  del  distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
  7.  Nell'ambito  dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti  e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di   scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,  il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito  dello  stesso  ufficio  e'  trasferito il magistrato con
minore anzianita' nel ruolo.";
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Indennita'  in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al
magistrato  trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e'
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e  per  un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata
in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per  il  magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo
servizio   non   include  i  periodi  di  congedo  straordinario,  di
aspettativa  per  qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli   articoli 32  e  47,  commi 1  e  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 non e' cumulabile con quella
prevista  dal  primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge
2 aprile  1979,  n.  97,  come sostituito dall'articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
  3.  Al  magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis  l'aumento  previsto  dal  secondo comma dell'articolo 12 della
legge  26 luglio  1978,  n.  417, compete in misura pari a nove volte
l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.";
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti
d'ufficio  a  sedi  disagiate  ai  sensi  degli  articoli 1  e  1-bis
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  per  un  posto  di  grado  pari  a  quello  occupato in
precedenza,  in  misura  doppia  per  ogni anno di effettivo servizio
prestato  nella  sede,  fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
  2.  Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera   i   quattro   anni,  il  magistrato  ha  diritto  ad  essere
riassegnato,  a  domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni,  anche  in  soprannumero  da  riassorbire con le successive
vacanze.
  3.   La   disposizione   di  cui  al  comma 1  non  si  applica  ai
trasferimenti  che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi  ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di
cui  al  comma 2  non  si  applica  ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.";
    f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a  seguito  di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  successivo,  con l'aumento della meta' per ogni mese di
servizio  trascorso  nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al
mese non sono considerate.".
  2. L'articolo   3,   i   commi da   1   a   8   dell'articolo 4   e
l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera b),  si  applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  di  trasferimento  d'ufficio a sedi
disagiate  avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera d),  si  applicano
esclusivamente  ai  magistrati  trasferiti d'ufficio a sedi disagiate
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei  confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati  a  sedi  disagiate  continuano  ad  applicarsi le suddette
disposizioni  nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5. La  disposizione  di  cui  all'articolo 5,  comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla  lettera e)  del  comma 1,  continua a trovare applicazione nei
confronti  dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi  disagiate,  ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti  opera  limitatamente  al  50  per cento dei posti, di pari
grado,  messi  a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui  i  posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi', in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
  6. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 5,  comma 1, della legge
4 maggio  1998,  n.  133, cosi' come modificato dal presente decreto,
non  si  applicano  ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi
l'anzianita'  di  servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del  primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di  cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni  anno  di  effettivo  servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
  7. Le  disposizioni  di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998,  n.  133,  come  introdotto  dal  comma 1,  lettera c),  non si
applicano  ai  magistrati  che entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra  funzione  o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio
ovvero  ad  altro  ufficio,  senza  revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
  8. Al  terzo  comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e'
soppresso.
((  8-bis.  L'articolo  36  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160,  come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio
2007, n. 111, e' abrogato. ))
                           (( Art. 1-bis.
  Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

  1.   In   attuazione  della  disposizione  di  cui  all'articolo 2,
comma 606,  lettera a),  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, a
decorrere  dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5,
comma 9,  della  legge  30 luglio  2007,  n. 111, e' sostituita dalla
tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito il Consiglio superiore
della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione
delle piante organiche del personale di magistratura.
  3.    Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo 13   del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317, e successive modificazioni, la
destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui
all'allegato  1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci
anche  continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli
incarichi  la  cui  durata  e' prevista da specifiche disposizioni di
legge.
  4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui
all'allegato  1  del  presente decreto non si applicano ai magistrati
destinati  a  funzioni  non  giudiziarie  presso  la Presidenza della
Repubblica,  la  Corte  costituzionale,  il Consiglio superiore della
magistratura ed agli incarichi elettivi.
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le
parole:  "delle  quali  trecento  da destinare" sono sostituite dalle
seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati". ))
                           (( Art. 1-ter.
Pignoramenti   sulla   contabilita'  ordinaria  del  Ministero  della
giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale
                              antimafia

  1.   L'articolo   1  del  decreto-legge  25 maggio  1994,  n.  313,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e
successive  modificazioni,  si  applica  anche  ai fondi destinati al
pagamento   di   spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria  o  penitenziaria,  nonche'  agli emolumenti di qualsiasi
tipo  dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia,
accreditati  mediante  aperture  di  credito in favore dei funzionari
delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del Ministero della
giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale
antimafia. ))
                               Art. 2.
                        Fondo unico giustizia

  1. Il  Fondo  di  cui  all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto  2008,  n.  133,  denominato:  "Fondo  unico  giustizia", e'
gestito  da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
  2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi,
le somme di denaro ovvero i proventi:
    a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
    b) di  cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
    c) relativi  a  titoli  al portatore, a quelli emessi o garantiti
dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari,  ai  conti  correnti,  ai  conti  di  deposito  titoli, ai
libretti  di  deposito  e  ad  ogni  altra  attivita'  finanziaria  a
contenuto  monetario  o  patrimoniale  oggetto  di  provvedimenti  di
sequestro  nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di
misure  di  prevenzione  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive    modificazioni,    o    di   irrogazione   di   sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
((    c-bis) depositati  presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri
operatori   finanziari,   in   relazione  a  procedimenti  civili  di
cognizione,  esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli
aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si
e'  estinto  o  e'  stato  comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza  di  assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto  di  distribuzione  ovvero,  in  caso  di  opposizione,  dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
    c-ter)  di  cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto
16 marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.; ))
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  Poste  Italiane  S.p.a.,  le  banche  e gli altri operatori
finanziari,  depositari  delle  somme  di  denaro,  dei proventi, dei
crediti,  nonche'  dei beni di cui al comma 2, intestano "Fondo unico
giustizia"  i  titoli,  i  valori,  i  crediti,  i conti, i libretti,
nonche'  le  attivita'  di  cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori
finanziari  trasmettono  a  Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita'
telematica  e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima
societa'      sul     proprio     sito     internet     all'indirizzo
www.equitaliagiustizia.it,  le  informazioni  individuate con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero  della  giustizia,  da emanarsi entro quindici giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. A decorrere dalla
data  di  intestazione  di  cui al primo periodo, Equitalia Giustizia
S.p.A.  provvede,  se  non  gia' eseguite alla medesima data da Poste
Italiane   S.p.a.,   dalle   banche   ovvero  dagli  altri  operatori
finanziari,   alle  restituzioni  delle  somme  sequestrate  disposte
anteriormente alla predetta data.
  4. Sono  altresi'  intestati  "Fondo unico giustizia" tutti i conti
correnti  ed  i  conti  di  deposito  che Equitalia Giustizia S.p.a.,
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
intrattiene   per  farvi  affluire  le  ulteriori  risorse  derivanti
dall'applicazione   dell'articolo 61,   comma 23,  del  decreto-legge
25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto  2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura   penale,   i   relativi   utili  di  gestione,  nonche'  i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al
predetto articolo 61, comma 23.
  5. Equitalia  Giustizia  S.p.a.  versa in conto entrate al bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, alle unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  giustizia
concernenti   le   spese   di  investimento  di  cui  all'articolo 2,
comma 614,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro
per  le  quali,  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura  penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non
ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
  6. Con   il   decreto   di   cui   all'articolo 61,  comma 23,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto  2008,  n.  133,  e'  determinata  altresi' la
remunerazione  massima  spettante a titolo di aggio nei cui limiti il
Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella  dovuta  a  Equitalia  Giustizia  S.p.a. per la gestione delle
risorse  intestate  "Fondo unico giustizia". Con il decreto di cui al
predetto   articolo 61,   comma 23,  sono  inoltre  stabilite  ((  le
modalita'  di  utilizzazione  delle somme afferenti al Fondo da parte
dell'amministratore  delle  somme  o  dei beni che formano oggetto di
sequestro  o  confisca,  per  provvedere  al pagamento delle spese di
conservazione  o  amministrazione,  )) le modalita' di controllo e di
rendicontazione  delle  somme  gestite da Equitalia Giustizia S.p.a.,
nonche'  la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i
criteri  e  le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che  venga  garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie
per  eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della   giustizia   e  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'  essere
rideterminata  annualmente  la  misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.a.
((  7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia  e  con il Ministro dell'interno, sono
stabilite  annualmente,  fermo  quanto  disposto  al  comma 5, previa
verifica  dei  presupposti  del relativo incameramento, nonche' della
compatibilita'    e   ammissibilita'   finanziaria   delle   relative
utilizzazioni,   le   quote  delle  risorse  intestate  "Fondo  unico
giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da
destinare:
    a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta
salva  l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste  estorsive  di  cui  all'articolo 18,  comma 1, lettera c),
della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta'   delle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso  di  cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
    b) in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo,  al Ministero della
giustizia  per  assicurare  il funzionamento e il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
    c) all'entrata del bilancio dello Stato.
  7-bis.  Le  quote  minime  delle  risorse  intestate  "Fondo  unico
giustizia",  di  cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere
modificate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
caso  di  urgenti  necessita',  derivanti  da  circostanze  gravi  ed
eccezionali,   del  Ministero  dell'interno  o  del  Ministero  della
giustizia.
    7-ter.  Con  riferimento  alle  somme  di cui al comma 2, lettere
c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando
le   risorse   in   via  prioritaria  al  potenziamento  dei  servizi
istituzionali del Ministero della giustizia. ))
  8. Il  comma 24  dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
  9. All'articolo 676,  comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato  dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole:  "o  alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro  sequestrate  ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262" sono
soppresse.
  10. Dalla gestione del "Fondo unico giustizia", non devono derivare
oneri, ne' obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
                               Art. 3.
                   Norma di copertura finanziaria

  1. Agli   oneri  derivanti  dall'articolo 1,  comma 1,  lettera d),
valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro
4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
    a) quanto   a   euro   5.137.296   per   l'anno   2009,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per  il medesimo anno,
dello  stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
    b) quanto  a  euro  4.785.678  a  decorrere  dall'anno  2010,  ((
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa   al   ))  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica,   di   cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  decreto,  anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposita  relazione,  i  decreti  che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di
cui  all'articolo 7  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                                                           



Allegato 1
(articolo 1-bis, comma 1)


Allegato pag. 57



fp08-gr08