GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 280 DEL 29/11/2008


DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 
Misure  urgenti  per  il  sostegno  a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di fronteggiare
l'eccezionale    situazione   di   crisi   internazionale   favorendo
l'incremento  del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure
straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e
non  autosufficienti,  nonche' per garantire l'accollo da parte dello
Stato  degli  eventuali  importi  di  mutui bancari stipulati a tasso
variabile ed eccedenti il saggio BCE;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo
economico   e   alla   competitivita'   del   Paese,  anche  mediante
l'introduzione  di misure di carattere fiscale e finanziario in grado
di  sostenere  il  rilancio produttivo e il finanziamento del sistema
economico,  parallelamente  alla  riduzione  di  costi amministrativi
eccessivi a carico delle imprese;
  Ravvisata,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
misure  in  grado  di  riassegnare  le  risorse del quadro strategico
nazionale  per  apprendimento  ed  occupazione nonche' per interventi
infrastrutturali,   anche   di   messa  in  sicurezza  delle  scuole,
provvedendo  alla introduzione altresi' di disposizioni straordinarie
e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
  Considerate,  infine,  le  particolari ragioni di urgenza, connesse
con  la contingente situazione economico- finanziaria del Paese e con
la necessita' di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi
compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in
Italia di ricercatori residenti all'estero;
  Rilevata,  altresi',  l'esigenza  di potenziare le misure fiscali e
finanziarie  occorrenti  per  garantire  il  rispetto degli obiettivi
fissati  dal  programma  di  stabilita'  e crescita approvato in sede
europea,   anche   in   considerazione   dei  termini  vigenti  degli
adempimenti tributari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

TITOLO I 

Sostegno alle famiglie 
                               Art. 1.
Bonus   straordinario  per  famiglie,  lavoratori  pensionati  e  non
                           autosufficienza

  1. E'  attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel  quale  concorrono,  nell'anno  2008,  esclusivamente  i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
    a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
    b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2 ;
    c) assimilati    a   quelli   di   lavoro   dipendente   di   cui
all'articolo 50,   comma 1,   lettere a),   c-bis),   d),   l)  e  i)
limitatamente   agli  assegni  periodici  indicati  nell'articolo 10,
comma 1, lettera c);
    d) diversi  di  cui  all'articolo 67,  comma 1,  lettere i) e l),
limitatamente  ai  redditi  derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non  esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico
del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
    e) fondiari  di  cui  all'articolo 25, esclusivamente in coacervo
con  i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non
superiore a duemilacinquecento euro.
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
    a) nel  computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono  il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato  anche se non a carico nonche' i figli e gli altri familiari
di  cui  all'articolo 12  del  citato testo unico alle condizioni ivi
previste;
    b) nel  computo  del  reddito  complessivo familiare si assume il
reddito  complessivo  di cui all'articolo 8 del predetto testo unico,
con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
  3. Il  beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito  indicati,  in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare,  degli  eventuali  componenti  portatori di handicap e del
reddito  complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per
il  quale  sussistano  i  requisiti  di  cui  al  comma 1,  salvo, in
alternativa, la facolta' prevista al comma 12:
    a) euro  duecento  nei confronti dei soggetti titolari di reddito
di  pensione  ed  unici  componenti  del nucleo familiare, qualora il
reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
    b) euro  trecento  per  il  nucleo  familiare  di due componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
diciassettemila;
    c) euro  quattrocentocinquanta  per  il  nucleo  familiare di tre
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro diciassettemila;
    d) euro   cinquecento   per   il   nucleo  familiare  di  quattro
componenti,   qualora   il  reddito  complessivo  familiare  non  sia
superiore ad euro ventimila;
    e) euro  seicento  per  il nucleo familiare di cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventimila;
    f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora  il  reddito  complessivo familiare non sia superiore ad euro
ventiduemila;
    g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap    per    i   quali   ricorrano   le   condizioni   previste
dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
  4. Il  beneficio  di  cui  al  comma 1  e'  attribuito  ad  un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81,
comma 32,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5. Il  beneficio  spettante  ai  sensi  del  comma 3 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da  apposita  richiesta  prodotta  dai  soggetti  interessati.  Nella
domanda  il  richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
    a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
    b) i  figli  e gli altri familiari a carico, indicando i relativi
codici fiscali nonche' la relazione di parentela;
    c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in
relazione  al  reddito  complessivo  familiare  di  cui  al  comma 2,
lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.
  6. La  richiesta e' presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando
l'apposito   modello   approvato   con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate entro dieci giorni dalla data di entrata
in  vigore  del presente decreto. La richiesta puo' essere effettuata
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
  7. Il  sostituto  d'imposta  e  gli  enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  8. Il  sostituto  d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  9. L'importo  erogato  ai  sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti    d'imposta    attraverso    la   compensazione   di   cui
all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241 a
partire  dal  primo  giorno  successivo  a quello di erogazione, deve
essere  indicato  nel  modello 770 e non concorre alla formazione del
limite  di  cui  all'articolo 25  dello  stesso  decreto legislativo.
L'utilizzo    del   sistema   del   versamento   unificato   di   cui
all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241 da
parte  degli  enti  pubblici  di cui alle tabelle A e B allegate alla
legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e'  limitato  ai  soli importi da
compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai
vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n.
720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile
e  comunicano  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
  10. I  soggetti  di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi  del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
  11. In  tutti  i  casi  in  cui  il  beneficio  non  e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui
al  comma 6, puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle
entrate,  entro  il  31 marzo  2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22  luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, ai quali non
spetta   alcun   compenso,   indicando  le  modalita'  prescelte  per
l'erogazione dell'importo.
  12. Il  beneficio  di  cui  al  comma 1  puo'  essere richiesto, in
dipendenza  del  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
  13. Il  beneficio  richiesto  ai  sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti
beneficiari  indicati  al  comma 1,  lettere a),  b)  e  c)  prestano
l'attivita'   lavorativa   ovvero   sono   titolari   di  trattamento
pensionistico  o  di  altri  trattamenti,  sulla base della richiesta
prodotta  dai  soggetti  interessati  ai  sensi del comma 5, entro il
31 marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
  14. Il  sostituto  d'imposta  e  gli enti pensionistici ai quali e'
stata   presentata  la  richiesta  erogano  il  beneficio  spettante,
rispettivamente  entro  il mese di aprile e maggio 2009, in relazione
ai  dati  autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle
disposizioni del comma 3.
  15. Il  sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione  delle  richieste,  nei  limiti  del  monte  ritenute e
contributi  disponibili  nel  mese di aprile 2009. Le amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo  l'ordine  di  presentazione  delle richieste, nel limite del
monte delle ritenute disponibile.
  16. I  soggetti  di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle  entrate,  entro  il  30 giugno  2009  in via telematica, anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, le richieste
ricevute  ai  sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le
modalita' di cui al comma 10.
  17. In  tutti  i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e'  erogato  dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo' essere presentata:
    a) entro  il  30 giugno  2009  da  parte  dei  soggetti esonerati
dall'obbligo  alla presentazione della dichiarazione, telematicamente
all'Agenzia   delle   entrate,  anche  mediante  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive modificazioni, ai quali non
spetta  compenso,  indicando  le modalita' prescelte per l'erogazione
dell'importo;
    b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
2008.
  18. L'Agenzia  delle  entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi
dei  commi 11  e  17 lettera a) con le modalita' previste dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2000.
  19. I  soggetti  che hanno percepito il beneficio non spettante, in
tutto  o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il
termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successivo  alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi  effettuano  la
restituzione  del  beneficio  non  spettante,  in  tutto  o in parte,
mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
  20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
    a) ai  benefici  erogati  eseguendo  il  recupero  di  quelli non
spettanti e non restituiti spontaneamente;
    b) alle  compensazioni  effettuate  dai  sostituti  ai  sensi del
comma 9,   eseguendo   il   recupero   degli   importi  indebitamente
compensati.
  21. I  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di
cui   all'articolo 3,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 luglio  1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre
anni  le  autocertificazioni  ricevute  dai  richiedenti ai sensi del
comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
  22. Per   l'erogazione   del   beneficio  previsto  dalle  presenti
disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  Finanze  e'  istituito  un  Fondo,  per  l'anno  2009, con una
dotazione  pari  a  due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  23. Gli  Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio  degli  effetti  derivanti  dalle disposizioni di cui al
presente  articolo,  comunicando i risultati al Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
                               Art. 2.
Mutui  prima  casa:  per  i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono  superare  il  4  per cento grazie all'accollo da parte dello
Stato  dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base
     su cui si calcola gli spread e' costituito dal saggio BCE.

  1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso
non  fisso  da  corrispondere  nel  corso  del  2009 e' calcolato con
riferimento  al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie
o  altro  tipo  di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di
sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica
nel  caso  in  cui le condizioni contrattuali determinano una rata di
importo inferiore.
  2. Il  comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la
costruzione  e  la  ristrutturazione  dell'abitazione  principale, ad
eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone
fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui
rinegoziati   in   applicazione   dell'articolo 3  del  decreto-legge
27 maggio  2008,  n.  93,  convertito  in legge dalla legge 24 luglio
2008,  n.  126,  con  effetto  sul conto di finanziamento accessorio,
ovvero,  a  partire  dal  momento  in  cui  il conto di finanziamento
accessorio  ha  un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel
corso del 2009.
  3. La  differenza  tra  gli importi, a carico del mutuatario, delle
rate    determinati   secondo   il   comma 1   e   quelli   derivanti
dall'applicazione  delle condizioni contrattuali dei mutui e' assunta
a  carico  dello  Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche  per garantire alle
banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi
del  comma  2  e  per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari,
anche  ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  di cui
all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
  4. Gli  oneri  derivanti  dal  comma 3 sono coperti con le maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
  5. A  partire  dal  1° gennaio  2009,  le  banche  che offrono alla
clientela  mutui  garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione
principale  devono  assicurare ai medesimi clienti la possibilita' di
stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle
operazioni   di   rifinanziamento  principale  della  Banca  centrale
europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti e' in linea
con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le
banche  sono  tenute  a osservare le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia   per   assicurare   adeguata   pubblicita'   e  trasparenza
all'offerta  di  tali contratti e alle relative condizioni. Le banche
trasmettono  alla  Banca  d'Italia, con le modalita' e nei termini da
questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte   e   su   numero   e  ammontare  dei  mutui  stipulati.  Per
l'inosservanza  delle  disposizioni  di cui al presente comma e delle
relative  istruzioni  applicative  emanate  dalla  Banca d'Italia, si
applica    la    sanzione    amministrativa    pecuniaria    prevista
all'articolo 144,  comma 3  del  D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs.
1° settembre 1993, n. 385.
                               Art. 3.
                  Blocco e riduzione delle tariffe

  1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini
e  delle  imprese,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  sino  al  31 dicembre 2009, e' sospesa l'efficacia
delle  norme  statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad   emanare   atti  aventi  ad  oggetto  l'adeguamento  di  diritti,
contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche
in  relazione  al  tasso  di  inflazione  ovvero  ad altri meccanismi
automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei
soli  maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  e  per  le  tariffe
relative  al  servizio  idrico.  Sono  fatte  salve,  per  il settore
autostradale  e  per  i  settori  dell'energia elettrica e del gas le
disposizioni  di  cui  ai  commi 2  e seguenti. Per quanto riguarda i
diritti,   i  contributi  e  le  tariffe  di  pertinenza  degli  enti
territoriali  l'applicazione  della  disposizione  di cui al presente
comma  e'  rimessa  all'autonoma  decisione  dei competenti organi di
governo.
  2. Ferma  restando  la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie  contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente
all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino
al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
  3. Entro  il  30  aprile  2009,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  formularsi  entro  il  28 febbraio 2009, sono approvate
misure   finalizzate   a  creare  le  condizioni  per  accelerare  la
realizzazione  dei  piani  di  investimento,  fermo  restando  quanto
stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
  4. Fino  alla  data  del  30 aprile  2009  e'  altresi'  sospesa la
riscossione   dell'incremento   del  sovrapprezzo  sulle  tariffe  di
pedaggio  autostradali  decorrente  dal  1° gennaio  2009, cosi' come
stabilito  dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  5. All'articolo  8-duodecies,  comma 2, del decreto- legge 8 aprile
2008,  n.  59,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008,  n.  101,  dopo  le  parole "alla data di entrata in vigore del
presente decreto" e' aggiunto il seguente periodo:
  "Le  societa'  concessionarie,  ove  ne facciano richiesta, possono
concordare  con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento  annuale  delle  tariffe  di  pedaggio  basata  su di una
percentuale   fissa,   per   l'intera   durata   della   convenzione,
dell'inflazione   reale,   anche  tenendo  conto  degli  investimenti
effettuati,  oltre  che  sulle  componenti per la specifica copertura
degli   investimenti   di   cui  all'articolo 21,  del  decreto-legge
24 dicembre  2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio   2004,  n.  47,  nonche'  dei  nuovi  investimenti  come
individuati  dalla  direttiva  approvata  con  deliberazione  CIPE 15
giugno  2007,  n.  39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
25 agosto  2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso
il parametro X della direttiva medesima.".
  6.  All'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,
convertito   con   modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
    b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
    c)  il  comma 89 e' sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del
decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla  legge  27  febbraio  2004,  n.  47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a)  il  comma  5 e' sostituito dal seguente: "Il concessionario
provvede  a  comunicare  al  concedente,  entro il 31 ottobre di ogni
anno,  le  variazioni  tariffarie  che  intende  applicare nonche' la
componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi  aggiuntivi.  Il concedente, nei successivi trenta giorni,
previa   verifica  della  correttezza  delle  variazioni  tariffarie,
trasmette  la  comunicazione,  nonche'  una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze,
i  quali,  di  concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte
con   provvedimento   motivato  nei  quindici  giorni  successivi  al
ricevimento  della  comunicazione.  Il  provvedimento  motivato  puo'
riguardare  esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei
valori  inseriti  nella  formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonche'  alla  sussistenza  di  gravi inadempienze delle disposizioni
previste  dalla  convenzione e che siano state formalmente contestate
dal concessionario entro il 30 giugno precedente.";
    b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
  7.  All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
come  modificato  dall'articolo  2,  comma  85,  del  decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.  286 e successive modificazioni, la lettera b) e'
sostituita  dalla  seguente:  "b)  mantenere  adeguati  requisiti  di
solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;".
  8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas effettua un
particolare  monitoraggio  sull'andamento  dei  prezzi,  nel  mercato
interno,  relativi  alla  fornitura  dell'energia elettrica e del gas
naturale,  avendo  riguardo  alla diminuzione del prezzo dei prodotti
petroliferi;  entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri   competenti  le  proposte  necessarie  per  assicurare,  in
particolare,  che  le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla
predetta diminuzione.
  9.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 le famiglie economicamente
svantaggiate  aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per  la  fornitura  di  energia  elettrica  hanno  diritto anche alla
compensazione  della  spesa  per  la fornitura di gas naturale. Hanno
accesso  alla  compensazione  anche  le famiglie con almeno 4 figli a
carico  con  isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della
spesa  e'  riconosciuta  in  forma differenziata per zone climatiche,
nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia,
in  modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle
imposte  dell'utente  tipo  indicativamente  del 15 per cento. Per la
fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune   di   residenza  un'apposita  istanza  secondo  le  modalita'
stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura
di  energia  elettrica.  Alla  copertura degli oneri derivanti, nelle
regioni  a  statuto  ordinario, dalla compensazione sono destinate le
risorse  stanziate  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della
legge  n.  448 del 2001. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse  di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita' per l'energia
elettrica  ed  il  gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico  dei  titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un
conto  gestito  dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce
le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
  10.    In    considerazione    dell'eccezionale   crisi   economica
internazionale  e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle
materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le
imprese  e  di  ridurre  il  prezzo  dell'energia elettrica, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
Ministero   per   lo  sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'  per
l'Energia  elettrica  ed  il  Gas, conforma la disciplina relativa al
mercato elettrico ai seguenti principi:
    a)  il  prezzo  dell'energia  e'  determinato  in base ai diversi
prezzi  di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e
accettati  dal  gestore  del mercato elettrico, con precedenza per le
forniture   offerte   ai   prezzi   piu'   bassi   fino  al  completo
soddisfacimento della domanda;
    b)   l'Autorita'   puo'   effettuare  interventi  di  regolazione
asimmetrici,  di  carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano
anomalie  nell'offerta  o  non  ci  sia  un  sufficiente  livello  di
concorrenza;
    c)  e'  adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore
concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
  11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il gas, adegua le proprie
deliberazioni ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  i  servizi  di  dispacciamento  vanno  assicurati  attraverso
l'acquisto  di  energia  dagli  impianti  essenziali, individuati dal
gestore  della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati
con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi
in  cui  tale  misura  risulti  economicamente inefficace, ovvero gli
impianti   continuino   a   non  operare  in  piena  concorrenza,  la
remunerazione   del   mercato   dei   servizi  di  dispacciamento  e'
determinata  dall'Autorita',  in modo da assicurare la minimizzazione
degli  oneri  per  il  sistema  ed  un'equa  copertura  dei costi dei
produttori;
    b)  e'  adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito
dei   servizi  di  dispacciamento,  una  maggiore  concorrenza  nella
produzione e nell'offerta di energia.
  12.   Entro   24   mesi   dall'entrata   in   vigore  del  presente
decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed il gas, su
proposta  del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide
la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone.
  13.  In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11
e  12,  la  relativa  disciplina e' adottata, in via transitoria, con
decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.
                               Art. 4.
Fondo  per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari
                    del servizio civile nazionale

  1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire  l'accesso  al  credito  delle famiglie con un figlio nato o
adottato  nell'anno  di riferimento e' istituito presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  un  apposito fondo rotativo, dotato di
personalita'  giuridica,  denominato:  "Fondo  di credito per i nuovi
nati",  con  una  dotazione  di 25 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche  fidejussorie,  alle  banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo delle
risorse   del   Fondo   per   le  politiche  della  famiglia  di  cui
all'articolo 19,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato  dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296.  Con  decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sono   stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di
organizzazione  e  di  funzionamento  del  Fondo,  di  rilascio  e di
operativita' delle garanzie.
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  9 del decreto legislativo 5 aprile
2002,  n.  77  e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle  gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi, agli iscritti ai
fondi    sostitutivi   ed   esclusivi   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.   335,  i  periodi  corrispondenti  al  servizio  civile  su  base
volontaria  successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto
o  in  parte,  a  domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del
Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
    4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
    4-ter.  Dal  1°  gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale
del  Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma  4  per  il  periodo  di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.".
  3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro,   al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,   in   ragione  della  specificita'  dei  compiti  e  delle
condizioni  di  stato  e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo  di  lavoro  dipendente  non superiore, nell'anno 2008, a
35.000  euro,  e'  riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento
economico  accessorio  dei  fondi  della produttivita', una riduzione
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali
regionali  e  comunali.  La  misura  della  riduzione  e le modalita'
applicative   della   stessa  saranno  individuate  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Ministri
interessati,   di   concerto   con   il   Ministro   della   pubblica
amministrazione  e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  4.  All'articolo  7,  comma  3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la
parola   "definite"   e'   sostituita  dalle  seguenti:  "definiti  i
requisiti, i criteri e".
  5.  Il  decreto  ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge   8   marzo  2000,  n.  53,  e'  emanato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
TITOLO II 

Sostegno all'economia 
                               Art. 5.
               Detassazione contratti di produttivita'

  1.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del  lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro  il  limite  di  importo  complessivo  di 6.000 euro lordi, con
esclusivo  riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo  delle  somme  assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui   all'articolo  2  del  citato  decreto-legge.  Se  il  sostituto
d'imposta  tenuto  ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non  e'  lo  stesso  che  ha  rilasciato  la certificazione unica dei
redditi  per  il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
                               Art. 6.
Deduzione  dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro
                          e degli interessi

  1. A  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico  delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986,  n.  917  e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12
dicembre  1997,  n.  446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla  quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese
per  il  personale  dipendente  e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
  2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31  dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine  di  cui  all'articolo  38  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota  delle  imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per  il  personale  dipendente  e  assimilato,  i  contribuenti hanno
diritto,  con  le  modalita'  e  nei  limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso  per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno   di   competenza,  riferita  forfetariamente  ai  suddetti
interessi  e  spese  per  il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
  3.  I  contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via  telematica,  qualora  sia  ancora  pendente  il  termine  di cui
all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  4.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto  dei  limiti  di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009,  500  milioni  di  euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno  2011.  Ai  fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera'    all'integrazione    delle   risorse   con   successivi
provvedimenti    legislativi.   Con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia   delle   entrate   sono   stabilite   le  modalita'  di
presentazione  delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.
                               Art. 7.
Pagamento   dell'IVA   al   momento  dell'effettiva  riscossione  del
                            corrispettivo

  1. Per  gli  anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le
disposizioni  dell'articolo  6,  quinto  comma,  secondo periodo, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano  anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
effettuate  nei  confronti  di  cessionari o committenti che agiscono
nell'esercizio  di  impresa,  arte  o professione. L'imposta diviene,
comunque,  esigibile  dopo  il  decorso  di  un  anno  dal momento di
effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel
caso  in  cui  il cessionario o il committente, prima del decorso del
termine  annuale,  sia  stato  assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive.  Le  disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni  effettuate  dai  soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi
speciali  di  applicazione  dell'imposta,  nonche' a quelle fatte nei
confronti   di  cessionari  o  committenti  che  assolvono  l'imposta
mediante  l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni
di  cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta
di   operazione   con   imposta   ad   esigibilita'   differita,  con
l'indicazione  della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 6, quinto comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
  2.  L'efficacia  delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata
alla  preventiva  autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/Ce  del  Consiglio,  del  28  novembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della
predetta  autorizzazione  e  delle  risorse  derivanti  dal  presente
decreto,  il  volume  d'affari  dei contribuenti nei cui confronti e'
applicabile   la   disposizione   del  comma  1  nonche'  ogni  altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
                               Art. 8.
       Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

  1.  Al  fine  di tenere conto degli effetti della crisi economica e
dei  mercati,  con  particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali,  in  deroga  all'articolo 1,  comma  1, del Decreto del
Presidente  della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di
settore   possono   essere   integrati   con   decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui
all'articolo  10,  comma  7,  della  legge  8 maggio  1998,  n.  146.
L'integrazione   tiene   anche  conto  dei  dati  della  contabilita'
nazionale,   degli  elementi  acquisibili  presso  istituti  ed  enti
specializzati  nella  analisi  economica,  nonche' delle segnalazioni
degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il
provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre
2007.
                               Art. 9.
Rimborsi  fiscali  ultradecennali  e velocizzazione, anche attraverso
    garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

  1. All'articolo  15-bis,  comma  12,  del  decreto - legge 2 luglio
2007,  n.  81,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007,   n.   127,   e'   aggiunto,   in  fine,  il seguente  periodo:
Relativamente  agli  anni  2008  e  2009  le risorse disponibili sono
iscritte  sul  fondo  di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione
dei  crediti,  maturati  nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre  2007,  il  cui  pagamento  rientri,  secondo  i  criteri di
contabilita'  nazionale,  tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui  ammontare  e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  anche  sulla  base delle risultanze emerse a seguito
della  emanazione  della  propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonche'  per  essere  trasferite  alla  contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia  delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti
da  piu' di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  per  la successiva erogazione ai
contribuenti.
  2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
emanare  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle
imprese  di  assicurazione  e  della SACE s.p.a. nella prestazione di
garanzie  finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai  fornitori  di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni
pubbliche.
                              Art. 10.
                 Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP

  1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  dovuto, per il
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3
punti percentuali.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  gia'  provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista  al  comma  1,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto  in  applicazione  del  comma  1,  da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
                              Art. 11.
Potenziamento  finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
                             dello Stato

  1. Nelle  more  della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo  1,  comma  848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo  di  garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n.   266,   fino   al   limite   massimo  di  450  milioni  di  euro,
subordinatamente  alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse, fermo
restando  il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
  2.  Gli  interventi  di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese  artigiane.  L'organo  competente  a deliberare in materia di
concessione  delle  garanzie  di  cui all'articolo 15, comma 3, della
legge  7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale  delle imprese
artigiane.
  3.  Il  30  per  cento  per  cento della somma di cui al comma 1 e'
riservato  agli  interventi  di controgaranzia del Fondo a favore dei
Confidi  di  cui  all'articolo  13 del decreto-legge del 30 settembre
2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  4.  Gli  interventi  di  garanzia  del Fondo di cui all'articolo 2,
comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e modalita' da stabilire con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  comunque  nei  limiti delle risorse destinate a tale
scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
  5.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle  Regioni  ed  di  altri  enti  e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento  della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
                              Art. 12.
Finanziamento  dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni  bancarie  speciali  e relativi controlli parlamentari e
                            territoriali.

  1.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  flusso di finanziamenti
all'economia  e  un  adeguato  livello  di  patrimonializzazione  del
sistema  bancario,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e'
autorizzato,  fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di
contabilita'  di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche  interessate,  strumenti finanziari privi dei diritti indicati
nell'articolo  2351  del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza  ed  emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate
su  mercati  regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi bancari
italiani   le   azioni   delle   quali   sono  negoziate  su  mercati
regolamentati.
  2.  Gli  strumenti  finanziari  di  cui  al  comma 1 possono essere
strumenti    convertibili    in   azioni   ordinarie   su   richiesta
dell'emittente.    Puo'    essere    inoltre   prevista,   a   favore
dell'emittente,  la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che
la   Banca  d'Italia  attesti  che  l'operazione  non  pregiudica  le
condizioni  finanziarie  o di solvibilita' della banca ne' del gruppo
bancario di appartenenza.
  3.  La  remunerazione  degli strumenti finanziari di cui al comma 1
puo'  dipendere,  in  tutto o in parte, dalla disponibilita' di utili
distribuibili  ai  sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal
caso  la  delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione
degli   utili   e'   vincolata   al   rispetto  delle  condizioni  di
remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze sottoscrive gli
strumenti  finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione
risulti  economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di
mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
  5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
    a) all'assunzione  da parte dell'emittente degli impegni definiti
in  un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e
delle  finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da
assicurare  alle  piccole  e  medie  imprese  e  alle  famiglie,  e a
politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati
livelli di patrimonializzazione;
    b) all'adozione,  da  parte  degli  emittenti, di un codice etico
contenente,  tra  l'altro,  previsioni  in  materia  di  politiche di
remunerazione  dei vertici aziendali. Il codice etico e' trasmesso al
Parlamento.
  6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze   riferisce   periodicamente   al  Parlamento  fornendo  dati
disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le
Prefetture   e'   istituito   uno   speciale   osservatorio   con  la
partecipazione   dei  soggetti  interessati.  Dall'istituzione  degli
osservatori  di  cui  al  presente  comma non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e   finanziarie   gia'  previste,  a  legislazione  vigente,  per  le
Prefetture.
  7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla
base   di  una  valutazione  da  parte  della  Banca  d'Italia  delle
condizioni  economiche  dell'operazione  e della computabilita' degli
strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
  8.  L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera  anche  in  merito  all'emissione degli strumenti finanziari
previsti   dal  presente  articolo.  L'esercizio  della  facolta'  di
conversione  e'  sospensivamente  condizionato  alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale.
  9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le  risorse  necessarie  per  finanziare  le  operazioni  stesse.  Le
predette  risorse,  da  iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
    a) riduzione  lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle  dotazioni  di  spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste   correttive   e   compensative   delle  entrate,  comprese  le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
    c) utilizzo   temporaneo   mediante   versamento  in  entrata  di
disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche' sui
conti  di  tesoreria  intestati  ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici   nazionali   con   esclusione   di  quelli  intestati  alle
Amministrazioni  territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari   intercorrenti   con   l'Unione  europea  ed  i  connessi
cofinanziamenti   nazionali,   con   corrispondente  riduzione  delle
relative  autorizzazioni  di  spesa  e  contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
    d) emissione di titoli del debito pubblico.
  10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.
  11. Ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo   1  del  decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.  155,  le
deliberazioni   previste   dall'articolo   2441,   quinto   comma,  e
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con
le  stesse  maggioranze  previste  per le deliberazioni di aumento di
capitale  dagli  articoli  2368  e  2369 del codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della
meta'.
  12.   Con   decreto   di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione   degli   strumenti  finanziari  di  cui  al  presente
articolo.
                              Art. 13.
       Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA

  1.  L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' sostituito dal seguente:
    "1. Gli statuti delle societa' italiane quotate possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
avente  a  oggetto  i  titoli da loro emessi, si applichino le regole
previste dai commi 1-bis e 1-ter.
    1-bis.  Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria  per  le  delibere  di competenza, le societa' italiane
quotate  i  cui  titoli  sono  oggetto  dell'offerta si astengono dal
compiere  atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli  obiettivi  dell'offerta.  L'obbligo  di  astensione si applica
dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo 102, comma 1, e fino alla
chiusura  dell'offerta  ovvero  fino  a  quando  l'offerta stessa non
decada.  La  mera  ricerca  di  altre offerte non costituisce atto od
operazione  in  contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma
la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio
di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e
le operazioni compiuti.
    1-ter.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma 1-bis e' richiesta
anche  per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del
periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata
in  tutto  o  in  parte,  che  non  rientri  nel  corso normale delle
attivita'  della  societa'  e  la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
    2.  I  termini  e le modalita' di convocazione delle assemblee di
cui  al  comma  1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
disposizioni  di  legge,  con  regolamento emanato dal Ministro della
giustizia, sentita la Consob.".
  2.  L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
    a) il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto
dall'articolo  123,  comma  3,  gli  statuti  delle societa' italiane
quotate,  diverse  dalle societa' cooperative, possono prevedere che,
quando  sia  promossa  un'offerta  pubblica  di acquisto o di scambio
avente  ad  oggetto  i  titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e 3".
    b) al  comma  7  dopo le parole "in materia di limiti di possesso
azionario" sono aggiunte le seguenti parole: "e al diritto di voto".
  3.  L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' modificato come segue:
    a) al  comma  1  le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli
104  e  104-bis, commi 2 e 3," sono sostituite dalle parole: "Qualora
previste  dagli  statuti,  le  disposizioni di cui agli articoli 104,
commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3";
    b) il comma 2 e' soppresso;
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Qualsiasi  misura  idonea a contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto  disposto  al  comma 1  deve  essere espressamente autorizzata
dall'assemblea  in  vista  di  una  eventuale  offerta  pubblica, nei
diciotto   mesi  anteriori  alla  comunicazione  della  decisione  di
promuovere  l'offerta  ai  sensi  dell'articolo  102,  comma 1. Fermo
quanto  disposto  dall'articolo  114,  l'autorizzazione  prevista dal
presente  comma  e'  tempestivamente comunicata al mercato secondo le
modalita' previste ai sensi del medesimo articolo 114.
                              Art. 14.
Attuazione    della    Direttiva    europea    sulla   partecipazione
dell'industria    nelle    banche;   disposizioni   in   materia   di
amministrazione  straordinaria  e  di  fondi  comuni  di investimento
                    speculativi (cd. hedge fund).

  1. Sono  abrogati  i  commi  6  e  7  dell'articolo  19 del decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385.  Ai  soggetti  che, anche
attraverso   societa'   controllate,  svolgono  in  misura  rilevante
attivita'   d'impresa   in   settori   non   bancari  ne'  finanziari
l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  19  del  medesimo  decreto
legislativo  e'  rilasciata  dalla  Banca  d'Italia  ove ricorrano le
condizioni  previste  dallo stesso articolo e, in quanto compatibili,
dalle  relative  disposizioni  di  attuazione. Con riferimento a tali
soggetti  deve  essere  inoltre accertata la competenza professionale
generale   nella   gestione  di  partecipazioni  ovvero,  considerata
l'influenza   sulla  gestione  che  la  partecipazione  da  acquisire
consente  di  esercitare,  la  competenza professionale specifica nel
settore  finanziario.  La  Banca  d'Italia  puo' chiedere ai medesimi
soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
  2. Il  primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo 12, del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  e' sostituito dal seguente:
"Fatta  eccezione  per  quanto previsto dal comma 18-bis del presente
articolo  e  salvo  che  il  Comitato,  senza oneri aggiuntivi per la
finanza  pubblica,  non individui modalita' operative alternative per
attuare  il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei
principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita', l'Agenzia del
demanio  provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.".
  3.  All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo  il comma 18 e' aggiunto il seguente comma: "18-bis. Nel caso in
cui  i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia  si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
gli  articoli  70  e  seguenti,  98  e 100 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria  e creditizia, o nell'articolo 56 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, recante il testo unico delle disposizioni in
materia  di  intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo'  essere  composto  da  un  numero di componenti inferiore a tre.
L'amministrazione  straordinaria dura per il periodo del congelamento
e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla
cessazione  degli  effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  ne  autorizzi  la
chiusura  anticipata. Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni
momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  seguenti  disposizioni  del
presente  articolo,  intendendosi  comunque  esclusa  ogni competenza
dell'Agenzia  del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da
11  a  17,  ad  eccezione  del comma 13 lettera a). Quanto precede si
applica  anche  agli  intermediari sottoposti alla vigilanza di altre
Autorita', secondo la rispettiva disciplina di settore.".
  4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.  109, le parole "fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia
del demanio ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti
parole: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12".
  5. All'articolo  56  del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma:
    "4.  Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione
dell'articolo  27,  comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della
liquidazione   dei  beni  del  cedente,  non  costituiscono  comunque
trasferimento  di  azienda,  di  ramo  o  di  parti dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.".
  6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento
dei  partecipanti,  il  regolamento  dei fondi comuni di investimento
speculativi puo' prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
    a) nel  caso  di richieste di rimborso complessivamente superiori
in  un  dato  giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo
netto  del  fondo,  la  SGR  puo'  sospendere il rimborso delle quote
eccedente  tale  ammontare  in misura proporzionale alle quote per le
quali  ciascun  sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate   sono   trattate  come  una  nuova  domanda  di  rimborso
presentata  il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
    b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide
del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, puo'
pregiudicare  l'interesse dei partecipanti, la SGR puo' deliberare la
scissione  parziale  del fondo, trasferendo le attivita' illiquide in
un  nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero
di  quote  del  nuovo  fondo  uguale a quello che detiene nel vecchio
fondo.  Il  nuovo  fondo  non puo' emettere nuove quote; le quote del
nuovo  fondo vengono rimborsate via via che le attivita' dello stesso
sono liquidate.
  7.  Le  modifiche  al  regolamento dei fondi per l'inserzione delle
clausole  di  cui  al  comma  6  entrano  in  vigore il giorno stesso
dell'approvazione  da  parte  della Banca d'Italia e sono applicabili
anche  alle  domande  di  rimborso  gia'  presentate  ma  non  ancora
regolate.
  8.  Sono  abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un
fondo   speculativo  previsti  da  norme  di  legge  o  dai  relativi
regolamenti di attuazione.
  9.  La  Banca  d'Italia  definisce con proprio regolamento le norme
attuative  dei  commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare
riferimento   alla   definizione   di   attivita'   illiquide,   alle
caratteristiche  dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle
procedure  per  l'approvazione  delle  modifiche  dei  regolamenti di
gestione  dei  fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione
delle  misure  di  cui  al  comma  6,  siano detenute quote di valore
inferiore  al  minimo  previsto  per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
                              Art. 15.
    Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

  1.  Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62,
della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini
dell'IRES  dei  soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 19 luglio 2002, esplicano
efficacia,  salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo   articolo 1,   con  riguardo  ai  componenti  reddituali  e
patrimoniali   rilevati   in   bilancio  a  decorrere  dall'esercizio
successivo   a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Tuttavia,
continuano  ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente
gli  effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio
e  di  quelli  successivi  delle  operazioni  pregresse che risultino
diversamente   qualificate,   classificate,   valutate   e   imputate
temporalmente   ai   fini   fiscali   rispetto  alle  qualificazioni,
classificazioni,  valutazioni  e imputazioni temporali risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni
dei  periodi  precedenti  valgono  anche ai fini della determinazione
della  base  imponibile  dell'IRAP,  come modificata dall'articolo 1,
comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
  2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP
e  di  eventuali  addizionali, secondo le disposizioni dei successivi
commi,  le  divergenze  di  cui  al comma 1, esistenti all'inizio del
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, con effetto a partire da tale inizio.
  3.  Il  riallineamento  puo'  essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
    a)   dall'adozione   degli   IAS/IFRS  e  che  non  si  sarebbero
manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del
citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del
2007  avessero  trovato  applicazione  sin  dal  bilancio  del  primo
esercizio  di  adozione  dei  principi contabili internazionali. Sono
esclusi  i  disallineamenti  emersi in sede di prima applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  per  effetto dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2005, n. 38,
nonche'  quelli  che  sono  derivati  dalle  deduzioni extracontabili
operate  per  effetto  della  soppressa disposizione della lettera b)
dell'articolo 109,  comma 4,  del  citato testo unico e quelli che si
sarebbero,  comunque,  determinati  anche a seguito dell'applicazione
delle  disposizioni  dello  stesso testo unico, cosi' come modificate
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
    b)  dall'applicazione  dell'articolo 13,  commi  2,  5  e  6, del
decreto  legislativo  n. 38 del 2005, nonche' dall'applicazione della
soppressa  disposizione  della lettera b) dell'articolo 109, comma 4,
del citato testo unico.
  4.   Il   riallineamento   delle  divergenze  di  cui  al  comma 3,
lettera a),  puo'  essere  attuato  sulla  totalita' delle differenze
positive  e  negative  e,  a  tal fine, l'opzione e' esercitata nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in  corso  al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle
differenze  stesse,  se  positiva,  va  assoggettata a tassazione con
aliquota  ordinaria,  ed  eventuali  maggiorazioni,  rispettivamente,
dell'IRES  e  dell'IRAP,  separatamente  dall'imponibile complessivo.
L'imposta   e'  versata  in  unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento  a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a
quello  in  corso  al  31  dicembre 2007. Se il saldo e' negativo, la
relativa  deduzione  concorre,  per  quote  costanti, alla formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
  5.   Il   riallineamento   delle  divergenze  di  cui  al  comma 3,
lettera a),  puo'  essere  attuato,  tramite opzione esercitata nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso   al  31 dicembre  2007,  anche  con  riguardo  a  singole
fattispecie.  Per  singole  fattispecie  si  intendono  i  componenti
reddituali  e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura
ai  fini  delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta  sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali,
con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo
non e' comunque deducibile. L'imposta sostitutiva e' versata in unica
soluzione  entro  il  termine  di  versamento  a  saldo delle imposte
relative  all'esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007.
  6.  Se  nell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007  sono  intervenute  aggregazioni  aziendali  disciplinate  dagli
articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge  n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base
ai  principi  contabili  internazionali,  il soggetto beneficiario di
tali  operazioni  puo'  applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in
modo   autonomo  con  riferimento  ai  disallineamenti  riferibili  a
ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
  7.   Il   riallineamento   delle  divergenze  di  cui  al  comma 3,
lettera b),  puo'  essere  attuato  tramite  opzione esercitata nella
dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello
in   corso  al  31  dicembre  2007.  In  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta  sostitutiva e' versata in unica soluzione entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a   quello   in   corso   al   31  dicembre  2007.  Limitatamente  al
riallineamento    delle    divergenze   derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  81,  commi  23  e 24, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  8.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in caso di:
    a)  variazioni  che  intervengono nei principi contabili IAS/IFRS
adottati,  rispetto  ai  valori  e alle qualificazioni che avevano in
precedenza assunto rilevanza fiscale;
    b)  variazioni  registrate  in  sede  di  prima  applicazione dei
principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
  9.  Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione,  contenzioso  e  sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.
  10.   In   deroga  alle  disposizioni  del  comma 2-ter  introdotto
nell'articolo 176   del   testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  dall'articolo 1,  comma 46,  della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti
possono   assoggettare  i  maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio
all'avviamento,   ai   marchi   d'impresa   e  alle  altre  attivita'
immateriali  all'imposta  sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter,
con  l'aliquota  del  16  per  cento,  versando  in  unica  soluzione
l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative  all'esercizio  successivo  a quello in corso al 31 dicembre
2007.  I  maggiori  valori  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva si
considerano   riconosciuti  fiscalmente  a  partire  dall'inizio  del
periodo   d'imposta   nel   corso  del  quale  e'  versata  l'imposta
sostitutiva.  La  deduzione  di cui all'articolo 103 del citato testo
unico  e  agli  articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  del  maggior  valore  dell'avviamento  e  dei marchi
d'impresa  puo' essere effettuata in misura non superiore ad un nono,
a  prescindere  dall'imputazione  al  conto economico a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale e' versata
l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono
deducibili  le  quote  di ammortamento del maggior valore delle altre
attivita'  immateriali  nel  limite  della  quota  imputata  a  conto
economico  e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore
stesso.
  11.  Le  disposizioni  del  comma 10  sono  applicabili  anche  per
riallineare  i  valori  fiscali  ai  maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio  ad  attivita'  diverse  da  quelle  indicate  nel  medesimo
comma 10.  In  questo  caso  tali maggiori valori sono assoggettati a
tassazione   con  aliquota  ordinaria,  ed  eventuali  maggiorazioni,
rispettivamente  dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo,  versando in unica soluzione l'importo dovuto. L'opzione
puo' essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come
definite dal comma 5.
  12.  Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  nonche'  a quelle effettuate entro il
periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia'  esercitata  l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della
legge  n.  244  del  2007,  il  contribuente  procede  a  riliquidare
l'imposta  sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine
di  versamento  a  saldo  delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
  13.  Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari,   i  soggetti  che  non  adottano  i  principi  contabili
internazionali,  nell'esercizio  in  corso  alla  data  di entrata in
vigore  del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati
a  permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro  valore
di  iscrizione  cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio o, ove
disponibile,  dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati
anziche'  al  valore  di  realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato,  fatta  eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura,  in  relazione  all'evoluzione della situazione di turbolenza
dei  mercati  finanziari, puo' essere estesa all'esercizio successivo
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  14.  Per  le  imprese  di  cui all'articolo 91, comma 2 del decreto
legislativo  7  settembre  2005, n. 209, le modalita' attuative delle
disposizioni  di  cui  al  comma 13  sono  stabilite  dall'ISVAP  con
regolamento,  che  disciplina altresi' le modalita' applicative degli
istituti  prudenziali  in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche  e  margine  di  solvibilita'  di  cui  ai Capi III e IV del
Titolo III  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209. Le
imprese  applicano  le  disposizioni  di cui al presente comma previa
verifica  della  coerenza  con  la struttura degli impegni finanziari
connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta'
di  cui  al  comma 13  destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare  corrispondente  alla differenza tra i valori registrati in
applicazione  delle  disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori
di  mercato  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio,  al  netto del
relativo  onere  fiscale.  In  caso  di utili di esercizio di importo
inferiore  a  quello della citata differenza, la riserva e' integrata
utilizzando  riserve  di  utili  disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
  16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, nonche' le
societa'  in  nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
che  non adottano i principi contabili internazionali nella redazione
del  bilancio,  possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile  e  ad  ogni  altra  disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare  i  beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e
degli  immobili  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal  bilancio  in  corso al 31
dicembre 2007.
  17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per
il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i
beni  appartenenti  alla  stessa  categoria  omogenea  e  deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si   intendono  compresi  in  due  distinte  categorie  gli  immobili
ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
  18.  Il  saldo  attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve
essere  imputato  al  capitale  o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa  utilizzazione,  che  ai  fini fiscali costituisce riserva in
sospensione di imposta.
  19.  Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di  una imposta sostitutiva
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito   delle  societa',  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento
da versare con le modalita' indicate al comma 23.
  20.  Il  maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive a decorrere dal
terzo  esercizio  successivo  a  quello  con  riferimento al quale la
rivalutazione  e'  stata  eseguita,  con  il versamento di un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10
per  cento  per  gli  immobili  ammortizzabili  e  del  7  per  cento
relativamente  agli  immobili  non  ammortizzabili,  da  computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
  21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci,
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati  in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo  a  quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e' stata
eseguita,   ai   fini   della   determinazione  delle  plusvalenze  o
minusvalenze   si   ha   riguardo  al  costo  del  bene  prima  della
rivalutazione.
  22.  Le  imposte  sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere
versate,  a  scelta,  in  un'unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento  del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di  imposta  con  riferimento  al quale la rivalutazione e' eseguita,
ovvero  in  tre  rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui
sopra  e  le  altre  con  scadenza  entro  il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate  successive  alla  prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura   del  3  per  cento  annuo  da  versarsi  contestualmente  al
versamento  di  ciascuna  rata. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  23.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  13  aprile 2001, n. 162 e del
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.
86.
                              Art. 16.
      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

  1.  All'articolo 21  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  fine  del  comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: "La
mancata  comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro  120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.";
    b) il comma 10 e' soppresso.
  2.  All'articolo 37,  del  decreto  legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
  3.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da
30 a 32 sono abrogati.
  4.  All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a
366 sono abrogati.
  5.  Nell'articolo 13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo";
    b)  al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite
dalle seguenti: "un decimo";
    c)  al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo".
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il  proprio  indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  tutte  le  imprese, gia'
costituite  in  forma  societaria  alla  medesima  data di entrata in
vigore,  comunicano  al  registro  delle imprese l'indirizzo di posta
elettronica   certificata.   L'iscrizione   dell'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   nel  registro  delle  imprese  e  le  sue
successive  eventuali  variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e
dai diritti di segreteria.
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello  Stato  comunicano  ai  rispettivi  ordini o collegi il proprio
indirizzo  di  posta elettronica certificata entro un anno dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge. Gli ordini e i collegi
pubblicano  in  un  elenco  consultabile  in  via  telematica  i dati
identificativi  degli  iscritti  con  il  relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,    qualora    non    abbiano   provveduto   ai   sensi
dell'articolo 47,      comma 3,      lettera a),      del      Codice
dell'Amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  istituiscono  una  casella  di  posta certificata per
ciascun  registro  di  protocollo  e ne danno comunicazione al Centro
nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  che
provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile
per  via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
  9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione  digitale  di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del
presente  articolo,  che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi
previsti,  possono  essere  inviate  attraverso  la posta elettronica
certificata,  senza  che  il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
  10.  La  consultazione  per via telematica dei singoli indirizzi di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi
o   elenchi   costituiti   al  sensi  del  presente  articolo avviene
liberamente  e  senza  oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita  alle  sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
  11.  I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
  12.  I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  "Codice dell'amministrazione digitale", sono
sostituiti dai seguenti:
    "4.  Le  copie  su supporto informatico di qualsiasi tipologia di
documenti   analogici  originali,  formati  in  origine  su  supporto
cartaceo  o  su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto  di  legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se la loro
conformita'  all'originale  e'  assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo  della  propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
    5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali  unici  per  le  quali,  in  ragione  di esigenze di natura
pubblicistica,  permane  l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico  oppure,  in  caso  di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da  altro  pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.".
                              Art. 17.
Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di  ricercatori  scientifici
residenti  all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche
fatte  in  Italia  anche  in caso di incarico da parte di committente
                               estero.

  1.  I  redditi  di  lavoro  dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori,  che  in  possesso  di  titolo di studio universitario o
equiparato,  siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano
svolto  documentata  attivita' di ricerca o docenza all'estero presso
centri  di  ricerca  pubblici  o privati o universita' per almeno due
anni  continuativi  che  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere
la  loro  attivita'  in  Italia,  e  che  conseguentemente  divengono
fiscalmente  residenti  nel  territorio  dello Stato, sono imponibili
solo  per  il  10  per  cento,  ai  fini delle imposte dirette, e non
concorrono   alla   formazione  del  valore  della  produzione  netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui
al  presente  comma si  applica  nel  periodo  d'imposta  in  cui  il
ricercatore  diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato
e  nei  due  periodi  di  imposta  successivi  sempre che permanga la
residenza fiscale in Italia.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge   27   dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modifiche,  si
interpretano  nel  senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta
anche  ai  soggetti  residenti  e  alle  stabili  organizzazioni  nel
territorio  dello  Stato  di  soggetti  non residenti che eseguono le
attivita'  di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione
stipulati  con  imprese  residenti o localizzate in Stati o territori
che  sono  inclusi  nella  lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze  4  settembre  1996,  emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
TITOLO III 

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale: 
protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per 
grandi e piccole infrastrutture, con priorita' per l'edilizia 
scolastica 
                              Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
    formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali.

  1.    In   considerazione   della   eccezionale   crisi   economica
internazionale  e della conseguente necessita' della riprogrammazione
nell'utilizzo   delle   risorse   disponibili,  fermi  i  criteri  di
ripartizione  territoriale  e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto   ai   sensi   degli  articoli  6-quater  e  6-quinques  del
decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008,  n.  133,  il  CIPE,  presieduto  in maniera non delegabile dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti
per  quanto  attiene  alla  lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti  in  sede  europea,  entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle  risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
    a)  al  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  che  e'
istituito  nello  stato di previsione del Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  nel  quale affluiscono anche le
risorse  del  Fondo  per  l'occupazione,  nonche' le risorse comunque
destinate  al  finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
    b)  al  Fondo  infrastrutture  di  cui  all'art.  6-quinquies del
decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008,  n.  133,  anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le
opere  di  risanamento  ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture   museali   ed   archeologiche,  e  le  infrastrutture
strategiche per la mobilita'.
  2.  Le  risorse  assegnate  al  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione   sono   utilizzate   per   attivita'   di  apprendistato,
prioritariamente  svolte in base a libere convenzioni volontariamente
sottoscritte  anche  con  universita'  e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito.
  3.  Per  le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate
resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85
per  cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del
Centro-Nord.
  4.  Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono    essere   applicate   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 20.
                              Art. 19.
Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

  1.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le
somme  di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011  e  di 54 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle quali e' riconosciuto
l'accesso,  secondo  le  modalita' e i criteri di priorita' stabiliti
con  il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del
reddito  in  caso  di  sospensione  dal  lavoro,  ivi  includendo  il
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa  e  degli assegni al
nucleo  familiare,  nonche'  all'istituto  sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
    a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo 19,  primo comma, del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso  dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti  per  cento  a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione  collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto   legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive
modificazioni.  La  durata  massima del trattamento non puo' superare
novanta  giornate  di  indennita'  nell'anno  solare. Quanto previsto
dalla  presente  lettera non  si  applica ai lavoratori dipendenti da
aziende   destinatarie  di  trattamenti  di  integrazione  salariale,
nonche'  nei  casi  di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione  di  sospensioni  lavorative programmate e di contratti di
lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non
spetta  nelle  ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di
disoccupazione  disciplinate  dalla  normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro;
    b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non agricola con
requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato
ovvero  ai  dipendenti  di  agenzie  di somministrazione di lavoro in
missione  presso  imprese  del  settore  artigiano  sospesi per crisi
aziendali  o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui
al  predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo  pari  almeno  alla  misura  del venti per cento a carico
degli   enti  bilaterali  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
compresi  quelli  di  cui  all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre  2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima
del   trattamento   non  puo'  superare  novanta  giornate  annue  di
indennita'.  Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai
lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti di
integrazione  salariale,  nonche'  nei  casi di contratti di lavoro a
tempo   indeterminato   con   previsione  di  sospensioni  lavorative
programmate  e  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita'  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  disciplinate  dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    c)   in   via   sperimentale   per   il   triennio   2009-2011  e
subordinatamente  a un intervento integrativo pari almeno alla misura
del  venti  per  cento  a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione  collettiva un trattamento, in caso di sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari
all'indennita'  ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per
i  lavoratori  assunti  con  la qualifica di apprendista alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e con almeno tre mesi di
servizio  presso  l'azienda interessata da trattamento, per la durata
massima  di  novanta  giornate  nell'intero  periodo  di  vigenza del
contratto di apprendista;
Con  riferimento  ai  lavoratori  di  cui alle lettere da a) a c) del
presente  comma il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a comunicare, con
apposita  dichiarazione  da  inviare  ai  servizi  competenti  di cui
all'articolo 1  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e  alla  sede  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente   competente,   la   sospensione   della   attivita'
lavorativa  e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi dei
lavoratori   interessati,  che  devono  aver  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro al locale centro per l'impiego. Il
centro  per  l'impiego comunica tempestivamente, e comunque non oltre
cinque  giorni,  ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli
articoli  4,  5,  6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 i nominativi dei lavoratori disponibili al lavoro o a un percorso
formativo  finalizzato  alla ricollocazione nel mercato del lavoro ai
sensi  della  normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,  l'eventuale  ricorso
nell'anno  2009  all'utilizzo  di  trattamenti  di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  o  di  mobilita'  in  deroga  alla normativa
vigente  e'  in  ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di
tutela di cui alle stesse lettera a) e b) del presente comma.
  2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse  di  cui  al  comma 1, e' riconosciuta una somma liquidata in
un'unica  soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno
precedente,   ai  collaboratori  coordinati  e  continuativi  di  cui
all'articolo 61,  comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n.  276  e  successive  modificazioni, iscritti in via esclusiva alla
gestione  separata  presso  l'INPS  di cui all'articolo 2 , comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  con  esclusione dei soggetti
individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
    a) operino in regime di monocommittenza;
    b) abbiano  conseguito  l'anno  precedente un reddito superiore a
5.000  euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di cui
all'articolo 1,  comma 3,  della  legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano
stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2,  comma 26,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, un
numero di mensilita' non inferiore a tre;
    c) con  riferimento  all'anno  di  riferimento  siano accreditati
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  un numero di mensilita' non
inferiore a tre;
    d) svolgano   nell'anno   di   riferimento  l'attivita'  in  zone
dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
    e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione   del   presente   articolo,  nonche'  le  procedure  di
comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto puo'
altresi'  effettuare  la  ripartizione  del limite di spesa di cui al
comma 1  del  presente  articolo in  limiti  di  spesa  specifici per
ciascuna  tipologia  di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
  4.  L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
dei  benefici  di  cui al presente articolo, consentendo l'erogazione
dei  medesimi  nei  limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1,
ovvero,  se  determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con
il  decreto  di  cui  al  comma 3,  comunicandone  le  risultanze  al
Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  6.  Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del
Fondo   per   l'occupazione   di  cui  all'articolo 1,  comma 7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  il  quale, per le medesime
finalita',  e'  altresi'  integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
    a)  mediante  versamento  in  entrata  al bilancio dello Stato da
parte  dell'INPS  di  una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009  e  a  150  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
delle    entrate   derivanti   dall'aumento   contributivo   di   cui
all'articolo 25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione
delle   somme   destinate   al  finanziamento  dei  fondi  paritetici
interprofessionali  per  la  formazione di cui all'articolo 118 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme  residue  non  destinate  alle finalita' di cui all'articolo 1,
comma 72,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549 e con conseguente
adeguamento,  per  ciascuno  degli anni considerati, delle erogazioni
relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
    b)  mediante  le  economie derivanti dalla disposizione di cui al
comma 5,  primo  periodo,  pari  a  54  milioni  di  euro a decorrere
dall'anno 2009;
    c)  mediante  utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
  7.  Il  sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di
cui  al  comma 1  fino  a  concorrenza  delle  risorse disponibili. I
contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali dei
lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a
valere  sul  territorio  nazionale. I fondi interprofessionali per la
formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000
possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle disposizioni
vigenti,  per  misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei
lavoratori,  anche  con  contratti  di  apprendistato o a progetto, a
rischio  di  perdita  del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE
2204/2002.
  8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga   alla   vigente  normativa,  anche  integrate  ai  sensi  del
procedimento  di  cui  all'articolo 18, possono essere utilizzate con
riferimento   ai  lavoratori  subordinati  a  tempo  indeterminato  e
determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.
  9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009
alla  concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,   definiti   in   specifiche   intese  stipulate  in  sede
istituzionale  territoriale  entro  il  20  maggio 2009 e recepite in
accordi  in  sede  governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e successive modificazioni, possono essere prorogati
con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  i  piani  di gestione delle eccedenze abbiano comportato una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2008. La misura
dei  trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga  e  del  40  per  cento  nel  caso  di proroghe successive. I
trattamenti  di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla  seconda,  possono  essere  erogati  esclusivamente  nel caso di
frequenza  di  specifici  programmi  di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
  10.  L'erogazione  dei  trattamenti  di  ammortizzatori  sociali in
deroga  alla  vigente normativa sia nel caso di prima concessione sia
nel caso di proroghe e' subordinata alla sottoscrizione, da parte dei
lavoratori  interessati,  di  apposito  patto  di  servizio  presso i
competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali sono definite le modalita'
attuative  del  patto  di  servizio.  Il  lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito di cui al presente comma, in caso
di  rifiuto  della  sottoscrizione  del  patto  di servizio, perde il
diritto   a   qualsiasi   erogazione   di   carattere  retributivo  e
previdenziale  a  carico  del datore di lavoro, fatti salvi i diritti
gia' maturati.
  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai
dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli  operatori  turistici,  con  piu'  di cinquanta dipendenti, delle
imprese  di  vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di
spesa  di  45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
  12.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  indicate al comma 9,
l'importo  di 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione
e' destinato alla concessione, per l'anno 2009, di un'indennita' pari
al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,
nonche'  alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il
nucleo   familiare,   ai  lavoratori  portuali  che  prestano  lavoro
temporaneo  nei  porti  ai  sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'erogazione  dei  trattamenti  di  cui  al  presente  comma da parte
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  subordinata
all'acquisizione  degli  elenchi  recanti  il  numero,  distinto  per
ciascuna  impresa  o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al
lavoro,   predisposti   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle
competenti   autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,  dalle
autorita' marittime.
  13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano
fino  a  quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del   decreto-legge   20 gennaio   1998,   n.   4,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e successive
modificazioni,  le  parole:  "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle
seguenti:  "31  dicembre  2009" e le parole: "e di 45 milioni di euro
per il 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
  14.  All'articolo 1,  comma 2,  primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "31
dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009". Ai
fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009,  la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione.
  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   per  cessazione  di
attivita',  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto-legge  5
ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre  2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione.
  16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali assegna alla societa' Italia Lavoro Spa 14 milioni
di  euro  quale  contributo  agli  oneri  di funzionamento e ai costi
generali  di  struttura.  A tale onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione.
  17.  All'articolo 118,  comma 16,  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e successive modificazioni, le parole: "e di 80 milioni di euro
per  l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
  18.  Per  l'anno  2009, al fine di garantire l'interconnessione dei
sistemi   informatici   necessari   allo  svolgimento  dell'attivita'
ispettiva,  e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul
Fondo per l'occupazione.
                              Art. 20.
Norme  straordinarie  per la velocizzazione delle procedure esecutive
di   progetti   facenti  parte  del  quadro  strategico  nazionale  e
simmetrica    modifica    del    relativo   regime   di   contenzioso
                           amministrativo.

  1.  In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
con  la  contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al
fine  di  sostenere  e  assistere la spesa per investimenti, compresi
quelli  necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente  per  materia  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sono  individuati  gli  investimenti  pubblici  di
competenza  statale,  ivi  inclusi  quelli  di pubblica utilita', con
particolare  riferimento  agli interventi programmati nell'ambito del
Quadro   Strategico   Nazionale  programmazione  nazionale,  ritenuti
prioritari  per  lo  sviluppo economico del territorio nonche' per le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali,  nel
rispetto  degli  impegni assunti a livello internazionale. Il decreto
di cui al presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
per  lo  sviluppo  economico  quando  riguardi interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale.
Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  competenza  regionale  si
provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
  2.  I  decreti  di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte   le  fasi  di  realizzazione  dell'investimento  e  il  quadro
finanziario  dello  stesso.  Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari   straordinari   delegati,   nominati   con   i   medesimi
provvedimenti.
  3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli   atti   e   dei   provvedimenti   necessari  per  l'esecuzione
dell'investimento;    vigila   sull'espletamento   delle    procedure
realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e
sulla  cura  delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando
le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso,  attraverso  il  piu'  ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti  coinvolti,  per assicurare il coordinamento degli stessi ed
il  rispetto  dei  tempi.  Puo'  chiedere  agli  enti  coinvolti ogni
documento  utile  per  l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia
rispettato  o  non  sia  possibile  rispettare  i tempi stabiliti dal
cronoprogramma,  il commissario comunica senza indugio le circostanze
del  ritardo  al  Ministro  competente,  ovvero  al  Presidente della
regione.   Qualora   sopravvengano  circostanze  che  impediscano  la
realizzazione  totale  o  parziale  dell'investimento, il commissario
straordinario  delegato  propone  al  Ministro  competente  ovvero al
Presidente della regione la revoca dell'assegnazione delle risorse.
  4.  Per  l'espletamento  dei  compiti  stabiliti  al  comma  3,  il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni
fase   dell'investimento  e  ad  ogni  atto  necessario  per  la  sua
esecuzione,  i  poteri,  anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13
del  decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito dalla legge 23
maggio  1997,  n.  135,  comunque  applicabile per gli interventi ivi
contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie.
  5.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il
commissario   puo'   avvalersi  degli  uffici  delle  amministrazioni
interessate  e  del  soggetto  competente  in  via  ordinaria  per la
realizzazione dell'intervento.
  6.  In  ogni  caso,  i  provvedimenti  e   le  ordinanze emesse dal
commissario    non   possono  comportare  oneri  privi  di  copertura
finanziaria  in  violazione  dell'articolo  81  della  Costituzione e
determinare  effetti  peggiorativi  sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il  patto di stabilita' con
l'Unione Europea.
  7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento
e  la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che
esplica   le   attivita'   delegate   avvalendosi   delle   strutture
ministeriali   vigenti,   senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  Per  gli
interventi   di  competenza  regionale  il  Presidente  della  Giunta
Regionale  individua  la competente struttura regionale. Le strutture
di  cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo
riscontrato    nella   realizzazione   dell'investimento,   ai   fini
dell'eventuale   esercizio  dell'azione  di  responsabilita'  di  cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  8.  I  provvedimenti  adottati  ai sensi del presente articolo sono
comunicati   agli   interessati  a  mezzo  fax  o  posta  elettronica
all'indirizzo  da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento
e'  consentito  entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del
provvedimento.  Il  termine  per  la  notificazione  del  ricorso  al
competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati  ai  sensi  del  presente  articolo e' di trenta giorni dalla
comunicazione.  Il  ricorso  principale  va  depositato presso il Tar
entro  cinque  giorni dalla scadenza del termine di notificazione del
ricorso;  in  luogo della prova della notifica puo' essere depositata
attestazione  dell'ufficiale  giudiziario  che  il  ricorso  e' stato
consegnato  per  le  notifiche;  la prova delle eseguite notifiche va
depositata  entro  cinque  giorni  da quando e' disponibile. Le altre
parti  si  costituiscono  entro  dieci giorni dalla notificazione del
ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso
incidentale;  il ricorso incidentale va depositato con le modalita' e
termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono
essere  proposti  entro  dieci  giorni dall'accesso agli atti e vanno
notificati  e  depositati  con  le  modalita' previste per il ricorso
principale.  Il  processo  viene  definito ad una udienza da fissarsi
entro  15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti  diverse  dal  ricorrente;  il  dispositivo  della  sentenza e'
pubblicato  in udienza; la sentenza e' redatta in forma semplificata,
con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre
1971  n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti
impugnati  non  comportano,  in  alcun  caso,  la  sospensione  o  la
caducazione  degli effetti del contratto gia' stipulato, e il Giudice
che  sospende  o  annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento
degli  eventuali  danni  solo  per  equivalente.  Il risarcimento per
equivalente del danno comprovato non puo' comunque eccedere la misura
di  utile  effettivo  che  il  ricorrente avrebbe conseguito se fosse
risultato    aggiudicatario,    desumibile   dall'offerta   economica
presentata  in  gara.  Per  quanto  non  espressamente  disposto  dal
presente  articolo,  si  applica  l'articolo  23-bis  della  legge  6
dicembre  1971,  n.  1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
  9.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente  per  materia  in  relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
compensi  spettanti  ai  commissari  straordinari  delegati di cui al
comma  2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle
risorse   assegnate   per   la   realizzazione  dell'intervento.  Con
esclusione  dei  casi  di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il
compenso  non  e'  erogato qualora non siano rispettati i termini per
l'esecuzione   dell'intervento.  Per  gli  interventi  di  competenza
regionale  si  provvede  con  decreti  del  Presidente  della  Giunta
Regionale.
  10.  Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi  strategici  e  di  interesse  nazionali si applica quanto
specificamente   previsto  dal  Titolo  III,  Capo  IV,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
                              Art. 21.
                    Finanziamento legge obiettivo

  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21  dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la  concessione di due contributi quindicennale di 60 milioni di euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2009  e  150  milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
  2.  Alla  relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
  3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica  conseguenti  all'attualizzazione del contributo pluriennale
autorizzato  dal  precedente  comma  1,  ai  sensi  del comma 177-bis
dell'articolo  4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, introdotto
dall'articolo  1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per
l'anno  2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo
6,  comma  2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,   come
incrementato  dall'articolo  1,  comma 11 e dall'articolo 3, comma 2,
del  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.
                              Art. 22.
     Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

  1.  All'articolo  5  comma  7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n.
269,  come  convertito  in  legge  con modificazioni dall'articolo 1,
della  legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole "dalla garanzia
dello  Stato." sono aggiunte le seguenti "L'utilizzo dei fondi di cui
alla  presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni
altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale
della  CDP  S.p.A.,  nei  confronti  dei  medesimi soggetti di cui al
periodo  precedente  o  dai  medesimi  promossa,  tenuto  conto della
sostenibilita'  economico-finanziaria  di  ciascuna operazione. Dette
operazioni  potranno  essere  effettuate  anche  in  deroga  a quanto
previsto dal comma 11, lettera b)."
  2.  All'articolo  5 comma 11, del DL 30 settembre 2003 n. 269, come
convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24
novembre  2003,  n.  326, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente
lettera   e):   "i  criteri  generali  per  la  individuazione  delle
operazioni  promosse  dai  soggetti  di  cui  al comma 7, lettera a),
ammissibili a finanziamento".
  3.  Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 23 ottobre
2008,  emanato  ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge
26  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  Tesoro  e'  autorizzato  a compiere qualsiasi atto
necessario  per  la  costituzione  della  societa',  ivi  compresa la
sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale
iniziale  della  stessa  Societa',  pari  a euro 48 mila. Al relativo
onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
"Fondi  di  riserva  e  speciali" della missione "fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri. Al conferimento delle
somme  della quota di capitale della predetta societa' da effettuarsi
all'atto della costituzione provvede la societa' Fintecna S.p.A., con
successivo  rimborso  da  parte  del  Ministero dell'economia e delle
finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
                              Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
  operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'.

  1.  Per  la  realizzazione  di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini  organizzati possono formulare all'ente locale territoriale
competente  proposte operative di pronta realizzabilita', indicandone
i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo.
L'ente  locale  provvede  sulla  proposta,  con il coinvolgimento, se
necessario,  di  eventuali  soggetti,  enti  ed  uffici  interessati,
fornendo   prescrizioni   ed  assistenza.  Gli  enti  locali  possono
predisporre  apposito  regolamento per disciplinare le attivita' ed i
processi di cui al presente comma.
  2.  Decorsi  2  mesi  dalla presentazione della proposta, senza che
l'ente  locale  abbia provveduto, la stessa e', ad ogni effetto e nei
confronti  di ogni autorita' pubblica e soggetto privato, approvata e
autorizzata, senza necessita' di emissione di alcun provvedimento. In
tal  caso,  la  realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la
responsabilita'  del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed
essere   completata   entro   24  mesi  dall'inizio  dei  lavori.  La
realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistico-ambientale  e'  subordinata  al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti.  Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
  3.  Le  opere  realizzate  sono  acquisite  a  titolo originario al
patrimonio indisponibile dell'ente competente.
  4.  La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni
caso  dare  luogo  ad  oneri  fiscali  ed amministrativi a carico del
gruppo  attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.
I  contributi  versati  per  la  formulazione  delle  proposte  e  la
realizzazione  delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo
fiscale,  ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei
limiti  di  ammontare  e  delle modalita' di cui all'articolo 1 della
legge   27   dicembre  1997,  n.  449  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione,  e  per  il  periodo  di  applicazione delle agevolazioni
previste  dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista
la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle
regioni  a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali
vigenti  siano gia' conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del
presente  articolo.  Resta  fermo  che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui  al  periodo  precedente. E' fatta in ogni caso salva la potesta'
legislativa  esclusiva  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
TITOLO IV 

Servizi pubblici 
                              Art. 24.
Attuazione  di  decisione  europea  in  materia  di recupero di aiuti
                             illegittimi

  1.  Al  fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
della  Commissione,  del  5  giugno  2002,  il  recupero  degli aiuti
equivalenti  alle  imposte  non  corrisposte e dei relativi interessi
conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto
dagli  articoli  3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
66,  comma  14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, in favore
delle  societa'  per  azioni a partecipazione pubblica maggioritaria,
esercenti  servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8
giugno  1990,  n.  142,  e'  effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai
sensi  dell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46,
secondo  i  principi  e  le  ordinarie  procedure  di  accertamento e
riscossione  previste  per  le  imposte sui redditi. Per il  recupero
dell'aiuto  non  assume  rilevanza  l'intervenuta definizione in base
agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive
modificazioni e integrazioni.
  2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi  di  cui  al  comma 1, calcolati ai sensi
dell'articolo  3,  terzo  comma,  della  decisione  2003/193/CE della
Commissione,  del  5  giugno  2002, in relazione a ciascun periodo di
imposta  nel  quale  l'aiuto  e' stato fruito, deve essere effettuato
tenuto   conto   di  quanto  gia'  liquidato  dall'Agenzia  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
  3.  L'Agenzia  delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  contenente  l'invito al
pagamento  delle  intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso
di  mancato  versamento  entro  trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalita' delle
somme  non  versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa  luogo,  in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni
di  natura  tributaria  e di ogni altra specie comunque connesse alle
procedure   disciplinate   dalle   presenti  disposizioni.  Non  sono
applicabili  gli  istituti  della  dilazione  dei  pagamenti  e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
  4.  Gli  interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni  di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione,  del  21  aprile  2004,  secondo  i  criteri  di calcolo
approvati   dalla   Commissione  europea  in  relazione  al  recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge
25  gennaio  2006,  n.  29.  Il tasso di interesse da applicare e' il
tasso  in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il
versamento  di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
  5.  Trovano  applicazione  le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'articolo  1, comma 1, della legge 6 giugno 2008,
n. 101.
                              Art. 25.
                Ferrovie e trasporto pubblico locale

  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo  per  gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione
di  960  milioni  di  euro  per l'anno 2009. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  si provvede alla ripartizione del
fondo  e sono definiti tempi e modalita' di erogazione delle relative
risorse.
  2.  Per  assicurare  i  necessari  servizi  ferroviari di trasporto
pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello
Stato  e  delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., e'
autorizzata  la  spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010  e  2011.  L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula  dei  nuovi  contratti  di  servizio  che devono rispondere a
criteri  di  efficientamento e razionalizzazione per garantire che il
fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di
bilancio  dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali
ulteriori  risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di  servizio  di  competenza,  nonche'  per garantire che, per l'anno
2009,  non  vi  siano  aumenti  tariffari  nei  servizi  di trasporto
pubblico regionale e locale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  da  emanarsi  entro  30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per
i diversi contratti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture  ai  sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4.  Ferrovie  dello  Stato  s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  una  relazione  sui risultati della
attuazione  del  presente articolo, dando evidenza in particolare del
rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente
al  15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
  5.  Gli  importi  oggetto  di recupero conseguenti all'applicazione
delle  norme  dell'articolo  24  sono  riassegnati  ad  un  Fondo  da
ripartire  tra  gli  enti  pubblici  territoriali  per le esigenze di
trasporto   locale,   non   ferroviario,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita  la Conferenza Unificata,
sulla  base  di  criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti  che  destinano  le  risorse  al  miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
                              Art. 26.
               Privatizzazione della societa' Tirrenia

  1.   Al   fine  di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  di
privatizzazione della Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle
societa'  da  questa  controllate,  e la stipula delle convenzioni ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni  2009,  2010  e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da
parte   della   Commissione   Europea   della   compatibilita'  della
convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma
999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 1, pari a 65
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2009,  2010 e 2011, si
provvede  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata
alla   realizzazione   di   infrastrutture   ai  sensi  dell'articolo
6-quinquies  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 convertito in
legge  6  agosto  2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare
gli  effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di
euro  per  l'anno  2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni
per l'anno 2011.
  3.  All'articolo  57  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito  con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2010.";
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V 

Disposizioni finanziarie 
                              Art. 27.
                            Accertamenti

  1.  All'articolo  5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
      "c)  le  maggiori  imposte,  ritenute,  contributi, sanzioni ed
interessi  dovuti  in  caso  di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
      d)  i  motivi  che  hanno  dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)";
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      "1-bis.  Il  contribuente  puo'  prestare adesione ai contenuti
dell'invito  di  cui  al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio  e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente  la  data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di  adesione,  che  deve  contenere,  in  caso  di pagamento rateale,
l'indicazione  del  numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata. In
presenza  dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
      1-ter.  Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di
cui  al  comma  1  deve  essere  effettuato  con  le modalita' di cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di  versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
      1-quater.  In  caso  di mancato pagamento delle somme dovute di
cui  al  comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
provvede  all'iscrizione  a  ruolo a titolo definitivo delle predette
somme  a  norma  dell'articolo  14  del  decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai   processi   verbali   di   constatazione   definibili  ai  sensi
dell'articolo  5-bis,  comma  1,  per  i quali non sia stata prestata
adesione  e  con  riferimento  alle  maggiori  imposte ed altre somme
relative  alle  violazioni  indicate  nei processi verbali stessi che
consentono  l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e  all'articolo  54,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
  2.  La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1,
lettera  b),  del  presente  articolo,  deve essere effettuata con le
modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate  emanato  in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater del
decreto-legge  25  giugno  2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applicano   con   riferimento   agli   inviti   emessi  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
  4.  Dopo  l'articolo  10-bis  della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto  il  seguente:  "Art.  10-ter  (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione  finanziaria  di effettuare accertamenti presuntivi
in  caso  di  adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore).  -  1.  In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis  del  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli  inviti  di  cui  al  comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori  accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di cui
all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con  un  massimo  di  50.000  euro,  sia pari o inferiore al 40 % dei
ricavi  o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione,  per  attivita',  ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
      2.  La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si
applica  a  condizione  che  non  siano  irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma  2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
  5.  L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati
dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in
base ai processi verbali di constatazione.
  6.  In  caso  di  pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte  dell'ufficio  o  ente,  del provvedimento con il quale vengono
accertati  maggiori  tributi,  si  applicano,  per  tutti gli importi
dovuti,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  7.  Le  misure  cautelari  adottate  in  relazione ai provvedimenti
indicati  al  comma  6  del  presente articolo, perdono efficacia dal
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  di  pagamento della
cartella  di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti
a ruolo.
  8.  All'articolo  19,  comma  4,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A tal
fine  l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.".    9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
le  dichiarazioni  IVA  delle  imprese  di piu' rilevante dimensione,
l'Agenzia  delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno
successivo a quello della presentazione.
  10.  Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono  un  volume  d'affari  o  ricavi  non inferiori a trecento
milioni  di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni  di  euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  tenuto  conto  delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
  11.  Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo   selettivo   sulla   base  di  specifiche  analisi  di  rischio
concernenti  il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile,  sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle  partecipate  e  delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  all'articolo 21,  della  legge 30
dicembre  1991,  n.  413, e all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  29  settembre  1973, n. 600,
proposte   dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10  sono
presentate  secondo  le  modalita'  di cui al D.M. 13 giugno 1997, n.
195,  ed  il  rispetto  della  soluzione interpretativa oggetto della
risposta  viene  verificato  nell'ambito  del  controllo  di  cui  al
precedente comma 9.
  13.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni  ed  i  poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle  strutture  individuate  con  il  regolamento di amministrazione
dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  71,  del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
    a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
    b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai  periodi  d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre 2006 e
successivi;
    c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del  1  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i  termini previsti
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati
anche   in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  disciplinata  dalle  vigenti
disposizioni di legge;
    e)  di  gestione  del  contenzioso  relativo  a tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse.
  15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti  previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse  umane  e finanziarie assegnate a legislazione vigente.   16.
Salvi  i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione
che  comporta  l'obbligo  di  denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice  di  procedura  penale  per  il  reato  previsto dall'articolo
10-quater,  del  decreto  legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di
cui  all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
emesso  a  seguito del controllo degli importi a credito indicati nei
modelli   di  pagamento  unificato  per  la  riscossione  di  crediti
inesistenti  utilizzati  in  compensazione ai sensi dell'articolo 17,
del   decreto   legislativo   9 luglio  1997,  n.  241,  deve  essere
notificato,  a  pena  di  decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello del relativo utilizzo.
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data  di  presentazione  del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con  riferimento  ai  quali  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma
dell'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  18.  L'utilizzo  in  compensazione  di  crediti  inesistenti per il
pagamento  delle  somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
  19.  In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine assegnato
dall'ufficio,  comunque  non  inferiore  a  sessanta giorni, le somme
dovute  in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo,  sono  iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1,  comma  421,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e del comma 16
del  presente  articolo, si applica il termine previsto dall'articolo
25,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  21.  In  relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni    finanziarie   della   missione   di   spesa   "Politiche
economico-finanziarie  e  di bilancio" sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
                              Art. 28.
       Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e
le  polizze  fideiussorie  a  prima richiesta acquisite a garanzia di
propri  crediti  di  importo superiore a duecentocinquanta milioni di
euro   entro   trenta   giorni   dal   verificarsi   dei  presupposti
dell'escussione;  a  tal  fine, esse notificano al garante un invito,
contenente  l'indicazione  delle  somme  dovute  e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro
trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto
di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti
sono   iscritti  a  ruolo,  in  solido  nei  confronti  del  debitore
principale  e  dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile
scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.
  2.  I  dipendenti  pubblici  che  non  adempiono  alle disposizioni
previste  dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio
di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.
                              Art. 29.
Meccanismi  di  controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva
                copertura delle agevolazioni fiscali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del
decreto  legge  n.  138  del  2002,  sul  monitoraggio dei crediti di
imposta  si  applicano  anche  con  riferimento  a tutti i crediti di
imposta  vigenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo  conto  degli  oneri  finanziari  previsti  in relazione alle
disposizioni  medesime.  In  applicazione  del  principio  di  cui al
presente  comma,  al  credito  di  imposta per spese per attivita' di
ricerca  di  cui  all'articolo  1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre   2006,   n.  296,  e  alle  detrazioni  per  interventi  di
riqualificazione  energetica  degli  edifici,  di cui all'articolo 1,
commi  da  344  a  347,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2.  Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di  investimento,  i  diritti  quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito  dello  stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva  di  375,2  milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 533,6
milioni  di  euro  per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno
2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta
di  cui  all'articolo  1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
    a)  per  le  attivita'  di  ricerca  che,  sulla  base  di atti o
documenti  aventi data certa, risultano gia' avviate prima della data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena  di  decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
dal  Direttore  della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;
    b)  per  le  attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  la  compilazione  del
formulario  da  parte  dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via  telematica  alla  Agenzia  delle  entrate vale come prenotazione
dell'accesso  alla  fruizione  del  credito  di  imposta successiva a
quello di cui alla lettera a).
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  dei  dati rilevati dai
formulari  pervenuti,  esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico  di  arrivo,  comunica  telematicamente  e  con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente   un   nulla-osta   ai   soli   fini  della  copertura
finanziaria;  la  fruizione  del  credito  di  imposta  e'  possibile
nell'esercizio  in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili  in  funzione  delle  disponibilita'  finanziarie,  negli
esercizi successivi;
    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b),
la   certificazione   dell'avvenuta   presentazione  del  formulario,
l'accoglimento  della  relativa  prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
  4.  Per  il  credito  di  imposta  di cui al comma 2, lettera b), i
soggetti   interessati   espongono   nel   formulario,   secondo   la
pianificazione   scelta,   l'importo   delle   spese  agevolabili  da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo
a  quello  di  accoglimento  della  prenotazione e, in ogni caso, non
oltre  la  chiusura  del  periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre  2009.  L'utilizzo  del  credito  d'imposta  per il quale e'
comunicato  il  nulla-osta  e'  consentito,  fatta salva l'ipotesi di
incapienza,  esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di  cui  al  primo  periodo  e,  in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi  pari,  in  progressione,  al  30  per  cento,  nell'anno  di
presentazione   dell'istanza  e,  per  la  residua  parte,  nell'anno
successivo.
  5.  Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2
a  4  del  presente  articolo  e'  approvato  con  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla
data  di  adozione  del provvedimento e' attivata la procedura per la
trasmissione del formulario.
  6.  Le  detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma
20,  della  legge  28  dicembre  2007, n. 244, sono confermate, fermi
restando  i  requisiti  e  le  condizioni  previste nelle norme sopra
richiamate  nonche'  nel  decreto  del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
  7.  Per  le  spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a
quello  in  corso  al  31  dicembre 2007, i contribuenti inviano alla
Agenzia  delle  entrate,  esclusivamente  in  via  telematica,  anche
mediante  i  soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998, n. 322, e successive
modificazioni,  apposita istanza per consentire il monitoraggio della
spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari
a  82,7  milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per
l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle
entrate  esamina  le  istanze  secondo  l'ordine cronologico di invio
delle  stesse  e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni  dalla  ricezione  dell'istanza, l'esito della verifica stessa
agli  interessati.  La fruizione della detrazione e' subordinata alla
ricezione  dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si
intende   non   fornito   decorsi   30   giorni  dalla  presentazione
dell'istanza  senza  esplicita comunicazione di accoglimento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
  8.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle
entrate   e'  approvato  il  modello  da  utilizzare  per  presentare
l'istanza  di  cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla
verifica  dello  stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l'indicazione  del  numero  di  rate  annuali  in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
  9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello
in  corso  al  31  dicembre  2007,  l'istanza  di  cui  al comma 7 e'
presentata  a  decorrere  dal  15  gennaio 2009 e fino al 27 febbraio
2009.  Per  le  spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi,
l'istanza  e'  presentata  a  decorrere  dal  1°  giugno e fino al 31
dicembre di ciascun anno.
  10.  I  contribuenti  persone  fisiche  che, per le spese sostenute
nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344
a  347,  della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza
di  cui  al  comma  7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte
dell'Agenzia  delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni
di  cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  pari  al  36% delle spese
sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro
per  ciascun  immobile,  da  ripartire  in  10  rate  annuali di pari
importo.
  11.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  sul  sito  Internet  della medesima Agenzia e' comunicato
l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.
                              Art. 30.
                    Controlli sui circoli privati

  1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
non  sono  imponibili  a condizione che gli enti associativi siano in
possesso   dei   requisiti   qualificanti  previsti  dalla  normativa
tributaria  e  che  trasmettano  per via telematica all'Agenzia delle
entrate  i  dati  e  le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un
apposito   modello   da  approvare  entro  il  31  gennaio  2009  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  2.  Con  il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabiliti  i  tempi e le modalita' di trasmissione del
modello  di  cui  al  comma 1, anche da parte delle associazioni gia'
costituite  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
nonche'  le  modalita'  di  comunicazione da parte dell'Agenzia delle
entrate   dell'esclusione   dai  benefici  fiscali  in  mancanza  dei
presupposti previsti dalla vigente normativa.
  3.  L'onere  della  trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche
dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  4.  L'articolo  7  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' soppresso.
  5.  La  disposizione  di  cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e
alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle
marginali  individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e
che  trasmettono  i  dati  e  le notizie rilevanti ai fini fiscali ai
sensi del comma 1.
                              Art. 31.
                       IVA servizi televisivi

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A,
Parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
  2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273,  e'
sostituito  dal.  seguente:  "Art. 2. (Periodo di applicazione) 1. Le
disposizioni  di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali
previsti  dalla  direttiva  2008/8/CE  del Consiglio, del 12 febbraio
2008,  che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa al sistema
comune  di  imposta  sul  valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi  di  radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
  3.  L'addizionale  di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in  corso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al  reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi
e  dei  compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di
programmi  televisivi  del  medesimo  contenuto.  Nel citato comma il
terzo  periodo  e' cosi' sostituito: "Ai fini del presente comma, per
materiale   pornografico   si   intendono  i  giornali  quotidiani  o
periodici,   con  i  relativi  supporti  integrativi,  e  ogni  opera
teatrale,  letteraria,  cinematografica,  audiovisiva o multimediale,
anche  realizzata  o riprodotta su supporto informatico o telematico,
in  cui  siano  presenti  immagini  o  scene contenenti atti sessuali
espliciti  e  non  simulati tra adulti consenzienti, come determinati
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
                              Art. 32.
                             Riscossione

  1.  All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' degli
agenti  della  riscossione  e' remunerata con un aggio, pari al dieci
per  cento  delle  somme  iscritte  a  ruolo  riscosse e dei relativi
interessi di mora e che e' a carico del debitore:
      a)  in  misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo,
in  caso  di  pagamento  entro  il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore;
      b) integralmente, in caso contrario.";
    b)  il  comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le percentuali di
cui  ai  commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non
regolamentare  del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite
di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in
tali   commi,   tenuto   conto   del   carico   dei  ruoli  affidati,
dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.";
    c) il comma 3 e' abrogato;
    d)  il  comma  4  e'  sostituito dal seguente: "4. L'agente della
riscossione  trattiene  l'aggio  all'atto  del  riversamento all'ente
impositore delle somme riscosse";
    e)   il   comma   5-bis   e'  sostituito  dal  seguente:  "5-bis.
Limitatamente  alla  riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo, l'aggio
spetta  agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal
decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.".
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
  3.  All'articolo  3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005,
n.  203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) le parole "di pari importo" sono eliminate;
    b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
    "c)  le  anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del
non  riscosso  come  riscosso,  riferite  a  quote  non erariali sono
restituite  in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di
interesse  pari  all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote,
se  comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita'
presentate  prima  della  data  in  vigore  del  presente  decreto la
restituzione  dell'anticipazione  e' effettuata con una riduzione del
10%   del   loro  complessivo  ammontare.  La  tipologia  e  la  data
dell'euribor  da  assumere  come  riferimento  sono  stabilite con il
decreto di cui alla lettera a)."
    "d)  ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono
rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti  annualita'  di pari
entita'  i  crediti  risultanti  alla  data  del 31 dicembre 2007 dai
bilanci   delle  societa'  agenti  della  riscossione.  Il  riscontro
dell'ammontare  dei  crediti  oggetto  di restituzione e' eseguito in
occasione  del  controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni  in  materia,  da effettuarsi a campione, sulla base dei
criteri  stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente  non  spettanti  e'  effettuato  mediante  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego  del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma  10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art.
1  commi  426  e  426-bis  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311. Le
riscossioni   conseguite  dagli  agenti  della  riscossione  in  data
successiva  al  31  dicembre  2007  sono  riversate  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato.  Le  somme incassate fino al 31 dicembre 2008
sono  comunque  riversate,  in  unica  soluzione, entro il 20 gennaio
2009.".
  4.   A   fronte   della   complessita'   dei   processi  societari,
organizzativi   ed   informatici  connessi  con  l'ampliamento  delle
competenze assegnate ad Equitalia spa, nell'anno 2009 e' riconosciuto
alla stessa societa' un importo pari a 50 milioni di euro.
  5.  All'articolo  182-ter  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  primo  comma e' sostituito dal seguente: "Con il piano di
cui all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale
o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e
dei  relativi  accessori,  nonche'  dei contributi amministrati dagli
enti  gestori  di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi  accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi
costituenti   risorse   proprie  dell'Unione  europea;  con  riguardo
all'imposta   sul   valore   aggiunto,  la  proposta  puo'  prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo  e'  assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento  e  le  eventuali  garanzie  non possono essere inferiori a
quelli  offerti  dai  creditori  che  hanno  un  grado  di privilegio
inferiore  o  a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici  omogenei  a  quelli  delle agenzie e degli enti gestori di
forme   di  previdenza  e  assistenza  obbligatorie;  se  il  credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo'  essere  differenziato  rispetto  a quello degli altri creditori
chirografari.";
    b)  al  secondo  comma  sono  aggiunte,  all'inizio,  le seguenti
parole:  "Ai  fini  della  proposta  di accordo sui crediti di natura
fiscale,".
  6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite
le  modalita'  di  applicazione  nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione  da  parte  degli  enti  previdenziali degli accordi sui
crediti contributivi.
  7.  Alla  legge  27  dicembre  2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e'
inserito  il  seguente:  "16-bis  (Potenziamento  delle  procedure di
riscossione  coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute
a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debitori
iscritti  a  ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9,
comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
    a)  il  limite  di  importo  di cui all'articolo 76, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
ridotto a cinquemila euro;
    b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma
2,  dello  stesso  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973;
    c)  l'agente  della riscossione, una volta decorso inutilmente il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione della cartella di
pagamento,  procede  ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto
legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.".
                              Art. 33.
          Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale

  1. Per  il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello  in  regime  di  diritto  pubblico  destinatario  di procedure
negoziali,  e'  disposta  l'erogazione  con  lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita  al  primo  anno  del  biennio  economico  2008-09  ove  non
corrisposta durante l'anno 2008.
  2.  Le  somme  erogate  sulla  base  di quanto disposto dal comma 1
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2008-09  da  definire,  in  sede  contrattuale o altro corrispondente
strumento,   a   seguito   dell'approvazione  del  disegno  di  legge
finanziaria per l'anno 2009.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per  l'anno  2008  in  257  milioni  di  euro comprensivi degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri  a  carico  dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  146,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale  in  regime  di  diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
                              Art. 34.
                             LSU Scuola

  1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 110
milioni di euro per l'anno 2009.
                              Art. 35.
                        Copertura finanziaria

  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con
esclusione  di  quelli  per i quali le rispettive norme autorizzative
indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente
a  6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per
l'anno  2010  ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente decreto.
                              Art. 36.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 2008

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano


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