AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 24 settembre 2008
Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della
disciplina della pubblicita' televisiva. (Deliberazione n.
211/08/CSP).
L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
24 settembre 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare,
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita':
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita";
Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del
30 giugno 1997;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con
annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998
ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione
stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, cosi' modificate, sono
conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
97/36/CE del 30 giugno 1997;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante
"Disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva"
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000";
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del Testo
unico della radiotelevisione";
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione";
Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante
adozione del Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;
Vista la "Comunicazione interpretativa della Commissione europea
(2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere"
riguardanti la pubblicita' televisiva";
Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del
16 marzo 2007, avente ad oggetto "Dossier 2007/2110: monitoraggio
dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE cosi'
come modificata dalla direttiva 97/36/CE (direttiva "Televisione
senza Frontiere") relativa alla pubblicita' televisiva e alle
televendite" e la lettera di costituzione in mora della Commissione
europea del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune infrazioni
concernenti la direttiva 89/552/CEE cosi' come modificata dalla
direttiva 97/36/CE;
Vista la proposta di documento di autodisciplina relativo alle
modalita' di collocazione della pubblicita' nei palinsesti televisivi
elaborato dalle societa' Mediaset S.p.A. e Telecom Italia Media
S.p.A., e trasmesso, nella sua ultima versione, con nota pervenuta in
data 11 luglio 2007, acquisita al n. prot. 45127;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5,
della legge 31 luglio 1997 l'Autorita', in materia di pubblicita'
sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi
delle disposizioni di legge;
Ritenuto che la predetta potesta' regolamentare include altresi' la
facolta' di adottare criteri interpretativi intesi a una piu'
corretta applicazione delle disposizioni normative primarie e
secondarie disciplinanti la materia della pubblicita';
Ritenuta l'opportunita' di chiarire i criteri concreti utilizzati
dall'Autorita' nell'applicazione di alcune disposizioni nazionali
vigenti in materia di pubblicita' televisiva nell'esercizio delle
funzioni di monitoraggio della programmazione televisiva e di
vigilanza sull'osservanza delle predette disposizioni, allo specifico
fine di rafforzare la certezza giuridica a vantaggio degli operatori
esercenti l'attivita' di diffusione televisiva e dei consumatori;
Ritenuta, in particolare, l'esigenza di fornire chiarimenti
interpretativi relativamente all'ambito di applicazione della nozione
di autopromozione, alla individuazione dei programmi composti di
parti autonome (articolo 37, comma 2, Testo unico della
radiotelevisione), al regime delle interruzioni delle opere
audiovisive e dei lungometraggi cinematografici (art. 37, comma 4,
Testo unico della radiotelevisione), alla disciplina applicativa
delle inserzioni pubblicitarie nel corso di trasmissioni sportive
(c.d. minispot), avuto specifico riguardo alla trasmissione delle
partite di calcio (art. 4, comma 5, Regolamento in materia di
pubblicita' radiotelevisiva e televendite), e alla qualificazione di
nuove forme di messaggi promozionali costituite da sovraimpressioni
animate;
Rilevato che l'art. 2 del testo unico della radiotelevisione, alla
lettera bb) definisce come autopromozione gli "annunci dell'emittente
relativi ai propri programmi e ai "prodotti" collaterali da questi
direttamente derivati", alla lettera q) definisce come emittente la
persona giuridica "titolare di concessione o autorizzazione su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita'
editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette" e
alla lettera d) definisce come fornitore di contenuti il soggetto
"che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati
destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a
svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati";
Ritenuto, sulla base della lettura combinata delle definizioni
richiamate, che rientrino nella menzionata nozione di autopromozione
tutti gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie
piattaforme, e ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati,
riconducibili alla responsabilita' editoriale di un'emittente o di un
fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale su cui sono
mandati in onda;
Rilevato, in particolare, che l'applicazione della disposizione
contenuta all'art. 37, comma 2, del testo unico della
radiotelevisione ("Nei programmi composti di parti autonome o nei
programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga
struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicita' e gli spot di
televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o
negli intervalli") richiede una opportuna specificazione intesa alla
individuazione nei casi concreti delle parti autonome di cui si
compongono i programmi soggetti alla applicazione della citata
disposizione;
Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta
di documento di autodisciplina relativo alle modalita' di
collocazione della pubblicita' nei palinsesti televisivi, in
particolare nell'ultima versione adeguata ai rilievi e alle
indicazioni espresse dall'Autorita', la' dove individua fra i
requisiti dei programmi composti di parti autonome la durata
rilevante del programma, la distinzione, la completezza, la congrua
durata e la identificabilita' da parte del telespettatore dei singoli
sottoinsiemi costituenti parti autonome, sia sostanzialmente aderente
al dettato normativo, in quanto la precisa definizione di "parte
autonoma" vale a individuare preventivamente l'ambito di applicazione
della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, citato, nella sua
portata derogatoria rispetto alla norma "residuale" contenuta al
comma 5 del medesimo art. 37 (c.d. regola dei venti minuti);
Considerato, quanto alle opere audiovisive come i lungometraggi
cinematografici e i film prodotti per la televisione, che, a seguito
dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea nella lettera di
costituzione in mora del 12 dicembre 2007 relativa ad alcune
infrazioni concernenti la direttiva 89/552/CEE cosi' come modificata
dalla direttiva 97/36/CE, l'inserimento di programmi accompagnati da
inserzioni pubblicitarie nell'intervallo tra i tempi delle opere
audiovisive costituisce una prassi allo stato non vietata
dall'attuale disciplina delle trasmissioni televisive, ma che
l'esclusione delle inserzioni pubblicitarie collocate in tale
intervallo dal computo delle interruzioni complessivamente consentite
nella trasmissione dell'opera audiovisiva puo' avvenire soltanto ove
le parti o i tempi tra i quali si colloca la trasmissione
pubblicitaria siano considerate come indipendenti sotto il profilo
della durata programmata e del numero di interruzioni che
conseguentemente sono consentite;
Ritenuto, pertanto, aderente alla lettera delle disposizioni
europee e nazionali, oltre che ragionevole alla luce della prassi
commerciale ormai invalsa in materia, l'adozione di un criterio
applicativo della disposizione recante disciplina delle interruzioni
pubblicitarie delle opere audiovisive che presupponga il calcolo
della durata programmata per singola parte o tempo secondo le
modalita' praticate, di norma, nel circuito cinematografico per la
visione dei lungometraggi, e che tale durata programmata delle parti
indipendentemente considerate costituisca conseguentemente la base
per il calcolo delle interruzioni pubblicitarie ammesse secondo il
disposto dell'art. 37, comma 4, del Testo unico della
radiotelevisione;
Rilevato che in tema di inserimento dei "minispot" nel corso delle
partite di calcio, relativamente alla valutazione della
suscettibilita' di recupero degli arresti di gioco in cui la
pubblicita' e' collocata, persiste un margine di incertezza nella
individuazione degli "arresti di gioco suscettibili di essere
aggiunti alla durata regolamentare del tempo" legato alla difficolta'
di apprezzamento delle interruzioni delle azioni di gioco
suscettibili di recupero anche in base alle regolamentazioni vigenti
della competizione sportiva, tenuto conto che il concreto recupero
del tempo di gioco e' suscettibile di applicazione differenziata e
anche con riferimento a eventi non esplicitamente ricompresi nella
elencazione della normativa sportiva italiana e internazionale, avuto
riguardo alla inclusione di "ogni altra causa" fra gli eventi
interruttivi suscettibili di determinare l'arbitro a concedere il
recupero;
Ritenuto che la previsione contenuta a tale riguardo nella proposta
di documento di autodisciplina relativo alle modalita' di
collocazione della pubblicita' nei palinsesti televisivi, la' dove
stabilisce che la pubblicita' possa essere inserita solo nel caso di
situazioni che, secondo i regolamenti ufficiali delle varie
competizioni calcistiche, determinano per l'arbitro l'obbligo di
disporre il recupero del tempo, appaia sostanzialmente rispettosa
della normativa comunitaria e nazionale, in quanto da un lato tiene
espressamente conto delle situazioni "tipizzate" di recupero del
tempo di gioco, quali sostituzioni, accertamento degli infortuni dei
calciatori e trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno
di gioco, e d'altro lato, nell'identificare i casi di recupero del
tempo rimessi alla discrezionalita' arbitrale, quali "manovre
tendenti a perdere deliberatamente tempo" e "ogni altra causa", fa
esplicito e diretto riferimento alle indicazioni recate dalla "guida
pratica" della Associazione Italiana Arbitri;
Rilevato, infine, relativamente all'evento pubblicitario costituito
da una "sovrimpressione animata", caratterizzata dalla
contemporaneita' di trasmissione, e di sovrapposizione, al programma
televisivo, in alcuni casi denominata commercialmente INLOGO, che pur
se tale evento pubblicitario non interrompe il programma sul quale
insiste, ma e' contemporaneo allo stesso, allo stato difettano
previsioni normative di sicura applicazione, e l'unico riferimento e'
costituito dalla Comunicazione interpretativa della Commissione
europea con riguardo alla tecnica dello "schermo diviso", secondo la
quale essa "41... consiste nella diffusione simultanea o parallela
del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario.", e " 3.1.1.
- 44... nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a
diffondere messaggi pubblicitari, deve essere trattata, ai fini della
direttiva, nello stesso modo di qualunque altro messaggio
pubblicitario";
Ritenuto, pertanto, che l'evento pubblicitario costituito dalla
sovraimpressione animata possa legittimamente essere trasmesso a
condizione della sua assimilazione alla disciplina del c.d. schermo
diviso, la cui applicabilita', valutata caso per caso, comporta una
totale assimilazione della nuova forma pubblicitaria alla disciplina
degli spot, per quanto concerne l'identificabilita',
l'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, il
posizionamento e la distanza rispetto agli altri eventi pubblicitari,
fatta salva a tale proposito l'esigenza di una valutazione caso per
caso legata alla preminente esigenza di tutela dell'integrita'
dell'opera in cui tale pubblicita' e' inserita;
Ravvisata l'opportunita' di assegnare un termine congruo affinche'
le emittenti televisive e i fornitori di contenuti adeguino i propri
comportamenti ai chiarimenti interpretativi forniti;
Ritenuto, per l'effetto, ragionevole, stabilire nel 1° gennaio 2009
la data di entrata in vigore della presente comunicazione
interpretativa;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria,
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b),
n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la comunicazione
interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della
pubblicita' televisiva riportata nell'allegato A alla presente
delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. L'Autorita' conforma l'esercizio delle funzioni di monitoraggio
della programmazione televisiva e di vigilanza sull'osservanza delle
relative disposizioni in materia di pubblicita' televisiva
espressamente indicate ai criteri specificati nella comunicazione
interpretativa.
3. La comunicazione interpretativa di cui al comma 1 entra in
vigore il 1° gennaio 2009.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it.
Napoli, 24 settembre 2008
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Magri - Lauria
Allegato A
alla delibera n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008
COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA A TALUNI ASPETTI
DELLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' TELEVISIVA
Art. 1.
Autopromozione
1. Sono ricondotti nella nozione di "autopromozione", e nella
relativa disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle
varie piattaforme, o ai prodotti collaterali da essi direttamente
derivati, riconducibili alla responsabilita' editoriale di
un'emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal
canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda.
Art. 2.
Programmi composti di parti autonome di cui all'art. 37, comma 2, del
testo unico della radiotelevisione
1. Si considerano "composti di parti autonome" i programmi
strutturalmente composti da parti che il telespettatore puo'
identificare come sottoinsiemi distinti e completi rispetto
all'insieme del programma.
2. Sono considerate "autonome" esclusivamente le parti del
programma che il telespettatore puo' identificare come sottoinsiemi
distinti e completi rispetto all'insieme del programma, e il cui
contenuto comunicativo puo' essere apprezzato in modo compiuto, a
prescindere dalla visione delle parti che le hanno precedute e di
quelle che le seguiranno, purche' di durata congrua rispetto alla
complessiva durata e alla natura del programma.
3. Per agevolare la percezione, da parte del telespettatore,
della discontinuita' tra una parte e l'altra del programma, le
emittenti adotteranno elementi identificativi sonori, visivi o
grafici quali sigle, "stacchetti", avvisi da parte del conduttore o
altri mezzi idonei allo scopo.
Art. 3.
Interruzione di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici di
cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione
1. Ai fini della disciplina delle interruzioni pubblicitarie di
cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le opere
audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film
prodotti per la televisione, secondo le modalita' praticate, di
norma, nel circuito cinematografico, possono essere trasmesse in
parti programmate in modo indipendente.
2. In tal caso, gli inserti pubblicitari nell'intervallo tra le
parti non verranno considerati ai fini del calcolo del numero di
interruzioni consentite dal citato art. 37, comma 4.
3. In caso di programmazione per parti separate e indipendenti,
la durata programmata utile alla determinazione del numero di
interruzioni consentite ai sensi della citata disposizione deve
essere calcolata separatamente per ciascuna parte programmata in modo
indipendente, escludendosi da tale computo la durata dell'intervallo
e di quanto - pubblicita', eventuali programmi - in esso contenuto, e
conseguentemente il numero delle interruzioni consentite sara'
calcolato separatamente per ciascuna parte programmata in modo
indipendente.
Art. 4.
Inserzioni pubblicitarie nei programmi sportivi di cui all'art. 4,
comma 5, del Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
televendite
1. Ai fini della identificazione degli arresti di gioco
suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo
complessivo di una competizione sportiva, in occasione dei quali e'
consentito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia
di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n.
538/01/CSP del 26 luglio 2001 come successivamente modificato e
integrato, si ha riferimento a quanto disposto dai regolamenti
ufficiali, nazionali e internazionali, della singola disciplina
sportiva.
2. Fermo il divieto di interruzione della visione dell'azione
sportiva, di cui al citato art. 4, comma 5, la pubblicita' potra'
essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in
base ai regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive,
alternativamente o determinino l'obbligo, per l'arbitro, di disporre
il recupero del tempo, ovvero, in presenza di discrezionalita'
arbitrale, siano caratterizzate da elementi che, in base alle
concrete modalita' di accadimento dell'evento interruttivo e al
contesto di ciascuna singola competizione sportiva, inducano
l'emittente a ritenere secondo un criterio di ragionevole
prevedibilita' che al termine del tempo di durata della competizione
l'arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.
3. Con specifico riguardo alle partite di calcio, in attuazione
dei criteri di cui ai punti precedenti, la pubblicita' potra' essere
inserita in presenza degli eventi interruttivi che, a norma dell'art.
7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, obbligano l'arbitro
al recupero del tempo di arresto di gioco, ossia:
a) le sostituzioni;
b) l'accertamento degli infortuni dei calciatori, anche senza
l'ingresso in campo del personale sanitario;
c) il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di
gioco.
4. Ai fini della identificazione dei casi di recupero del tempo
di arresto di gioco rimessi dal citato Regolamento alla
discrezionalita' arbitrale, quali "manovre tendenti a perdere
deliberatamente tempo", "ogni altra causa", dovra' essere fatto
riferimento alle indicazioni fornite al proposito dalla "guida
pratica" della Associazione Italiana Arbitri.
Art. 5.
Sovrimpressioni animate
1. La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneita'
di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in
cui e' inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela
del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia
alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla
Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C
102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle
disposizioni della direttiva "Televisione senza Frontiere"
riguardanti la pubblicita' televisiva al punto 3.1. (par. 44-56),
puo' essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla
citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale
sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla
diffusione di messaggi pubblicitari, e' soggetta al medesimo
trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44).
2. La sovrimpressione animata, in quanto caratterizzata dalla
breve durata che la accomuna agli spot, e' soggetta alla relativa
disciplina con riferimento alla identificabilita' del messaggio,
all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero,
al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri
eventi pubblicitari, che ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Testo
unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di
venti minuti.
3. Con riferimento all'art. 37, comma 5, del Testo unico della
radiotelevisione, l'espressione "in genere", in combinazione con le
specificita' delle sovrimpressioni animate, consente una ragionevole
flessibilita' della durata di tale distanziamento, richiedendosi una
valutazione caso per caso e in relazione alla preminente esigenza di
rispetto dell'integrita' dell'opera in cui la sovraimpressione e'
inserita.