COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DECRETO 22 settembre 2008
Abrogazione della deliberazione 3 maggio 1999, concernente
l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione
dei rischi di importo contenuto ed il suo affidamento in gestione
alla societa' interbancaria per l'automazione.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, in forza del quale il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio ha l'alta vigilanza
in materia di credito e di tutela del risparmio;
Vista la propria delibera del 29 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1994,
recante disciplina della centrale dei rischi e coordinamento con le
norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Vista la propria delibera del 3 maggio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1999,
concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la
rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) ed il suo
affidamento in gestione alla societa' interbancaria per l'automazione
(SIA) S.p.a., ora SIA - SSB;
Visti gli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1,
lettera b), e 107, comma 2, del TUB, in forza dei quali la Banca
d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, ha emanato
disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di
banche, societa' appartenenti a gruppi bancari, intermediari
finanziari e, in particolare, la circolare 11 febbraio 1991, n. 139,
e successive modificazioni, recante istruzioni per gli intermediari
creditizi sulla disciplina della centrale dei rischi;
Considerata la proposta formulata dalla Banca d'Italia in ordine
alla revoca della delibera CICR del 3 maggio 1999 e del conseguente
affidamento in gestione dell'archivio accentrato alla SIA-SSB e
all'accentramento presso la Centrale dei rischi di tutte le
informazioni precedentemente censite nell'archivio sopra menzionato;
Viste le risultanze della procedura di consultazione pubblica
condotta dalla Banca d'Italia in relazione a tale proposta;
Considerato che, in relazione al mutato contesto normativo in
materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei
finanziamenti di importo contenuto nella formazione della domanda di
credito, anche la rilevazione di tali finanziamenti contribuisce al
conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla centrale dei rischi
gestita dalla Banca d'Italia, sicche' appare opportuno promuoverne il
censimento in un unico archivio;
Considerato che la disponibilita' di informazioni sui finanziamenti
di importo contenuto consente, inoltre, di soddisfare i crescenti
fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con
l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di
ricerca e analisi economica;
Considerato che la scelta della Banca d'Italia di rilevare in
Centrale dei rischi i finanziamenti di importo contenuto abbassando
l'attuale soglia di censimento, risulta coerente con la sua
evoluzione da sistema per il controllo del pluriaffidamento a sistema
informativo sulle relazioni creditizie della clientela;
Considerato che la scelta di accentrare presso la Centrale dei
rischi della Banca d'Italia tutte le informazioni utili alla
stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso e alla sana e
prudente gestione dei singoli intermediari assicura rilevanti
vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di
rilevazione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri
gestionali a carico degli intermediari;
Considerato che gli intermediari hanno manifestato l'esigenza che
la CRIC continui ad assicurare alcuni servizi per un periodo di un
anno dall'avvio della nuova rilevazione della Centrale dei rischi;
Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria del
CICR per la revoca dell'affidamento alla SIA - SSB della gestione
dell'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo
contenuto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1.
1. La delibera CICR del 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di
un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo
contenuto, e' revocata. E' inoltre revocato il relativo affidamento
in gestione alla Societa' Interbancaria per l'Automazione (SIA - SSB)
S.p.a.
2. Nella Centrale dei rischi sono censiti anche i rischi di importo
contenuto in conformita' alle disposizioni dettate dalla Banca
d'Italia.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. La SIA- SSB assicura il completamento delle attivita' della CRIC
relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008.
3. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di
importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi:
servizio di prima informazione;
accesso ai dati registrati nell'archivio da parte dei diretti
interessati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2008
Il Presidente: Tremonti