MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 22 ottobre 2008, n. 3620
Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.
All'Agenzia delle dogane
Alle Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
All'Unioncamere
Alla Confindustria
Alla Federazione ANIMA ACISM
All'ANIE
All'Unione petrolifera
All'UCISP
All'Assoutensili
L'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,
attuativo della direttiva 2004/22/CE (Measuring Instruments
Directive, in sigla MID), ha introdotto nel panorama normativo
nazionale disposizioni innovative e abrogative, nonche' un definito
periodo transitorio.
La presente circolare e' finalizzata a fornire chiarimenti in
merito alle questioni applicative delle anzidette disposizioni e a
definire l'ambito del periodo transitorio, previsto dall'art. 22 del
decreto legislativo n. 22/2007, periodo che conformemente ad analoghe
fattispecie di derivazione comunitaria, copre un arco temporale della
durata di dieci anni.
In relazione a tale periodo transitorio e' da rilevare che
l'aggiornamento dei provvedimenti di ammissione alla verificazione
metrica, rilasciati ai sensi della normativa in vigore
antecedentemente alla data del 30 ottobre 2006, rimane di competenza
del Ministero dello sviluppo economico e detta competenza, come
peraltro ribadito anche dalla Commissione europea, non puo' essere
attribuita agli organismi notificati.
Al riguardo si rileva che tutti gli aggiornamenti dei provvedimenti
di ammissione alla verificazione metrica rilasciati dalle Autorita'
nazionali dei Paesi comunitari prima del 30 ottobre 2006, data di
messa in esecuzione delle disposizioni della MID, sono di loro
esclusiva responsabilita'.
Inoltre, durante il periodo transitorio, che potra' durare al
massimo fino al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i
requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre
2006 e che risultano muniti di provvedimento di ammissione alla
verificazione metrica ai sensi della stessa normativa, possono
continuare ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o
a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul
mercato e/o in servizio fino al termine di validita' del
provvedimento di ammissione alla verificazione ovvero, in caso di
validita' indefinita, per un periodo di 10 anni a decorrere dal
30 ottobre 2006.
I chiarimenti relativi alle questioni concernenti l'applicazione
delle nuove disposizioni sono forniti nel paragrafo A, mentre il
paragrafo B chiarisce aspetti operativi relativi al periodo
transitorio, con particolare riferimento all'identificazione delle
varianti ad un modello approvato secondo le procedure previgenti al
30 ottobre 2006.
A - Questioni concernenti gli strumenti di misura muniti della
marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi del
decreto legislativo n. 22/2007, attuativo della direttiva comunitaria
22/2004/CE (MID).
1. Applicabilita' delle disposizioni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007,
e quindi dal 18 marzo 2007, la normativa comunitaria in esso recepita
e' divenuta, a tutti gli effetti, legge dello Stato italiano
obbligando, quindi, alla sua osservanza tutti coloro ai quali si
rivolge, in quanto soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella
commercializzazione, messa in servizio, controllo e ogni altra
attivita' inerente la fabbricazione, l'impiego e la sorveglianza
sugli strumenti di misura.
In particolare, occorre evidenziare che il mantenimento e/o
l'adozione di eventuali prassi amministrative o, comunque,
comportamenti incompatibili con la sopra citata normativa di matrice
comunitaria, possono dare luogo, da parte della Commissione Europea,
all'attivazione della procedura di infrazione di cui all'art. 226 del
Trattato, nei confronti dello Stato membro che ha messo in atto la
violazione, se denunciati e ove ne sussistano i presupposti.
2. Commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura
MID.
2.1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/2007
si intende per:
a) "commercializzazione", la prima messa a disposizione, sul
mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento
destinato ad un utente finale;
b) "messa in servizio", la prima utilizzazione di uno strumento
destinato all'utente finale per i fini a cui esso e' destinato.
Con il termine utente finale si indicano tutti i soggetti che
utilizzano gli strumenti di misura regolati dalla MID e la cui
identificazione varia in base alla tipologia. Tale termine include,
fra l'altro, la generale categoria dei consumatori domestici e quella
degli utilizzatori professionali.
Con riferimento alla definizione di cui alla lettera b) precedente
e' da precisare che si ha la "messa in servizio" dopo una prima
regolare utilizzazione dello strumento ancorche' effettuata
nell'ambito di eventuali operazioni di taratura. Pertanto nei casi in
cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature
e i sigilli prescritti, vengano rimossi parte o tutti i predetti
sigilli, dopo una sua prima regolare utilizzazione, ancorche'
nell'ambito delle operazioni di taratura, tale rimozione deve
intendersi effettuata dopo la sua messa in servizio, operata in
conformita' alle norme applicabili. Ne consegue che per gli strumenti
in questione, come specificato al punto 5 successivo, trova
applicazione l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000,
concernente, fra l'altro, gli strumenti riparati.
2.2. Da quanto precede deriva che uno strumento di misura marcato
conformemente alla normativa MID, di seguito denominato strumento
MID, verra' installato e messo in servizio senza che debbano
intervenire, contestualmente, organi di controllo cosi' come invece
previsto nella precedente normativa nazionale nei casi di strumenti
di misura fissi.
Infatti i requisiti, in presenza dei quali e' consentito ai
fabbricanti di strumenti MID commercializzare i propri prodotti, sono
puntualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007, il
quale, a tale proposito, stabilisce che:
la valutazione della conformita' degli strumenti di misura alle
disposizioni del decreto e' affidata ad "organismi notificati",
chiamati a svolgere tale accertamento sulla base delle procedure
descritte negli allegati da A ad H1 al decreto medesimo;
la marcatura CE e quella metrologica supplementare "M", applicate
su uno strumento di misura, attestano, ai sensi e per gli effetti del
decreto, la sua conformita' alle disposizioni del decreto medesimo;
l'apposizione sugli strumenti di misura delle predette marcature
- che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura
di accertamento della conformita' - e' l'unica condizione richiesta
ai fmi della "commercializzazione" e "messa in servizio" degli
strumenti di misura.
Del tutto estraneo a tale quadro normativo, per quanto concerne gli
strumenti di misura MID fissi, quali le bilance automatiche e i
misuratori di carburanti, e' quindi il collaudo di posa in opera,
contemplato dalla normativa previgente, negli specifici casi previsti
dalla stessa normativa, come condicio sine qua non per la loro messa
in servizio. In effetti, per gli strumenti MID e' necessaria, e al
contempo sufficiente, per la messa in servizio la sola conformita'
alla normativa del decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla
presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare "M".
A margine di questa considerazione puo' essere opportuno richiamare
che il decreto legislativo n. 517/1992, attuativo di altra direttiva
comunitaria del nuovo approccio, ha eliminato la previsione del
collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare a funzionamento
non automatico fissi, contemplato dalla normativa previgente
all'entrata in vigore dello stesso decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2007 ha, peraltro, previsto - con
l'evidente finalita' di coordinare la disciplina in esame con quella
previgente - l'abrogazione delle disposizioni, di cui al regio
decreto n. 7088/1890 ("testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure") e successive modifiche, contrastanti o, comunque,
incompatibili con il decreto legislativo n. 22/2007 stesso. In
concreto ha determinato l'inapplicabilita' agli strumenti MID, delle
norme contenute nel sopra richiamato regio decreto (art. 12 e
seguenti) le quali prevedevano che ciascuno strumento di misura,
prima di essere messo in vendita o, comunque, utilizzato a fini
commerciali, dovesse essere sottoposto a "verifica prima", da parte
dei competenti Uffici metrici (oggi Camere di commercio).
Il controllo metrologico, da parte delle Camere di commercio,
diretto a verificare la conformita' degli strumenti gia' muniti della
"marcatura CE" - attestante l'avvenuta esecuzione di tale
accertamento di conformita', da parte di organismi notificati,
secondo le procedure stabilite dalla direttiva 2004/22/CE -
contrasterebbe, in ogni caso, oltre che con il dettato del decreto
legislativo n. 22/2007 di attuazione, anche con le finalita' proprie
della medesima direttiva. Verrebbe meno, infatti, la garanzia di
"accettazione", da parte di tutti gli Stati membri, della prova di
conformita' eseguita secondo le norme comunitarie, che ne costituisce
obiettivo primario.
Dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/2007
deriva, infine, l'inapplicabilita' al fabbricante di strumenti MID
degli ulteriori obblighi previsti dal regio decreto n. 7088/1890 e
dal successivo decreto ministeriale n. 179/2000.
3. Vigilanza sul mercato: protezione da alterazioni - marchi e
sigilli di protezione.
In attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, con
decreto ministeriale del 29 agosto 2007 il Ministero dello sviluppo
economico ha individuato i soggetti cui e' affidato lo svolgimento
della vigilanza sul mercato, attribuendo tale compito alle Camere di
commercio. Il decreto ministeriale prevede che, laddove detti
soggetti riscontrino strumenti indebitamente muniti della marcatura
CE e della marcatura metrologica supplementare o che, comunque, non
soddisfino i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo,
debbano limitarsi ad informare la Direzione generale competente per
la metrologia legale presso il Ministero dello sviluppo economico,
per l'applicazione di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto
legislativo.
L'art. 16 prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo'
vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di
uno strumento di misura munito della marcatura CE e della marcatura
supplementare, qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi
alle prestazioni metrologiche di cui al presente decreto, anche se
correttamente installato, adottando tutte le misure appropriate per
ritirare tali strumenti dal mercato. Il successivo art. 17 stabilisce
che, qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura
metrologica supplementare M siano state apposte indebitamente, debba
assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere
lo strumento, indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del
decreto legislativo n. 22/2007, decorso il quale, in caso di
persistenza della rilevata non conformita', debba adottare tutti i
provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione
dello strumento o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero
vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore.
Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007
recano la marcatura CE, la marcatura supplementare "M" ed ancora, a
protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente
attestato o certificato di conformita' ed apposti, secondo i casi, da
organismo notificato o dal relativo fabbricante.
La direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte
relative a detti sigilli.
In sede di vigilanza sul mercato, ogni decisione circa profili
problematici relativi alle marcature e comunque ogni azione o
provvedimento limitativo in ordine all'utilizzazione degli strumenti
interessati resta di competenza di questo Ministero, che a seguito di
apposita istruttoria procedera', se del caso, ai sensi degli
articoli 16 o 17 del decreto legislativo n. 22/2007, come anche
precisato al punto 4 successivo, concernente la vigilanza sul
mercato, fermi restando le competenza e gli obblighi delle Camere di
commercio.
4. Verificazione periodica degli strumenti MID nelle more
dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo n. 22/2007.
Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art.
19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007, rivolti alla
determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli successivi
sugli strumenti di misura MID, nei confronti di detti strumenti,
qualora appartenenti alle categorie definite all'art. 1 del decreto
ministeriale n. 182/2000 sulla verificazione periodica, ed utilizzati
negli impieghi specificati nel medesimo articolo, sono operative le
disposizioni e le istruzioni, in quanto applicabili, di cui al citato
decreto ministeriale n. 182/2000, alle circolari e alle direttive
ministeriali correlate, ivi compresa la direttiva ministeriale
30 luglio 2004 sui sigilli di garanzia.
Al riguardo si precisa che in sede di verificazione periodica di
strumenti MID si effettuano, sempre in quanto applicabili, i seguenti
controlli:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle
marcature CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri
eventuali elementi di protezione;
b) prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il
rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati
sono pari a quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo n.
22/2007, specifico alla categoria interessata.
Nell'esecuzione della verificazione periodica di sottounita' MID si
osservano le disposizioni previste per le analoghe sottounita'
approvate con provvedimenti nazionali, in quanto applicabili. In
particolare si richiama la circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio
1997 relativa ai dispositivi di conversione del volume di gas
associati a strumenti di misura.
Si fa presente, infine, che per gli strumenti MID difettosi o
riparati si applica l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000.
Pertanto, nelle ipotesi configurate al punto 2.2 precedente,
relativamente a strumenti messi in servizio nel rispetto delle
prescrizioni applicabili e successivamente privati dei sigilli di
protezione, sia le Camere di commercio sia i laboratori, riconosciuti
idonei ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182/2000, danno
seguito alle richieste di verificazione periodica di detti strumenti,
in conformita' alle procedure e alle modalita' previste per gli
strumenti riparati.
5. Documenti per le procedure di valutazione della conformita' e
informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio
o in servizio.
Il decreto legislativo n. 22/2007 stabilisce le caratteristiche che
devono possedere i documenti da allegare alle domande presentate dai
fabbricanti all'organismo notificato scelto per l'accesso alla
procedura di valutazione della conformita' cui e' interessato per i
propri strumenti di misura.
Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato
I, le informazioni di cui devono essere corredati, a cura del
fabbricante, gli strumenti di misura immessi in commercio. Tali
informazioni, che gli utenti metrici hanno l'obbligo di conservare ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.
182/2000, devono essere messe a disposizione degli incaricati della
sorveglianza o dei controlli metrologici.
6. Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di
misura.
Per tutto il periodo transitorio, definito in premessa, sono da
considerarsi compatibili con la disciplina della MID strumenti di
misura collegati tra di loro, anche in rete, in parte sottoposti alla
marcatura nazionale vigente al 30 ottobre 2006 e per la restante
parte alle nuove marcature previste dalla MID. Nei paragrafi
successivi sono riportate alcune esemplificazioni di detti
collegamenti, quali i misuratori di carburanti, estendibili comunque
alle altre categorie di strumenti di misura, compresi i dispositivi
disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007.
Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della direttiva
MID, quali, ad esempio, i misuratori di carburante e relative
apparecchiature ausiliarie associate, si applica quanto previsto
dagli attestati di esame CE del tipo o di progetto (moduli di
accertamento della conformita' B e H1), compreso il caso in cui detti
certificati prevedano esplicitamente il collegamento con misuratori
di carburante approvati in conformita' alla normativa nazionale dei
singoli Paesi comunitari. I misuratori di carburante approvati in
conformita' alla normativa nazionale e facenti parte del sistema di
misura, ovviamente, riporteranno le iscrizioni ed i marchi e sigilli
previsti dal provvedimento di ammissione alla verificazione metrica
nazionale e dalla normativa di carattere generale applicabile.
Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della normativa
nazionale vigente al 30 ottobre 2006, quali i misuratori di
carburante e relative apparecchiature ausiliarie, si applica ad essi
quanto previsto nel decreto di ammissione a verificazione metrica, e
qualora sia previsto il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria
con misuratori di carburante regolarmente approvati, tra questi
devono intendersi anche quelli recanti le marcature contemplate dal
decreto legislativo n. 22/2007. In questo caso sul misuratore di
carburante approvato secondo normativa comunitaria verra' applicata
una apposita targa recante l'iscrizione prevista all'art. 2 del
decreto ministeriale 17 gennaio 1977, n. 330095. Detta targa,
autoadesiva e distruttibile con la rimozione, verra' applicata in
prossimita' delle marcature CE di conformita' di detto misuratore.
Ovviamente, a ciascuno strumento facente parte della rete di
sistemi di misura si applicano gli errori massimi tollerati previsti
dalla normativa in base alla quale detto strumento e' stato
approvato.
B - Questioni concernenti il periodo transitorio previsto dall'art.
22 del decreto legislativo n. 22/2007, ivi compresa l'identificazione
degli aggiornamenti rientranti nell'ambito di applicazione dello
stesso articolo.
1. Premessa.
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del decreto
legislativo n. 22/2007 gli strumenti ammessi alle verificazioni
metriche, secondo la normativa vigente anteriormente al 30 ottobre
2006, a seguito di provvedimento rilasciato prima di tale data ai
sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di fabbricazione di cui al
regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed
integrazioni, o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 798/1982 di attuazione della direttiva 71/316/CEE.
Ai fini della definizione dell'ambito della anzidetta disposizione
transitoria e' da rilevare che un provvedimento d'approvazione di
varianti ad un modello gia' ammesso a verificazione metrica nazionale
o CEE, qualora le varianti non comportino modifiche alla concezione
progettuale del modello dello strumento interessato, costituisce un
semplice atto aggiuntivo al provvedimento originario.
Ne consegue, che nella predetta ipotesi, il modello di strumento
recante varianti deve considerarsi ammesso alla verificazione metrica
con riferimento alla data del provvedimento originario.
Il citato art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007 e'
applicabile, altresi', ai semplici rinnovi, di carattere
esclusivamente amministrativo, di approvazioni CEE del modello in
scadenza o gia' scadute, restando inteso che la nuova validita' non
puo' oltrepassare il 30 ottobre 2016.
Di seguito e' definita una casistica esemplificativa delle varianti
che possono formare oggetto di atto aggiuntivo a quello originario,
al fine di consentire allo strumento interessato di essere sottoposto
alla verificazione prima secondo la normativa previgente, ai sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007.
2. Definizioni.
Per una maggiore comprensione della presente circolare si intende
per:
- "Strumento": Strumento di misura ricadente nel campo di
applicazione del decreto legislativo n. 22/2007;
- "Normativa previgente": La normativa nazionale antecedente al
30 ottobre 2006;
- "Modello di strumento modificato": Modello di strumento che
presenta varianti rispetto ad altro gia' approvato secondo la
normativa nazionale previgente, ivi compresa quella attuativa della
direttiva 71/316/CEE;
- "Catena di misura": Successione di elementi di un apparecchio
di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del
segnale di misura dall'inizio alla fine.
Esempi: l'insieme dei dispositivi formati da elementi sensibili al
misurando (sensori, trasduttori, etc.), elementi
trasformatori/ripetitori del segnale (amplificato o non, di tipo
meccanico, elettrico o ottico, i convertitori A/D etc.), elementi
indicatori (forniscono il valore numerico della misura secondo la sua
unita). I segnali e i dispositivi indicatori possono essere analogici
o digitali;
- "Campo di misura": Insieme dei valori del misurando per i quali
l'errore di uno strumento di misura e' considerato compreso entro i
limiti stabiliti;
- "Modulo di misura": Sottoinsieme di uno strumento che concorre
con altri sottoinsiemi identici o analoghi alla formazione del
risultato finale di misura.
Esempi: Nei sistemi di misura destinati alla pesatura di
conglomerati cementizi o alla preparazione di vernici, ciascun modulo
di misura provvede alla pesatura di uno dei componenti del prodotto
finale (conglomerato o vernice); nelle dosatrici ponderali del tipo a
pesate parziali, destinate alla preparazione di preimballaggi,
ciascun modulo di misura provvede a pesare una frazione della dose
finale.
3. Criteri per la classificazione delle varianti ad un modello di
strumento gia' ammesso alle verificazione metrica secondo la
normativa previgente.
L'ammissione alla verificazione metrica di un modello modificato
secondo la normativa previgente puo' essere disposta solo se le
varianti apportate interessano le caratteristiche formali o
funzionali, cosi' come specificate ai successivi punti 3.1 e 3.2.
I modelli che risultano modificati secondo varianti riferite a
caratteristiche strutturali, specificate al punto 3.3. successivo,
sono approvati soltanto in conformita' alle disposizioni fissate dal
decreto legislativo n. 22/2007.
3.1 Caratteristiche formali.
Le caratteristiche formali dello strumento di misura sono:
- la titolarita' del provvedimento di approvazione dello
strumento;
- le iscrizioni obbligatorie;
- la denominazione e la versione;
- la destinazione e le modalita' d'uso;
- il piano di legalizzazione;
- la forma degli involucri;
- la disposizione degli elementi costruttivi e i dispositivi a
monte e a valle della catena di misura.
Esempi di varianti che interessano le caratteristiche formali:
Varianti ai dispositivi di convogliamento dei vassoi in una
prezzatrice automatica e in una selezionatrice ponderale.
Varianti ai dispositivi di alimentazione in una dosatrice
ponderale.
;Sostituzione di dispositivo visualizzatore o ripetitore dei
risultati della misura o di stampante, non intelligenti o che
comunque ricevono dati metrologici digitali e non effettuano alcuna
elaborazione metrologica.
Varianti di effetto analogo nei riguardi della catena di misura.
Modifica ai fasciami dei complessi di misura, e ai contenitori ed
alle forme delle apparecchiature ausiliarie.
Diverso assemblaggio e disposizione (meccanici, idraulici ed
elettronici) dei componenti dei complessi di misura e delle
apparecchiature ausiliarie.
Sostituzione, dovuta ad evoluzione tecnologica, obsolescenza o
evoluzione di prodotto, di parti e componenti con altri che non
modificano le funzioni dello strumento (visualizzatori da
monocromatici a colori, retroilluminati o non, tastiere a pulsanti
piuttosto che a membrana, tubi flessibili, rubinetti a pistola,
componenti idraulici non direttamente inseriti nella catena di
misura, pompe, elettrovalvole, ripartitore vapori-carburante, schede
elettroniche).
3.2 Caratteristiche funzionali.
Le caratteristiche funzionali dello strumento di misura sono:
- le informazioni e i dati metrologici che lo strumento fornisce
riguardo alla grandezza misurata;
- il campo di misura, i limiti e le modalita' di funzionamento;
- la elaborazione delle informazioni e dei dati e la loro
eventuale stampa e gestione correlata a dispositivi associati o
associabili;
- la funzione di misura e le caratteristiche del modello di
strumento in relazione alla sua destinazione d'uso;
- gli elementi indicatori;
- il numero dei moduli di misura concorrenti alla misura finale
purche' la concezione progettuale originaria non risulti pregiudicata
dalla riduzione dei moduli di misura anzidetti;
- le funzioni di stampa, di elaborazione, visualizzazione e/o
stampa di grandezze statistiche e quelle comunque gestionali.
Esempi di varianti che modificano caratteristiche funzionali:
In una prezzatrice e selezionatrice ponderale con portata massima
e minima pari a 2000 g e 100 g una variante che le modifichi
rispettivamente in 1800 g e 40 g.
In uno strumento di misura una variante consistente nella
modifica dei visualizzatori gia' del tipo FIP in altri del tipo LCD.
In una dosatrice multiteste una variante che riduca il numero
delle unita' pesatrici.
Sostituzione di elementi della catena di misura con altri gia'
approvati aventi caratteristiche tecniche e metrologiche equivalenti.
Sostituzione dell'organo misuratore con altro gia' approvato.
Self-service: sostituzione accettatori di banconote, stampanti e
l'associazione a distributori stradali di carburante.
Riorganizzazione del software o del firmware o di entrambi,
dovuto al progresso tecnologico obsolescenza e/o all'utilizzo di
nuovi strumenti di sviluppo, senza alterazione della struttura dello
strumento come l'adozione e relativo adattamento a nuovi sistemi
operativi (Windows XP verso Windows Vista, ecc.).
Modifiche software o firmware o hardware (elettromeccanici e/o
elettronici) di nessuna rilevanza metrologica, anche a parti che
svolgono funzioni di rilevanza metrologica: ad esempio programmi
contenenti routine di rilevanza metrologica, accettatori di
banconote, lettori di carte di pagamento o fidelity.
Modifiche software, firmware e hardware (elettromeccanici e/o
elettronici) di rilevanza metrologica volte a correggere
malfunzionamenti o imperfezioni dello strumento.
Modifiche software e firmware per la sostituzione di periferiche:
driver e interfacce.
Modifiche software e firmware volte ad estendere il funzionamento
dello strumento per l'utilizzo in combinazione con dispositivi
ausiliari (Terminali Self Service, Sistemi di gestione): protocolli e
dispositivi di comunicazione.
Modifiche funzionali imposte da aggiunta/modifica di funzioni
rese obbligatorie da normative e provvedimenti legislativi in ambiti
regolamentari pertinenti le apparecchiature: funzioni di gestione
delle transazioni bancarie, dispositivi di sicurezza.
3.3 Caratteristiche strutturali.
Le caratteristiche strutturali dello strumento di misura attengono
al principio di funzionamento e alla catena di misura,
all'architettura dei blocchi funzionali e del software che consente
la realizzazione di uno strumento con caratteristiche metrologiche
superiori. Nel loro insieme le predette caratteristiche identificano
la concezione/progettazione di uno strumento e, ove modificate anche
parzialmente, determinano la realizzazione di un nuovo strumento di
misura che, pertanto, e' sottoposto alle regole generali del decreto
legislativo n. 22/2007 di recepimento della MID.
Esempi di varianti delle caratteristiche strutturali:
La sostituzione in uno strumento per pesare dell'organo
trasduttore del tipo a cella di carico estensimetrica con altro del
tipo a compensazione elettromagnetica.
Strumento con caratteristiche metrologiche superiori.
4. Impianto di prova per la verifica prima CEE dei contatori d'acqua.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'art. 21,
lettera e), abroga il decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del
17 dicembre 1974, per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai contatori dell'acqua fredda, "per quanto
riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001", contemplati in
detto decreto del Presidente della Repubblica n. 854/1982.
Tenendo conto che l'allegato specifico MI-001 disciplina
esclusivamente i "contatori dell'acqua destinati alla misurazione di
volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ..............." appare
quindi evidente che l'abrogazione non riguarda la parte del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che si
riferisce all'approvazione dell'impianto di prova necessario per
eseguire la verificazione prima CEE dei contatori approvati secondo
la previgente normativa comunitaria, cosi' come rimangono
disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica
anche i contatori d'acqua fredda "non pulita".
5. Requisiti della domanda per l'approvazione di strumento
modificato, ammissibile alla verificazione secondo la normativa
previgente.
Il fabbricante o il suo legale rappresentante interessato ad
ottenere l'approvazione metrologica di varianti di un modello di
strumento gia' approvato, oltre alla documentazione gia' prevista
dalla normativa vigente, ed in particolare, ove trattasi di
approvazione ai sensi del citato regolamento tecnico n. 226/1902,
della circolare ministeriale n. 342263/48 del 12 luglio 1985, deve
allegare alla domanda quanto segue:
- una tabella comparativa, con dettagliata descrizione delle
modifiche apportate;
- una relazione dettagliata sulle modifiche hardware apportate al
modello di strumento approvato, ovvero l'effetto delle modifiche
sullo strumento;
- una dichiarazione, in caso di varianti al software, relativa
alla classe di appartenenza di dette varianti in conformita' alla
C.M. n. 62/552689 del 17 settembre 1997;
- una relazione, da allegare al rapporto delle prove eseguite,
qualora le varianti richieste, riguardanti uno strumento elettronico,
comportino l'esecuzione di apposite prove come, ad esempio, quella
relativa all'eventuale modifica della configurazione spaziale degli
organi componenti la catena di misura;
- ogni altro documento idoneo a dimostrare che la concezione del
modello originario non e' stata modificata.
6. Accettazione domande.
6.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n.
22/2007, per le domande presentate prima del 30 ottobre 2006:
- fa fede la data del protocollo in entrata della camera di
commercio;
- il provvedimento riguarda l'ammissione a verifica prima
nazionale o CEE di strumenti nuovi o modificati secondo varianti di
qualsiasi tipo o il rinnovo di approvazioni di modello gia scadute o
in corso di scadenza.
6.2 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n.
22/2007, per le domande presentate dopo il 30 ottobre 2006:
- fa fede la data del protocollo in entrata della camera di
commercio;
- il provvedimento riguarda solo l'ammissione a verifica di
strumenti che presentino varianti di cui ai punti 3.1 e 3.2
precedenti o il rinnovo di approvazioni di modello gia' scadute o in
corso di scadenza.
6.3 Aspetti procedurali.
Gli uffici metrici camerali, ai sensi delle norme vigenti prima del
30 ottobre 2006 fanno da tramite per il successivo inoltro al
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione
del mercato Direzione generale per la vigilanza e la normativa
tecnica - Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi - delle
domande rivolte ad ottenere l'approvazione di varianti a modelli di
strumenti gia' ammessi alla verificazione.
Le domande devono essere inoltrate a detto Ufficio IV, cui spetta
la competenza per le valutazioni del caso, sia riguardo alla stessa
ammissibilita' che alla idoneita' della documentazione prodotta.
Roma, 22 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola