MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 16 marzo 2007
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo
classico europeo. (Decreto n. 32).
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita", in particolare l'art. 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, l'art. 3, comma 1 e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha
abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e
l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale
l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilita' a
rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua
francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo
Classico Europeo;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2006, n. 8, concernente le
certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6,
recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 7,
concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda
prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la
scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno
scolastico 2006-2007;
Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 8,
recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2006-2007;
Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo
Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi
che continua ad essere attribuito secondo quanto stabilito dalla
legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, atteso che, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, per gli esami di Stato
dell'anno scolastico 2006/2007 e dell'anno scolastico 2007/2008,
continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Vista la circolare ministeriale 16 febbraio 2007, n. 20, recante
disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2006/2007;
Ritenuta la necessita' di disciplinare con norme particolari lo
svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto;
Decreta:
Art. 1.
Prove di esame
L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
1. La prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41.
2. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingue e
letterature classiche".
Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di
comprensione e comparazione.
I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a
loro scelta, e le risposte al questionario.
3. La terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.
4. Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998; tenendo conto
che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al
colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari.
5) I candidati delle sezioni di liceo Classico Europeo, ai quali
sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e
per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del
piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata
dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il
cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame
di Stato:
a) una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese,
effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento:
- "Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali
volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo
studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o
la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
- "Etude d'un texte litteraire", vertente su un brano attinto
dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve,
saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
- 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di
commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale
sul brano;
- "Composition française", finalizzata all'accertamento e alla
valutazione della personale cultura letteraria;
b) Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in
francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e
il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di
corso.
A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo
letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono
essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani
d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti
generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso
dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura
sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee
essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie
caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a
disposizione per prepararsi.
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei
componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua
francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il
dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle
necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il
coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento
dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui
prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli
esami di Stato e, precisamente:
la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la
terza prova;
il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di
Stato.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.
Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di
Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la
peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
Art. 4.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 8,
relativo ai corsi sperimentali.
Roma, 16 marzo 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 53
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