MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 dicembre 2006
Statizzazione dell'Universita' non statale di Urbino "Carlo Bo".
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004 - 2006
e, in particolare, l'art. 11, comma 1, il quale prevede che "con
decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del nucleo di
valutazione e sentiti i pareri del comitato regionale (ovvero
provinciale) di coordinamento e del comitato (nazionale per la
valutazione del sistema universitario), previa stipula di accordi di
programma con l'Universita' interessata, gli enti locali, la Regione
e gli eventuali Enti pubblici e privati coinvolti, puo' essere
disposta la trasformazione di una Universita' non statale in
Universita' statale";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e' stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica
degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Vista la rettorale n. 12035 del 30 giugno 2006, con la quale
l'Universita' non statale di Urbino "Carlo "Bo", ha chiesto che la
stessa venga trasformata in Universita' statale ai sensi dell'art. 11
del predetto decreto ministeriale n. 262/2004, e ha inviato al
Ministero, oltre all'elenco dei propri immobili:
l'accordo di programma tra l'Universita', la Regione Marche, la
Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino, in data 28 giugno
2006;
la relazione nucleo di valutazione d'Ateneo, in data 19 giugno
2006;
il parere del Comitato regionale di coordinamento delle Marche,
in data 28 giugno 2006;
Vista la nota n. 101 del 27 luglio 2006, con la quale la predetta
documentazione e' stata trasmessa al comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, ed e' stato chiesto allo
stesso di esprimere il proprio parere, come previsto dall'art. 11,
comma 1, del decreto ministeriale n. 262/2004, in merito alla
proposta di trasformazione della Universita' non statale degli studi
di Urbino "Carlo Bo" in Universita' statale;
Tenuto conto del parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (doc. 17/06);
Decreta:
Art. 1.
Trasformazione dell'Universita' non statale
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Universita'
degli studi non statale di Urbino "Carlo Bo", e' trasformata in
Universita' degli studi statale. L'efficacia del presente
provvedimento di trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione
dell'intesa programmatica di cui al successivo art. 8, nonche'
all'approvazione del piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'Universita' con decreto interministeriale
(Universita' e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
2. A decorrere da tale data, l'Universita' statale di Urbino "Carlo
Bo" e' compresa fra le Universita' statali previste dall'art. 1,
secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 2.
Statuto e regolamenti
1. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento
dell'Ateneo, si applicano all'Universita' statale, in via
transitoria, lo statuto e i regolamenti dell'Universita' non statale
e sono confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo
relativi.
2. Entro un anno dalla data di cui all'art. 1, comma 1,
l'Universita' statale adotta il proprio statuto di autonomia e i
regolamenti di Ateneo secondo quanto previsto dalla vigente
normativa, prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
Offerta formativa
1. Presso l'Universita' statale sono istituiti le facolta' e i
corsi previsti nel regolamento didattico dell'Universita' non
statale, nonche' gli altri corsi (di dottorato, master e
perfezionamento) presso la stessa previsti.
2. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Universita' statale attiva
nell'a.a. 2006/2007 i corsi di laurea e laurea magistrale gia'
inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa dalla universita'
statale.
Art. 4.
Personale
1. I professori di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti
del ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di
ruolo in servizio presso l'Universita' non statale transitano nei
ruoli dell'Universita' statale e continuano a svolgere le stesse
funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti.
2. Il personale di cui al comma 1 viene iscritto alle forme
previdenziali e assistenziali INPDAP - Cassa trattamenti
pensionistici statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Universita'
e per lo stesso personale, ai sensi dell'art. 6 della legge
7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a
svolgere le stesse funzioni nell'Universita' statale, nei termini
previsti dai relativi contratti di lavoro.
4. Il personale di cui al comma 3 e' iscritto alle forme
previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.
Art. 5.
Studenti
1. Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 3 del presente
decreto passano all'Universita' statale.
Art. 6.
Strutture e obbligazioni
1. Il patrimonio mobile e immobile della Universita' non statale e'
devoluto all'Universita' statale.
2. E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli
immobili di proprieta' di enti pubblici nei termini previsti dagli
atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.
3. I rapporti giuridici attivi e passivi della Universita' non
statale passano in capo all'Universita' statale.
4. Restano fermi in favore dell'Universita' statale, gli impegni
assunti dagli enti locali e da altri enti pubblici e privati.
Art. 7.
Trasferimenti ministeriali
1. Il Ministero determina le quote dei finanziamenti di pertinenza
dell'Universita' statale a valere sui fondi di cui all'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dallo stesso
e dal successivo art. 8.
Art. 8.
Disciplina transitoria
1. Per superare le difficolta' finanziarie della gestione
dell'Universita', con intesa programmatica, da stipulare tra il
Ministero e l'Universita', viene assicurato alla stessa -
successivamente alla data indicata all'art. 1, comma 1 -, ad
integrazione di quanto in precedenza attribuito, un contributo annuo
- a valere sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 - dell'importo massimo indicato nel
documento (doc. 17/06) del comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario.
2. L'intesa programmatica di cui al comma 1 deve prevedere che le
attivita' dell'Universita' vengano svolte attenendosi, in
particolare, alle indicazioni operative riportate nelle conclusioni
(pag. 36) del documento del comitato.
3. Il comitato svolgera' attivita' di monitoraggio, anche
avvalendosi del nucleo di valutazione interna dell'Universita', sul
superamento delle difficolta' finanziarie di cui al comma 1, anche in
relazione al rispetto delle predette indicazioni operative.
4. Al termine del secondo e quarto anno accademico di attivita'
dell'Universita' statale, il comitato provvedera' a predisporre
apposita relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui
al comma 3.
5. Sulla base della relazione del comitato al termine del secondo
anno accademico, il Ministero potra' disporre la modulazione del
contributo di cui al comma 1 nella misura che sara' determinata dallo
stesso, compatibilmente con le effettive disponibilita' di bilancio.
Tenuto conto della relazione del comitato al termine del quarto anno
accademico, ove le difficolta' finanziarie dell'Universita' fossero
superate, il Ministero potra' disporre il consolidamento del
contributo ordinario di funzionamento a valere sui fondi di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993; in caso
contrario, il Ministero potra' disporre, con successivo decreto, da
inviare alla Corte dei conti, - secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 - la riorganizzazione piu' funzionale delle
attivita' formative e di ricerca, mediante il trasferimento della
titolarita' delle stesse ad altre Universita'.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2006
Il Ministro: Mussi
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 248
Avvertenza:
L'intesa programmatica tra il
Ministero dell'universita' e della
ricerca e l'Universita' degli studi non
statale di Urbino "Carlo Bo" e' stata
sottoscritta in data 16 aprile 2007.
Il decreto interministeriale
Universita' e ricerca - Economia e
finanze, di approvazione del piano
programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'Universita'
degli studi non statale di Urbino
"Carlo Bo", e' stato adottato in data
1° marzo 2007.