GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 143 DEL 22/6/2007

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 22 dicembre 2006 
Statizzazione dell'Universita' non statale di Urbino "Carlo Bo".
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'istruzione universitaria,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla
programmazione  del sistema universitario per il triennio 2004 - 2006
e,  in  particolare,  l'art.  11,  comma 1, il quale prevede che "con
decreto  del  Ministro,  acquisita la relazione tecnica del nucleo di
valutazione  e  sentiti  i  pareri  del  comitato  regionale  (ovvero
provinciale)  di  coordinamento  e  del  comitato  (nazionale  per la
valutazione  del sistema universitario), previa stipula di accordi di
programma  con l'Universita' interessata, gli enti locali, la Regione
e  gli  eventuali  Enti  pubblici  e  privati  coinvolti, puo' essere
disposta   la  trasformazione  di  una  Universita'  non  statale  in
Universita' statale";
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
e'  stato  approvato  il  nuovo  regolamento sull'autonomia didattica
degli  Atenei  in  sostituzione  del  decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Vista  la  rettorale  n.  12035  del  30 giugno  2006, con la quale
l'Universita'  non  statale  di Urbino "Carlo "Bo", ha chiesto che la
stessa venga trasformata in Universita' statale ai sensi dell'art. 11
del  predetto  decreto  ministeriale  n.  262/2004,  e  ha inviato al
Ministero, oltre all'elenco dei propri immobili:
    l'accordo  di  programma tra l'Universita', la Regione Marche, la
Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino, in data 28 giugno
2006;
    la  relazione  nucleo  di valutazione d'Ateneo, in data 19 giugno
2006;
    il  parere  del Comitato regionale di coordinamento delle Marche,
in data 28 giugno 2006;
  Vista  la  nota n. 101 del 27 luglio 2006, con la quale la predetta
documentazione  e'  stata  trasmessa  al  comitato  nazionale  per la
valutazione  del  sistema  universitario,  ed  e'  stato chiesto allo
stesso  di  esprimere  il proprio parere, come previsto dall'art. 11,
comma 1,  del  decreto  ministeriale  n.  262/2004,  in  merito  alla
proposta  di trasformazione della Universita' non statale degli studi
di Urbino "Carlo Bo" in Universita' statale;
  Tenuto  conto  del parere del Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario (doc. 17/06);
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Trasformazione dell'Universita' non statale
  1.  A  decorrere  dalla  data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, l'Universita'
degli  studi  non  statale  di  Urbino  "Carlo Bo", e' trasformata in
Universita'   degli   studi   statale.   L'efficacia   del   presente
provvedimento  di  trasformazione  e' subordinata alla sottoscrizione
dell'intesa  programmatica  di  cui  al  successivo  art.  8, nonche'
all'approvazione   del   piano   programmatico   per  il  risanamento
economico-finanziario  dell'Universita' con decreto interministeriale
(Universita' e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto
dall'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge  30 giugno  2005, n. 115,
convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
  2. A decorrere da tale data, l'Universita' statale di Urbino "Carlo
Bo"  e'  compresa  fra  le  Universita' statali previste dall'art. 1,
secondo  comma,  n.  1)  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore.  approvato  con  regio  decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 2.
                        Statuto e regolamenti
  1.   Al   fine   di  garantire  la  continuita'  del  funzionamento
dell'Ateneo,   si   applicano   all'Universita'   statale,   in   via
transitoria,  lo statuto e i regolamenti dell'Universita' non statale
e  sono  confermati, nell'attuale composizione, gli organi di governo
relativi.
  2.   Entro   un  anno  dalla  data  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
l'Universita'  statale  adotta  il  proprio  statuto di autonomia e i
regolamenti   di   Ateneo   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa,  prevedendo, tra l'altro, la costituzione dei dipartimenti
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 3.
                          Offerta formativa
  1.  Presso  l'Universita'  statale  sono  istituiti le facolta' e i
corsi   previsti   nel  regolamento  didattico  dell'Universita'  non
statale,   nonche'   gli   altri   corsi   (di  dottorato,  master  e
perfezionamento) presso la stessa previsti.
  2.  Ai  fini  di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del decreto
ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, l'Universita' statale attiva
nell'a.a.  2006/2007  i  corsi  di  laurea  e  laurea magistrale gia'
inseriti  nella  Banca  dati dell'offerta formativa dalla universita'
statale.
                               Art. 4.
                              Personale
  1.  I  professori  di ruolo, i ricercatori di ruolo, gli assistenti
del  ruolo ad esaurimento ed il personale tecnico e amministrativo di
ruolo  in  servizio  presso  l'Universita' non statale transitano nei
ruoli  dell'Universita'  statale  e  continuano  a svolgere le stesse
funzioni sino all'adozione di successivi provvedimenti.
  2.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  viene  iscritto alle forme
previdenziali    e   assistenziali   INPDAP   -   Cassa   trattamenti
pensionistici  statali senza alcun onere aggiuntivo per l'Universita'
e  per  lo  stesso  personale,  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
7 febbraio 1979, n. 29.
  3. Il personale non di ruolo, compreso quello dirigente, continua a
svolgere  le  stesse  funzioni  nell'Universita' statale, nei termini
previsti dai relativi contratti di lavoro.
  4.   Il  personale  di  cui  al  comma 3  e'  iscritto  alle  forme
previdenziali e assistenziali di cui al comma 2.
                               Art. 5.
                              Studenti
  1.  Gli  studenti  iscritti ai corsi di cui all'art. 3 del presente
decreto passano all'Universita' statale.
                               Art. 6.
                      Strutture e obbligazioni
  1. Il patrimonio mobile e immobile della Universita' non statale e'
devoluto all'Universita' statale.
  2.  E'  mantenuta  l'eventuale  assegnazione  in uso gratuito degli
immobili  di  proprieta'  di enti pubblici nei termini previsti dagli
atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.
  3.  I  rapporti  giuridici  attivi  e passivi della Universita' non
statale passano in capo all'Universita' statale.
  4.  Restano  fermi  in favore dell'Universita' statale, gli impegni
assunti dagli enti locali e da altri enti pubblici e privati.
                               Art. 7.
                     Trasferimenti ministeriali
  1.  Il Ministero determina le quote dei finanziamenti di pertinenza
dell'Universita'  statale  a valere sui fondi di cui all'art. 5 della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dallo stesso
e dal successivo art. 8.
                               Art. 8.
                       Disciplina transitoria
  1.   Per   superare   le  difficolta'  finanziarie  della  gestione
dell'Universita',  con  intesa  programmatica,  da  stipulare  tra il
Ministero   e   l'Universita',   viene   assicurato   alla  stessa  -
successivamente   alla  data  indicata  all'art.  1,  comma 1  -,  ad
integrazione  di quanto in precedenza attribuito, un contributo annuo
-  a  valere  sui fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537 - dell'importo massimo indicato nel
documento  (doc. 17/06) del comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario.
  2.  L'intesa  programmatica di cui al comma 1 deve prevedere che le
attivita'    dell'Universita'    vengano   svolte   attenendosi,   in
particolare,  alle  indicazioni operative riportate nelle conclusioni
(pag. 36) del documento del comitato.
  3.   Il   comitato   svolgera'  attivita'  di  monitoraggio,  anche
avvalendosi  del  nucleo di valutazione interna dell'Universita', sul
superamento delle difficolta' finanziarie di cui al comma 1, anche in
relazione al rispetto delle predette indicazioni operative.
  4.  Al  termine  del  secondo e quarto anno accademico di attivita'
dell'Universita'  statale,  il  comitato  provvedera'  a  predisporre
apposita  relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui
al comma 3.
  5.  Sulla  base della relazione del comitato al termine del secondo
anno  accademico,  il  Ministero  potra'  disporre la modulazione del
contributo di cui al comma 1 nella misura che sara' determinata dallo
stesso,  compatibilmente con le effettive disponibilita' di bilancio.
Tenuto  conto della relazione del comitato al termine del quarto anno
accademico,  ove  le difficolta' finanziarie dell'Universita' fossero
superate,   il   Ministero  potra'  disporre  il  consolidamento  del
contributo  ordinario  di  funzionamento  a  valere  sui fondi di cui
all'art.  5,  comma 1,  lettera a),  della legge n. 537/1993; in caso
contrario,  il  Ministero potra' disporre, con successivo decreto, da
inviare  alla Corte dei conti, - secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 5,  lettera d),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 gennaio  1998,  n.  25 - la riorganizzazione piu' funzionale delle
attivita'  formative  e  di  ricerca, mediante il trasferimento della
titolarita' delle stesse ad altre Universita'.
  Il  presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 dicembre 2006

                                                   Il Ministro: Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 248

                              Avvertenza:
                                  L'intesa   programmatica   tra   il
                              Ministero   dell'universita'   e  della
                              ricerca e l'Universita' degli studi non
                              statale  di  Urbino "Carlo Bo" e' stata
                              sottoscritta in data 16 aprile 2007.
                                  Il     decreto    interministeriale
                              Universita'  e  ricerca  -  Economia  e
                              finanze,   di  approvazione  del  piano
                              programmatico    per   il   risanamento
                              economico-finanziario  dell'Universita'
                              degli   studi  non  statale  di  Urbino
                              "Carlo  Bo",  e' stato adottato in data
                              1° marzo 2007.


fp07-gr07