GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 149 DEL 29/6/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 20 giugno 2007 
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione:
1°  gennaio-31  marzo  2007.  Applicazione  dal  1° luglio fino al 30
settembre 2007. (Legge 7 marzo 1996, n. 108).
                      IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del Tesoro

  Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto   il  proprio  decreto  del  20 settembre  2006,  recante  la
"classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 20 marzo 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano   dei  cambi  il  compito  di  procedere  per  il  trimestre
1° gennaio  2007  -31 marzo 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo 385/93 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74
del  29 marzo  2006)  e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco generale di cui
all'art.  106  del  medesimo  decreto  legislativo  (pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  1° gennaio  2007-31 marzo  2007 e tenuto conto della
variazione,  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento, del
valore  medio  del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca  Centrale  Europea,  la cui misura sostituisce quella del tasso
determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del decreto legislativo
24 giugno  1998,  n.  213,  in  sostituzione  del  tasso ufficiale di
sconto;
  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto  legislativo  numero  29/1993 e successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1° gennaio  2007-31 marzo  2007,  sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
                               Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  30 settembre  2007,  ai  fini della determinazione degli
interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
                               Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge
7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle
"istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi   della  legge  sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1° aprile 2007-30 giugno 2007 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi pra-ticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari  con  riferimento  alle  categorie  di operazioni indicate
nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento.
L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con
riferimentoal  complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per  i  casi  di  ritardato  pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 giugno 2007

                                   Il Capo della direzione V. Maresca
                                                           
Vedere Allegato 


Allegato pag. 13


 Allegato A
            Rilevazione dei tassi di interesse effettivi
             globali medi ai fini della legge sull'usura
                          Nota metodologica

    La  legge  7 marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i
tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
    Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze del
20 settembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 227 del
29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie
omogenee  attribuendo  alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei
cambi il compito di rilevare i tassi.
    La  rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel
trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo;
limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata,
all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono
incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a
tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni
a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
    Per  le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del  quinto  dello  stipendio"  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai
rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato
un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla
normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le "aperture di
credito  in  conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di
carte  di  credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale"  e  il  "factoring"  -  i  cui  tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le   operazioni   in  essere  nel  trimestre,  computati  sulla  base
dell'effettivo utilizzo.
    La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo
del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella
misura media praticata.
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art.
107 del testo unico bancario.
    I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base
di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si
tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento
rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari
presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la
distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di
stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene
esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di
espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati
nell'universo e quella degli strati del campione.
    La  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad
aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione
e  l'utilizzo  della  rilevazione. Le categorie di finanziamento sono
definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata
dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato
rilevati.
    La  tabella  -  che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio  italiano  dei  cambi  -  e' composta da 20 tassi che fanno
riferimento alle predette categorie di operazioni.
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi
presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi
aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto.
    I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in
relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per
tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni
sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari
finanziari.
    Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca  d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e
di  quelle  della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi
economica  e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni si
riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi
armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono
ponderati  con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei
rischi  si  riferiscono  alle  operazioni di finanziamento di importo
superiore a 75000,00 euro.
    Secondo  quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi rilevati
vengono  corretti  in  relazione alla variazione del valore medio del
tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di
riferimento.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle
variazioni  del  tasso  applicato  alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca  Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella della
cessata ragione normale dello sconto.
    Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la
legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da
considerarsi usurari.
                 Rilevazione degli interessi di mora
    La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto
a  una  rilevazione  statistica  riguardante  la  misura  media degli
interessi  di  mora  stabiliti  contrattualmente. Alla rilevazione e'
stato  interessato  un  campione  di banche e di societa' finanziarie
individuato  sulla  base  della  distribuzione  territoriale  e della
ripartizione tra le categorie istituzionali.
    In  relazione  ai  contratti  accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni  previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte le
operazioni  in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a
confronto con il tasso medio rilevato.


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