GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 3 maggio 2007
Misure in materia di propaganda elettorale.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che nel mese di maggio 2007 si terranno le elezioni
dirette dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei
sindaci e dei consigli comunali, con eventuali turni di ballottaggio
nel mese di giugno 2007;
Considerato che partiti, movimenti politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di
selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di
propaganda elettorale, e che cio' comporta l'impiego di dati
personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di
rappresentare le proprie posizioni in relazione alle elezioni
amministrative;
Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale
(art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui
si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;
Visto che, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, se i
dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere
previamente informato in ordine alle finalita', alle modalita' e alle
altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati;
Visto l'art. 13, comma 4, del Codice, ai sensi del quale, se i dati
non sono raccolti presso la persona cui si riferiscono, l'informativa
di cui al comma 1 del medesimo articolo e' fornita all'interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del
Codice, il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento da
parte di un determinato titolare del trattamento all'obbligo di
fornire l'informativa comporta o meno un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di
prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate;
Visto il provvedimento generale di questa Autorita' del 7 settembre
2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n.
212; disponibile in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le
cui prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate e con il
quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle
quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a
fini di propaganda elettorale;
Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati
con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in
relazione alle prossime consultazioni elettorali sopraindicate;
Considerato che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che
effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati
temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire
previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento
(art. 13 del Codice);
Considerata la necessita' di esonerare in via temporanea
dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice, partiti,
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati che trattano dati personali per esclusiva finalita' di
selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di
propaganda, nel circoscritto ambito temporale concernente le
menzionate consultazioni elettorali amministrative;
Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato
provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di
informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli
interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi
fini di propaganda elettorale dall'obbligo di fornire l'informativa,
sino alla data del 31 luglio 2007; cio', con riferimento
all'informativa dovuta a persone cui si riferiscono dati personali
estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano
contattate da chi utilizza i dati o che ricevano materiale di
propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta
elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
Ritenuto che, decorsa la data del 31 luglio 2007, partiti,
movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli
candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera
conservazione) i dati personali lecitamente raccolti secondo le
modalita' indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005,
per esclusive finalita' di selezione di candidati, propaganda
elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno
gli interessati entro il 30 settembre 2007, nei modi previsti
dall'art. 13 del Codice;
Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati
promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli
interessati entro il predetto termine del 30 settembre 2007 nei modi
previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o
distrutti;
Rilevato che l'interessato puo' esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del
trattamento e' tenuto a fornire un idoneo riscontro;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Tutto cio' premesso, il Garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice,
prescrive ai titolari di trattamento interessati di adottare le
misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale
di questa autorita' del 7 settembre 2005 e richiamate nel presente
provvedimento, al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
b) ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Codice, dispone che
partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e
singoli candidati possano prescindere dal rendere l'informativa agli
interessati, alle condizioni e nei limiti indicati in motivazione,
sino al 31 luglio 2007;
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero
della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 3 maggio 2007
Il presidente
Pizzetti
Il relatore
Chiaravalloti
Il segretario generale
Buttarelli