UNISU - UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE ''NICCOLO' CUSANO''
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto rettorale 28 maggio 2007 recante:
"Modificazioni allo statuto"
In calce al decreto rettorale concernente le modificazioni allo
statuto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
128 del 5 giugno 2007, alla pagina 66, si intende riportato, in
allegato, il seguente statuto:
Statuto
Art. 1.
1. E' istituita l'Universita' telematica delle scienze umane
"Niccolo' Cusano" di seguito denominata Universita', con sede
centrale in Roma.
2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare
completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di
istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione
italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere
quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo
ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un
ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il
rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi
dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto
ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere,
oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione
mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con
particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine
l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili
agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire
l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo
professionale dei lavoratori.
4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni
previste dall'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.
5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della
Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa,
amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi
ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario
e nei limiti del presente Statuto.
Art. 2.
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio delle
scienze umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei
fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il
funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere
soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei
promotori.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate
tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i
beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali
l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche
sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la
collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati
italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili,
l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione
dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la
circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle
proprie sedi.
Art. 3.
1. Sono organi centrali della Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) la giunta;
d) il rettore;
e) il senato accademico;
f) il nucleo di valutazione interno;
g) il collegio dei revisori dei conti.
2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i consigli di facolta';
b) i consigli di corso di laurea;
c) i dipartimenti.
Art. 4.
1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Consorzio
delle scienze umane ed e' cosi' composto:
a) il presidente del Consorzio delle scienze umane o suo
delegato;
b) l'amministratore delegato;
c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle scienze
umane;
d) il rettore;
e) un rappresentante dei docenti;
f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica;
g) un rappresentante designato da confindustria;
h) il direttore amministrativo che svolge funzioni di
segretario;
i) il direttore generale.
2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di
organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per
almeno un triennio un contributo per il funzionamento
dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio
stesso.
3. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia
la validita' di costituzione del consiglio.
4. Il consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di
amministrazione dell'Universita' e il vice presidente.
L'amministratore delegato puo' essere scelto anche al di fuori del
consiglio.
5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni.
6. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione
del Consorzio delle scienze umane attiva le procedure per la nomina
del nuovo consiglio di amministrazione della Universita' telematica
delle scienze umane.
Art. 5.
1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri,
tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il
governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera
gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura
lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del
senato accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di
ordine scientifico e didattico.
Il consiglio di amministrazione:
a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo
dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne
delibera i relativi programmi;
b) nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o
della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore
e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del
lavoro;
b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi
di studio;
b.2 sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario
tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale,
culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per
apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per
cessazione anticipata della carica del rettore;
b.3 sentito il parere del rettore, nomina uno o piu'
pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su
specifiche deleghe del rettore;
b.4 nomina i presidi delle facolta';
b.5 nomina i direttori di dipartimento;
c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle
modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;
d) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento
didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
e) nomina il direttore amministrativo;
f) nomina l'amministratore delegato;
g) nomina il comitato tecnico organizzatore;
h) nomina il direttore generale;
i) nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di
Ateneo, nonche' il collegio dei revisori;
j) approva i ruoli organici del personale docente, approva le
chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i
ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della
materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del senato
accademico e delle facolta' interessate;
k) approva i ruoli organici del personale
tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture
didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di
tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o
disciplinare nei suoi confronti;
l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
m) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di
nuove facolta', corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica
prevista dalla normativa vigente;
n) definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo
studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la
vigilanza al rettore;
o) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e
dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il
diritto allo studio;
p) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
q) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di
convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri
soggetti pubblici o privati;
r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo
dell'Universita';
s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
t) delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel
caso di liti attive o passive;
u) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla
normativa vigente;
v) delibera i regolamenti della Universita' ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il
regolamento didattico di Ateneo, nonche' per i regolamenti delle
facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';
w) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso,
ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori,
consultivi e operativi;
z) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento
per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate
agli studenti;
a.1 determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso
consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il
collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna
e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi
non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;
a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per
la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie
dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture
didattiche e scientifiche;
a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche'
quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale non docente;
a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e
perfezionamento e degli assegni di ricerca;
a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
a.7 delibera su proposta del senato accademico il regolamento
relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonche'
delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di
professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della
legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa
dei candidati; delibera inoltre i regolamenti per i trasferimenti ai
sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal
presidente del consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide
con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente
nominati.
4. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte
all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 6.
Il presidente del consiglio di amministrazione:
1) provvede a garantire l'adempimento delle finalita'
statutarie;
2) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in
giudizio;
3) convoca e presiede le adunanze del consiglio di
amministrazione e della giunta ove costituita;
4) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei
provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva
la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca
scientifica;
5) e' membro del senato accademico;
6) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente
statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal consiglio
d'amministrazione;
7) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza del consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 7.
1. Il consiglio di amministrazione provvede a costituire una
giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del
consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto
di comune accordo. Svolge le funzioni di segretario il direttore
amministrativo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di
facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica
competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di
amministrazione la giunta delibera:
a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate
dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla
stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente anche con
qualifica dirigenziale;
c) sentito il consiglio di facolta', sulle modalita' di
ammissione degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali
esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di
perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca.
4. La giunta adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i
provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al
quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione
successiva.
Art. 8.
1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente
statuto tra personalita' di riconosciuto valore e qualificazione
scientifica.
2. Il rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere
confermato.
3. Il rettore:
a) riferisce con relazione annuale al consiglio di
amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica
dell'Universita';
b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e
didattica;
c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento
dei titoli accademici;
e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle
leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto;
f) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il
coordinamento con il consiglio d'amministrazione;
g) formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;
h) fissa direttive organizzative generali per assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita'
telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;
l) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;
m) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli
studenti;
n) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di
competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta
immediatamente successiva.
Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di
seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze.
Al rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione
deliberata dal consiglio d'amministrazione.
Art. 9.
1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e
lo presiede e dai presidi delle facolta' istituite.
2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e'
comunicato al presidente del consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia
di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e
didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento
universitario. In particolare il senato accademico:
a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano
di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei
ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di
ricerca;
d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la
ricerca;
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da
adottare nello svolgimento dei processi di
insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a
distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli
studenti.
4. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto
consultivo il direttore generale il quale esercita le funzioni di
segretario del senato stesso.
Art. 10.
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e
degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di
valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da
un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri
stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal consiglio
d'amministrazione dell'Universita'.
2. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interno
l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle
informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti
nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Art. 11.
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e'
composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti
prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei
revisori dei conti sono determinate nel regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal
consiglio di amministrazione.
Art. 12.
1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica,
nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di
promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le facolta' saranno validamente costituite quando risultano
inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.
3. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
4. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina
l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In
particolare il preside:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo
il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento in materia didattica;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta';
d) e' membro di diritto del senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in
base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
5. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra
i docenti di ruolo di prima fascia.
Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed e'
rieleggibile.
Art. 13.
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del
consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento
generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le
modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono
stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel
rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di
sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di
sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita'
didattiche in conformita' alle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e del senato Accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti
per la copertura degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di
ammissione ai corsi di studio;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente Statuto.
Art. 14.
1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita'
puo' rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di
studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione
finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra
iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce
alle universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel
Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
Art. 15.
1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale
l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e
istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo'
promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
Art. 16.
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art.
14, comma 1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento
didattico di ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei
corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270
del 22 ottobre 2004.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta
del senato accademico, dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
Art. 17.
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento
didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di
prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti
idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni,
mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare
anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici
nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento
economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori
si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia
per il personale docente e ricercatore delle universita' statali. Il
trattamento di quiescenza e' assicurato presso l'INPDAP ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
4. I professori trasferiti dalle universita' statali e non
statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del
trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime
universita' statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto
professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi
dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o
tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a
docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi
didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il
compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di
impegno richiesto.
Art. 18.
1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le
attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito
delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi
formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e
ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove
conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a
ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo
svolgimento della ricerca di' base e applicata.
Art. 19.
1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di
ricerca sono preposti i dipartimenti.
I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e
per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facolta'
diverse.
Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei
singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere
direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale;
b) organizza e coordina l'attivita' del personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento
acquisito a titolo oneroso o gratuito;
d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle
norma vigenti.
Sono organi del dipartimento:
1) il direttore;
2) il consiglio di dipartimento.
Art. 20.
1. Il direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato.
2. Il direttore:
a) presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative
delibere;
b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e
di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte
dal dipartimento;
e) e' membro di diritto del senato accademico;
f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre
strutture dell'Ateneo.
3. Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del
dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di prima
fascia, o di seconda fascia in caso di non disponibilita', un vice
direttore con il compito di coadiuvarlo.
In caso di assenza o di impedimento del direttore, svolge le
funzioni di direttore il docente con la maggiore anzianita' nei
ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del
direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi
di mancanza o di impedimento.
Art. 21.
1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di
dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il consiglio di dipartimento e' organo di programmazione e di
gestione delle attivita' del dipartimento.
In particolare:
a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli
studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei
collaboratori all'attivita' di ricerca;
b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino
con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al
consiglio d'amministrazione;
c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione
sui risultati dell'attivita' di ricerca;
d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi
di laurea, di master universitari, di formazione continua e quelli
finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le
condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio
d'amministrazione;
f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del
personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di
risorse finanziarie al senato accademico ed al consiglio
d'amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca
svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto
della didattica;
h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per
l'approvazione al consiglio d'amministrazione.
Art. 22.
1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei consigli di facolta'
e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico
organizzatore costituito dal rettore, che lo presiede, e da un
massimo di quindici componenti designati dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti la
qualifica di professori universitari.
2. Il comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni
necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina
degli ordinari organi.
3. Il comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni
all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente
statuto.
Art. 23.
1. Il direttore generale dell'Universita' e' assunto con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni
rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa
delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso
definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede
alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione
dei risultati conseguiti.
Art. 24.
1. L'amministratore delegato e' assunto su proposta del
presidente del consiglio di amministrazione con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra
persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del
consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti
ed i doveri dell'amministratore delegato e provvede alla definizione
del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati
conseguiti.
Art. 25.
1. Il direttore amministrativo e' assunto con contratto di durata
non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di
adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.
Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del direttore
amministrativo e il relativo trattamento economico.
Art. 26.
1. Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le
sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni
sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal consiglio di
amministrazione al consorzio delle scienze umane.
Art. 27.
1. L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca secondo le modalita' stabilite nel relativo
regolamento.
Art. 28.
1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data
indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal presidente del
consiglio d'amministrazione.
2. Il presente statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.