GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 147 DEL 27/6/2007

UNISU - UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE ''NICCOLO' CUSANO'' 

COMUNICATO 
Comunicato  relativo  al  decreto  rettorale  28 maggio 2007 recante:
"Modificazioni allo statuto"
    In  calce  al decreto rettorale concernente le modificazioni allo
statuto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
128  del  5  giugno  2007,  alla  pagina 66, si intende riportato, in
allegato, il seguente statuto:

Statuto
                               Art. 1.
    1.  E'  istituita  l'Universita'  telematica  delle scienze umane
"Niccolo'   Cusano"  di  seguito  denominata  Universita',  con  sede
centrale in Roma.
    2.  L'Universita'  nasce  con  la  finalita'  specifica  di  dare
completa   attuazione   a   quanto   affermato   dall'art.  27  della
Dichiarazione   Universale   dei  diritti  dell'uomo  in  materia  di
istruzione  del  10  dicembre  1948 e dall'art. 34 della Costituzione
italiana  che  garantisce  a  tutti i cittadini il diritto a ricevere
quell'istruzione  che  contribuisca  alla  formazione  dell'individuo
ponendo  tutti  i  capaci  e  meritevoli in condizioni di svolgere un
ruolo  utile  nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il
rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
    3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi
dall'art.  26  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289 e del decreto
ministeriale  17  aprile  2003,  ha  il compito primario di svolgere,
oltre  all'attivita'  di ricerca e di studio, attivita' di formazione
mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con
particolare  riguardo  alle  applicazioni  di e-learning. A tale fine
l'Universita'  adotta  ogni idonea iniziativa per rendere accessibili
agli   studenti   i  corsi  di  studio  a  distanza  e  per  favorire
l'inserimento  dei  giovani  nel  mercato  del  lavoro  e lo sviluppo
professionale dei lavoratori.
    4.  L'Universita'  appartiene  alla  categoria  delle istituzioni
previste   dall'art.   1,  comma  2,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.
    5.   L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'art.  33  della
Costituzione  e  pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa,
amministrativa,  finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi
ed  ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario
e nei limiti del presente Statuto.
                               Art. 2.
    1.  L'Universita'  e'  promossa  e  sostenuta dal Consorzio delle
scienze  umane  con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei
fini  istituzionali  e  provvede  ai  relativi mezzi necessari per il
funzionamento.
    2.  Allo  sviluppo  dell'Universita' potranno altresi' concorrere
soggetti  pubblici  e  privati  interessati a sostenere l'impegno dei
promotori.
    3.  Al  mantenimento  dell'Universita'  sono  altresi'  destinate
tasse,  contributi  e  diritti versati dagli studenti nonche' tutti i
beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
    4.   Per   il   perseguimento   dei  propri  scopi  istituzionali
l'Universita'  sviluppa  la  ricerca  e  svolge  attivita' didattiche
sperimentali  nonche'  attivita'  a  queste  collegate,  anche con la
collaborazione  e  il  supporto  di soggetti sia pubblici che privati
italiani e stranieri.
    5.  Per  assicurare  il costante miglioramento dei propri livelli
qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili,
l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative.
    6.  Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione
dei   propri   fini   istituzionali   l'Universita'   garantisce   la
circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  delle
proprie sedi.
                               Art. 3.
    1. Sono organi centrali della Universita':
      a) il consiglio di amministrazione;
      b) il presidente;
      c) la giunta;
      d) il rettore;
      e) il senato accademico;
      f) il nucleo di valutazione interno;
      g) il collegio dei revisori dei conti.
    2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
      a) i consigli di facolta';
      b) i consigli di corso di laurea;
      c) i dipartimenti.
                               Art. 4.
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' nominato dal Consorzio
delle scienze umane ed e' cosi' composto:
      a)  il  presidente  del  Consorzio  delle  scienze  umane o suo
delegato;
      b) l'amministratore delegato;
      c)  nove  rappresentanti  designati dal Consorzio delle scienze
umane;
      d) il rettore;
      e) un rappresentante dei docenti;
      f)    un    rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica;
      g) un rappresentante designato da confindustria;
      h)   il   direttore   amministrativo  che  svolge  funzioni  di
segretario;
      i) il direttore generale.
    2.   Possono  essere  chiamati  a  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione  rappresentanti,  in  numero  non superiore a tre, di
organismi  pubblici  e  privati  i  quali  si impegnano a versare per
almeno    un    triennio   un   contributo   per   il   funzionamento
dell'Universita'  di  importo  determinato con delibera del consiglio
stesso.
    3.  La  mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia
la validita' di costituzione del consiglio.
    4.  Il  consiglio  di Amministrazione nomina tra le componenti di
cui  alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del consiglio di
amministrazione    dell'Universita'    e    il    vice    presidente.
L'amministratore  delegato  puo'  essere scelto anche al di fuori del
consiglio.
    5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni.
    6.  Ad  ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione
del  Consorzio  delle scienze umane attiva le procedure per la nomina
del  nuovo  consiglio di amministrazione della Universita' telematica
delle scienze umane.
                               Art. 5.
    1.  Spettano  al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri,
tanto  di  ordinaria  quanto di straordinaria amministrazione, per il
governo  dell'Universita'.  Il  consiglio di amministrazione delibera
gli  atti  fondamentali  di  governo  dell'Universita',  al  fine  di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
economico-finanziaria  e  patrimoniale dell'Universita' e ne assicura
lo  svolgimento  delle  attivita',  ferme  restando le competenze del
senato  accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di
ordine scientifico e didattico.
    Il consiglio di amministrazione:
      a)     delibera    l'indirizzo    generale    dello    sviluppo
dell'Universita'  in  funzione  delle  finalita'  istituzionali  e ne
delibera i relativi programmi;
      b) nomina il rettore tra le personalita' del mondo accademico o
della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore
e   qualificazione  scientifica,  imprenditoriale,  culturale  e  del
lavoro;
      b.1  delibera  l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi
di studio;
      b.2  sentito  il  parere del rettore, nomina un rettore vicario
tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale,
culturale  e  del  lavoro,  che  esercita le funzioni del rettore per
apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per
cessazione anticipata della carica del rettore;
      b.3   sentito   il  parere  del  rettore,  nomina  uno  o  piu'
pro-rettori  tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su
specifiche deleghe del rettore;
      b.4 nomina i presidi delle facolta';
      b.5 nomina i direttori di dipartimento;
      c)  provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle
modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;
      d)  delibera  su proposta del senato accademico, il regolamento
didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
      e) nomina il direttore amministrativo;
      f) nomina l'amministratore delegato;
      g) nomina il comitato tecnico organizzatore;
      h) nomina il direttore generale;
      i)  nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di
Ateneo, nonche' il collegio dei revisori;
      j)  approva  i ruoli organici del personale docente, approva le
chiamate   dei   professori,  ivi  compresi  quelli  a  contratto,  i
ricercatori  e  i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della
materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del senato
accademico e delle facolta' interessate;
      k)     approva     i     ruoli     organici    del    personale
tecnico-amministrativo,  sulla  base  delle  esigenze delle strutture
didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di
tale   personale   ed   adotta  ogni  provvedimento  organizzativo  o
disciplinare nei suoi confronti;
      l)  assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
      m)  delibera,  sentito  il  senato accademico, l'istituzione di
nuove  facolta',  corsi  di studio ed ogni altra iniziativa didattica
prevista dalla normativa vigente;
      n)  definisce  la  carta  dei  servizi  ed  il contratto con lo
studente,  ne  cura  l'esecuzione  e gli adempimenti, demandandone la
vigilanza al rettore;
      o)  delibera  sull'ammontare  delle rette, tasse, soprattasse e
dei  contributi  a  carico  degli  studenti e sugli interventi per il
diritto allo studio;
      p) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
      q)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  la  stipula di
convenzioni  con  altre  universita'  o centri di ricerca e con altri
soggetti pubblici o privati;
      r)  delibera  il  bilancio  preventivo  e  il  conto consuntivo
dell'Universita';
      s)  delibera  su  tutti  i provvedimenti che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
      t)  delibera  la  costituzione in giudizio dell'Universita' nel
caso di liti attive o passive;
      u)  delibera  lo statuto e le sue modifiche in conformita' alla
normativa vigente;
      v)  delibera  i  regolamenti  della  Universita' ai sensi degli
articoli 6  e  7  della  legge  n.  168/1989,  fatta eccezione per il
regolamento  didattico  di  Ateneo,  nonche'  per i regolamenti delle
facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';
      w)  puo'  affidare  a  singoli componenti del consiglio stesso,
ovvero  a  commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori,
consultivi e operativi;
      z)  delibera  su proposta del senato accademico, il regolamento
per  le  attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate
agli studenti;
      a.1  determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso
consiglio   d'amministrazione,  per  il  senato  accademico,  per  il
collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna
e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi
non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;
      a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per
la  didattica  e  la  ricerca,  sulla  base  delle  finalita' proprie
dell'Universita',  tenuto  conto  delle  indicazioni  delle strutture
didattiche e scientifiche;
      a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la  contabilita'  dell'Universita'  secondo le norme vigenti, nonche'
quello  per  la  disciplina  dello  stato giuridico e del trattamento
economico del personale non docente;
      a.4  delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
      a.5  delibera  per il conferimento dei premi, borse di studio e
perfezionamento e degli assegni di ricerca;
      a.6   delibera   su   ogni   altro   argomento   di   interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
      a.7  delibera  su proposta del senato accademico il regolamento
relativo  alle  chiamate  dei professori ordinari e associati nonche'
delibera  le  procedure  selettive  per  la  copertura  dei  posti di
professori  ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della
legge  9  maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa
dei  candidati; delibera inoltre i regolamenti per i trasferimenti ai
sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.
    3.  Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei
presenti.  In  caso  di  parita' di voti prevale il voto espresso dal
presidente  del  consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide
con  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti effettivamente
nominati.
    4.  Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte
all'anno,  ed  ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita',
ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
                               Art. 6.
    Il presidente del consiglio di amministrazione:
      1)   provvede   a   garantire   l'adempimento  delle  finalita'
statutarie;
      2)  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Universita'  anche  in
giudizio;
      3)   convoca   e   presiede   le   adunanze  del  consiglio  di
amministrazione e della giunta ove costituita;
      4)    assicura   l'esecuzione   delle   deliberazioni   e   dei
provvedimenti  del  consiglio di amministrazione e della giunta salva
la  competenza  del  rettore  in  materia  di  didattica e di ricerca
scientifica;
      5) e' membro del senato accademico;
      6)  esercita  le  altre  competenze  attribuitegli dal presente
statuto,    nonche'   poteri   ad   esso   delegati   dal   consiglio
d'amministrazione;
      7) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza  del consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione successiva.
                               Art. 7.
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  provvede a costituire una
giunta  quale  sua  emanazione  operativa composta dal presidente del
consiglio  di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto
di  comune  accordo.  Svolge  le  funzioni di segretario il direttore
amministrativo.
    2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di
facolta'   allorche'  vengano  trattate  materie  di  loro  specifica
competenza.
    3.   Sulla   base   di   specifiche   deleghe  del  consiglio  di
amministrazione la giunta delibera:
      a)  norma  della  legislazione vigente, in merito alle chiamate
dei  professori  di  ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla
stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
      b)  sulle  assunzioni  del  personale  non  docente  anche  con
qualifica dirigenziale;
      c)  sentito  il  consiglio  di  facolta',  sulle  modalita'  di
ammissione degli studenti ai corsi di studio;
      d)  sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali
esoneri;
      e)   sul   conferimento   dei  premi,  borse  di  studio  e  di
perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca.
    4.  La  giunta  adotta,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza, i
provvedimenti  di  competenza  del  consiglio  di amministrazione, al
quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione
successiva.
                               Art. 8.
    1.  Il  rettore  e'  nominato  ai  sensi dell'art. 5 del presente
statuto  tra  personalita'  di  riconosciuto  valore e qualificazione
scientifica.
    2.  Il  rettore  dura  in  carica  un  quadriennio  e puo' essere
confermato.
    3. Il rettore:
      a)   riferisce   con   relazione   annuale   al   consiglio  di
amministrazione     sull'attivita'     scientifica     e    didattica
dell'Universita';
      b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e
didattica;
      c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
      d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento
dei titoli accademici;
      e)  esercita  tutte  le  altre funzioni ad esso demandate dalle
leggi  sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto;
      f)  convoca  e  presiede  il senato accademico e ne assicura il
coordinamento con il consiglio d'amministrazione;
      g)  formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione
sull'attivita'  didattica  e  scientifica dell'Universita' e assicura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;
      h)   fissa  direttive  organizzative  generali  per  assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
      i)  sovrintende  all'erogazione degli insegnamenti in modalita'
telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;
      l)  vigila  sul  rispetto  della  carta  dei servizi e nomina i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;
      m)  esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli
studenti;
      n)  adotta,  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza, gli atti di
competenza  del  senato  accademico salvo ratifica nella prima seduta
immediatamente successiva.
    Il  rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di
seguire   particolari   aspetti   della   gestione   dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze.
    Al   rettore   viene  riconosciuta  una  indennita'  di  funzione
deliberata dal consiglio d'amministrazione.
                               Art. 9.
    1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e
lo presiede e dai presidi delle facolta' istituite.
    2.  L'ordine  del  giorno  delle  sedute del senato accademico e'
comunicato   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'.
    3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia
di   programmazione,  coordinamento  e  di  indirizzo  scientifico  e
didattico  che  gli  sono  attribuite  dalle  norme  dell'ordinamento
universitario. In particolare il senato accademico:
      a)  elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano
di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;
      b)  propone  la  costituzione,  modificazione  e disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
      c)  propone  le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei
ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di
ricerca;
      d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie  per  il  personale  docente  e  dei finanziamenti per la
ricerca;
      e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
      f)  stabilisce  la  tipologia  delle  modalita'  didattiche  da
adottare       nello       svolgimento      dei      processi      di
insegnamento/apprendimento,  anche attraverso forme di interazione "a
distanza",  per  l'organizzazione  delle verifiche del profitto degli
studenti.
    4.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa  con  voto
consultivo  il  direttore  generale  il quale esercita le funzioni di
segretario del senato stesso.
                              Art. 10.
    1.  L'Universita'  adotta un sistema di valutazione interna della
gestione  amministrativa,  delle  attivita' didattiche e di ricerca e
degli  interventi  di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di
valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da
un  numero  di  membri determinato entro i limiti e secondo i criteri
stabiliti   dalle   norme   vigenti,   e   nominati   dal   consiglio
d'amministrazione dell'Universita'.
    2.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di  valutazione  interno
l'autonomia  operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle
informazioni  necessarie  e la pubblicita' e la diffusione degli atti
nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
                              Art. 11.
    1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'Universita'  e'
composto   da  tre  membri  effettivi  e  da  due  supplenti,  scelti
prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
    2.  Le  procedure  di  nomina e di funzionamento del collegio dei
revisori   dei   conti   sono   determinate   nel   regolamento   per
l'amministrazione,   la   finanza  e  la  contabilita'  adottato  dal
consiglio di amministrazione.
                              Art. 12.
    1.   Le   facolta'   hanno  autonomia  scientifica  e  didattica,
nell'ambito  del  presente  statuto  e  hanno  il compito primario di
promuovere  e  organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2.  Le  facolta'  saranno validamente costituite quando risultano
inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.
    3. Sono organi della facolta':
      a) il preside;
      b) il consiglio di facolta'.
    4.  Il  preside  rappresenta  la facolta', ne promuove e coordina
l'attivita',  sovraintende  al  regolare funzionamento della stessa e
cura  l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'. In
particolare il preside:
      a)  convoca  e presiede il consiglio di facolta', predisponendo
il relativo ordine del giorno;
      b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento in materia didattica;
      c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della facolta';
      d) e' membro di diritto del senato accademico;
      e)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli competono in
base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
    5. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra
i docenti di ruolo di prima fascia.
    Il   Preside  dura  in  carica  quattro  anni  accademici  ed  e'
rieleggibile.
                              Art. 13.
    1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  di  prima  e  seconda  fascia.  Fanno parte inoltre del
consiglio  di  facolta',  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le
modalita'  di  funzionamento  di  ciascun  consiglio di facolta' sono
stabilite  dal  regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel
rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
    2. Sono compiti del consiglio di facolta':
      a)  la  predisposizione  e  l'approvazione  delle  proposte  di
sviluppo  della  facolta',  ai  fini  della  definizione dei piani di
sviluppo dell'Ateneo;
      b)   la   programmazione  e  l'organizzazione  delle  attivita'
didattiche   in  conformita'  alle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione e del senato Accademico;
      c)  la  formulazione  delle proposte in ordine a tutti gli atti
per la copertura degli insegnamenti attivati;
      d)  la  formulazione  delle  proposte  in  ordine ai criteri di
ammissione ai corsi di studio;
      e)  esercitare  tutte  le  altre attribuzioni ad esso demandate
dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente Statuto.
                              Art. 14.
    1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita'
puo'  rilasciare  i  titoli  accademici di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale  n.  270  del  22  ottobre 2004, al termine dei corsi di
studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
    2.  L'Universita'  puo'  istituire  i  corsi previsti dall'art. 6
della  legge  19  novembre  1990,  n.  341  in  materia di formazione
finalizzata  e  di  servizi  didattici integrativi nonche' ogni altra
iniziativa  formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce
alle universita'.
    3.  In  attuazione  dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio
1999,   n.   4,  l'Universita'  puo'  attivare,  disciplinandoli  nel
Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al
conseguimento   delle   lauree   o   delle  lauree  magistrali,  alla
conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
                              Art. 15.
    1.  L'Universita'  favorisce  attivita' di ricerca, di consulenza
professionale  e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
    2.    L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali   e
internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
    3.   Al   fine   di  realizzare  la  cooperazione  internazionale
l'Universita'  puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e
istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo'
promuovere   e   incoraggiare   scambi   internazionali  di  docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
                              Art. 16.
    1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art.
14,  comma  1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento
didattico  di ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei
corsi  di  studio  di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270
del 22 ottobre 2004.
    2.  Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta
del    senato    accademico,   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'.
                              Art. 17.
    1.  Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento
didattico  di  Ateneo  sono  impartiti  da professori universitari di
prima  e  di  seconda  fascia,  da  ricercatori  nonche'  da  esperti
idoneamente   qualificati  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni,
mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
    2.  I  contratti  di  cui  al comma precedente possono riguardare
anche  moduli  di  insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici
nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
    3.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico  e  di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori
si  osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia
per  il personale docente e ricercatore delle universita' statali. Il
trattamento  di  quiescenza  e'  assicurato  presso l'INPDAP ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
    4.  I  professori  trasferiti  dalle  universita'  statali  e non
statali  entrano  in  ruolo  con  l'anzianita' maturata alla data del
trasferimento   quali   professori   di   ruolo  presso  le  medesime
universita' statali e non statali.
    5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto
professori  di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi
dotati   di  comprovata  ed  adeguata  qualificazione  scientifica  o
tecnica.
    6.  Contratti  di  insegnamento  possono essere conferiti anche a
docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
    7.   I   contratti   di  insegnamento  determinano  gli  obblighi
didattici,  il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il
compenso  e'  commisurato al grado di qualificazione ed al livello di
impegno richiesto.
                              Art. 18.
    1.  I  docenti  di  ruolo  e i professori a contratto svolgono le
attivita'  di  insegnamento  e di accertamento coordinate nell'ambito
delle  strutture  didattiche  al  fine  di  perseguire  gli obiettivi
formativi prefissati.
    2.  L'attivita'  di ricerca e' compito primario di ogni docente e
ricercatore dell'Universita'.
    3.  L'Universita',  al fine di consentire l'acquisizione di nuove
conoscenze,  fondamento  dell'insegnamento  universitario, fornisce a
ciascun   docente   e   ricercatore   gli  strumenti  necessari  allo
svolgimento della ricerca di' base e applicata.
                              Art. 19.
    1.  Alla  promozione  e  all'organizzazione  delle  attivita'  di
ricerca sono preposti i dipartimenti.
    I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e
per  metodo,  e  possono  comprendere docenti appartenenti a facolta'
diverse.
    Il  dipartimento,  ferma  restando  l'autonomia  scientifica  dei
singoli  professori  e  ricercatori  e  il  loro  diritto ad accedere
direttamente  ai  fondi  per  la  ricerca scientifica, secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
      a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale;
      b)    organizza    e   coordina   l'attivita'   del   personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
      c)  gestisce  i  fondi  di  dotazione  ed  ogni  altro provento
acquisito a titolo oneroso o gratuito;
      d)  esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle
norma vigenti.
    Sono organi del dipartimento:
      1) il direttore;
      2) il consiglio di dipartimento.
                              Art. 20.
    1. Il direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato.
    2. Il direttore:
      a)  presiede  il  consiglio  e cura l'esecuzione delle relative
delibere;
      b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
      c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
      d)  vigila  sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e
di  regolamento,  per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte
dal dipartimento;
      e) e' membro di diritto del senato accademico;
      f)  mantiene  i rapporti con gli organi centrali e con le altre
strutture dell'Ateneo.
    3.  Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del
dipartimento,  puo'  nominare  tra  i  professori  di  ruolo di prima
fascia,  o  di  seconda fascia in caso di non disponibilita', un vice
direttore con il compito di coadiuvarlo.
    In  caso  di  assenza  o  di impedimento del direttore, svolge le
funzioni  di  direttore  il  docente  con  la maggiore anzianita' nei
ruoli,  che  presiede  altresi'  la  seduta  per  la designazione del
direttore.  Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi
di mancanza o di impedimento.
                              Art. 21.
    1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede;  dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di
dottorato   di  ricerca,  ove  tali  corsi  siano  istituiti,  da  un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
    2.  Il consiglio di dipartimento e' organo di programmazione e di
gestione delle attivita' del dipartimento.
    In particolare:
      a)  delibera  sulle  domande di afferenza dei professori, degli
studenti  di  dottorato,  ove i corsi relativi siano istituiti, e dei
collaboratori all'attivita' di ricerca;
      b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono  trasmessi  alle  facolta',  sulla  base di un circostanziato
piano  di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino
con  le  esigenze  didattiche  e  le  rinviino  per  la  decisione al
consiglio d'amministrazione;
      c)  approva  annualmente il piano delle ricerche e la relazione
sui risultati dell'attivita' di ricerca;
      d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi
di  laurea,  di  master universitari, di formazione continua e quelli
finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;
      e)  approva  convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le
condizioni   e  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal  consiglio
d'amministrazione;
      f)   detta   criteri  generali  per  l'impiego  coordinato  del
personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
      g)  avanza  richieste  di  spazi, di personale, di servizi e di
risorse   finanziarie   al   senato   accademico   ed   al  consiglio
d'amministrazione,  motivate  sulla  base  dell'attivita'  di ricerca
svolta  e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto
della didattica;
      h)  adotta  a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per
l'approvazione al consiglio d'amministrazione.
                              Art. 22.
    1.  In  sede di prima applicazione del presente statuto, e per un
periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei consigli di facolta'
e   del   senato  accademico  sono  svolte  da  un  comitato  tecnico
organizzatore  costituito  dal  rettore,  che  lo  presiede,  e da un
massimo   di   quindici   componenti   designati   dal  consiglio  di
amministrazione  dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti la
qualifica di professori universitari.
    2.  Il  comitato  tecnico  organizzatore  assume le deliberazioni
necessarie  per  il  funzionamento  dell'Universita'  e per la nomina
degli ordinari organi.
    3.  Il  comitato  di  cui  al comma 1 cessera' dalle sue funzioni
all'atto  di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente
statuto.
                              Art. 23.
    1.   Il   direttore  generale  dell'Universita'  e'  assunto  con
contratto  a  tempo determinato di durata non superiore a cinque anni
rinnovabile,  tra  persone  dotate  di esperienza manageriale, previa
delibera  del  consiglio  di  amministrazione.  Il  contratto  stesso
definisce  i  diritti  ed  i doveri del direttore generale e provvede
alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione
dei risultati conseguiti.
                              Art. 24.
    1.   L'amministratore   delegato   e'  assunto  su  proposta  del
presidente  del  consiglio  di  amministrazione con contratto a tempo
determinato  di  durata  non superiore a cinque anni rinnovabile, tra
persone   dotate  di  esperienza  manageriale,  previa  delibera  del
consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti
ed  i doveri dell'amministratore delegato e provvede alla definizione
del  relativo  trattamento  economico anche in funzione dei risultati
conseguiti.
                              Art. 25.
    1. Il direttore amministrativo e' assunto con contratto di durata
non  superiore  a  cinque  anni  rinnovabili,  tra  persone dotate di
adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.
    Il  contratto  stesso  definisce i diritti e doveri del direttore
amministrativo e il relativo trattamento economico.
                              Art. 26.
    1.  Qualora  l'Universita'  debba per qualsiasi motivo cessare le
sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni
sua   attivita'   patrimoniale   e'   devoluta   dal   consiglio   di
amministrazione al consorzio delle scienze umane.
                              Art. 27.
    1.  L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  secondo  le  modalita' stabilite nel relativo
regolamento.
                              Art. 28.
    1.  Il  presente  statuto  entra in vigore a decorrere dalla data
indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal presidente del
consiglio d'amministrazione.
    2.  Il  presente  statuto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


fp07-gr07