UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 25 maggio 2007
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli
articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della
Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e
successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la
procedura per le relative modifiche;
Viste le deliberazioni assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e
del 28 marzo 2007, dal Senato accademico Integrato secondo la
previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione
generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state
impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei
Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di
legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale
e' stato inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il
testo dello Statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere,
per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in
merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 3.4, 3.10, 3.12, 5.1, 5.2, dello Statuto di autonomia
dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.4
Il Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di
ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e
dai professori incaricati stabilizzati della facolta', nonche' da una
rappresentanza degli studenti.
Il Regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalita' di
elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validita' delle sedute del Consiglio di facolta' e'
richiesta la partecipazione della meta' piu' uno degli aventi titolo
a comporre il Consiglio di facolta', dopo aver detratto le assenze
giustificate in misura non superiore al 30% degli stessi aventi
titolo.
Il Consiglio di facolta' puo' delegare al Consiglio di Presidenza
di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria
amministrazione con modalita' previste dal proprio Regolamento.
2. Il Consiglio di facolta', avvalendosi dei pareri espressi dai
Consigli dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai
Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse
finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle
deliberazioni assunte al riguardo dagli Organi di governo
dell'Universita';
b) propone al Senato accademico, sulla base delle proprie risorse
didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di
studenti da immatricolare annualmente;
c) propone modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo
riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;
d) programma annualmente l'attivita' didattica;
e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;
f) procede, su parere dei Consigli di corso di studio i,
all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura
previo parere di almeno uno dei Dipartimento presso il quale
afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento
di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di
contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata
qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di
ricercatore;
h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;
m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai
ricercatori;
n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva
attivita' scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e
ricercatori previsti dalla normativa;
p) approva la relazione annuale sull'attivita' didattica
predisposta dal preside;
q) elabora i piani di sviluppo della facolta';
r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni
di legge vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di
ruolo afferenti alle facolta';
s) delibera il regolamento di facolta'.
Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o il Consiglio
delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a
quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del
chiamato.
Alle deliberazioni relative al punto i non partecipano le
rappresentanze degli studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r
e' obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui
afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le
previsioni di cui al successivo art. 7.4.
3. Laddove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio, al
Consiglio di facolta' sono altresi' attribuiti i compiti di cui
all'art. 3.6 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di facolta' puo' organizzare i propri lavori anche
costituendo Commissioni istruttorie permanenti o temporanee.
Compiti, attribuzioni, composizione e modalita' di funzionamento di
tali Commissioni sono contenute nel regolamento di facolta'.
Il regolamento di facolta' definisce anche le norme relative alle
articolazioni della facolta', le modalita' per lo svolgimento delle
elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonche' tempi e modi
per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.
Art. 3.10
Il Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu'
settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per
metodo.
Esso promuove e coordina le attivita' di ricerca nel rispetto
dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto
di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti
da Enti pubblici o privati.
Ai Dipartimenti fanno capo i Corsi di dottorato di ricerca.
Il Dipartimento inoltre:
concorre allo svolgimento delle attivita' didattiche secondo le
indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di facolta' dai
Consigli di Corso di corso di studio;
esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti
di professore e ricercatore in organico relativi ai settori
scientifico-disciplinari di propria competenza;
esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di
professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei
contratti di insegnamento.
2. Al Dipartimento afferiscono:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
c) i professori a contratto;
d) i ricercatori;
e) i titolari di assegni di ricerca;
f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
h) gli studenti che ne fanno richiesta.
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di
spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.
Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali,
puo' stipulare contratti e convenzioni con la pubblica
amministrazione e con enti pubblici e privati, e puo' fornire
prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel
Regolamento generale di Ateneo.
5. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) la Giunta;
c) il Consiglio di Dipartimento.
6. Il direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio
e la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la
collaborazione della Giunta promuove le attivita' del Dipartimento;
vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello
Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli altri Organi
dell'Universita'; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli
dalla normativa in vigore.
Il direttore e' eletto tra i professori di I fascia del
Dipartimento e non puo' essere eletto per piu' di due mandati
consecutivi.
In mancanza di professori di I fascia ovvero in caso di impedimento
ritenuto motivato dal Senato accademico, la Direzione del
Dipartimento e' affidata al professore di II fascia eletto con le
stesse modalita'.
Il direttore e' nominato dal rettore.
La durata del mandato e' di quattro anni accademici.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si
procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in
caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del
Consiglio di Dipartimento.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal Regolamento di
Dipartimento.
Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della
Giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in
caso di impedimento o assenza.
Il vice-direttore e' nominato con decreto del rettore.
L'incarico di segretario amministrativo ha durata quadriennale ed
e' attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del
direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, ad un Funzionario
amministrativo in possesso dei requisiti necessari.
7. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del Dipartimento.
Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori,
il segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo, le
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti
iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal
Dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca. La consistenza
delle rappresentanze, le modalita' di elezione delle stesse e di
funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di
Dipartimento.
Le modalita' di funzionamento del Consiglio e di elezione delle
rappresentanze sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori
scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento. Il Senato
accademico, su parere del Comitato di coordinamento e programmazione,
decide nei casi eventualmente controversi.
Il Consiglio puo' delegare parte delle sue attribuzioni alla
Giunta.
8. La Giunta coadiuva il direttore, dura in carica quattro anni e
la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal
Regolamento di Dipartimento.
Le modalita' di elezione e di funzionamento della Giunta sono
definite dal regolamento di Dipartimento.
9. I Dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del
presente Statuto sono indicati nella Tabella E.
10. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di
scegliere il Dipartimento al quale intende afferire.
Nel Regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le
condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la
disattivazione dei Dipartimenti nonche' le modalita' per l'esercizio
del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.
Titolo III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 3.12
Scuole superiori e di Alta formazione
1. L'Universita' istituisce Scuole superiori e di Alta formazione
post-laurea incardinate nelle facolta'.
2. Le Scuole sono strutture di gestione con autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile. Alle stesse si applicano le
norme contenute nel Regolamento generale di Ateneo, nel Regolamento
didattico di Ateneo, nel Regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', nonche' in ogni altro regolamento
dell'Universita' nel quale la Scuola sia annoverata tra le strutture
destinatarie.
Le Scuole superiori e di Alta formazione sono indicate nella
Tabella G dello Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria.
Titolo V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
Art. 5.1
Organizzazione amministrativa
1. L'Universita' definisce nella sua autonomia, la dotazione
organica del personale tecnico e amministrativo necessario al
perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle
mutevoli esigenze di gestione e disponibilita' di risorse, nel
rispetto della normativa vigente.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Universita', nel rispetto
del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e
funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, e'
disciplinata dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti
interni e dai provvedimenti di carattere generale.
3. La struttura organizzativa prevede il direttore amministrativo,
i dirigenti ed il personale tecnico e amministrativo.
4. L'Universita' riconosce, promuove e valorizza la
professionalita' del personale tecnico e amministrativo assicurandone
la formazione permanente nel rispetto delle specifiche
professionalita'.
Art. 5.2
Il direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo coincide con il mandato
del rettore; viene attribuito dal Consiglio di amministrazione su
proposta del rettore ad un dirigente dell'Universita' oppure, previo
nulla osta dell'Amministrazione di provenienza, ad un dirigente di
altra Amministrazione dello Stato o anche a persona di comprovate
capacita' manageriali. L'incarico puo' essere rinnovato.
2. Il direttore amministrativo svolge i compiti assegnatigli dalla
legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
3. Il direttore amministrativo conferisce gli incarichi
dirigenziali. Allo stesso compete anche la eventuale revoca. I
dirigenti ai quali non sia affidata una specifica responsabilita', su
incarico del direttore amministrativo, svolgono funzioni ispettive,
di consulenza, di studio e ricerca od altri incarichi.
4. In particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi
di governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate
dagli stessi;
b) provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi
centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari
di servizio e di apertura al pubblico;
c) procede, in base ai criteri definiti dagli Organi di governo
dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del
personale agli uffici centrali e alle strutture dell'Ateneo;
d) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita' svolge le
procedure per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che
non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia
amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti
all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;
e) indirizza, coordina, verifica e controlla l'attivita' degli
altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in
caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita';
puo' avocare atti di competenza dei dirigenti per particolari motivi
di necessita' ed urgenza specificamente indicati;
f) pone in essere gli atti di gestione relativi al personale
tecnico e amministrativo dell'Universita';
g) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti,
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Universita';
h) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori
ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca
e per la didattica;
i) stipula i contratti e le convenzioni, ad eccezione di quelli
di competenza del rettore o di altri soggetti;
l) promuove e resiste alle liti correlate con gli atti di
gestione posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti,
nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni del Consiglio
di amministrazione, propone eventuali transazioni;
m) puo' formulare proposte al rettore ed agli Organi accademici
in ordine al funzionamento dell'Ateneo;
n) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche
internazionali;
o) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di
sua competenza;
p) fornisce consulenze di tipo tecnico-amministrativo agli Organi
di governo dell'Universita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 25 maggio 2007
Il rettore: Latorre