GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 147 DEL 27/6/2007

SOMMARIO

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 10 maggio 2007 
Fondo  per  gli  investimenti della ricerca di base - Approvazione di
proposte  della  Commissione  FIRB, relative a progetti di ricerca di
base  coinvolti  nell'iniziativa  ERA-NET  Plant Genomics (seduta del
31 gennaio 2007). (Decreto n. 756/Ric).
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra
l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1° dicembre  1998,  recante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro,
al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del
Paese   e   di   potenziarne   la  capacita'  competitiva  a  livello
internazionale e' stato istituito il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca  di  Base  (di  seguito  denominato  FIRB)  individuandone le
finalita';
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)",  che  prevede  l'attribuzione al FIRB per l'anno
2004 dell'importo complessivo di Euro 100.000.000,00;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  378/Ric.  del  26 marzo 2004,
registrato  alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri
e  modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del  Fondo  per  gli  Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
  Visto  l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che
istituisce  il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e
Tecnologica  (FIRST)  nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse
del FIRB;
  Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con
il  quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB
per  l'anno  2004,  secondo le finalita' ivi indicate destinando, tra
l'altro,  risorse  per  Euro  45.000.000,00  al  finanziamento  delle
proposte  progettuali  finalizzate  alla  realizzazione di laboratori
pubblico-privati;
  Visto   il   decreto   direttoriale  di  impegno  n.  188/Ric.  del
10 febbraio 2005 con il quale sono stati impegnati, tra l'altro, Euro
44.550.000,00  per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori
di  ricerca (pari ad Euro 45.000.000,00 detratta la quota dell'1% per
attivita' di valutazione e monitoraggio);
  Visto  il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha
disposto, tra l'altro di destinare Euro 3.000.000,00 al finanziamento
di  progetti  di  ricerca di base nazionali a valenza internazionale,
che  consentono  la  partecipazione  italiana  al progetto di ricerca
europeo ERA-NET Plant Genomics;
  Preso  atto  delle conclusioni del Programme Board di ERA-NET Plant
Genomics,   che   ha   raccomandato   ai   singoli  Stati  membri  il
finanziamento  di  quindici  progetti,  sei  dei  quali  prevedono la
partecipazione di unita' di ricerca italiane;
  Visto   il   dettaglio   progettuale  relativo  alle  attivita'  di
competenza delle unita' di ricerca italiane coinvolte nell'iniziativa
ERA-NET Plant Genomics;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con
cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3
del  predetto  decreto  n.  378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i
progetti da ammettere al finanziamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di
integrazione  e  sostituzione  di alcuni componenti della Commissione
nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del
17 maggio 2004;
  Visti  i  criteri  ed  i parametri fissati dalla Commissione per la
valutazione dei predetti progetti;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo 2007 con il
quale  sono  state  approvate  le proposte della Commissione espresse
nella seduta del 31 gennaio 2007 in merito alla finanziabilita' di n.
6  progetti  coinvolti  nell'iniziativa  ERA-NET  Plant Genomics (con
prescrizioni da osservare in sede di rimodulazione economica);
  Considerato  che  i  contributi  previsti  per  i progetti valutati
positivamente  dalla  Commissione  nella  seduta  del 31 gennaio 2007
ammontano complessivamente ad Euro 2.336.340,00;
  Considerato  che  il  MUR  ha  richiesto a tutti i coordinatori dei
progetti  approvati,  per  via telematica e per il tramite del CINECA
(gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire,
sempre   per  via  telematica  e  per  il  tramite  del  CINECA,  una
rimodulazione  dei  costi  dei  progetti  stessi,  nel rispetto degli
importi approvati con il decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo
2007;
  Considerato  che  risultano  pervenuti,  conformi  all'approvazione
della  Commissione,  i  n.  6  progetti  rimodulati per un importo di
finanziamento (contributo ministeriale) pari ad Euro 2.336.340,00;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere,  per i n. 6 progetti sopra
indicati,  all'adozione  del  decreto direttoriale, di cui al comma 2
dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo
2007  (per  la  statuizione  della durata dei progetti, la decorrenza
delle  attivita'  e  dei  costi  ammissibili,  la  definizione  delle
modalita'  di erogazione e di monitoraggio delle attivita' realizzate
ed il controllo dei risultati conseguiti);
  Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  detta  le  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   "Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  approvati  i seguenti progetti, dove per ciascun progetto,
vengono  indicati  il  coordinatore,  la  struttura  di afferenza, la
durata  del  progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata
al  novantesimo  giorno  dalla  data  del presente decreto), il costo
complessivo  ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per
ciascuna  unita'  di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca,
il  costo  ammesso  e  la  relativa  quota  di  contributo  previsto,
calcolato  nel  rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale
n.   378/Ric.   del  26 marzo  2004,  recante  "Criteri  e  modalita'
procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".

                 
Vedere Allegato

Allegato pag. 44


  2. L'importo di Euro 2.336.340,00 grava sulle disponibilita' di cui
ai seguenti decreti:
    decreto  direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 - Capitolo
FIRB  7256 (attuale Capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra
l'altro,  le  residue  risorse  del  Capitolo  7256-FIRB) - Esercizio
finanziario 2005 - Esercizio di provenienza 2004;
      Rif.  decreto  ministeriale  n.  497/Ric.  del 16 marzo 2006 di
variazione  del decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004
-  Impegno registrato al n. 7104/20002 - Esercizio finanziario 2006 -
Esercizio di provenienza 2004.
  3. I  progetti  ancorche'  non  allegati al presente decreto (e per
quanto  non  in  contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte
integrante ed essenziale.
                               Art. 2.
  1. Ciascuna   unita'   di  ricerca  dovra'  garantire  la  completa
realizzazione  delle  attivita' di propria competenza, assicurando la
copertura  sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli
eventuali maggiori costi.
                               Art. 3.
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento tra le unita' di
ricerca  afferenti  ad  ogni  singolo  progetto  (di  responsabilita'
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione  delle  relative spese, operera' in piena autonomia e
secondo  le  norme  di  legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa  responsabilita';  pertanto  il Ministero dell'universita' e
della  ricerca  (in  seguito  MUR) restera' estraneo ad ogni rapporto
comunque  nascente  con  terzi  in  relazione  allo  svolgimento  del
progetto  stesso,  e  sara'  totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto.
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge   e   regolamentari   non   saranno   riconosciuti  come  costi
ammissibili.
                               Art. 4.
  1. Le  attivita'  connesse con la realizzazione di ciascun progetto
dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1,
fatta salva la possibilita' per il MUR, in assenza di cause ostative,
di  concedere  eventuali  proroghe,  su richiesta del coordinatore di
progetto,   nel   limite   di   dodici  mesi  e  per  fondati  motivi
tecnico-scientifici  o  per cause comunque non imputabili ai soggetti
beneficiari dei contributi.
                               Art. 5.
  1. La  decorrenza  per  l'ammissibilita'  delle  spese sostenute e'
fissata  convenzionalmente  per tutti i progetti al 2 marzo 2007 data
del  decreto  ministeriale n. 250/Ric. di approvazione delle proposte
della Commissione FIRB.
  2.  La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per
ogni  singolo  progetto,  alla scadenza temporale determinata in base
alla  durata  di  cui  all'art.  1, ovvero, in caso di concessione di
proroga,  col termine indicato nel provvedimento di concessione della
proroga  stessa.  Sono  fatte salve le spese sostenute entro sessanta
giorni  da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro
la data di scadenza del progetto.
  3.  I  costi  sostenuti  al  di  fuori  dei  limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
                               Art. 6.
  1. I  soggetti  beneficiari  dei  contributi non potranno apportare
autonomamente  varianti  tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati,  con  cio'  intendendo  tutte  le  varianti che prevedano
l'inserimento  o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero
ancora  la  significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
  2.  Tutte  le  varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali dovranno
essere  preventivamente  sottoposte alla valutazione della competente
Commissione  di  cui  all'art.  3 del decreto ministeriale n. 378 del
26 marzo  2004  (in  seguito  Commissione  FIRB),  mediante  apposita
esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di
carattere  tecnico-scientifico,  da  inoltrare  al  MUR  da parte del
coordinatore  di  progetto.  Con apposito successivo provvedimento il
MUR  informera'  il  coordinatore di progetto dell'accoglimento della
richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  3.  I  costi  sostenuti  per  varianti  non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.
                               Art. 7.
  1. Le  procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula
dei  contratti  per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara
fama   internazionale   dovranno   essere   avviate  con  la  massima
tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate.
  2.  Qualora,  trascorsi  dodici mesi dalla data di decorrenza delle
attivita'  di  progetto  (indicata al precedente art. 1), i contratti
non  risultino  ancora  stipulati,  o risultino stipulati per importi
complessivi  inferiori  al 10% del costo del progetto di cui all'art.
1,  il  MUR  si  riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca
afferenti  al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di
cui  al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo
dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del
rapporto  contratti/costo  progetto=10%), che la facolta' di attivare
le  procedure  di revoca del contributo di cui al successivo art. 10,
procedendo  al  recupero  delle somme eventualmente gia' accreditate,
fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
  3.  Resta  peraltro  inteso  che  anche  per  le  spese relative ai
contratti  in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide
col termine indicato all'art. 5.
                               Art. 8.
  1. Il   coordinatore   di   progetto   dovra'  trasmettere  al  MUR
annualmente,  nonche'  al  termine  del  progetto stesso, una propria
relazione   scientifica,   secondo  modalita'  e  forme  che  saranno
tempestivamente comunicate.
  2.  Ogni  unita'  di  ricerca  dovra'  invece  trasmettere  al  MUR
annualmente,  nonche'  al  termine  delle  attivita'  di progetto, la
rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute,  redatta  e
certificata secondo i criteri di cui al documento "Linee guida per la
determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti" (disponibile
sul  sito  www.miur.it,  e  che,  ancorche'  non allegato al presente
decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
  3.   Effettuate   le  necessarie  verifiche  sulla  rendicontazione
pervenuta,  e,  a  partire  dalla  seconda  annualita', le necessarie
valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvedera'
a  determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto
stabilito  nel  successivo art. 9) la relativa quota di contributo da
erogare.
                               Art. 9.
  1. Per  ciascuna  unita'  di  ricerca  appartenente  ad universita'
(statali  e  non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti
in  possesso  di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta
giorni dalla data del presente decreto il MUR disporra' un'erogazione
in  anticipazione  pari  al  30%  della  quota  di  contributo di cui
all'art. 1.
  2.  Le  successive  erogazioni  aggiuntive  (saldo escluso) saranno
determinate  in  misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa
accertati  per  le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani
ricercatori  e/o  ricercatori  di chiara fama internazionale, fino al
raggiungimento  (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
  3.  Per  tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di
cui  al  comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso)
sara'  invece  erogato  in  rate  annuali posticipate, determinate in
misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le
attivita'  di  ricerca  e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori   di   chiara   fama   internazionale.   Resta  salva  la
possibilita',  in  caso  di presentazione di idonea garanzia a favore
del  MUR,  di  accedere,  anche  per  tali  unita'  di  ricerca, alle
modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4.  L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di
contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione
delle  necessarie  verifiche  tecnico-scientifiche  ed amministrative
sull'insieme  di  tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del
70%  dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita'
di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati
per  i  contratti  con  giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara
fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente
erogate  risultino  superiori al contributo effettivamente spettante,
il MUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche
attraverso  l'escussione  della eventuale garanzia o la compensazione
su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi
soggetti   in  base  ad  altro  titolo.  Resta  salva,  peraltro,  la
possibilita'   di  eventuali  compensazioni,  anche  all'interno  dei
singoli  progetti,  tra  unita'  di  ricerca  afferenti  allo  stesso
soggetto giuridico.
  5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  3 giugno  1998, n. 252 ("Regolamento recante norme per la
semplificazione   dei   procedimenti   relativi   al  rilascio  delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia"), le erogazioni saranno
comunque     subordinate     all'acquisizione     della    prescritta
documentazione.  Al  riguardo,  i beneficiari dei contributi dovranno
trasmettere  tempestivamente  al MUR (allegando, ove esistente, copia
del  CCIAA  aggiornato)  le delibere assembleari successive alla data
del  presente  decreto  comportanti modifiche dell'assetto societario
(quali,   a   titolo   esemplificativo  ma  non  esaustivo,  fusioni,
incorporazioni,  liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni
dell'organo     amministrativo;    analogamente    dovranno    essere
tempestivamente  comunicate  l'eventuale  cessazione  dell'attivita',
l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.
                              Art. 10.
  1. Il MUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad
accertare  il  corretto  svolgimento  del progetto dal punto di vista
tecnico-scientifico  e  l'esatto  ammontare  delle  spese ammissibili
realmente  sostenute.  A  tale  scopo  il MUR potra' avvalersi sia di
esperti  scientifici anche internazionali designati dalla Commissione
FIRB,  che,  per  gli  aspetti di natura amministrativo-contabile, di
apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai
sensi  dell'art.  5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione
in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212).
  2.  Dell'esito  delle  valutazioni  scientifiche  "ex  post",  rese
pubbliche,   si   potra'   tenere   conto  per  eventuali  successive
assegnazioni di fondi.
  3.  Ogni  unita'  di  ricerca  e'  tenuta a garantire al MUR libero
accesso  a  tutti  i  luoghi  di  svolgimento  del progetto, rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta.
  4.  Qualora  si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il
MUR  si  riserva  il  diritto  di  sospendere in qualsiasi momento le
erogazioni di cui al precedente art. 9.
  5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche
e  controlli  eseguiti  emergano  gravi  inadempimenti  rispetto agli
obblighi  di  cui  al  presente  decreto, ovvero il sopraggiungere di
cause  di  inammissibilita' per la concessione del contributo, il MUR
si  riserva  la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo
al   recupero   delle   somme  eventualmente  gia'  accreditate.  Ove
applicabile,   ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi,
e   con   l'applicazione   eventuale  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria  (nella  misura  prevista  dallo stesso art. 9 del decreto
legislativo  123/1998),  fatto  salvo  il  risarcimento  di eventuali
ulteriori danni.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2007
                                     Il direttore generale: Criscuoli


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