GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 142 DEL 21/6/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78 
Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti  presso il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  norma dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed
in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione
oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  con  il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
       Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
  1.  E'  istituita,  presso la Direzione generale per l'energia e le
risorse  minerarie,  la  Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie,  di seguito denominata: "CIRM", nella quale sono accorpati
il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la geotermia, di cui
all'articolo 41  della  legge  11 gennaio  1957,  n.  6, e successive
modificazioni,   la   Commissione   in  materia  di  royalties  sulla
produzione  di  idrocarburi,  di  cui  all'articolo 19,  comma 7, del
decreto   legislativo   25 novembre  1996,  n.  625,  la  Commissione
consultiva  di  cui  all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica   24 maggio   1979,   n.   886,   nonche'  la  Commissione
interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui
alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.
  2.  Alla  CIRM  sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca
mineraria  di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento
delle   valutazioni   tecniche   per  l'attuazione  dell'articolo 19,
comma 7,  del  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli
previsti:
    a) dagli  articoli 81  e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
    b) dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
    c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.
  3.  La  CIRM  e' composta dal direttore generale per l'energia e le
risorse   minerarie,   con  funzioni  di  presidente,  dal  direttore
dell'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi, di seguito
denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello
Stato,  da  tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le
risorse   minerarie,  componenti  anche  di  ciascuna  sezione  della
Commissione,  nonche'  dai componenti nominati per le singole sezioni
ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
  4.  La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:
    a) Sezione  con  compiti  relativi  alle  attivita'  di ricerca e
coltivazione di risorse minerarie;
    b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di
ricerca e coltivazione;
    c) Sezione  con compiti relativi alla determinazione e versamento
delle aliquote di prodotto della coltivazione.
  5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da:
    a) un  funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per   i   servizi   tecnici,  esperto  nelle  materie  di  ricerca  e
coltivazione di risorse minerarie;
    b) un  dirigente  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  -  Direzione  generale  per la salvaguardia
ambientale;
    c) quattro  professori  universitari,  in materia di geologia, in
materia  di  geofisica  applicata  al  settore  minerario, in materia
attinente  alla  coltivazione  di  idrocarburi e in materia attinente
allo    stoccaggio    di   idrocarburi,   designati   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da:
    a) un  dirigente  del  Ministero  dei  trasporti,  con competenze
relative alla sicurezza delle attivita' in mare;
    b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
    c) due  funzionari  del  Ministero dell'interno, di cui uno della
Direzione  Centrale  per  la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno
del Dipartimento della pubblica sicurezza;
    d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
    e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
    f) un  professore universitario in materia di costruzioni navali,
designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
    g) il  direttore  del  Servizio  per la sicurezza mineraria della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
    h) due  rappresentanti  delle  regioni,  esperti  in  materia  di
sicurezza  delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
    i) un rappresentante del Registro italiano navale.
  7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da:
    a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
    b) un  dirigente  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
esperto  in  materia di determinazione e versamento delle aliquote di
prodotto della coltivazione;
    c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.
  8.  Alle  riunioni  della  CIRM  partecipano  di  volta  in volta i
rappresentanti  della  regione  interessata, con spese a carico della
stessa regione.
  9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo',
per  singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti
in  specifiche  discipline, in numero non superiore a due, nei limiti
delle     risorse    disponibili    a    seguito    dell'applicazione
dell'articolo 9.
  10.  La  CIRM  e'  costituita  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita'  di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i
servizi  di  supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
  11.  I  compensi  dei  componenti  sono determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  12. Sono abrogati:
    a) l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
    b) i  commi da  1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.
  13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996,  n.  625,  le  parole  da: ", sentita una Commissione di durata
biennale" a: "- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario"
sono soppresse.
                               Art. 2.
  Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive
  1.  E'  istituito  l'Osservatorio  unico  per il monitoraggio delle
attivita'   produttive,   nel  quale  sono  accorpati  l'Osservatorio
siderurgico  di  cui  all'articolo 1-bis  del decreto-legge 20 giugno
1994,  n.  396,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994,  n.  481,  l'Osservatorio  per  il monitoraggio delle attivita'
produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
in  data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui
al  decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio
1997,  e  l'Osservatorio  del  sistema  moda,  di  cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998.
  2.  L'Osservatorio  unico  attende alla rilevazione e all'esame dei
dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i
diversi  settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico
ed  il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita'
produttive,  degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree
territoriali  interessate  e  con  lo svolgimento degli altri compiti
specificamente   previsti   dall'articolo 1-bis   del   decreto-legge
20 giugno  1994,  n.  396, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1994, n. 481.
  3.  L'Osservatorio  unico  e'  composto  da  non  oltre venticinque
unita'.
  4.  L'Osservatorio  unico e' costituito entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente regolamento con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  il quale vengono altresi'
definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori
nonche'  i  servizi  di  supporto  dell'Osservatorio,  articolato  in
sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi
accorpati,   con   presenza   paritaria   di   rappresentanti   delle
amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.
  5.  I  compensi  dei  componenti  sono  determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne
beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
                               Art. 3.
           Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica
  1.  E'  confermato  e  continua  ad operare il Comitato tecnico per
l'innovazione   tecnologica  previsto  dall'articolo 16  della  legge
17 febbraio 1982, n. 46.
  2.  Il  Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della
legge  17 febbraio  1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere
del CIPE che lo richiamano.
  3.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico
ed  e'  composto  da  due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico,  da  un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze,  da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della
ricerca,  nonche'  da  non  oltre  cinque  esperti  nelle  discipline
scientifiche  e  tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle
riunioni  del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi
relativi     all'assetto    territoriale,    alla    riqualificazione
professionale,   alla   occupazione   ed  ai  programmi  di  sviluppo
regionali,  i  Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano o loro rappresentanti,
quando  vengano  trattate  problematiche che interessano i rispettivi
enti,   e,   in   relazione   alle   questioni   da  trattare,  anche
rappresentanti   di   altre   amministrazioni  statali  eventualmente
interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non
inferiore a dirigente generale.
  4.  Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita'  di  funzionamento  e di organizzazione dei lavori, con gli
eventuali servizi di supporto.
  5.  I  compensi  dei  componenti  sono  determinati con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. Sono o restano abrogati:
    a) i  commi sesto,  settimo,  ottavo e nono dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675;
    b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122;
    c) l'articolo 4  del  decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie   in   data  28 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005.
  7.  Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982,
n.  46,  le  parole  da:  "composto  dai  membri  indicati  nel sesto
comma dell'articolo 4  della legge 12 agosto 1977, n. 675" a: "con il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica" sono soppresse.
                               Art. 4.
               Commissione Centrale per le Cooperative
  1.  La  Commissione  Centrale  per le Cooperative di cui al decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e' composta da:
    a) il  Ministro  dello  sviluppo economico che la presiede, salvo
delega ad altro componente;
    b) il  Direttore  generale  della Direzione generale per gli enti
cooperativi  del  Ministero  dello sviluppo economico, il quale ne e'
componente di diritto;
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d) un  rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
    f) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche agricole,
alimentari e forestali;
    g) un  rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delle politiche fiscali;
    h) un  rappresentante  designato  da  ciascuna delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo  legalmente  riconosciute, limitatamente al primo rinnovo
successivo  all'emanazione  della  presente disciplina. Per i rinnovi
successivi,   nell'attribuzione  del  numero  dei  rappresentanti  di
ciascuna   Associazione  si  terra'  conto  dei  dati  relativi  alla
rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle
Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti.
  2.  Con  esclusione  del  Presidente,  per ciascun componente della
Commissione e' designato un supplente.
  3. La Commissione Centrale esprime parere:
    a) sui   progetti   di   legge   o  regolamenti  interessanti  la
cooperazione;
    b) su  tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione
sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo
sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;
    c) sulle  domande  di riconoscimento delle Associazioni nazionali
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
    d) in  tema  di  devoluzione  dei  patrimoni  residui  degli enti
cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
    e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.
  4.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  al comma 3, a fini
istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per
le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto:
    a) dal Presidente della Commissione;
    b) da    tre   membri   scelti   tra   quelli   designati   dalle
Amministrazioni  pubbliche  rappresentate nella Commissione Centrale,
eletti dalla Commissione stessa;
    c) da  un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo.
  5.  La  Commissione  e' ricostituita con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei
rappresentanti  del  movimento  cooperativo  o  delle Amministrazioni
pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente
alla   nomina  dei  rappresentanti  stessi  scegliendoli  secondo  il
criterio  della  competenza  tra  le persone con esperienze nel campo
della  cooperazione.  La  segreteria  della Commissione e' assicurata
dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello
sviluppo economico.
  6.  I  componenti  nominati in rappresentanza delle Amministrazioni
pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda
fascia o equiparata.
  7.  L'organizzazione  delle  attivita'  ed  il  funzionamento della
Commissione,  nonche'  i  compiti  del Comitato, ove costituito, sono
disciplinati  da  un regolamento interno deliberato dalla Commissione
medesima  ed  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico.  Alle  sedute  della  Commissione  possono essere invitati
esperti,  rappresentanti  del  sistema  cooperativo  e  funzionari di
pubbliche  amministrazioni,  anche  locali, sulla base di valutazioni
legate  alle  differenti  competenze  istituzionali di volta in volta
ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.
  8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla
Commissione  Centrale  per le Cooperative ed al Comitato Centrale per
le  Cooperative,  di  cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti
alla  Commissione  Centrale  per  le  Cooperative  di cui al presente
decreto.
  9.  Sono  abrogati  gli  articoli 18,  19,  20  e  21  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577.
                               Art. 5.
Alto  Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico
                             di supporto
  1.  E'  confermato  e continua ad operare l'Alto commissario per la
lotta   alla   contraffazione   di   cui   all'articolo 1-quater  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  2.  L'Alto  commissario  per la lotta alla contraf-fazione svolge i
compiti    attribuiti    dal   comma 1   dell'articolo 1-quater   del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis
del   decreto-legge   10 gennaio   2006,   n.   2,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  3.  L'Alto  commissario  e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  dello sviluppo
economico.
  4.  L'Alto  commissario  si  avvale  di  due Vice alto commissario,
nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
  5.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definite le
modalita'  di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e
quelle  di  organizzazione  generale  dell'Ufficio  di cui al comma 3
dell'articolo 4-bis   del   decreto-legge   10 gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
  6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dall'articolo 1  della  legge  11 marzo  2006, n. 81,
costituito  con  decreto  ministeriale  18 ottobre  2006, opera quale
organismo   di  supporto  all'Alto  commissario  per  la  lotta  alla
contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.
  7.  Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto
del  Ministro  dello  sviluppo economico, con il quale viene altresi'
individuato il relativo Coordinatore.
  8.  Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte
tra  i  magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati
dello  Stato,  i  professori universitari ordinari e gli avvocati del
libero   foro,  nonche'  tra  esperti  di  particolare  e  comprovata
qualificazione  in  materia,  ivi  compresi  quelli di cui alla legge
24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.
  9.  I  compensi  dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e
dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
  10. Sono abrogati:
    a) i  commi 2,  3  e  4  dell'articolo 1-quater del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;
    b) il  comma 4  dell'articolo 4-bis  del decreto-legge 10 gennaio
2006,  n.  2,  convertito,  con  modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 11 marzo 2006, n. 81.
  11.  Il  primo  periodo  del  comma 235 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso.
  12.   Al   primo   periodo   del  comma 2  dell'articolo 4-bis  del
decreto-legge  10 gennaio  2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non piu'
di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.
                               Art. 6.
            Nucleo di esperti per la politica industriale
  1.  Il  numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica
industriale,  di  cui  all'articolo 3  della legge 11 maggio 1999, n.
140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e'
ridotto da 10 a 7.
                               Art. 7.
Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del  Ministero  dello  sviluppo
                              economico
  1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
istituito   con  decreto  ministeriale  21 dicembre  2001,  ai  sensi
dell'articolo 1  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridenominato:
"Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del  Ministero  dello sviluppo
economico".
  2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 e' ridotto
da 14 a 10.
                               Art. 8.
                    Conferme di organismi diversi
  1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalita' di cui
alle  disposizioni  per  ciascuno  di  essi  richiamate,  i  seguenti
organismi,  rientranti  nell'ambito  di attivita' del Ministero dello
sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:
    a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e
per  la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile),
di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
    b) Comitato  Centrale  metrico  di  cui  all'articolo 7 del regio
decreto 9 gennaio 1939, n. 206;
    c) Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e degli utenti, di cui
all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    d) Comitato   per   la   razionalizzazione   e   ristrutturazione
produttiva  dell'industria  della  difesa,  di cui all'articolo 4 del
regolamento  adottato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
    e) Comitato  per  la  riconversione produttiva nel campo civile e
duale   dell'industria   della  difesa,  di  cui  all'articolo 4  del
regolamento  adottato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.
                               Art. 9.
                        Riduzione delle spese
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di   cui  al  presente  provvedimento,  ivi  compresi  gli  oneri  di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma  erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto  a  quella  sostenuta  nell'esercizio  finanziario 2005. Per
l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo  corrente  tra la data di entrata in vigore del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto  2006,  n.  248  ed  il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli
impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore
del  decreto.  Per  le  spese di funzionamento degli organismi di cui
all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006.
  2.  Per  i  componenti  degli  organismi di cui agli articoli 6 e 7
restano   ferme  le  misure  dei  compensi,  previsti  dalle  vigenti
disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.  Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per
i  componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi
vigenti  sono  determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  in  data  11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in data 1° marzo 2007.
  3.  In  caso  di  mancata  adozione  dei decreti di cui al comma 11
dell'articolo 1,   al   comma 5   dell'articolo   2   ed  al  comma 5
dell'articolo 3,  entro  i  termini  normativamente  previsti  per il
riordino  degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto   2006,  n.  248,  si  applicano  comunque  sui  compensi  e
trattamenti  accessori  dei  componenti degli organismi riordinati le
riduzioni  di  cui  al  comma 1, con effetto dalla data di entrata in
vigore  del  citato  decreto-legge  n.  223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
                              Art. 10.
                     Durata in carica e proroga
  1.  Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica
tre  anni,  decorrenti  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento.
  2.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1,  ciascuno  degli  organismi  suddetti presenta una relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro dello sviluppo economico, che la
trasmette  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto  disposto  dall'articolo 29,  comma 2-bis,  del  decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto  2006,  n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi
stessi  e  della  conseguente  eventuale  proroga  della loro durata,
comunque  non  superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati  secondo  la  medesima  procedura.  I  componenti di ciascun
organismo  restano in carica fino alla scadenza del termine di durata
dell'organismo stesso.
  3.  Per  l'Alto  commissario  ed  i  Vice alto commissario e per il
Comitato  tecnico  di  cui  all'articolo 5,  resta  ferma  la  durata
triennale   dei  vigenti  incarichi  prevista,  rispettivamente,  dal
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal
decreto  ministeriale  in  data 18 ottobre 2006 di costituzione dello
stesso Comitato tecnico.
  4.  La  durata  dei  rapporti  contrattuali  dei  componenti  degli
organismi  di  cui  agli  articoli 6  e  7 non puo' eccedere i limiti
temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.
                              Art. 11.
                Pari opportunita' tra uomini e donne
  1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono
nominati  nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
                              Art. 12.
                       Coordinamento normativo
  1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente
regolamento,  sono  coordinate  con  l'assetto  degli organi operanti
nell'ambito   del   Ministero   dello   sviluppo  economico  e  delle
articolazioni  organizzative  delle  strutture ministeriali, mediante
regolamento    di    organizzazione,   ai   sensi   dell'articolo 17,
comma 4-bis,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Santagata,  Ministro  per  l'attuazione
                              del programma di Governo
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8
giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
  registro n. 3, foglio n. 180


fp07-gr07