DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 78
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed
in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione
oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
1. E' istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie, di seguito denominata: "CIRM", nella quale sono accorpati
il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui
all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla
produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione
consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonche' la Commissione
interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui
alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.
2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca
mineraria di base, nonche' l'espressione dei pareri e lo svolgimento
delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli
previsti:
a) dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
b) dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.
3. La CIRM e' composta dal direttore generale per l'energia e le
risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito
denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello
Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le
risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della
Commissione, nonche' dai componenti nominati per le singole sezioni
ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.
4. La CIRM e' articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:
a) Sezione con compiti relativi alle attivita' di ricerca e
coltivazione di risorse minerarie;
b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attivita' di
ricerca e coltivazione;
c) Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento
delle aliquote di prodotto della coltivazione.
5. La Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 e' composta da:
a) un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e
coltivazione di risorse minerarie;
b) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia
ambientale;
c) quattro professori universitari, in materia di geologia, in
materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia
attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente
allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6. La Sezione di cui alla lettera b) del comma 4 e' composta da:
a) un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze
relative alla sicurezza delle attivita' in mare;
b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
c) due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della
Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno
del Dipartimento della pubblica sicurezza;
d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
f) un professore universitario in materia di costruzioni navali,
designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
g) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
h) due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di
sicurezza delle attivita' di ricerca e coltivazione, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
i) un rappresentante del Registro italiano navale.
7. La Sezione di cui alla lettera c) del comma 4 e' composta da:
a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;
b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze
esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di
prodotto della coltivazione;
c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.
8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i
rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della
stessa regione.
9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie puo',
per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti
in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti
delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione
dell'articolo 9.
10. La CIRM e' costituita entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonche' i
servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate
secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.
11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
12. Sono abrogati:
a) l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.
13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, le parole da: ", sentita una Commissione di durata
biennale" a: "- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario"
sono soppresse.
Art. 2.
Osservatorio unico per il monitoraggio delle attivita' produttive
1. E' istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle
attivita' produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio
siderurgico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 giugno
1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attivita'
produttive, di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui
al decreto dei Ministro delle attivita' produttive in data 12 maggio
1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 1998.
2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei
dati riguardanti l'andamento generale delle attivita' produttive ed i
diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico
ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacita'
produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree
territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti
specificamente previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge
20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1994, n. 481.
3. L'Osservatorio unico e' composto da non oltre venticinque
unita'.
4. L'Osservatorio unico e' costituito entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi'
definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori
nonche' i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in
sezioni specializzate riferite alle aree di attivita' degli organismi
accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle
amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.
5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che gia' ne
beneficiano secondo le vigenti disposizioni.
Art. 3.
Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica
1. E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per
l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge
17 febbraio 1982, n. 46.
2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' dalle altre norme o delibere
del CIPE che lo richiamano.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico
ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della
ricerca, nonche' da non oltre cinque esperti nelle discipline
scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle
riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi
relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione
professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo
regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti,
quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi
enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche
rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente
interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non
inferiore a dirigente generale.
4. Il Comitato e' ricostituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, con il quale vengono altresi' definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli
eventuali servizi di supporto.
5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Sono o restano abrogati:
a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122;
c) l'articolo 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2005.
7. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, le parole da: "composto dai membri indicati nel sesto
comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675" a: "con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica" sono soppresse.
Art. 4.
Commissione Centrale per le Cooperative
1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e' composta da:
a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo
delega ad altro componente;
b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti
cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne e'
componente di diritto;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento delle politiche fiscali;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo
successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi
successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di
ciascuna Associazione si terra' conto dei dati relativi alla
rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle
Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti.
2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della
Commissione e' designato un supplente.
3. La Commissione Centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la
cooperazione;
b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione
sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo
sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;
c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti
cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini
istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per
le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto:
a) dal Presidente della Commissione;
b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle
Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale,
eletti dalla Commissione stessa;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo.
5. La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei
rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni
pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente
alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il
criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo
della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata
dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello
sviluppo economico.
6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni
pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda
fascia o equiparata.
7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della
Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono
disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione
medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati
esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di
pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni
legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta
ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.
8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla
Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per
le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti
alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente
decreto.
9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577.
Art. 5.
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico
di supporto
1. E' confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la
lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. L'Alto commissario per la lotta alla contraf-fazione svolge i
compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
3. L'Alto commissario e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo
economico.
4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario,
nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e
quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81,
costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale
organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla
contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.
7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 e' costituito con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresi'
individuato il relativo Coordinatore.
8. Il Comitato tecnico e' composto da non piu' di 10 unita' scelte
tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati
dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del
libero foro, nonche' tra esperti di particolare e comprovata
qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge
24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.
9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e
dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
10. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;
b) il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 11 marzo 2006, n. 81.
11. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' soppresso.
12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: "composto da non piu'
di 10 unita" a: "n. 146, e successive modificazioni" sono soppresse.
Art. 6.
Nucleo di esperti per la politica industriale
1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica
industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.
140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, e'
ridotto da 10 a 7.
Art. 7.
Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo
economico
1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridenominato:
"Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo
economico".
2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 e' ridotto
da 14 a 10.
Art. 8.
Conferme di organismi diversi
1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalita' di cui
alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti
organismi, rientranti nell'ambito di attivita' del Ministero dello
sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:
a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e
per la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile),
di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
b) Comitato Centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio
decreto 9 gennaio 1939, n. 206;
c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui
all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
d) Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione
produttiva dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;
e) Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e
duale dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.
Art. 9.
Riduzione delle spese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi
di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di
funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque
forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per
l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al
periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli
impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore
del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui
all'articolo 5, il confronto e' con l'esercizio 2006.
2. Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7
restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti
disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per
i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi
vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in data 1° marzo 2007.
3. In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11
dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5
dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il
riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e
trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le
riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
Art. 10.
Durata in carica e proroga
1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica
tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi
stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata,
comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono
adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun
organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata
dell'organismo stesso.
3. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il
Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata
triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal
decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello
stesso Comitato tecnico.
4. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli
organismi di cui agli articoli 6 e 7 non puo' eccedere i limiti
temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.
Art. 11.
Pari opportunita' tra uomini e donne
1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono
nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e
uomini.
Art. 12.
Coordinamento normativo
1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente
regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle
articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante
regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8
giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 180