GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 136 DEL 14/6/2007


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007, n. 71 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato e le Avvocature distrettuali, ai
sensi  degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4
e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme
sul  riordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
approvazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(d'ora  innanzi  "Codice")  e,  in  particolare,  gli  articoli 18  e
seguenti   che   dettano  i  principi  e  le  regole  applicabili  al
trattamento  di  dati  sensibili  e giudiziari effettuati da soggetti
pubblici;
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei
casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma  non  i  tipi di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,
detta  identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
  Visto,  altresi',  l'articolo 181,  comma 1, lettera a) del Codice,
cosi'  come  modificato,  da  ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge  28 dicembre  2006,  n.  300, con cui e' determinato il
termine   ultimo   per   l'identificazione   con   atto   di   natura
regolamentare;
  Visto   il   regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  recante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza e difesa in
giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
  Vista  la  nota  del  3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale
dello  Stato  ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
lo  schema  di  regolamento  sul  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari  presso  l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature
distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visti  gli  allegati  allo  schema  di regolamento, nell'ambito dei
quali  sono  individuate  le  operazioni che possono spiegare effetti
significativi  per  l'interessato,  effettuate  dall'Avvocatura dello
Stato  nei  termini prescritti dal Codice e sono, altresi', descritte
sinteticamente  le  operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato
deve   necessariamente   svolgere  per  perseguire  le  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  individuate  per legge (operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Considerato  che,  per  quanto  concerne tutti i trattamenti di cui
sopra,  e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
previste  dall'articolo 22  del  Codice,  con particolare riferimento
alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili
e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle  finalita'  da  perseguire;
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti  normative idonee a rendere
lecite  le  medesime  operazioni  o,  ove  richiesta, all'indicazione
scritta dei motivi;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005;
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi
con  parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g) del Codice;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del
13 giugno 2006, n. 5861/06;
  Vista  la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo
2007,  con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di
atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
  Rilevato  che  il  presente  atto  non  comporta impegno di spesa a
carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto
il  profilo  contabile,  eccezion  fatta  delle  spese  eventualmente
sostenute per la sua diffusione;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Oggetto del Regolamento

  1. Il  presente  regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, recante approvazione del "Codice in materia
di protezione dei dati personali", d'ora innanzi "Codice", identifica
i  tipi  di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da
parte  dell'Avvocatura  dello  Stato  e delle Avvocature distrettuali
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
                               Art. 2.
     Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

  1. Gli   allegati   che   formano  parte  integrante  del  presente
regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi
di  dati  sensibili  e  giudiziari  per cui e' consentito il relativo
trattamento,  nonche'  le  operazioni  eseguibili in riferimento alle
specifiche  finalita'  di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli  casi  ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b),
69, 71 e 112 del "Codice".
  2. I   dati   sensibili   e  giudiziari  individuati  dal  presente
regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza,
completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite
nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga
presso l'interessato.
  3. Le  operazioni  di interconnessione, e comunicazione individuate
nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo
svolgimento  degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per
il  perseguimento  delle  specifiche finalita' di rilevante interesse
pubblico  e  nel  rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di
protezione  dei  dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
  4. Le  interconnessioni,  se  effettuate utilizzando banche dati di
diversi  titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa
verifica  della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel
rispetto  dei  limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni
legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del "Codice".
  5. Sono   inutilizzabili   i  dati  trattati  in  violazione  della
disciplina  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali secondo
quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del "Codice".
                               Art. 3.
                        Riferimenti normativi

  1. Al  fine  di  una  maggiore  semplificazione  e leggibilita' del
presente  regolamento,  le  disposizioni di legge, citate nella parte
descrittiva delle "fonti normative" degli allegati, si intendono come
riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 30 marzo 2007
                                                 Il Presidente: Prodi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161
                                                             Allegato
                             SCHEDA n. 1

Denominazione del trattamento.
  Gestione  attivita' contenziosa e consultiva svolta in favore delle
amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti.
Fonte  normativa  sull'attivita'  istituzionale cui il trattamento e'
collegato.
  Costituzione,  codice  civile,  codice  di procedura civile, codice
penale,   codice   di   procedura   penale,  legge  sul  procedimento
amministrativo,  leggi  sulla giustizia amministrativa, regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, "Approvazione del testo unico delle leggi e
delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio
dello  Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; regio
decreto  30 ottobre  1933, n. 1612, "Approvazione del regolamento per
la  esecuzione  del  testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello Stato"; legge 3 aprile 1979,
n.  103,  "Modifiche  dell'ordinamento  dell'Avvocatura dello Stato";
decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333,
"Regolamento  recante  norme  per l'adeguamento dell'organizzazione e
del  funzionamento  delle  strutture  amministrative  dell'Avvocatura
dello  Stato  alla  disciplina  prevista  dall'articolo 2 della legge
23 ottobre  1992,  n.  421"; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  26 gennaio  1996, n. 200, "Regolamento recante norme per la
disciplina  di  categorie  di documenti formati o comunque rientranti
nell'ambito  delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti
al  diritto  di  accesso";  decreto-legge  24 dicembre  2003, n. 354,
"Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito
con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
  Finalita'   previste   dall'articolo 71   del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati.
  Origine razziale [x].
  Origine etnica [x].
  Convinzioni religiose [x].
  Convinzioni filosofiche [x].
  Convinzioni di altro genere [x].
  Opinioni politiche [x].
  Adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
  Stato di salute [x].
  Vita sessuale [x].
  Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati
  Raccolta presso gli interessati [x].
  Raccolte presso terzi [x].
  Elaborazione in forma cartacea [x].
  Elaborazione con strumenti informatici [x].
Altre   operazioni   indispensabili   rispetto   alla  finalita'  del
trattamento  e  diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione,
la  conservazione,  la  cancellazione  o  il blocco nei casi previsti
dalla legge.
  Comunicazioni (come di seguito individuate) [x].
Particolari forme di elaborazione.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita'.
  I dati vengono comunicati per dovere d'ufficio alle Amministrazioni
ed  ai  dipendenti  pubblici,  agli avvocati delegati dall'Avvocatura
dello  Stato  ed  ai  consulenti  tecnici  della  parte assistita, ai
testimoni,  alle  altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici,
all'Autorita'  giudiziaria  ed  ai  suoi  organi  ausiliari,  ove  la
comunicazione  risulti  indispensabile  per  il  perseguimento  delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
  I   dati   vengono   trattati   nello   svolgimento  dell'attivita'
istituzionale  consultiva e contenziosa gestita dall'Avvocatura dello
Stato  in  favore  delle  Amministrazioni  e  dei dipendenti pubblici
assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un
contenzioso  od in merito alla quale possa essere richiesto un parere
legale.
  I  dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono
all'interno  dell'Istituto  elaborati,  anche mediante lo svolgimento
dell'attivita' di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali
ed  i  pareri  legali,  e  la inerente corrispondenza, sia attraverso
strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.
  Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione
dei  dati  alle  Amministrazioni  e ai dipendenti pubblici assistiti,
agli  avvocati  delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti
tecnici  della  parte  assistita,  ai testimoni, alle altre parti, ai
loro  avvocati  e consulenti tecnici, all'Autorita' giudiziaria ed ai
suoi  organi  ausiliari,  nonche'  alle  Amministrazioni  titolari di
procedimenti   amministrativi  funzionalmente  connessi  agli  affari
trattati.
  La  raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali
allo   svolgimento   dell'attivita'   istituzionale   contenziosa   e
consultiva,  in  forma  diretta o di semplice supporto, e' effettuata
dal  personale  togato  e  non  togato  dell'Avvocatura  dello Stato,
nonche'   da   soggetti   esterni   eventualmente   incaricati  dello
svolgimento  di  talune attivita' sia di carattere istituzionale (es.
attivita'  delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti
fuori  sede,  attivita'  svolta  da  coloro che esercitano la pratica
legale)  che  di  supporto alla medesima (es. assistenza informatica,
attivita'  di  tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed
in   uscita,   archivio  degli  affari),  secondo  le  modalita',  le
attribuzioni,  competenze,  e  funzioni  individuate  nella normativa
richiamata.
  In  particolare  il  trattamento  da parte del personale non togato
avviene  secondo l'organizzazione interna individuata dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.
                             SCHEDA n. 2

Denominazione del trattamento.
  Attivita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti  e  petizioni,  ovvero per il conferimento di onorificenze ed
organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali.
Fonti normative.
  Regio  decreto  30 ottobre  1933,  n. 1611, "Approvazione del testo
unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa  in  giudizio  dello  Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello  Stato"  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;  regio
decreto  30 ottobre  1933, n. 1612, "Approvazione del regolamento per
la  esecuzione  del  testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla   rappresentanza   e   difesa   in   giudizio   dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello Stato"; legge 3 aprile 1979,
n.  103,  "Modifiche  dell'ordinamento  dell'Avvocatura dello Stato";
decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333,
"Regolamento  recante  norme  per l'adeguamento dell'organizzazione e
del  funzionamento  delle  strutture  amministrative  dell'Avvocatura
dello  Stato  alla  disciplina  prevista  dall'articolo 2 della legge
23 ottobre  1992,  n.  421"; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  26 gennaio  1996, n. 200, "Regolamento recante norme per la
disciplina  di  categorie  di documenti formati o comunque rientranti
nell'ambito  delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti
al  diritto  di  accesso";  decreto-legge  24 dicembre  2003, n. 354,
"Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito
con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
  Finalita'  previste dagli articoli 67, comma 1, lettera b) e 69 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati.
  Origine razziale [x].
  Origine etnica [x].
  Convinzioni religiose [x].
  Convinzioni filosofiche [x].
  Convinzioni di altro genere [x].
  Opinioni politiche [x].
  Adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
  Stato di salute [x].
  Vita sessuale [x].
  Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati.
  Raccolta presso gli interessati [x].
  Raccolte presso terzi [x].
  Elaborazione in forma cartacea [x].
  Elaborazione con strumenti informatici [x].
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
  Trattamento   nei   limiti   delle   finalita'   istituzionali  con
riferimento  a  dati  sensibili  e  giudiziari  relativi ad esposti e
petizioni,   ovvero   per   il   conferimento   di   onorificenze  ed
organizzazione  di cerimonie ed incontri istituzionali, sempreche' il
trattamento  dei  dati  sensibili sia indispensabile allo svolgimento
delle  medesime  attivita'  per  aderire  a richieste o istanze degli
interessati.
                             SCHEDA n. 3

Denominazione del trattamento.
  Gestione  del  rapporto  di  lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso l'Avvocatura dello Stato.
Fonti normative.
  Codice  civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933,
n.  1611,  "Approvazione  del  testo  unico delle leggi e delle norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento    dell'Avvocatura   dello   Stato"   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni;  regio  decreto  30 ottobre 1933, n.
1612, "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico
delle  leggi  delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
legge    3 aprile   1979,   n.   103,   "Modifiche   dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato"; decreto del Presidente della Repubblica
del   5 luglio   1995,   n.   333,  "Regolamento  recante  norme  per
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture
amministrative  dell'Avvocatura  dello Stato alla disciplina prevista
dall'articolo 2  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421"; decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26 gennaio  1996,  n. 200,
"Regolamento   recante  norme  per  la  disciplina  di  categorie  di
documenti   formati   o   comunque   rientranti   nell'ambito   delle
attribuzioni  dell'Avvocatura  dello  Stato  sottratti  al diritto di
accesso";  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  354,  "Disposizioni
urgenti  per  il  funzionamento  dei  tribunali  delle acque, nonche'
interventi  per  l'amministrazione  della  giustizia", convertito con
legge  26 febbraio  2004,  n.  45;  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
regolamento  di  esecuzione  decreto  del Presidente della Repubblica
3 maggio  1957,  n.  686;  decreto  del  Presidente  della Repubblica
23 dicembre 1973, n. 1092 "Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza  dei  dipendenti  civili  dello  stato"; legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali);
legge  8 agosto  1995,  n.  335  "Riforma  del  sistema pensionistico
obbligatorio e complementare"; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n.
187,  regolamento recante modalita' applicative articolo 2, comma 12,
legge  n.  335/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela
della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento";  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165 "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche";  C.C.N.L.  16 maggio  1995 e successivi;
legge  12 marzo  1999,  n.  68  "Norme  per  il diritto al lavoro dei
disabili";  decreto  del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n.  461  "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di
servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del   comitato  per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie";  decreto
12 febbraio   2004   regolamentazione   articolo 9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni  per  il  sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi   delle   citta";   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre  1998,  n.  428 "Regolamento recante norme per la gestione
del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche";
legge  7 febbraio  1990,  n.  19  "Modifiche  in tema di circostanze,
sospensione  condizionale  della  pena  e  destituzione  dei pubblici
dipendenti";  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico
in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' a norma
dell'articolo 15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53"; legge 5 febbraio
1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i  diritti delle persone handicappate"; decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; legge 14 febbraio
2003,  n.  30  "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del  lavoro"; legge 11 maggio 2004, n. 126 "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  16 marzo  2004,  n.  66,  recante
interventi  urgenti  per  i  pubblici  dipendenti sospesi o dimessisi
dall'impiego   a   causa   di  procedimento  penale,  successivamente
conclusosi  con  proscioglimento";  legge  24 dicembre  1986,  n. 958
"Norme   sul  servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva
prolungata";  legge  6 marzo  2001,  n.  64 "Istituzione del servizio
civile   nazionale";   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali; legge 24 maggio
1970,  n.  336  "Norme  a favore dei dipendenti civili dello Stato ed
Enti  pubblici  ex  combattenti  ed  assimilati"; decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626; decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno   1965,   n.  1124  "Testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
  Instaurazione  e  gestione  dei  rapporti  di impiego del personale
togato   (Avvocati   e  Procuratori  dello  Stato)  e  del  personale
amministrativo  e  di  altre  forme  di impiego che non comportano la
costituzione  di  un  rapporto di lavoro con l'Avvocatura dello Stato
(articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Tipi di dati trattati.
  Convinzioni religiose [x].
  Convinzioni di altro genere [x].
  Adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere politico o sindacale [x].
  Stato di salute [x].
  Vita sessuale [x].
  Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati.
  Raccolta presso gli interessati [x].
  Raccolte presso terzi [x].
  Elaborazione in forma cartacea [x].
  Elaborazione con strumenti informatici [x].
Particolari forme di elaborazione.
  Interconnessioni   e   raffronti   di   dati  con:  Amministrazioni
certificanti  ai  sensi  dell'articolo 43  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
    a) alla    Presidenza    del    Consiglio   per   formalizzazione
provvedimenti  relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio
per  motivi  di  salute,  per riconoscimento infermita' dipendenti da
causa  di  servizio  degli  Avvocati  e  Procuratori dello Stato, per
risoluzione   del   rapporto   di  impiego  connesso  ad  intervenuta
inidoneita' fisica all'impiego nonche' per provvedimenti di carattere
disciplinare;
    b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti
sanitari  relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente
assente a tale titolo;
    c) commissione  medica  di  verifica  per  accertamento patologie
presso  Economia  e  Finanze  (dipendenti o non da causa di servizio)
anche per eventuale inabilita' all'impiego;
    d) comitato  di verifica per le cause di servizio presso Economia
e   Finanze   al   fine   concessione   equo  indennizzo  o  pensione
privilegiata;
    e) al  Ministero  dell'economia  e finanze - Ufficio centrale del
bilancio,  per  registrazione  di  tutti  i  provvedimenti  di cui al
punto a)    nonche'   dei   provvedimenti   relativi   al   personale
amministrativo per il quale la competenza e' del Segretario Generale;
    f) strutture  sanitarie  convenzionate ai fini della sorveglianza
sanitaria  di  cui  al  decreto  legislativo n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    g) agli   enti  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  e
autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  a  fini  assistenziali  e
previdenziali,  nonche'  per  rilevazione  di  eventuali  patologie o
infortuni sul lavoro;
    h) uffici  competenti  per il collocamento mirato e l'attivazione
del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;
    i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di
comando presso l'Avvocatura dello Stato per gestione assenze;
    j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno
rilasciato delega;
    k) alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri in relazione alla
rilevazione  annuale  dei  permessi  per cariche sindacali e funzioni
pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
  Il  trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed
alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro  a partire dai procedimenti
concorsuali  o  altre  procedure  di  selezione. I dati relativi allo
stato  di  salute  sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la
rilevazione  delle  presenze e dell'orario di servizio, nonche' quali
documenti  giustificati  nella  gestione  delle  assenze  intesa come
attivita' provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione
del corrispondente trattamento economico.
  Inoltre  i  dati  relativi  allo  stato di salute sono trattati per
tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita' fisica
all'impiego   e  quindi  all'accertamento  di  eventuali  inidoneita'
(totali  o  parziali)  dipendenti  o  meno  da causa di servizio, per
l'attribuzione  di  benefici  economici, per il rimborso di spese per
cure  mediche  sostenute  dal  dipendente  e  per  l'attribuzione del
relativo  trattamento  pensionistico.  In  questi  casi  i  dati sono
raccolti  presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati
coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.
  I  dati  giudiziari  vengono  trattati  nel  caso  in  cui  occorra
instaurare un procedimento disciplinare.
  Il  trattamento  di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
puo'  essere  indispensabile  per svolgere le attivita' relative alla
concessione  di  permessi per festivita' la cui fruizione e' connessa
all'appartenenza   a   determinate   confessioni  religiose.  I  dati
concernenti  convinzioni  di  altro genere possono venire in evidenza
dalla  documentazione  connessa allo svolgimento del servizio di leva
come  obiettori  di  coscienza,  nonche'  tutti  i dati relativi alla
selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile.
                                


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