DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007, n. 71
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso
l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai
sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme
sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
approvazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
(d'ora innanzi "Codice") e, in particolare, gli articoli 18 e
seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al
trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti
pubblici;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, che stabiliscono che nei
casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice,
detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformita' al parere espresso dal Garante, ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;
Visto, altresi', l'articolo 181, comma 1, lettera a) del Codice,
cosi' come modificato, da ultimo, dal comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, con cui e' determinato il
termine ultimo per l'identificazione con atto di natura
regolamentare;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato
e, in particolare, gli articoli 15 e 18;
Vista la nota del 3 marzo 2006 con la quale l'Avvocato generale
dello Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e
giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature
distrettuali, ai fini dell'adozione del medesimo regolamento da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli allegati allo schema di regolamento, nell'ambito dei
quali sono individuate le operazioni che possono spiegare effetti
significativi per l'interessato, effettuate dall'Avvocatura dello
Stato nei termini prescritti dal Codice e sono, altresi', descritte
sinteticamente le operazioni ordinarie che l'Avvocatura dello Stato
deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di
rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui
sopra, e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie
previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento
alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili
e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' da perseguire;
all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento
delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per
legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere
lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione
scritta dei motivi;
Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005;
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi
con parere del 18 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g) del Codice;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza del
13 giugno 2006, n. 5861/06;
Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato in data 2 marzo
2007, con la quale si trasmette, per l'ulteriore corso, lo schema di
atto regolamentare sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a
carico del bilancio dello Stato e pertanto non assume rilevanza sotto
il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente
sostenute per la sua diffusione;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del "Codice in materia
di protezione dei dati personali", d'ora innanzi "Codice", identifica
i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da
parte dell'Avvocatura dello Stato e delle Avvocature distrettuali
nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Gli allegati che formano parte integrante del presente
regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi
di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo
trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei
singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b),
69, 71 e 112 del "Codice".
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente
regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza,
completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite
nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga
presso l'interessato.
3. Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate
nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo
svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per
il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse
pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di
protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
4. Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di
diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa
verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel
rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni
legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del "Codice".
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo
quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del "Codice".
Art. 3.
Riferimenti normativi
1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del
presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte
descrittiva delle "fonti normative" degli allegati, si intendono come
riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161
Allegato
SCHEDA n. 1
Denominazione del trattamento.
Gestione attivita' contenziosa e consultiva svolta in favore delle
amministrazioni e dei dipendenti pubblici assistiti.
Fonte normativa sull'attivita' istituzionale cui il trattamento e'
collegato.
Costituzione, codice civile, codice di procedura civile, codice
penale, codice di procedura penale, legge sul procedimento
amministrativo, leggi sulla giustizia amministrativa, regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, "Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, "Approvazione del regolamento per
la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; legge 3 aprile 1979,
n. 103, "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333,
"Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura
dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421"; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, "Regolamento recante norme per la
disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti
nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti
al diritto di accesso"; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354,
"Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito
con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita' previste dall'articolo 71 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].
Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalita' del
trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione,
la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti
dalla legge.
Comunicazioni (come di seguito individuate) [x].
Particolari forme di elaborazione.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita'.
I dati vengono comunicati per dovere d'ufficio alle Amministrazioni
ed ai dipendenti pubblici, agli avvocati delegati dall'Avvocatura
dello Stato ed ai consulenti tecnici della parte assistita, ai
testimoni, alle altre parti, ai loro avvocati e consulenti tecnici,
all'Autorita' giudiziaria ed ai suoi organi ausiliari, ove la
comunicazione risulti indispensabile per il perseguimento delle
finalita' per le quali il trattamento e' consentito.
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
I dati vengono trattati nello svolgimento dell'attivita'
istituzionale consultiva e contenziosa gestita dall'Avvocatura dello
Stato in favore delle Amministrazioni e dei dipendenti pubblici
assistiti relativamente ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un
contenzioso od in merito alla quale possa essere richiesto un parere
legale.
I dati relativi ai singoli affari contenziosi e consultivi vengono
all'interno dell'Istituto elaborati, anche mediante lo svolgimento
dell'attivita' di supporto, al fine di redigere gli atti defensionali
ed i pareri legali, e la inerente corrispondenza, sia attraverso
strumenti cartacei che mediante strumenti informatici.
Il flusso informativo consiste nella raccolta e nella comunicazione
dei dati alle Amministrazioni e ai dipendenti pubblici assistiti,
agli avvocati delegati dall'Avvocatura dello Stato ed ai consulenti
tecnici della parte assistita, ai testimoni, alle altre parti, ai
loro avvocati e consulenti tecnici, all'Autorita' giudiziaria ed ai
suoi organi ausiliari, nonche' alle Amministrazioni titolari di
procedimenti amministrativi funzionalmente connessi agli affari
trattati.
La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati funzionali
allo svolgimento dell'attivita' istituzionale contenziosa e
consultiva, in forma diretta o di semplice supporto, e' effettuata
dal personale togato e non togato dell'Avvocatura dello Stato,
nonche' da soggetti esterni eventualmente incaricati dello
svolgimento di talune attivita' sia di carattere istituzionale (es.
attivita' delegata ad avvocati del libero foro per le cause pendenti
fuori sede, attivita' svolta da coloro che esercitano la pratica
legale) che di supporto alla medesima (es. assistenza informatica,
attivita' di tipografia, copisteria, protocollo posta in entrate ed
in uscita, archivio degli affari), secondo le modalita', le
attribuzioni, competenze, e funzioni individuate nella normativa
richiamata.
In particolare il trattamento da parte del personale non togato
avviene secondo l'organizzazione interna individuata dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333.
SCHEDA n. 2
Denominazione del trattamento.
Attivita' di trattamento di dati sensibili e giudiziari relativi ad
esposti e petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed
organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali.
Fonti normative.
Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, "Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, "Approvazione del regolamento per
la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; legge 3 aprile 1979,
n. 103, "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
decreto del Presidente della Repubblica del 5 luglio 1995, n. 333,
"Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e
del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura
dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421"; decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 gennaio 1996, n. 200, "Regolamento recante norme per la
disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti
nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti
al diritto di accesso"; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354,
"Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonche' interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito
con legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Finalita' previste dagli articoli 67, comma 1, lettera b) e 69 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati.
Origine razziale [x].
Origine etnica [x].
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni filosofiche [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Opinioni politiche [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Trattamento nei limiti delle finalita' istituzionali con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e
petizioni, ovvero per il conferimento di onorificenze ed
organizzazione di cerimonie ed incontri istituzionali, sempreche' il
trattamento dei dati sensibili sia indispensabile allo svolgimento
delle medesime attivita' per aderire a richieste o istanze degli
interessati.
SCHEDA n. 3
Denominazione del trattamento.
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario
titolo presso l'Avvocatura dello Stato.
Fonti normative.
Codice civile (articoli 2094-2134); regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni; regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1612, "Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico
delle leggi delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
legge 3 aprile 1979, n. 103, "Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato"; decreto del Presidente della Repubblica
del 5 luglio 1995, n. 333, "Regolamento recante norme per
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture
amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200,
"Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di
documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle
attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di
accesso"; decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, "Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche'
interventi per l'amministrazione della giustizia", convertito con
legge 26 febbraio 2004, n. 45; Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e
regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686; decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1973, n. 1092 "Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili dello stato"; legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali);
legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare"; decreto ministeriale 8 maggio 1997, n.
187, regolamento recante modalita' applicative articolo 2, comma 12,
legge n. 335/1995; legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento"; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche"; C.C.N.L. 16 maggio 1995 e successivi;
legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili"; decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; decreto
12 febbraio 2004 regolamentazione articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta"; decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 428 "Regolamento recante norme per la gestione
del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche";
legge 7 febbraio 1990, n. 19 "Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti"; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico
in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita' a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; legge 5 febbraio
1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate"; decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; legge 14 febbraio
2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro"; legge 11 maggio 2004, n. 126 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante
interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi
dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente
conclusosi con proscioglimento"; legge 24 dicembre 1986, n. 958
"Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata"; legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio
civile nazionale"; decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; legge 24 maggio
1970, n. 336 "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed
Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"; decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626; decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali".
Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento.
Instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale
togato (Avvocati e Procuratori dello Stato) e del personale
amministrativo e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro con l'Avvocatura dello Stato
(articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Tipi di dati trattati.
Convinzioni religiose [x].
Convinzioni di altro genere [x].
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere politico o sindacale [x].
Stato di salute [x].
Vita sessuale [x].
Dati giudiziari [x].
Operazioni eseguite.
Trattamento ordinario dei dati.
Raccolta presso gli interessati [x].
Raccolte presso terzi [x].
Elaborazione in forma cartacea [x].
Elaborazione con strumenti informatici [x].
Particolari forme di elaborazione.
Interconnessioni e raffronti di dati con: Amministrazioni
certificanti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita':
a) alla Presidenza del Consiglio per formalizzazione
provvedimenti relativi alla regolarizzazione di assenze dal servizio
per motivi di salute, per riconoscimento infermita' dipendenti da
causa di servizio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per
risoluzione del rapporto di impiego connesso ad intervenuta
inidoneita' fisica all'impiego nonche' per provvedimenti di carattere
disciplinare;
b) alle strutture competenti per visite fiscali, per accertamenti
sanitari relativi alla verifica dello stato di salute del dipendente
assente a tale titolo;
c) commissione medica di verifica per accertamento patologie
presso Economia e Finanze (dipendenti o non da causa di servizio)
anche per eventuale inabilita' all'impiego;
d) comitato di verifica per le cause di servizio presso Economia
e Finanze al fine concessione equo indennizzo o pensione
privilegiata;
e) al Ministero dell'economia e finanze - Ufficio centrale del
bilancio, per registrazione di tutti i provvedimenti di cui al
punto a) nonche' dei provvedimenti relativi al personale
amministrativo per il quale la competenza e' del Segretario Generale;
f) strutture sanitarie convenzionate ai fini della sorveglianza
sanitaria di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e
autorita' locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e
previdenziali, nonche' per rilevazione di eventuali patologie o
infortuni sul lavoro;
h) uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione
del diritto ai lavoro dei soggetti disabili;
i) amministrazioni di appartenenza dei dipendenti in posizione di
comando presso l'Avvocatura dello Stato per gestione assenze;
j) organizzazioni sindacali relativamente ai dipendenti che hanno
rilasciato delega;
k) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla
rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni
pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001).
Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed
alla gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti
concorsuali o altre procedure di selezione. I dati relativi allo
stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la
rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonche' quali
documenti giustificati nella gestione delle assenze intesa come
attivita' provvedimentale di regolarizzazione assenze ed attribuzione
del corrispondente trattamento economico.
Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per
tutti i procedimenti finalizzati alla verifica della idoneita' fisica
all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneita'
(totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio, per
l'attribuzione di benefici economici, per il rimborso di spese per
cure mediche sostenute dal dipendente e per l'attribuzione del
relativo trattamento pensionistico. In questi casi i dati sono
raccolti presso terzi ovvero comunicati ai vari soggetti determinati
coinvolti dei procedimenti come da disposizioni di legge.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui occorra
instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose
puo' essere indispensabile per svolgere le attivita' relative alla
concessione di permessi per festivita' la cui fruizione e' connessa
all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati
concernenti convinzioni di altro genere possono venire in evidenza
dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva
come obiettori di coscienza, nonche' tutti i dati relativi alla
selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile.