GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 140 DEL 19/6/2007

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 18 aprile 2007 
Indicazioni   sulle   finalita'   statutarie   delle  associazioni  e
federazioni dei donatori volontari di sangue.
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visti  gli  articoli 1  e  45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  21 ottobre  2005, n. 219: "Nuova disciplina delle
attivita'   trasfusionali   e   della   produzione   nazionale  degli
emoderivati",  che  all'art.  1,  comma 2, lettera c), prevede per il
raggiungimento  delle finalita' della medesima, che siano regolate le
attivita'  delle  associazioni e federazioni dei donatori di sangue e
di  cellule  staminali  emopoietiche,  nonche'  delle  associazioni e
federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
  Vista  la  succitata  legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare
l'art.  7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione
delle   indicazioni   relative   alle   finalita'   statutarie  delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  giugno 1991 "Indicazioni sulle
finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di
sangue";
  Vista   la   legge   11 agosto  1991,  n.  266,  legge  quadro  sul
volontariato;
  Sentita  la  Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella
riunione del 24 gennaio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Rientrano  fra  le  associazioni  e  federazioni  dei  donatori
volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
    a) si  ispirano,  nei  rispettivi  statuti,  ai  valori  umani  e
solidaristici  della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei
suoi componenti;
    b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone
che gia' lo siano state;
    c) improntano   l'organizzazione  e  la  struttura  degli  organi
associativi al principio democratico.
  2.   A   tal   fine  gli  atti  istitutivi  e  regolamentari  delle
Associazioni  e  delle  Federazioni  dei donatori volontari di sangue
debbono  essere  improntati  alla  piu' ampia partecipazione dei loro
aderenti  ed  a  criteri  democratici  di  gestione  dell'ordinamento
interno, con particolare riferimento alle modalita' di elezione delle
cariche sociali.
                               Art. 2.
  1.  Le  associazioni  e  le  federazioni  dei donatori volontari di
sangue  legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai
fini  istituzionali  del  Servizio  sanitario  nazionale perseguono i
seguenti scopi:
    a) promozione  dell'informazione  e  della educazione al dono del
sangue,  degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e
della  educazione  alla salute nella popolazione nel suo insieme, con
interventi a livello nazionale, regionale e locale;
    b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
    c) offerta  del  sangue  da  parte  dei soci, senza vincoli sulla
destinazione;
    d) adesione   al   programma   nazionale  per  il  raggiungimento
dell'autosufficienza  di sangue ed emocomponenti come stabilito nella
legge   21 ottobre   2005,   n.   219   e   secondo  le  direttive  e
raccomandazioni    dell'Organizzazione    mondiale   della   sanita',
dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
                               Art. 3.
  1.  Le  associazioni  e  le  federazioni  dei donatori volontari di
sangue   possono   concorrere  ai  fini  istituzionali  del  Servizio
sanitario  nazionale,  secondo  i  piani  sanitari  delle  rispettive
regioni,  mediante  convenzioni  da  stipulare  con  le  medesime  in
conformita'   allo   schema   tipo  previsto  dall'art.  6,  comma 1,
lettera b) della legge n. 219/2005.
  2.  La  stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e' condizionata
alla  verifica  della  conformita' degli statuti delle associazioni e
federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.
                               Art. 4.
  1.  Le  indicazioni  sulle  finalita' statutarie di cui al presente
decreto  si  applicano  anche  alle  Associazioni  e  Federazioni  di
donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.
  2.  Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue
da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a
concorrere  ai  fini  istituzionali del Servizio sanitario nazionale,
perseguono    lo   scopo   della   promozione   dell'informazione   e
sensibilizzazione  della  popolazione,  volta  a favorire il dono del
sangue  da  cordone  ombelicale per fini terapeutici, in relazione al
perseguimento delle necessita' nazionali e internazionali.
                               Art. 5.
  1.  Le  associazioni  e  le  federazioni  dei donatori volontari di
sangue  e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie
di  sangue  da  cordone  ombelicale esistenti alla data di entrata in
vigore  del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario,
il  proprio  statuto  alle  indicazioni del presente decreto entro un
anno dalla sua pubblicazione.
  Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
da quella data cessera' l'efficacia del decreto ministeriale 7 giugno
1991,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa.
    Roma, 18 aprile 2007
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202


fp07-gr07