MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 aprile 2007
Indicazioni sulle finalita' statutarie delle associazioni e
federazioni dei donatori volontari di sangue.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: "Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati", che all'art. 1, comma 2, lettera c), prevede per il
raggiungimento delle finalita' della medesima, che siano regolate le
attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e
di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle associazioni e
federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare
l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione
delle indicazioni relative alle finalita' statutarie delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 "Indicazioni sulle
finalita' statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di
sangue";
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul
volontariato;
Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella
riunione del 24 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori
volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e
solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei
suoi componenti;
b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone
che gia' lo siano state;
c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi
associativi al principio democratico.
2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle
Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue
debbono essere improntati alla piu' ampia partecipazione dei loro
aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento
interno, con particolare riferimento alle modalita' di elezione delle
cariche sociali.
Art. 2.
1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di
sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai
fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i
seguenti scopi:
a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del
sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e
della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con
interventi a livello nazionale, regionale e locale;
b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla
destinazione;
d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento
dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella
legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita',
dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
Art. 3.
1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di
sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale, secondo i piani sanitari delle rispettive
regioni, mediante convenzioni da stipulare con le medesime in
conformita' allo schema tipo previsto dall'art. 6, comma 1,
lettera b) della legge n. 219/2005.
2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 e' condizionata
alla verifica della conformita' degli statuti delle associazioni e
federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.
Art. 4.
1. Le indicazioni sulle finalita' statutarie di cui al presente
decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di
donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.
2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue
da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a
concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale,
perseguono lo scopo della promozione dell'informazione e
sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del
sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al
perseguimento delle necessita' nazionali e internazionali.
Art. 5.
1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di
sangue e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie
di sangue da cordone ombelicale esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario,
il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un
anno dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
da quella data cessera' l'efficacia del decreto ministeriale 7 giugno
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202