MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 4 maggio 2007, n. 80
Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili
e giudiziari da parte del Ministero della solidarieta' sociale, ai
sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto l'articolo 181, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, il quale
prevede che la identificazione dei tipi di dati e di operazioni ai
sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata
con atto di natura regolamentare entro il 28 febbraio 2007;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, che istituisce il Ministero della
solidarieta' sociale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Considerata la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati dal Ministero della solidarieta'
sociale e le finalita' di interesse pubblico perseguite;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare,
pressoche' interamente mediante i siti web o volte a definire in
forma completamente automatizzata profili o personalita' degli
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati
gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili
e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede
allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate dal Ministero della solidarieta' sociale ed, in
particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le
operazioni ordinarie che il Ministero della solidarieta' sociale deve
necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante
interesse pubblico individuate per legge;
Ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;
Vista l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei
dati personali n. 7 del 21 dicembre 2005 al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, reso in data 28 febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, effettuata in data 24 aprile 2007, con la nota prot. n.
04S/0001211/AFF;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del
Ministero della solidarieta' sociale nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 10, che
formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati
sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo
trattamento, nonche' le operazioni eseguibili, in riferimento alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. I dati sensibili e giudiziari cosi' individuati sono trattati
previa verifica della loro pertinenza, completezza e
indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli
casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione
individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se
indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in
volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di
rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
4. La comunicazione ed il raffronto sono ammessi esclusivamente
previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi
e nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge.
5. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 maggio 2007
Il Ministro: Ferrero
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 102
Vedere Allegato
Allegato pag.5
Allegato pag.6
Allegato pag.7
Allegato pag.8
Allegato pag.9
Allegato pag.10
Allegato pag.11
Allegato pag.12
Allegato pag.13
Allegato pag.14
Allegato pag.15
Allegato pag.16
Allegato pag.17
Allegato pag.18