GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 144 DEL 23/6/2007

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 

DECRETO 4 maggio 2007, n. 80 
Regolamento  recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili
e  giudiziari  da  parte del Ministero della solidarieta' sociale, ai
sensi  degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
    Visti  gli  articoli 20  e  21  del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  recante  "Codice  in  materia di protezione dei dati
personali";
    Visto  l'articolo 181,  comma 1,  lettera a),  del citato decreto
legislativo  n.  196  del  2003, e successive modificazioni, il quale
prevede  che  la  identificazione dei tipi di dati e di operazioni ai
sensi  degli  articoli 20,  commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata
con atto di natura regolamentare entro il 28 febbraio 2007;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, che istituisce il Ministero della
solidarieta' sociale;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
    Considerata  la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati dal Ministero della solidarieta'
sociale e le finalita' di interesse pubblico perseguite;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente
significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare,
pressoche'  interamente  mediante  i  siti  web o volte a definire in
forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati
gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili
e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate   dal   Ministero   della   solidarieta'  sociale  ed,  in
particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni ordinarie che il Ministero della solidarieta' sociale deve
necessariamente  svolgere  per  perseguire  le finalita' di rilevante
interesse pubblico individuate per legge;
    Ritenuto  di  aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003;
    Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei
dati  personali  n.  7 del 21 dicembre 2005 al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e  di  soggetti  pubblici,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006;
    Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, reso in data 28 febbraio 2007;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
    Vista   la   comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  effettuata  in  data  24 aprile 2007, con la nota prot. n.
04S/0001211/AFF;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1.  Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in
materia  di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili  da parte del
Ministero  della solidarieta' sociale nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
                               Art. 2.
     Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
    1.  Gli  allegati,  contraddistinti  dai  numeri  da  1 a 10, che
formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati
sensibili  e  giudiziari  per  i  quali  e'  consentito  il  relativo
trattamento,  nonche'  le  operazioni eseguibili, in riferimento alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
    2.  I dati sensibili e giudiziari cosi' individuati sono trattati
previa    verifica    della    loro    pertinenza,    completezza   e
indispensabilita'  rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei singoli
casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
    3.  Le  operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione
individuate   nel  presente  regolamento  sono  ammesse  soltanto  se
indispensabili  allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in
volta  indicati,  per  il perseguimento delle specifiche finalita' di
rilevante  interesse  pubblico  e  nel rispetto delle disposizioni in
materia  di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
    4.  La  comunicazione ed il raffronto sono ammessi esclusivamente
previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi
e nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge.
    5.  Non  sono  utilizzabili  i  dati trattati in violazione della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Roma, 4 maggio 2007
                                                 Il Ministro: Ferrero
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 102
                                                       
Vedere Allegato 


Allegato pag.5
Allegato pag.6
Allegato pag.7
Allegato pag.8
Allegato pag.9
Allegato pag.10
Allegato pag.11
Allegato pag.12
Allegato pag.13
Allegato pag.14
Allegato pag.15
Allegato pag.16
Allegato pag.17
Allegato pag.18



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