GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 134 DEL 12/6/2007

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

DECRETO 7 maggio 2007, n. 69 
Regolamento  recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili
e  giudiziari  da  parte  del Ministero delle comunicazioni, ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59", nel testo modificato ed integrato
da   ultimo   dal  decreto  legislativo  30 dicembre  2003,  n.  366,
concernente  le  funzioni  e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle
comunicazioni";
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004
di  riorganizzazione  del  Ministero  (Gazzetta  Ufficiale n. 302 del
27 dicembre  2004),  modificato  con  decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006);
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche",   ed   in   particolare   l'articolo 2,
comma 1-bis,  che  dispone  che  i  criteri  di  organizzazione siano
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
"Codice   in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  ed  in
particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili
e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
  Visto  l'articolo 20,  comma 1,  in  materia di trattamento di dati
sensibili,   che   dispone  che  lo  stesso  e'  consentito  solo  se
autorizzato da espressa disposizione di legge;
  Visto  l'articolo 21,  comma 1,  in  materia di trattamento di dati
giudiziari,   che  dispone  che  lo  stesso  e'  consentito  solo  se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di legge o provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali;
  Considerato  che  i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresi',
che  le  disposizioni  di legge o il provvedimento del Garante devono
specificare   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
  Considerato   che   gli   articoli 20,   comma 2,  e  21,  comma 2,
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la  finalita'  di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili,  il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei
tipi  di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti   che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione  alle
specifiche  finalita'  perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi  dettati  dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di
protezione dei dati personali;
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  articolo 20, commi 2 e 4,
l'identificazione  dei  tipi  di  dati  e  di operazioni da parte dei
soggetti  pubblici  deve  avvenire  con  atto di natura regolamentare
adottato  in  conformita'  al  parere  espresso  dal  Garante  per la
protezione  dei  dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), aggiornata e integrata periodicamente;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  che  disciplina  l'adozione  dei decreti ministeriali di natura
regolamentare previsti per legge;
  Visto  il  provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  contenente  un  modello  di
riferimento  per  redigere  il  regolamento  sul trattamento dei dati
sensibili  e  giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del
23 luglio 2005);
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,  connesso  in  particolare  all'adempimento  di obblighi in
materia  di  appalti  e  di comunicazioni e certificazioni antimafia,
Capo  IV,  punto  2,  di  cui  al  provvedimento  del  Garante per la
protezione  dei  dati  personali  del 21 dicembre 2005 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006);
  Considerato che i principi, i presupposti, le modalita' ed i limiti
per  l'esercizio  del  diritto di accesso ai documenti amministrativi
contenenti  dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per
i  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato di salute e la vita sessuale,
restano  disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per  l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante
siti  web,  o  volte  a definire in forma completamente automatizzata
profili  o  personalita'  di  interessati,  le  interconnessioni  e i
raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal
medesimo  titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite
da  diversi  titolari, nonche' la comunicazione dei dati a terzi o la
loro diffusione;
  Ritenuto  di  individuare  analiticamente  in  particolare  tra  le
predette  operazioni  quelle effettivamente svolte nel Ministero e in
particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;
  Ritenuto,  altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questo  Ministero  deve  necessariamente svolgere per
perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per  legge  (operazioni  di  raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge
n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

 Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

  1.  Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei
dati  personali",  di  seguito denominato "Codice", ed in particolare
delle  disposizioni  di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
identifica  i  tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere
oggetto  di  trattamento  da parte del Ministero delle comunicazioni,
nonche'  le  operazioni  eseguibili  nello  svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
  2.  Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo
indice   riepilogativo,   che  sono  parte  integrante  del  presente
regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i
quali  e'  consentito  il  relativo trattamento. Vengono identificate
anche  le  operazioni eseguibili e indicate le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  perseguite  nei  singoli  casi,  descrivendo  il
contesto  nel quale e' effettuato il trattamento e le caratteristiche
principali del flusso informativo.
                               Art. 2.

                  Rispetto dei principi del Codice

  1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalita' di trattamento
di  dati  sensibili  e  giudiziari  volte  a prevenire violazioni dei
diritti,    delle    liberta'    fondamentali    e   della   dignita'
dell'interessato,   nel   contemperamento   dei   diversi   interessi
meritevoli di tutela.
  2.  Il  trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai
tipi  individuati  dal  presente  regolamento  ha sempre luogo previa
verifica  del  rispetto  dei principi del "Codice", ed in particolare
dei   principi   di   pertinenza,   completezza,   non   eccedenza  e
indispensabilita'  dei  dati  rispetto  alle finalita' perseguite nei
singoli  casi,  specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso
l'interessato.
  3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa
verifica    dell'indispensabilita'   delle   operazioni   eseguibili,
strumentali  al  perseguimento  di  finalita'  di rilevante interesse
pubblico  individuate  per  legge,  nonche'  dell'esistenza  di fonti
normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve
le  limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni
da disposizioni di legge e di regolamento.
  4.  Ogni  dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della
disciplina  rilevante  in  materia di trattamento dei dati personali,
contenuta  nel  "Codice"  ed in altre fonti dell'ordinamento, nonche'
ogni  dato  erroneamente pervenuto, e' inutilizzabile, ai sensi degli
articoli 11 e 22, comma 5, del "Codice".
                               Art. 3.

Riferimenti   normativi  e  aggiornamento  dei  tipi  di  dati  e  di
                             operazioni

  1. Ai fini del presente regolamento, le definizioni utilizzate sono
quelle indicate all'articolo 4 del "Codice".
  2.  Ai  fini  di  una  maggiore  semplificazione e leggibilita' del
presente  regolamento,  le  disposizioni  di  legge  e regolamentari,
citate  nella  parte descrittiva relativa alle "fonti normative" o in
altra  parte  degli allegati, si intendono come recanti le successive
modifiche e integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 maggio 2007
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2007

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 87
                              
Vedere Allegati


Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
 





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