MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 7 maggio 2007, n. 69
Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili
e giudiziari da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", nel testo modificato ed integrato
da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366,
concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004
di riorganizzazione del Ministero (Gazzetta Ufficiale n. 302 del
27 dicembre 2004), modificato con decreto 22 marzo 2006 (Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 2,
comma 1-bis, che dispone che i criteri di organizzazione siano
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in
particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili
e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'articolo 20, comma 1, in materia di trattamento di dati
sensibili, che dispone che lo stesso e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge;
Visto l'articolo 21, comma 1, in materia di trattamento di dati
giudiziari, che dispone che lo stesso e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali;
Considerato che i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresi',
che le disposizioni di legge o il provvedimento del Garante devono
specificare le finalita' di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;
Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi
eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi dettati dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Considerato che ai sensi del citato articolo 20, commi 2 e 4,
l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni da parte dei
soggetti pubblici deve avvenire con atto di natura regolamentare
adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), aggiornata e integrata periodicamente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, che disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di natura
regolamentare previsti per legge;
Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati personali del 30 giugno 2005, contenente un modello di
riferimento per redigere il regolamento sul trattamento dei dati
sensibili e giudiziari (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del
23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici, connesso in particolare all'adempimento di obblighi in
materia di appalti e di comunicazioni e certificazioni antimafia,
Capo IV, punto 2, di cui al provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006);
Considerato che i principi, i presupposti, le modalita' ed i limiti
per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per
i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi
per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante
siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata
profili o personalita' di interessati, le interconnessioni e i
raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal
medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite
da diversi titolari, nonche' la comunicazione dei dati a terzi o la
loro diffusione;
Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le
predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in
particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per
perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate
per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge
n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati
1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei
dati personali", di seguito denominato "Codice", ed in particolare
delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere
oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni,
nonche' le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
2. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo
indice riepilogativo, che sono parte integrante del presente
regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i
quali e' consentito il relativo trattamento. Vengono identificate
anche le operazioni eseguibili e indicate le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite nei singoli casi, descrivendo il
contesto nel quale e' effettuato il trattamento e le caratteristiche
principali del flusso informativo.
Art. 2.
Rispetto dei principi del Codice
1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalita' di trattamento
di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi
meritevoli di tutela.
2. Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai
tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa
verifica del rispetto dei principi del "Codice", ed in particolare
dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite nei
singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso
l'interessato.
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa
verifica dell'indispensabilita' delle operazioni eseguibili,
strumentali al perseguimento di finalita' di rilevante interesse
pubblico individuate per legge, nonche' dell'esistenza di fonti
normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve
le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni
da disposizioni di legge e di regolamento.
4. Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali,
contenuta nel "Codice" ed in altre fonti dell'ordinamento, nonche'
ogni dato erroneamente pervenuto, e' inutilizzabile, ai sensi degli
articoli 11 e 22, comma 5, del "Codice".
Art. 3.
Riferimenti normativi e aggiornamento dei tipi di dati e di
operazioni
1. Ai fini del presente regolamento, le definizioni utilizzate sono
quelle indicate all'articolo 4 del "Codice".
2. Ai fini di una maggiore semplificazione e leggibilita' del
presente regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari,
citate nella parte descrittiva relativa alle "fonti normative" o in
altra parte degli allegati, si intendono come recanti le successive
modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 maggio 2007
Il Ministro: Gentiloni Silveri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 87
Vedere Allegati
Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28