GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 129 DEL 6/6/2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 16 febbraio 2007 
Criteri  e  modalita'  per  la determinazione del contributo a favore
degli  enti  privati,  gestori di attivita' formative, ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, per l'anno 2007.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Vista  la  legge  n.  40  del 14 febbraio 1987 recante norme per la
copertura  delle spese generali di amministrazione degli enti privati
gestori di attivita' formative;
  Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante
modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 marzo  1987, n. 125, relativo a
criteri  e  modalita'  per  la determinazione dei contributi previsti
dalla predetta legge n. 40/1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale 82/VI/2006 del 18 aprile 2006 che,
all'art.  8,  rimanda  ad  un nuovo decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza  sociale  l'individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita'  per  l'erogazione  del contributo legge n. 40/1987 per gli
esercizi finanziari successivi all'anno 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Enti beneficiari

  1.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli
enti   privati  a  carattere  nazionale  che  svolgono  attivita'  di
promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative
operanti  nel  sistema  di  istruzione e formazione professionale, di
formazione  superiore  e  di  formazione  continua dei lavoratori, in
riferimento  alle  competenze  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 2,
comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69
della  legge  17 maggio  1999,  n.  144  e  dell'art.  17 della legge
24 giugno  1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte
da finanziamento pubblici relativi:
    a)  alla  formazione  inerente  ai  percorsi  di  cui  ai decreti
legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;
    b)   all'istruzione   e   formazione  tecnica  superiore  e  alla
formazione  post-diploma  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;
    c)  alla  formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n.
236/1993,  decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 118 della legge
n. 388/2000.
  2.  Possono  usufruire dei predetti contributi gli enti privati che
siano  in  possesso  dei  requisiti previsti dall'art. 1 della stessa
legge  nonche'  svolgano  attivita'  di formazione professionale come
parte  del  sistema  di  istruzione  pubblica,  pari almeno al 60% in
termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente.
                               Art. 2.
              Termine di presentazione delle richieste

  1.  Le  istanze  di  contributo,  con l'importo richiesto, andranno
presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2007.
                               Art. 3.
                     Ripartizione del contributo

  1.   Per  l'anno  2007  il  contributo  erogabile  a  ciascun  ente
beneficiario  verra'  assegnato, nei limiti della richiesta formulata
ai  sensi  dell'art.  2,  determinando  i  parametri  e il livello di
classificazione  di  cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale
n. 125/1987 attraverso due modalita' di calcolo:
    a)  per  i  soli  enti  che hanno beneficiato per l'anno 2006 del
contributo  della  legge  n.  40/1987  con  decreto  ministeriale  n.
260/VI/2006  del  6 novembre  2006,  i parametri e il livello saranno
quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo;
    b)  per gli enti non compresi nel precedente punto a) i parametri
e  il  livello  verranno  determinati dall'applicazione dei criteri e
modalita' stabiliti dal decreto ministeriale n. 125/1987.
  2.  Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalita'
di  ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale
alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.
                               Art. 4.
                Costi ammissibili e limite temporale

  1.   Il   limite   temporale  dei  costi  ammissibili  e'  relativo
all'esercizio finanziario 2007.
  2. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:
    a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale
come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997;
    b)  spese  sostenute  per  il  commissariamento  delle  strutture
territoriali   qualora   rimangano   a  carico  dell'ente  nazionale,
comunque, relative alle spese generali della struttura.
  3.  In  presenza  di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1,
l'ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilita' analitica
e separata.
                               Art. 5.
                       Comitato di pilotaggio

  1.  Il  Comitato  di  pilotaggio  previsto  dall'art. 6 del decreto
ministeriale   82/VI/2006  del  18 aprile  2006,  non  essendo  stato
costituito si intende soppresso per l'anno 2006.
  2.  Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
si  provvedera' all'istituzione del Comitato la cui attivita' decorre
dall'esercizio finanziario 2008.
                               Art. 6.
                       Modalita' di erogazione

  1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2007
e  sulla  base  delle  richieste presentate dagli enti interessati, a
ripartire  il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di
cui all'art. 3 del presente decreto.
                               Art. 7.
                      Disposizioni transitorie

  1.  Le modalita' ed i criteri individuati nel presente decreto sono
riferiti esclusivamente all'anno 2007.
  2.  Per  i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei
criteri e delle modalita' di erogazione del contributo si provvedera'
con  nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
da emanarsi entro il 31 dicembre 2007.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto
valgono  le  disposizioni  di  cui  alla legge n. 40/1987, al decreto
ministeriale n. 125/1987 e successive disposizioni.
                               Art. 9.
                      Efficacia e pubblicazione

  1.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia
dalla data di pubblicazione.
    Roma, 16 febbraio 2007
                                           p. Il Ministro: Montagnino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 271


fp07-gr07