GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 139 DEL 18/6/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 8 giugno 2007 
Criteri  e  modalita' per la concessione di contributi per l'acquisto
dei  PC  da  parte  di  collaboratori  coordinati e continuativi e di
collaboratori  a  progetto, in attuazione dell'articolo 1, comma 298,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art.
1,  comma  298,  il quale prevede che nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' istituito un
fondo  (di  seguito:  "Fondo") di 10 milioni di euro per l'anno 2007,
destinato  all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi,   compresi  i  lavoratori  a  progetto,  per  le  spese
documentate  e  sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di
un  personal  computer  nuovo  di fabbrica (di seguito: "PC") secondo
modalita',  limiti  e  criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze;
    Ritenuta  la  necessita',  in considerazione dell'ammontare della
dotazione del Fondo, di limite l'accesso al contributo ai soggetti di
eta'   non  superiore  a  venticinque  anni,  al  fine  di  agevolare
prioritariamente l'attivita' di prima occupazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  al  fine di un'attuazione piu' rapida ed
efficace  dell'intervento agevolativo, di corrispondere il contributo
sotto  forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita
praticato   all'atto  dell'acquisto  del  PC  dal  rivenditore  degli
strumenti  informatici,  con  diritto  di  questi  al  rimborso della
riduzione medesima;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita' di continuare ad avvalersi per
la realizzazione dell'intervento di cui trattasi della collaborazione
di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di Poste italiane
S.p.a.,  in  quanto  le  stesse  societa' in passato hanno gestito in
maniera soddisfacente l'attuazione di analoghi interventi pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Beneficiari, oggetto ed ammontare del contributo
  1. Soggetti destinatari dei benefici di cui al presente decreto (di
seguito: "beneficiari") sono i cittadini italiani residenti in Italia
ed   iscritti  all'Anagrafe  tributaria  di  eta'  non  superiore  ai
venticinque  anni  compiuti  nel  corso dell'anno 2007, che risultano
titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
    a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    b)  contratto  di  lavoro  a  progetto  ai sensi dell'art. 62 del
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge
delega 14 febbraio 2003, n. 30.
  2.  Il  requisito  della titolarita' di uno dei contratti di cui al
comma  1  deve  essere  posseduto  all'atto  dell'acquisto del PC. In
deroga  alla  disposizione  di  cui  al  precedente  periodo  possono
accedere  al  contributo anche i titolari di un contratto scaduto nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Ai beneficiari che acquistano un PC di qualsiasi prezzo, marca e
tipo,  avente  la  configurazione  di  cui  al  comma  4, e' concesso
all'atto dell'acquisto un contributo di 200 euro.
  4.  Al  fine  del contributo di cui al presente decreto per "PC" si
intende  un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato
di  garanzia  e  di  assistenza  tecnica  e  costituito  dai seguenti
elementi:
    a) un'unita' centrale e unita' disco rigido interno;
    b) una scheda di gestione dell'audio e del video;
    c) un  dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
    d) un lettore CD Rom o DVD;
    e) un  sistema  operativo adatto ad ospitare software applicativi
di produttivita' o gestionali;
    f) la  predisposizione  per  l'accesso  ad internet (modem ovvero
scheda di rete).
  5.  Il  PC  deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO
9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero
dal  distributore  del  sistema  operativo,  per il sistema operativo
pre-installato.
  6. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte
del  sistema  operativo,  purche' comprendente almeno gli elementi di
cui alle lettere a), e) ed f), del comma 4.
  7.  Per  il  conseguimento  del  contributo  l'acquisto del PC deve
essere  effettuato  e registrato dal rivenditore sul sito internet di
cui all'art. 3, comma 1, entro il 31 dicembre 2007.
                               Art. 2.
              Modalita' di conseguimento del contributo
  1.  I  beneficiari  che  intendono  conseguire il contributo devono
recarsi  presso  uno  dei  rivenditori  che aderiscono all'iniziativa
nelle forme previste all'art. 3, comma 1.
  2.  I  beneficiari sono tenuti ad esibire al rivenditore il proprio
tesserino  di  codice  fiscale ovvero la tessera sanitaria rilasciata
dall'Agenzia  delle  entrate  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  nonche'  la  carta di identita' o altro valido documento di
riconoscimento  ai  fini della identificazione personale ed a fornire
gli  estremi  del  contratto di lavoro indicando i dati del datore di
lavoro.
  3. Il rivenditore inserisce le informazioni nei campi appositamente
predisposti  sul foglio elettronico di prenotazione vendita, presente
sul sito di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo
reale  per  l'assenso  alla vendita e la successiva stampa automatica
del modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
  4.   Il   beneficiario   sottoscrive  il  modulo  di  dichiarazione
sostitutiva  relativa  alla  sua  condizione di lavoro necessaria per
l'ottenimento del contributo e lo consegna al rivenditore.
  5.   Il   rivenditore   invia  con  cadenza  mensile  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro, per posta e
in busta chiusa, i moduli di dichiarazione associati alle transazioni
di  vendita  effettuate, allegando a ciascuno modulo la fotocopia del
documento di riconoscimento del beneficiario.
  6.   Il   contributo   viene  corrisposto  mediante  una  riduzione
dell'importo  di  cui  all'art. 1, comma 1, dal prezzo complessivo di
acquisto  del  PC,  IVA  inclusa,  al  netto di ogni eventuale sconto
commerciale.
                               Art. 3.
                Adempimenti a carico del rivenditore
  1. Il Dipartimento del tesoro provvede a mettere a disposizione dei
rivenditori  un  apposito  sito  internet  nel portale www.tesoro.it,
attraverso   cui   i   rivenditori   devono   dichiarare   l'adesione
all'iniziativa  denominata "PC per i Co.Co.Co.", fornendo gli estremi
identificativi   del   proprio  esercizio  commerciale,  il  relativo
indirizzo,  il  numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla
Camera   di   commercio,  nonche'  manifestare  l'accettazione  delle
condizioni  riportate  nel sito medesimo. I rivenditori gia' iscritti
ad  analoghi  progetti  possono  richiedere di aderire all'iniziativa
utilizzando  l'apposito  foglio  elettronico predisposto sul predetto
sito.
  2.  Al  fine  di  pubblicizzare l'adesione del rivenditore, i punti
vendita   devono   esporre   la   vetrofania   riportante   il   logo
dell'iniziativa, reso disponibile sul sito di cui al comma 1.
  3.  Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la  propria responsabilita' l'identita' del beneficiario, accede alla
propria  area  riservata  sul  sito  di  cui  al  comma  1  e compila
l'apposito   foglio   elettronico   trasferendovi   i  dati  relativi
all'operazione  e,  specificatamente,  il  numero  di  codice fiscale
dell'acquirente,  gli  estremi  del documento di identificazione e il
numero  di  partita IVA del datore di lavoro. Ricevuto l'assenso alla
vendita   ed   acquisito  il  modulo  di  dichiarazione  firmato  dal
beneficiario,  il  rivenditore  inserisce  il  numero di serie del PC
oggetto  della  transazione, il numero identificativo e la data dello
scontrino fiscale emesso.
  4.  L'operazione  di  cui  al comma 3 e' automaticamente inibita in
caso  di  esaurimento della disponibilita' del Fondo, nonche' in caso
di  cumulo  con le analoghe iniziative "VolaconInternet" (progetto PC
ai   giovani)  e  "Un  c@ppuccino  per  un  PC",  gia'  promosse  dal
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  5.   A   fronte  di  ogni  vendita  effettuata  al  rivenditore  e'
riconosciuto un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo
praticata,  nei  limiti  delle disponibilita' del Fondo rese note sul
sito  di  cui  al comma 1. I rimborsi sono corrisposti mensilmente ai
rivenditori,   secondo   le  indicazioni  da  essi  fornite  all'atto
dell'adesione  all'iniziativa,  mediante  bonifico  su conto corrente
bancario  ovvero su conto corrente postale, previo pagamento da parte
loro, della commissione dovuta all'ente creditizio.
                               Art. 4.
Attivita'  del  Dipartimento  del Tesoro e degli organismi esterni di
                           collaborazione
  1.  Per l'attuazione dell'intervento secondo le modalita' stabilite
dal  presente  decreto,  il Dipartimento del tesoro si avvale, previa
stipula  di  apposita  convenzione,  della  collaborazione di SOGEI -
Societa'   generale  d'informatica  S.p.a.  per  quanto  concerne  le
seguenti attivita':
    a) costituzione  e  gestione  della  banca  dati  dei beneficiari
previo  riconoscimento  degli  stessi  attraverso il numero di codice
fiscale;
    b) realizzazione   delle   procedure   informatizzate  necessarie
all'accettazione  della richiesta di adesione dei rivenditori, previo
riconoscimento degli stessi attraverso il numero di partita IVA;
    c) supporto  per  le  attivita'  di  monitoraggio  dell'andamento
dell'intervento  e di controllo a campione di una quota non inferiore
al   cinque  per  cento  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
beneficiari;
    d) calcolo   e   predisposizione   del   rimborso   spettante  ai
rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 5;
    e) realizzazione  e  gestione  delle  sezioni  del  sito internet
necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
    f)    gestione    di    un   "call   center"   per   l'assistenza
tecnico-operativa ai rivenditori.
  2.  Il  Dipartimento  del  tesoro  assicura, previa stipula di atto
convenzionale  con  Poste  Italiane S.p.A., il pagamento del rimborso
spettante ai rivenditori per i crediti maturati ai sensi dell'art. 3,
comma 5.
  3.  Il  Dipartimento del tesoro, nell'ambito dell'intervento di cui
al presente decreto svolge, in particolare, le seguenti attivita':
    a) controllo,  con  il supporto di SOGEI, della regolarita' delle
transazioni   effettuate  dai  rivenditori,  nonche'  verifica  della
effettiva  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  i beneficiari
mediante  controlli  su un campione non inferiore al cinque per cento
dei beneficiari;
    b) monitoraggio  dell'andamento dell'intervento, con accertamento
alla  data  del  30  settembre  2007 delle residue disponibilita' del
Fondo.
                               Art. 5.
                   Trattamento dei dati personali
  1.   Il   trattamento   dei   dati  personali  avviene  nei  limiti
strettamente   necessari   per  l'attuazione  dell'intervento  e  nel
rispetto  della  vigente  normativa in materia di protezione dei dati
personali.
                               Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
relativi all'attuazione dell'intervento sono a carico del Fondo nella
misura massima del tre per cento delle sue disponibilita'.
  2.  La  restante  quota  delle  disponibilita' di cui al comma 1 e'
utilizzata per la concessione dei contributi.
  3.  Tutte  le  spese  necessarie  per  l'attuazione dell'intervento
secondo  le  modalita' di cui al presente decreto sono a carico delle
disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori
dal   Dipartimento  del  tesoro,  previa  presentazione  di  fattura,
corredata della relativa documentazione di spesa.
  4.  Le  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  concessione  dei
contributi sono rese disponibili dal Dipartimento del tesoro a valere
sulle  somme  iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 7.
                        Revoca del contributo
  1.  Nel  caso  in  cui  risulti  che  la concessione dei contributi
erogati  ai  sensi  del  presente  decreto  e'  stata  determinata da
dichiarazioni   mendaci   o   false  attestazioni  anche  documentali
effettuate  dal  beneficiario  o dal rivenditore, il Dipartimento del
tesoro,   previa   contestazione,  in  esito  a  un  procedimento  in
contraddittorio,  revoca  il  contributo  e trasmette i relativi atti
all'Autorita'  giudiziaria. Il contributo viene altresi' revocato nel
caso   in   cui   il   beneficiario   non  ottemperi  alla  richiesta
dell'Amministrazione di esibire l'originale del contratto di lavoro o
di trasmetterne copia autenticata secondo le forme di legge.
  2.  La  revoca  del  contributo  comporta  l'obbligo  di rimborsare
all'erario,  entro  i  termini  fissati  dal provvedimento di revoca,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  e  di  impiegati",  oltre agli interessi corrispettivi al
tasso legale.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'obbligato non ottemperi al versamento, il
recupero  coattivo  dei  contributi  e  degli accessori al contributo
stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione
a  ruolo,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 8 giugno 2007
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4
  Economia e finanze, foglio n. 71


fp07-gr07