GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 130 DEL 7/6/2007

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 30 maggio 2007 
Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.
                           LA COMMISSIONE

  Visto  il  decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito
decreto   n.   252/2005)   recante   la   "Disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari";
  Visto  l'art.  6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n.  28,  che  ha  introdotto  l'art.  19-quater, intitolato "sanzioni
amministrative", nell'ambito del decreto n. 252/2005;
  Visto  il  rinvio operato dall'art. 19-quater, comma 4, del decreto
n.  252/2005,  alla  procedura  di  cui  al titolo VIII, capo VI, del
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito decreto n.
385/1993),  fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla
COVIP;
  Visto  l'art. 145 del decreto n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni,  che  definisce  la  procedura per l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate  ai sensi dello stesso
decreto;
  Viste  le  disposizioni  della  legge  24 novembre 1981, n. 689 (di
seguito  legge  n.  689/1981), recante "Modifiche al sistema penale",
che trovano applicazione nelle fasi della procedura sanzionatoria non
espressamente disciplinate dall'art. 145 del decreto n. 385/1993;
  Viste  le  indicazioni  contenute nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto   n.  252/2005  in  merito  ai  criteri  da  applicare  nella
determinazione dell'entita' della sanzione;
  Vista  la  previsione  contenuta  nell'art. 19-quater, comma 4, del
decreto n. 252/2005 in merito alla responsabilita' solidale dei fondi
pensione   o  delle  societa'  istitutrici  di  forme  pensionistiche
complementari  nel  pagamento della sanzione amministrativa, salvo il
diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;
  Visto  l'art.  19-quater,  comma 4,  del  decreto n. 252/2005 nella
parte  in cui prevede la non applicazione dell'art. 16 della legge n.
689/1981 sul pagamento in misura ridotta;
  Visto  l'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che
attribuisce  alla  COVIP  il  compito  di  disciplinare  con  proprio
regolamento,  le  modalita'  organizzative  per  dare  attuazione  al
principio  della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e funzioni
decisorie  rispetto  all'irrogazione delle sanzioni amministrative di
propria competenza;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti    amministrativi",    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista  la  deliberazione  COVIP  del  1° ottobre 2002 in materia di
procedura di applicazione delle sanzioni;
  Ritenuto  di  adottare un nuovo Regolamento in materia di procedure
sanzionatorie;
  Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di   consultazione   degli  organismi  rappresentativi  dei  soggetti
vigilati,  dei  prestatori  dei servizi finanziari e dei consumatori,
posta  in  essere  dalla COVIP a partire dal 26 aprile 2007, ai sensi
dell'art. 23 del decreto n. 262/2005;
                              Delibera

                di approvare l'allegato Regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione,
da parte della COVIP, delle sanzioni amministrative di cui al decreto
n. 252/2005.
                               Art. 2.
                     Procedimento sanzionatorio

  1.  L'istruttoria  dei  procedimenti di applicazione delle sanzioni
amministrative  previste  dall'art. 19-quater del decreto n. 252/2005
e'  di  competenza delle strutture operative secondo l'organizzazione
interna della COVIP.
  2.  Le  decisioni  in  ordine  all'applicazione delle sanzioni sono
adottate dalla Commissione.
                               Art. 3.
                Avvio del procedimento sanzionatorio

  1.  Il  procedimento  sanzionatorio  ha inizio con la contestazione
formale,  nei confronti dei soggetti responsabili e dell'obbligato in
solido,  delle  violazioni  di  cui all'art. 19-quater del decreto n.
252/2005,  riscontrate  dalla  COVIP nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza.
  2. L'atto di contestazione a firma del direttore generale, o in sua
assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, e' notificato
entro  novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti
residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti.
  3. Il termine di cui al comma 2 decorre dal momento in cui e' stata
riscontrata  la  sussistenza  di  tutti  gli  elementi,  oggettivi  e
soggettivi,  dell'infrazione.  Per  le  irregolarita' riscontrate nel
corso  di  ispezioni,  il  predetto termine decorre dalla conclusione
degli   accertamenti   ispettivi.   Quando  gli  atti  relativi  alla
violazione sono trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria,  i  termini  di  cui  al comma 2 decorrono dalla data di
ricezione.
  4.  La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei
a   qualificarla   come  atto  di  contestazione  introduttivo  della
procedura sanzionatoria, contiene:
    a) la sintetica descrizione dei fatti;
    b) l'indicazione  della violazione riscontrata, con l'indicazione
delle norme violate e delle sanzioni applicabili;
    c) il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i
diritti di cui all'art. 4;
    d) l'indicazione del responsabile del procedimento.
  5.  La  lettera  di contestazione viene notificata con le modalita'
previste  dall'art.  14 della legge n. 689/1981. A tal fine, le forme
pensionistiche  complementari  dovranno  fornire tempestivamente alla
COVIP,   su  richiesta  della  medesima,  il  recapito  dei  soggetti
destinatari delle contestazioni.
                               Art. 4.
                     Controdeduzioni e audizioni

  1.  I  soggetti  ritenuti  responsabili  delle  violazioni  possono
presentare  controdeduzioni  in  ordine  agli addebiti contestati. Le
controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale entro
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  notifica  della  lettera di
contestazione.
  2. Gli scritti difensivi possono avere carattere individuale ovvero
essere  sottoscritti  da  tutti i soggetti interessati o da alcuni di
essi.
  3.  La  mancata  presentazione di controdeduzioni non pregiudica il
seguito della procedura sanzionatoria.
  4.  I  soggetti  destinatari,  ove lo ritengano necessario, possono
avanzare,  nei  termini  e  secondo  le  modalita' di cui al comma 1,
richiesta   di  essere  sentiti  personalmente  o  attraverso  propri
rappresentanti.  La  data  dell'audizione,  da fissare entro sessanta
giorni   dal  ricevimento  della  richiesta,  e'  comunicata  con  un
preavviso di almeno quindici giorni. L'audizione si svolge innanzi al
responsabile del procedimento e di essa e' redatto verbale.
                               Art. 5.
                  Fase conclusiva del procedimento

  1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o
dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del
termine  per  la  presentazione delle controdeduzioni, la Commissione
adotta la propria decisione, di archiviazione o di applicazione della
sanzione, con provvedimento motivato.
                               Art. 6.
                   Comunicazione dei provvedimenti

  1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' notificato, a
cura   del   responsabile  del  procedimento,  ai  soggetti  ritenuti
responsabili  e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero
entro  novanta  giorni  per  i  soggetti  residenti all'estero, dalla
relativa  delibera.  Il  provvedimento  e'  altresi'  pubblicato, per
estratto, sul Bollettino della COVIP.
                               Art. 7.
          Modalita' di pagamento delle sanzioni pecuniarie

  1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie sono
indicate  le  modalita'  di  pagamento  e  l'autorita'  alla quale e'
possibile presentare l'eventuale ricorso.
  2.  Non  e'  ammesso  il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.
  3.  L'opposizione  al provvedimento non sospende il pagamento delle
sanzioni pecuniarie.
                               Art. 8.
                   Entrata in vigore e abrogazioni

  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.  Lo  stesso  e',  altresi', pubblicato sul Bollettino e sul
sito Internet della COVIP.
  2. La deliberazione COVIP del 1° ottobre 2002 recante "Procedura di
applicazione  delle  sanzioni  di cui all'art. 15, comma 3 e all'art.
18-bis, commi 4 e 5 del decreto 124/93" e' abrogata.
    Roma, 30 maggio 2007
                                                Il presidente: Scimia
                              Relazione

  Il   Regolamento   disciplinante  le  procedure  sanzionatorie  da'
attuazione  alle  norme  dell'art. 19-quater del decreto n. 252/2005,
introdotto  dal  decreto  legislativo  n.  28/2007,  e  all'art.  24,
comma 1,  della  legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari (legge n. 262/2005).
  Con  l'art.  19-quater del decreto n. 252/2005 e' stata ridisegnata
la  disciplina  delle  sanzioni amministrative pecuniarie del settore
della  previdenza  complementare,  ampliate  le  ipotesi  di illecito
sanzionabili  in  via  amministrativa  e  rivisti  i  limiti minimi e
massimi delle relative sanzioni.
  Sono  stati,  inoltre,  definiti  i  criteri  per la determinazione
dell'entita'  della  sanzione  -  ferma  restando la non applicazione
dell'art.  16 della legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta
ed e' stata introdotta la responsabilita' solidale dei fondi pensione
o  delle  societa'  istitutrici di forme pensionistiche complementari
nel  pagamento  della  sanzione  amministrativa,  salvo il diritto di
regresso nei confronti del responsabile della violazione.
  Detto articolo ha poi confermato, con riguardo alle sanzioni di cui
al   comma 2,  l'applicazione  della  stessa  procedura  dettata  con
riguardo  alle banche dall'art. 145 del testo unico bancario (decreto
legislativo  n.  385/1993)  e  ha attribuito alla COVIP il compito di
irrogare  le  citate sanzioni, prerogativa in precedenza assegnata al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  L'intero procedimento di applicazione delle sanzioni, e non piu' la
sola  contestazione degli addebiti e la proposta di irrogazione della
sanzione,  ricade,  dunque, nella potesta' regolamentare della COVIP,
la  quale  e'  chiamata  a rispettare i principi sanciti dall'art. 24
della  legge  n.  262/2005  ed,  in  particolare,  il principio della
separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie.
  A  tale  principio si conforma il presente Regolamento, che assegna
agli  Uffici  le  funzioni  istruttorie e riserva alla Commissione la
funzione decisoria finale.
  Rientrano  nella  fase  istruttoria  l'attivita'  di  contestazione
dell'illecito,  a  firma  del  direttore  generale  o, in caso di sua
assenza  o  impedimento,  di  un  direttore centrale, il vaglio degli
elementi   difensivi,  prodotti  dai  soggetti  interessati  mediante
memorie  o  nel  corso  di  audizioni e la predisposizione degli atti
conclusivi del procedimento da sottoporre, poi, alla Commissione.
  Rientra,  quindi,  nella  fase  decisoria la valutazione finale, di
competenza  esclusiva  della  Commissione, in merito alla sussistenza
dei  presupposti  per  l'applicazione  della  sanzione  ovvero per la
relativa archiviazione.
  Il  Regolamento  definisce,  inoltre,  i  termini  delle varie fasi
procedimentali,  a  partire  dall'atto  di  contestazione, nonche' le
modalita'  attraverso  le  quali  gli  interessati possono presentare
controdeduzioni  e  formulare osservazioni, al fine di assicurarne il
diritto di difesa.
  Con  l'entrata  in vigore del presente Regolamento risulta abrogata
la  procedura  precedentemente  in  essere, di cui alla deliberazione
COVIP del 1° ottobre 2002.
    Roma, 30 maggio 2007
Il Presidente: Scimia
Il Segretario verbalizzante: Tais


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